Divieto di cessione del contratto e dei crediti Clausole campione

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1 E’ fatto assoluto divieto al soggetto gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2 La cessione dei crediti avviene previa autorizzazione dei committenti, in conformità a quanto previsto dalla dall’art. 106, comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica. 3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall’espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte del Comune. In caso di inadem- pimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell’Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata. La Committente può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l’Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto. Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente. In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell’Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs.50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Az. USL ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assaloFlornuitotreodi cdeidevre,iaeqtuaolsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016. 2. E’ fatto assoluitotreodi cdedierve ia etetrzioi craedliti deFllaofrornnitura, salvo quanto previsto dcoamlmla ’0, xxxxxx. xx, .xxxx0x 00, 0xx,x D. Lgs. 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art.105 c.1 del Codice degli Appalti. È altresì vietata la cessione dei crediti contemplata all'art.106 c.13 del Codice degli Appalti. Si ritengono autorizzate le sole cessioni derivanti dal presente contratto, una volta certificati i crediti mediante la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. Xxxxxxx, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto 5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto. 6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016. 7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi: 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente 7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in cap...