Diminuzione dei lavori. 1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.
Diminuzione dei lavori. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. 207/10 e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
Diminuzione dei lavori. Il Committente può ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato, nel limite di un quinto dell'importo di contratto senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Diminuzione dei lavori. Diminuzione dei lavori
Diminuzione dei lavori. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 36 delle Condizioni Generali, “Ferrovie” durante l’esecuzione dei lavori può sempre ordinare l’esecuzione di lavori in misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, da determinarsi ai sensi dell’art. 38.7 delle “Condizioni Generali” stesse, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
Diminuzione dei lavori. 1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
Diminuzione dei lavori. La Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Capitolato generale e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Diminuzione dei lavori. È facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto. In tal caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Diminuzione dei lavori. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’Articolo 38 delle “CGC”, il “
Diminuzione dei lavori. Il Committente potrà insindacabilmente, anche in corso d'esecuzione dei lavori, diminuire l’importo dei lavori affidati all'Appaltatore fino al 20% dell’importo. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità e/o compensi aggiuntivi.