Collegio dei Probiviri Clausole campione

Collegio dei Probiviri. 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di CC&G, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso CC&G.
Collegio dei Probiviri. C090 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana. C091 I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione per: - eleggere il proprio Presidente e Segretario; - ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso. Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce presso la sede legale dell’associazione, secondo un calendario e modalità concordati collegialmente. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Cause di decadenza dei componenti sono le stesse previste per i Consiglieri e indicate dall’articolo 14 dello Statuto associativo. Il ricorso al Collegio dei Probiviri, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall’avvenuta conoscenza della stessa. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:
Collegio dei Probiviri. 1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
Collegio dei Probiviri. E l'organismo di disciplina interna a garanzia del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni di OR.S.A. Ferrovie. E' composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale. I membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi, seguendo l’ordine dei maggiori voti ottenuti, in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi. Il Presidente del collegio sarà il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale, in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze. Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Le delibere sono prese a maggioranza. Il Collegio è anche l’organo di appello per le decisioni adottate dai collegi dei Probiviri dei Sindacati appartenenti e di quelli Regionali di OR.S.A. Ferrovie. Il regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dall’Esecutivo Nazionale e approvato con delibera dal Consiglio generale, cosi come previsto all’art.18. I membri del Collegio dei Probiviri, non possono rivestire lo stesso incarico né altre cariche all'interno dell'OR.S.A Ferrovie , né rivestire lo stesso incarico all'interno del Sindacato di provenienza.
Collegio dei Probiviri. 1. L’Assemblea ordinaria nomina fra i Soci, con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, 5 (cinque) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti.
Collegio dei Probiviri. 1. Il Collegio dei Probiviri giudica su controversie derivanti da violazioni dello Statuto o del codice Etico del Consorzio.
Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Essi sono nominati dall’Assemblea ordinaria e durano in carica 5 (cinque) anni. Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i Soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 5 (cinque) anni (a eccezione della prima designazione in contemporanea con l’adozione del presente Statuto). Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere scelto anche al di fuori dei Soci, fra persone che operino da almeno dieci anni nel mondo del diritto con particolari qualificazioni e garantiscano la più assoluta imparzialità. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria. Il Collegio dei Probiviri:
Collegio dei Probiviri. L'Assemblea dei Soci può facoltativamente prevedere con apposita delibera la nomina del Collegio dei Probiviri composto da tre componenti. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni.