PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
per la collaborazione allo sviluppo dell’ecosistema “Protezione Civile”
tra
l’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito denominata anche “AgID”, con sede in Via Xxxxx, 21 – 00000 Xxxx (codice fiscale 97735020584), in persona della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Direttore generale, ed ivi domiciliata per l’esercizio delle funzioni;
e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di seguito denominato anche “DPC”, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 00, (codice fiscale 97018720587), in persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ed ivi domiciliato per l’esercizio delle funzioni;
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”;
PREMESSE
− VISTO l’art. 19, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall’art. 13, comma 2, del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ha istituito l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), alla quale sono state affidate le funzioni precedentemente svolte da DigitPA, dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
− VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2018 con il quale è conferito alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx l’incarico di quale Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
− VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2018, con il quale al xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
− VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione Civile”;
− VISTO l’art. 1, comma 2 dello Statuto di XxXX, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014, il quale stabilisce che XxXX è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato;
− VISTO l’art. 14 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, secondo cui AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana, in coerenza con l’agenda digitale europea;
− VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
− VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
− VISTE le diverse forme di finanziamento dirette, offerte e gestite dalla Commissione europea o da Agenzie delegate, e indirette, offerte dalla Commissione europea e gestite da istituzioni nazionali, regionali o locali, a sostegno di progetti che contribuiscono all’attuazione di un programma o di una politica dell’Unione Europea, nonché le risorse interne dell’Agenzia;
− VISTO il documento recante “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015;
− VISTO il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019”, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2017;
− VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i.;
− VISTI il Regolamento europeo 2016/679 (General data protection regulation) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
CONSIDERATO CHE
− il Regolamento UE, emanato con l’intento di regolare il trattamento e la libera circolazione dei dati personali, introduce nell’ordinamento italiano il principio “data protection by default e by design” che impone di adottare uno standard di tutela dei dati prima che gli stessi siano effettivamente sottoposti a trattamento;
− AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana (in coerenza con l’Agenda digitale europea) e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;
− AgID persegue l’obiettivo di indirizzare verso lo sviluppo e l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese;
− AgID nel Piano Triennale 2017-2019 specifica che i servizi pubblici devono essere interoperabili e progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico e che le soluzioni tecnologiche in uso presso le pubbliche amministrazioni devono garantire livelli di sicurezza e livelli di servizio adeguati ed essere conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
− il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione (di seguito “Modello strategico”), su cui è basato il Piano Triennale 2017-2019, costituisce il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operativi i progetti, le piattaforme e i programmi descritti nel documento Strategia per la crescita digitale 2014-2020;
− gli Ecosistemi, indicati come settori o aree di policy in cui si svolge l’azione da parte delle Pubbliche amministrazioni, sono parte integrante del Modello Strategico;
− AgID individua tra gli Ecosistemi quelli denominati “Sviluppo e sostenibilità” e “Infrastruttura e logistica – Mobilità”, che possono ricomprendere la realizzazione di interventi a supporto del sistema nazionale di protezione civile;
− ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 1/2018, tra le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, sono espressamente identificate quelle concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 del medesimo decreto;
− ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento di numerosi compiti che, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, hanno rilievo nazionale e, in particolare, quello riguardante “la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell’uomo”;
− l’articolo 17 del citato d.lgs. n. 1/2018 disciplina i sistemi di allertamento e, in particolare:
1. al comma 1, stabilisce che l’allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali;
2. al comma 2, stabilisce che il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività;
3. al comma 3, stabilisce che le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; in particolare, la predetta direttiva, come previsto alla lettera b), provvede alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
− l’articolo 31 del d.lgs. n. 1/2018, nel definire la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, al comma 2, stabilisce che le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione;
− il Dipartimento della protezione civile, anche per il tramite dei propri Centri di Competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, cura la gestione e l’aggiornamento, anche in tempo reale, di dati tempo varianti e di sistemi previsionali necessari per la rete dei centri funzionali del sistema di allertamento di protezione civile per il preannuncio degli scenari di rischio idrogeologico, di incendi boschivi e più in generale dei rischi naturali di origine meteorologica;
− a tal fine, il Dipartimento della protezione civile, unitamente ad un proprio centro di competenza, già dispone di un sistema integrato denominato “piattaforma Dewetra”, che è il riferimento per il Centro Funzionale Centrale e per la rete dei Centri Funzionali Decentrati regionali, per il monitoraggio e la valutazione in tempo reale dei rischi meteo-idro sul territorio;
− per le finalità del Sistema di Allertamento Nazionale, il Dipartimento della protezione civile ha avviato con il proprio centro di competenza le attività necessarie alla realizzazione di una nuova piattaforma
di “IT-alert”, che si pone in continuità logica con la Piattaforma Dewetra, che ne rappresenta la base procedurale, scientifico-operativa e tecnologica;
− per la suddetta nuova piattaforma di “IT-alert”, che si propone di fornire ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, è stato sviluppato uno studio di fattibilità la cui attuazione è obiettivo primario del primo Atto esecutivo tra le Parti derivante dal presente Protocollo;
− le Parti hanno un comune interesse a realizzare un proficuo rapporto di collaborazione, al fine di valorizzare le reciproche conoscenze e competenze e favorire la digitalizzazione delle attività gestionali e logistiche del sistema di protezione civile nazionale;
Tanto sopra premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse e considerata)
1. Le premesse ed i considerata formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Articolo 2 (Obiettivi e oggetto)
1. Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione al fine di promuovere iniziative volte al raggiungimento di obiettivi di comune interesse relativamente agli aspetti di supporto al sistema di protezione civile nazionale, connessi alla Strategia di crescita digitale 2014-2020 e al Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 2017-2019.
2. Le Parti concordano di collaborare reciprocamente, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, in particolare con l’obiettivo di:
a) standardizzare e rendere interoperabili i dati della rete di protezione civile nazionale;
b) favorire la digitalizzazione ed il collegamento in rete del sistema di protezione civile nazionale;
c) realizzare piattaforme informatiche che semplifichino la gestione e logistica del sistema di protezione civile nazionale;
d) favorire il collegamento del sistema di protezione civile nazionale alle piattaforme abilitanti.
Articolo 3 (Impegni delle Parti)
1. Le Parti si impegnano a nominare un proprio referente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, i cui nominativi saranno comunicati tra le Parti. La sostituzione di ogni referente è comunicata e approvata dalle Parti.
2. Al fine di dare attuazione al presente Protocollo, con la sottoscrizione dello stesso le Parti si impegnano a stipulare uno o più Atti esecutivi, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 4, con oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tematiche:
a) realizzazione di un Sistema di Allertamento Nazionale della popolazione attraverso l’uso di telefonia mobile;
b) definizione di uno standard cartografico per l’unificazione dei portali geografici a servizio delle attività di protezione Civile;
c) definizione della metadatazione dei Piani di protezione civile;
d) definizione della metadatazione delle schede AEDES e gestione, applicazione mobile per la compilazione, firma digitale ed invio delle schede medesime;
e) gestione delle emergenze;
f) aggiornamento ed evoluzione del sistema di gestione della popolazione in emergenza.
3. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo le Parti si impegnano a stipulare il primo Atto esecutivo avente ad oggetto una o più tematiche di cui al comma 2.
Articolo 4 (Atti esecutivi)
1. Le Parti disciplinano attraverso specifici Atti esecutivi le attività, le modalità, le risorse umane e strumentali per l'attuazione degli obiettivi di cui articolo 2 del presente Protocollo.
2. Le Parti promuovono la partecipazione di altre Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e/o Centri di Competenza del Dipartimento come individuati dal DPCM del 14 settembre 2012, alle attività previste dai singoli Atti esecutivi tramite successivi Atti di adesione.
3. L’Atto di adesione, di cui al comma 2, al singolo Atto esecutivo disciplina le risorse aggiuntive con cui il soggetto aderente contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, le modalità operative ed i risultati delle attività svolte in collaborazione.
Articolo 5 (Atti aggiuntivi)
1. Nel periodo di durata del presente Protocollo le Parti possono individuare, attraverso uno più Atti aggiuntivi al presente Protocollo, ulteriori tematiche e iniziative progettuali di cui sarà valutata la fattibilità, la tempistica e gli impegni necessari in termini di risorse umane ed economiche.
Articolo 6 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio)
1. Al fine di garantire l’attuazione del presente Protocollo, anche attraverso il coordinamento dei referenti di cui all’art. 3, è costituito un Comitato di Indirizzo, denominato “Comitato”, cui spetta definire il
contenuto degli Atti esecutivi sottoscritti tra le Parti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, verificare il corretto svolgimento delle attività e garantire il buon andamento delle stesse.
2. Al Comitato spetta, altresì, individuare e valutare ulteriori tematiche ed iniziative progettuali rispetto a quelle indicate all’art. 3, comma 2 e che potranno essere oggetto di uno o più Atti aggiuntivi, di cui all’art. 5 del presente Protocollo; nonché stabilire priorità di intervento sulla base di sopravvenute e specifiche esigenze.
3. Del Comitato fanno parte i referenti di cui all’art. 3 ed un rappresentante di ogni Parte, i cui nominativi saranno comunicati tra le Parti. La sostituzione del rappresentante di una Parte è comunicata e approvata dalle Parti.
4. Il Comitato si riunisce almeno semestralmente e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di uno dei componenti. L’attività svolta dai componenti del Comitato non comporta alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.
5. Per ogni Atto esecutivo sottoscritto ai sensi dell’art. 4 sarà nominato un gruppo di lavoro tecnico composto da esperti individuati e nominati dalle Parti. L’attività svolta dai componenti del gruppo di lavoro tecnico non comporta alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.
Articolo 7 (Durata e recesso)
1. Il presente Protocollo ha la durata di trentasei mesi, con decorrenza dalla data di conoscenza di AgID della sottoscrizione mediante firma digitale del Protocollo medesimo da parte del DPC, trasmesso all’indirizzo PEC di questa Agenzia, xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
2. Il presente Protocollo potrà essere rinnovato, prima della sua naturale scadenza, previo accordo tra le Parti per un periodo massimo di pari durata.
3. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Articolo 8 (Oneri finanziari)
1. Il presente Protocollo non comporta impegni onerosi tra le Parti, bensì prevede una sinergia delle stesse in relazione ai compiti istituzionali per i quali ciascuna sosterrà le spese di propria competenza.
2. Ai fini dei rispettivi obblighi di rendicontazione, i costi e le spese relativi alle attività realizzate in forza del presente Protocollo saranno eventualmente previsti negli Atti esecutivi di cui all’articolo 4.
3. Il singolo Atto esecutivo individua la relativa forma di finanziamento e ne contiene gli emblemi/loghi.
4. Il presente Protocollo e gli Atti esecutivi di cui all’art. 4 sono esenti dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.
Articolo 9 (Pubblicità)
1. Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie relative alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle attività conseguenti e a diffondere i risultati raggiunti.
2. Le Parti possono promuovere le attività realizzate nell’ambito del presente Protocollo congiuntamente ovvero singolarmente, nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa informazione dell’altra Parte.
Articolo 10 (Riservatezza)
1. Le Parti s’impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla corretta esecuzione del presente Protocollo.
2. Le Parti concordano nel considerare tutte le informazioni scambiate, in funzione e in esecuzione del presente Protocollo, come informazioni di carattere istituzionale, impegnandosi a mantenere tale riservatezza dei documenti e delle informazioni anche ai propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle norme dettate dai rispettivi codici di comportamento.
3. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia.
Articolo 11 (Foro competente)
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Protocollo. In mancanza di composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Protocollo saranno deferite, in xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx.
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