Informativa per i clienti e Condizioni Generali d‘assicurazione
Informativa per i clienti e Condizioni Generali d‘assicurazione
Assicurazione per responsabilità civile di terzi
Informativa secondo VVG (Legge federale sui contratti di assicurazione)
La seguente informativa offre presenta, in modo chiaro e succinto, l’identità dell’assicuratore e il contenuto essenziale del contratto di assicurazione (Art. 3 Legge federa- le sui contratti di assicurazione, VVG).
Chi è l’assicuratore?
Assicuratore è l’AGA Internationial S.A., Paris, succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito AGA, con sede in Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx.
Chi è l’assicurato/a?
L’assicurato è il locatore dell’appartamento/casa per vacanze indicato nella Polizza.
Quali sono i rischi assicurati e quale l’estensione della copertura assicurativa?
AGA copre i danni alle cose assicurate, causati dall’inquilino di una struttura per vacanze assicurata, per un importo massimo concordato nel contratto di assicurazione. I rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa sono descritti dettagliatamente nella Polizza e nelle Condizioni generali d’assicurazione (AVB).
In cosa consistono le esclusioni principali?
▪ Xxxxx a cose che non rientrano nella proprietà dell’assicurato/a.
▪ Fatti provocati da atti di vandalismo o derivati da eventi atmosferici.
Questo elenco comprende solo le esclusioni più diffuse. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle Condizioni generali d’assicurazione come da VVG.
Qual è l’ammontare del premio?
L’entità del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L’importo dei premi è definito nel contratto e deriva da quanto espresso nella Polizza.
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Quali sono gli obblighi dell’assicurato/a e della persona avente diritto?
▪ adempiere integralmente i propri obblighi contrattuali o legali di segnalazione, informazione o di corretto comportamento (ad es. comunicando immediatamente un danno alla AGA).
▪ intraprendere ogni azione che possa contribuire a ridurre il danno e attuare la relativa risoluzione (ad es. autorizzando terzi di AGA alla definizione del sinistro consegnando la rispettiva documentazione, le informazioni pertinenti ecc.).
Questo elenco comprende solo gli obblighi più diffusi. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali d’assicurazione come da VVG.
Quando inizia e termina l’assicurazione?
Inizio e termine dell’assicurazione sono definiti nel contratto e riportati nella Polizza.
Quali sono le modalità di trattamento dei dati da parte di AGA?
AGA elabora i dati che risultano nella documentazione contrattuale o dallo svolgimento del contratto utilizzandoli in particolare per la determinazione dei premi, per la valutazione del rischio, per l’evasione di pratiche assicurative, per valutazioni statistiche o per scopi di marketing. I dati sono conservati su supporto sia fisico sia xxxxxxx- xxxx.
In caso di necessità, i dati saranno consegnati – nella misura necessaria – a terzi coinvolti, nella fattispecie ad altri assicuratori, autorità, avvocati e consulenti esterni. Può verificarsi anche la trasmissione di dati allo scopo di rilevare o impedire un abuso assicurativo.
Disposizioni generali d’assicurazione Assicurazione per danni materiali di terzi:
1. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione per danni materiali di terzi di AGA copre i danni di una struttura per vacanze (casa/appartamento), affittata dalla persona avente diritto, che ven- gono provocati dal legittimo inquilino alle cose assicurate durante il periodo dell’assicurazione indicato nella Polizza.
2. Somma assicurata
2.1 Il massimale d’assicurazione ammonta a CHF 5'000.- per contratto d’affitto o per prenotazione e max. CHF 20'000.- all’anno e a struttura per vacanze.
2.2 La persona avente diritto deve sostenere una franchigia per sinistro pari a CHF 200.-
3. Persona avente diritto
È l’avente diritto la persona indicata nella Polizza in qualità di locatore privato assicurato di appartamenti/case per vacanze.
4. Cose assicurate
Si intendono assicurati:
4.1 L’arredo dell’appartamento o della casa per vacanze, cioè tutto ciò che si trova nella struttura per vacanze affittata, escluse le cose mobili che servono ad uso privato, di proprietà della persona avente diritto e che vengono affidate al legittimo inquilino da utilizzare durante il periodo di locazione concordato per la struttura in questione.
4.2 L’appartamento o la casa per vacanze unitamente a tutte le rispettive componenti fisse che sono di proprietà della persona avente diritto e che vengono affidate al legittimo inquilino da utilizzare durante il periodo di locazione concordato per la struttura in questione.
5. Campo di applicazione territoriale
L’assicurazione vale per la struttura per vacanze (appartamento o casa) indicata nel contratto di locazione tra la persona avente diritto e il legittimo inquilino all’interno del territorio svizzero.
6. Inizio e durata della protezione assicurativa
6.1 L’assicurazione vale dalla data d’inizio riportata nella Polizza e dura secondo le indicazioni della Polizza stessa.
6.2 La protezione assicurativa copre il periodo definito all’interno del punto 6.1 contestualmente alla consegna della struttura per vacanze affittata dalla persona avente diritto (locatario/a) al legittimo inquilino e termina con la restituzione della struttura medesima affittata alla persona avente diritto.
7. Eventi assicurati e prestazioni
AGA si assume i danni alle cose assicurate causati dal legittimo inquilino della struttura per vacanze affittata dalla persona avente diritto o dalle persone inserite ulteriormente nel contratto d’affitto con la persona avente diritto, per un massimale concordato come somma assicurata.
8. Cose e danni non assicurati
8.1 Non sono assicurati i danni a:
– stoviglie e posateria
– prodotti alimentari e bevande
8.2 Non sono assicurati i danni
– insorti per grave negligenza e comportamento intenzionale;
– non provocati dall’inquilino o dalle persone inserite nel contratto d’affitto;
– insorti per abuso di alcol, droghe o farmaci;
– insorti per atti di vandalismo o in conseguenza di eventi atmosferici.
8.3 Danni a causa di eventi di guerra o terroristici e disordini di qualunque genere e i relativi provvedimenti contrastanti, nonché a causa di scioperi e catastrofi natura- li.
8.4 Xxxxx a cose che non rientrano nella proprietà della persona avente diritto.
8.5 Xxxxx riconducibili a sbalzi termici e al normale impatto degli agenti atmosferici, nonché alla normale usura.
AGA International S.A., Paris, succursale Wallisellen (Svizzera)
Xxxxxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxxxxxx, Tel. x00 00 000 00 00, Fax x00 00 000 00 00, xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
9. Obblighi della persona avente diritto
9.1 La persona avente diritto è tenuta ad adempiere integralmente i propri obblighi contrattuali o legali di segnalazione, informazione o di corretto comportamento.
9.2 La persona avente diritto è tenuta a intraprendere ogni azione che possa contribuire a ridurre il danno e attuare la relativa risoluzione.
9.3 Se la persona avente diritto può invocare le prestazioni, fornite da AGA, anche nei confronti di xxxxx, deve tutelare tali diritti cedendoli alla AGA.
9.4 L’ammontare dei danni deve essere dimostrato con ricevute originali, inoltre si devono tenere a disposizione le cose danneggiate fino a definitiva evasione del sinistro, per una completa perizia di AGA oppure, a vostra scelta, inviandole a vostre spese per farle valutare.
9.5 La persona avente diritto deve comunicare tempestivamente per iscritto l’evento assicurato alla AGA. La richiesta di indennizzo deve essere motivata e sostenuta con adeguata documentazione. I seguenti documenti dovranno essere recapitati all’indirizzo di AGA così come specificato al punto 15:
– Attestato d’assicurazione (polizza)
– Ricevute / fatture riguardanti le cose danneggiate (in originale)
– Contratto d’affitto della struttura per vacanze interessato
10. Conseguenze della violazione degli obblighi di comunicazione e di corretto comportamento
Qualora la persona avente diritto violi i propri obblighi contrattuali o legali di segnalazione, informazione o di comportamento corretto influenzando così l’origine, l’insorgere, l’entità o la determinazione del danno, AGA può declinare o abbreviare le proprie prestazioni. Sarà possibile poi rinunciare alla riduzione delle presta- zioni se la persona avente diritto può dimostrare che il proprio comportamento non ha influenzato negativamente il danno né il relativo accertamento.
11. Definizioni
11.1 Danni atmosferici
Per danni atmosferici si intendono i danni verificatisi a causa di agenti atmosferici quali inondazione, alluvione, tempesta (vento almeno di 75 km/h), grandine, slavina, peso della neve, frana, caduta di massi o smottamenti. I danni che si verificano a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non rientrano nei danni atmo- sferici.
12 Clausole complementari
12.1 Se la persona avente diritto gode di diritti da altro contratto assicurativo (assicurazione volontaria o obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di AGA che supera quelle dell’altro contratto assicurativo. I cosi saranno rimborsati tutti insieme una volta sola.
12.2 Se tuttavia AGA ha effettuato delle prestazioni per lo stesso danno, le stesse si intendono come anticipo e la persona avente diritto cede i diritti di terzi in questo ambito alla AGA (responsabile, assicurazione volontaria o obbligatoria).
13. Prescrizione
Le richieste cadono in prescrizione due anni dopo l’insorgere del fatto su cui si basa l’obbligo di prestazione.
14. Foro competente
Le eventuali querele contro la AGA possono essere presentate presso il tribunale, la sede della società o presso il domicilio svizzero della persona avente diritto..
15 Indirizzo di contatto
Allianz Global Assistance, Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx, XX-0000 Xxxxxxxxxxx.
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