CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NON ALIEMNATRI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE XXXXXX XXXXXXX
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
MARR SpA, sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Rimini al n. 01836980365, P. IVA 02686290400, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, xxx Xxxxxx x. 00, in persona del Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxx procuratore, giusta poteri allo stesso conferiti da procura notarile rilasciata in data 09/11/2006 Rep n. 39867 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
Dato atto delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive rese dal Fornitore in sede di partecipazione alla gara;
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali è specificato l'importo presunto della fornitura per la durata di un anno;
c) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari e prodotti non alimentari, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data 17/10/2006;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le forniture e prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dei beni e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che il Fornitore ha in essere o ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle
forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione,
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’offerta tecnica del Fornitore, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato tecnico e i suoi seguenti allegati:
- Elenco delle Referenze
- Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari
- Modulo 1 – Invito al Fornitore
- Modulo 2 - Atto di Regolamentazione della Fornitura
- Modulo 3 - Richiesta di Approvvigionamento
- Modulo 4 - Richiesta di sostituzione di prodotto nell’Elenco delle Referenze
- Modulo 5 - Richiesta di sostituzione di prodotto non conforme
- Modulo 6 – Accertamento di non conformità
- Modulo 7 - Reclamo al Fornitore
- Modulo 8 - Flusso dati per attività statistiche
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Intercent-ER: l’Agenzia Regionale deputata all’acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna;
b) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l’Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
c) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell’importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
d) Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
e) Unità Approvvigionante/i: gli uffici e/o gli enti (i.e. Scuole, ospedali, presidi, ecc.) indicati dai Punti Ordinanti nell’Atto di Regolamentazione della Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere delegate a gestire operativamente il rapporto contrattuale (per esempio stilare le Richieste di Approvvigionamento ed effettuare con il Fornitore la pianificazione della Fornitura). Le Unità Approvvigionanti – se delegate dal Punto Ordinante – possono sottoscrivere i documenti preliminari e/o afferenti all’esecuzione del contratto. Le Unità Approvvigionanti possono coincidere con i Punti Ordinanti;
f) Data di Attivazione della Convenzione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare la Convenzione;
g) Invito al Fornitore: il documento mediante il quale il Punto Ordinante della singola Amministrazione Contraente manifesta al Fornitore l’intenzione di acquistare i prodotti di suo interesse presenti nell’Elenco delle Referenze e lo invita a recarsi presso la propria sede per definire le condizioni di fornitura e contestualmente a redigere l’Atto di Regolamentazione della Fornitura;
h) Atto di Regolamentazione della Fornitura: il documento sottoscritto dal Punto Ordinante o – se delegata - dall’Unità Approvvigionante/i e dal Fornitore, in cui vengono concordate e definite le modalità operative relative alla consegna dei prodotti e le frequenze di consegna richieste (giorni e fasce orarie), nonché i riferimenti per la fatturazione. Nel documento viene altresì indicata la disponibilità del Fornitore ad effettuare, presso alcune Unità Approvvigionanti, consegne di prodotti per importi inferiori all’importo minimo settimanale, indicando altresì gli importi minimi di fornitura settimanali e l’importo minimo per consegna che saranno da queste richiesti;
i) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni esprimono la deliberazione di acquistare i beni oggetto della Convenzione;
j) Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, determinano una variazione in aggiunta, pari al 20% (venti) dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura;
k) Importo minimo di fornitura settimanale: l’importo minimo dei prodotti che devono essere consegnati nell’arco di una settimana alla stessa Unità Approvvigionante. Esso è pari ad € 1.000,00 (mille/00) al netto dell’IVA per le Unità Approvvigionanti di natura sanitaria ed € 800,00 (ottocento/00) al netto dell’IVA per le altre Unità Approvvigionanti;
l) Importo minimo per consegna: l’importo minimo dei prodotti che devono essere consegnati alla stessa Unità Approvvigionante in un’unica consegna. Esso è pari ad € 500,00 (cinquecento/00) al netto dell’IVA per le Unità Approvvigionanti di natura sanitaria ed € 400,00 (quattrocento/00) al netto dell’IVA per le altre Unità Approvvigionanti;
m) Richiesta di Approvvigionamento: il documento, con il quale le Amministrazioni contraenti, attraverso i propri Punti Ordinanti o - qualora delegate- attraverso le proprie Unità Approvvigionanti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate presso i luoghi indicati e nei termini stabiliti nell’Atto di Regolamentazione della Fornitura;
n) Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le specifiche tecniche della fornitura;
o) Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche merceologiche ed igieniche che i prodotti alimentari e non alimentari previsti nell’Elenco delle Referenze debbono possedere, nonché le esigenze tecniche che il Fornitore deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste;
p) Articolo di prodotto: ciascun prodotto identificato dal codice di prodotto e dalla denominazione di vendita definiti da Intercent-ER e indicati nell’Elenco delle Referenze;
q) Prodotto: ciascun prodotto incluso nell’Elenco delle Referenze. Nel caso in cui il Fornitore abbia indicato in sede di gara, in relazione a ciascun Articolo di prodotto più di una marca, per Prodotto si intenderà il prodotto individuato da ognuna delle marche indicate dal Fornitore;
r) Derrate: l’insieme dei prodotti alimentari e non alimentari di volta in volta richieste dalle Amministrazioni contraenti;
s) Elenco delle Referenze: l’elenco dei prodotti alimentari e non alimentari definiti da Intercent-ER ed offerti dal Fornitore in sede di gara. L’Elenco delle Referenze comprende:
- i prodotti alimentari convenzionali, sia convenzionali DOP che convenzionali IGP,
- i prodotti alimentari biologici, sia biologici DOP che biologici IGP,
- i prodotti Regionali dell’Xxxxxx Xxxxxxx a lotta integrata a marchio QC (Qualità Controllata),
- prodotti non food accessori al servizio di ristorazione;
t) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 La fornitura dei beni oggetto della presente Convenzione e l’emissione degli Ordinativi di Fornitura sono regolati in via graduata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere
Articolo 4 Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto, per la Fornitura di derrate alimentari e prodotti non alimentari da parte delle Amministrazioni di cui all’Art. 19 della Legge Regionale n. 11/2004.
2. Con la stipulazione della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i beni oggetto della stessa, con le modalità definite nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e le sucessive Richieste di Approvvigionamento, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile di € 31.000.000,00 IVA esclusa.
3. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata massima della Convenzione, anche eventualmente rinnovato a norma dell’art. 6, sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino a concorrenza dei 7/5, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985
4. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto di fornitura di derrate alimentari e/o prodotti non alimentari della durata di 1 (uno) anno e dell’importo minimo di € 30.000,00 (trentamila/00) al netto dell’IVA, salvo quanto disciplinato al successivo art. 8. Nel corso della durata contrattuale esse emettono di volta in volta Richieste di Approvvigionamento per le varie derrate alimentari e/o prodotti non alimentari e per importi settimanali non inferiori ad € 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, se trattasi di strutture sanitarie e di € 800,00 (ottocento/00) IVA esclusa, se trattasi di altre strutture, per singole Unità Approvvigionanti, salvo quanto previsto al successivo art 8.
5. Nell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti precisano l’importo complessivo presunto della fornitura per tutta la sua durata, derivante dall’applicazione dei prezzi dei singoli prodotti, previsti nell’Elenco delle Referenze, ai quantitativi di cui le Amministrazioni presumono di avere necessità durante la validità del proprio Ordinativo.
6. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione all’Ordinativo di Fornitura emesso, un aumento dell’importo della fornitura fino al suo 20%, alle stesse condizioni. A tal fine esse emettono un Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo.
7. In caso di variazione in diminuzione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione deve darne comunicazione sia al Fornitore che all'Agenzia, la quale provvederà a reintegrare l'importo nel valore massimo spendibile della Convenzione, a disposizione delle altre Amministrazioni per la durata residua. In tal caso nulla è dovuto al Fornitore a titolo di risarcimento.
8. Al termine del primo anno di durata o qualora prima di detto termine si esaurisca l’importo indicato nell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti possono emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura della durata di un anno, purché sia vigente la Convenzione tra Intercent- ER e il Fornitore e non sia esaurito l’importo ivi previsto.
9. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
10. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, possono affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall’Aggiudicatario.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti e/o Unità Approvvigionanti, se delegate, ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare all’Agenzia la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario esse trasmettono l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante al Fornitore via fax o posta con raccomandata AR. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. L’invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso il seguente recapito del Fornitore:
MARR SpAVia Spagna n. 00 00000 Xxxxxx, fax numero 0541/682508, ca Signor Xxxxxxxxx Xxxxxx.
5. Il Sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro all’Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
6. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non vengono conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile richiamato all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito
l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 7 Modalità di conclusione
1. Le Amministrazioni Contraenti, previa registrazione sul sito Intercent-ER xxx.xxxxxxxxx.xx, per accedere alla Convenzione, devono inviare al Fornitore apposito Invito ad eseguire la fornitura (Modulo 1 Invito al Fornitore, allegato al Capitolato Tecnico), compilato in ogni parte e debitamente sottoscritto.
2. L’Invito al Fornitore viene inviato dalle Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera, fax o e- mail, o altro mezzo ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.
3. Nel Modulo1 le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione indicano, tra l’altro, l’importo presunto della fornitura di cui necessiteranno per il periodo durante il quale la fornitura deve essere eseguita. Detto importo si intende presunto e pertanto non è vincolante né per Intercent-ER né per le Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione. L’importo effettivo risulterà, infatti, a consuntivo sulla base delle forniture realmente effettuate.
Articolo 8
Atto di Regolamentazione della Fornitura
1. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Invito di cui al precedente articolo, il Fornitore deve contattare l’Amministrazione Contraente, per concordare un incontro da tenere presso la sede dell’Amministrazione nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, al fine di pianificare, d’intesa con l’Amministrazione stessa, la fornitura, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo “Atto di Regolamentazione della Fornitura” (Modulo 2 allegato al Capitolato tecnico).
2. Qualora una o più Unità Approvvigionanti necessitino di consegne e/o di forniture settimanali di importi inferiori a quelli minimi fissati nel Capitolato tecnico, l’Amministrazione Contraente richiede al Fornitore la disponibilità ad effettuare dette consegne, precisando nel Modulo 2 “Atto di Regolamentazione della Fornitura” il numero e la dislocazione delle Unità Approvvigionanti, gli importi minimi per forniture settimanali e/o gli importi minimi per consegna, che potranno essere richiesti. Nel caso in cui il Fornitore accetti la richiesta, non potrà in seguito rifiutarsi di effettuare forniture di importo pari o superiore a quelli concordati, in corrispondenza delle Unità Approvvigionanti indicate.
3. Fermo restando l’importo minimo di consegna di € 500,00 IVA esclusa per le strutture sanitarie ed € 400,00 IVA esclusa per le altre strutture, il Fornitore è obbligato a dar seguito ad Ordinativi di Fornitura per importi annui inferiori ad € 30.000,00 IVA esclusa, qualora l’Amministrazione Contraente aderisca alla Convenzione per la fornitura dei soli prodotti non alimentari.
4. Con la sottoscrizione del modulo “Atto di Regolamentazione della Fornitura” devono essere definite, tra l’altro:
- numero identificativo e nominativo delle Unità Approvvigionanti (denominazione, sede, importo minimo di consegne settimanale richiesto),
- le giornate e le fasce orarie durante le quali può essere effettuata la consegna, nel rispetto delle frequenze di consegna indicate per ciascun prodotto nell’Elenco delle Referenze, nonché le eventuali deroghe a dette frequenze,
- la data di avvio della fornitura,
- il periodo di esecuzione della fornitura nell’anno di riferimento,
- i nominativi dei referenti delle Unità Approvvigionanti,
- i riferimenti per la successiva fatturazione.
4. Le Amministrazioni Contraenti, qualora intendano delegare alle Unità Approvvigionanti alcune delle attività previste nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico, quali ad esempio:
- la verifica dei prodotti,
- l’eventuale richiesta di sostituzione dei prodotti consegnati,
- l’effettuazione dei controlli di conformità,
- la gestione dei contenziosi sorti a seguito dei controlli effettuati,
- la ricezione delle comunicazioni del Fornitore attinenti alla gestione operativa dei Contratti di Fornitura (comunicazione dell’indisponibilità dei prodotti ecc.),
devono darne atto nel documento di Regolamentazione della Fornitura.
5. Di norma, entro i successivi 10 giorni consecutivi dalla Regolamentazione della Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emettono l’Ordinativo di Fornitura, secondo le modalità stabilite all’art. 5.
Articolo 9
Definizione delle modalità operative per l’esecuzione della fornitura
1. Le modalità operative per l’esecuzione della fornitura sono stabilite in relazione alle diverse categorie merceologiche dei prodotti presenti nell’Elenco delle Referenze.
2. Le modalità operative sono concordate tenendo presente che:
a) le frequenze obbligatorie di consegna sono quelle definite nell’Elenco delle Referenze ovvero:
- T = trisettimanale (tre volte a settimana)
- B = bisettimanale (due volte a settimana)
- S = settimanale (una volta a settimana);
- Q = quindicinale (una volta ogni due settimane)
b) le fasce orarie di consegna sono dalle ore 7:30 alle ore 9:00 (per le consegne da effettuare nella mattinata) e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (per le consegne da effettuare nel pomeriggio). Nel caso in cui le consegne vengano effettuate con un ritardo massimo di 2 ore rispetto alle fasce orarie concordate, le stesse vengono considerate come ritardate consegne. Nel caso in cui il ritardo sia superiore alle 2 ore ovvero nel caso in cui il Fornitore non consegni i prodotti nei giorni stabiliti, tali casi vengono considerati come mancate consegne. Tutte le fattispecie di cui sopra danno luogo all’applicazione delle penali previste nella presente Convenzione, previo invio al Fornitore di formale Reclamo (Modulo 7 allegato al Capitolato);
c) i giorni utili di consegna sono tutti i giorni della settimana con esclusione della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Unità Approvvigionanti).
3. Se necessario le Unità Approvvigionanti e il Fornitore hanno la facoltà di concordare frequenze ed orari di consegna diversi, fermo restando i prezzi offerti.
4. Le modalità operative di approvvigionamento concordate dalle parti sono formalizzate con la compilazione del modulo “Atto di Regolamentazione della Fornitura” e con la contestuale sottoscrizione dello stesso.
Articolo 10 Articolazione della fornitura
1. La fornitura delle derrate alimentari e dei prodotti non alimentari consiste nelle seguenti attività:
- ricevere le Richieste di Approvvigionamento, all’uopo predisponendo la propria struttura commerciale alla ricezione delle Richieste sia via fax sia via e-mail;
- organizzare la logistica e le consegne delle derrate;
- approntare le derrate per la consegna;
- trasportare e consegnare le derrate presso i luoghi indicati dall’Amministrazione contraente;
- eseguire controlli previsti dalla vigente normativa relativa al settore alimentare e quelli previsti nel Capitolato tecnico;
- fornire i dati ed eseguire le attività idonee al monitoraggio, da parte di Intercent-ER, delle forniture e dei consumi;
- predisporre e attivare un servizio di “call center” dedicato alla Convenzione;
- implementare e gestire un sistema informatico per l’esecuzione delle fasi, attività, operazioni finalizzate all’esecuzione, al controllo e al monitoraggio della fornitura, sulla base della proposta formulata dal Fornitore in sede di offerta tecnica,
- fornire ad Intercent-ER i dati che saranno richiesti per l’allestimento del Sito delle Convenzioni.
Articolo 11
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Le prestazioni, da svolgere presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli o paratori: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti sono utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Resta espressamente inteso che l’Agenzia non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
Articolo 12 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire alle Amministrazioni Contraenti, con le modalità stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico, i prodotti indicati nell’Allegato A) al capitolato tecnico “Elenco delle Referenze”, aventi le caratteristiche merceologiche ed igieniche definite nell’Allegato B) al medesimo Capitolato tecnico, alle marche ed ai prezzi offerti dal Fornitore;
b) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessario per la realizzazione della fornitura e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico;
c) eseguire la fornitura in tutti i luoghi che verranno indicati dalle Amministrazioni Contraenti, nelle quantità di volta in volta ordinate dalle Unità Approvvigionanti e secondo le eventuali direttive da queste impartite;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
e) adempiere agli obblighi previsti dal Dlgs n. 626/94 e s.m;
f) rispettare nella conservazione, preparazione, spedizione, trasporto e consegna dei prodotti le norme igienco sanitarie applicabili, quanto previsto nel Dlgs n. 155/97 e successive modificazioni, il proprio manuale di autocontrollo ed il manuale di corretta prassi igienica per il settore della vendita all’ingrosso dei prodotti alimentari;
g) eseguire controlli previsti dalla vigente normativa relativa al settore alimentare e quelli previsti nel Capitolato tecnico e consentire l’accesso alle proprie strutture per l’esecuzione dei controlli ordinati dalle Amministrazioni Contraenti e dall’Agenzia Intercent-ER;
h) attivare il sistema informatico di gestione delle varie fasi, attività, operazioni funzionali all’esecuzione, al controllo e al moinitraggio della fornitura, proposto in fase di gara, entro 30 gg. dalla stipulazione della Convenzione.
Articolo 13 Servizi accessori
1. Oltre alla fornitura di derrate, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi:
a) Reportistica: il Fornitore ha l’obbligo di predisporre e trasmettere all’Agenzia su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, il report di cui al Modulo 8 Allegato al Capitolato tecnico;
b) Call Center: Il Fornitore ha l’obbligo di attivare un servizio di Call Center, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 9 alle ore 14 -con esclusione delle giorntae del 25 dicembre, 1 gennaio e 15 agosto - appositamente dedicato alla presente Convenzione. Il Call Center ha la funzione di fornire informazioni alle Amministrazioni Contraenti ovvero ai Punti Ordinanti, relativamente alle modalità di erogazione della fornitura (es. richiesta Elenco delle Referenze, modalità ricezione Richieste di Approvvigionamento, referenti aziendali, modalità di inoltro dei reclami). Il Call Center deve essere dotato almeno di: un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo nei tempi di cui sopra, e strutturato secondo le modalità indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Articolo 14 Prezzo delle referenze
1. Il prezzo dei prodotti presenti nell’Elenco delle Referenze è quello risultato dalla gara. Il documento “Elenco delle Referenze” - Allegato A) parte integrante del Capitolato Tecnico - è ricavato, a cura di Intercent-ER, dal documento “Elenco delle Referenze per Offerta Economica”, compilato dal Fornitore in sede di gara.
2. Il corrispettivo effettivamente pagato dall’Amministrazione Contraente è determinato in ragione dei quantitativi di derrate effettivamente ordinati e consegnati.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture effettuate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nella Convenzione tra Intercent-ER ed il Fornitore, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa, quali, a titolo esemplificativo: imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, e quant’altro eventualmente gravante sulla fornitura.
4. In particolare, i corrispettivi stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Articolo 15 Revisione periodica dei prezzi
1. Le percentuali di sconto offerte in sede di gara, relative alle tipologie di prodotti presenti nell’Elenco delle Referenze, restano fisse per l’intera durata della Convenzione, anche eventualmente rinnovata.
2. Il prezzo dei singoli prodotti, risultato in sede di gara dall’applicazione delle percentuali di sconto offerte dal Fornitore, rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 4. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza semestrale, per tutta la durata della convenzione. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi.
3. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, anche ai contratti in essere.
4. L’indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l’adeguamento. L’indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.
Articolo 16
Responsabile della fornitura designato dal Fornitore
1. Nell’Atto di Regolamentazione della Fornitura, il Fornitore deve indicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale è il referente responsabile nei confronti di Intercent-ER, delle Amministrazioni Contraenti ovvero dei Punti Ordinanti o delle Unità Approvvigionanti – se delegate - e ha quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Egli deve, più in generale, garantire la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni di legge e del presente capitolato.
2. Il Responsabile della Fornitura deve aver svolto mansioni dirigenziali per un periodo minimo non inferiore a tre anni. Detto requisito deve essere provato mediante presentazione del relativo curriculum professionale.
3. Le comunicazioni e i reclami circa eventuali disservizi e/o inadempienze contestate dall’Agenzia, dai Punti Ordinanti o dalle Unità Approvvigionanti al Responsabile della Fornitura, si intendono come presentate direttamente al Fornitore.
4. Il Responsabile della fornitura deve garantire altresì la massima collaborazione possibile col Punto Ordinante e/o con ogni Unità Approvvigionante.
5. In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) il Fornitore provvede a nominare entro 1 giorno lavorativo un sostituto di pari professionalità e nel rispetto dei requisiti richiesti e ad informarne le Amministrazioni Contraenti o le Unità Approvvigionanti.
Articolo 17
Norme comportamentali del personale del Fornitore
1. Il personale del Fornitore impiegato nelle attività richieste è tenuto a:
- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all’interno delle strutture ove effettuata la fornitura;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività dell’Amministrazione Contraente;
- mantenere riservato quanto viene a sua conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione Contraente o altro, durante l’esecuzione della fornitura di cui trattasi.
2. L’Amministrazione Contraente può richiedere l’allontanamento del personale del Fornitore che contravviene alle disposizioni di cui sopra.
Articolo.18 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione Contraente al Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.
2. Le fatture sono emesse con periodicità mensile e fanno riferimento a tutte le forniture eseguite nel corso del mese di riferimento.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
5. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs 231/2002, previo accordo con il Fornitore, entro 90 giorni data fattura, riscontrata regolare. Il riscontro e l’eventuale contestazione deve essere effettuato ento 15gg dal ricevimento della fattura, attestato dal timbro di arrivo.
6. L’importo delle predette fatture viene bonificato sul conto corrente n. 000705024583, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Cassa di Risparmio di Rimini- Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx XXX 00000 CAB 24262 CIN N.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’esecuzione delle forniture e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nei singoli Ordinativi di Fornitura e nella Convenzione; qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata AR, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
Articolo 19
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 20
Controlli da parte di Intercent-ER
1. Intercent-ER si riserva la facoltà di verificare a proprie spese, anche avvalendosi di Organismi ispettivi di controllo di propria scelta, la conformità dei prodotti ai requisiti di legge e ai requisiti minimi previsti dalla Convenzione e dal Capitolato tecnico. Detti controlli non sono sostitutivi dei controlli effettuati dai Punti Ordinanti e/o dalle Unità Approvvigionanti.
2. Eventuali campioni di prodotto vengono a tal fine prelevati dalle derrate di proprietà delle Amministrazioni contraenti.
3. Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità relative ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione e/o nel Capitolato, Intercent-ER formula al Fornitore una o più Richieste di Azioni Correttive/Preventive.
4. In tal caso il Fornitore, entro il tempo massimo di volta in volta indicato da Intercent-ER, deve individuare e attuare le azioni necessarie a risolvere e prevenire sia la/e non conformità riscontrata/e sia le cause che le hanno generate.
5. Il Fornitore dopo aver provveduto all’attuazione delle azioni risolutive del problema riscontrato, deve fornire a Intercent-ER tutta la documentazione atta a dimostrare e a dare formale evidenza delle attività eseguite.
6. Per ogni carenza riscontrata il Fornitore deve attuare una singola pratica riferita esclusivamente alla carenza riscontrata.
Articolo 21
Gestione dei reclami relativi alle forniture e alle attività accessorie
1. Intercent-ER, i Punti Ordinanti e/o le Unità Approvvigionanti, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono inoltrare al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei prodotti forniti e/o nei servizi connessi alla fornitura (i.e. attività di ricevimento delle Richieste di Approvvigionamento, attività del Call-Center, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.). Nel caso in cui il reclamo sia inoltrato dai Punti Ordinanti o dalle Unità Approvvigionanti, copia del reclamo deve essere inviata per conoscenza a Intercent-ER.
2. A tal fine, Intercent-ER, i Punti Ordinanti e/o le Unità Approvvigionanti devono utilizzare l’apposito “Modulo 7 - Reclamo al Fornitore” allegato al Capitolato tecnico, compilato in tutte le sue parti.
3. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto.
4. In conseguenza dell’accettazione del reclamo, il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo.
Articolo 22
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso e/o delle Amministrazioni Contraenti o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi e per l’intera durata della Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza deve tenere indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché eventuali terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni medesime, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi utenti dei servizi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione, con particolare riferimento ai prodotti e/o servizi, inclusi i danni da intossicazione, tossinfezione alimentare, inquinamento.
3. La polizza assicurativa prevede i seguenti massimali RCT (Responsabilità civile terzi) € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, RCP (Responsabilità civile prodotti) € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro e per anno assicurativo. Massimale aggregato di polizza € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per anno, con rinunzia dell’assicuratore, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 – salvo il caso di dolo - e 1893 cod. civ..
4. Il Fornitore deve garantire sotto la propria responsabilità di avere adempiuto puntualmente agli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali ed assistenza sanitaria in favore dei propri incaricati.
Articolo 23 Penali
1. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, previo invio al Fornitore del relativo Reclamo (Modulo 7 allegato al Capitolato tecnico), si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
2. Il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dal ricevimento del predetto Modulo di Reclamo. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di Intercent-ER o delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procede all’applicazione delle penali.
3. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
a) Penali che Intercent-ER si riserva di applicare
€ 1.000,00 per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di rilevazioni di non conformità e/o di reclami. La penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo decorsi i termini fissati dall’Agenzia;
€ 200,00 nel caso in cui, trascorsi 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione della Convenzione, il Fornitore non abbia reso attivi e funzionanti tutti gli
strumenti per la gestione dei servizi accessori. Detta penale viene applicata anche per la mancata attivazione di un solo servizio di cui trattasi. La penale viene applicata per ogni giorno di ritardo;
€ 500,00 per mancata corrispondenza dei requisiti professionali del Responsabile della Fornitura rispetto al curriculum presentato dal Fornitore in sede di gara e/o per mancata sostituzione dello stesso entro un giorno lavorativo. La penale viene applicata per ogni giorno di accertamento dell’inadempimento;
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna da parte del Fornitore a Intercent-ER della reportistica di cui all’art.13;
€ 200,00 per mancata attivazione, entro 30 gg. dalla stipulazione della Convenzione, del sistema informatico di gestione della varie fasi, attività, operazioni funzionali all’esecuzione, controllo e monitraggio della fornitura, proposto in sede di gara. La penale viene applicata per ogni giorno di ritardo.
b) Penali che si riservano di applicare le Amministrazioni Contraenti
€ 300,00 per ogni caso di ritardata consegna rispetto agli orari previsti nella Convenzione o nell’Atto di Regolamenatzione della Fornitura per più di 2 volte nell’arco del mese. Per ritardata consegna s’intende quella effettuata con un ritardo massimo di 2 ore rispetto rispetto agli orari previsti nella Convenzione o nell’Atto di Regolamenatzione della Fornitura”;
€ 500,00 per ogni caso di mancata consegna di tutta la merce ordinata, ovvero nel caso in cui il Fornitore non la consegni nei giorni stabiliti oppure con un ritardo superiore a 2 ore rispetto alle fasce orarie stabilite nel “Modulo 2 – Atto di Regolamentazione della Fornitura”;
€ 300,00 per incompleta consegna di prodotti per più di 2 volte in un mese;
€ 300,00 nel caso in cui i prodotti consegnati non corrispondano ai prodotti ordinati. La penale si applica ogniqualvolta si verifica l’errata consegna;
€ 400,00 per mancata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti della non disponibilità di prodotti certificati. La penale è applicata ogniqualvolta venga rilevata la mancata comunicazione;
€ 500,00 per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti certificati;
€ 500,00 per ogni caso di mancato adempimento all’obbligo di sostituzione dei prodotti consegnati, nei tempi prescritti dagli art. 12 e13 del Capitolato tecnico;
€ 1.000,00 per ogni caso di sostituzione di prodotti presenti nell’Elenco delle Referenze con altri prodotti che non abbiano le caratteristiche qualitative equivalenti o superiori ai prodotti sostituiti;
€ 1.000,00 per ogni caso in cui il Fornitore non permetta l’accesso presso le proprie strutture agli organismi incaricati dell’espletamento dei controlli di conformità;
€ 500,00 in caso di recidiva, in aggiunta alle penalità.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 24
Interruzione delle forniture per cause di forza maggiore
1. Le interruzioni delle forniture per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Fornitore che egli non possa evitare.
2. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza
maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali.
3. Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).
Articolo 25 Sciopero
1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta a tutte le Amministrazioni Contraenti, con un adeguato preavviso.
2. In caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore, a fronte comunque di reali necessità dell'Amministrazione, il Fornitore deve garantire un servizio minimo per l'espletamento del servizio.
Articolo 26 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari ad € 3.279.911,76, secondo quanto previsto dall’art. 113 del Dlgs.
n. 163/2006. La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 23, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.
Articolo 27 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati dall’applicazione di almeno tre penali;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti e del subappalto;
c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del l’art. 22.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’importo della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 26;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 22;
c) nel caso che almeno tre Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1 e 2;
d) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 28 Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 29 Sospensione della Convenzione
1. Qualora, nel corso di vigenza della presente Convenzione, venga attivata una Convenzione Consip avente ad oggetto forniture concretamente comparabili, l’Agenzia effettuerà, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione, una valutazione tecnico comparativa tra le due convenzioni, tenendo conto di tutte le condizioni di fornitura.
2. Se dalla predetta valutazione emergesse la maggior convenienza della Convenzione stipulata da Consip SpA, l’Agenzia richiederà al proprio Fornitore l’allineamento delle condizioni da questi praticate a quelle della Convenzione Consip.
3. L’accettazione o il diniego dovrà essere comunicato dal Fornitore all’Agenzia in forma scritta, nel termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta.
4. In caso di accettazione, il prezzo delle Referenze di cui all’art. 14, verrà adeguato nei successivi 5 giorni naturali e consecutivi sulla base delle nuove condizioni concordate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
6. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura relativi alla Convenzione sospesa.
7. Cessata l’operatività della Convenzione Consip, la convenzione stipulata dall’Agenzia continuerà a decorrere per la sua durata residua.
Articolo 30 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 118 del Dlgs. n. 163/20036.
2. E’ fatto obbligo al Fornitore di trasmettere alle Amministrazioni Contraenti, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
dei pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L’affidamento in subappalto delle attività non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall’Agenzia. Qualora il fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione è facoltà dell’Agenzia risolvere la convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.
7. L’esecuzione della fornitura in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Articolo 31
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 32 Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx il proprio Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, nei confronti dell’Agenzia.
2. I dati di contatto del Referente sono:
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx
numero di telefono 0541/746528, numero di fax 0541/682508, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxx.xx.
Articolo 33 Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente, è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell’esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all’art. 18.
Articolo 34 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., e il Fornitore è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 35 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Articolo 36
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 37
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 38 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della
Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, 5 marzo 2007
L’AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Xxxxxxxx Xxxxxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 6 (Durata), Articolo 10 (Articolazione della Fornitura), Articolo 11 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 12 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 13 (Servizi Accessori), Articolo 14 (Prezzo delle Referenze), Articolo 15 (Revisione periodica dei prezzi), Articolo 18 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 20 (Controlli da parte di Intercent-ER), Articolo 21 (Gestione dei Reclami relativi alla Fornitura e alle attività accessorie), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Penali), Articolo 26 (Cauzione definitiva), Articolo 27 (Risoluzione), Articolo 28 (Recesso), Articolo 29 (Sospensione della Convenzione), Articolo 30 (Subappalto), Articolo 31 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 32 (Responsabile della Fornitura), Articolo 33 (Foro competente), Articolo 35 (Riservatezza), Articolo 36 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 38 (Clausola finale).
Bologna, 5 marzo 2007. IL FORNITORE