Rinvii Clausole campione

Rinvii. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente concessione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Rinvii. Per quanto non specificamente previsto dai commi che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo XI e di quant’altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.
Rinvii. Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai punti 1-9 che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo XI e di quant’altro incompatibile con tale tipologia contrattuale. Le Parti si incontreranno dopo l’adozione delle previste discipline regionali di cui al citato art. 49, per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi.
Rinvii. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti.
Rinvii. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e dal Regolamento e dai documenti ad esso correlati, si applicano le norme del Codice Civile, le norme vigenti e gli usi locali.
Rinvii. L’Offerta è soggetta: - con riferimento ai servizi di rete fissa alle “Condizioni Generali di Contratto per il Servizio Numero Fisso”, come integrate e/o modificate dalle presenti Condizioni Generali dell`offerta zero per l`erogazione di servizi di rete fissa. - per i servizi di rete mobile alle “Condizioni di Adesione all’Offerta Zero”.
Rinvii. Si richiamano espressamente i seguenti articoli • del Capitolato Generale:
Rinvii. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 - per le parti ancora in vigore - e al Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.
Rinvii. Per quanto non specificamente previsto dai comma che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo X e di quant’altro incompatibile con tale tipologia contrattuale. Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ivi compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486. Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall’art. 71, commi 4 e 5. In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell’ambito di un apposito incontro, l’impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l’espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’impresa stessa.
Rinvii. Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai punti 1-9 che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo XII e di quant’altro incompatibile con tale tipologia contrattuale. Le Parti si incontreranno dopo l’adozione delle previste discipline regionali di cui al citato art. 49, per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi. Per i rapporti instaurati a far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.