Collegio dei Probiviri Clausole campione

Collegio dei Probiviri. Il Direttore Il Direttore 1. L’assemblea federale dei soci in apposita seduta ordinaria e\o straordinaria elegge i probiviri federali costituenti il collegio dei probiviri in conformità allo statuto federale. 2. Spetta ai Probiviri la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. 3. La lettera di contestazione degli addebiti deve pervenire alla Segreteria dei Probiviri non oltre 30 giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più componenti dell’Associazione e deve contenere l’illustrazione dei fatti e degli atti. 4. I probiviri nominano tra i componenti un segretario. Spetta al Segretario dei Probiviri, attivare le fasi per la formale costituzione del collegio e supportare le successive attività, in particolare: a) richiedere all’autore del fatto e/o atto contestato di nominare nei successivi dieci giorni un garante delle proprie ragioni, scelto tra i soci dell’associazione; b) convocare, entro i dieci giorni successivi la riunione per la formale costituzione del collegio e per l’apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto. Spetta poi al Presidente del collegio informare le parti dell’avvenuta costituzione del collegio. 5. Le parti possono ricusare i Probiviri nominati, nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, entro e non oltre i dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del collegio arbitrale. 6. I probiviri adottano il provvedimento entro tre mesi dalla prima riunione.
Collegio dei Probiviri. L'Assemblea nomina, tra i soci, cinque Probiviri effettivi e tre supplenti.
Collegio dei Probiviri. C090 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana. C091 I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di CC&G, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso CC&G.
Collegio dei Probiviri. Art. 46 Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri
Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Essi sono nominati dall’Assemblea ordinaria e durano in carica 5 (cinque) anni. Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i Soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 5 (cinque) anni (a eccezione della prima designazione in contemporanea con l’adozione del presente Statuto). Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere scelto anche al di fuori dei Soci, fra persone che operino da almeno dieci anni nel mondo del diritto con particolari qualificazioni e garantiscano la più assoluta imparzialità. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria. Il Collegio dei Probiviri: a) vigila sul rispetto dello Statuto da parte di tutti i Soci; b) può sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea; c) adotta le sanzioni disciplinari; d) svolge funzioni conciliative in relazione ad eventuali controversie tra Soci; e) esplica le ulteriori funzioni espressamente assegnate dallo Statuto. L’elezione del Collegio dei Probiviri avviene per candidature singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dai supplenti secondo l’ordine dei voti ricevuti. La prima Assemblea successiva provvede alla conferma o sostituzione del Probiviro supplente.
Collegio dei Probiviri. Tutte le controversie aventi ad oggetto il rapporto sociale e, comunque tra la Società ed i Soci verranno devolute, in via propedeutica a qualsivoglia altra impugnativa, all’esame del Collegio dei Probiviri che sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal Regolamento Interno e durano in carica fino a revoca o dimissioni.
Collegio dei Probiviri. 1. Il sistema di garanzia statutario di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è assicurato dal Collegio dei Probiviri. 2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio anche tra non soci. I componenti del Collegio durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. 3. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare il Presidente. 4. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate ad altri organi, anche in relazione all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di categoria, su ogni controversia (fra i soci o tra gli stessi e le strutture suddette) che ad esso venga deferita dal Presidente dell’Associazione o dalle parti tra le quali la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale. 5. La carica di “Proboviro” è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
Collegio dei Probiviri. 1. L’Assemblea ordinaria nomina fra i Soci, con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, 5 (cinque) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti. 2. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. 3. Il Collegio elegge il suo Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori. 4. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino all’Assemblea successiva, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.
Collegio dei Probiviri. E l'organismo di disciplina interna a garanzia del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni di OR.S.A. Ferrovie. E' composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale. I membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi, seguendo l’ordine dei maggiori voti ottenuti, in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi. Il Presidente del collegio sarà il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale, in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze. Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Le delibere sono prese a maggioranza. Il Collegio è anche l’organo di appello per le decisioni adottate dai collegi dei Probiviri dei Sindacati appartenenti e di quelli Regionali di OR.S.A. Ferrovie. Il regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dall’Esecutivo Nazionale e approvato con delibera dal Consiglio generale, cosi come previsto all’art.18. I membri del Collegio dei Probiviri, non possono rivestire lo stesso incarico né altre cariche all'interno dell'OR.S.A Ferrovie , né rivestire lo stesso incarico all'interno del Sindacato di provenienza.