Aggiornamento professionale. Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall’introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell’offerta di prodotti/servizi che investono l’intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell’individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese. Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall’impresa.
Aggiornamento professionale. 1. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale devono rappresentare sempre più un obiettivo prioritario della politica del settore e delle aziende.
2. Nell’ambito di tale impegno, particolare importanza assume l’attività di formazione e aggiornamento professionale del farmacista, tesa a qualificare maggiormente lo stesso come vero e proprio operatore socio-sanitario.
3. Tale aggiornamento potrà avvenire attraverso la partecipazione ai corsi promossi da Enti esterni nonché attraverso la partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale organizzate dalle aziende.
4. Fermo restando che i farmacisti sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento, le modalità di partecipazione ai corsi predetti saranno contrattate a livello aziendale. In tale occasione potrà essere prevista l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi anche per gli altri dipendenti. Le eventuali ore di corso effettuate fuori dal normale orario di lavoro sono considerate prestazioni straordinarie.
Aggiornamento professionale. Ai quadri potranno essere concessi permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o ad iniziative aventi carattere formativo, inerenti le specifiche competenze.
Aggiornamento professionale. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi all’interno dell’orario di lavoro, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Le parti concordano nell’individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
Aggiornamento professionale. Qualora EQ decidesse di utilizzare nuove release dei prodotti facenti parte degli ambienti di riferimento, di cui ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.4, o decidesse di adottare nuovi sistemi a supporto dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, ne darà comunicazione preventiva al Fornitore che dovrà provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, all’aggiornamento professionale delle proprie risorse, al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi stessi. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore sarà tenuto a garantire l’aggiornamento delle risorse professionali impiegate nell’esecuzione dei servizi che comunque si rendesse necessario ai fini dell’esecuzione degli stessi nel rispetto della migliore pratica di mercato.
Aggiornamento professionale. (art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Aggiornamento professionale. Il Committente si impegna a favorire la partecipazione del lavoratore a progetto alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto con contratto di lavoro subordi- nato.
Aggiornamento professionale. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 25 ore annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Aggiornamento professionale. 1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Le parti concordano nell’individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
Aggiornamento professionale. L’Expert Somfy ha l’obbligo di acquisire elevati livelli di preparazione, ottenuti attraverso il continuo processo d’aggiornamento professionale inerente le tecnologie più innovative, le discipline, le normative, ecc. che formano la base effettiva della professione. È perciò dovere professionale prendere parte ai corsi di qualificazione ed aggiornamento. La mancata e ripetuta assenza a tali corsi di aggiornamento sarà causa di ripensamento riguardo la presenza del’Expert nel network.