CONSIDERATO CHE. Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021; Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all’Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa; Eventuali modifiche al presente Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all’Intesa. La Direzione generale Spettacolo del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale dott. Xxxxxxx Xxxxxxx La Regione Lazio d’ora in avanti Regione, aderente all’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2024 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione prot. MiC del 4/2/2021 n. 1163, integrata con la comunicazione prot. MiC del 13/5/2022 n. 4670-A con sede in Via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 7 – 00000 Xxxx C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx di seguito denominate “Le Parti”.
CONSIDERATO CHE l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del paternariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi; - l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; - le parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione; - l’Agenzia gestisce un patrimonio apistico di circa seicento alveari dislocati in tutto il territorio amministrato; quattro laboratori di smielatura e confezionamento del prodotto; aree e locali da destinare all’allestimento di mostre permanenti sull’apicoltura sarda e appositi spazi ricreativi da destinare all’educazione ambientale; - l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia gestisce un apiario sperimentale per finalità didattiche e di ricerca, svolge attività didattica, divulgativa e di ricerca nel settore dell’apidologia generale e applicata, finalizzate anche alla promozione e alla valorizzazione dell’apicoltura in Sardegna. - le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le parti coinvolte e le stesse soddisfano ...
CONSIDERATO CHE l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere...
CONSIDERATO CHE. ⮚ con note agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia e Chirurgia Toracica da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda; ⮚ la Struttura Sanitaria è soggetto privato non accreditato, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 345 rilasciato da ASL Lecco in data 07/08/2012, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx; ⮚ l’Azienda ha acquisito, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, i pareri pervenuti dai Direttori interessati, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica; ⮚ l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede “…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture”; ⮚ il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l’accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione; ⮚ dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012; ⮚ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato “Regolamento”.
CONSIDERATO CHE l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal prese...
CONSIDERATO CHE con Decreto del Direttore Generale n. 114 del 10_12_2019 è stato affidato, all’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, incarico con contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 del Cod. Civile e seguenti, da svolgersi in maniera saltuaria ed occasionale per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di autorizzazione concessa dall’Amministrazione di appartenenza ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, avente le seguenti finalità: ATTIVITA’ DI PROGETTO DURATA Attività di raccordo per la predisposizione degli atti di validazione in ragione della Delibera Arera 443/2019 Sei mesi con decorrenza titolo autorizzatorio - in data 12/12/2019 è stata rilasciata apposita autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza - la somma complessiva da impegnare ammonta ad €. 36.184,50 così ripartiti: Descrizione Gennaio_2020 Febbraio_2020 Marzo_2020 Aprile_2020 Maggio_2020 Giugno_2020 Totale da Impegnare Conpenso Lordo 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 29.700,00 INPS C/to Ente (2/3 del 24%) 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 3.960,00 IRAP 8,5% 420,75 420,75 420,75 420,75 420,75 420,75 2.524,50 - occorre rideterminare, rispetto a quanto previsto con Decreto n. 114/2019 (Cap. 90 “Consulenti Struttura Operativa”) l’impegno di spesa come segue: Descrizione Totale da Impegnare Capitolo Esercizio Descrizione Conpenso Lordo 29.700,00 90 2019 CONSULENTI STRUTTURA OPERATIVA INPS C/to Ente (2/3 del 24%) 3.960,00 180 2019 VERSAMENTO ALTRE IMPOSTE E TASSE IRAP 8,5% 2.524,50 180 2019 VERSAMENTO ALTRE IMPOSTE E TASSE − la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; − il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; − il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; − la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; − la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; − il Decreto del Direttore Generale n. 114/2019; − l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia BAT all’espletamento dell’incarico; − il contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto tra le parti.
CONSIDERATO CHE con la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/530/2022 del 23.12.2022, sono state selezionate n. 5 Startup per l’accesso al programma di accelerazione della Casa delle Tecnologie Emergenti e contestualmente approvata la modulistica richiesta ai concorrenti ai fini della sottoscrizione della Convenzione (Articolo 9, comma 2 dell’Avviso) per l'accesso al percorso di accelerazione e al contributo a titolo di rimborso spese (Articolo 6 dell’Avviso); l’Amministrazione in merito alla modulistica sottoscritta dalle Startup selezionate, ha esperito i necessari controlli di legge come da documentazione agli atti, necessari alla sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti con l’Amministrazione di Roma Capitale ed avente ad oggetto gli impegni e gli obblighi per i soggetti beneficiari del rimborso e le condizioni per la fruizione dei servizi della CTE di Roma, ai sensi dell’Articolo 9 dell’Avviso; l’Amministrazione, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche all’Allegato A - Schema di Convenzione, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/322/2022, redigendo una nuova versione di Convenzione (che sarà oggetto di sottoscrizione con le Startup anzidette) con precisazioni e modifiche non sostanziali e di seguito esplicitate: è stata inserita la locuzione PREMESSE, richiamando i Visti citati nella precedente versione di Convenzione, ordinandoli cronologicamente ed integrando il capoverso richiamante la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 171/2021 specificando l’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra l’Amministrazione ed i Partner; sono stati inseriti nuovi capoversi come sezioni CONSIDERATO e CONSIDERATO ALTRESÌ al fine di meglio specificare il contesto di operatività della CTE di Roma e il contesto normativo della Convenzione oggetto di modifiche; è stato eliminato l’Articolo PRIMI ADEMPIMENTI DEL DESTINATARIO al fine di coordinare la sottoscrizione della Convenzione con l’avvio del percorso di Accelerazione in conformità a quanto previsto nell’Avviso; nell’Articolo OBBLIGHI DI ROMA CAPITALE: è stato integrato il comma 4 , prevedendo che le modalità di verifica della rendicontazione ed erogazione del contributo saranno specificate al successivo articolo EROGAZIONE E CONTRIBUTO E MADALITA’ DI RENDICONTAZIONE; è stato integrato il comma 5, ritenendo opportuno specificare la necessaria coincidenza tra le informazioni ed i dati contenuti nel nel modello 45 fornito dalla Startup, al fine di risp...
CONSIDERATO CHE. ⮚ L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario è l’Ente accreditato presso il quale hanno sede tirocini formativi curriculari o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o da Istituti di alta formazione / tirocini per accesso alle professioni ordinistiche o percorsi abilitanti/regolamentati in esecuzione delle Convenzioni stipulate tra l’Azienda e gli Enti. ⮚ l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, al fine di garantire lo svolgimento dei tirocini, fornisce le proprie strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere per le attività didattiche-formative e di tirocinio, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative; ⮚ lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comporta il trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti, come definiti all’art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato “Regolamento”.
CONSIDERATO CHE l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il “Programma Fitosanitario di indagine 2022” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell’art. 158
CONSIDERATO CHE. − il Regolamento UE, emanato con l’intento di regolare il trattamento e la libera circolazione dei dati personali, introduce nell’ordinamento italiano il principio “data protection by default e by design” che impone di adottare uno standard di tutela dei dati prima che gli stessi siano effettivamente sottoposti a trattamento; − AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana (in coerenza con l’Agenda digitale europea) e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica; − AgID persegue l’obiettivo di indirizzare verso lo sviluppo e l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese; − AgID nel Piano Triennale 2017-2019 specifica che i servizi pubblici devono essere interoperabili e progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico e che le soluzioni tecnologiche in uso presso le pubbliche amministrazioni devono garantire livelli di sicurezza e livelli di servizio adeguati ed essere conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali; − il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione (di seguito “Modello strategico”), su cui è basato il Piano Triennale 2017-2019, costituisce il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operativi i progetti, le piattaforme e i programmi descritti nel documento Strategia per la crescita digitale 2014-2020; − gli Ecosistemi, indicati come settori o aree di policy in cui si svolge l’azione da parte delle Pubbliche amministrazioni, sono parte integrante del Modello Strategico; − AgID individua tra gli Ecosistemi quelli denominati “Sviluppo e sostenibilità” e “Infrastruttura e logistica – Mobilità”, che possono ricomprendere la realizzazione di interventi a supporto del sistema nazionale di protezione civile; − ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 1/2018, tra le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, sono espressamente identificate quelle concernenti: