Premesse Clausole campione
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Premesse. Agenzia delle entrate – Riscossione (in seguito anche AdeR) gestisce per conto degli Enti locali, individuati tramite una convenzione, la riscossione dei tributi spontanea e coattiva; in particolare una delle modalità mediante le quali viene esercitata la riscossione spontanea – eseguita senza avvalersi dello strumento del ruolo - è svolta mediante il Sistema Informativo Fiscalità Locale (in seguito SIFL) che consente all’Ente creditore di porre in essere un tentativo di riscossione mediante l’invio di un documento di pagamento, redatto sulla base di elenchi di propri debitori, denominati liste di carico. La gestione di detto sistema è attualmente eseguita in forza di un contratto di durata triennale che AdeR ha sottoscritto il 13 ottobre 2015 con il RTI composto da e-Sed società cooperativa p.a. (mandataria) e Syntax s.r.l. (mandante). Nel corso dell’esecuzione del contratto, preso atto della minor spesa sopportata per la fase di start-up, si è provveduto, mediante atto di sottomissione, ad indirizzare le risorse economiche destinate a tale fase verso il servizio di supporto, il cui fabbisogno si era nel frattempo incrementato, determinando la nuova scadenza del contratto al 18 settembre 2019. Nel mese di settembre 2019 la durata del contratto è stata nuovamente prorogata al 18 marzo 2020 alle medesime condizioni, senza incremento economico, ferma restando la facoltà di recesso anticipato, non oneroso, e con un preavviso di almeno trenta giorni Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002 solari antecedenti la eventuale comunicazione di aggiudicazione della procedura SDAPA. Con Richiesta di acquisto (in seguito RdA) n. 817 del 24 ottobre 2019 il Settore Demand & Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti ha richiesto l’acquisto di un sistema informativo per la gestione integrata delle entrate patrimoniali degli enti locali in modalità S.a.a.s. (Software as a service) – da realizzarsi mediante l’indizione di un Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA) reso fruibile da Consip S.p.A. – per un periodo di 36 mesi e per un importo complessivo massimo pari a € 1.312.580,00 (unmilionetrecentododicimilacinquecentoottanta/00), oltre Iva. Come attestato nel Progetto tecnico allegato alla RdA, ...
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Premesse. (i) Nell’ambito di un progetto di riorganizzazione delle partecipazioni possedute dal Gruppo De Agostini, la società De Agostini S.p.A. in data 22 settembre 2006, con efficacia dal 1° ottobre 2006, ha conferito nella società interamente posseduta Nova S.r.l. il ramo di azienda costituito dalla totalità delle attività e delle passività che componevano l’azienda di De Agostini S.p.A. medesima.
(ii) In data 30 ottobre 2006, l’assemblea straordinaria di Xx Xxxxxxxx S.p.A. ha deliberato: (a) l’annullamento di n. 2.586.495 azioni proprie, mediante riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2445 c.c. per corrispondente importo nominale e quindi da Euro 42.000.000,00 ad Euro 39.413.505,00 (la “Riduzione del Capitale”); (b) la trasformazione della stessa società in società in accomandita per azioni, con sede legale in Novara, Via Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx n. 15, capitale sociale di Euro 42.000.000,00, rappresentato da n. 41.999.993 azioni ordinarie e da n. 7 azioni di categoria B, tutte del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le “Azioni”), ferma restando la deliberazione di Riduzione del Capitale ai sensi dell’art. 2445 c.c. di cui al precedente punto (a); (c) la modificazione della denominazione sociale in “B&D Holding di Xxxxx Xxxxx e
(iii) In data 30 ottobre 2006, successivamente alle deliberazioni dell’assemblea straordinaria di De Agostini S.p.A. di cui alla premessa (ii), l’assemblea straordinaria di Nova S.r.l. ha deliberato la trasformazione della stessa società in società per azioni (con sede legale in Novara, Via Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx n. 15, capitale sociale di Euro 42.000.000,00, rappresentato da n. 42.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna) e la modificazione della denominazione sociale in “De Agostini S.p.A.”.
(iv) Ad esito delle deliberazioni di cui alle premesse (ii) e (iii) (iscritte al Registro delle Imprese di Novara in data 8 novembre 2006), la società B&D Holding di Xxxxx Xxxxx e C. S.a.p.a. (la “SAPA” o anche la “Società”) possiede interamente la società De Agostini S.p.A. (“DEA”) che a sua volta controlla la
Premesse il Comune di Napoli, azionista unico della Società Terme di Agnano S.p.A., con delibera consiliare n. 20 del 15 luglio 2011, ha approvato alcune iniziative volte alla diminuzione dei costi di funzionamento di società ed organismi partecipati dall'Ente attraverso la ridefinizione del perimetro delle attività presidiate, con la dismissione di alcune partecipazioni, tra le quali la Società Terme di Agnano; - in data 6 novembre 2012, nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Terme di Agnano S.p.A., il Presidente ha proposto al Consiglio di predisporre un bando di gara internazionale per la gestione dell'intera struttura; - in data 13 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di pubblicare un invito a manifestare l’interesse alla gestione di tutti i rami d’azienda individuati, attraverso una presentazione della Società che tenesse conto di tutte le qualità e le potenzialità delle aree; - il Comune di Napoli, al fine di ripianare il disavanzo e del complessivo riequilibrio della gestione attraverso la revisione della struttura e del modello organizzativo attualmente esistenti e di preservare la proprietà pubblica degli asset, garantendone la fruibilità pubblica ed il valore sociale, con successiva delibera consiliare n. 58 del 30 novembre 2012, in ottemperanza all'art. 4, comma 3sexies, del D.L. n. 95/2012 (cd. decreto della spending review), ha approvato "le linee di indirizzo strategico finalizzate al riassetto societario delle partecipazioni comunali di cui all’allegato sub A che la Giunta Comunale contestualmente al piano di riequilibrio finanziario pluriennale sottoporrà all’approvazione del Consiglio, con apposite delibere per ogni singola partecipata", comprendendo, tra queste, la società Terme di Agnano; - a tal fine, il Comune di Napoli ha ritenuto necessario individuare un soggetto privato che rendesse maggiormente efficiente la gestione delle attività della Società Terme di Agnano S.p.A., superando l’attuale situazione di permanente deficit economico, attraverso l’utilizzazione della gestione della parte potenzialmente redditizia dell'azienda per finanziare gli investimenti volti alla riqualificazione del complesso aziendale; - la Società Terme di Agnano s.p.a. ha esperito un’indagine esplorativa volta a manifestare l’interesse per la gestione del "Complesso Terme di Agnano", richiedendo ai candidati di presentare, entro il 15 febbraio 2013, un piano industriale di sviluppo della società nel quale indicare gli obi...
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione...
Premesse. Il CONI ha tra le sue finalità la promozione della massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti nel territorio, tenendo conto, tra l’altro, delle competenze degli enti locali. Nell’ambito di tale obiettivo, è stato istituito il Fondo “Sport e Periferie”, finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale. Il CONI pertanto ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia il “Piano Interventi Urgenti”, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2016, sia successivamente il “Piano Pluriennale”, che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016. Con deliberazioni n. 501 del 17 dicembre 2015 e n. 315 del 18 luglio 2017, la Giunta Nazionale del CONI ha dato mandato al Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx di stipulare gli accordi necessari per l'implementazione dei Piani previsti dal D.L. 185/2015 nei limiti delle somme assegnate annualmente dal Decreto. Tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale vi è l’intervento proposto dall’ASD Olympia Sporting Club, denominato “Ultimazione lavori e riqualificazione di struttura polisportiva”. Per la realizzazione di tale intervento è stato siglato un accordo tra il CONI e l’ASD Olympia Sporting Club, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la sottoscrizione di tale accordo il CONI e l’ASD Olympia Sporting Club si sono impegnate a cooperare - ciascuna nell’ambito delle proprie finalità - per la realizzazione dell’intervento. Tra gli impegni assunti dal CONI nell’ambito di tale accordo c’è la fornitura della attrezzatura sportiva per poter svolgere attività a livello agonistico. Il CONI pertanto, per il tramite di CONI Servizi S.p.A. (di seguito, “CONI Servizi”), in virtù del contratto di servizio annuale che disciplina i rapporti tra le stesse, con il presente appalto intende procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezza...