Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’A.S.L. Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell’A.S.L. Roma 1 o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’A.S.L. Roma 1. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggi...
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il fornitore, s’impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. All’atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all’aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato. Al fine di garantire una maggiore tutela della SDS e dei terzi/utenti, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) per i rischi derivanti dal presente appalto. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che:
I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro; ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro; ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00;
II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi; ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione – che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto: ✓ l’Amministrazione pubblica sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.); ✓ le even...
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilitm, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, 26 di 30 manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa RCT/O per i rischi di responsabilitm civile con massimale per sinistro e per anno di di euro
3. Resta ferma l’intera responsabilitm dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltm di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilitm della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attivitm eseguite.
5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operativitm delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltm di cui al precedente comma 4, il Contratto potrm essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestivitm, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validitm della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Venis e degli Utilizzatori e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente punto, il Fornitore è in possesso di idonea copertura assicurativa RCT con massimale minimo di euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore è tenuto a stipulare, e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo Quadro un’adeguata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, nessuna esclusa né eccettuata; detta copertura deve tenere indenni i dipendenti diretti del Fornitore, nonché i suoi collaboratori, impiegati nella gestione della commessa.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 24 Articolo 22 Subappalto 24
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, a richiesta dell’azienda sanitaria contraente, sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio delle Amministrazioni contraenti stesse e dei terzi, per l'intera durata della Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.