ASSEMBLEA DEI SOCI Clausole campione

ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei soci è composta dai tre rappresentanti legali o da un loro delegato, delle Organizzazioni socie. L'assemblea è convocata dal Presidente del Xx.Xx.X.Xxx a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l'anno. L’Assemblea dei soci si riunisce sempre presso la sede legale dell’Ente. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Xx.Xx.X.Xxx o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, nel caso di impedimento anche di quest’ultimo, la presidenza dell’adunanza sarà svolta dal Direttore Generale del Fondo, senza diritto di voto. L’assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati, e delibera con il voto favorevole di tutti gli associati presenti.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni di cui all'art. 6, o loro delegati. Le delibere dell'Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell'art. 11, commi 4 e 5 del presente Statuto.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni di cui all'art. 6, o loro delegati. Le delibere dell'Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell'art. 11, commi 4 e 5 del presente Statuto. Art. 10 - Poteri dell'Assemblea dei soci L'Assemblea dei Soci: a) nomina, ai sensi dell'art. 12, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 14; b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 13; c) approva all'unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento dell'EBT, in coerenza con i criteri definiti dall'accordo 10 dicembre 2009; d) dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il C.C.N.L. Terziario; e) xxxxxxx, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale redatti secondo lo schema unico definito a livello nazionale, nonché la relazione annuale, disponendo per il contestuale l'invio degli stessi a E.Bi.N.Ter.; f) delibera gli eventuali compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli eventuali emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei Conti; g) delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'EBT e ne nomina il liquidatore; h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'EBT, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo; i) delibera sul piano di razionalizzazione di cui la lettera m) comma 6 dell'Accordo 10 dicembre 2009; j) prende atto della decadenza degli altri Organi ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, del presente Statuto; k) delibera il bilancio consuntivo e la relazione annuale predisposti dal Commissario ad acta nella fattispecie indicata dall'art. 16, ultimo comma del presente Statuto.
ASSEMBLEA DEI SOCI. 1 L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote associative. 2 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. 3 Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. 4 Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, per le Assemblee Ordinarie, e di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, per le assemblee straordinarie. Nella richiesta dei soci devono essere specificati, a pena di inefficacia, i motivi della richiesta e gli argomenti su cui deliberare. 5 Nella convocazione dell’assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora fissati per l’adunanza ed anche quelli previsti per l’eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. 6 Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all’ordine del giorno per la loro trattazione . 7 Le adunanze sono dirette dal Presidente dell’Associazione o da uno dei Vicepresidenti. In caso di loro assenza o impedimento da uno dei presenti legittimamente intervenuto all’assemblea, designato dalla maggioranza degli intervenuti. 8 L’assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. 9 L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un Notaio . 10 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 11 Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare solo da altro socio purché quest’ultimo non sia Consigliere, Revisore dei Conti, componente degli Organi di Disciplina o dipendente. La delega deve essere rilasciata per iscritto. 12 Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio nelle Assemblee Ordinarie e non più di due soci in quelle Straordinarie. 13 Di ogni assemblea si dovrà redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori per quanto di loro competenza. 14 Tutti i verbali dovranno essere inseriti in una raccolta cronologica conservata agli atti dell’Associazione. La Asse...
ASSEMBLEA DEI SOCI. L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
ASSEMBLEA DEI SOCI. Consiglio di Amministrazione Operatori
ASSEMBLEA DEI SOCI. Il meccanismo delle deliberazioni delle assemblee è più snello rispetto a quello delle S.A. In mancanza di previsioni da parte dello statuto, sono ritenute valide le deliberazioni che siano assunte dalla maggioranza dei soci (anche a mezzo posta o in altro modo) e comunicate agli amministratori. Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e alla nomina e alla sostituzione degli amministratori è invece richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i ¾ del capitale, salvo che lo statuto disponga diversamente (in ogni modo il limite minimo è fissato nel 50 % del capitale). Ai soci che esprimono voto contrario è garantito il diritto di recesso e di rimborso delle loro quote.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L’Assemblea di Anas, costituita dal socio unico Fs s.p.a., è regolata dalle norme di legge e di statuto. Nel 2022 si è riunita una volta in sede ordinaria.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei soci è composta da un massimo di n. 12 rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1, di cui n.6 dell’Organizzazione datoriale e n.6 delle Organizzazioni dei lavoratori (n.3 per ogni XX.XX.).