CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
2016
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTO TERMICO COSTITUITO DA CALDAIA DI INTEGRAZIONE E SOCCORSO
c/o impianto di cogenerazione via Vici 18 - Osimo
Committente: ASTEA SPA
DATA | 03/2016 | Rev. 0 |
Redatto | Verificato | Approvato |
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxx Xxxxx | Xxx. Xxxxxx Xxxxx |
SOMMARIO
1. DEFINIZIONI 5
2 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 6
2.1 OPERA 6
2.2 CARATTERISTICHE 6
2.2.1 GENERALITA’ 6
2.2.2 OGGETTO DELL’APPALTO 7
2.2.3 AFFIDAMENTO DEI LAVORI 8
2.2.4 PROCEDURE DI APPALTO 8
2.2.5 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 8
3 PARTI CONTRAENTI PARTECIPANTI ALL’OPERA 8
3.1 IL COMMITTENTE 8
3.2 DIREZIONE DEI LAVORI 9
3.3 L’APPALTATORE 10
3.3.1 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 10
3.3.2 REQUISITI 10
3.3.3 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 10
3.3.4 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 10
3.4 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE 11
4 DOCUMENTI DI CONTRATTO 11
4.1 DOCUMENTI GENERICI 11
4.2 ORDINE DI PRIORITA’ 11
4.3 DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE 12
5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 12
5.1 OSSERVANZA DELLE REGOLE D’ARTE, LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE 13
5.2 SORVEGLIANZA E SALVAGUARDIA DEL CANTIERE 13
5.3 TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA DA LAVORAZIONI E GESTIONE RIFIUTI 13
5.4 INFORMAZIONI 13
5.5 INCIDENTI, XXXXX, PREGIUDIZI 14
5.6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 14
5.6.1 INGEGNERIZZAZIONE MATERIALI E ESECUZIONE 15
5.6.1.1 INGEGNERIZZAZIONE 15
5.6.1.2 MATERIALI 15
5.6.1.3 ESECUZIONE 15
5.7 BREVETTI – LICENZE – PROPRIETÀ RISERVATA 16
5.8 FORNITURE MATERIE PRIME E SEMILAVORATE 16
5.9 RISERVATEZZA 16
6 NATURA DEL CONTRATTO DI APPALTO 16
6.1 NATURA DELL’OFFERTA 16
6.2 CONSISTENZA DELL’IMPORTO A CORPO 17
6.3 AMMONTARE DELL’APPALTO 18
6.4 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 18
6.5 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 21
7 TERMINE DI ESECUZIONE – PENALITA’ 21
7.1 TERMINI DI ESECUZIONE 21
7.1.1 PROGRAMMA GENERALE 21
7.1.1.1 CONSEGNA DEI LAVORI 22
7.1.2 RITARDO NEI PAGAMENTI 22
7.1.3 SCIOPERO 22
7.1.4 PERIODI DI FERIE O FESTIVI 22
7.1.5 RICHIESTA DI INFORMAZIONI 22
7.1.6 SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DEI LAVORI 23
7.2 PENALE PER RITARDO NELL’ESECUZIONE 23
7.2.1 GENERALITÀ 23
7.3 PENALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DICHIARATE 23
7.3.1 GENERALITÀ 23
7.4 PENALE PER IMMISSIONI ED EMISSIONI IN AMBIENTE 24
7.4.1 IMMISSIONI GASSOSE 24
7.4.2 EMISSIONI ED IMMISSIONI ACUSTICHE 24
7.4.2.1 CAMINO 24
7.5 GENERALITA’ SULL’APPLICAZIONE DELLE PENALI 24
8 ESECUZIONE DEI LAVORI – QUALITÀ – CONTROLLO – COLLAUDO – GARANZIA 25
8.1 CONDIZIONI DI ESECUZIONE 25
8.1.1 COORDINAMENTO 25
8.2 QUALITÀ – PRESCRIZIONI TECNICHE 25
8.2.1 NORME DEI LAVORI 25
8.2.2 OPERE NON CONFORMI 25
8.3 DOCUMENTI PRODOTTI DALL’APPALTATORE 26
8.4 COLLAUDO 26
8.4.1.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO FINALE 27
8.5 PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE 27
8.6 GARANZIA 27
8.6.1 GARANZIA PER DIFETTI DELL’OPERA 27
9 CONTABILITÀ E PAGAMENTI 28
9.1 INVARIABILITÀ DEL PREZZO 28
9.2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 28
9.2.1 CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 28
9.2.2 PREVENTIVI 29
9.2.3 CONTO FINALE 29
9.3 LAVORI IN ECONOMIA 29
10 ASSICURAZIONI 29
10.1 APPALTATORE 29
10.1.1 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 30
10.1.2 POLIZZA DI GARANZIA PER LE OPERE 30
10.1.3 ENTI PREVIDENZIALI 30
11 SUBAPPALTO – CONSEGNA DI CONTRATTO – CESSIONE DEL CONTRATTO 31
11.1 SUBAPPALTO 31
11.1.1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 31
11.1.2 AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE 31
11.1.3 SANZIONI IN CASO DI MANCATA AUTORIZZAZIONE 32
11.1.4 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 32
11.2 CONSEGNA DEL CONTRATTO D’APPALTO 32
11.3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 32
12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 33
12.1 RISOLUZIONE 33
12.1.1 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, ACCORDO XXXXXXX 33
12.1.2 RICHIESTA DI RISOLUZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE 33
12.1.3 RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA DELL’APPALTATORE 33
12.1.3.1 CASI DI RISOLUZIONE CON PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA 33
12.1.3.2 CASI DI RISOLUZIONE SENZA PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA 34
12.1.3.3 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 35
13 AUMENTO, DIMINUZIONE E MODIFICA DELLE OPERE 36
13.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 36
13.1.1 XXXX XX XXXXXXXX 00
13.1.1.1 MODIFICHE 36
13.1.1.2 AUMENTO DEI LAVORI 36
13.1.1.3 DIMINUZIONE DEI LAVORI 36
13.1.2 MODALITÀ 36
13.1.2.1 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE 36
13.1.2.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE 36
13.1.2.3 MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI 37
13.2 VARIANTI IMPOSTE 37
13.3 VARIANTI NON APPROVATE 37
14 DISPOSIZIONI FINALI 38
14.1 MODIFICHE 38
1. DEFINIZIONI
▪ Stazione Appaltante: Astea Spa (denominato nel proseguo indifferentemente: Stazione Appaltante o Committente o Astea)
▪ Stazione Appaltatrice o Appaltatore (denominato nel proseguo indifferentemente: Fornitore o Stazione Appaltatrice o Appaltatore): persona giuridica alla quale il Committente aggiudica l’Appalto (dell’impianto termico costituito da caldaia d’integrazione e soccorso “chiavi in mano” oggetto del presente capitolato) nonché i suoi legali successori e aventi causa.
▪ Subappaltatore: l’impresa che fornisce all’Appaltatore prestazioni, lavori e/o servizi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Appaltatore.
▪ Subfornitore: l’impresa che fornisce all’Appaltatore qualsiasi bene necessario per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Appaltatore.
▪ “Chiavi in mano”: acquisizione del prodotto e servizio completo di tutto quello che serve per poter essere fruito pienamente senza necessità di ulteriori spese o interventi.
▪ Contratto d’Appalto: L'atto contenente l'accordo fra le Parti per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto.
▪ Ordine d’acquisto: comunicazione della stazione appaltante all’appaltatore contenente le condizioni di fornitura.
▪ Fornitura: Il complesso dei beni, materiali, opere, documentazione (quali disegni, documenti, informazioni di ogni genere, ecc), imballaggi, trasporti, montaggi meccanici ed elettrostrumentali, prove e collaudi, parti di ricambio, servizi e prestazioni, oggetto del Contratto di Appalto.
▪ RendimentoTermico: definito come il rapporto tra l’energia termica utile, prodotta dalla caldaia d’integrazione e soccorso, misurata in centrale e ceduta all’utenza teleriscaldamento in un dato periodo di riferimento, divisa per l'energia di alimentazione, introdotta con il combustibile gas naturale, consumata dall'unità costituita dalla caldaia d’integrazione e soccorso nello stesso periodo di riferimento.
▪ Sistema software di gestione, telecontrollo e monitoraggio: sistema comprendente il software e la piattaforma hardware per la gestione telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni della caldaia d’integrazione e soccorso.
▪ Funzionamento del sistema software in isola: funzionamento del sistema software senza integrazione con i sistemi informatici aziendali.
▪ Fase di post avvio del sistema: è la fase corrispondente ai sei mesi successivi al collaudo finale del sistema, concluso positivamente.
▪ Orario lavorativo: dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (ora italiana) dei giorni feriali escluso il sabato. Ove non diversamente indicato nel presente Capitolato d’appalto per giorni s’intendono giorni solari.
▪ Responsabile unico del procedimento: il Tecnico nominato dal Committente sotto la cui responsabilità e vigilanza sono eseguite le fasi di progettazione, affidamento e esecuzione dell’opera appaltata.
▪ Direttore lavori: il Tecnico, nominato dal Committente, che ha la specifica responsabilità di verifica dell’esecuzione dei lavori in corso d’opera al fine dell’applicazione da parte dell’appaltatore delle clausole contrattuali e della regola d’arte, della supervisione della fornitura e del coordinamento dell’ufficio di Direzione Lavori.
▪ Collaudatore: il Tecnico, nominato dal Committente, che esegue i collaudi previsti.
▪ Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: il Tecnico, nominato dal Committente, che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) durante la progettazione dell’opera secondo i dettami del D.Lgs. 81/2008
▪ Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dell’opera: il Tecnico, nominato dal Committente, o dal Responsabile dei lavori per l’esecuzione dei compiti riguardanti la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008
▪ Parti: Il Committente e l’Appaltatore
▪ Garanzia fideiussoria: deve essere costituita dall’Appaltatore prima della stipula del contratto d’Appalto a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nel periodo di garanzia
▪ Data massima di ultimazione lavori: la data massima di ultimazione dei lavori viene calcolata sommando alla data di consegna lavori il periodo di 160 giorni naturali e consecutivi.
▪ Messa in esercizio dell’impianto: primo avviamento dell’impianto (collegamento in parallelo con la rete di teleriscaldamento)
▪ Messa a Regime: Massimo 90 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto (che avviene previa comunicazione alla Provincia e al Comune ove installato l’impianto).
2 CARATTERISTICHE DELL’OPERA
2.1 OPERA
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Oneri e Condizioni definisce le disposizioni che regolano i LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO COSTITUITO DA CALDAIA D’INTEGRAZIONE E SOCCORSO
INSERITO NELL’ATTUALE IMPIANTO DI COGENERAZIONE sito in xxx Xxxx 00, Xxxxx (XX) per conto di ASTEA SPA.
COMMITTENTE DELL’OPERA: ASTEA SPA, di seguito denominato «COMMITTENTE», sotto la responsabilità e la direzione tecnica e progettazione dei professionisti di seguito elencati (il collaudatore verrà nominato dal Committente se si avvarrà di tale facoltà di nomina, ai sensi dell’art. 141 del codice dei contratti – D.lvo 163/2006; nel caso in cui non venga nominato il collaudatore, il collaudo verrà effettuato dal Committente, attraverso il Direttore dei Lavori, in dipendenza dell’importo dei lavori a base d’asta inferiore a € 1.000.000,00):
▪ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: XXX. XXXXXX XXXXX
▪ DIREZIONE DEI LAVORI: XXX. XXXXXX XXXXX
▪ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: XXX. XXXXXX XXXXXXXXXX
▪ COORDINATORE DELLA SICUREZZA DURANTE ESECUZIONE OPERA: XXX. XXXXXX XXXXXXXXXX
Tutte le Imprese che parteciperanno alla realizzazione delle opere sono sottoposte a tutte le clausole e prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti in esso menzionati.
2.2 CARATTERISTICHE
2.2.1 GENERALITA’
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e la fornitura delle provviste necessarie per la realizzazione di lavori di rinnovo della centrale di cogenerazione esistente in xxx Xxxx 00 Xxxxx (XX) da ottenere mediante la fornitura “chiavi in mano” di una caldaia d’integrazione e soccorso di potenzialità termica nominale compresa tra
4.200 (quattromila duecento) kWt e 4.600 (quattromila seicento) kWt. Comunque il valore massimo di potenza termica introdotta con il gas naturale (Potere calorifico inferiore del gas naturale pari a 8.100 kcal/Sm3) è inferiore o uguale a 5.100 (cinquemila cento) kW. Il rendimento termico della caldaia d’integrazione e soccorso dovrà essere superiore al 91% (novantuno per cento). L’appalto ha altresì per oggetto la ingegnerizzazione dell’impianto termico costituito dalla caldaia d’integrazione e soccorso, sulla base del progetto redatto dal Committente. Tale impianto termico sarà collegato all’impianto esistente al fine di alimentare la rete di teleriscaldamento. L’unità costituita dalla caldaia d’integrazione e soccorso sarà completa di tutte le opere e forniture accessorie per dare l’impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d’arte. L’impianto deve essere realizzato all’interno della centrale di proprietà di Astea Spa sita in xxx X. Xxxx 00, x Xxxxx (XX), in conformità alle disposizioni di Legge, ai Permessi, e secondo la buona tecnica professionale e a regola d’arte, in accordo alle prescrizioni di tale Capitolato Tecnico e in conformità alla normativa nazionale e a quanto previsto nelle norme UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e nelle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), nelle diverse normative, circolari e prescrizioni riferite alla realizzazione di impianti termici connessi alla rete di teleriscaldamento .
L’impianto e le relative apparecchiature una volta forniti e installati, dovranno essere consegnati ultimati e funzionanti.
L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice dei contratti (D. lgs.163/2006 e s.m.i.) e nel vigente regolamento di attuazione (d.P.R. 207/10 e s.m.i.).
Prima della formulazione dell’offerta in gara le ditte invitate dovranno eseguire un sopralluogo fissando un appuntamento con il Referente Tecnico, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, contattabile al seguente numero: 000.0000000; cell. 335.7317308; e_mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Trattandosi di interventi da eseguire su strutture esistenti il sopralluogo ha la finalità di porre l’appaltatore nelle condizioni di valutare con attenzione, e ai fini della formulazione dell’offerta, lo stato “ante operam” dei luoghi, la effettiva consistenza quali-quantitativa delle componenti strutturali ed impiantistiche presenti. Il sopralluogo può essere eseguito solo da dipendente tecnico delegato dal Rappresentante Legale dell’Impresa, fino a sette giorni prima dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Il Tecnico Astea rilascerà l’attestazione di sopralluogo da allegare all’offerta a pena di esclusione.
2.2.2 OGGETTO DELL’APPALTO
Le opere previste a titolo esemplificativo, ma non necessariamente esaustivo, sono di seguito riportate:
▪ Fornitura e posa in opera di una caldaia pressurizzata in acciaio, nuova di fabbrica, a tre giri effettivi di fumo, con focolare a fiamma passante e fondo bagnato, per la produzione di acqua calda fino alla temperatura max di 110 °C, pressione di bollo pari a 14,8 barg;
▪ I montaggi meccanici di tutti gli organi di sicurezza, di regolazione e di controllo, di misura e di tutte le parti che compongono la caldaia;
▪ Costruzione delle tubazioni di collegamento del generatore all’impianto esistente comprensiva di: posa in opera delle valvole di intercettazione, di ritegno, di regolazione, dei tronchetti di misura e della strumentazione;
▪ Realizzazione impianto elettrico dei dispositivi di sicurezza del bruciatore e della strumentazione varia al quadro elettrico di caldaia (inteso come collegamenti elettrici sia dei circuiti di potenza che ausiliari di controllo e sicurezza);
▪ Realizzazione dell’isolamento termico delle tubazioni e valvole;
▪ Avviamento, prove di funzionamento e collaudo dell’impianto.
La fornitura “chiavi in mano” comprende, oltre già quanto espressamente indicato nel presente articolo:
▪ Assistenza al Committente per la redazione e gestione di tutte le procedure e verifiche richieste dalle autorità competenti.
▪ Addestramento del personale;
▪ Costituisce parte integrante della fornitura anche la manualistica e tutta la documentazione tecnica (in italiano) specifica delle apparecchiature e del software di gestione, telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni, comprese le specifiche di interfaccia, per la comprensione del funzionamento senza ambiguità.
▪ Messa in servizio dell’Impianto, comprensivo di tutti i Componenti e le apparecchiature necessarie per il funzionamento corretto, sicuro, affidabile e continuo dello stesso, in conformità con i termini e le condizioni relative alle caratteristiche dell’Impianto e Certificato di Accettazione definitiva;
▪ Assistenza in tutte le procedure di accettazione e di collaudi richiesti dal Committente;
▪ Messa a regime dell’impianto;
▪ Predisposizione e consegna della documentazione necessaria a garantire il funzionamento dell’impianto.
La documentazione di cui sopra dovrà inoltre contenere copia delle certificazioni delle apparecchiature, attestanti la conformità alle normative vigenti. L’Appaltatore si obbliga a fornire al Committente gli apparati che compongono l’impianto conformi ai dispositivi di legge relativi e alle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara e a svolgere ogni altra attività per l’ottimale funzionamento dello stesso.
Nel corso dell’esecuzione del contratto il Committente ha facoltà di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie per controllare che la prestazione dell’appaltatore venga correttamente eseguita. Ogni tipo di collaudo
è svolto presso la sede del Committente, presso l’impianto e/o presso il fornitore. Delle operazioni viene redatto apposito verbale.
Si intende comunque che qualora l’Appaltatore dovesse consegnare dei beni non conformi a quelli oggetto del contratto, il Committente potrà rifiutarne la consegna e sarà obbligo dell’appaltatore provvedere a propria cura e spese al ritiro e alla sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile, fatto salvo in ogni caso l’applicazione delle penali ed il diritto a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, incamerare la fidejussione e, nel caso, agire per il risarcimento del maggior danno. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati, il Committente non risponderà di un’eventuale loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
2.2.3 AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Tutte le opere relative all’appalto in oggetto, saranno affidate a seguito di gara con procedura negoziata. Il Committente si riserva il diritto di chiedere qualsiasi chiarimento e/o precisazione in merito alle offerte di ciascun concorrente. La partecipazione alle gare da parte delle Imprese costituirà semplice offerta e pertanto non potrà dare diritto ad alcuna indennità e/o compensi. Le Imprese non avranno mai diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, e la loro offerta non è vincolante per ASTEA fino alla stipula del contratto.
2.2.4 PROCEDURE DI APPALTO
L’appalto si intende assegnato interamente a corpo.
Ogni concorrente dovrà formulare l'offerta nel rispetto del progetto base posto a base di gara.
L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento, ivi comprese quelle che nel corso di esso dovessero essere emanate.
2.2.5 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto d'appalto sarà firmato dal Committente e dall'Appaltatore, dopo che la D.L. avrà predisposto la documentazione d'appalto sulla scorta degli elaborati relativi alla documentazione di gara predisposta dal Committente.
L’Appaltatore s'impegna a sottoscrivere il contratto ed i documenti costituenti il dossier d'appalto, entro i termini e previsti dal Committente. In caso contrario, ogni reciproco impegno sarà inteso risolto di diritto e di fatto con semplice comunicazione del Committente all'Appaltatore senza che quest'ultimo possa pretendere alcuna indennità di sorta.
La documentazione che costituisce il contratto di cui al capitolo 4 seguente sarà vincolante per l'Appaltatore, il quale si impegna a rispettarne ogni disposizione.
3 PARTI CONTRAENTI PARTECIPANTI ALL’OPERA
Le parti contraenti e gli altri partecipanti all'opera sono:
3.1 IL COMMITTENTE
L'espressione "Committente" indica ASTEA SPA per il quale viene realizzata l’opera. Adempimenti del Committente:
▪ Sottoscrizione del contratto d’appalto con l’Impresa;
▪ Il pagamento dei corrispettivi all’Appaltatore in conformità alle condizioni contrattuali d'appalto e verificate dalla D.L. (Direzione Lavori) ed il pagamento dell’I.V.A. sui corrispettivi d’appalto ai sensi di legge;
▪ Le competenze professionali del Responsabile unico del procedimento, della D.L., del coordinatore della sicurezza (ai sensi D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e del collaudatore;
Il Committente sarà rappresentato, nei rapporti con l'Appaltatore, dal proprio Legale Rappresentante o Procuratore.
3.2 DIREZIONE DEI LAVORI
Adempimenti della D.L.:
▪ Predisposizione di documenti ed elaborati tecnici che l'Appaltatore riconosce completo e sufficiente a definire le prestazioni che gli competono;
▪ Far osservare tutti gli impegni contrattuali dell’Appaltatore al fine di garantire la perfetta esecuzione delle opere;
▪ Vigilare sulla corretta esecuzione del progetto e delle opere a regola d’arte ed in ogni caso in conformità di quanto previsto dai documenti contrattuali, dalle leggi e regolamenti vigenti;
▪ Emettere disposizioni operative ed ordini di servizio;
▪ Assistere e/o effettuare per conto del Committente le operazioni di collaudo finale delle opere eseguite;
▪ Svolgere le attività di coordinamento generale, direzione e supervisione dei lavori;
▪ Controllo dei programmi;
▪ Elaborazione e verifica periodica del programma generale dei lavori nel quale saranno definite, in particolare, date e modalità di intervento di ogni fase relativa a ciascuna categoria di opere (strutture, finiture, impianti generali e speciali, ecc.);
▪ Supporto dell'organizzazione operativa;
▪ Convocazione di riunioni per la verifica e l’aggiornamento dello stato dell’eseguito e dei disegni esecutivi e costruttivi delle opere e la verifica del programma;
▪ Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei S.A.L. e dei certificati di pagamento.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, tutti gli ordini e le disposizioni impartiti dal Committente e/o dalla D.L. secondo le proprie specifiche responsabilità.
I nominativi dei componenti lo staff della D.L. saranno comunicati per iscritto all'Appaltatore.
L'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della
D.L. Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali variazioni rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo le disposizioni date di volta in volta dalla D.L.
La sorveglianza della D.L. non esonera l'Appaltatore dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto o dalla buona regola dell'arte, nonché circa l'ottima qualità dei materiali impiegati, e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione.
Qualora risulti che le forniture o le opere compiute non siano conformi alle prescrizioni di progetto, o non siano state eseguite a termini di contratto o secondo le regole dell'arte o secondo le disposizioni impartite dalla D.L., questa potrà ordinare all'Appaltatore tutti i provvedimenti, atti e necessari per eliminare le irregolarità, o per ridurle, o per realizzare le opere secondo quanto previsto, ovvero ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo le modalità di progetto, salvo e riservato il riconoscimento al Committente degli eventuali danni e salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le sue osservazioni e riserve in base a quanto prescritto dal presente capitolato.
La D.L. avrà la più ampia facoltà di indagine, verifica e controllo sui lavori e sulle modalità esecutive degli stessi. La D.L. potrà impartire le necessarie disposizioni all'Appaltatore per iscritto, mediante ordini di servizio che l'Appaltatore avrà l'obbligo di firmare per ricevuta.
Quanto contenuto negli ordini di servizio o impartito verbalmente dalla D.L. dovrà essere eseguito con la massima cura e tempestività nel rispetto delle norme di contratto e del presente capitolato; l'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione
dei lavori stessi, sia che xxxxxxxxxx il rifiuto o la sostituzione di materiali ritenuti da questa non idonei, sempre fatta salva la sua facoltà di iscrivere le proprie osservazioni e riserve con le modalità previste dal presente capitolato.
La D.L. avrà il compito di redigere la contabilità delle opere sulla scorta dell’avanzamento percentuale delle singole lavorazioni. La percentuale di avanzamento delle lavorazioni sarà stabilita esclusivamente a discrezione della D.L. La D.L. avrà l’insindacabile facoltà di apportare lievi adeguamenti al programma dei lavori tutte le volte che ciò sia reso necessario da mutate esigenze di cantiere o dal manifestarsi della necessità di modificare la sequenza delle lavorazioni, senza che ciò possa costituire motivo per l’Appaltatore, il quale avrà comunque l’obbligo contrattuale di sottomettersi immediatamente al nuovo programma, per richiedere indennizzi o compensi di qualsiasi sorta, fatto salvo il proprio diritto di formulare le proprie riserve secondo le modalità previste nel presente capitolato Speciale di appalto.
3.3 L’APPALTATORE
3.3.1 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore, quale aggiudicatario dell’Opera oggetto del presente appalto, dovrà impegnarsi nei lavori di costruzione dell’impianto termico costituito da caldaia d’integrazione e soccorso, con le modalità definite nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti di gara.
3.3.2 REQUISITI
L'Appaltatore, sotto propria responsabilità ed indipendentemente da qualsiasi eccezione, si impegna a disporre di idonee attrezzature, mezzi e assistenze e di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari e sufficienti per l'esecuzione delle opere assegnategli.
L'Appaltatore sarà personalmente e direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal fatto di non essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
3.3.3 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
Dall'inizio dei lavori e fino al collaudo finale, l’Appaltatore dovrà mantenere sempre presente in cantiere, uno o più capi cantiere di provata esperienza, responsabile/i del corretto andamento delle lavorazioni.
L’Appaltatore metterà a disposizione anche un Responsabile Tecnico che sarà presente in cantiere almeno una volta alla settimana o più volte alla settimana, a seconda delle necessità stabilite dalla D.L. o dal Committente. Il Responsabile Tecnico avrà il compito di rappresentare la propria Impresa nei confronti del Committente e della D.L.. Egli avrà pieni poteri operativi, tecnici ed amministrativi necessari per la conduzione del cantiere.
Il Committente o la D.L. si riservano di esigere dall'Appaltatore la sostituzione del capo cantiere, senza bisogno di dover fornire alcun motivo e senza che perciò sia dovuta alcuna indennità all'Appaltatore od al capo cantiere stesso. La sostituzione dovrà avvenire entro dieci giorni solari dalla richiesta inoltrata dal Committente o dalla D.L. L'Appaltatore non potrà sostituire il capo cantiere senza l'autorizzazione scritta del Committente o della D.L.
3.3.4 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale per tutte le comunicazioni, notifiche, anche di atti giudiziari, ecc.
3.4 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Le parti contraenti e la D.L. sono tenute a comunicare per iscritto. A qualsiasi comunicazione verbale dovrà far seguito formale conferma scritta da trascrivere unicamente nel verbale di cantiere.
Tutte le notifiche, costituzioni in mora, e comunicazioni di preavviso prescritte nei documenti contrattuali, dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.)
4 DOCUMENTI DI CONTRATTO
La documentazione di contratto comprende l’insieme dei documenti di seguito elencati:
▪ Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
▪ La specifica tecnica relativa all’intervento in oggetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere;
▪ Cronoprogramma a base di gara, che sarà sostituito con quello di dettaglio presentato dall’Appaltatore;
▪ Disegni, particolari relativi alle opere da realizzare;
▪ Piano di Sicurezza e Coordinamento con relativo fascicolo tecnico ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
▪ Il piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Qualora si riscontrassero difformità fra i contenuti degli elaborati sopra menzionati vale sempre l’interpretazione più favorevole al Committente, secondo la sua insindacabile interpretazione.
4.1 DOCUMENTI GENERICI
Sono costituiti da:
▪ Le relazioni della D.L., del Collaudatore, e di professionisti o delle società di consulenza tecnica eventualmente incaricate dal Committente;
▪ Le eventuali relazioni, indagini e prove preventive;
4.2 ORDINE DI PRIORITA’
Nel caso di divergenza, di indicazioni discordanti o di incerta interpretazione fra due o più documenti di contratto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei successivi secondo l’ordine in cui i documenti sono elencati nel seguito:
1. Disposizioni aventi forza di legge, cui comunque le parti contraenti sono e devono restare soggetti,
2. Contratto di appalto,
3. Elaborati grafici di progetto;
4. Capitolato speciale di appalto;
5. Cronoprogramma;
6. Norme tecniche di esecuzione dei lavori;
7. Relazioni tecniche.
Le eventuali deroghe contenute in qualsiasi documento hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla prescrizione derogata.
Le parti contraenti riconoscono che il Capitolato Speciale d’Appalto, le specifiche tecniche ed i disegni di progetto formano un unico documento.
Tutte le indicazioni contenute nei documenti scritti e che non figurano nei disegni, e viceversa, dovranno intendersi come se fossero riportate sia sui disegni che sui documenti scritti.
L'Appaltatore dopo aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale e dopo aver preso visione dei luoghi riconosce che le indicazioni fornite dalla stessa sono sufficienti alla definizione di tutte le opere ai fini della loro completa esecuzione.
Qualora riscontrasse discordanza tra le indicazioni contenute in uno stesso documento, l'Appaltatore dovrà segnalarle immediatamente alla D.L., la quale fornirà le indicazioni in merito, secondo l’interpretazione più favorevole al Committente, secondo il suo insindacabile giudizio.
4.3 DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE
Nella determinazione del prezzo a corpo offerto, l'Appaltatore riconosce e dichiara esplicitamente e senza riserva alcuna di aver tenuto conto di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire, delle condizioni operative in cui il lavoro dovrà essere svolto. Con particolare riferimento all’eventualità che durante l’esecuzione dei lavori potrebbero essere presenti altri Appaltatori e che pertanto le lavorazioni dovranno essere eseguite contemporaneamente a quelle di altri Appaltatori, con i quali l’Appaltatore si impegna fin da adesso a collaborare, sotto il coordinamento della D.L., al fine della piena riuscita dei rispettivi lavori e del lavoro complessivo. L’Appaltatore dichiara di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale i lavori dovranno essere eseguiti e di aver apprezzato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione ed accesso al cantiere, la eventuale necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere, l’ubicazione di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possano influire sullo svolgimento dei lavori.
Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce e dichiara esplicitamente e senza riserva alcuna che nella determinazione del prezzo di appalto e dei singoli prezzi unitari, egli ha tenuto conto di quanto potrà occorrergli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.
L'importo dei lavori come pattuito in contratto ed i relativi prezzi unitari devono intendersi, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:
▪ Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, etc. ed ogni prestazione occorrente per darli posti in opera e funzionanti in qualsiasi punto del lavoro;
▪ Per gli operai: le mercedi ed i contributi secondo i contratti nazionali di lavoro e le vigenti normative in tema di previdenza e di prevenzione degli infortuni, ed ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere, in caso di lavoro notturno;
▪ Per i noli: ogni spesa per dare macchinari, operatori e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti per l'uso ivi compresi ponteggi, opere provvisionali.
5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore sarà unico responsabile dell’Appalto e dovrà provvedere a sua cura e spese a quanto necessario affinché i lavori risultino completi in conformità ai documenti contrattuali.
Oltre agli obblighi specifici previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o negli altri documenti contrattuali, l’Appaltatore s'impegna per quanto segue.
5.1 OSSERVANZA DELLE REGOLE D’ARTE, LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE
L'Appaltatore dovrà eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'Opera, anche se non espressamente specificati nei documenti contrattuali, o indicati dalla D.L., ottemperando a tutte le normative di legge, decreti e regolamenti nazionali e locali vigenti e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.
L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalla legge.
5.2 SORVEGLIANZA E SALVAGUARDIA DEL CANTIERE
L’Appaltatore, in qualità di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumerà tutti i rischi nei confronti del Committente fino alla data del collaudo finale delle opere.
Per tutta la durata dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo di salvaguardare, a proprie spese e fino al collaudo finale o presa di possesso da parte del Committente, i materiali e le opere da furti, degrado e danni di qualsiasi natura. In nessun caso, anche se conseguente a cause di forza maggiore, sarà corrisposta alcuna indennità all'Appaltatore a seguito di furti, perdite, avarie e danni provocati a persone, opere, installazioni e materiali. I danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.
Sono a carico dell'Appaltatore i danni indiretti causati dalla propria imperizia o derivanti da interruzione o ritardi dei lavori, spese di immobilizzazione dei mezzi e dei materiali, mancato guadagno, spese varie, spese generali, ecc. L’Appaltatore dovrà consegnare gli elementi a proprio carico perfettamente finiti e funzionanti e coordinati per l’esecuzione dell’appalto.
5.3 TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA DA LAVORAZIONI E GESTIONE RIFIUTI
L’Appaltatore deve provvedere a sua totale cura e spese al carico, all’allontanamento dal cantiere ed al trasporto a discarica di ogni materiale di risulta, di qualsiasi materiale e dimensione, imballaggio o quant’altro proveniente dalle forniture e/o dalle lavorazioni in appalto di propria competenza, secondo il rigoroso rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti, nonché ad ogni onere conseguente alla gestione degli stessi.
L’Appaltatore deve provvedere a sua totale cura e spese alla continua pulizia dei luoghi di lavoro, all’immediato allontanamento da essi dei rifiuti con accumulo degli stessi ove indicato dalla D.L. o in appositi cassoni scarrabili o siti attrezzati, e deve infine procedere al rapido allontanamento dal cantiere dei rifiuti medesimi.
In caso di mancato o ritardato adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, il Committente si riserva la facoltà, anche senza preventiva messa in mora, di provvedere direttamente, rivalendosi in danno all’Appaltatore medesimo.
Resta comunque stabilito che ogni onere ed incombenza conseguente a quanto sopra è da intendersi compreso e pienamente remunerato nel corrispettivo di appalto.
5.4 INFORMAZIONI
In qualsiasi momento, anche precedente alla firma del contratto, il Committente si riserva di richiedere all'Appaltatore la propria situazione relativa a:
▪ Sistema sanitario nazionale;
▪ Operai e fornitori;
▪ Regime di amministrazione fiscale;
▪ Compagnie di assicurazione presso le quali vengono sottoscritte le polizze assicurative previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
▪ Camera di Commercio e Registro Società;
▪ Istituti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc.).
5.5 INCIDENTI, DANNI, PREGIUDIZI
L'Appaltatore è l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati all'interno del cantiere. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei lavori e delle forniture. Il collaudo finale dei lavori, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in alcuna misura, la responsabilità dell’Appaltatore.
L'Appaltatore sarà responsabile dell'osservanza della disciplina di cantiere e dovrà impedirne l’accesso alle persone non autorizzate dalla D.L.
5.6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto alla sorveglianza continua del cantiere al fine di evitare qualsiasi incidente ai lavoratori, anche appartenenti ad altre Imprese, al personale occupato a qualsiasi titolo nel cantiere ed a terzi.
L’Appaltatore sarà responsabile dei danni da chiunque subiti a causa di negligenza nell'esecuzione dei propri lavori o nel comportamento di propri tecnici ed operai. Egli s'impegna a garantire il Committente e la D.L. da ogni azione che potrebbe essere esercitata contro costoro dovuta all'inosservanza di qualunque suo obbligo contrattuale.
L’Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono da questi riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi contrattuali e, pertanto, la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza del personale del Committente sul luogo dei lavori, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l’accettazione di materiale da parte del Committente, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell’Appaltatore riguardo il perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
I lavori oggetto del presente Capitolato dovranno rispondere nel loro complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della firma del Contratto, nonché alle altre eventuali norme richiamate dai documenti contrattuali. L’Appaltatore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste da Enti ufficiali che hanno competenza nell'approvazione dell'impianto per le parti costituenti la Fornitura. Tutti gli oneri derivanti dalla ottemperanza di quanto sopra devono intendersi a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelli relativi ad interventi in cantiere di ispettori dei suddetti Enti ufficiali.
Gli avvisi, le informazioni, i commenti e/o le approvazioni dei documenti trasmessi dal Committente durante l’esecuzione del Contratto non sollevano l’Appaltatore dalle proprie responsabilità contrattuali.
L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Direttore dei Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.
L’Appaltatore è responsabile per qualsiasi eventuale errore od omissione contenuto nei disegni o nella documentazione tecnica. L’approvazione degli stessi da parte del Committente non solleva l’Appaltatore dalle proprie responsabilità. Gli oneri dei ritardi e i maggiori costi per modifiche conseguenti ad errori od omissioni restano a carico dell’Appaltatore.
I lavori saranno sviluppati in conformità ai documenti tecnici contrattuali elaborati dal Committente. L’Appaltatore assume perciò la piena responsabilità della conformità dei lavori alle prescrizioni (qualità, prestazioni, ecc.) riportate nei documenti contrattuali.
Qualora il Committente dovesse richiedere varianti al progetto dell’Appaltatore, questi è responsabile della verifica delle varianti richieste e della loro realizzazione.
5.6.1 INGEGNERIZZAZIONE MATERIALI E ESECUZIONE
5.6.1.1 INGEGNERIZZAZIONE
L'Appaltatore provvede, sulla base del progetto del Committente posto a base di gara (vincolante dal punto di vista degli ingombri e posizionamenti, dei dispositivi di alimentazione e scarico e delle prestazioni dell’impianto), alla ingegnerizzazione dei lavori e garantisce che esso è conforme al presente Capitolato e alle norme vigenti. L'Appaltatore eseguirà tutte le attività necessarie per la fornitura “chiavi in mano” dell'Impianto e predisporrà e consegnerà tempestivamente al Committente la documentazione relativa al progetto. L’Appaltatore potrà ingegnerizzare il progetto al fine di ottimizzare la potenza e la producibilità dell’Impianto. L’Appaltatore dovrà procedere al rilievo delle opere esistenti prima di procedere allo sviluppo dell’ingegnerizzazione.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di espletare tutte le pratiche di cui ai documenti tecnici. L’Appaltatore dichiara e garantisce:
▪ Di possedere tutti i requisiti di esperienza e competenza necessari per l’esecuzione delle relative attività.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi, le perdite o le spese che il Committente debba sostenere a causa del ritardo nell’esecuzione e completamento della ingegnerizzazione dei lavori o a causa della mancata consegna dei documenti.
Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato in materia di varianti, l’Appaltatore dovrà, a proprie cure e spese, eseguire e sostenere i costi di ogni modifica da apportare alla Progettazione Esecutiva o di ogni lavoro che si dovesse rendere necessario.
5.6.1.2 MATERIALI
L’Appaltatore, in base allo stato dell’arte, al suo “know-how”, alla sua esperienza e alla migliore tecnologia disponibile, propone i materiali adeguati e informa il Committente circa l’adeguatezza e validità della scelta dei materiali effettuata ed informa sui risultati delle proprie analisi.
L’Appaltatore procederà alla definizione dei materiali e assumerà la responsabilità della conformità alle richieste contrattuali (qualità, prestazioni, caratteristiche tecniche, spessori di corrosione, ecc.) secondo lo stato dell’arte, la buona tecnica e il suo know-how.
Tutti i materiali e le apparecchiature, compresi tutti i componenti di gruppi, pezzi di ricambio, parti di sostituzione, materiali di consumo, materiali da imballo e quanto altro incluso nella fornitura, dovranno essere nuovi, dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali ed essere della migliore qualità.
5.6.1.3 ESECUZIONE
Salvo quanto diversamente specificato dai documenti contrattuali, le opere si intendono comprensive di approvvigionamenti, attività di montaggio, prove e collaudi. E’ compreso il controllo e la garanzia della qualità in ogni fase, comprese le operazioni di supporto nella gestione delle pratiche con gli enti competenti che sono a carico del Committente.
5.7 BREVETTI – LICENZE – PROPRIETÀ RISERVATA
L’Appaltatore sarà garante, nei confronti del Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc. L'Appaltatore, se necessario, dovrà ottenere tutte le concessioni, licenze od autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o indennità conseguenti.
In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti del Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc, quest'ultimo dovrà sollevare il Committente da tutti i danni e spese conseguenti.
5.8 FORNITURE MATERIE PRIME E SEMILAVORATE
Le bolle di consegna dovranno essere intestate direttamente all’Appaltatore con indirizzo del cantiere e firmate dal rappresentante dell’Appaltatore.
5.9 RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dal Committente, inclusi specificatamente i documenti concernenti i metodi e le attività proprie della Committente, fatta eccezione per le comunicazioni rese a dipendenti, subfornitori e subappaltatori direttamente coinvolti nell’Appalto e strettamente limitati alle necessità di tale esecuzione. L’Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza in ragione dei lavori, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti. L’obbligo di riservatezza si intende esteso al periodo comprendente la negoziazione e l’esecuzione del Contratto, comprese, ove il caso, le attività di manutenzione. L’obbligo di riservatezza si applica anche se il Contratto è stato risolto.
L’obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:
▪ l’Appaltatore può provare che sono state in suo possesso al tempo della divulgazione;
▪ al momento della divulgazione erano di dominio pubblico;
▪ al momento della divulgazione all’Appaltatore sono divenute di dominio pubblico, ma non per colpa dell’Appaltatore.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, il Committente si riserva il diritto di risoluzione del Contratto.
È fatto esplicito divieto all’Appaltatore di conservare i dati personali, di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del Contratto di Appalto, in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli adempimenti connessi.
6 NATURA DEL CONTRATTO DI APPALTO
6.1 NATURA DELL’OFFERTA
L'offerta dell’Appaltatore dovrà essere formulata “a corpo” e tiene conto di tutte le opere che figurano nei disegni o che sono descritte nei documenti di appalto o comunque che siano da questi evincibili secondo la normale diligenza propria di un Appaltatore.
6.2 CONSISTENZA DELL’IMPORTO A CORPO
L'offerta di Appalto comprende ogni opera e fornitura necessaria a dare l'Opera compiuta in tutti i dettagli, anche se non espressamente indicati dalla D.L. o nei documenti contrattuali, a regola d'arte ed in conformità a tutte le normative vigenti.
È compreso nell’offerta ogni onere per il calcolo e la verifica degli elementi di progetto.
L’importo tiene conto di qualsiasi interferenza con altre opere, particolarità di progetto e termini temporali; esso remunera l'Appaltatore di tutte le somme dallo stesso sostenute per spese ed oneri, confermando di conoscere perfettamente i luoghi ed ogni condizione di esecuzione delle opere.
Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
▪ Tutti i rilievi in sito necessari alla ingegnerizzazione ed esecuzione delle opere da realizzare; egli rimane l'unico responsabile di ogni conseguenza dovuta ad errori di rilievo e/o misurazione;
▪ La salvaguardia e tutte le necessarie protezioni per le opere esposte, anche temporaneamente agli agenti atmosferici;
▪ Nolo di ponteggi, trabattelli, scale ed ogni altra attrezzatura provvisoria necessaria all'esecuzione delle opere;
▪ Tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i cartelli di segnaletica, frecce direzionali per la circolazione interna al cantiere, per i posti di parcheggio e stoccaggio autorizzati, per la circolazione pedonale, per l'accesso alle varie aree di lavoro. La segnaletica dovrà essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti;
▪ Tutte le disposizioni atte a garantire che gli accessi e le uscite del cantiere siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
▪ L’installazione, lo smantellamento e tutte le disposizioni previste nell'ambito dell'organizzazione del cantiere;
▪ Il trasporto, lo scarico, lo stoccaggio, oneri di discarica e la movimentazione all'interno del cantiere dei materiali relativi alle opere di pertinenza dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori;
▪ Le prove sui materiali secondo le prescrizioni di legge e del Capitolato;
▪ La produzione di certificati di qualità dei materiali e dei prodotti posti in opera secondo le richieste della D.L.;
▪ L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente, prima dell’avviamento dell’impianto, la seguente documentazione: i documenti strumentali al progetto posto a base di gara; tutti i rapporti e le certificazioni concernenti le ispezioni effettuate dall’Appaltatore, se esistenti, al fine di validare i lavori; i rapporti di tutte le misure effettuate relativamente all’Impianto; il registro dell’Impianto; la descrizioni delle procedure operative di gestione e di manutenzione;
▪ La redazione di tutti gli elaborati di fine cantiere nei quali dovranno essere dettagliatamente descritte e quotate tutte le opere eseguite (elaborati "AS BUILT"); tali elaborati dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo in n. 4 copie, che su supporto digitale (file con estensione DWG o DXF) in n. 2 copie secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L.;
▪ Quanto è necessario per consentire l'uso anticipato di opere o locali da parte del Committente, se da questo eventualmente richiesto;
▪ L’adeguata protezione, fino alla presa in consegna da parte del Committente, di tutte le opere già eseguite, ed a collaudo provvisorio emesso con esito favorevole; la presa in consegna ed il collaudo provvisorio potranno avvenire anche per parti, secondo le esigenze del Committente;
▪ L’esecuzione di tutte le opere di prevenzione e protezione, idonee a garantire la sicurezza, salute e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi;
▪ L’obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo le norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
▪ Gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia di apertura cantiere;
▪ Gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per eventuali opere strutturali metalliche; i documenti di cantiere e i controlli sugli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto, sia per quelle che si rendessero necessarie in corso d’opera;
▪ La realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi, strumentazione e materiali necessari;
▪ Il rispetto delle norme tecniche o delle prescrizioni emesse o delle disposizioni locali degli Enti preposti per quanto applicabili;
▪ Gli oneri legati alle eventuali procedure di rilascio delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti. Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli Enti suddetti per l’adeguamento alla normativa vigente è a carico esclusivo dell’Appaltatore;
▪ Le spese e gli oneri per la riparazione di eventuali guasti che fossero arrecati dall’Appaltatore;
▪ Gli oneri conseguenti le attività di controllo del lavoro eseguito;
▪ La manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti fino alla Accettazione e/o al collaudo;
▪ Rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
▪ L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente dell’osservanza degli obblighi specificati nei punti sopra riportati, anche da parte degli eventuali subappaltatori.
Nessuna delle parti contraenti potrà addurre pretesti di errori od omissioni per contestare le condizioni contrattuali. L'impiego da parte dell'Appaltatore di materiali di qualità superiore rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, o l'esecuzione più accurata dei lavori rispetto alle prescrizioni, non daranno diritto ad alcun maggior compenso per l'Appaltatore.
6.3 AMMONTARE DELL’APPALTO
I lavori di cui al Capitolato di appalto si intendono appaltati a corpo (forfait).
L’importo totale del contratto è costituito dalla somma dei lavori di costruzione dell’impianto termico costituito da caldaia d’integrazione e soccorso, oltre a oneri per la sicurezza.
L’importo di progetto è pari a complessivi € 186.000,00 (euro centottantaseimila,00) iva esclusa, così suddiviso:
▪ € 180.500,00 (iva esclusa) Lavori di Costruzione di Impianto termico costituito da caldaia d’integrazione e soccorso, assoggettabili a ribasso d’asta;
▪ € 5.500,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (non assoggettabili a ribasso d’asta);
6.4 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
A garanzia della esecuzione dell’opera l’Appaltatore deve costituire, prima dell’inizio dell’attività oggetto del presente appalto, una fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento della garanzia minima del 20% sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono del beneficio che la garanzia fideiussoria, prevista dall’articolo 113 (codice dei contratti – D.Lgs. 163/2006), comma 1, è ridotta del 50 per cento.
Oltre a quanto indicato nel precedente capitolo 5, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:
▪ La formazione del cantiere adeguatamente attrezzato;
▪ Oneri relativi alla fase di avviamento, collaudo ed esercizio in garanzia;
▪ L’affidamento, per tutta la durata dei lavori, della Direzione di cantiere ad un Capo cantiere di provata esperienza, iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza, che garantisca una presenza continua e costante in cantiere. L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare per iscritto al Committente il nominativo del Direttore del cantiere e dell’assistente e l'accettazione da parte di questi, e dovrà inoltre comunicare per iscritto e tempestivamente ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
▪ La incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e alla D.L. e di terzi, adottando tutti i provvedimenti, le cautele e le sicurezze previste dalle norme di legge;
▪ Il pagamento di compensi alle A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro competenti riguardanti prestazioni per visite di collaudo, ispezioni, verifiche e quanto altro;
▪ L'osservanza delle norme sui contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, riguardanti gli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti ed operai, compreso ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come ad esempio, assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, ecc.; eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non potranno essere portati a giustificazione di richieste di indennizzi. Su richiesta della D.L., prima e durante i lavori, l'Appaltatore dovrà esibire tutta la documentazione idonea a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, e se prevista, della Cassa Edile. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, accertata dal Committente, o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore, ed eventualmente anche all'Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà, se i lavori fossero ancora in corso, alla sospensione dei pagamenti ovvero, se i lavori fossero ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo o del rilascio delle fideiussioni, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti dovuti a quanto sopra, l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, né richiedere interessi per ritardato pagamento o danni di qualunque entità o specie;
▪ La fornitura ed il collocamento nella zona dei lavori di un cartello del tipo e delle dimensioni idonee, ove dovranno essere indicati l'oggetto dei lavori, le Imprese esecutrici e le eventuali Imprese subappaltatrici, il nominativo dei progettisti, dei componenti dello staff di Direttore dei Lavori e del Direttore di Cantiere, i dati della concessione Comunale e delle varie autorizzazioni e N.O.; il cartello sarà predisposto dall’Appaltatore. La bozza del cartello dovrà essere approvata dal Committente prima della sua posa in opera;
▪ L’esecuzione di tutti i rilievi in sito necessari alla esecuzione delle opere; l’Appaltatore rimane l’unico responsabile di ogni conseguenza dovuta ad errori di rilievo e/o misurazione;
▪ L’esecuzione di opere provvisionali ordinate dalla D.L. per garantire la continuità dei pubblici servizi e del transito dei veicoli, minimizzando il danno o il disturbo provocato ad essi;
▪ L’esecuzione di tutte le opere prescritte dalla D.L. per la messa in sicurezza del cantiere;
▪ La costruzione, lo spostamento, il mantenimento e lo smontaggio di impalcature, ponteggi, puntellature, costruzioni provvisionali, e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori, per il sostegno provvisorio di manufatti esistenti o in corso di esecuzione;
▪ La presentazione di campionature di tutti gli elementi di finitura, se richiesti per iscritto dalla D.L.;
▪ L’esecuzione di tutte le prove di laboratorio ed in situ richieste dalla D.L. o dal Collaudatore per verificare la qualità dei materiali e il raggiungimento delle prestazioni stabilite nelle specifiche tecniche;
▪ La conservazione dei campioni fino al collaudo finale in appositi locali o presso l'ufficio della D.L.;
▪ La produzione di certificati di qualità dei materiali e dei prodotti posti in opera secondo le richieste della D.L.;
▪ La messa a disposizione degli operai, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e dei materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti, apposizione di capisaldi e quant'altro necessario per le operazioni di consegna, per l'esecuzione dei lavori, per la contabilità delle opere e per il collaudo in corso d'opera e definitivo delle opere medesime;
▪ Il carico, lo scarico, il trasporto in cantiere, la movimentazione ed il collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera all'interno del cantiere e a piè d'opera, adottando tutti i necessari criteri per il corretto accatastamento, deposito, accumulo, ecc. degli stessi al fine di evitarne il degradamento, l'usura o il deperimento;
▪ La protezione dei materiali già posti in opera a prevenzione di danni di qualunque natura e causa, e questo anche in periodo di sospensione lavori, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed al loro ripristino;
▪ La protezione dei materiali a piè d'opera dagli eventi atmosferici (pioggia, neve, soleggiamento, ecc.) che potessero danneggiarli o deperirli, e questo anche in periodo di sospensione lavori, rimanendo ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni danno derivante da incuria o insufficiente protezione;
▪ Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite o ai materiali a piè d'opera, franamenti di materie, ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna dei lavori da parte del Committente;
▪ Lo sgombero delle aree di cantiere e di deposito, se richiesto dalla D.L. per necessità inerenti l'esecuzione delle opere ovvero in caso di risoluzione del contratto;
▪ Lo sgombero del cantiere entro 8 (otto) giorni dalla data del verbale di presa in consegna delle opere (o in caso di contestazione scritta da parte della D.L.) da tutti i materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di preavviso o messa in mora, il Committente si riserva di provvedervi direttamente addebitandone all'Appaltatore ogni spesa conseguente;
▪ La pulizia finale delle opere e del cantiere, entro 8 giorni dalla richiesta scritta della D.L., in modo da restituire le zone di intervento pulite e sgombre da ogni residuo di lavorazione o sporcizia;
▪ Il ricevimento in cantiere (compreso scarico, trasporto ai luoghi di deposito nell’ambito del cantiere e successivo trasporto a piè d’opera) e la conservazione dei materiali e forniture a carico del Committente;
▪ La presa di adeguata documentazione fotografica delle parti più significative del cantiere e delle varie fasi dell'esecuzione dei lavori da effettuarsi in corrispondenza degli stati di avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori; tali fotografie potranno essere eseguite direttamente dalla D.L., la quale poi provvederà ad addebitarne il relativo costo all’Appaltatore;
▪ Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, inclusi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
▪ Nel caso in cui, durante il periodo di validità della garanzia, l'impianto costituito dalla caldaia d’integrazione e soccorso non operi secondo i termini di efficienza stabiliti in sede contrattuale, l’Appaltatore a proprie spese provvederà a riparare o sostituire i componenti difettosi. L’Appaltatore, inoltre, potrà riparare o modificare qualunque aspetto dell'impianto per poter raggiungere il valore di efficienza garantito, sempre ché tali interventi siano conformi al pertinente regolamento amministrativo.
Sarà obbligo dell'Appaltatore e, per suo tramite, obbligo delle Imprese subappaltatrici, per la parte di loro competenza, secondo la vigente normativa, provvedere a quanto segue:
▪ Comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
▪ Indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici;
▪ Trasmettere, se necessario prima dell'inizio dei lavori, al Committente la documentazione di avvenuta denunzia di apertura del cantiere agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
▪ Trasmettere prima dell'inizio dei lavori, copia del POS, cioè del piano operativo di sicurezza contenente le misure adottate dall’Appaltatore per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori.
6.5 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, oltre alle disposizioni in esso contenute ed alle prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile, purché non in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale.
L’Appaltatore è inoltre obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale.
L’Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato.
7 TERMINE DI ESECUZIONE – PENALITA’
7.1 TERMINI DI ESECUZIONE
7.1.1 PROGRAMMA GENERALE
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre la data massima di ultimazione lavori, come definita nel cap. 1 “Definizioni” di questo Capitolato (in tempo utile al fine di consentire i collaudi e l’allaccio alla rete di teleriscaldamento, secondo le fasi ed i termini indicati nel programma lavori, che l’Appaltatore dovrà redigere e sottoporre all’approvazione della Committente).
Il programma lavori è da intendersi inderogabile per la sequenza delle lavorazioni. Esso è contrattualmente vincolante per la individuazione delle modalità di esecuzione per dare l’impianto finito e funzionante e per la determinazione dei termini di ultimazione finale dei lavori.
I suddetti termini di esecuzione devono intendersi tassativi e non modificabili, costituendo essi requisito fondamentale per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo cause di forza maggiore.
Ogni ritardo eventualmente causato dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori dovrà essere dallo stesso comunicato per iscritto al Committente ed alla D.L., in tempo utile per consentire l'analisi delle cause di ritardo e, se necessario, la verifica e l'aggiornamento del programma dei lavori.
L'Appaltatore dovrà indicare i provvedimenti che intende adottare per recuperare il ritardo. Ciò senza pregiudizio per l'applicazione delle penali di cui al contratto d’appalto.
Le opere dovranno essere concluse in ogni loro parte e pronte per la consegna al Committente entro il termine fissato. La D.L. potrà aggiornare, in corso d'opera, se ritenuto necessario, il programma lavori. L’Appaltatore responsabile di eventuali ritardi sarà penalizzato per ogni settimana di ritardo rispetto alle date stabilite dal programma lavori.
Il Committente e la D.L. si riservano il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine, compatibilmente con l’entità della lavorazione, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di ulteriori compensi o variazione dei termini contrattuali.
La D.L. si riserva la facoltà di modificare o sospendere insindacabilmente ogni lavoro in relazione alle necessità operative, tecniche ed economiche del momento, informandone tempestivamente l’Appaltatore che non potrà per questo avanzare eccezioni o richieste di compensi di sorta, salva la richiesta di proroga della durata dei tempi di esecuzione.
7.1.1.1 CONSEGNA DEI LAVORI
Il cantiere sarà consegnato all’appaltatore, il quale dovrà immediatamente iniziare i lavori nel rispetto del programma lavori.
La consegna dei lavori sarà attestata da un processo verbale di consegna redatto in doppio esemplare, firmato dal
D.L. e dall’Appaltatore; dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento dei lavori, secondo le scadenze che saranno fissate nei documenti di contratto.
L’Appaltatore è tenuto a procedere nell’esecuzione dei lavori, seguendo, salvo diversa disposizione della D.L., l’ordine temporale di inizio delle lavorazioni indicate nel programma dei lavori allegato al progetto, senza che questo possa costituire consegna frazionata dei lavori ai fini della durata complessiva dell’appalto stesso, né dare diritto all’Appaltatore ad indennità o compensi di qualunque natura o specie, oltre il corrispettivo di appalto.
L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'impianto di Cantiere appena effettuata la consegna, dando inizio immediatamente ai lavori compatibilmente con il cronoprogramma.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, i lavori dovranno avere effettivo inizio, pena la comminatoria della risoluzione del contratto in danno l'incameramento della cauzione definitiva e la richiesta di danni secondo le vigenti disposizioni in materia.
La D.L. si riserva di impiegare nelle operazioni di consegna anche personale di proprio gradimento.
7.1.2 RITARDO NEI PAGAMENTI
In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere i lavori per ritardato o mancato pagamento degli acconti del corrispettivo, salvi i rimedi previsti dall’art. 133, comma 1, D.lgs. 163/06.
7.1.3 SCIOPERO
Lo sciopero delle maestranze impiegate nei lavori non potrà essere invocato quale causa di forza maggiore, salvo che per rivendicazioni connesse ai mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
7.1.4 PERIODI DI FERIE O FESTIVI
I periodi di ferie o festivi non potranno essere invocati per giustificare eventuali ritardi, né potranno in alcun caso giustificare il prolungamento dei termini di esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore s'impegna a mantenere in cantiere, per tutta la sua durata, un numero di maestranze compatibile con il programma dei lavori.
7.1.5 RICHIESTA DI INFORMAZIONI
In nessun caso l'Appaltatore potrà invocare la mancanza di informazioni od istruzioni quale giustificazione dei propri ritardi; egli è obbligato a richiederle in tempo utile.
7.1.6 SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DEI LAVORI
Il Committente e la D.L. si riservano la facoltà di sospendere i lavori senza dover corrispondere alcun riconoscimento all'Appaltatore purché la sospensione, o le sospensioni, se più di una, non superino il 25% della durata complessiva dei lavori e purché essa venga comunicata con preavviso di almeno cinque (5) giorni solari. Nel caso che il periodo di sospensione dei lavori superi il predetto termine, si farà riferimento alle disposizioni del successivo capitolo 13. Xxx, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, o causa condizioni climatologiche particolarmente sfavorevoli, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre la D.L., d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può provvedere alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La sospensione dei lavori, parziale o totale che sia, (con i relativi motivi) dovrà essere attestata da un processo verbale di sospensione lavori redatto in doppio esemplare firmato dal D.L. e dall’Appaltatore.
In detto verbale dovrà essere indicato lo stato di avanzamento dei lavori e le opere in esecuzione rimaste interrotte. Una volta cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, la D.L., convocherà immediatamente l’Appaltatore per la firma del verbale di ripresa dei lavori, il quale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal D.L. e dall’Appaltatore medesimo.
I lavori dovranno riprendere entro e non oltre 5 giorni dalla data del verbale di ripresa.
La sospensione dei lavori, purché non imputabile all'Appaltatore, darà diritto alla proroga dei termini di ultimazione delle opere per un periodo stabilito dal D.L., sentito l’Appaltatore.
7.2 PENALE PER RITARDO NELL’ESECUZIONE
7.2.1 GENERALITÀ
Nel caso di ritardo definitivo sul termine di ultimazione dei lavori, che determini il superamento della scadenza riportata nel paragrafo 7.1 sarà applicata all’Appaltatore per ogni settimana di ritardo una penale pari al 3 (tre) per mille, IVA esclusa, dell’ammontare netto contrattuale, nel limite complessivo non superiore al 10 (dieci) % dell’importo contrattuale.
A tale fine, il Committente è espressamente autorizzato dall'Appaltatore, ora per allora, a trattenere direttamente la somma dovutagli a titolo di penale.
Per eventuali giorni di anticipo della consegna delle opere rispetto ai termini contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun premio o compenso generale di sorta.
7.3 PENALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DICHIARATE
7.3.1 GENERALITÀ
Nel caso in cui in sede di collaudo delle prestazioni venga verificato che la potenza termica erogata (misurata da contatore MID) e la potenza introdotta con il combustibile (determinata sulla base del verbale di misura di Snam rete Gas relativo al gas naturale prelevato) è un valore inferiore al 91%, sarà applicata all’Appaltatore una penale pari al 1,00 % (uno,00 per cento), IVA esclusa, dell’ammontare netto contrattuale per ogni 0,1% (zero virgola uno per cento) di minor rendimento termico.
A tale fine, il Committente è espressamente autorizzato dall'Appaltatore, ora per allora, a trattenere direttamente la somma dovutagli a titolo di penale.
7.4 PENALE PER IMMISSIONI ED EMISSIONI IN AMBIENTE
7.4.1 IMMISSIONI GASSOSE
Nel caso di immissioni gassose in ambiente (nel range di funzionamento dal minimo carico al 100% del carico massimo continuo) di NOx (espresse come NO2 rif. al 3% di O2 su base secca) superiori a 100 mg/Nm3 e 800 g/h e/o di CO (rif. al 3% di O2 su base secca) superiori a 50 mg/Nm3 e 400 g/h l’Appaltatore dovrà immediatamente provvedere a realizzare opere tali da soddisfare tali richieste tecniche contrattuali senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Committente. Nel caso in cui le immissioni gassose di NOx in ambiente continuino ad essere superiori a quelle qui indicate sarà applicata all’Appaltatore una penale pari a € 5.000,00, nel range 0-20% di superamento delle immissioni limite imposte (nel caso degli NOx il valore limite è fissato a 100 mg/Nm3, il range sopracitato è 100-
120 mg/Nm3); sarà applicata all’Appaltatore una penale pari a € 15.000,00 nel range 20,01-30,00% di superamento delle immissioni limite imposte.
Nel caso in cui le immissioni gassose di CO in ambiente continuino ad essere superiori a quelle qui indicate sarà applicata all’Appaltatore una penale pari a € 5.000,00 nel range 0-20% di superamento delle immissioni limite imposte (nel caso del CO il valore limite è fissato a 50 mg/Nm3, il range sopracitato è 50-60 mg/Nm3); sarà applicata all’Appaltatore una penale pari a € 15.000,00 nel range 20,01-30,00% di superamento delle immissioni limite imposte.
Non sono ammesse immissioni gassose che superano o sono uguali al 30,01% delle immissioni qui indicate. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali. In caso di superamento dei limiti di legge il Committente si riserva il caso di avvisare l’Autorità Competente.
7.4.2 EMISSIONI ED IMMISSIONI ACUSTICHE
7.4.2.1 CAMINO
Il livello equivalente di pressione sonora misurato all’interno dell’edificio non dovrà essere superiore, in nessun punto a 80 dBA.
La potenza sonora della caldaia che si innesta sull’attuale camino esistente non deve superare 91 dBA (in qualsiasi condizione di funzionamento dal minimo carico alla condizione di massima potenza termica erogata). Tale valore verrà verificato eseguendo misure di pressione sonora in ambiente esterno in corrispondenza del camino esistente in accordo alle norme ISO 3744 (la metodologia di rilievo del rumore ambientale prodotto e le eventuali penalizzazioni incrementali sono normate dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" che verrà applicato per calcolare la potenza sonora). In caso di presenza di componenti tonali in bassa frequenza il valore di 91 dBA viene ridotto a 85 dBA. In caso di componenti tonali diverse da quelle in bassa frequenza il valore di 91 dBA viene ridotto a 88 dBA.
Qualora il limite di potenza sonora indicato in questo paragrafo non venga rispettato sarà applicata all’appaltatore una penale pari a € 15.000,00 (quindicimila,00) per scostamenti inferiori o uguali allo scostamento massimo di 3,0 dBA.
Non sono ammessi scostamenti superiori a 3,0 dBA. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali.
7.5 GENERALITA’ SULL’APPLICAZIONE DELLE PENALI
Il Committente è espressamente autorizzato dall'Appaltatore, ora per allora, a trattenere direttamente la somma dovutagli a titolo di penale e secondo le modalità indicate nei capitoli 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nei casi di ritardo
nell’esecuzione dei lavori, mancato riconoscimento delle prestazioni energetiche dichiarate, immissioni od emissioni in ambiente non conformi ai limiti indicati nei documenti di gara predisposti dal Committente.
Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
8 ESECUZIONE DEI LAVORI – QUALITÀ – CONTROLLO – COLLAUDO – GARANZIA
8.1 CONDIZIONI DI ESECUZIONE
8.1.1 COORDINAMENTO
La D.L. effettuerà il coordinamento, il controllo e la supervisione dei lavori, curando tutti i rapporti con il capo cantiere ed il personale tecnico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà astenersi da qualsiasi comportamento che possa ostacolare o disturbare il coordinamento generale e la supervisione dei lavori da parte della D.L.
L'Appaltatore è tenuto a fornire alla D.L. tutte le informazioni necessarie al coordinamento tecnico dei lavori, ed in particolare modo:
▪ Posizione e dimensioni di passaggi, aperture sui solai o sulle pareti, dime, predisposizioni necessarie all'esecuzione delle opere;
▪ Tolleranze d'esecuzione relative ad opere particolari;
▪ Tutti gli elementi qualitativi e quantitativi necessari all'elaborazione del programma lavori.
8.2 QUALITÀ – PRESCRIZIONI TECNICHE
8.2.1 NORME DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà attenersi, nell'esecuzione delle opere, alle condizioni ed alle prescrizioni dei documenti contrattuali.
I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole dell'arte e facendo riferimento a tutte le norme di legge ed amministrative vigenti.
L'Appaltatore dovrà altresì operare secondo le disposizioni impartite dalla D.L.
L'Appaltatore è responsabile di ogni difformità e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell'impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi. Le sostituzioni, le riparazioni ed i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell'Appaltatore.
8.2.2 OPERE NON CONFORMI
Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.
La D.L. segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese.
Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte del Committente e su proposta della D.L., può essere deciso alternativamente che l'Appaltatore debba smantellare completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la D.L. riconosce essere stati eseguiti senza la necessaria diligenza e con l’impiego di materiali diversi.
8.3 DOCUMENTI PRODOTTI DALL’APPALTATORE
La lingua utilizzata in tutti i rapporti contrattuali è l’italiano. Pertanto tutta la documentazione fornita dall’Appaltatore, ivi compresa la corrispondenza, dovrà essere in lingua italiana.
L'Appaltatore dovrà produrre oltre alla documentazione richiesta nel paragrafo 2.2.7 “Documenti che l’Appaltatore dovrà consegnare dopo la sottoscrizione del Contratto” la documentazione (in lingua italiana) di seguito riportata:
▪ Manuali operativi di gestione e di manutenzione dei singoli componenti;
▪ Manuali meccanici ed elettrici relativi alle singole apparecchiature;
▪ Disegni “as built” delle opere realizzate (a titolo indicativo e non esaustivo: disegni di lay out generale, dati ed elaborati inerenti i carichi sui basamenti, piante, viste e sezioni della caldaia e relative apparecchiature, disegni costruttivi della caldaia, lay-out e assonometrie tubazioni, piante e viste di carpenterie e grigliati, P&DI caldaia, specifiche e procedure di saldatura, schemi elettrici funzionali, schemi installazione e collegamento apparecchiature;
▪ Certificati di collaudo in fabbrica;
Tutti i documenti, i disegni, la letteratura tecnica, ecc., dovranno essere prodotti, prima dell’avvio all’esercizio, in formato A0, A1, A2, A3 ed A4 secondo la norma UNI EN ISO 5457 (Documentazione tecnica di prodotto – Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno). La piegature di tavole e disegni viene svolta secondo la norma UNI EN ISO 5457. Salvo indicazione contraria, sia nella descrizione del materiale, sia nella specifica, tutte le unità di misura dovranno essere espresse secondo il Sistema Internazionale d’unità (SI). Le copie dovranno essere chiaramente leggibili, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali immagini. Le scale di rappresentazione e il dettaglio dei disegni e della documentazione in generale saranno concordati e, comunque, saranno tali e idonei da permettere una corretta conduzione e manutenzione degli impianti.
Tali documenti dovranno essere trasmessi alla D.L. in n°3 (tre) copie, salvo espressa deroga, compatibilmente con la programmazione delle attività; ciò per consentire alla D.L. il controllo e l'eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni prima dell'approvazione.
Tutti i documenti, i disegni e le relazioni di calcolo predisposti dall'Appaltatore saranno sottoposti ad approvazione da parte della D.L.
Le relazioni di calcolo saranno redatte conformemente alle leggi e normative italiane vigenti.
Le modifiche eventualmente prescritte dalla D.L. non riducono in alcuna misura la responsabilità dell'Appaltatore qualora quest'ultimo non presenti in tempo utile osservazioni scritte e circostanziate.
Gli eventuali reclami presentati dall'Appaltatore saranno sottoposti alla decisione del Committente.
Le forniture e le opere eseguite senza preventiva approvazione da parte della D.L. potranno non essere accettate; in tale caso la D.L. si riserva di disporre la demolizione e/o l'allontanamento delle forniture; tutti gli oneri e le spese conseguenti saranno a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore sarà ugualmente responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti al ritardo nella presentazione di tali documenti e dovuti alla loro correzione ed integrazione.
Le tolleranze ammesse nell'esecuzione dei lavori sono definite negli elaborati progettuali approvati dalla D.L.
8.4 COLLAUDO
Il collaudo è il momento fondamentale di verifica che l’impianto fornito risponda a quanto pattuito in sede contrattuale. Per il presente appalto, trattandosi di un ordine “chiavi in mano”, oltre alle verifiche di: corretta esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie e concordate, della conformità alle specifiche e normative di legge delle apparecchiature che lo compongono, della costruzione a regola d’arte, l’Appaltatore garantisce il buon funzionamento e il rispetto delle prestazioni dichiarate dell’impianto.
Il collaudo verrà effettuato dal Committente attraverso la figura preposta a tale attività e cioè il/i Collaudatore/i, se nominato/i dal Committente, o il Direttore lavori, nel caso in cui il Committente non nomini il/i Collaudatore/i. L’Appaltatore assisterà all’esecuzione del Collaudo e potrà effettuare le osservazioni utili alla corretta interpretazione delle prove effettuate.
8.4.1.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO FINALE
Il collaudo definitivo finale dei lavori dovrà essere eseguito prima della consegna al Committente delle opere eseguite.
Le prove di collaudo dovranno essere coordinate con la Stazione Appaltante e riguarderanno a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- le prove elettriche;
- le prove di accensione;
- le prove di funzionamento dell’impianto in diverse condizioni di carico;
- verifica del rendimenti/prestazioni garantite della caldaia alle varie condizioni di carico determinato con l’utilizzo della strumentazione già installata e conforme alle normative metrologiche vigenti (MID);
- la verifica dei rispetto dei limiti di emissione al camino previsti dal titolo autorizzativo;
- la verifica dei livelli di pressione/potenza sonora indicati nei documenti di gara;
- la funzionalità dei sistemi di regolazione e di controllo e sicurezza;
Prima dell’esecuzione del collaudo sarà verificata l’ultimazione e le condizioni di accettabilità dei lavori eseguiti. Nel caso in cui tali condizioni non vengono rispettate, non si procederà al collaudo.
Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito e tutte le prove effettuate avranno avuto esito positivo, il Collaudatore redigerà il verbale definitivo di collaudo. Tale verbale sarà trasmesso all'Appaltatore il quale dovrà controfirmarlo entro il termine di 7 giorni.
Nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva il verbale di collaudo entro i termini predetti o lo sottoscriva senza apporvi alcuna riserva, il verbale e le istanze in esso contenute si intenderanno definitivamente accettate dalle parti, con implicita rinuncia a far valere, in qualsiasi sede e tempo, eventuali pretese in ordine alle opere eseguite.
8.5 PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE
Il Committente prenderà in consegna le opere alla data di collaudo finale definitivo eseguito con esito favorevole. Tuttavia il Committente si riserva il diritto di prendere in consegna le opere prima della loro ultimazione, nel caso in cui i termini contrattuali siano trascorsi per colpa esclusiva dell'Appaltatore.
In questo caso, trascorsi 15 giorni dall’intimazione a terminare i lavori, notificata all'Appaltatore, la D.L. provvederà alla verifica circa lo stato di avanzamento delle opere. In seguito a tale verifica la D.L., predisporrà il documento indicante lo stato di consistenza dettagliato in contraddittorio con l'Appaltatore. Il Committente potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto.
8.6 GARANZIA
Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.
Il periodo di garanzia è fissato per l’Appaltatore secondo quanto indicato al punto 8.6.1 e in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 1668 del Codice Civile.
8.6.1 GARANZIA PER DIFETTI DELL’OPERA
Quale che sia l'esito delle verifiche, del collaudo finale, resta fermo che l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti e tutte le opere eseguite sono in ogni loro parte esenti da vizi, difetti o difformità. Il periodo di garanzia decorre dalla data di presa in consegna dell’impianto termico costituito da caldaia d’integrazione e soccorso e termina dopo DUE anni. Per le parti riparate o sostituite successivamente al collaudo finale, il periodo di garanzia decorre dalla data dell'avvenuta riparazione e/o sostituzione.
Il Committente può sempre far valere la garanzia, purché le difformità, i vizi e gli eventuali guasti accidentali, siano denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla data di consegna.
Per detto periodo l'Appaltatore si impegna a sostituire gratuitamente e nel minor tempo possibile le parti danneggiate che dovessero risultare difettose per lavorazione, per qualità dei materiali impiegati e per guasti accidentali, fatti salvi i difetti dovuti esclusivamente al cattivo uso degli utilizzatori dell'Opera.
Il Committente ha diritto di richiedere che qualsiasi difformità, vizio e guasto accidentale sia eliminato a cura e spese dell'Appaltatore salvo il risarcimento del danno.
Conformemente all'articolo 1667 CC, il Committente deve, sotto pena di decadenza, denunziare all'Appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
Dopo la comunicazione dei difetti, l'Appaltatore disporrà di un termine di sessanta giorni per rimediarvi. Trascorso inutilmente questo termine, il Committente potrà procedere direttamente ai lavori a spese e in danno dell'Appaltatore.
9 CONTABILITÀ E PAGAMENTI
9.1 INVARIABILITÀ DEL PREZZO
I prezzo a corpo della fornitura oggetto dell’Appalto ha validità 12 mesi dalla data riportata sulla lettera di aggiudicazione.
9.2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
9.2.1 CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti non comporteranno accettazione dell’opera e saranno effettuati in conformità a quanto disposto all’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In particolare l’importo netto contrattuale sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
1) 20% entro 15 gg dal verbale di consegna lavori solo ed esclusivamente se previsto dalla normativa del codice degli appalti e secondo tempi e modalità al momento vigenti e su richiesta dell’Appaltatore;
2) 30% alla consegna in cantiere della caldaia d’integrazione e soccorso;
3) 20% alla connessione dell’impianto termico costituito da caldaia d’integrazione e soccorso ultimato alla rete elettrica, alla linea di alimentazione e alla linea di teleriscaldamento;
4) 30% al collaudo finale, con esito positivo;
I pagamenti sopra indicati sono soggetti alle disposizioni riportate nel capitolo 7 (Termini d’esecuzione - penalità). Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il suddetto pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore abbia presentato l’apposita garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
▪ Importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. di legge e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
▪ Efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione;
▪ Garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
▪ Garanzia presentata prima della stipula del contratto.
I pagamenti di cui ai punti 2), 3), 4) sono da intendersi quali SAL.
L’esecuzione dei pagamenti di cui ai punti 2), 3), 4) è espressamente subordinata al parere positivo della Direzione Lavori circa lo stato di avanzamento dell’opera.
Nel caso in cui il Committente intenda recedere dal contratto, per mancato avvio delle attività entro due mesi dal verbale di consegna lavori, l’Appaltatore sarà tenuto a restituire l’acconto ricevuto del 20% di cui al x.xx 1) entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso inviata dal Committente.
9.2.2 PREVENTIVI
L’Appaltatore dovrà presentare in n. 2 copie i preventivi dettagliati con analisi richiesti dalla D.L. per l’esecuzione di eventuali opere aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto.
9.2.3 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori comprenderà:
▪ L’ammontare complessivo dell'offerta base;
▪ I lavori aggiuntivi e/o detratti eseguiti e/o soppressi a mezzo di ordini di servizio scritti da parte del Committente o dalla D.L.;
▪ Le spese e le somme contrattualmente dovute all'Appaltatore.
9.3 LAVORI IN ECONOMIA
L'Appaltatore, qualora fosse richiesto dal Committente o dalla D.L., dovrà rendere disponibile maestranze ed idonee attrezzature per l'esecuzione di eventuali lavori in economia.
Tali lavori saranno liquidati con riferimento ai costi orari previsti negli allegati dell'offerta base di appalto, salvo diverso accordo.
10 ASSICURAZIONI
10.1 APPALTATORE
10.1.1 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
L’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dallo stesso a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale:
1). Pari all’importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza, per i rischi di esecuzione;
2). Importo minimo pari a 2,0 milioni di Euro per sinistro, per la responsabilità civile per danni causati a persone nel corso dell’esecuzione dei lavori; importo minimo pari a 2,0 milioni di Euro per sinistro, per la responsabilità civile per danni causati a animali e cose nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Con riferimento al punto 1) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
Con riferimento al punto 2) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore del Committente e deve contenere la previsione del pagamento in favore dello stesso anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità, su semplice richiesta, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi.
L’Appaltatore trasmetterà alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo finale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore coprirà anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità “pro-quota”.
10.1.2 POLIZZA DI GARANZIA PER LE OPERE
Per tutte le opere oggetto del presente appalto, conterrà la garanzia di manutenzione che tenga indenne l’Appaltatore da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione.
La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del collaudo finale e prove di prestazioni. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente, non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità, su semplice richiesta, senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
10.1.3 ENTI PREVIDENZIALI
Sarà obbligo dell’Appaltatore di tenere il Committente manlevato e indenne da ogni richiesta avanzata o potenziale da parte dei dipendenti dell’Appaltatore stesso o degli Enti previdenziali, con diritto del Committente di trattenere le somme eventualmente richieste.
11 SUBAPPALTO – CONSEGNA DI CONTRATTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
11.1 SUBAPPALTO
E’ fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare o di affidare in cottimo i lavori (con la precisazione che le attività di posa in opera sono subappaltabili interamente a ditte in possesso dei necessari requisiti tecnici e di capacità generale) per una quota superiore al 30% dell’importo contrattuale. Nel caso di importi inferiori o uguali al 30% dell’importo contrattuale il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori deve avere il consenso e la formale autorizzazione del Committente, in seguito ad espressa richiesta scritta dell'Appaltatore.
Il Committente non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori o ai cottimisti degli importi delle prestazioni dagli stessi eseguite e si richiama l’obbligo dell’Appaltatore di trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
L’Appaltatore deve corrispondere ai subappaltatori gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, il Committente sospenderà i pagamenti all’Appaltatore fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al comma precedente.
L'autorizzazione del Committente non esime l'Appaltatore dall'assunzione di tutte le proprie responsabilità inerenti l'esecuzione delle opere previste dal contratto.
11.1.1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente allegare alla richiesta di autorizzazione al subappalto, i seguenti documenti:
- Polizze assicurative del subappaltatore come indicate al capitolo 11 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- Copia del contratto di subappalto dove sarà riportata la descrizione dei lavori, delle prestazioni, delle condizioni di esecuzione e dei termini di consegna delle opere i quali saranno i medesimi convenuti nel contratto stipulato tra Appaltatore e Committente; le presenti condizioni generali dovranno obbligatoriamente far parte dei documenti contrattuali di subappalto.
Tale dossier dovrà essere sottoposto all'approvazione del Committente e della D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori subappaltati.
L'Appaltatore non potrà consentire l'inizio dei lavori al subappaltatore prima di aver ottenuto l'autorizzazione al subappalto, con pena di risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora.
11.1.2 AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE
Il Committente si riserva il diritto di accettare o rifiutare la richiesta di subappalto senza dover alcuna giustificazione. La decisione sarà formulata per iscritto.
Qualora il Committente rilasci autorizzazione di subappalto, l’Xxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, dovrà produrre e trasmettere al Committente i seguenti documenti:
▪ Copia del contratto di subappalto sottoscritto dal subappaltatore, unitamente alla copia dei documenti siglati dal subappaltatore e controfirmati dall'Appaltatore;
▪ Fideiussione rilasciata da un istituto bancario qualificato che garantisca il pagamento del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore e/o scrittura privata tra Committente, Appaltatore e Subappaltatore con la quale quest’ultimo libera il Committente da ogni pretesa o rivendicazione per qualsiasi motivo per i lavori a lui affidati.
Trascorsi i termini di cui al presente paragrafo, qualora l'Appaltatore non abbia provveduto a trasmettere i suddetti documenti, l'autorizzazione del Committente sarà considerata nulla e priva di effetto.
11.1.3 SANZIONI IN CASO DI MANCATA AUTORIZZAZIONE
Nel caso in cui il subappaltatore abbia dato inizio ai lavori prima di aver trasmesso alla D.L. la documentazione di cui al precedente paragrafo, il Committente può intimare all'Appaltatore inadempiente di conformarsi alle relative disposizioni entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di intimazione.
Scaduto tale termine, senza che l'Appaltatore abbia ottemperato a tale intimazione, il Committente potrà interdire l'accesso al cantiere al subappaltatore non autorizzato.
In questo caso, il Committente si riserva il diritto di risoluzione del contratto d'appalto.
L'Appaltatore è tenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'appalto, all'osservanza delle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle Leggi 13.09.1982 n.646, 23.12.1982 n.936 e Circolare Ministero LL.PP. n. 477/UL del 09.03.1983 e D.lgs. 159/11 e s.m.i..
11.1.4 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non comporta alcuna modifica o limitazione agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, il quale rimane responsabile nei confronti del Committente e di terzi, delle opere subappaltate.
L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per l'operato del proprio subappaltatore nei confronti del Committente ed in particolare della completa e perfetta esecuzione dei lavori subappaltati entro i termini contrattuali, ferme restando le penali a suo esclusivo carico.
Insindacabilmente ed in qualsiasi momento, qualora il Committente giudichi il subappaltatore incompetente o indesiderato, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore medesimo; di ciò rispondendo direttamente nei confronti del Committente. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente alcun indennizzo di sorta, né dilazione dei termini di consegna delle opere ultimate.
11.2 CONSEGNA DEL CONTRATTO D’APPALTO
È fatto espresso divieto all'Appaltatore di consegnare il proprio contratto d'Appalto ad altre società o gruppo di società se non dopo aver ottenuto formale autorizzazione scritta da parte del Committente.
11.3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltatore ed il subappaltatore non potranno cedere, in tutto od in parte, i loro contratti a terzi, con pena di risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora. In tale caso l'Appaltatore dovrà risarcire al Committente tutti i danni diretti ed indiretti allo stesso comportati.
12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 RISOLUZIONE
12.1.1 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, ACCORDO XXXXXXX
Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa secondo quanto disciplinato dall’art. 164, d.P.R. 207/10 e s.m.i..
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Ove non si proceda all’accordo xxxxxxx e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ancona ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
12.1.2 RICHIESTA DI RISOLUZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE
Quando, sia prima che dopo l'inizio dei lavori, questi vengono sospesi per decisione del Committente o per cause non imputabili ad alcuna delle parti, l’Appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto se il periodo complessivo (anche se non continuativo) di sospensione dei lavori abbia superato il 25% della durata complessiva dei lavori.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità, fatto salvo quanto riportato all’art. 12 del Contratto d’appalto.
12.1.3 RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA DELL’APPALTATORE
Il Committente potrà recedere dal contratto nei casi e con le modalità sotto riportate.
12.1.3.1 CASI DI RISOLUZIONE CON PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA
Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto per cause dovute all'Appaltatore e senza che quest'ultimo possa pretendere alcuna indennità di sorta nei casi sotto elencati
▪ In tutti i casi in cui il presente Capitolato Speciale d’Appalto preveda per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto con preventiva costituzione in mora;
▪ Nel caso in cui l'Appaltatore non mantenga in cantiere un organico effettivo di maestranze proporzionale all'importanza ed all'entità dei lavori;
▪ Nel caso in cui l'Appaltatore non produca entro i termini convenuti la documentazione prescritta dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
▪ Mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dell’obbligo di consegnare e/o mantenere valide ed efficaci le garanzie previste;
▪ Qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/11 e s.m.i.;
▪ Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti gli ordini che gli saranno impartiti dalla D.L.;
▪ Nel caso di cattiva e comunque non a regola d'arte, esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;
▪ Quando per negligenza o inadempimento agli obblighi ed alle condizioni contrattuali l'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera;
▪ Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse;
▪ Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali o intermedio superi il 10% dell’importo contrattuale, ovvero nel caso di grave inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Committente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, effettuare la segnalazione all’ Autorità nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, nonché di trattenere le somme necessarie per uniformare l’impianto alle specifiche richieste. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora, al verificarsi di uno dei sopra citati casi, il Committente intenda risolvere il contratto, dovrà preventivamente costituire in mora l'Appaltatore diffidando, a mezzo di lettera raccomandata A.R., ad adempire agli obblighi contrattuali entro 10 giorni con avviso che, in caso di inadempimento, il contratto sarà ritenuto risolto di diritto.
Trascorso inutilmente tale termine, qualora l'Appaltatore non abbia completamente adempiuto alla diffida, il Committente si riserva di far valere il proprio diritto di risoluzione del contratto, oppure di far eseguire, se possibile e se i termini dell'inadempimento lo consentano, da altra Impresa a spese dell'Appaltatore, quanto è necessario per adempiere alla diffida.
In quest'ultimo caso, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
▪ Durante i lavori l'Appaltatore è autorizzato a seguirne l'esecuzione, ma non dovrà in alcun modo ostacolare le disposizioni del Committente e della D.L.;
▪ Se questi lavori determinano una diminuzione dei relativi costi, l'Appaltatore non avrà diritto a beneficiarne, andando ciò ad esclusivo vantaggio del Committente;
▪ l'Appaltatore potrà riprendere l'esecuzione di detti lavori soltanto nel caso in cui dimostri di possedere i mezzi e le qualità per la loro ripresa ed ultimazione, fermo restando che dovrà assumere a proprio carico le responsabilità e le garanzie per le prestazioni già eseguite.
12.1.3.2 CASI DI RISOLUZIONE SENZA PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA
Il Contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto, ex art. 1456 C.C., senza preventiva messa in mora, nel caso in cui il Committente, verificatosi uno dei casi sotto elencati, decida – mediante invio all’Appaltatore di lettera raccomandata a/r – di avvalersi della presente clausola:
▪ In tutti i casi in cui il presente Capitolato Speciale d’Appalto preveda per il Committente la facoltà di risoluzione di diritto senza preventiva costituzione in mora;
▪ In caso di ritardo non giustificato superiore ai 30 (trenta) giorni sui termini previsti dal programma dei lavori;
▪ In caso di abbandono del cantiere;
▪ In ogni caso in cui le opere e/o il personale siano posti in grave pericolo dall'operato od omissione negligente da parte dell'Appaltatore;
▪ Quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode nei materiali impiegati ed in qualsiasi altro caso di frode;
▪ In caso di cessione totale o parziale a terzi del Contratto da parte dell'Appaltatore, così come di concessione in subappalto totale o parziale dei lavori senza autorizzazione;
▪ In caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto a procedura concorsuale;
▪ Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06;
▪ Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle Leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza, di diritto e contrattualistica del lavoro;
12.1.3.3 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Entro 48 ore dall'avvenuta risoluzione del contratto, la D.L. procederà alla redazione di un verbale dello stato di consistenza, ove saranno constatati e descritti lo stato di avanzamento delle opere eseguite, i materiali approvvigionati e l'inventario descrittivo e quantitativo del materiale di cantiere di proprietà dell'Appaltatore. Tale constatazione avrà valore di verbale di collaudo con riserve. All'Appaltatore sarà notificato l'invito a presenziare alla redazione del verbale a mezzo di lettera raccomandata A.R.; qualora l'Appaltatore non sia presente alla constatazione, nonostante l'invito, egli non potrà in seguito opporre eccezioni o contestazioni di sorta.
Il Committente potrà assumere tutte le misure necessarie per interdire l'accesso al cantiere all'Appaltatore il cui contratto sia risolto, al personale e a tutti coloro che operano direttamente o indirettamente per conto dello stesso; potrà altresì impedire l'uscita dal cantiere del materiale e dei prodotti messi in opera.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi aziendali con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso il Committente sarà tenuto al pagamento:
▪ Delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Committente;
▪ Delle spese sostenute dall’Appaltatore;
▪ Di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite;
▪ Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente.
Su richiesta del Committente o della D.L., l'Appaltatore è obbligato a cedere al Committente, in tutto o in parte:
▪ Le opere o le installazioni provvisorie;
▪ Le attrezzature predisposte per l'esecuzione dei lavori;
▪ I materiali, i prodotti, gli allestimenti, le strutture in generale, realizzati o in fase di realizzazione ai fini dell'esecuzione delle opere.
In tal caso, i prodotti sono acquistati dal Committente con riferimento ai prezzi di contratto, o in difetto, per assimilazione con questi ultimi, o infine con riferimento ai prezzi correnti di mercato detraendone gli sconti normalmente praticati.
L'Appaltatore assicurerà comunque al Committente il diritto e la possibilità di utilizzare i brevetti o i procedimenti brevettati, se il loro impiego è richiesto per il proseguimento e l'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, e lascerà a disposizione del Committente o della nuova Impresa tutti i materiali, disegni, ecc., necessari.
L'Appaltatore è tenuto a sgomberare il cantiere e predisporre le aree utili alla nuova Impresa incaricata della prosecuzione dei lavori risolti entro il termine stabilito dal Committente o dalla D.L.
In caso di mancato sgombero del cantiere da parte dell’Appaltatore, potrà provvedervi il Committente, addebitando all’Appaltatore i costi sostenuti.
13 AUMENTO, DIMINUZIONE E MODIFICA DELLE OPERE
13.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
13.1.1 CASI DI VARIANTI
Costituiscono varianti le modifiche sostanziali dei lavori. Non saranno considerate modifiche gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
In nessun caso le variazioni richieste dalla Committente all’Appaltatore per conformare i lavori alle prescrizioni contrattuali saranno considerate come modifiche.
Qualora il Committente dovesse richiedere varianti al progetto dell’Appaltatore, questi è responsabile della verifica delle varianti richieste e della loro realizzazione.
13.1.1.1 MODIFICHE
Il Committente, tramite la D.L., si riserva il diritto di disporre diversa esecuzione, sia qualitativa che quantitativa, delle opere previste in progetto.
I lavori in variante non potranno modificare in alcun modo i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, salvo espresse disposizioni da parte della D.L..
13.1.1.2 AUMENTO DEI LAVORI
Il Committente potrà insindacabilmente, anche in corso di esecuzione dei lavori, incrementare l’importo dei lavori affidati all'Appaltatore fino al 20% dell’importo contrattuale. L'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i lavori in aumento senza che per questo possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento di sorta, fermo restando il pagamento dei maggiori lavori, il cui importo sarà valutato all’interno di un atto di sottomissione al Contratto.
13.1.1.3 DIMINUZIONE DEI LAVORI
Il Committente potrà insindacabilmente, anche in corso d'esecuzione dei lavori, diminuire l’importo dei lavori affidati all'Appaltatore fino al 20% dell’importo. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità e/o compensi aggiuntivi.
13.1.2 MODALITÀ
13.1.2.1 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE
I lavori in variante saranno disposti dalla D.L. tramite opportuni ordini di servizio, previa redazione di specifica perizia. Nessuna variazione ai lavori potrà formare oggetto di corrispettivo in favore dell’Appaltatore, se non autorizzata espressamente dalla D.L.
13.1.2.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE
Le opere in variante saranno valutate come segue, allo scopo di definire un importo a corpo della variante medesima:
▪ Nel caso di opere aggiuntive: tramite la quantificazione in aggiunta di dette opere nelle singole categorie di lavoro componenti, così come individuate nei nuovi elaborati di progetto, cui applicare i rispettivi prezzi a corpo, dedotti del ribasso;
▪ Nel caso di opere eliminate: tramite la quantificazione in detrazione di dette opere nelle singole categorie di lavoro componenti, così come individuate dagli elaborati di contratto, cui applicare i rispettivi prezzi a corpo, dedotti del ribasso;
▪ Nel caso di opere modificate: tramite prima la quantificazione in detrazione delle opere in progetto nelle singole categorie di lavoro componenti, così come individuate dagli elaborati di contratto, cui applicare i rispettivi prezzi a corpo, dedotti del ribasso, e, poi, la quantificazione in aggiunta delle nuove opere, così come individuate nei nuovi elaborati di progetto, cui applicare i rispettivi prezzi a corpo dedotti del ribasso.
13.1.2.3 MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI
Nel caso fosse necessario adottare prezzi unitari di lavorazioni non comprese nell’analisi prezzi unitari allegata al contratto, la D.L. provvederà alla formazione di nuovi prezzi.
Tali nuovi prezzi saranno individuati tramite opportune analisi dei prezzi componenti, ovvero facendo riferimento a prezziari di uso comune (Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Marche, ultima edizione, o similari) sui quali saranno praticati opportuni ribassi stabiliti in fase di trattativa.
Detti nuovi prezzi dovranno essere concordati tra Committente, D.L. e Appaltatore.
Una volta che l’importo a misura dei lavori in variante sia stato approvato dal Committente, l’Appaltatore dovrà firmare un atto di sottomissione (o atto aggiuntivo) e, se del caso, un verbale di concordamento nuovi prezzi, con il quale si obbligherà a realizzare le nuove opere agli stessi patti e condizioni del contratto principale; pertanto, anche i lavori in variante saranno considerati appaltati a misura e saranno soggetti a tutte le prescrizioni di contratto valide per l’appalto principale.
L’importo della variante andrà ad affiancarsi a quello a misura dell’appalto principale e potrà essere pagabile all’Appaltatore.
La contabilizzazione delle opere in variante sarà eseguita separatamente da quella dell’appalto principale.
13.2 VARIANTI IMPOSTE
Il Committente potrà disporre, mediante ordine di servizio, che l'Appaltatore esegua lavori o modifiche che le saranno richiesti e ordinati in forza di provvedimenti amministrativi, giudiziari, di arbitrati o di transazioni.
Se questi lavori saranno giudicati correttivi o suppletivi, come determinati dalla D.L., dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, essi rimarranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
Diversamente essi saranno a carico del Committente senza pregiudizio di eventuali azioni contro il responsabile. La relativa valutazione avverrà secondo quanto specificato nel paragrafo 13.1 precedente.
L'Appaltatore dovrà comunque eseguire tali lavori entro il termine contrattuale, compatibilmente con l’entità della variante.
13.3 VARIANTI NON APPROVATE
È fatto espresso divieto all'Appaltatore di introdurre di propria iniziativa varianti ai lavori previsti in progetto ed in contratto senza l'approvazione formale da parte della D.L.
Eventuali richieste di varianti da parte dell'Appaltatore che comportino la modifica di una o più condizioni contrattuali, dovranno essere presentate per iscritto al Committente ed alla D.L. entro 10 (dieci) giorni dall'insorgere della causa che le motiva.
La richiesta dovrà essere accompagnata dal computo metrico dettagliato e dalla analisi economica della variante. Le varianti contrattuali dovranno essere approvate per iscritto dal Committente.
Nel caso in cui l'Appaltatore introduca senza preventiva autorizzazione varianti ai lavori come previsti dal contratto, il Committente potrà, su proposta della D.L., richiedere la demolizione, la correzione, il risarcimento necessari per l'esecuzione conforme alle prescrizioni contrattuali, senza pregiudizio sia del diritto alla diminuzione del prezzo conseguente all'eventuale minor valore della qualità finale dell'Opera, sia degli indennizzi dovuti per eventuali conseguenze negative sui lavori di altri Appaltatori.
Il Committente non dovrà alcun supplemento di prezzo nel caso in cui le varianti prive di autorizzazione comportino per l'Appaltatore spese superiori a quelle inizialmente previste, e si riserva il diritto di detrarre dall’importo contrattuale l'eventuale minor costo delle varianti rispetto al costo delle opere inizialmente previste.
Il collaudo non implica l'accettazione da parte del Committente del maggior prezzo per le modifiche apportate dall'Appaltatore al progetto originario senza preventiva approvazione.
14 DISPOSIZIONI FINALI
14.1 MODIFICHE
Ogni modifica del presente Capitolato Speciale d'Appalto avrà validità soltanto se effettuata per iscritto.
Osimo…………
IL COMMITTENTE
……………………………………… (Timbro e firma)
L’APPALTATORE
……………………………………… (Timbro e firma)