Modifiche Clausole campione
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Modifiche. 12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituisce l'intero accordo tra le Parti.
12.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.
Modifiche. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.
Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO]
17.1 E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).
17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A:
a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI;
b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.
17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.
17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.
Modifiche. 21.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
21.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 5) l’illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta in forma scritta del CLIENTE finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all’invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i..
Modifiche. 12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituiscono l'intero accordo tra le Parti.
Modifiche. La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
Modifiche. 1. Il presente Accordo e il Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento di cui all'art. 3.
Modifiche. Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’Accordo.
Modifiche. 21.1 ETINET si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le presenti Condizioni Generali e/o gli ulteriori documenti che compongono il Contratto con il Cliente, mediante comunicazione via e-mail al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi in cui il preavviso di 30 (trenta) giorni non può essere concesso per ragioni obiettive connesse alla necessità di adeguarsi tempestivamente a disposizioni di legge, regolamentari o provvedimenti vincolanti delle autorità competenti, qualora ricorrano i seguenti motivi: 1) mutamenti delle condizioni tecniche/economiche/contrattuali imposte da terze parti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori e partner commerciali) e/o conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o regolamentari, o alla modifica di disposizioni esistenti (incluse le regole imposte dalle Authority dei nomi a dominio) e/o conseguenti a variazioni annuali del tasso di inflazione; 2) necessità di mantenere un adeguato livello di servizio; 3) assicurare adeguati standard di sicurezza della piattaforma; 4) entrata in vigore di nuove disposizioni di legge; 5) oppure modifica delle modalità di fornitura dei servizi e dei prodotti.
21.2 Le modifiche di cui al precedente articolo 21.1 diventeranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni della data di comunicazione al Cliente. Nel caso di modifiche che determinino una modifica dei servizi prestati o una riduzione dei servizi prestati o che comunque incidano in modo negativo sulle condizioni effettive della fornitura, qualora non accetti le nuove condizioni, il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto entro la data di entrata in vigore delle modifiche, senza penali né costi di disattivazione, fatto salvo il diritto al rimborso pro quota del corrispettivo pagato anticipatamente dal Cliente in proporzione al periodo contrattuale non goduto per effetto del recesso.
Modifiche. 1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
