Cose assicurate Clausole campione
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi – rientranti nella partita “Contenuto – Valori – Documenti”, relativi all’abitazione civile indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo:
a) per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti: fino ad un massimo di euro 30.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata, col massimo di euro 10.000,00.
b) per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.500,00.
c) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non chiusi in armadi forti o casseforti, euro 13.500,00 per singolo oggetto.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata in polizza, che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri: Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Attrezzatura-Arredamento” e/o la partita “Merci”, anche in eccedenza alle somme assicurate e fino al 10% della somma complessivamente assicurata: - Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00; - Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti. Valore di ricostruzione e rimpiazzo L’assicurazione è prestata: - per i “Fabbricati”, in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area; - per il “Attrezzature-Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; - per le “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese; - per gli “Archivi”, i “Supporti informatici”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento” di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell’ambito dei locali nell’ubicazione dell’attività indicata in polizza. • i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077; Sono inoltre assicurati: - contro la rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati; - contro il furto: ovunque posti nei locali come sopra indicati; il limite è elevato al 30% se questi enti sono custoditi in armadi forti e casseforti aventi le caratteristiche descritte alla voce “definizioni”; • Archivi, nonché Supporti informatici, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”. L’eventuale franchigia indicata in polizza non opera per i danni a “Valori”, oggetti personali, “Archivi” e “Supporti informatici”. L’assicurazione può essere prestata: • a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile; • a primo rischio relativo e cioè con applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. La scelta tra una delle due forme è riportata in polizza mediante indicazione della somma assicurata nella cella relativa alla forma stessa.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:
Cose assicurate. Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con con termini generici, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
Cose assicurate. Si intendono in garanzia, se indicati in Polizza i relativi Capitali assicurati, i beni che rientrano nelle seguenti partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto): • Fabbricato E’ assicurabile, anche se di proprietà di terzi, la partita Fabbricato come definita nel Glossario. • Contenuto E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario. E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Cose assicurate. Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con specifiche definizioni, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite: Se viene indicato in polizza il codice G125 alla voce codici di clausole speciali, premesso che sia il fabbricato assicurato e sia il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte sono adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali, si intendono assicurati nella partita “Fabbricato” anche i locali di proprietà del Contraente non destinati a civile abitazione.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in Polizza le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nella partita Contenuto E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario. E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “Effetti domestici – Valori - Documenti” relativi all’abitazione civile sita nell’ubicazione indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo, nell’ambito della somma assicurata:
a) per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti:
b) per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.000,00;
c) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non rinchiusi in armadi forti o casseforti, euro 10.000,00 per singolo oggetto.
