Foro competente Clausole campione

Foro competente. Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Foro competente. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Foro competente. Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Foro competente. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Foro competente. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
Foro competente. Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Foro competente. Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Foro competente. Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
Foro competente. Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.