CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
Rep. N.
Comune di Bientina-Provincia di Pisa
CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
L’anno 2019 (duemiladiciannove) e questo dì del mese di
in Bientina, avanti a me Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale del Comune di Bientina e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera
c) del Dlgs 18/08/2000 n. 267, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:
Il COMUNE DI BIENTINA, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 – C.F. e P.IVA 00188060503 nella persona del Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a S. Xxxxx x Xxxxx (PI) il 17/12/1965 - C.F. MNTGCR65T17I232Q, il quale agisce non in proprio ma in nome e per conto dell’ente che rappresenta, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del Decreto Sindacale n. 13/2018 con il quale è stato nominato titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica e conferitigli i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
E
La Società TOSCANA ENERGIA GREEN S.p.A. di seguito indicata come “Concessionario”, con sede legale in Pistoia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, C.F. 01187460504, legalmente rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx nato a La Spezia, il 01.01.1957, in qualità di Amministratore Delegato C.F. BNCVNI57A01E463K il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’azienda che rappresenta autorizzato alla stipula del presente atto in
virtù della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2015.
PREMESSO
- che la Società TOSCANA ENERGIA GREEN S.p.A. come meglio sopra generalizzata, è risultata Concessionario, come dai verbali della Commissione aggiudicatrice del 14/06/2018 e del 26/06/2018 e della Determinazione n. 520 del 03/07/2018 dell’Unione Valdera quale Centrale di Committenza, che agisce per conto del Comune di Bientina in forza della Convenzione Reg. n. 41 del 07/09/2012 tra i Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi, di individuazione del soggetto aggiudicatario della procedura di finanza di progetto, dei servizi energetici integrati del Comune di Bientina a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata sulla proposta progettuale presentata da Toscana Energia Green S.p.A. in qualità di proponente del servizio per effetto di deliberazione di G.C. n. 66 del 11/05/2017;
- che il Concessionario ha precedentemente preso visione delle strutture, degli edifici e degli impianti di pertinenza dell’Amministrazione al fine della formulazione della propria offerta tecnica ed economica, non avendo dunque alcuna obiezione circa lo stato di manutenzione e funzionamento degli stessi;
- che le Parti come sopra descritte intendono stipulare un contratto di servizi energetici integrati (d’ora in poi denominato “Contratto”), finalizzato alla gestione e riqualificazione energetica degli impianti, degli edifici e delle strutture di pertinenza dell’Amministrazione come specificatamente indicati nei documenti di gara e nell’offerta presentata;
- che gli obiettivi di riqualificazione e risparmio energetico saranno perseguiti dal Concessionario anche per mezzo della realizzazione di opere atte allo sfruttamento di energie rinnovabili;
- che l’esecuzione del Contratto consisterà nella prestazione da parte del Concessionario del servizio integrato energetico, costituito da una serie di servizi nonché di opere e forniture accessorie, riconducibili esemplificativamente alle seguenti categorie di prestazioni:
a) servizio energetico rivolto al sistema edificio/impianti, consistente nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio impiantistico termico dell’Amministrazione al fine di assicurare e mantenere nel tempo, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell’offerta presentata, le condizioni di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale, anche attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione, degli edifici oggetto del presente contratto e delle FER;
b) servizio energetico rivolto agli impianti di illuminazione pubblica, consistente nell’attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell’offerta presentata;
- che l’esecuzione del Contratto comporterà lo svolgimento di una serie strutturata di servizi e l’esecuzione di opere da parte del Concessionario anche a mezzo di imprese terze di sua fiducia e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, presso i siti interessati dall’intervento;
- che al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, e senza alcun esborso ulteriore da parte dell’Amministrazione, la stessa
rimarrà nella piena disponibilità di tutte le tecnologie installate, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate e beneficerà, inoltre, della totalità dei risparmi di spesa nell’approvvigionamento di energia generati da tali interventi di riqualificazione;
- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, insieme ai documenti di gara e ai documenti allegati all’offerta: il “Capitolato prestazionale del servizio”, avente la funzione di specificare gli aspetti particolari del servizio; lo “Studio di fattibilità” contenente la pre- analisi energetica e la descrizione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione da eseguirsi a carico del Concessionario; il “Piano Economico e Finanziario”;
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. I Finalità del Contratto.
Il Contratto, consistente nella gestione da parte del Concessionario del patrimonio impiantistico termico dell’Amministrazione, nonché di quello di illuminazione pubblica, come individuato e descritto nei documenti di gara e nell’offerta, è finalizzato alla realizzazione di significativi margini di risparmio in termini di consumi energia primaria sostenuti dall’Amministrazione, attraverso l’esecuzione a carico e rischio del Concessionario di una serie di interventi di riqualificazione energetica presso i siti di pertinenza dell’Amministrazione, come individuati nei documenti di gara e nell’offerta, anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili.
Il Contratto riporta i contenuti minimi di un EPC (Energy Performance
Contract) ed è redatto in conformità all'appendice B della norma UNI CEI 11352:2014.
Art. II Oggetto del Contratto.
L’Amministrazione affida in concessione alla Concessionaria, come sopra rappresentata, la quale accetta senza riserva alcuna, il Contratto di servizi energetici integrati, come di seguito e negli allegati disciplinato e descritto, per gli impianti di sua proprietà come indicati e descritti nei documenti di gara e nell’offerta, per un periodo di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti da effettuarsi entro 30gg dalla data odierna.
Il Contratto ha ad oggetto il servizio integrato delle seguenti prestazioni:
a) servizio energetico per gli impianti di climatizzazione consistente nella gestione degli impianti di climatizzazione di proprietà dell’Amministrazione, al fine di assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità indicate nei documenti di gara e nell’offerta presentata, condizioni standard di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale.
Il servizio include le seguenti attività, riconducibili al codice 43.22.01 della tabella Ateco 2007 e ricadenti nella sfera istituzionale dell’Amministrazione:
a.1) Gestione degli impianti di climatizzazione di proprietà dell’Amministrazione, garantendo la conformità delle caratteristiche tecniche e fisico-chimiche a quelle fissate dalle norme e dai regolamenti vigenti alla data di stipulazione del Contratto;
a.2) Gestione delle fatture di fornitura del combustibile, attraverso il
controllo e la rendicontazione dell’energia complessivamente utilizzata dalle varie utenze gestite;
a.3) Manutenzione programmata degli impianti, secondo le specifiche contenute nei documenti di gara e nell’offerta presentata;
a.4) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, quest’ultima comprensiva delle manutenzioni che si dovessero rendere necessarie per l’intera durata della concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti, limitatamente alle opere inerenti le riqualificazioni oggetto del presente contratto, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per l’Amministrazione.
a.5) Interventi e opere per la riqualificazione impiantistica e energetica degli impianti termici e degli edifici nonché per la riduzione delle emissioni inquinanti, anche attraverso il ricorso alla sfruttamento di energie rinnovabili, secondo le modalità e nelle misure indicate nei documenti di gara e nell’offerta;
a.6) Servizio di pronto intervento e reperibilità attraverso l’attivazione di Call Center per la ricezione di segnalazioni;
a.7) Informatizzazione del servizio e gestione del sistema di telecontrollo;
a.8) eventuali interventi e opere per l’adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalle norme e dai regolamenti sopravvenuti alla data di sottoscrizione del Contratto e ulteriori interventi di manutenzione straordinaria rispetto a quelli di cui al punto a.3), attivabili a discrezione e richiesta dell’Amministrazione a fronte del versamento del corrispettivo a misura, stabilito in sede di gara e di offerta mediante ribasso sui prezzari OO.PP. della Regione Toscana e sul prezziario opere edili ( DEI)
in vigore al momento della richiesta di intervento, sempre entro il limite annuo del 10% del valore complessivo del canone annuo del servizio integrato;
b) servizio illuminazione pubblica, consistente nell’attività di gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Il servizio illuminazione pubblica include le seguenti attività, riconducibili al codice 43.21.03 della tabella Ateco2007 e ricadenti nella sfera istituzionale dell’Amministrazione:
b.1) Gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell’Amministrazione;
b.2) Gestione delle fatture di fornitura dell’energia elettrica, attraverso la verifica e il controllo dei consumi delle varie utenze gestite;
b.3) Manutenzione ordinaria degli impianti, comprensiva delle manutenzioni che si dovessero rendere necessarie per l’intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione del presente Contratto, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto all’ammontare complessivo del canone;
b.4) Interventi e opere per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti, secondo le modalità e nelle misure indicate nei documenti di gara e nell’offerta;
b.5) Interventi per l’adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti alla data di sottoscrizione del
Contratto;
b.6) Servizio di pronto intervento e reperibilità attraverso l’attivazione di Call Center per la ricezione di segnalazioni;
b.7) Informatizzazione del servizio e creazione di un database delle utenze;
b.8) Eventuali interventi e opere per l’adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla norme e dai regolamenti sopravvenuti alla data di sottoscrizione del Contratto ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria, attivabili a richiesta dell’Amministrazione a fronte del versamento del corrispettivo a misura, stabilito in sede di gara e di offerta mediante ribasso sui prezzari OO.PP. della Regione Toscana e sul prezziario opere edili (DEI) in vigore al momento della richiesta di intervento, sempre entro il limite annuo del 10% del valore complessivo del canone annuo del servizio integrato.
b.9) Eventuali accensioni/spegnimenti straordinari degli impianti al di fuori del normale orario di esercizio a richiesta dell’amministrazione per svolgimento di eventi/manifestazioni, etc patrocinate dal Comune di Bientina.
Tutti gli interventi eseguiti sugli impianti di illuminazione dovranno essere migliorativi rispetto alle caratteristiche attuali e dovranno sempre essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente.
Art. III Stipula dei contratti di fornitura
L’Amministrazione provvederà alla stipula dei contratti di fornitura di energia elettricità per gli impianti di illuminazione pubblica e di energia e combustibile per gli edifici oggetto della presente concessione.
Il Concessionario svolgerà il servizio di verifica delle fatture di fornitura,
assumendosi il compito di verificare:
- che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione;
- la congruità di quanto fatturato sia in termini di volume sia di tariffa applicata;
Art. IV Importo della concessione
La remunerazione annua del servizio è definita secondo quanto previsto dalla documentazione di offerta e di gara ed in particolare sulla base di quanto disposto nel Capitolato prestazionale del servizio.
Per il primo anno di gestione del servizio integrato l’importo del canone viene fissato in euro 94.000,00 (novantaquattromila/00) oltre I.V.A. di legge.
L’ultima fattura dell’anno emessa computerà il conguaglio dovuto nelle seguenti misure:
- per il 40% del canone, alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi a consumo per l’intera collettività, al netto dei tabacchi, nonché all’eventuale variazione del numero delle utenze e degli impianti gestiti secondo le forme e le condizioni previste nel capitolato prestazionale;
- per il 60% del canone, alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi dell’energia;
- applicando i correttivi previsti in funzione dei reali consumi di gas metano e di energia elettrica per la pubblica illuminazione, come previsto dal capitolato prestazionale.
Il canone aggiornato secondo le variazioni ISTAT, viene applicato in via provvisoria all’anno successivo finché non sarà effettuato il nuovo
conguaglio a seguito delle variazioni dei prezzi come sopra indicate.
La progettazione, la fornitura e l’esecuzione dei lavori inerenti all’installazione di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l’adeguamento alle norme vigenti, l’adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impianti oggetto di concessione, ovvero alla realizzazione e/o ristrutturazione di nuovi impianti, saranno effettuate con risorse del Concessionario che le potrà recuperare, sostenendo un rischio d’impresa, mediante la riscossione del canone corrisposto dall’Amministrazione.
Il Concessionario, mediante la prestazione dei servizi richiesti sugli impianti affidati in concessione, garantirà il loro funzionamento in condizioni di efficienza, massimizzando il risparmio energetico e le economie gestionali conseguibili nell’ambito del servizio erogato.
I costi addizionali prodotti da un eventuale maggior consumo (a parità di punti luce e di numero di impianti di climatizzazione gestiti) rispetto alle previsioni saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario.
Allo stesso modo i maggiori benefici conseguenti ad un eventuale maggiore risparmio restano di competenza del Concessionario e dell’Amministrazione nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dalla proposta depositata.
La sostenibilità economica dell’intervento e della conseguente gestione è dimostrata dal Piano Economico Finanziario asseverato, predisposto dal Concessionario e riportato in allegato. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze dell’Amministrazione si manifestasse la necessità di incrementare il
quantitativo di punti luce ovvero il numero di impianti di climatizzazione si provvederà ad adeguare il canone come specificato nel capitolato prestazionale.
Art. V Fatturazione e pagamenti del canone del servizio
Il pagamento del canone annuale viene effettuato attraverso l’emissione di fatture di acconti trimestrali secondo le seguenti scadenze: 30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre. La fattura di conguaglio viene emessa il 31 gennaio dell’anno seguente. Le fatture riporteranno scadenza a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura.
Ciascun acconto trimestrale sarà pertanto pari a ¼ dell’importo contrattuale previsto quale canone.
Il conguaglio effettuato al 31 dicembre consisterà nella differenza tra l’importo complessivo del canone, aggiornato secondo i criteri di cui all’art. 4, e le fatture emesse in acconto.
Il pagamento degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli previsti in offerta sarà effettuato, decorsi comunque 60 giorni dall’accettazione della fattura a seguito dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, contestualmente al pagamento della rata del canone immediatamente successiva, ma con fatturazione separata.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria extra canone l’Amministrazione sarà tenuta a comunicare al Concessionario se questi ricadano nella propria sfera istituzionale o commerciale e se riguardino impianti attinenti o meno ad edifici.
Nel caso di ritardati pagamenti da parte dell’Amministrazione, decorreranno gli interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di
150 bps ( punti base).
Art. VI Durata della concessione
La concessione avrà una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di consegna degli impianti risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti da effettuarsi entro 30gg dalla data odierna.
Alla scadenza del termine di concessione di cui al comma precedente, il Concessionario sarà tenuto, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a proseguire la prestazione della sua opera in favore dell’Amministrazione su richiesta di quest’ultima, fino a quando la stessa non avrà provveduto ad organizzare la gestione degli impianti secondo la modalità prescelta.
Allo scadere del termine di cui al comma 1, l’Amministrazione conserva in ogni caso la facoltà di provvedere, attraverso procedure di evidenza pubblica, all’affidamento dei singoli servizi che costituiscono l’oggetto del presente Contratto in forma disgiunta e non integrata.
Art. VII Tempistica degli interventi di efficientamento e
riqualificazione
Dalla data del verbale di consegna dei lavori che segue alla stipula del contratto decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori. L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal Direttore dei lavori nel più breve termine dalla data della comunicazione per iscritto fatta dal Concessionario alla Direzione stessa.
Tutti gli interventi e le opere di efficientamento e riqualificazione energetica descritte nei documenti di gara e nell’offerta presentata saranno eseguiti, a pena della risoluzione del contratto, nel termine di 24
(ventiquattro) mesi a far data dalla consegna degli impianti al Concessionario.
Gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria, eseguiti su richiesta dell’Amministrazione, dovranno compiersi entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal Concessionario e
dall’Amministrazione.
Art. VIII Collaudo dei lavori
Entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere l’Amministrazione dovrà provvedere alla nomina della Commissione di Xxxxxxxx che dovrà svolgere l’incarico entro 30 giorni dall’affidamento.
Entro 30 giorni dall’effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di tre mesi di gestione. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del Concessionario entro il termine di giorni 15.
Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale impegno, l’Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dalle somme successivamente dovute allo stesso Concessionario. Ad esito favorevole il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.
Le spese per la Commissione di collaudo sono a carico del Concessionario.
Art. IX Obblighi del Concessionario
Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all’esecuzione degli interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica e gestionale degli impianti oggetto della presente Concessione, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e di gestione calore oggetto del presente contratto, resteranno a carico del Concessionario i seguenti oneri.
A) Contratto e atti vari.
Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla presente concessione. Rimangono a carico del Concessionario le spese sostenute dalla Amministrazione per l’avvio e l’espletamento delle procedure di gara.
B) Autorizzazioni, licenze.
Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l’ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Il Concessionario sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all’ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all’aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa prevista dalle leggi vigenti in data di aggiudicazione dell’appalto e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto della presente concessione
C) Oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo:
c.1) Progettazione:
Spese per le progettazioni definitive ed esecutive di tutti i lavori previsti nel progetto di fattibilità.
c.2) Direzione dei lavori e sicurezza:
Spese per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed oneri del Concessionario.
La supervisione della Direzione Lavori resta affidata al Dirigente Comunale dell’Area competente o a suo delegato ed i relativi oneri restano a carico del Concessionario. Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono nominati dal Concessionario. Tali tecnici devono essere di gradimento della Stazione Appaltante che ne approva la nomina.
c.3) Collaudi:
Spese per il collaudo di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed oneri del Concessionario, fermo restando che la nomina del/i collaudatore/i compete esclusivamente alla Amministrazione concedente.
c.4) Sicurezza:
Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di stipula della convenzione resteranno a carico dell’Amministrazione. Sono inoltre a carico del Concessionario i seguenti obblighi:
1) in relazione al servizio impianti di climatizzazione, assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità indicate nei documenti di gara e nell’offerta presentata, le condizioni di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo e controllo energetico negli edifici.
In particolare, costituiscono obblighi specifici del Concessionario:
a) la lettura dei contatori, effettuata all’inizio e alla fine della durata contrattuale, in contraddittorio con un tecnico dell’Amministrazione;
b) la verifica e il controllo delle fatture di fornitura del combustibile entro le scadenze previste dal fornitore;
c) l’assunzione della mansione di Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. con l’obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di centrale e di impianto;
d) l’emissione dell’attestato di prestazione energetica di ciascun edificio, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi di quanto indicato dal
D.M. 26.06.2009, da consegnarsi entro e non oltre sei, mesi dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico stabiliti in sede di offerta e di gara;
e) il supporto tecnico-amministrativo al Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consumata dagli impianti termici;
f) l’esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare l’esercizio e la manutenzione ordinaria e, su espressa richiesta dell’Amministrazione, anche di quelle di natura straordinaria degli impianti di climatizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia; Le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere realizzate qualunque sia la causa che ne ha determinato il guasto. Il Concessionario avrà quindi il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti o danneggiamenti anche se non imputabili a negligenza del Concessionario stesso, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto stesso. Nella circostanza il Concessionario è tenuto ad espletare tutte le già citate Attività di assistenza tecnico amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, ecc. Tutte le attività sopra indicate sono a completo carico del Concessionario e ricomprese nell’importo offerto.
g) la fornitura di materiale d’uso, di consumo e di apporto connessa all’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara e nell’offerta;
i) la gestione dei periodi e degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento secondo le indicazioni dell’Amministrazione;
l) la realizzazione di un sistema informatizzato di controllo e gestione in remoto degli impianti;
m) ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e
nell’offerta presentata;
2) in relazione al servizio di illuminazione pubblica, assicurare l’alimentazione e la manutenzione ordinaria degli impianti. In particolare, costituiscono obblighi specifici del Concessionario:
a) la verifica e il controllo delle fatture di fornitura, entro le scadenze previste dal fornitore;
b) l’esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare l’esercizio e la manutenzione ordinaria e, su espressa richiesta dell’Amministrazione, anche di quelle di natura straordinaria, degli impianti elettrici. Le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere realizzate qualunque sia la causa che ne ha determinato il guasto. Il Concessionario avrà quindi il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti o danneggiamenti anche se non imputabili a negligenza del Concessionario stesso, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto stesso. Nella circostanza il Concessionario è tenuto ad espletare tutte le già citate Attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, ecc. Tutte le attività sopra indicate sono a completo carico del Concessionario e ricomprese nell’importo offerto;
c) la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in sostituzione di quelli non più funzionanti o comunque deteriorati;
d) la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel
capitolato prestazionale;
e) ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e nell’offerta presentata;
3) in relazione agli interventi di messa in sicurezza, messa a norma dell’impiantistica per illuminazione pubblica e delle centrali termiche degli edifici imposti da norme e regolamenti sopravvenuti alla data di stipulazione del Contratto - fermi restando gli impegni assunti dal Concessionario negli elaborati dello studio di fattibilità riguardanti gli interventi di messa a norma imposti da leggi e regolamenti vigenti al momento della stipulazione del Contratto - questi sono eseguiti a richiesta dell’Amministrazione e liquidati a misura secondo il ribasso offerto in sede di gara sul prezzario OO.PP. della Regione Toscana e DEI vigente al momento della richiesta di intervento, sempre nei limiti del 10% annuo del valore complessivo del canone annuo del servizio integrato. I tempi e le modalità degli interventi suddetti saranno quindi trasposti in appositi atti di sottomissione;
4) in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari per l’intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione del presente Contratto, questi sono eseguiti senza alcun onere o costo aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto all’ammontare complessivo del canone.
Art. X Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario è tenuto ad adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività
previste nel rispetto della regola d’arte.
Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato al presente Contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l’espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.
Per garantire la regolare esecuzione del contratto, Il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all’esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.
Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario.
In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario delle disposizione della concessione, l’Amministrazione potrà avvalersi delle seguenti facoltà:
a) applicare un trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell’inosservanza;
b) effettuare, ove l’inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l’onere al
Concessionario.
Art. XI Obblighi e responsabilità dell’Amministrazione.
Nel termine di 30 giorni dall’affidamento della concessione l’Amministrazione provvede alla consegna al Concessionario degli edifici, delle strutture e degli impianti oggetto del presente Contratto. Il verbale di consegna riporterà lo stato degli impianti termici, elettrici e di illuminazione pubblica, nonché la lettura dei contatori relativi agli impianti di climatizzazione.
L’Amministrazione rimarrà unica responsabile per il periodo di validità del Contratto nei riguardi degli eventuali danni causati dalla non conformità alle sopravvenute norme in materia, per gli impianti che necessiteranno di adeguamento e per i quali il Concessionario, con dettagliata relazione tecnica e relativo preventivo di spesa per l’adeguamento, avrà segnalato la necessità di un intervento, dal momento del ricevimento della segnalazione fino al loro avvenuto adeguamento
Art. XII Rischio di gestione del servizio.
Il rischio di gestione del servizio energetico integrato grava sul Concessionario, il quale è tenuto a garantire all’Amministrazione il raggiungimento e il mantenimento degli standards specificati nei
documenti di gara e nell’offerta, pena l’applicazione di penali come specificate e quantificate al punto 2.14 del capitolato prestazionale.
Il Concessionario si assume altresì il rischio della realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli impianti e degli edifici in gestione come descritti nei documenti di gara e nell’offerta, nonché, a titolo esemplificativo, gli eventuali ritardi di consegna, il mancato rispetto degli standard predeterminati, i costi aggiuntivi, le deficienze tecniche e le esternalità negative, compreso il rischio ambientale, e ad esclusione di eventi catastrofali, delle opere realizzate.
Rimarrà altresì a carico del solo Concessionario:
a) l’eventuale mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti dei consumi di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica, di combustibile per gli impianti termici;
b) il rischio degli eventuali ulteriori consumi di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica e di combustibile per gli impianti termici;
c) i costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria (con eccezione di quelli relativi agli adeguamenti per sopravvenienze normative) che si dovessero rendere necessari per l’intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi, limitatamente alle opere inerenti le riqualificazioni oggetto del presente contratto.
La mancata realizzazione degli interventi di efficientamento, poiché determina un aggravio a carico del Concessionario, costituisce di fatto (e de jure) il meccanismo di penalizzazione per la mancata realizzazione degli
interventi stessi.
Art. XIII Penali.
L’applicazione delle penali a carico del Concessionario è disciplinata dal punto 2.14 del Capitolato prestazionale allegato al presente atto.
Art. XIV Contributi pubblici su interventi di efficientamento realizzati dal Concessionario.
Per tutta la durata del rapporto contrattuale il Concessionario beneficerà, in qualità di titolare esclusivo degli stessi, degli incentivi economici derivanti dagli interventi di efficientamento realizzati, inseriti nel progetto di fattibilità e nel piano economico finanziario presentati in sede di gara e approvati dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si impegna comunque a collaborare con il Concessionario per l’espletamento delle relative procedure di concessione dei tali contributi pubblici.
Eventuali ulteriori contributi pubblici relativi agli interventi di efficientamento oggetto del presente contratto, al momento non previsti nel piano economico finanziario del progetto, saranno suddivisi fra le parti anche attraverso la riformulazione del canone, in ragione delle richieste formulate dall’Amministrazione, in modo da garantire il raggiungimento di nuove condizioni di equilibrio economico finanziario.
Art. XV Interventi di efficientamento eseguiti e finanziati direttamente dall’Amministrazione
Per tutta la durata del rapporto contrattuale, ulteriori interventi di efficientamento energetico eseguiti e finanziati direttamente dall’Amministrazione, anche attraverso l’ottenimento di contributi pubblici,
comporteranno la definizione di un nuovo equilibrio economico finanziario anche attraverso una rimodulazione del canone e dei livelli massimi garantiti sui consumi, in misura direttamente proporzionale rispetto alle variazioni conseguite degli indici di prestazione energetica.
Art. XVI Valore degli interventi di riqualificazione.
In caso di sospensione dell’esecuzione o di risoluzione del Contratto da parte del concedente, il valore degli interventi di riqualificazione che il Concessionario avrà realizzato, vengono valorizzati e corrisposti dal Concedente al Concessionario per le restanti annualità.
Nulla sarà dovuto al Concessionario in caso di sospensione o risoluzione contrattuale per grave inadempienza contrattuale o per libera iniziativa.
Art. XVII Proprietà degli impianti e delle opere realizzate.
Gli impianti e le opere realizzate dal Concessionario in applicazione del Contratto, nonché tutti i materiali e gli accessori elettrici installati nel corso dell’intero periodo di vigenza del Contratto, sono e permangono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione.
Art. XVIII Appalti aggiudicati dal Concessionario.
Il Concessionario ha la facoltà di affidare in appalto nei limiti e alle condizioni fissate dagli atti di gara l’esecuzione di opere, lavori e servizi secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.lgs. 50/16.
Art. XIX Polizze assicurative.
Prima di dare inizio a qualsiasi lavorazione, il Concessionario dovrà stipulare tutte le polizze assicurative occorrenti a copertura delle responsabilità civili derivanti dall’esecuzione dei lavori e dalla gestione del servizio. I massimali delle polizze dovranno essere adeguati alla natura ed
al valore della concessione, anche se non costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario.
Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.
Copia della polizza assicurativa suddetta viene acquisita in atti (almeno prima dell’inizio degli interventi). Agli effetti assicurativi, il Concessionario, non appena a conoscenza di eventuali danni o sinistri occorsi, è tenuto a segnalare all’Amministrazione l’accaduto. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, si intendono assunti dal Concessionario nell’esecuzione delle opere connesse all’attuazione del contratto o all’espletamento del servizio. La sorveglianza da parte della Direzione Lavori, che potrà anche essere saltuaria, non attenua in alcun modo la responsabilità del Concessionario per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone. L’Amministrazione appaltante si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagine delle opere eseguite, di applicazione delle relative sanzioni, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione. Il Concessionario riconosce, altresì, essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire le cose e le persone. Pertanto, esonera l'Amministrazione appaltante da ogni
responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che potessero verificarsi in dipendenza diretta del proprio operato.
A garanzia della corretta esecuzione del contratto, la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 - comma 1, del D.Lgs 50/2016, pari a €. 141.000 corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, è ridotta del 50% in quanto l’operatore economico è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e dell’ulteriore 20% in quanto l’operatore economico è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Conseguentemente, la cauzione pari a €. 56.400,00, corrispondente al 4% dell’importo contrattuale, viene prestata dall’appaltatore mediante polizza
fideiussoria n. emessa dalla Compagnia -
Agenzia di , valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Inoltre il concessionario dovrà presentare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:
1) la garanzia di cui all’articolo 103 - comma 7, del D.Lgs 50/2016 valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione con le seguenti condizioni e massimali, rispettivamente di:
a) 624.900,00 per i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
b) €. 1.000.000, per la responsabilità civile per danni a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la costruzione delle opere
oggetto dell’appalto, verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori nel corso degli stessi.
2) la cauzione, ai sensi dell’art.183 - comma 13 del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, pari a €. 21.760,15.
Art. XX Norme in materia di sicurezza.
Le attività previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi predisposto dal soggetto obbligato ai sensi di legge.
Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori previsto dalla legge vigente.
Il personale operativo impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei necessari requisiti formativi per l’espletamento delle attività a cui è chiamato.
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni momento di richiedere o controllare la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori.
Art. XXI Divieto di cessione del contratto.
È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale del Contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell’obbligo di cui al precedente comma il Contratto si intende risolto di diritto fermo restando
il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Art. XXII Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione anche prima della scadenza naturale nel caso di:
- Gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti dei servizi oggetto della presente Concessione; (80 Dlgs 50/2016)
- Mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Concessione, con particolare riferimento ai termini di esecuzione lavori;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e durante l’esecuzione delle opere (D.Lgs 81/2008);
- Cessione del Contratto;
- Mancato rispetto delle condizioni di contratto per quanto concerne la gestione dell’impianto, mancato rispetto della resa e dei requisiti illuminotecnici, mancato rispetto dei tempi previsti per le sostituzioni delle lampade, dei sostegni, delle armature e delle parti dell’impianto, ecc.
In tali ipotesi l’Amministrazione Comunale Concedente dovrà contestare per iscritto le inadempienze del Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, l’Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti di competenza. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento ed agli eventuali lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso delle spese di investimento effettuate e non ancora ammortizzate.
Art. XXIII Norme finali
- DIAGNOSI ENERGETICHE
Nel periodo di vigenza contrattuale, il Concessionario si impegna a eseguire periodiche Diagnosi Energetiche (ai sensi della norma UNI 11352:2014) volte ad individuare e proporre al Comune ulteriori interventi per efficientamento energetico.
Gli interventi proposti saranno realizzati sotto la responsabilità del Concessionario, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.
Una volta formulata la proposta per una nuova realizzazione le parti concorderanno le modalità attraverso le quali gli interventi dovranno essere realizzati.
- VERIFICA E MISURA DEI CONSUMI ENERGETICI
Alla fine di ciascun periodo di osservazione (ogni anno in sede di conguaglio), Concessionario e Comune procederanno all’analisi della reportistica prodotta da TEG, individuando anche le eventuali azioni di miglioramento da apportare.
La misura dei dati di consumo avverrà attraverso l’esecuzione delle letture contatori, della verifica della consistenza impiantistica (in rapporto sia al numero sia alle volumetrie interessate) e della rilevazione dei gradi giorno effettivi dell’anno in esame.
- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
Per l’esecuzione delle attività previste dal presente contratto, l’azienda dichiara che intenderà avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
Diagnosi energetiche
Esecuzione interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione Manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione
Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione Progettazione e Direzione Lavori
Il Concessionario si impegna a dare pronta comunicazione al Comune in merito ad eventuali variazioni in ordine all’esternalizzazione di una o più attività nonché a fornire allo stesso gli estremi ed i riferimenti dei soggetti terzi preposti alle attività sopraindicate.
Art. XXIV Foro competente.
Il Concessionario dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede del Comune di Xxxxxxxx (XX) Xxxxxx X. Xxxxxxxx XX, 00 ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente contratto e di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del foro di Pisa.
Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di Pisa.
Art. XXV Stipulazione del contratto e documenti allegati
La stipulazione del contratto avverrà secondo quanto stabilito dalla Legge in materia. Faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
• il bando e il disciplinare di gara;
• il progetto preliminare e l’offerta integrale della ditta;
• copia della polizze R.C. N° rilasciata da e polizza RC n°
rilasciata da ;
• cauzione definitiva n° rilasciata da ;
• piano economico/finanziario asseverato.
• capitolato prestazionale.
Art. XXVI Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della Legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i.
In particolare la Ditta appaltatrice si obbliga:
a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al Comune che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della Legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o comunque con sistemi alternativi purché consentiti dalla normativa di riferimento;
b) ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente contratto, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, a pena nullità assoluta dei contratti medesimi;
c) a trasmettere al Comune i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché lo stesso possa accertare l’inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010, n° 136;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge
13/08/2010, n° 136, informando di ciò contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pisa.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n° 136, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 3 - comma 8, della stessa norma.
A tal proposito si indica che il CIG relativo al presente contratto è il seguente:
Art XXVII Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 206/679 si precisa quanto segue:
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bientina;
- gli Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Bientina assegnati alle strutture interessate dal presente contratto.
- Il responsabile della protezione dei dati è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
- le finalità cui sono destinati i dati forniti al concessionario e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con il presente contratto;
- l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al personale interno del Comune stesso coinvolto nel procedimento ed ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990
Le Parti dichiarano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati.
ART XXVIII Responsabile esterno del trattamento dei dati
Il Concessionario, con separato atto, verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
ART XXIX Riservatezza
Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.
ART XXX obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.
Il Concessionario è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Toscana durante lo svolgimento dei lavori, per tutta la durata della concessione.
Altresì il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché dei codici di comportamento integrativi del Comune di Bientina reperibili sul sito dell’ente e che devono essere espressamente visionati dal personale di servizio.
In particolare il Concessionario sarà tenuto a dare applicazione di quanto previsto nei provvedimenti di cui sopra.
ART XXXI Rinvii
Per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto si rinvia a quanto disciplinato e previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di concessioni di servizi.
Il presente contratto è redatto con modalità informatiche in adempimento all’art. 6 - comma 6, del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221 e in attuazione della determinazione n. 1 del 19/02/2013 emessa dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, sottoscritto digitalmente tra le parti.
Letto approvato e sottoscritto.
COMUNE DI BIENTINA TOSCANA ENERGIA GREEN S.p.A.
Il Responsabile di PO Area Tecnica Il Legale Rappresentante Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sig. Xxxxx Xxxxxxx
=============================================================
Repertorio n.
COMUNE DI BIENTINA PROVINCIA DI PISA
Io sottoscritto Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, segretario del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 97, Capo II, Titolo IV, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, certifico che senza l’assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti, col mio consenso, i Sig.ri Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a S. Xxxxx x Xxxxx il 17/12/1965, Responsabile di PO Area Tecnica del Comune di Bientina C.F. e P.IVA 00188060503, il quale interviene nel presente atto esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune medesimo, e il Sig. Xxxxx Xxxxxxx nato a La Spezia il 01/01/1957 - C.F. BNCVNI57A01E463K, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della TOSCANA ENERGIA GREEN S.p.A., con sede a Pistoia (PT) in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – CF. 01187460504, della cui personale identità io sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza il presente atto che si compone di n. facciate e fin qui della presente.
Il Segretario Comunale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx