ATTO DI FUSIONE
Repertorio numero 41764/12988
ATTO DI FUSIONE
Repubblica Italiana
L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di maggio
16-5-2013
In Modena, Via San Carlo n.8/20.
Davanti a me Dott. Proc. XXXXXX XXXX, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in Modena, sono presenti i sigg.:
- MAROLA xxx. XXXXXXXX, nato a L'Aquila il ventidue febbraio millenovecentoquarantacinque (22.2.1945), do- miciliato per la carica a L'Aquila, Xxxxx Xxxxxxxx E- manuele n.48;
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Vi- ce Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega- le rappresentante della società:
- "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DEL-
L'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila, Corso Vitto- rio Xxxxxxxx n.48, capitale sociale Euro 80.001.000 (ottantamilionimille), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese de L'Aquila con il codice fiscale n.00098090665, partita I.V.A n.00098090665, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'assem-
Registrato a Modena in data 17.5.2013
al n.6191 serie 1T esatti Euro 3.642,00.
Iscritto nel Registro
delle Imprese di L'Aquila il 17.5.2013
Iscritto nel Registro
delle Imprese di Chieti il 17.5.2013
Iscritto nel Registro delle Imprese di Latina il 23.5.2013
Iscritto nel Registro
delle Imprese di Modena il 27.5.2013
blea dei soci della società stessa, assemblea il cui verbale è stato redatto dal Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx, Notaio in L'Aquila, in data 18.4.2013
rep.n.122937/27049, registrato a L'Aquila il 24.4.2013
al n.1403 serie 1T, iscritto al Registro Imprese de L'Aquila in data 24.4.2013, e quindi nell'interesse della società stessa, in seguito per brevità anche de- nominata "CARISPAQ";
- SCOPA dott. XXXXX, nato a Chieti il ventitrè dicem- bre millenovecentoventisei (23.12.1926), domiciliato per la carica a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76; il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
- "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con
sede a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76, capitale sociale Euro 57.378.390 (cinquantasettemilionitrecen- tosettantottomilatrecentonovanta), interamente versa- to, iscritta presso il Registro Imprese di Chieti con il codice fiscale n.00391250693, partita I.V.A n. n.00391250693, a quanto infra autorizzato con delibe- razione dell'assemblea dei soci della società stessa, assemblea il cui verbale è stato redatto dal Notaio Xxxxx Xxxxx, Notaio in Casoli, in data 14.4.2013
rep.n.823/485, registrato a Lanciano (CH) il 19.4.2013 al n.1266 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Chieti in data 23.4.2013, e quindi nell'interesse del- la società stessa, in seguito per brevità anche deno- minata "BPLS";
- VESCOVI rag. XXXXXX, nato a Treviglio (BG) il sette luglio millenovecentotrentacinque (7.7.1935), domici- liato per la carica ad Aprilia (LT), Piazza Roma n.11; il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
- "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad A-
prilia (LT), Piazza Roma n.11, capitale sociale Euro 15.010.740 (quindicimilionidiecimilasettecentoquaran- ta), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Latina con il codice fiscale n.00089400592, partita I.V.A n.00089400592, a quanto infra autorizza- to con deliberazione dell'assemblea dei soci della so- cietà stessa, assemblea il cui verbale è stato redatto dal Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx, Notaio in Aprilia (LT), in data 18.4.2013 rep.n.151364/28082, registrato a La- xxxx il 24.4.2013 al n.4889 serie 1T, iscritto al Re- gistro Imprese di Latina in data 30.4.2013, e quindi nell'interesse della società stessa, in seguito per
brevità anche denominata "BPA";
- CASELLI rag. XXXXXX, nato a Maranello (MO) il ven- totto ottobre millenovecentoquarantadue (28.10.1942), domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la sede sociale;
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
- "BANCA POPOLARE DELL'XXXXXX XXXXXXX - Società Coope-
rativa", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, ca- pitale sociale al 31.12.2012 Euro 998.164.965 (nove- centonovantottomilionicentosessantaquattromilanove- centosessantacinque), iscritta presso il Registro del- le Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, e con il n.222528 R.E.A., iscritta al- l'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario i- scritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società stessa, adottata in conformità all'art.2505 bis C.C. e all'art.40 dello statuto sociale vigente, adunanza il cui verbale è stato redatto da me Notaio in data 23.4.2013 rep.n.41712/12982, registrato a Mo-
dena il 23.4.2013 al n.5226 serie 1T, iscritto al Re- gistro Imprese di Modena in data 24.4.2013, e quindi nell'interesse della società stessa, in seguito per brevità anche denominata "BPER".
Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale
PREMETTONO:
a) - che le suddette società "CARISPAQ - CASSA DI RI- SPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con se- de a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT) e "Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx - Società Cooperativa", con sede a Modena, nelle rispettive suddette assemblee dei soci tenutesi rispettivamente in data 18.4.2013, 14.4.2013 e 18.4.2013 e adunanza del Consiglio di Am- ministrazione tenutasi in data 23.4.2013, hanno deli- berato di fondersi mediante incorporazione delle so- cietà "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA PO- POLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT) nella società "Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx - Società Cooperativa";
b) - che la società incorporante "Banca popolare del- l'Xxxxxx Xxxxxxx - Società Cooperativa", nella suddet- ta adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 23.4.2013, ha contestualmente deliberato di aumentare il capitale sociale al servizio della fusione per in- corporazione, con determinazione dell'ammontare massi- mo dei vari aumenti di capitale in funzione dei rap- porti di concambio con le azioni delle società incor- porande, con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azioni- sti delle società incorporande, secondo gli infra in- dicati rapporti di concambio, in proporzione alle ri- spettive partecipazioni azionarie, detratte solamente le azioni già possedute dalla incorporante che verran- no annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, e più precisamente di aumentare il capitale sociale nelle seguenti misure:
- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemi-
lionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emis- sione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemi- latrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ di- versi dall'incorporante;
- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (di- ciannovemilionicentonovantamilaseicentosettantanove),
con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionitre- centonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordina- rie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi che tale importo massimo in origine teneva conto anche dell'eventuale esercizio della facoltà di conversione anticipata spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario convertibile subordinato "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013", ai sensi dell'art.2503 bis, II° com- ma, C.C., facoltà che peraltro nessuno degli obbliga- zionisti del prestito ha esercitato in termine utile;
- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemi-
lionicentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoqua- rantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da as- segnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporan- te;
c) - che la presente fusione comporta un ulteriore aumento di capitale sociale della incorporante al ser- vizio della eventuale conversione ordinaria a scadenza del prestito obbligazionario convertibile subordinato "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013", codice ISIN IT0004405327, costituito da n.1.908.571 (unmilionenovecentoottomilacinquecentoset-
tantuno) obbligazioni del valore nominale di Euro 14 (quattordici) ciascuna, per complessivi Euro 26.719.994 (ventiseimilionisettecentodiciannovemilano- vecentonovantaquattro), (di seguito per brevità anche denominato "POC BPLS"), e più precisamente la incorpo- rante ha deliberato un ulteriore aumento di capitale fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (dieci- milionisettantasettemiladuecentocinquantacinque), con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitrecento- cinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie, da nominali Euro 3 (tre) cadauna, con godimento secondo le modalità previste nel Regolamento del prestito, ri- servate ai portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS" che esercitassero il diritto di conversione ordinaria, a scadenza, delle obbligazioni, in sostitu- zione delle originarie azioni di compendio;
d) - che gli aumenti di capitale di cui sopra vengono
attuati in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione e con conseguente modifica del- l'art.6 del vigente Statuto sociale, nel quale dopo l'ultimo capoverso è stato inserito un nuovo comma il cui testo è stato riportato nello Statuto allegato al progetto di fusione, precisandosi che a fusione attua- ta la società incorporante provvederà all'adeguamento del Regolamento del "Prestito obbligazionario conver-
tibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmo- na S.p.A. 4,50% 2008-2013", riformulandolo nel rappor- to di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni BPER, in modo da assi- curare ai portatori del prestito, a fusione avvenuta, diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima del- la fusione, ai sensi dell'art.2503 bis C.C., e preci- samente secondo il seguente rapporto di conversione:
- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da nominali Euro 14 (quattordici) della "BANCA POPOLARE DI LANCIA- NO E SULMONA - S.p.A.", precisandosi che le obbliga- zioni convertibili del "POC BPLS" eventualmente posse- dute dalla incorporante verranno annullate senza so- stituzione e senza concambio, per imputazione contabi- le;
e) - che le società interessate alla fusione nelle ri- spettive sopra menzionate assemblee dei soci ed adu- nanza del Consiglio di Amministrazione, hanno approva- to i rapporti di concambio determinati dai rispettivi Consigli di Amministrazione avvalendosi della consu- lenza di advisor finanziari indipendenti, fra le emit- tende nuove azioni della incorporante e le azioni del- le società incorporande che dovranno essere interamen-
te annullate, e più precisamente sono stati approvati i seguenti rapporti di concambio:
- n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 5 (cinque) della società incorporanda "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.";
- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 3 (tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.";
- n.8,76 (xxxx xxxxxxx settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 9 (nove) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.";
precisandosi che le partecipazioni azionarie possedute dalla incorporante nel capitale delle incorporande verranno annullate senza sostituzione e senza concam- bio, per imputazione contabile;
f) - che il procedimento di fusione in oggetto viene attuato in forma semplificata, ai sensi dell'art.2505 bis C.C., quale modificato dal D.Leg.vo in data 00.0.0000 x.000, emanato in attuazione di quanto pre-
visto dalla Direttiva 2009/109/CE, in quanto la so- cietà incorporante "Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx
- Società cooperativa", con sede a Modena, detiene partecipazioni nel capitale sociale delle società in- corporande superiori al 90% (novanta per cento) ed i- noltre in considerazione del fatto che è stato conces- so ai soci di minoranza delle società incorporande il diritto di far acquistare le loro azioni dalla incor- porante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;
g) - che l'entità esatta dei deliberati aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio sarà compiutamente definita solo in un momento succes- sivo e più precisamente:
- a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti delle società incor- porande, diversi da BPER, in quanto la fusione per in- corporazione in una società cooperativa (BPER) deter- mina la trasformazione eterogenea delle società per a- zioni incorporande e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione, cosicchè spetta agli azioni- sti assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle re- lative delibere di fusione, il diritto di recesso, per tutte o parte le azioni possedute, ai sensi del- l'art.2437, comma I°, C.C.;
- a seguito dell'eventuale esercizio del diritto rico- nosciuto agli azionisti delle società incorporande, diversi da BPER, di vendere le loro azioni alla incor- porante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, ai sensi del- l'art.2505 bis, comma I°, C.C.;
h) - che la "Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx - So- cietà Cooperativa", tenuto conto di quanto previsto dall'art.2529 C.C. in tema di società cooperative, a- veva autorizzato, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il ricollocamento delle azioni proprie detenute in portafoglio a favore degli azionisti delle società in- corporande, vincolandole in primo luogo al soddisfaci- mento di coloro che eventualmente avessero esercitato il diritto di opzione e prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione delle azioni dei soci re- ceduti ex art.2437 quater C.C., e ciò anche al fine di dare efficacia alla presente fusione anche prima che il procedimento di liquidazione delle azioni dei soci receduti sia completato, e inoltre, qualora ne ricor- rano le condizioni, utilizzandole anche nelle opera- zioni di concambio mediante assegnazione agli azioni- sti delle società incorporande;
i) - che agli azionisti delle società incorporande CA-
RISPAQ, BPLS e BPA, diversi da BPER, è stato ricono-
sciuto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma II°, C.C., il diritto di vendere alla incorporante, in tutto o in parte, le loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, cor- rispettivo che, con le suddette delibere, è stato de- terminato in Euro 8,90 (otto virgola novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni azione BPA;
l) - che la deliberazione della società "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, è stata iscritta presso il Registro Imprese de L'Aquila in data 24.4.2013;
m) - che la deliberazione della società "BANCA POPO- LARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lan- ciano (CH), è stata iscritta presso il Registro Impre- se di Chieti in data 23.4.2013;
n) - che la deliberazione della società "BANCA POPO- LARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), è stata iscritta presso il Registro Imprese di Latina in data 30.4.2013;
o) - che la deliberazione della società "BANCA POPOLA- RE DELL'XXXXXX XXXXXXX - Società Cooperativa", con se- de a Modena, è stata iscritta presso il Registro Im- prese di Modena in data 24.4.2013;
p) - che la fusione in oggetto non è soggetta alla di- sciplina prevista dall'art.2501 bis C.C., in conside- razione del fatto che la società incorporante non ha contratto debiti per l'acquisto del controllo delle società incorporande;
q) - che la presente fusione è stata previamente auto- rizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art.57 D.Leg.vo n.385/1993, nonchè in relazione alle conse- guenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art.56 D.Leg.vo n.385/1993, come risulta da lettera in data 5.3.2013 prot.n.0225672/13 indirizzata alla "Banca po- polare dell'Xxxxxx Xxxxxxx - Società cooperativa", quale Capogruppo, lettera che in copia conforme è sta- ta allegata sub A) al sopracitato mio verbale di adu- nanza del Consiglio di Amministrazione in data 23.4.2013 rep.n.41712/12982, registrato a Modena in data 23.4.2013 al n.5226 serie 1T;
r) - che la presente fusione, avendo per oggetto l'ag- gregazione di più società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, non configura fattispecie di concen- trazione soggetta all'obbligo di comunicazione preven- tiva all'Autorità garante della concorrenza e del mer- cato ai sensi della Legge n.287/1990;
s) - che la presente fusione viene stipulata dopo che sono state esperite le necessarie consultazioni con le
rappresentanze sindacali e le associazioni di catego- ria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990;
t) - che la documentazione relativa al procedimento di fusione è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico mediante pubblicazione sul sito "Internet" della banca con le modalità stabilite dalla normativa vigente;
u) - che dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle delibere delle assemblee dei soci e adunanza del Con- siglio di Amministrazione delle società interessate alla fusione nei rispettivi Registri delle Imprese è decorso il termine di cui all'art.2503 C.C., termine ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art.57, n.3, del T.U. 1.9.1993 n.385, senza che nessuno dei credi- tori delle società stesse abbia fatto opposizione alla fusione ai sensi dell'art.2503 C.C.;
v) - che pertanto la fusione può ora essere attuata, ai sensi dell'art.2503 Codice Civile.
TUTTO CIO' PREMESSO
ed approvato a fare parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti nelle loro predette qua- lità, in esecuzione delle citate delibere di assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
1) - Le società "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, capitale sociale Euro 80.001.000 (ottantamilionimil- le), "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), capitale sociale Euro
57.378.390 (cinquantasettemilionitrecentosettantotto- milatrecentonovanta), "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), capitale sociale Euro 15.010.740 (quindicimilionidiecimilasettecento- quaranta) e la società "Banca popolare dell'Xxxxxx Ro- magna - Società Cooperativa", con sede in Modena, ca- pitale sociale al 31.12.2012 Euro 998.164.965 (nove- centonovantottomilionicentosessantaquattromilanove- centosessantacinque), si dichiarano fuse ai sensi del- l'art.2505 bis C.C., mediante incorporazione delle so- cietà controllate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), nella società capo- gruppo "Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx - Società Cooperativa", con sede a Modena.
2) - A seguito della fusione con il presente atto sti-
xxxxxx, hanno piena esecuzione tutte le deliberazioni di cui alle succitate assemblee dei soci ed adunanza
del Consiglio di Amministrazione ed in particolare verrà data piena e definitiva esecuzione, previo an- nullamento di tutte le azioni costituenti l'intero ca- pitale sociale delle società incorporande, alla deli- bera di aumento di capitale sociale della società in- corporante al servizio della fusione, con assegnazione di nuove azioni ordinarie della incorporante ai soci delle incorporande in proporzione alle rispettive par- tecipazioni, e ai portatori di obbligazioni converti- bili del "POC BPLS" che eventualmente esercitassero il diritto di conversione ordinaria a scadenza delle loro obbligazioni, in proporzione alle obbligazioni conver- tibili portate in conversione, e più precisamente se- condo i seguenti rapporti di concambio:
- n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da
nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 5 (cinque) del- la società incorporanda "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.";
- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 3 (tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.";
- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da
nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da nominali Euro 14 (quattordici) della società incorporanda "BAN- CA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.";
- n.8,76 (xxxx xxxxxxx settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 9 (nove) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI APRILIA
- S.p.A.",
precisandosi che le azioni delle incorporande possedu- te dalla incorporante, o comunque ad essa pervenute anche a seguito del recesso di soci delle medesime per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui agli artt.2437 e ss. C.C., e a se- guito dell'esercizio del diritto di vendita di cui al- l'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile.
3) - A seguito della fusione con il presente atto sti- pulata, verrà data definitiva esecuzione alla delibera di aumento del capitale sociale della società incorpo- rante in funzione e al servizio della fusione, con e- missione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle società incorporande in sede di fusione, secondo i sopra fis-
sati rapporti di concambio, in proporzione alle ri- spettive partecipazioni azionarie, detratte solamente le azioni possedute dalla incorporante all'atto della fusione, che verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, nonchè con eventuale emissione di nuove azioni ordinarie da nomi- nali Euro 3 (tre) cadauna, riservate ai portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS", esclusa la incorporante, che esercitassero il diritto di conver- sione ordinaria a scadenza in sostituzione delle ori- ginarie azioni di compendio, e più precisamente di au- mentare il capitale sociale nelle seguenti misure:
- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemi- lionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emis- sione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemi- latrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ di- versi dall'incorporante;
- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (di- ciannovemilionicentonovantamilaseicentosettantanove), con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionitre- centonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordina- rie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi in particolare che detta tranche di aumento del capitale
verrà concretamente sottoscritta solo in parte, tenuto presente che nessuno degli obbligazionisti del "POC BPLS" ha esercitato il diritto di conversione antici- pata delle sue obbligazioni, ai sensi dell'art.2503 bis, II° comma, C.C.;
- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemi- lionicentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoqua- rantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da as- segnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporan- te;
- fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (die- cimilionisettantasettemiladuecentocinquantacinque),
con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitre- centocinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie, da assegnare agli obbligazionisti del "POC BPLS" in sede di conversione ordinaria a scadenza delle obbli- gazioni, con godimento secondo le modalità previste nel Regolamento del prestito, in sostituzione delle o- riginarie azioni di compendio;
il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione, con esclusione del diritto di op- zione per gli attuali soci della incorporante a norma di legge.
4) - A seguito del presente atto le parti contraenti
dichiarano e riconoscono pertanto in esecuzione l'au- mento di capitale della società incorporante, delibe- rato ai fini e al servizio della fusione con la più volte citata delibera di adunanza del Consiglio di Am- ministrazione in data 23.4.2013.
Il legale rappresentante della società incorporante mi consegna quindi lo Statuto sociale aggiornato con le modifiche introdotte nel testo dell'art.6) a seguito della conclusione del procedimento di fusione ed inol- tre con le modifiche statutarie nel frattempo interve- nute a seguito delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 20.4.2013, che regolerà la vita della società incorporante, Statuto che si al- lega al presente atto sotto la lettera "A", dispensa- tamene la lettura e che insieme ad esso verrà deposi- tato presso il Registro Imprese di Modena.
5) - In funzione della fusione con il presente atto stipulata e contestualmente alla sua data di effica- cia, vengono esercitati dalla società incorporante tutti i poteri e le facoltà necessari per dare attua- zione alle delibere adottate e giungere alla conclu- sione del procedimento di fusione con tutti i connessi adempimenti, ed in particolare quanto segue:
a) - viene esercitata la facoltà di procedere ad ac- quistare le azioni delle società incorporande oggetto
di recesso, con pagamento del prezzo relativo ai soci receduti;
b) - viene esercitato il potere ed adempiuto l'obbligo di acquistare dagli azionisti delle società incorpo- rande che hanno validamente esercitato in tutto o in parte tale loro diritto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma I°, C.C., le azioni da essi detenute nelle pre- dette società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;
c) - viene esercitata dalla società incorporante la facoltà, qualora gli azionisti delle società incorpo- rande avessero esercitato o esercitino nei termini stabiliti il diritto di opzione e di prelazione loro spettante, nell'ambito del procedimento di liquidazio- ne delle azioni oggetto di recesso di cui all'art.2437 quater C.C., di attribuire loro in concambio le azioni proprie detenute in portafoglio che erano state appo- sitamente vincolate a tale scopo, aventi godimento re- golare, sulla base dei rapporti di cambio fissati per ciascuna delle società interessate alla fusione, in modo da poter dare quindi efficacia alla fusione anche prima che sia completato il procedimento di liquida- zione;
precisandosi inoltre che il corrispettivo spettante a-
gli azionisti delle società incorporande i quali ab-
biano esercitato la facoltà di recesso o il diritto di fare acquistare alla incorporante le loro azioni nelle predette società ex art.2505 bis, I° comma, C.C, è stato determinato dagli organi amministrativi delle società interessate alla fusione, come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere dei Collegi sindacali e della società di revisione "Pricewaterhou- se Coopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 8,90 (otto virgola novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni azione BPA, e quindi le azioni dei soci alie- nanti saranno acquistate da BPER per tali corrispetti- vi.
6) - A seguito della sopra stipulata fusione, i legali
rappresentanti delle società interessate alla fusione sono espressamente autorizzati a provvedere, secondo le norme proprie della gestione accentrata in regime di dematerializzazione da parte di "Monte Titoli - S.p.A.", all'annullamento delle azioni delle società incorporate e alla loro sostituzione con le emittende nuove azioni della incorporante "Banca popolare del- l'Xxxxxx Xxxxxxx Società Cooperativa", con facoltà in particolare, se ed in quanto necessario, di emettere, negoziare e raggruppare certificati o diritti frazio-
nari, corrispondenti ad eventuali frazioni di azioni che, in relazione alle delibere di cui sopra potessero competere ai soci delle società incorporate e/o agli obbligazionisti del "POC BPLS" in sede di conversione ordinaria, e se del caso per la società incorporante di rinunciare al concambio di frazioni di azioni in modo da consentire la quadratura dell'operazione, as- sicurando comunque agli azionisti e agli obbligazioni- sti aventi diritto a un numero non intero di azioni, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari di loro spettanza al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla data di consegna, senza aggravio di spese, bolli e commissio- ni, con facoltà inoltre di compiere ogni altro adempi- mento all'uopo occorrente.
7) - A seguito della sopra stipulata fusione, la so-
cietà incorporante è espressamente autorizzata a modi- ficare il Regolamento del "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. 4,50% 2008-2013", riformulandolo nel rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni BPER, sulla base del nuovo rapporto di cambio di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni BPER per ogni n.1 (una) obbliga- zione convertibile del "POC BPLS" posseduta, in modo
da assicurare ai portatori del prestito diritti equi- valenti a quelli loro spettanti prima della fusione, ai sensi dell'art.2503 bis, comma III°, C.C.
8) - La presente fusione di società viene stipulata con decorrenza agli effetti giuridici e civilistici e per tutti i rapporti nei confronti dei terzi dalla da- ta dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese di L'Aquila, di Chieti, di Latina e di Modena, eccezion fatta per i beni vincolati ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, compresi nel patrimonio delle società incorporate, come infra meglio precisato, ma con effetti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni delle società incorporande al bilancio della incorporante a decorre- re dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consen- tito dall'art.2504 bis C.C.
9) - La presente fusione di società viene stipulata,
limitatamente ai soli beni vincolati in quanto dichia- rati di particolare interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, compresi nel patrimonio delle società incorporate, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici e per tutti i rapporti nei confronti dei terzi solo dopo decorso il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia del presente atto, senza che venga esercitato da parte del Ministe- ro per i Beni e le Attività Culturali, il diritto di prelazione ad esso eventualmente spettante a norma de- gli artt.60-61-62 del più volte citato X.Xxx.vo in da- ta 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni.
Le parti contraenti dichiarano pertanto che la presen- te fusione deve intendersi, limitatamente ai soli beni vincolati di cui infra, temporaneamente inefficace in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia del presente atto da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pre- visto per l'eventuale esercizio del diritto di prela- zione ai sensi dell'art.60 del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni, se ed in quanto ad esso spettante a seguito del presente atto di fusione.
10) - Le parti contraenti dichiarano in particolare e danno atto che il fabbricato denominato "Palazzo Fari- nosi Branconi", di proprietà CARISPAQ posto in Comune de L'Aquila, Via Garibaldi, angolo Piazza San Silve- stro, meglio descritto alla lettera C) dell'elenco a- nalitico immobili infra allegato al presente atto sot- to la lettera "B", vincolato con Decreto Ministeriale in data 18.4.1986, trascritto a L'Aquila in data
11.6.1986 al n.6465 part., con successiva modifica di detto vincolo con Decreto Ministeriale in data 31.3.2003, trascritto a L'Aquila in data 3.9.2003 al n.11186 part., nonchè il quadro ad olio del pittore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx avente ad oggetto una "Madonna col bambino, San Giorgio e San Massimo", già di proprietà del sig. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx ed ora di proprietà CA- RISPAQ, conservato a L'Aquila, Xxx Xxxxxxx xx.0/0, vincolato ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, con Decreto del Direttore Regionale in data 00.0.0000 x.000, sono stati dichiarati particolarmente importanti ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e sono sottoposti a tutte le disposizioni di tu- tela ivi contenute.
11) - Le parti contraenti pertanto convengono espres-
samente che nel caso in cui venisse esercitato dal Mi- nistero il diritto di prelazione, se ed in quanto tale diritto spetti a seguito della presente fusione, per uno o entrambi detti beni vincolati, entro il termine suddetto di sessanta giorni dalla ricezione della de- nuncia del presente atto al Ministero competente, la presente fusione, limitatamente ai detti beni oggetto di prelazione, non produrrà effetti giuridici e il corrispettivo dovuto a seguito dell'esercizio del di- ritto di prelazione verrà rimborsato dal Ministero di-
rettamente alla società incorporante.
12) - La società incorporante "Banca popolare dell'E- milia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Mode- na, subingredisce pertanto di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate "CA- RISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUI- LA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad A- prilia (LT), fatte salve le limitazioni di cui infra, assumendo a suo favore ed a suo carico tutti i rappor- ti giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le a- spettative nei confronti di qualunque terzo, tutti i debiti, le passività, le garanzie e gli impegni, nulla escluso ed eccettuato delle incorporate, tutti i beni immobili, mobili registrati, autoveicoli, impianti, attrezzature, beni mobili, avviamento e beni strumen- tali in genere delle società incorporate, tutti i con- tratti tipici e atipici, nominati e innominati, inclu- si ordini in corso e proposte contrattuali, i contrat- ti di affitto, locazione, comodato, leasing sia attivi che passivi, le insegne, i brevetti, i xxxxxx, i mo- delli di utilità, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni edilizie, permessi, depositi, cauzioni,
conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamen- ti e affidamenti bancari in genere, tutti i contratti di trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappre- sentanza, tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, con i relativi diritti godu- ti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza ed assicurazione e i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ra- gioni, azioni, liti, cause e vertenze nelle quali sono attualmente parte le società incorporate e in quan- t'altro esistente a loro nome, anche se qui non indi- cato espressamente, nulla escluso ed eccettuato, de- terminandosi insomma una successione a titolo univer- sale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle società incorporate.
13) - I comparenti nelle loro suddette vesti autoriz-
zano e consentono la voltura, la trascrizione, la in- testazione e l'annotamento a nome della società incor- porante presso ogni persona, autorità, ente, ufficio od amministrazione pubblica o privata, di tutti gli atti, documenti, beni immobili, mobili registrati, be- ni mobili, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzio- ni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni e- dilizie, marchi, brevetti, conti correnti, affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, contratti in genere e
rapporti giuridici attivi e passivi esistenti a nome delle società incorporate, fatto comunque salvo il di- sposto dell'art.57, n.4, Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385.
14) - A seguito di quanto sopra, cessano di pieno di- ritto tutte le cariche sociali conferite dall'assem- blea delle incorporate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'A- quila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), e perdono efficacia tutte le deleghe di poteri e le procure ri- lasciate in nome delle medesime dai rispettivi organi amministrativi ed insomma le società incorporate si e- stinguono definitivamente.
15) - I legali rappresentanti delle incorporate "CARI- SPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LAN- CIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Apri- lia (LT), in esecuzione ed a conferma delle sopracita- te delibere di assemblea, delegano ed autorizzano ir- revocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante "Banca popolare dell'Xxxxxx Roma- gna - Società Cooperativa", a compiere in ogni tempo e
senza necessità di alcun ulteriore intervento delle società incorporate, qualunque atto, anche di rettifi- ca, ratifica, convalida e conferma, ed ogni pratica o formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività pa- trimoniale e di ogni rapporto giuridico in genere, at- tivo e passivo, già delle società incorporate, a norma dell'art.2504 bis C.C., e più in particolare a qual- siasi atto integrativo, di precisazione e di più pre- cisa descrizione ed identificazione catastale relati- vamente a tutti gli immobili delle società incorporan- de, sia quelli contenuti negli elenchi analitici degli immobili, consegnatimi dai comparenti, che si allegano al presente atto sotto le lettere "B", "C" e "D", di- spensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale, sia gli altri immobili comunque ed ovun- que posseduti dalle società incorporande, anche se e- ventualmente non menzionati nel presente atto e nei suoi allegati.
16) - A seguito della presente fusione si precisa che
non esistono particolari categorie di azioni della so- cietà incorporante fornite di diritti diversi da quel- li delle azioni ordinarie.
17) - A seguito della presente fusione si precisa che
non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
18) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei competenti uffici, i comparenti mi dichiarano che le società incorporate sono titolari e proprietarie dei marchi registrati che sono contenuti nell'elenco de- scrittivo, consegnatomi dai comparenti, che si allega al presente atto sotto la lettera "E", dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale.
19) - Ai fini della trascrizione del presente atto nel Pubblico Registro Automobilistico, i comparenti mi di- chiarano che le società incorporate sono proprietarie degli automezzi che sono contenuti nell'elenco de- scrittivo, consegnatomi dai comparenti, che si allega al presente atto sotto la lettera "F", dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale.
20) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Immobiliari e delle conseguenti vol- ture catastali, i comparenti mi dichiarano che le so- cietà incorporate sono proprietarie degli immobili che risultano descritti, con i relativi dati catastali e rispettivi confini, negli elenchi analitici degli im- mobili di proprietà CARISPAQ, BPLS E BPA, consegnatimi dai comparenti, sopra allegati al presente atto ri- spettivamente sotto le lettere "B", "C", "D", dispen-
satamene la lettura, per farne parte integrante e so- stanziale.
21) - Il possesso ad ogni effetto attivo e passivo a favore e a carico della società incorporante per i be- ni mobili ed immobili compresi nella presente fusione si darà al momento in cui essa avrà effetto giuridico e civilistico, mentre per i beni mobili ed immobili compresi nella presente fusione che risultano vincola- ti ai sensi della legge 1.6.1939 n.1089, ora sostitui- ta dal D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, il possesso si darà prudenzialmente solo dopo decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia del presente atto, senza che venga esercitato da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il diritto di prelazione ad esso eventualmente spettante a norma dell'art.60 e ss. del citato X.Xxx.vo in data 22.1.2004 n.42.
Le parti dichiarano d'essere a conoscenza dell'obbligo
di denuncia del presente atto al Ministero per i Beni e le Attività culturali, entro trenta giorni da oggi, a norma dell'art.59 del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni, e incaricano me No- taio di provvedere a tale denuncia alla competente So- vraintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici de L'Aquila.
22) - Gli immobili compresi nella presente fusione so- no trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, ac- cessione, fissi ed infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con gli impianti esistenti e fun- zionanti, nello stato di uso, consumo e deperimento in cui si trovano, nulla escluso ed eccettuato, con le servitù attive e passive, se ed in quanto legalmente esistenti e competenti, ed in particolare con tutte le servitù, oneri, vincoli, patti, clausole, termini e condizioni, convenuti e richiamati nei relativi atti di provenienza, con i contratti di locazione, affitto, e leasing attualmente in corso, e in particolare con il contratto preliminare avente per oggetto la costi- tuzione di un diritto di superficie per la costruzione di fabbricato e successiva locazione, stipulato con scrittura privata registrata a L'Aquila in data 23.4.2010 al n.866 serie 3, contratti tutti nei quali la società incorporante accetta di subentrare.
23) - Le parti alienanti garantiscono la piena pro-
prietà, il pacifico possesso, la legittima provenienza e la libera disponibilità dei beni mobili e degli im- mobili compresi nella fusione in oggetto e la libertà degli stessi da pegni, ipoteche, censi, decime, livel-
li, oneri reali di sorta, usufrutti, trascrizioni o- stative e pregiudizievoli, privilegi di ogni natura anche fiscali, da aventi diritto di prelazione a qual- siasi titolo e da vincoli in genere (eccezion fatta per i beni vincolati ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, di cui sopra ed precisamente per l'im- mobile di proprietà CARISPAQ posto in Comune de L'A- quila, Via Garibaldi, angolo Piazza San Xxxxxxxxx, me- glio descritto alla lettera C) dell'elenco analitico immobili sopra allegato al presente atto sotto la let- tera "B", nonchè per il quadro ad olio del pittore Ge- xxxxxx Xxxxxxxxxx avente ad oggetto una "Madonna col bambino, San Giorgio e San Massimo", già di proprietà del sig. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx ed ora di proprietà CA- RISPAQ, conservato nei locali della CARISPAQ a L'Aqui- la, Xxx Xxxxxxx xx.0/0, raffigurato nella scheda foto- grafica che si allega al presente atto sotto la lette- ra "G", dispensatamene la lettura, vincolato ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, con Decreto del Direttore Regionale in data 28.6.2011 n.292) e garan- tiscono pure da evizione e da molestie in largo senso di legge, ad eccezione delle ipoteche, patti, vincoli, oneri e trascrizioni pregiudizievoli che risultano in- dicati negli elenchi analitici degli immobili sopra allegati al presente atto sotto le lettere "B", "C",
"D".
24) - Con riferimento al disposto dell'art.18 della legge 28.2.1985 n.47, dell'art.30 del D.P.R. 6.6.2001
n.380 e successive modificazioni, i legali rappresen- tanti delle società incorporate, per quanto occorrer possa, dichiarano e garantiscono che le aree cortilive adiacenti i fabbricati meglio descritti negli elenchi analitici allegati al presente atto, costituiscono ac- cessorio e pertinenza dei medesimi, per la maggior parte di superficie inferiore a mq.5000, cosicchè per tali aree non si rende necessario allegare i certifi- cati di destinazione urbanistica, con la sola eccezio- ne degli immobili posti in Comune de L'Aquila, loca- lità Pettino, Xxxxxx Xxxxxxx 00, xx Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX), in Comune di Rocca di Mezzo (AQ), in Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxx (CH), in Comune di Introdacqua (AQ), località Forcone, in Comune di Aprilia (LT), lo- calità Campo di Carne, Xxx Xxxxxx x.0, xx Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX), per i quali i legali rappresentanti del- le società incorporate mi consegnano i relativi certi- ficati di destinazione urbanistica che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "H", "I", "L", "M", "N", "O", "P", dispensatamene la lettu- ra, dichiarando inoltre i comparenti che per tali im- mobili non sono intervenute modifiche degli strumenti
urbanistici adottati.
25) - Ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R.
6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, per quanto occorrer possa, i legali rappresentanti delle società incorporate, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui possono andare soggetti in caso di dichiarazione mendace o reticente ai sensi degli artt.3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con riferimento agli immobili di proprietà delle società incorporande medesime, meglio identificati negli elenchi descritti- vi allegati al presente atto, dichiarano di confermare e richiamare qui ad ogni effetto di legge le menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie rilasciate per o- gni singolo immobile, ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modifica- zioni, dichiarazioni debitamente autenticate, che si hanno qui per integralmente riportate e trascritte e che si allegano al presente atto sotto le lettere "Q", "R", "S", dispensatamene la lettura.
In particolare i legali rappresentanti delle società
incorporate dichiarano che i fabbricati e le porzioni di fabbricati compresi nella presente fusione sono stati costruiti, ampliati, modificati e ristrutturati a norma di legge, in forza di licenze edilizie, con- cessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autoriz-
zazioni, permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, rilasciati dai Comuni competenti ed hanno conseguito le dichiarazioni di agibi- lità-servibilità che risultano analiticamente indicate negli allegati "Q", "R", "S", al presente atto.
26) - I legali rappresentanti delle società incorpora- te, per quanto occorrer possa, dichiarano e garanti- scono che in relazione agli immobili compresi nella presente fusione non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori tali da comportare la non commerciabilità dei beni medesimi, ai sensi delle disposizioni norma- tive vigenti e delle leggi sopra citate e garantiscono pertanto la sostanziale regolarità urbanistica degli immobili compresi nel presente atto di fusione.
27) - Ai sensi dell'art.19, comma 14 della legge 00.0.0000 x.000, i legali rappresentanti delle società incorporate dichiarano che le unità immobiliari urbane comprese nella fusione in oggetto sono esattamente i- dentificate con i rispettivi dati catastali riportati negli elenchi immobili allegati al presente atto e con le relative planimetrie di riferimento che sono depo- sitate in catasto e dichiarano inoltre che vi è con- formità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto delle unità immobiliari urbane in og- getto.
28) - Ai sensi delle normative statali vigenti e man- cando una specifica normativa regionale in materia per le regioni Abruzzo, Molise e Lazio, i legali rappre- sentanti delle società incorporate dichiarano che gli attestati di certificazione energetica relativi ai fabbricati compresi nella fusione in oggetto, redatti da tecnici abilitati, con la eccezione peraltro dei fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo in data 6.4.2009, sono stati già consegnati alla società incorporante che ricono- sce di averli ricevuti, a norma di legge e dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in materia energetica.
I legali rappresentanti delle società incorporate di- chiarano e garantiscono inoltre che in relazione ai garages, cantine ed accessori, compresi nella fusione in oggetto, non si applica la normativa in materia di certificazione energetica in quanto trattasi di por- zioni immobiliari prive di impianti di riscaldamento e che a tutt'oggi non sono state eseguite opere o va- rianti sostanziali aventi natura tale da rendere ne- cessario redigere e allegare l'attestato di certifica- zione energetica.
29) - I legali rappresentanti delle società incorpo- rande dichiarano e la società incorporante "Banca po-
polare dell'Xxxxxx Xxxxxxx - Società Cooperativa" prende atto ad ogni effetto di legge della non confor- mità, o della possibile non conformità, degli impianti contenuti nei fabbricati compresi nella fusione in og- getto rispetto alla normativa in materia di sicurezza, e pertanto le parti contraenti di comune accordo con- vengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti, anche condominiali, esistenti negli immobili compresi nella fusione in oggetto rispetto alla vigen- te normativa in materia di sicurezza, intendendosi pertanto espressamente esclusa tale garanzia.
30) - Le parti contraenti autorizzano pertanto la vol- tura catastale e la trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Immobiliari, rinunciano per quanto occorrer possa a qualsiasi iscrizione di ipoteca lega- le ed esonerano infine i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari e i competenti uffici da ogni re- sponsabilità al riguardo.
31) - I comparenti convengono pertanto che viene qui fin da ora rilasciata dalle società incorporate, in persona del suoi legali rappresentanti, specifica pro- cura speciale a favore della società incorporante "Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx - Società Coopera- tiva", la quale è quindi espressamente autorizzata ad intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a
qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisa- zione, di rettifica, di ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identifica- zione catastale relativamente a tutti gli immobili delle società incorporate anche se eventualmente non menzionati nel presente atto e nei suoi allegati e più in generale di tutto quanto contenuto nel presente at- to.
32) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società incorporante.
33) - Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al presente atto delle imposte fisse di registro, tra- scrizione e catastale, ai sensi dell'art.4, comma I°, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131, e con richiesta di applicazione inoltre, per quanto oc- correr possa, dei benefici fiscali di cui alla legge 16.12.1977 n.904.
34) - Le parti mi dispensano dalla lettura degli alle- gati al presente atto, che vengono qui di seguito rie- pilogati:
- Allegato "A" - Nuovo testo completo ed aggiornato dello Statuto sociale;
- Allegato "B" - Elenco analitico immobili CARISPAQ;
- Allegato "C" - Elenco analitico immobili BPLS;
- Allegato "D" - Elenco analitico immobili BPA;
- Allegato "E" - Elenco descrittivo marchi registrati;
- Allegato "F" - Elenco descrittivo autoveicoli;
- Allegato "G" - Scheda fotografica quadro vincolato;
- Allegato "H" - Certificato di destinazione urbani- stica per terreno a L'Aquila;
- Allegato "I" - Certificato di destinazione urbani- stica per terreno a Pescina (AQ);
- Allegato "L" - Certificato di destinazione urbani- stica per terreno a Rocca di Mezzo (AQ);
- Allegato "M" - Certificato di destinazione urbani- stica per terreno a San Xxxxxxxx Xxxxxxx (CH);
- Allegato "N" - Certificato di destinazione urbani- stica per terreno ad Introdacqua (AQ);
- Allegato "O" - Certificato di destinazione urbani- stica per terreno ad Aprilia (LT);
- Allegato "P" - Certificato di destinazione urbani- stica per terreno a Pomezia (RM);
- Allegato "Q" - Menzioni e dichiarazioni urbanisti- co-edilizie per immobili CARISPAQ;
- Allegato "R" - Menzioni e dichiarazioni urbanisti- co-edilizie per immobili BPLS;
- Allegato "S" - Menzioni e dichiarazioni urbanisti- co-edilizie per immobili BPA.
35) - I comparenti mi dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:
- "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DEL- L'AQUILA - S.p.A.": 00098090665
- "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.":
00391250693
- "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.": 00089400592
- "BANCA POPOLARE DELL'XXXXXX XXXXXXX - Società Coope- rativa": 01153230360.
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà.
Scritto elettronicamente per la maggior parte da persona di mia fiducia e per il resto scritto di mio pugno su quarantadue pagine e parte fin qui della qua- rantatreesima di undici fogli di competente carta da xxxxx e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 11,30.
X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx " Xxxxx Xxxxx
" Xxxxxxx Xxxxxx " Xxxxxxx Xxxxxx
" Dott.Proc.XXXXXX XXXX, Notaio.
ALLEGATO “A” ALL’ATTO REP.N.41764/12988
Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360 Cap. soc. al 31 dicembre 2012 Euro 998.164.965
STATUTO SOCIALE
aggiornato con le modifiche deliberate
dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 20 aprile 2013 e dal Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2013
Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Statuto Sociale – Assemblea straordinaria dei Soci del 20 aprile 2013 e Consiglio di amministrazione 23 aprile 2013
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETA’
Articolo 1
1. La Banca popolare dell'Xxxxxx, costituita con atto 29 dicembre 1983 ha assunto, dal 1° maggio 1992, la denominazione di: Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx, Società cooperativa.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.
Articolo 2
1. La Società raccoglie il risparmio ed esercita il credito nei confronti dei propri soci ed anche dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità.
2. Essa si propone lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese medie e minori, ed incoraggia il risparmio popolare in tutte le sue forme.
3. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci talune agevolazioni nella fruizione di suoi servizi.
4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx", ai sensi dell'art.61 del Decreto legislativo 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
Articolo 3
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.
Articolo 4
La Società ha la sede legale in Modena. Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI ED AZIONI
Articolo 5
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva ordinaria legale;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da eventuali altri fondi e riserve.
Articolo 6
1. Il capitale è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni nominative, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.
2. L'emissione delle azioni, che è illimitata, può essere deliberata:
a) in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
b) in via straordinaria dall’Assemblea straordinaria dei soci.
3. Ove le azioni siano quotate in mercati regolamentati, l’emissione di nuove azioni può avvenire solamente ai sensi del secondo comma, lettera b).
4. L'Assemblea stessa può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere azioni ed obbligazioni convertibili in azioni della Società, nel rispetto della normativa di legge.
5. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni.
6. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
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7. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.
8. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
9. L’Assemblea straordinaria dei Soci ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a dare attuazione ad un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 30.323.448 mediante emissione di massimo n. 10.107.816 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2013, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx 2,75% 2001 - 2013", secondo modalità e termini contenuti nelle delibere delle assemblee straordinarie del
8 maggio 1999, del 20 maggio 2006 e del 10 maggio 2008, nella delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2008, nonché nel regolamento del suddetto prestito.
10. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.
11. Il Consiglio di amministrazione, in data 23.4.2013, giusta deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art.2505 bis del Codice Civile, a rogito Notaio Franco Soli di Modena, rep.n.41712, racc.n.12982, nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx xxx.xxxx. della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A, della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. e della Banca Popolare di Aprilia S.p.A., ha deliberato:
(i) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da riservare al servizio del concambio agli azionisti diversi dall'incorporante di:
- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A, sino a massime n.845.356 azioni, così per massimi Euro 2.536.068;
- Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A, sino a massime n. 6.396.893 azioni, così per massimi Euro 19.190.679;
- Banca Popolare di Aprilia S.p.A., sino a massime n.701.746 azioni, così per massimi Euro 2.105.238;
(ii) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n 3.359.085 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, così per massimi Euro 10.077.255 ad esclusivo servizio del prestito attualmente denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" in sostituzione delle originarie azioni di compendio.
Articolo 7
1. L’Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può determinare, con deliberazione in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione nonché la misura degli eventuali interessi di conguaglio.
2. Il Consiglio di amministrazione determina a norma di legge, il prezzo di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, la misura della tassa di ammissione a socio.
4. Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare, esercizio per
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esercizio, il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario, da ciascun socio o da chi venga ammesso a socio.
Articolo 8
1. Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con la esclusione di quelle che trovansi nelle condizioni previste dal successivo art.11.
2. Possono inoltre assumere la qualità di socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le associazioni.
3. L’ammissione a socio è subordinata al possesso del numero minimo di azioni fissato, con cadenza almeno annuale, dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche dell’andamento della quotazione dell’azione nel mercato regolamentato, in misura comunque non superiore a 500 (cinquecento) azioni.
4. I rappresentanti legali dei soci menzionati nel comma 2 e quelli dei minori esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Articolo 9
1. Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti sociali.
2. La domanda di ammissione deve indicare le generalità, la cittadinanza, la residenza e ogni altra informazione e dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei regolamenti sociali.
3. Sulle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.
4. Quando le domande di ammissione a socio delle azioni risultano accolte dal Consiglio di amministrazione ne è fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro dei soci.
5. In caso di diniego all'ammissione a socio, ove sia presentata istanza di revisione della delibera nei termini e con le formalità di legge, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su conforme decisione del Collegio dei probiviri, costituito a norma di Statuto ed integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
6. In assenza di delibera di ammissione a socio, non possono essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.
Articolo 10
Il titolare delle azioni, la cui domanda di ammissione sia stata accolta, acquisisce la qualità di socio con l'iscrizione nel Libro dei soci, previo versamento della tassa di ammissione e degli eventuali interessi di conguaglio.
Articolo 11
Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi presso imprese.
Articolo 12
1. Nessuno può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.
2. Chi, per successione od altra causa, venga a trovarsi in possesso di azioni per un valore nominale superiore a quello massimo fissato dalla legge, è tenuto a procedere all'alienazione delle azioni eccedenti, osservate le disposizioni dell'art.9, entro un anno dal giorno della contestazione dell'eccedenza.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione sospende il pagamento del
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dividendo sulle azioni eccedenti e le rimborsa a norma dell'art.7, secondo xxxxx.
Articolo 13
In caso di morte del socio, gli eredi hanno facoltà di presentare ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 9 e 10 ed entro due anni dall'apertura della successione, la domanda di ammissione a socio per le azioni cadute in successione.
Articolo 14
1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7, secondo comma.
Articolo 15
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società, i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art.11; nonché:
a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'inadempimento delle obbligazioni contratte;
b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società.
2. Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi al socio escluso con lettera raccomandata, questi può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, salva la possibilità di proporre opposizione avanti il Tribunale a sensi di legge.
3. Il Collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7, secondo xxxxx, salvo quanto previsto dall'art.19.
Articolo 16
1. In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di amministrazione annulla le azioni stesse.
2. L'ammontare corrispondente alle azioni rimborsate viene tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Articolo 17
Con delibera del Consiglio di amministrazione, la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dalla Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.
Articolo 18
1. Il socio partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio ovvero dal diverso momento stabilito dall’Assemblea stessa.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.
Articolo 19
1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei soci.
3. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.
4. Le azioni che si trovino comunque depositate presso la Società si intendono, per patto sociale,
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vincolate a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, che la Società stessa abbia nei confronti del socio e relativamente ad esse, è espressamente riconosciuto alla Società diritto di ritenzione.
5. Quando il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma dell'art.17, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.
OPERAZIONI DELLA SOCIETA'
Articolo 20
1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.
Articolo 21
1. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di libretti di deposito a risparmio con somme non superiori a quelle previste dalle leggi speciali, viene rilasciato il duplicato a chi ha denunciato la perdita, trascorsi dieci giorni dall'affissione della denuncia nei locali aperti al pubblico della sede o della dipendenza emittente del libretto semprechè, in tale periodo, non siano pervenute opposizioni.
2. In quest'ultimo caso il duplicato è rilasciato soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.
ORGANI DELLA SOCIETA'
Articolo 22
L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
a) all'Assemblea dei soci;
b) al Consiglio di amministrazione;
c) al Collegio sindacale;
d) al Collegio dei probiviri;
e) alla Direzione generale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 23
1. L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea si tiene nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, purchè in Italia.
3. L’Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purchè risultino garantite l’identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione di cui al comma che precede, ove si considera svolta l’adunanza.
4. L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito Internet della Società e sui quotidiani “Il Sole 24 ORE” e “QN Quotidiano Nazionale”. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l’Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto di voto
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alla data della richiesta. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio richiedente, ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.
6. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino (i) un numero non inferiore a un cinquantesimo dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta ovvero (ii) anche congiuntamente, una quota di partecipazione non inferiore ad un cinquantesimo del capitale sociale, possono, con domanda scritta, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall’avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio richiedente, ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Articolo 24
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L’Assemblea ordinaria:
su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell’apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l’incarico;
determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l’ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente Onorario non è remunerata;
delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci che da almeno 90 (novanta) giorni sono iscritti nel Libro dei soci e per i quali, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla norma vigente, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni che possiede.
6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega, che è valida tanto per la prima che
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per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto, deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.
7. Ogni socio non può rappresentare più di quattro altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale.
8. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
9. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l’esercizio del diritto di voto prima dell’Assemblea o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l’utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, tali da garantire l’identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.
10. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.
Articolo 25
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi.
2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita con l’intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di intervenire e, in seconda convocazione, con l’intervento di almeno l’uno per cento dei soci medesimi.
Articolo 26
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Salvo quanto disposto dall'art.29, secondo xxxxx, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.
Articolo 27
1. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che si tratti della elezione alle cariche sociali, per la quale si procede ai sensi dei successivi artt. 31, 32, 33, 43, 44, 44-bis e 46.
2. L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
3. In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della Sede sociale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art.24, quarto comma.
4. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.
5. Per la nomina delle cariche sociali, esclusa quella del Presidente Onorario, si procede a scrutinio segreto. L’Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare di procedere con voto palese.
Articolo 28
1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
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2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.
Articolo 29
1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Xxxxxxxxxx, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 30
1. Il Consiglio di amministrazione è formato da diciannove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno, nella misura di sei Consiglieri il primo anno, sette Consiglieri il secondo anno e sei Consiglieri il terzo anno.
4. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 31
1. All’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:
a) la lista - con la sottoscrizione di ciascun socio presentatore autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai - deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale;
b) la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, presentandone un numero appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all’interno della lista stessa, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore in caso di numero frazionario;
c) fra i candidati, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i “Requisiti di Indipendenza”);
d) la lista, deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
e) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un’esauriente informativa sulle
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caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
4. Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che xxxxxxxxxx singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei medesimi.
6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.
Articolo 32
1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.
2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.
2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell’ordine progressivo con cui sono elencati in lista, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno.
2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, nell’ordine progressivo di presentazione, un Amministratore (rispettivamente la “Lista di Minoranza” e il “Consigliere di Minoranza”).
2.3. In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell’Assemblea, al fine di stabilirne la graduatoria.
2.4. Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all’ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, a ciascuna delle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora entrambe le prime due liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a entrambe le liste, a partire da quella più votata. All’interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all’elezione dei Consiglieri mancanti provvede l’Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all’interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.
3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri da eleggere.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda, anche elettronica, di voto contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli
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eliminati, uno o più nuovi candidati.
4.1. Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
4.2. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
4.3. Qualora al termine delle votazioni non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di Amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all’elezione dei Consiglieri mancanti provvede l’Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti.
5. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista e il Consiglio di Amministrazione non formuli una proposta ai sensi del comma 4, l’Assemblea procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci presenti, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza.
5.1. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
Articolo 33
1. Xxx, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l’approvazione del Collegio Sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.
2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.
2.2. L’Assemblea delibera sulla sostituzione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, scegliendo tra i candidati proposti dai soci.
2.3. Possono presentare candidature i soci che rappresentano almeno un quinto del numero di soci o che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesti ai fini della presentazione di una lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione.
2.4. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura per ciascuna sostituzione; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.
2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all’identità del
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socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
2.6. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.
2.7. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.
2.8. Le candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
2.9. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l’Assemblea delibera a maggioranza, scegliendo tra i candidati proposti seduta stante dai soci presenti, fermo il rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.
3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l’accettazione della carica, confermi l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un’indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.
3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l’Assemblea provvede alla sostituzione, deliberando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo il rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 ciascun socio può presentare o concorrere a presentare, ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, una sola candidatura per ciascuna sostituzione.
3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura, l’Assemblea si esprime sulle candidature proposte seduta stante dai soci presenti, fermo il rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
4. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.
Articolo 34
1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.
2. Almeno 2 (due) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31.
3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.
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Articolo 35
1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri. Il Consiglio può, altresì, nominare, con la medesima maggioranza assoluta, un Amministratore delegato, determinandone i poteri e i relativi emolumenti.
2. Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l’effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
3. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza od impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.
6. Ove nominato dall’Assemblea, il Presidente Onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.
7. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.
Articolo 36
Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:
i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.
Articolo 37
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. II Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l’identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
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Articolo 38
1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Articolo 39
1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
Articolo 40
1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell’art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza, tra cui quelli concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione, la nomina e il funzionamento del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;
la nomina del Presidente;
la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
la nomina del Direttore Generale;
la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
4. Xxxxx gli obblighi previsti dall’articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.
Articolo 41
1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Consigliere, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, al Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.
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2. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.
3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale a sensi dell'art.2381, quinto comma cod. civ..
4. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresì delegati, con determinazione dei limiti della delega, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, ad Amministratori, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, nonché - entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto - a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.
5. Possono essere attribuite funzioni consultive in materia di erogazione del credito ed in altre materie indicate dal Consiglio stesso, a comitati e commissioni composti da Amministratori, da componenti la Direzione generale, da dirigenti della Società ed anche da soci estranei al Consiglio.
6. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza.
7. Nei casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore delegato, se nominato, possono prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione in materia di erogazione del credito.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 42
1. L'Assemblea elegge sette Sindaci, cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
2. Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.
3. I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente.
4. Xxxxx i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono tale incarico in più di cinque società con azioni quotate nei mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall’articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o loro controllanti e/o controllate, salvo che si tratti di società partecipate dalla Banca.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 43
1. L’elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo.
3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell’ambito della sezione stessa, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore in caso di numero frazionario.
4. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) soci – ovvero, ove stabilito dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dal minor numero di soci o da soci titolari,
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anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale a tal fine prevista – che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all’Assemblea. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica.
6. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.
7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia di soci presentatori prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.
8. Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
9. Eventuali irregolarità della lista che xxxxxxxxxx singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei medesimi.
10. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
11. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
12. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Articolo 44
1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.
2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.
2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di presentazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di presentazione in ciascuna sezione, il Presidente e un Sindaco supplente.
2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.
2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all’elezione dei Sindaci
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mancanti provvede l’Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all’interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.
3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci presenti.
4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l’Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. L’applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Articolo 44-bis
1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all’integrazione del Collegio ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
3. Quando l’Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all’elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.
4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Xxxxxxx tratti dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l’elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
4.1. Xxxxxxx presentare candidature i soci che, per numero o per quota di partecipazione al capitale, risultano legittimati alla presentazione di una lista per l’elezione del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi della normativa vigente.
4.2. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura per ciascuna sostituzione; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.
4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica.
4.4. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.
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4.5. L’appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.
4.6. Le candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Qualora occorra sostituire Xxxxxxx tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l’Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all’esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un’indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.
6. In ogni caso l’Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.
Articolo 45
1. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l’efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le funzioni ed i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.
3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
4. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 46
1. L'Assemblea nomina, tra i soci, cinque Probiviri effettivi e tre supplenti.
2. L’elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature scritte presentate dai soci.
3. Ciascun socio può presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei Probiviri da eleggere.
4. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio sindacale, corredata: (i) dalle informazioni relative all’identità del socio o dei soci presentatori, con l’indicazione della
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percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato; e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura.
5. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.
6. Le candidature presentate senza l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
7. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l’Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti.
8. Ogni avente diritto al voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere.
9. I candidati sono disposti in un’unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti.
10. Risultano eletti Probiviri effettivi i primi cinque candidati e Probiviri supplenti i successivi tre candidati.
11. In caso di parità di voti fra più candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
12. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.
13. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alle convocazioni del Collegio e ne dirige i lavori.
14. I supplenti sostituiscono in ordine di età, sino alla scadenza del mandato, i membri effettivi che vengano a mancare.
15. Qualora, per effetto delle sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a meno di due, l’Assemblea provvede ad eleggere tanti nuovi Probiviri supplenti quanto necessario per reintegrarne il numero complessivo.
16. I supplenti sostituiscono in ordine di età, di volta in volta, i membri effettivi che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.
Articolo 47
1. Il Collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione delle delibere consiliari di non ammissione a socio e di esclusione dalla Società.
2. Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.
3. Le decisioni sono deliberate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
DIREZIONE GENERALE
Articolo 48
1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.
2. Essi debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.
4. Il Direttore generale è il Capo del personale.
5. Egli provvede alle assunzioni di personale, previa selezione dei candidati, nei limiti stabiliti dai preventivi annuali. Formula proposte di promozione e di licenziamento; dispone provvedimenti disciplinari e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone all'Amministratore delegato, se nominato, per l'assunzione delle relative determinazioni finali.
6. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni che riguardino i
Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Statuto Sociale – Assemblea straordinaria dei Soci del 20 aprile 2013 e Consiglio di amministrazione 23 aprile 2013
dipendenti con qualifica di dirigente.
Articolo 49
1. Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti.
2. Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e le istruzioni date dall'Amministratore delegato, se nominato.
3. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da un dirigente pure designato dal Consiglio di amministrazione.
CONTROLLO CONTABILE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Articolo 50
Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell’apposito registro, incaricata ai sensi di legge.
Articolo 51
1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Articolo 52
1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato, se nominato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.
4. Al Direttore generale ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società.
6. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Statuto Sociale – Assemblea straordinaria dei Soci del 20 aprile 2013 e Consiglio di amministrazione 23 aprile 2013
BILANCIO, UTILI E RISERVE
Articolo 53
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.
Articolo 54
1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:
a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva ordinaria legale;
b) una quota non inferiore al 20% alla riserva statutaria;
c) una quota non superiore al 6% da destinarsi a scopi benefici, culturali e di interesse sociale;
d) ai soci a norma dell'art.18, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.
2. L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla riserva straordinaria o alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per acquisto o il rimborso delle azioni della Società.
3. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.
Articolo 55
1. Le riserve, oltre che con le quote di utili previste nel precedente articolo, sono formate:
a) con l'importo versato in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte a norma dell'art.7, primo comma;
b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'art. 18, ultimo comma.
2. Con la stessa deliberazione di cui all'art.7, il Consiglio di amministrazione determina pure la destinazione alle diverse riserve dei proventi di cui alle lettere che precedono.
Articolo 56
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.27 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.
NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA
Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 circa l’elezione del Consiglio di amministrazione, come modificate dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 25 settembre 2010 entreranno in vigore a partire dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010. Ai fini di cui all’articolo 30, terzo comma, deve intendersi per primo anno del primo triennio il 2011, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010, per secondo anno del primo triennio il 2012, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2011, per terzo anno del primo triennio il 2013, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2012, e così via per i trienni successivi al primo.
X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx " Xxxxx Xxxxx
" Xxxxxxx Xxxxxx " Xxxxxxx Xxxxxx
" Dott.Proc.XXXXXX XXXX, Notaio.
Allegato "B" all'atto rep.n.41764/12988
ELENCO ANALITICO IMMOBILI DELLA "CARISPAQ - CASSA DI
RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", CON SE-
DE A L'AQUILA.
A) - porzione di fabbricato civile in condominio, con destinazione commerciale-residenziale, di vecchia co- struzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, località "Torrione", Via Xxxxxx xx Xxxxxxx (ex Via Piemonte e Via Lombardia), e precisamente la porzione costituita da:
- un ampio locale adibito a sportello bancario, uffi- ci, direzione, archivio, centrale di condizionamento, centrale elettrica, servizi ed accessori, e scale al piano terra, con sovrastanti locali ad uso magazzino, centrale di condizionamento e soppalco al piano primo; nei confini: via Xxxxxx Xx Xxxxxxx, area condominiale, Condominio Militare, Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, vano a- scensore, salvi ecc.;
- un vano ad uso ufficio al piano terra con sovrastan- te locale al piano ammezzato; nei confini: rampa di accesso ai garage, Viale Lombardia, vano scale, Condo- minio Militare, salvi ecc.;
- un ampio vano ad uso garage al piano seminterrato;
nei confini: Viale Lombardia, Condominio Torrione, corte comune, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giu- sta le combinate risultanze del certificato catastale, delle denuncie di variazione, presentate all'U.T.E. competente in data 14.11.2002 prott.nn.219594 e 219595 e in data 18.1.2008 prot.n.AQ-0024933, e dei relativi elaborati planimetrici, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:
foglio 82, mappali:
211/28 (sub ventotto) Viale Xxxxxx xx Xxxxxxx p.T-1, Z.C.1, Cat.C/1, cl.3, mq.66, R.C. 961,23;
211/29 (sub ventinove) Viale Xxxxxx xx Xxxxxxx p.T., Z.C.1, Cat.C/6, cl.8, mq.412, R.C. 3.106,59;
211/51 (sub cinquantuno) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx, x.X-0, X.X.0, Xxx.X/0, R.C. 4.327,91.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici e come meglio precisato negli inframenzionati atti di prove-
nienza. PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part., precisandosi che in detto atto la porzione immobiliare in oggetto è stata erroneamente indicata con il mappale 221 anzichè 211;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 29.7.1976 rep.n.114237, registrato a L'Aquila in data 2.8.1976 al n.2190, trascritto a L'Aquila in data 2.8.1976 al n.8433 part.
B) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, un tempo adibito a Direzione Generale della CARISPAQ, dichiarato integralmente inagibile a causa del sisma del 6.4.2009, costituito da ingresso, portineria, locali adibiti ad agenzia bancaria, vari uffici, archivi, segreteria, sale riunioni, sala d'at- tesa, ripostigli, negozi, locali tecnici, servizi ed accessori, con adiacente poca area cortiliva in pro- prietà esclusiva di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, tra Viale Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX°, Via Sallustio, Via Patini e Via Tre Ma-
rie, nei confini: Via Sallustio, Via Patini, Via Tre Xxxxx, Viale Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX°, ragioni di cui ai mappali 1537-1539-1534-2888, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, come segue:
foglio 101, mappali:
1541/1 (sub uno) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n.40 n.2, p.T., Z.C. 1, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C. 2.393,52;
1541/2 (sub due) Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n.42 n.2, p.T., Z.C. 1, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C. 2.393,52;
1541/3 (sub tre) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x.00 x.0, x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.14, mq.28, R.C. 2.161,89;
1541/4 (sub quattro) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x.00 x.0, x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.14, mq.28, R.C. 2.161,89;
1541/8 (sub xxxx) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x.00 x.0, x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.14, mq.29, R.C. 2.239,10;
1541/9 (sub nove) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x.00 x.0, x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.14, mq.20, R.C. 1.544,21;
1541/13 (sub tredici) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x.00, x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C. 2.393,52;
1541/14 (sub quattordici) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x.00, x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C. 2.393,52;
1541/15 (sub quindici) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x.00, X.X.0, Xxx.X/0, R.C. 161.352,02;
2408/5 (sub cinque) mappale graffato al precedente; 2408/1 (sub uno) Xxx Xxxxxxxxx x.0, x.X., X.X.0, Xxx.X/0, cl.8, mq.15, R.C.467,14;
2408/3 (sub tre) Xxx Xxxxxxxxx x.0, x.X., X.X.0, Xxx.X/0, cl.8, mq.15, R.C. 467,14;
2408/4 (sub quattro) Xxx Xxxxxx x.00 x.X, x.X., X.X.0, Xxx.X/0, cl.8, mq.15, R.C.467,14.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx in data 26.5.1885 rep.n.2047, registrato a L'Aquila in data 29.5.1885 al n.1143 vol.47, debitamente trascritto.
Si precisa che in relazione all'immobile in oggetto è stato stipulato atto unilaterale d'obbligo edilizio con scrittura privata autenticata nelle firme dal No- taio Xxxxxxxx Xxxxxxxx Trecco de L'Aquila in data 21.8.2001 rep.n.31903/6191, debitamente registrata, trascritta a L'Aquila in data 13.9.2001 al n.11765 part., a favore del "Comune dell'Aquila" ed a carico della società "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DELL'AQUILA" mediante il quale la "CARISPAQ
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA -
S.p.A." si è obbligata per sè ed aventi causa a demo- lire a propria cura e spese, a semplice richiesta del Comune e senza indennizzo alcuno, l'insegna commercia- le pubblicitaria a indicazione di uno sportello "Ban- comat" da apporre sulla porzione di fabbricato di sua proprietà identificata al foglio 101, mappali 1541/15 (sub quindici) e 2408/5 (sub cinque).
C) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, denominato "Palazzo Farinosi Branconi", dichiarato integralmente inagibile a causa del sisma del 6.4.2009, costituito da ingresso, portineria, lo- cali adibiti ad agenzia bancaria, uffici, archivi, se- greteria, sale riunioni, sala d'attesa, ripostigli, locali tecnici, servizi ed accessori, con adiacente a- rea cortiliva in proprietà esclusiva di superficie in- feriore a mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, Via Garibaldi, angolo Piazza San Xxxxxxxxx, vincolato in quanto dichiarato di interesse particolarmente impor- tante, per il Ministero per i Beni e le Attività Cul- turali, ai sensi del Decreto Legislativo in data 22.1.2004 n.42, nei confini: Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, Via Garibaldi, ragioni di cui al mappale 320, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giu- sta le combinate risultanze del certificato catastale, della denuncia di variazione, presentata all'U.T.E. competente in data 14.5.1999 prot.n.Q00290.1/1999, nonchè della denuncia di variazione nel classamento introdotta dall'U.T.E. competente in data 9.11.2000 prot.n.618022, e del relativo elaborato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue: foglio 98, mappale:
319/10 (sub dieci) Piazza San Xxxxxxxxx n.2, p.S1-T-1-2-3, X.X. 0, Xxx.X/0, X.X.00.000,00.
XXXXXXXXXXX:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita sottoposta a condizione sospensiva No- taio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 27.2.1986 rep.n.125212, registrato a L'Aquila in data 4.3.1986 al n.922, trascritto a L'Aquila il 5.6.1986 al n.6168 part., con successivo atto di avveramento della condi- zione sospensiva Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 30.7.1986 rep.n.125738/23139, registrato a L'A- quila in data 12.8.1986 al n.3029, annotato a L'Aquila in data 12.8.1986 al n.996 part., precisandosi che in
detti atti di provenienza era stato convenuto fra le parti che il "piano nobile" dell'edificio non fosse modificato quando venissero effettuati i lavori di ri- strutturazione del fabbricato e che la sala principale venisse intitolata a "FARINOSI XXXXXXXX XXXXXX".
Si precisa che l'immobile in oggetto era gravato da vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Cultu- rali in quanto dichiarato di particolare interesse ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089, vincolo notificato al sig. Xxxxxx Xxxxxxxx in data 7.8.1925, rinnovato con Decreto Ministeriale in data 18.4.1986, trascritto a L'Aquila in data 11.6.1986 al n.6465 part. a carico della sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, con successiva modifica di detto vincolo ai sensi del D.Leg.vo in data 29.10.1999
n.490 con Decreto Ministeriale in data 31.3.2003, tra- scritto a L'Aquila in data 3.9.2003 al n.11186 part. a carico della società "CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVIN- CIA DI L'AQUILA", con sede a L'Aquila, con il quale veniva variata la denominazione del palazzo in oggetto da "Branconi-Farinosi" a "Farinosi Branconi", cosicchè si deve ritenere che detto immobile è assoggettato a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42.
D) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, dichiarato integralmente inagibi- le a causa del sisma del 6.4.2009, posto in Comune de L'Aquila, tra Via Sant'Xxxxxxxx, Via XX Settembre, Piazzetta delle Acacie e Corso Xxxxxxxx XX°, e preci- samente la porzione costituita da:
- un vano ad uso garage al piano seminterrato con in- gresso autonomo e rampa di accesso autonoma su Via Sant'Xxxxxxxx; nei confini: Corso Xxxxxxxx XX°, Piaz- zetta delle Acacie, parti comuni, salvi ecc.;
- un vano ad uso negozio al piano terra; nei confini: Via Sant'Xxxxxxxx, Corso Xxxxxxxx XX°, Via XX settem- bre, salvi ecc.
La porzione immobiliare in oggetto è identificata al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giusta le combinate risultanze del certificato catastale, della denuncia di variazione, presentata all'U.T.E. competente in da- ta 19.12.2006 prot.n.AQ-0234277, e del relativo elabo- rato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferi- mento, come segue:
foglio 101, mappali:
3428/1 (sub uno) Xxx Xxxx'Xxxxxxxx x.X0, X.X.0, Cat.C/6, cl.12, mq.260, R.C. 3.612,10;
3428/2 (sub due) Xxx Xxxx'Xxxxxxxx x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.5, mq.28, R.C. 552,40.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- quanto al mappale 3428/1 (sub uno) in forza di atto di conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 1.12.1971 rep.n.103005, registrato a L'Aquila in data 2.12.1971 al n.3615, trascritto a L'Aquila in da- ta 2.12.1971 al n.16099 part.;
- quanto al mappale 3428/2 (sub due) in forza di com- pravendita autenticata nelle firme dal Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx de L'Aquila in data 10.8.1998
rep.n.99430/26681, registrato a L'Aquila in data 31.8.1998 al n.49/1 serie 2V, trascritto a L'Aquila in data 4.9.1998 al n.9432 part.
E) - porzione di fabbricato civile in condominio, ad uso direzionale, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, ed annessa area cortiliva in proprietà e- sclusiva, posto in Comune de L'Aquila, Via Strinella, angolo Via Pescara, e precisamente la porzione costi- tuita da:
- un vano ad uso cantina al piano secondo-sottostrada, nei confini: vano chiuso, ragioni di cui ai mappali 1587/37-1587/38-1587/20, salvi ecc.
- un vano ad uso garage al piano terzo-interrato; nei confini: spazio di manovra da più lati, ragioni di cui al mappale 1587/253,vano chiuso, salvi ecc.
- un ampio locale adibito a sportello bancario con sa- la congressi, uffici, archivi, magazzini, servizi, a- scensori, autorimesse, cavedi, con adiacenti aree cor- tilive in proprietà esclusiva, aiuola pensile e verde, di superficie inferiore a mq.5.000, disposto su cinque livelli (piano sottostrada primo, terra, primo, secon- do e terzo-copertura); nei confini: Via Pescara, Via Xxxxxxx, beni di cui infra, salvi ecc.;
- locale ad uso deposito al piano terzo-interrato; nei confini: spazio di manovra da più lati, vano ascenso- re, salvi ecc.;
- locali ad uso uffici, archivi con servizi ed acces-
sori al piano secondo, nei confini: beni di cui sopra, cavedio, vano scala, corte comune da due lati, salvi ecc;
- locale commerciale al piano terra, scala B, nei con- fini: vano scala comune, chiostro condominiale, ragio- ni di cui ai mappali 1587/222 e 1587/224, salvi ecc.
La porzione immobiliare in oggetto è identificata al Catasto Fabbricati de L'Aquila, come segue:
foglio 81, mappali:
1587/182 (sub centottantadue) Xxxxx Xxxxxxx xxx x.X0, X.X.0, Xxx.X/0, cl.2, mq.8, R.C. 35,12;
1587/255 (sub duecentocinquantacinque) Xxxxx Xxxxxxx x.0, x.X0, X.X.0, Xxx.X/0, cl.4, mq.29, R.C.118,32;
1587/258 (sub duecentocinquantotto) Xxxxx Xxxxxxx x.0 x.0, x.X0-X-0-0-0, X.X.0, Xxx.X/0, R.C.112.596;
1587/270 (sub duecentosettanta) Xxxxx Xxxxxxx x.0, x.X0, X.X.0, Xxx.X/0, cl.1, mq.38, R.C.143,27;
1587/305 (sub trecentocinque) Xxxxx Xxxxxxx x.0/0, x.0, X.X.0, Xxx.X/0, R.C.13.400;
1587/306 (sub trecentosei) Xxxxx Xxxxxxx x.0/0, x.X., xxxxx X, X.X. 0, Xxx.X/0, R.C.3.640.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-
l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- quanto ai mappali 1587/182 (sub centoottantadue) e 1587/258 (sub duecentocinquantotto), in forza di com- pravendita dott. Xxxxx Xx Xxxxxxxxx, Notaio in Pizzoli (AQ), in data 20.9.2005 rep.n.2717/1508, registrato a L'Aquila in data 20.9.2005 al n.2693, trascritto a L'Aquila in data 21.9.2005 al n.14806 part.;
- quanto al mappale 1587/306 (sub trecentosei) (ex mappale 1587/221) in forza di compravendita dott. Di Xxxxxxxxx Xxxxx, Notaio in Pizzoli (AQ), in data 15.10.2009 rep.n.5266/3221, registrato a L'Aquila in data 16.10.2009 al n.3351, trascritto a L'Aquila in data 19.10.2009 al n.11760 part.;
- quanto ai mappali 1587/255 (sub duecentocinquanta- cinque), 1587/270 (sub duecentosettanta) e 1587/305 (sub trecentocinque), in forza di compravendita dott.
Di Xxxxxxxxx Xxxxx, Notaio | in Pizzoli | (AQ), in data |
28.12.2009 rep.n.5345/3288, | registrato | a L'Aquila in |
data 29.12.2009 al n.4496, | trascritto | a L'Aquila in |
data 30.12.2009 al n.15612 part.
Detta porzione di fabbricato fa parte di complesso edilizio per il quale è stato redatto regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali, depositato agli atti del Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx X'Xxxxxx, in data 27.7.2006 rep.n.69947/13102, debitamente regi- strato, trascritto a L'Aquila in data 12.10.2006 al n.15149 part.
Si precisa che il fabbricato di cui fa parte la por- zione immobiliare in oggetto è gravato da "vincolo in- diretto" apposto dal Ministero per il Beni Culturali e Ambientali con decreto trascritto a L'Aquila in data 15.7.1987 al n.9137 part., vincolo volto alla salva- guardia del terreno prospicente il "Castello 500" de L'Aquila.
F) - appezzamento di terreno con sovrastante piccolo fabbricato rurale di servizio, in cattive condizioni di conservazione, semidiroccato, posto in Comune de L'Aquila, località Pettino, con accesso da Strada Sta- tale 80, destinato in P.R.G. in parte a zona destinata alla viabilità e a parcheggio, in parte a zona verde pubblico, in parte a zona di rispetto stradale e in parte a zona per attrezzature direzionali; nei confi- ni: ragioni di cui ai mappali 862-1425-135-597-388-389-58, salvi ecc.
Identificato al Catasto Terreni del Comune de L'A- quila, come segue:
Sezione di L'Aquila, foglio 62, mappali:
59 di Ha 00.00.67 fabbricato rurale
671 di Ha 01.42.80 R.D. 44,25 R.A. 33,19
1424 di Ha 01.11.10 R.D. 25,82 R.A. 22,95
Totali Ha 02.54.57 R.D. 70,07 R.A. 56,14.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 17.4.1980 rep.n.118682/20470, registrato a L'A- quila in data 5.5.1980 al n.1442, trascritto a L'Aqui- la in data 26.4.1980 al n.4443 part.
Si precisa che il terreno identificato al foglio 62, mappali 1424 e 671 gode della servitù attiva di pas- saggio pedonale e carraio, da esercitarsi a partire dalla Xxxxxx Xxxxxxx x.00, xxxx a raggiungere tutti gli ingressi della proprietà CARISPAQ, servitù tra- scritta a L'Aquila in data 5.7.1996 al n.7680 part.
G) - porzione di fabbricato civile in condominio, di
vecchia costruzione, dichiarato integralmente inagibi- le a causa del sisma del 6.4.2009, con annessa area cortiliva in proprietà esclusiva ed adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, frazione Paga- nica, Via Xxxxx Xxxxxx n.89 (detta anche Strada Stata- le 17 bis n.89), e precisamente la porzione costituita da:
- un locale adibito a sportello bancario, uffici, ser- vizi ed accessori, terrazza e scale al piano terra; scale, magazzino, caveau, servizi ed accessori, al piano seminterrato, con adiacente poca area cortiliva in proprietà esclusiva posta sul lato nord del xxxxxx- cato, della superficie di circa mq.25 (venticinque), nei confini: vano scale comune, ragioni Pappalepore da più lati, bene di cui infra, salvi ecc.;
- un vano ad uso negozio al piano terra; nei confini: vano scala comune, bene di cui sopra, ragioni Bernar- di, ragioni Pappalepore, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giu- sta le combinate risultanze del certificato catastale, della denuncia di variazione, presentata all'U.T.E. competente in data 22.10.2008 prot.n.AQ-0437239, nonchè della variazione del classamento introdotta dall'U.T.E. competente in data 3.11.2009
prot.n.AQ-0322630, e del relativo elaborato planime- trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:
Sezione Urbana 4, foglio 16, mappali:
2665/6 (sub sei) Xxxxxx Xxxxxxx 00 xxx x.X0-X, X.X.0, Xxx.X/0, R.C.5.251,44;
2665/15 (sub quindici) Xxxxxx Xxxxxxx 00 xxx x.00, x.X., X.X.0, Cat.C/1, cl.8, mq.73, R.C.2.548,61.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- quanto al mappale 2665/6 (sub sei) in forza di atto di conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx di L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- quanto al mappale 2665/15 (sub quindici) in forza di compravendita dott. Di Xxxxxxxxx Xxxxx, Notaio in Piz- zoli (AQ), in data 10.11.2008 rep.n.4914/2966, regi-
strato a L'Aquila in data 11.11.2008 al n.6155, tra- scritto a L'Aquila in data 11.11.2008 al n.18534 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx di Montereale in data 1.4.1983 rep.n.4876/1836, registrato a L'Aqui- la in data 21.4.1983 al n.1290, trascritto a L'Aquila in data 2.4.1983 n.3940 part.
H) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, posto in Comune di Avezzano (AQ), Via Trieste, angolo Via Xxxx, e precisamente la por- zione costituita da:
- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, sala riunioni, archivi, depositi, caveau, locali tec- nici, scale, con servizi ed accessori, disposti ai piani seminterrato, terra e rialzato, nei confini: Via Trieste, Via Xxxx, ragioni Palladini, salvi ecc.
- un piccolo vano ad uso deposito al piano quin- to-sottotetto; nei confini: vano scale, parti comuni, Via Trieste, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati di Avezzano (AQ), giusta le combinate risultanze del certificato cata- stale, della denuncia di variazione, presentata al- l'U.T.E. competente in data 31.8.2006
prot.n.AQ-0136380, e del relativo elaborato planime- trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come
segue:
foglio 27, mappali:
119/9 (sub nove) Xxx Xxxxxxx x.00, x.X0-X-0, X.X.0, Xxx.X/0, X.X. 00.000,00;
119/10 (sub dieci) Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx x.0, X.X.0, Xxx.X/0, cl.6, mq.9, R.C. 23,24.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 24.8.1960 rep.n.37804, registrata a L'Aquila in data 7.9.1960 al n.621, trascritta a L'Aquila in data 25.8.1960 al n.8475 part.
I) - porzione di fabbricato civile in condominio, di
vecchia costruzione, posto in Comune di Sulmona (AQ), Corso Xxxxxx, angolo Via dell'Ospedale, e precisamente la porzione costituita da:
- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, archivi, depositi, salone pubblico, caveau, locali tecnici, scale, con servizi ed accessori, disposti ai piani seminterrato, terra, ammezzato, primo e secondo nei confini: bene di cui infra, ragioni "Arciconfra- ternita della SS. Trinità di Sulmona", Chiesa della
S.S. Trinità, Via dell'Ospedale, Corso Xxxxxx, salvi ecc.;
- un appartamento al piano primo, composto di: ingres- so, cucina, corridoio, cinque camere e un bagno, nei confini: vano scala comune, chiostrina, Via dell'Ospe- dale, beni di cui sopra, salvi ecc.
Identificato al Catasto di Sulmona (AQ), giusta le risultanze della denuncia di variazione presentata in data 13.5.2013, prot.n.AQ-0082571, come segue:
- CATASTO FABBRICATI, come segue:
foglio 60, mappali:
1153/1 (sub uno) Xxxxx Xxxxxx x.000, X.X.0, Xxx.X/0, R.C.30.987,41;
1153/2 (sub due) Xxx xxxx'Xxxxxxxx x.0, X.X.0, Xxx.X/0, cl.4, vani 7, R.C. 777,27.
(precisandosi che detti mappali 1153/1 - 1153/2 deri-
vano dai soppressi mappali 2423/1 - 2423/2).
- CATASTO TERRENI, come segue:
foglio 60, mappale:
1153/1 (sub uno) porz. di fabbricato.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Sulmona in data 31.1.1957 rep.n.6735, registrato a Sulmona il 18.2.1957 al n.702, vol.174, trascritto a L'Aquila in data 26.2.1957 al n.1895 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Sulmona in data 24.6.1957 rep.n.6946, registrato a Sulmona in data 1.7.1957 al n.1 vol.175, trascritto a L'Aquila in data 17.7.1957 al n.6528 part.;
- compravendita Segretario Comunale di Sulmona xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx in data 13.6.1957 rep.n.539, registrato a Sulmona in data 7.8.1957 al n.60 vol.175, non ancora trascritto.
J) - porzione di fabbricato civile in condominio, co- stituito da tre corpi di fabbrica contigui denominati Corpo A, Corpo B e Corpo C, di vecchia costruzione, con circostante area cortiliva condominiale di super- ficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Sulmona (AQ), Via Circonvallazione Occidentale, e precisamente la porzione costituita da:
- un vano ad uso garage al piano primo - sottostrada, facente parte del Corpo A; nei confini: corsia di ma- novra comune, ragioni eredi La Civita, ragioni di al- tri condomini, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati di Sulmona (AQ), giusta le combinate risultanze del certificato cata- stale, della variazione toponomastica, introdotta dal- l'U.T.E. competente in data 30.12.2004
prot.n.AQ-0242017, e del relativo elaborato planime- trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:
foglio 42, mappale:
31/7 (sub sette) Via Circonv. Occidentale p.S1, inter-
no A-6, Z.C.1, Cat.C/6, cl.9, mq.61, R.C. 305,59.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici e dal regolamento di condominio vigente nel fabbricato, de- positato agli atti del Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Sulmona, con verbale in data 28.3.1983 rep.n.38475, registrato a Sulmona in data 12.4.1983 al n.371, tra- scritto a L'Aquila in data 15.4.1983 al n.4357 part., regolamento che la società incorporante dichiara di ben conoscere ed accettare.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Sulmona in data 29.4.1983 rep.n.38592/6051, registrato a Sulmona in data 5.5.1983 al n.467, trascritto a L'Aquila in data 6.5.1983 al n.5140 part.
K) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, dichiarato per la maggior parte inagibile a seguito del sisma del 6.4.2009, tranne la porzione adibita a sportello bancario che possiede una agibilità parziale, con adiacente area cortiliva in proprietà esclusiva, posto in Comune di Capestrano (AQ), Piazza Capponi, angolo Via Xxxxxxx, e precisa- mente la porzione costituita da:
- vari | locali adibiti a | sportello bancario, uffici, |
servizi | ed accessori, al | piano terra (rialzato), con |
annessa | area cortiliva in | proprietà esclusiva, che co- |
stituisce accessorio e pertinenza del fabbricato, di superficie inferiore a mq.5.000; nei confini: Piazza Capponi, Via Xxxxxxx, ragioni Xxxxxxxx, salvi ecc.;
- un locale di servizio ad uso deposito al piano ter- ra; nei confini: vano scale, Via Xxxxxxx, corte comu- ne, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;
- un appartamento al piano primo, composto di: ingres- so, soggiorno, cucina, una camera da letto, riposti- glio, disimpegno, un bagno e terrazzo; nei confini: Via Xxxxxxx, vano scale, parti comuni, ragioni di al- tri condomini, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati di Capestrano (AQ), come segue:
foglio 26, mappali:
1415/3 (sub tre) Piazza Capponi n.2, p.T., Cat.D/5, R.C.2.518,35;
1415/13 (sub tredici) Via Xxxxxxx n.1, p.T., Cat.C/2, cl.3, mq.84, R.C.156,18;
1415/14 (sub quattordici) Via Xxxxxxx n.1, p.T-1, Cat.A/3, cl.3, vani 5, R.C.284,05.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 12.7.1971 rep.n.101359, debitamente registrato, trascritto a L'Aquila in data 14.7.1971 al n.9358 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx de L'Aquila
in data 23.1.1956 rep.n.19353, registrato a L'Aquila in data 28.1.1956 al n.1914 vol.219, trascritto a L'A- quila in data 26.1.1956 al n.940 part.
L) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Castel di Sangro (AQ), Via XX Settembre, angolo Via Fosso La Pietra, e precisamente la porzione costituita da:
- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, servizi ed accessori, al piano terra; nei confini: Via Fosso La Pietra, Via XX Settembre, Strada Comunale, ragioni di altri, salvi ecc.;
- 7 (sette) vani ad uso garages e n.9 vani ad uso can- xxxx e ripostiglio al piano seminterrato; nei confini: vano scala comune, Via Fosso La Pietra, Strada Comuna- le senza uscita, Via XX Settembre, salvi ecc.;
- lastrico solare di copertura dell'edificio al piano quarto, nei confini: vano scala comune, Via Fosso La Pietra, Strada Comunale, Via XX Settembre, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati di Castel di San- gro (AQ), giusta le combinate risultanze del certifi- cato catastale, delle denuncie di variazione, presen- tate all'U.T.E. competente in data 18.8.2006
prot.n.AQ-0128654 e in data 29.1.2010
prot.n.AQ-0029414, e del relativo elaborato planime- trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:
foglio 37, mappali:
124/7 (sub sette) Xxx XX Xxxxxxxxx x.X., Xxx.X/0, X.X. 0.000,00;
124/16 (sub sedici) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6, cl.8, mq.19, R.C.66,73;
124/17 (sub diciassette) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C.49,17;
124/18 (sub diciotto) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C. 49,17;
124/19 (sub diciannove) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C.49,17;
124/20 (sub venti) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6, cl.8, mq.15, R.C.52,68;
124/21 (sub ventuno) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C. 49,17;
124/22 (sub ventidue) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C. 24,17;
124/23 (sub ventitrè) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;
124/24 (sub ventiquattro) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;
124/25 (sub venticinque) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;
124/26 (sub ventisei) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;
124/27 (sub ventisette) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.15, R.C.30,21;
124/28 (sub ventotto) Via Fosso La Pietra, p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;
124/29 (sub ventinove) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.20, R.C.40,28;
124/31 (sub trentuno) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6, cl.8, mq.47, R.C.165,06;
124/32 (sub trentadue) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.37, R.C.74,52;
124/33 (sub trentatrè) Xxx Xxxxx Xx Xxxxxx xxx, x.0, xxxxxxxx solare di mq.438.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx di L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 30.3.1971 rep.n.99942, registrato a L'Aquila in data 14.4.1971 al n.960, trascritto a L'Aquila in data 31.3.1971 al n.4397 part.
M) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, parzialmente ristrutturato, con adiacenti piccola area cortiliva in proprietà esclusi- va ed area cortiliva condominiale, di superficie infe- riore a mq.5.000, posta in Comune di Celano (L'Aqui- la), con accesso da Piazza IV Novembre, e precisamente la porzione costituita da:
- due vani ad uso archivio, con servizi ed accessori al piano interrato, nei confini: ragioni Marianetti, vano scale, corte comune, salvi ecc.;
- vari vani ad uso sportello bancario, salone di in- gresso, corridoio, sale d'attesa, uffici, archivio, servizi ed accessori al piano terra (piano a quota della piazza), nei confini: passaggio comune, androne condominiale, piazza IV Novembre, vano scala, farma- cia, salvi ecc.;
- tre vani ad uso ufficio, disimpegno e servizi al piano primo, nei confini: ragioni Marianetti, vano scale, corte comune, salvi ecc.;
- un piccolo appartamento, composto di cucina, bagno, e due camere al piano secondo, nei confini: ragioni Marianetti, vano scale, Piazza IV Novembre, farmacia, salvi ecc.;
- soffitte e veranda al piano terzo, nei confini: ra- xxxxx Xxxxxxxxxx, ragioni Xxxxxxxx, vano scale, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati di Celano (AQ), come segue:
foglio 13, mappali:
1392/9 (sub nove) Piazza IV Novembre, p.S1-T-1-2-3, Cat.D/5, R.C.4.327,91;
1394/6 (sub sei) mappale graffato al precedente; 1396 mappale graffato al precedente;
5005 mappale graffato al precedente.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali
risultanti dai relativi elaborati planimetrici. PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;
- compravendita Notaio Xxxxxxxx Xxxxx de L'Aquila in data 14.2.1964 rep.n.55026/9318, registrato a L'Aquila in data 17.2.1964 al n.2684 vol.245, fl.63 trascritto a L'Aquila in data 17.2.1964 al n.2215 part.
Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto gode del diritto di passaggio anche attraverso il vi- cino sottoportico ricavato sotto il fabbricato di cui al mappale 1416, onde consentire l'accesso alla e dal- la Piazza IV Novembre.
N) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva con- dominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Civitella Roveto (L'Aquila), con accesso da xxx Xxxx xx.0-00-00, e precisamente la porzione costi- tuita da:
- locali di servizio ad uso cantina e locale tecnico al piano seminterrato, nei confini: xxxx xxxxx, corri- doio, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;
- un ampio locale ad uso sportello bancario, con ser- vizi ed accessori al piano terra, nei confini: beni di cui infra, via Xxxxxxxxxx, ragioni Coop. Monti Vi- gno, xxxx xxxxx, salvi ecc.;
- un locale ad uso negozio al piano terra, nei confi- ni: beni di cui sopra, xxxx xxxxx, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;
- un appartamento al piano primo composto di ingresso, cucina, ripostiglio, soggiorno, due camere da letto, un bagno, un terrazzo e un balcone, nei confini: vano scala, via Roma, ragioni Xxxxxxxxxx, salvi ecc.;
- vani ad uso deposito al piano secondo-sottotetto, nei confini: via Roma, vano scala, ragioni Xxxxxxxxxx, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati di Civitella Ro-
veto (AQ), come segue: | ||
foglio 10, mappali: | ||
92/6 (sub sei) xxx Xxxx x.00, p.S1-1, | Cat.A/3, | cl.4, |
vani 5, R.C.335,70; | ||
92/7 (sub sette) xxx Xxxx x.00, p.S1, | Cat.C/2, | cl.1, |
mq.15, R.C.27,11; | ||
92/12 (sub dodici) xxx Xxxx x.00, x.0, | Xxx.X/0, | cl.1, |
mq.82, R.C.148,22; |
92/14 (sub quattordici) via Roma n.8, p.T, Cat.C/1, cl.5, mq.44, R.C.561,29;
92/15 (sub quindici) xxx Xxxx x.00, p.T, Cat.D/5, R.C.2.613,27.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.
PROVENIENZE:
- conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A- quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A- quila in data 7.9.1992 al n.12394 part., precisandosi che in detto atto Notaio Trecco, l'immobile in oggetto è stato erroneamente identificato con il mappale 90 e suoi subalterni, anzichè con il mappale 92 e suoi su- balterni;
- compravendite Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Avezzano in data 27.9.1982 rep.n.142516/21207, registrato a A- vezzano in data 11.10.1982 al n.2757, trascritto a L'Aquila in data 7.10.1982 al n.10871 part.
Si precisa che con atto Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx de L'Aquila in data 6.9.2001 rep.n.87916, debitamente re-
gistrato, trascritto a L'Aquila in data 5.10.2001 al n.12662 part., il sig. Di Xxxxx Xxxxxxx ha ceduto alla "CARISPAQ - S.p.A.", con sede a L'Aquila, il diritto di comproprietà pari al 50% del muro di confine tra le due proprietà e dell'area sui cui lo stesso è stato costruito.
O) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva con- dominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Magliano Dè Marsi (L'Aquila), località "La Fornace", via Cicolana, e precisamente la porzione co- stituita da:
- vari vani ad uso archivio, cantina e centrale termi- ca al piano interrato, nei confini: vano scale, corri- doio comune, terrapieno, vano ascensore, centrale ter- mica condominiale, salvi ecc.;
- un vano ad uso negozio posto al piano terra, nei confini: via Cicolana, portico comune di passaggio pe- donale, area cortiliva, salvi ecc.;
- un ampio locale ad uso commerciale destinato a spor- tello bancario, uffici, servizi ed accessori, intera- mente situato al piano terra, nei confini: via Cicola- na, vano scala, portico comune di passaggio pedonale, area cortiliva, salvi ecc.
Identificato al Catasto Fabbricati di Magliano Dè Marsi (AQ), come segue:
foglio 62, mappali:
592/1 (sub uno) via Cicolana, p.T, Cat.C/1, cl.7, mq.65, R.C.1.238,72;
592/2 (sub due) via Cicolana, p.T, Cat.D/5, R.C.2.840,51.
Sono compresi i proporzionali diritti di compro- prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del- l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici, ed in particolare sono compresi i diritti di comproprietà in ragione di 2/5 (due quinti) sull'adiacente area corti- liva, posta ove sopra, confinante con: beni di cui so- pra, corte comune, spazio di manovra, ragioni di cui ai mappali 257, 307, salvi ecc.;
identificata al Catasto Terreni di Magliano Dè Marsi (AQ), al foglio 62, mappale 299 di mq.60.
PROVENIENZE:
- atto di conferimento Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx de L'A- quila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato