Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Riservatezza. Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano. Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how. Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto. Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Riservatezza. 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
Riservatezza. Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente confidenziale e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni confidenziali solo ed esclusivamente per fornire Servizi a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: codice, disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “ATOS Security Requirements for Partners and Suppliers” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza conforme ai contenuti del presente articolo. Il Fornitore si obbliga a formare adeguatamente il Personale, secondo i corsi Mandatory Atos, o corsi almeno equivalenti a questi, in relazione alle misure di sicurezza da adottare per prevenire, limitare e minimizzare i rischi che compromettano la riservatezza, la disponibilità e l’integrità delle informazioni. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, in violazione di siffatti obblighi di riservatezza. Nel caso in cui al Forn...
Riservatezza. 1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.
Riservatezza. A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
Riservatezza. Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante. L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuta ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati del trattamento dei dati dell'Amministrazione. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento. L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Riservatezza. (se pertinente la natura del contratto):