Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Premesse. Con determina a contrarre n.165. del 7 novembre 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”), C.F. 97076950589, con sede a Roma in X.xxx X. XXXXX 6/A, sito internet – xxx.xxxx.xx, in qualità di Stazione Appaltante ha deliberato di procedere all’affidamento dei servizi di seguito specificati, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente disciplinare e nella documentazione di gara allegata: o AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PRESIDIO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGCM – CIG 9478032F6C Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di svolgimento del servizio è la sede dell’Autorità ubicata in Xxxx- X.xxx X. Xxxxx 6/A codice NUTS IT43 CIG 9478032F6C Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di funzionario dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità. Non si procede alla suddivisione in lotti considerata l’unitarietà dei servizi strettamente connessi tra di loro.
Premesse. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all’art. 6 della L. 3/2012 e che per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, L. 3/2012; - La ricorrente intende avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012 ed, in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso per l’ammissione del piano del consumatore ex art. 8 legge 3/2012; - A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgeva istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l’OCC, Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; - a seguito del deposito della suddetta istanza veniva nominato L’Avv. Xxxxxxx Xxxxxx, del Foro di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi; - A seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente; - Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all’art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012, qui allegata; - La debitrice presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a € 76.360,91 a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 7.554,58 oltre iva, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 83.915,49;
1 intraprendeva, quindi, un’azione esecutiva nei confronti dell’odierna ricorrente, incardinando presso il Tribunale di Napoli il procedimento per pignoramento immobiliare n. R.G.E., della quota di proprietà della sig.ra Santino sull’immobile individuato in epigrafe. La predetta procedura, poi, è stata sospesa dal giudice dell’esecuzione per l’instaurazione di un procedimento di divisione endoesecutivo al quale prendeva parte anche la comproprietaria sig.ra . Si costituiva, a mezzo dello scrivente legale, la sig.ra Xxxxxxx eccependo la nullità del contratto di fideiussione illimitata e dell’atto di cessione del credito. Il giudizio si trova in fase di decisione ma si vedrà meglio di seguito (capitolo “F” del presente atto). La sig.ra Xxxxxxx già si trovava in difficoltà economica quando si è aggiunto l’odierno debito ...
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Premesse. Il CONI ha tra le sue finalità la promozione della massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti nel territorio, tenendo conto, tra l’altro, delle competenze degli enti locali. Nell’ambito di tale obiettivo, è stato istituito il Fondo “Sport e Periferie”, finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale. Il CONI pertanto ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia il “Piano Interventi Urgenti”, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2016, sia successivamente il “Piano Pluriennale”, che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016. Con deliberazioni n. 501 del 17 dicembre 2015 e n. 315 del 18 luglio 2017, la Giunta Nazionale del CONI ha dato mandato al Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx di stipulare gli accordi necessari per l'implementazione dei Piani previsti dal D.L. 185/2015 nei limiti delle somme assegnate annualmente dal Decreto. Tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale vi è l’intervento proposto dall’ASD Olympia Sporting Club, denominato “Ultimazione lavori e riqualificazione di struttura polisportiva”. Per la realizzazione di tale intervento è stato siglato un accordo tra il CONI e l’ASD Olympia Sporting Club, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la sottoscrizione di tale accordo il CONI e l’ASD Olympia Sporting Club si sono impegnate a cooperare - ciascuna nell’ambito delle proprie finalità - per la realizzazione dell’intervento. Tra gli impegni assunti dal CONI nell’ambito di tale accordo c’è la fornitura della attrezzatura sportiva per poter svolgere attività a livello agonistico. Il CONI pertanto, per il tramite di CONI Servizi S.p.A. (di seguito, “CONI Servizi”), in virtù del contratto di servizio annuale che disciplina i rapporti tra le stesse, con il presente appalto intende procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezza...
Premesse. La valorizzazione territoriale rappresenta un obiettivo strategico dell'attuale programmazione regionale e tra i beni demaniali regionali da recuperare e valorizzare figurano, senza dubbio, i Tratturi, che rappresentano una preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese. La L.R. n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, ha codificato un complesso processo di pianificazione della rete tratturale, articolato in tre fasi, ciascuna sostanziata da uno specifico elaborato. La prima fase attiene alla formazione del “Quadro di Assetto” (art. 6 T.U.), che persegue l’obiettivo di classificare le aree tratturali secondo le tre destinazioni d’uso individuate dalla legge; la seconda fase riguarda l’elaborazione del “Documento Regionale di Valorizzazione”, che ha lo scopo di fissare le regole entro cui devono essere predisposti, quali atti di “dettaglio” del processo di pianificazione, i “Piani Locali di Valorizzazione” di competenza comunale (terza fase). La Giunta regionale con Deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 28 maggio 2019, ha approvato definitivamente il Quadro di Assetto dei Tratturi. La suddetta DGR n. 819/2019, tra l’altro, ha incaricato la Sezione Demanio e Patrimonio “di mettere in atto iniziative per promuovere sul territorio la conoscenza del Quadro di Assetto dei Tratturi e proseguire il processo di valorizzazione della rete tratturale che, in base a quanto previsto negli artt. 14 e 15 della L.R. n. 4/2013, porterà all’elaborazione del “Documento Regionale di Valorizzazione”. A seguito di ciò, la Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria si è adoperata per redigere gli indirizzi metodologico-operativi funzionali all’elaborazione del Documento Regionale di Valorizzazione. La Giunta regionale con proprio Atto n. 2411 del 19/12/2019, pubblicato sul BURP n.15 del 3/02/2020, ha approvato le Linee guida per la formazione del Documento Regionale di Valorizzazione, volte a delineare gli indirizzi e i criteri da seguire per la redazione ed approvazione del Documento Regionale di Valorizzazione, oltre a dettagliare le fasi operative e la tempistica del procedimento. A tale scopo sono state interpellate per le vie brevi l’Università degli Studi di Foggia e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari (DICATECh), in quanto...
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione...