Cose assicurate Clausole campione

Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi – rientranti nella partita “Contenuto – Valori – Documenti”, relativi all’abitazione civile indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo: a) per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti: fino ad un massimo di euro 30.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata, col massimo di euro 10.000,00. b) per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.500,00. c) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non chiusi in armadi forti o casseforti, euro 13.500,00 per singolo oggetto.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata in polizza, che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri: Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Attrezzatura-Arredamento” e/o la partita “Merci”, anche in eccedenza alle somme assicurate e fino al 10% della somma complessivamente assicurata: - Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00; - Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti. Valore di ricostruzione e rimpiazzo L’assicurazione è prestata: - per i “Fabbricati”, in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area; - per il “Attrezzature-Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; - per le “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese; - per gli “Archivi”, i “Supporti informatici”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento” di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell’ambito dei locali nell’ubicazione dell’attività indicata in polizza. • i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077; Sono inoltre assicurati: - contro la rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati; - contro il furto: ovunque posti nei locali come sopra indicati; il limite è elevato al 30% se questi enti sono custoditi in armadi forti e casseforti aventi le caratteristiche descritte alla voce “definizioni”; • Archivi, nonché Supporti informatici, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”. L’eventuale franchigia indicata in polizza non opera per i danni a “Valori”, oggetti personali, “Archivi” e “Supporti informatici”. L’assicurazione può essere prestata: • a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile; • a primo rischio relativo e cioè con applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. La scelta tra una delle due forme è riportata in polizza mediante indicazione della somma assicurata nella cella relativa alla forma stessa.
Cose assicurate. Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con con termini generici, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in Polizza le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto): • Fabbricato E’ assicurabile, anche se di proprietà di terzi, la partita Fabbricato come definita nel Glossario. Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all’interno di un condominio), la Garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell’Assicurato delle parti comuni. • Contenuto E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario. E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Cose assicurate. Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con specifiche definizioni, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
Cose assicurate. 1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno. 1.2 L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto. 1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione. Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in Polizza le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nella partita Contenuto E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario. E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Cose assicurate. Sono assicurate le seguenti parti dell’abitazione: • fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; • tutte le opere murarie e di finitura; • tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; • impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e co- municazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; • recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; • pertinenze con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle dell’abitazione principale ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.