Collegio dei Probiviri. 1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 mem- bri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con ana- loga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Or- gano elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio in- terno il Presidente
5. Nel caso in cui un Xxxxxxxxx venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, da parte del Consiglio
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di im- parzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, non- ché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo as- sociativo. La procedura di conciliazione in- nanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Con- siglio;
b) consultiva, esprimendo pareri sull’interpreta- zione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggio- ranza dei propri componenti.
Collegio dei Probiviri. L'Assemblea nomina, tra i soci, cinque Probiviri effettivi e tre supplenti.
Collegio dei Probiviri. C090 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana. C091 I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
Collegio dei Probiviri. Tutte le controversie aventi ad oggetto il rapporto sociale e, comunque tra la Società ed i Soci verranno devolute, in via propedeutica a qualsivoglia altra impugnativa, all’esame del Collegio dei Probiviri che sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal Regolamento Interno e durano in carica fino a revoca o dimissioni.
Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Essi sono nominati dall’Assemblea ordinaria e durano in carica 5 (cinque) anni. Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i Soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 5 (cinque) anni (a eccezione della prima designazione in contemporanea con l’adozione del presente Statuto). Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere scelto anche al di fuori dei Soci, fra persone che operino da almeno dieci anni nel mondo del diritto con particolari qualificazioni e garantiscano la più assoluta imparzialità. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria. Il Collegio dei Probiviri:
a) vigila sul rispetto dello Statuto da parte di tutti i Soci;
b) può sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea;
c) adotta le sanzioni disciplinari;
d) svolge funzioni conciliative in relazione ad eventuali controversie tra Soci;
e) esplica le ulteriori funzioni espressamente assegnate dallo Statuto. L’elezione del Collegio dei Probiviri avviene per candidature singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dai supplenti secondo l’ordine dei voti ricevuti. La prima Assemblea successiva provvede alla conferma o sostituzione del Probiviro supplente.
Collegio dei Probiviri. L'Assemblea dei Soci può facoltativamente prevedere con apposita delibera la nomina del Collegio dei Probiviri composto da tre componenti. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni.
Collegio dei Probiviri. E l'organismo di disciplina interna a garanzia del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni di OR.S.A. Ferrovie. E' composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale. I membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi, seguendo l’ordine dei maggiori voti ottenuti, in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi. Il Presidente del collegio sarà il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale, in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze. Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Le delibere sono prese a maggioranza. Il Collegio è anche l’organo di appello per le decisioni adottate dai collegi dei Probiviri dei Sindacati appartenenti e di quelli Regionali di OR.S.A. Ferrovie. Il regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dall’Esecutivo Nazionale e approvato con delibera dal Consiglio generale, cosi come previsto all’art.18. I membri del Collegio dei Probiviri, non possono rivestire lo stesso incarico né altre cariche all'interno dell'OR.S.A Ferrovie , né rivestire lo stesso incarico all'interno del Sindacato di provenienza.
Collegio dei Probiviri. 1. L’Assemblea ordinaria nomina fra i Soci, con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, 5 (cinque) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti.
2. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
3. Il Collegio elegge il suo Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori.
4. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino all’Assemblea successiva, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.
Collegio dei Probiviri. 1. Il sistema di garanzia statutario di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio anche tra non soci. I componenti del Collegio durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare il Presidente.
4. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate ad altri organi, anche in relazione all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di categoria, su ogni controversia (fra i soci o tra gli stessi e le strutture suddette) che ad esso venga deferita dal Presidente dell’Associazione o dalle parti tra le quali la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.
5. La carica di “Proboviro” è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione per: - eleggere il proprio Presidente e Segretario; - ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso. Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce presso la sede legale dell’associazione, secondo un calendario e modalità concordati collegialmente. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Cause di decadenza dei componenti sono le stesse previste per i Consiglieri e indicate dall’articolo 14 dello Statuto associativo. Il ricorso al Collegio dei Probiviri, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall’avvenuta conoscenza della stessa. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:
a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
c) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria, inviando immediatamente agli interessati e al Consiglio Direttivo Nazionale le decisioni prese;
d) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi e tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le decisioni, archiviando ordinatamente tutta la relativa documentazione. Le sanzioni sono immediatamente esecutive. Il provvedimento di sospensione comporta la conseguente sospensione dei diritti dello status di Socio.