Divieto di cessione del contratto e dei crediti Clausole campione

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi d Fornitura.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1 E’ fatto assoluto divieto al soggetto gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell’Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata. La Committente può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l’Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto. Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente. In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell’Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle ces- sioni stesse. E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall’espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte della Provincia. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Pro- vincia ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
Divieto di cessione del contratto e dei crediti. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della società utilizzatrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. La cessione di credito soggiace, in ogni caso, alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.ii. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società utilizzatrice, ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.