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Premesse Clausole campione

PremesseLe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
PremesseLe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Premesse. 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le “Condizioni”) si applicano ai rapporti contrattuali tra LEGALEYE S.R.L, con sede legale in UDINE, Via X. Xxxxx nr°9 (di seguito “LEGALEYE”), ed il CLIENTE aventi ad oggetto la fornitura dei Servizi (di seguito i “Servizi” o il “Servizio”) individuati nella Proposta di Contratto (di seguito la “Proposta”) e/o nella Proposta Tecnico Economia (di seguito “PTE”) specificamente formulata per il CLIENTE. 1.2 Le Condizioni, unitamente alla Proposta e/o alla PTE, alle Condizioni Aggiuntive eventualmente applicabili, alle Specifiche Tecniche, Descrittive e Tariffarie dei Servizi, e ad ogni altro documento contrattuale eventualmente richiamato e/o allegato, rappresentano il Contratto, ovvero la totalità delle pattuizioni intervenute tra le Parti in merito ad una specifica fornitura del Servizio. 1.3 Le presenti Condizioni, l’Offerta Commerciale, la Proposta, la PTE ove presente, le Specifiche Tecniche, Descrittive e Tariffarie dei Servizi, ed ogni altro documento contrattuale richiamato e/o allegato, sono documentate nel sito web xxx.xxxxxxxx.xx (o in indirizzi web da questo sito accessibili) e come tali fanno parte integrante e sostanziale del Contratto. 1.4 Le presenti Condizioni sono da ritenersi integralmente efficaci dal momento in cui il CLIENTE le accetta espressamente mediante click sul pulsante “Accetto” o mediante apposizione di flag nel check box presentato nel sito xxx.xxxxxxxx.xx con la Proposta di Contratto 1.5 Salvo espressa disposizione contraria, l'introduzione di una qualsiasi modifica al Servizio che lo renda diversamente fruibile rispetto alla sua forma attuale, come pure il lancio di nuovi servizi, sarà soggetto, e pertanto sarà regolato, dalle presenti Condizioni generali.
PremesseLe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Premesse il Comune di Napoli, azionista unico della Società Terme di Agnano S.p.A., con delibera consiliare n. 20 del 15 luglio 2011, ha approvato alcune iniziative volte alla diminuzione dei costi di funzionamento di società ed organismi partecipati dall'Ente attraverso la ridefinizione del perimetro delle attività presidiate, con la dismissione di alcune partecipazioni, tra le quali la Società Terme di Agnano; - in data 6 novembre 2012, nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Terme di Agnano S.p.A., il Presidente ha proposto al Consiglio di predisporre un bando di gara internazionale per la gestione dell'intera struttura; - in data 13 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di pubblicare un invito a manifestare l’interesse alla gestione di tutti i rami d’azienda individuati, attraverso una presentazione della Società che tenesse conto di tutte le qualità e le potenzialità delle aree; - il Comune di Napoli, al fine di ripianare il disavanzo e del complessivo riequilibrio della gestione attraverso la revisione della struttura e del modello organizzativo attualmente esistenti e di preservare la proprietà pubblica degli asset, garantendone la fruibilità pubblica ed il valore sociale, con successiva delibera consiliare n. 58 del 30 novembre 2012, in ottemperanza all'art. 4, comma 3sexies, del D.L. n. 95/2012 (cd. decreto della spending review), ha approvato "le linee di indirizzo strategico finalizzate al riassetto societario delle partecipazioni comunali di cui all’allegato sub A che la Giunta Comunale contestualmente al piano di riequilibrio finanziario pluriennale sottoporrà all’approvazione del Consiglio, con apposite delibere per ogni singola partecipata", comprendendo, tra queste, la società Terme di Agnano; - a tal fine, il Comune di Napoli ha ritenuto necessario individuare un soggetto privato che rendesse maggiormente efficiente la gestione delle attività della Società Terme di Agnano S.p.A., superando l’attuale situazione di permanente deficit economico, attraverso l’utilizzazione della gestione della parte potenzialmente redditizia dell'azienda per finanziare gli investimenti volti alla riqualificazione del complesso aziendale; - la Società Terme di Agnano s.p.a. ha esperito un’indagine esplorativa volta a manifestare l’interesse per la gestione del "Complesso Terme di Agnano", richiedendo ai candidati di presentare, entro il 15 febbraio 2013, un piano industriale di sviluppo della società nel quale indicare gli obi...
Premesse. Con determina a contrarre prot. n. 3495 del 28/03/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito anche “D.Lgs. 50/2016” o “Codice”), finalizzati alla verifica dei progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE), della diagnosi energetica e dell’intero processo BIM nonché dei modelli BIM relativi ad una pluralità di interventi da eseguirsi su beni di proprietà dello Stato. In particolare, nell’ambito del Piano di Riduzione del rischio sismico avviato a partire dal dicembre 2018, questa Stazione Appaltante ha indetto, con determine a contrarre prot. 2020/12132/AG.DRC.U del 16/12/2020, prot. 2020/11896/AG.DRC.U del 11/12/2020, prot. 2020/11852/AG.DRC.U del 10/12/2020 e prot. 2022/1999/AG.DRC.U del 24/02/2022, delle procedure aperte per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM (d’ora in avanti anche “servizi progettuali”), al fine di acquisire i diversi scenari di miglioramento/adeguamento strutturale proposti dal progettista per lo specifico intervento, nonché per l’individuazione della migliore soluzione tra quelle proposte e della convenienza tecnico-economica a vantaggio della Stazione Appaltante. L’oggetto della presente procedura è, pertanto, l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura volti, da un lato, alla verifica ai sensi degli artt. 23, comma 9, e 26 del d.lgs. 50/2016 dei PFTE prodotti dagli aggiudicatari dei servizi progettuali, dall’altro, alla verifica degli elaborati relativi alla verifica della vulnerabilità sismica e alla diagnosi energetica, nonché alla verifica del processo e dei modelli BIM, nell’ambito dell’attività di supporto al RUP di cui all’art. 31 comma 9 del D.lgs. 50/2016 in materia di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Quest’ultima attività afferisce propriamente alla verifica di rispondenza degli elaborati e dei modelli alle specifiche richieste della Stazione Appaltante, in termini di verifica dell’intero processo BIM svolto, di coerenza dei dati e delle informazioni, nonché di interoperabilità degli stessi. Al fine di garantire la massima partecipazione, la gara è stata suddivisa in lotti, comprensivi di una pluralità di Beni cui attengono i PFTE, la verifica di vulnerabilità sism...
PremesseLe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Premesse. Con Determina del Direttore del Dipartimento DISVA n.. ………… del questa amministrazione ha disposto di affidare la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo espletamento di una indagine esplorativa di mercato tesa ad individuare gli operatori interessati al detto affidamento. Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato d’appalto relative alle modalità di partecipazione alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO indetta dall’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e, alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui all’oggetto. Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
PremesseLe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione...