FISCALITA’ ASSICURATIVA
FISCALITA’ ASSICURATIVA
GLI ASPETTI FISCALI DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
PARTE I: LE POLIZZE VITA ED INFORTUNI
PREMESSA: SUCCESSIONE DEI REGIMI
1. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31/12/20000
1.1 Detraibilità dei premi
1.2 Imposta sui premi versati
1.3 Tassazione delle prestazioni erogate
2. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI DALL’1/1/2001
2.1 Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario
2.2 Contratti di assicurazione sulla vita aventi ad oggetto il rischio
2.2.1 Fase del versamento dei premi: detraibilità
2.2.2 Imposta
2.2.3 Le diverse tipologie contrattuali
A) Contratti aventi per oggetto il rischio morte
B) Contratti aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente
C) Contratti aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
2.2.4 Fase di erogazione delle prestazioni: tassazione
3. POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DA LAVORATORI AUTONOMI, DATORI DI LAVORO E SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA
3.1 Lavoratori autonomi
3.2 Assicurazioni a favore dei dipendenti
3.3 Assicurazioni nell’interesse del datore di lavoro
3.4 Assicurazioni a garanzia del trattamento di fine rapporto
3.5 Regime fiscale dei proventi assicurativi
PARTE II: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.1 Il regime fiscale dei contributi
1.2 Il regime fiscale dei rendimenti
1.3 Il regime fiscale delle prestazioni
1.3.1 Le prestazioni in capitale
1.3.2 Le anticipazioni
1.3.3 I riscatti
1.3.4 I trasferimenti
1.3.5 Le prestazioni in forma periodica
1.4 Le misure compensative per le imprese
2. LA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2.1 Fase del versamento dei premi
2.2 Fase di accumulo dei rendimenti
2.3 Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate
2.3.1 Prestazioni in forma capitale
2.3.2 Anticipazioni e riscatti
2.3.3 Prestazioni in forma periodica
PARTE I: LE POLIZZE VITA ED INFORTUNI
PREMESSA: SUCCESSIONE DEI REGIMI
Il Decreto Legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47, (successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 12/04/2001, n. 168) con la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare e dei prodotti assicurativi vita, ha delineato un nuovo sistema fiscale.
La nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, mentre per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2000 continuerà ad essere applicata, per l’intera durata del contratto stesso, la vecchia normativa.
Il contratto si intende rinnovato quando l’assicurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche tacitamente, il diritto di accettazione che gli è stato irrevocabilmente attribuito.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 15/05/2003, n. 111/E, ha precisato che la semplice trasformazione di un contratto, non determinando l’estinzione dell’obbligazione originaria e la conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, non integra una ipotesi di rinnovo. Non costituisce rinnovo, neppure, l’integrazione di un contratto stipulato prima del 2001, consistente nell’inserimento di nuove clausole che prevedono il versamento di premi aggiuntivi (Ris. Ag. Entrate del 03/12/2002, n. 378/E).
In ogni caso, per i contratti rinnovati la previgente disciplina continua ad applicarsi alle prestazioni erogate e riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è stato rinnovato; sono, invece, assoggettate al nuovo trattamento tributario le prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data di scadenza del contratto originario oggetto del rinnovo.
1. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31/12/2000
1.1 DETRAIBILITÀ DEL PREMIO
Per i premi versati per assicurazioni sulla vita e contro infortuni (per lo stesso contribuente o per i soggetti fiscalmente a carico) è riconosciuta al contribuente una detrazione d’imposta del 19% su un importo complessivamente non superiore a 1291,14 euro (ex art. 13-bis, comma 1, lettera f, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Alla formazione di detto importo concorrono anche i contributi previdenziali non obbligatori per legge derivanti da contratti stipulati fino al 31/12/2000.
Per i lavoratori dipendenti, ai fini del limite di 1291,14 euro, si tiene conto, anche, dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Per i contratti di assicurazioni sulla vita, le detrazioni fiscali sono subordinate al rispetto di due condizioni:
1) il contratto non deve avere una durata inferiore a cinque anni;
2) entro i primi cinque anni dalla polizza non deve essere prevista la concessione di prestiti;
La prova delle suddette condizioni può risultare dalla polizza o dalla quietanza, oppure da un’apposita dichiarazione rilasciata dall’impresa di assicurazione.
L’Amministrazione finanziaria (Circ. Min. del 12/5/2000, n. 95/E) ha chiarito che le polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti - dove il contraente è una persona giuridica (che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi) anche se la stipula viene effettuata in nome e per conto - danno diritto alla detrazione relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.
I contratti di assicurazione contro gli infortuni che danno diritto alla detrazione sono quelli che garantiscono, in caso di infortunio dell’assicurato, il pagamento di una
somma a titolo di indennità (la detrazione fiscale non è, però, subordinata al rispetto delle condizioni previste per i contratti di assicurazione sulla vita).
Rientrano anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza R.C. auto (Circ. Min. 12/05/00, n. 95/E).
1.2 IMPOSTA SUI PREMI VERSATI
La legge del 29/10/1961, n. 1216 (Allegato A) prevede l’applicazione di un’imposta del 2,5% sui premi versati dal contraente all’impresa di assicurazione.
1.3 TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme erogate in dipendenza di un
contratto di assicurazione sulla vita, possono configurarsi le seguenti ipotesi.
a) Corresponsione del capitale a scadenza o in caso di riscatto, quando il soggetto assicurato è ancora in vita
- Le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi (combinato disposto dell’art. 6, comma 1, Legge del 26/09/1985, n. 482 e dell’ex art. 42, comma 4, TUIR);
- la suddetta differenza deve essere ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo dalla conclusione del contratto (art. 6, cit.);
- in caso di riscatto dell’assicurazione entro i primi cinque anni, l’ammontare dei premi per i quali si è usufruito della detrazione d’imposta costituisce reddito soggetto a tassazione separata. Pertanto, l’impresa di assicurazione è tenuta ad operare una ritenuta a titolo di acconto sull’ammontare dei premi liquidati, applicando l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. Il contraente dovrà, poi, dichiarare, nella propria denuncia dei redditi, l’ammontare dei premi pagati e sottoposti a ritenuta. Non costituisce riscatto
dell’assicurazione il decesso dell’assicurato avvenuto nel quinquennio (ex art 00-xxx, xxxxx 0, xxxx. x, X.X.X. x. 000/00; Circ. Min. 12/05/00 n. 95/E).
b) Corresponsione del capitale per morte dell’assicurato
- Non è applicata alcuna ritenuta d’imposta, infatti, le somme percepite dagli aventi diritto in caso di decesso dell’assicurato sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi (art. 34, D.P.R. del 29/09/1973, n. 600, come sostituito dall’art. 6, comma 4, cit.)
c) Corresponsione di una rendita vitalizia
- Le rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (ex art. 47, comma 1, lett. h), TUIR) e costituiscono reddito per il 60% dell’ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta (ex art. 48 bis, comma 1, lett. c), TUIR);
- pertanto, il beneficiario, nella denuncia dei redditi, deve dichiarare il 60% della rendita percepita e l’impresa di assicurazione deve operare, al momento della liquidazione, una ritenuta a titolo d’acconto sulla rata di rendita erogata con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni, le somme erogate dall’impresa assicurativa, nel caso in cui si verifichi il sinistro, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.
2. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI DALL’1/1/2001 Il Decreto Legislativo 18/02/2000, n. 47, all’art. 13, come già detto, ha riscritto il trattamento fiscale dei contratti assicurativi, modificando le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) relative alla detraibilità dei premi ed alla tassazione del capitale o delle rendite corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
Tale decreto ha operato una distinzione fondamentale tra contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte, l’invalidità permanente e la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e contratti di assicurazione sulla vita
con capitalizzazione dei premi versati, che hanno natura prevalentemente finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 20/03/2001, n. 29/E, ha, poi, dettato i necessari chiarimenti in ordine al nuovo regime fiscale introdotto con il D. Lgs. n. 47/2000.
2.1 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE AVENTI PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO
DETRAIBILITÀ DEI PREMI
Per tale tipo di contratti non è previsto alcun beneficio fiscale, in termini di detraibilità, in relazione ai premi versati.
TASSAZIONE RENDIMENTI FINANZIARI
Relativamente ai rendimenti finanziari che derivano da tale contratto, la nuova normativa conferma la qualificazione di reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g quater), del TUIR.
I capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. A tal fine si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione (art. 45, comma 4, TUIR).
Su tale reddito così calcolato, l’impresa di assicurazione applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’art. 7 del D.Lgs. del 21/11/1997, n. 461, attualmente del 12,5% (art. 26 ter, D.P.R. del 29/09/1973, n. 600).
Tuttavia, i capitali liquidati in caso di decesso dell’assicurato sono esenti dall’Irpef (art. 6, comma 4, L. n. 482/85).
2.2 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA AVENTI AD OGGETTO IL RISCHIO
2.2.1 FASE DEL VERSAMENTO DEI PREMI: detraibilità
L’art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda, pari al 19% dei premi versati, spetta esclusivamente per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo complessivamente non superiore a 1291,14 euro. Per i lavoratori dipendenti, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Restano ferme le condizioni alle quali è subordinata la detrazione d’imposta, vale a dire :
1) la durata minima deve essere di cinque anni dalla stipula del contratto;
2) non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi cinque anni. Qualora la polizza sia riscattata nei primi cinque anni, l’importo dei premi per i quali si è beneficiato della detrazione deve essere assoggettato a tassazione separata. In tal caso, l’impresa assicuratrice dovrà operare sulla somma corrisposta al contribuente una ritenuta a titolo di acconto con l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ai fini Irpef, di cui all’art. 11 del TUIR.
Per i contratti che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato nella polizza è evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 47/2000).
Cenno
L’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede una detrazione d’imposta pari al 19% degli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie, per la parte che eccede i 129,11 euro. E specifica che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che
non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”.
2.2.2 IMPOSTA
Per i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione, è ora previsto un regime di esenzione dall’imposta del 2,5% sui relativi premi versati.
2.2.3 Le diverse tipologie contrattuali
A) Contratti aventi per oggetto il rischio morte
In tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli che prevedono l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l’erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (contratti di tipo “misto”).
Per i contratti di tipo misto, si può beneficiare della detrazione solo per la parte del premio riferibile al rischio di morte. A tal fine, nella polizza va evidenziato l’importo afferente a ciascun rischio.
B) Contratti aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente E’ consentita la detrazione con riferimento ai premi se l’invalidità permanente è derivante da qualsiasi causa, quindi, sia se sia causata da infortuni sia se deriva da malattia, sempre che l’invalidità sia non inferiore al 5%.
Se la polizza garantisce un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore a tale limite, la detrazione sarà riconosciuta limitatamente alla quota di premio corrisposta per la copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%.
Sono, invece, escluse dal beneficio le somme versate per coprire il rischio di invalidità temporanea, anche se totale.
Nel caso di premi indicizzati o di polizze di gruppo la quota di premio cui spetta la detrazione di imposta potrà essere individuata in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio.
C) Contratti aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
Con Decreto del Ministro delle Finanze del 22/12/2000 sono state stabilite le caratteristiche alle quali dovranno rispondere tali contratti.
La detrazione compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana; e tali atti sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
La detraibilità dei relativi premi è condizionata alla presenza nel contratto di una clausola che vieta all’impresa assicuratrice la facoltà di recesso.
Tali contratti, che possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione vita, devono garantire la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato.
In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato.
Per i contratti di assicurazione che prevedono il riscatto, nella polizza deve essere evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta la detrazione.
2.2.4 FASE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni erogate possono verificarsi le seguenti ipotesi.
1) Decesso dell’assicurato:
i capitali liquidati sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 34, D.P.R. n. 600/1973).
2) Invalidità permanente:
le indennità conseguite in dipendenza sono esenti da qualsiasi tassazione (art. 6, comma 2, TUIR)
3) Rischio di non autosufficienza:
le prestazioni erogate in dipendenza sono esenti da qualunque tipo di tassazione (art. 6, comma 2, TUIR).
Nell’ambito di tale tipo di contratto, se si tratta di assicurazioni malattia, la prestazione erogata può consistere nel risarcimento del costo di assistenza ovvero in una prestazione in natura.
Se si tratta di assicurazioni vita, la prestazione può consistere nell’erogazione di una rendita vitalizia o temporanea, quest’ultima se l’assicurato è in vita.
Una parte della rendita può essere convertita in capitale il cui importo non deve essere superiore al 30% del valore attuale della rendita stessa. Qualora l’importo annuo della rendita risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.
4) Permanenza in vita dell’assicurato:
le prestazioni corrisposte alla scadenza del contratto ovvero del riscatto configurano un reddito di capitale, da assoggettare all’imposta sostitutiva del 12,5% sulla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 26 ter, D.P.R. n. 600/1973)
Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione, esercitata alla scadenza del contratto.
3. POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DA LAVORATORI AUTONOMI, DATORI DI LAVORO E SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA
3.1 LAVORATORI AUTONOMI
L’art. 54 del D.P.R. n. 917/86 dispone che nell’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili le spese:
- effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;
- inerenti all’esercizio dell’arte o professione;
- debitamente documentate.
Le istruzioni al Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra le altre, i premi di assicurazione “per rischi specificamente inerenti all’attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro”. Tra tali spese rientrano quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia dello stesso artista o professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, R.C. auto e simili.
3.2 ASSICURAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI
I premi assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali stipulate a favore dei dipendenti sono tassabili nel periodo di paga in cui sono corrisposti e, in sede di effettuazione di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto), danno diritto al dipendente ad una corrispondente detrazione d’imposta del 19% dei premi, calcolata su un importo non superiore a euro 1291,14 per anno solare.
La detrazione è ammessa a condizione che le polizze assicurative siano previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali; che i premi siano indicati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro; che siano rispettate le condizioni di detraibilità previste dalla legge (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/73 e art. 15 D.P.R. n. 917/86).
Il medesimo trattamento è previsto per i contratti di assicurazione stipulati dal lavoratore, per i quali il datore di lavoro si limita al solo versamento dei premi.
I premi pagati per polizze contro gli infortuni e le malattie professionali, invece, non costituiscono reddito per i dipendenti (Circ. Min. del 23/12/1997, n. 326/E).
3.3 ASSICURAZIONI NELL’INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO
Non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti (e amministratori) i premi assicurativi pagati nell’esclusivo interesse dal datore di lavoro e quelli che possono determinare dei rimborsi ai dipendenti (o amministratori) a titolo di mera reintegrazione del danno patrimoniale subito per aver corrisposto delle somme al terzo danneggiato per effetto dell’attività professionale svolta dal dipendente (Ris. Ag. Entrate del 9/9/2003 n. 178/E).
Il premio di polizza è deducibile dall’azienda per competenza, cioè per quote maturate (art. 109, comma 2, lett. b), TUIR)
Se il datore di lavoro stipula una polizza di assicurazione per garantire a se stesso un indennizzo in caso di infortuni professionali o extra professionali da cui derivi la morte o la invalidità permanente, totale o parziale, dei propri dipendenti, le eventuali somme erogate, facoltativamente, ai dipendenti o ai loro eredi, ancorché conseguenti ai predetti infortuni, sono tassabili, in quanto tali somme rappresentano delle mere liberalità autonome e indipendenti rispetto a forme risarcitorie stabilite contrattualmente o per legge (Ris. Ag. Entrate del 04/12/2001, n. 200/E).
3.4 ASSICURAZIONI A GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nel caso in cui l’imprenditore stipuli una polizza assicurativa al fine di garantirsi la provvista finanziaria per la futura liquidazione al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, delle relative indennità , le somme da lui versate all’impresa di assicurazione a titolo di premio non rappresentano costi di esercizio, quindi, non sono deducibili. Tali somme, infatti, (in bilancio risultano tra i crediti) costituiscono un mero investimento finanziario finalizzato alla costituzione della
provvista che verrà usata dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi assunti (Circ. Min. del 17/06/1987, n. 14/8/128).
Il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dovrà provvedere a comunicare all’impresa di assicurazione l’importo della ritenuta da operare sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto, affinché questa possa stornare il predetto importo dalla somma da corrispondere al dipendente (Circ. Min. del 09/10/1998, n. 235/E).
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1996, la differenza positiva tra il capitale corrisposto dall’assicurazione alla scadenza della polizza e l’ammontare dei premi pagati costituisce un provento per l’impresa, assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 12.50% (art. 3, comma 113, Legge del 28/12/1995, n. 549). Mentre per i contratti stipulati anteriormente a tale data, anche se il capitale è percepito successivamente, la ritenuta va applicata a titolo di imposta e, dunque, la differenza positiva percepita dall’impresa non concorre alla formazione del reddito.
3.5 REGIME FISCALE DEI PROVENTI ASSICURATIVI
I proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa, per effetto dell’art. 45, comma 1, del TUIR, non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d’impresa.
Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 26 ter del D.P.R. n. 600/1973 che, invece, fa esplicito riferimento ai redditi di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quater), del TUIR (ossia alla fattispecie dei redditi di capitale).
Se i proventi corrisposti a persone fisiche od a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare la predetta imposta sostitutiva le imprese di assicurazione dovranno acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta non dovrà essere applicata.
PARTE II: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina, dettata con il Decreto Legislativo del 5/12/2005, n. 252, modificata dalla Legge del 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.
1.1 Il regime fiscale dei contributi deducibilità
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef per un ammontare annuo non superiore ad Euro 5164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto anche degli accantonamenti ai fondi di previdenza di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/05 e art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR)
Sono, inoltre, deducibili i contributi versati nell’interesse dei soggetti fiscalmente a carico per l’ammontare non dedotto dai soggetti stessi, fermo restando il limite massimo di deducibilità di cui sopra (art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 252/05).
LAVORATORI NEOASSUNTI
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5164,57 euro, in misura pari alla differenza positiva tra 25882,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione, e comunque non superiore a 2582,29 euro in ciascun anno (art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/05).
Comunicazione
L’aderente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Dette somme verranno, poi, escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/05).
1.2 IL Regime fiscale dei rendimenti
I rendimenti sono assoggettati ad un’imposta sostituiva dell’11% (art. 17, comma 1, D.Lgs n. 252/05).
Tali rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, si determinano con diverse modalità a seconda del tipo di forma pensionistica complementare.
In particolare, per le forme pensionistiche gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio dell’anno.
L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova in essi capienza (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 252/05).
1.3 IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
1.3.1 LE PRESTAZIONI IN CAPITALE
La prestazione pensionistica erogata, sia essa in forma di capitale o di rendita, è assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo del 15%.
Determinazione base imponibile
La base imponibile è determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale dell’11% e agli importi non dedotti.
Riduzione aliquota
L’aliquota del 15% è ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con questo meccanismo, dunque, dopo 35 anni di partecipazione, l’aliquota potrà ridursi fino al 9%.(art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/05)
Prestazioni maturate fino al 31/12/2006
Per i lavoratori già iscritti ad una forma pensionistica integrativa alla data del 31 dicembre 2006, la quota di prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta assoggettata alla previgente disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 47 del 2000 che prevede l’assoggettamento ad Irpef dell’ammontare imponibile, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale.
I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge n. 421/92, (“vecchi iscritti a vecchi fondi”), hanno facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica interamente in forma capitale, con applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
Gli stessi lavoratori, per i quali è previsto che si applichi interamente la vecchia disciplina fiscale, hanno, inoltre, la facoltà di optare, con esclusivo riferimento ai montanti delle prestazioni maturati dal 1° gennaio 2007, per l’applicazione del nuovo regime fiscale. (art. 23, comma 7, X.Xxx. n. 252/05)
Limite erogazione in capitale
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, la stessa
può essere erogata interamente in forma capitale (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 252/05).
1.3.2 LE ANTICIPAZIONI
Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata.
Tali anticipazioni sono assoggettate ad un regime di tassazione differenziato in ragione della finalità per la quale esse vengono richieste ed erogate.
A) Anticipazioni per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
B) Anticipazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione:
sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
C) Anticipazioni richieste per ulteriori esigenze degli aderenti:
sull’importo, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% (art. 11, comma 7, D.Lgs n. 252/05).
Le anticipazioni possono essere reintegrate dall’aderente mediante contribuzioni annuali anche eccedenti il limite di 5164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all’imposta pagata al
momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (art. 11, comma 8, D.Lgs n. 252/05).
1.3.3 I RISCATTI
Le somme a titolo di riscatto della posizione individuale sono assoggettate ad un regime differenziato in ragione della causa per la quale sono state erogate.
A) Sulle somme erogate:
- per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica
viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica, nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (art. 14, comma 4, D.Lgs n. 252/05).
B) Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle indicate al punto A) si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’imponibile calcolato con le stesse modalità di cui sopra (art. 14, comma 5, D.Lgs n. 252/05).
1.3.4 I TRASFERIMENTI DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. n. 252/05 sono esenti da qualsiasi onere fiscale. (art. 14, comma 7, X.Xxx. n. 252/05)
1.3.5 LE PRESTAZIONI IN FORMA PERIODICA
Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare con un limite massimo di 6 punti percentuali.
La base imponibile, su cui operare tale ritenuta, è determinata al netto dei redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica, dei contributi non dedotti e della parte corrispondente ai redditi di cui alla lettera g-quinquies, comma 1, art. 44, TUIR.
Infatti, sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un’imposta sostitutiva del 12,50% . Pertanto, anche tale rendimento dovrà essere scomputato dalla base imponibile da assoggettare alla ritenuta a titolo di imposta. (art. 11, comma 6, X.Xxx. n. 252/05)
1.4 LE MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE
La finanziaria 2007 (art. 1, comma 764) ha previsto, in favore delle aziende che dal 1° gennaio 2007 devono trasferire il trattamento di fine rapporto (TFR) nelle forme pensionistiche complementari, misure compensative per contenere gli effetti finanziari derivanti dallo smobilizzo del Tfr (art. 10 D.Lgs. n. 252/05, art. 105, comma 3, TUIR)
Le agevolazioni sono di due tipi.
1) Deduzione dal reddito d’impresa
dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del TFR trasferito; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti tale importo è elevato al 6%.
2) Riduzione degli oneri contributivi a carico dell’azienda
2.1) Esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2 della Legge
n. 297/1982: il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo dello 0,20% destinato al finanziamento del fondo garanzia TFR (ovvero pari allo 0,40% per i dirigenti delle aziende del settore industriale).
La misura dell’agevolazione è calcolata applicando la medesima percentuale di TFR trasferito alle forme pensionistiche complementari.
I datori di lavoro che già trasferivano il TFR ad un fondo pensione possono cominciare ad utilizzare lo sconto già da gennaio 2007, previa esposizione dello stesso nella sezione a credito del modello DM10/2. Per gli altri, l’Inps fornirà successive indicazioni sui tempi e modalità di recupero.
2.2.) Riduzione degli oneri impropri: è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la graduale riduzione dei contributi minori, prevista dall’art. 8 del Decreto Legge del 30/09/2005, n. 203, secondo misure differenziate per ciascun anno (Tabella A del medesimo decreto).
Lo sconto, che per il 2008, è pari allo 0,19%, è determinato in base alla stessa percentuale di TFR trasferito e deve essere fatto valere in ordine di priorità sui contributi per assegni familiari, maternità e disoccupazione (con esclusione del contributo dello 0,30% destinato ai fondi di formazione interprofessionale).
In caso di impossibilità di recuperare questo sconto per incapienza del debito dei contributi per il singolo lavoratore, il datore di lavoro potrà rivalersi anche sugli ulteriori contributi minori dovuti per quel lavoratore. In caso di incapienza anche di questi ultimi, l’azienda potrà trattenere lo sconto non utilizzato direttamente sull’ammontare complessivo dei contributi minori dovuti per gli altri lavoratori.
2. LA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2.1 FASE DEL VERSAMENTO DEI PREMI: Deducibilità
I contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i premi versati alle forme pensionistiche individuali (FIP) sono annualmente deducibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque entro il limite assoluto di euro 5164,57 (art. 1, D.Lgs n. 47/00; art. 10, coma 1, lett. e-bis, TUIR).
Determinazione dei limiti
Ai fini del computo dei predetti limiti si deve tener conto:
- delle somme versate dall’iscritto;
- delle somme versate dal datore di lavoro, ad eccezione del TFR;
- delle quote accantonate dal datore ai fondi di previdenza interna ai sensi dell’art. 105 TUIR;
- dei contributi versati ai sensi dell’art. 2 Legge n. 335/95, eccedenti il massimale contributivo.
Il vincolo del TFR
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente la deduzione dei contributi versati compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota del trattamento di fine rapporto destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. del 21/04/1993, n. 124.
Il vincolo del TFR non si applica:
a) ai soggetti iscritti alla data del 28/04/1993 a fondi istituiti alla data del 15/11/1992;
b) nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
c) se la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni;
d) in caso di deduzione di contributi e premi versati per le persone fiscalmente a carico
Precisazione: il vincolo opera per i redditi di lavoro dipendente che derivano da rapporti per i quali è previsto l’istituto del TFR e per i percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se per essi è previsto l’istituto del TFR ed istituita una forma pensionistica collettiva (Circ. Ag. Entrate del 20/03/01, n. 29/E). Reintegro anticipazioni
La deduzione spetta anche per le somme versate alla forma di previdenza per
reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni.
Somme versate per le persone fiscalmente a carico
Se il reddito di tali soggetti non è capiente per consentire l’intera deduzione delle somme versate, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi sono a carico, sempre nel rispetto dei limiti del 12% e di 5164,57 euro.
Comunicazione premi non dedotti
Il soggetto deve comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo dei contributi o dei premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Le prestazioni previdenziali riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica.
2.2 FASE DI ACCUMULO DEI RENDIMENTI
Le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
Determinazione del rendimento
Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno.
Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza (art. 6 D.Lgs. n. 47/00, art. 14-bis D.Lgs. n. 124/93).
2.3 TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE
(ART. 10 D.LGS. N. 47/00)
2.3.1 PRESTAZIONI IN FORMA CAPITALE
Limite
E’ possibile riscuotere la prestazione sotto forma di capitale fino al 50% della posizione pensionistica maturata, il restante verrà riscosso sotto forma di rendita. Tuttavia, è possibile riscuotere la prestazione interamente sotto forma di capitale nel caso in cui l’ammontare della rendita sia inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8/8/1995, n. 335.
Trattamento fiscale
Le prestazioni in forma di capitale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata.
La tassazione separata va applicata sull’importo della prestazione erogata al netto delle quote corrispondenti ai contributi non dedotti dall’iscritto ed ai redditi già tassati in capo alla forma pensionistica, mediante applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11%.
L’esclusione dalla tassazione dei rendimenti già tassati in capo alla forma pensionistica si applica a condizione che la prestazione in forma di capitale sia non superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato.
Se detto limite viene superato, anche questi rendimenti sono soggetti a tassazione separata, unitamente alla quota di prestazione corrispondente ai contributi dedotti. Resta, comunque, intassabile la quota corrispondente ai contributi non dedotti.
L’esclusione dalla tassazione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:
1) in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell’iscritto prima dell’accesso alla prestazione;
2) in caso di riscatto della posizione individuale esercitato a seguito di pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
3) qualora l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.
La tassazione separata delle prestazioni in forma capitale, appena illustrata è, tuttavia, provvisoria, in quanto è prevista la riliquidazione dell’imposta da parte degli uffici finanziari sulla base dell’aliquota media di tassazione rilevata nei confronti dell’iscritto per i cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della prestazione stessa.
2.3.2 Anticipazioni e Riscatti
Le modalità di tassazione delle prestazioni in forma capitale si applicano, anche, con riferimento alle anticipazioni dei contributi ed ai riscatti, anche parziali, della posizione individuale, con una differenziazione.
In questi casi, la tassazione separata viene applicata sull’intero importo della prestazione, pertanto, il riscatto o l’anticipazione vengono considerati al lordo dei redditi già assoggettati ad imposta (ma sempre al netto dei contributi non dedotti), salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione.
In tale sede non verrà assoggettata a tassazione la parte della prestazione in forma capitale corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta qualora risulti che la prestazione complessivamente percepita in forma capitale non abbia superato il limite di un terzo dell’intera posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione.
Riscatto volontario
Qualora il riscatto della posizione individuale sia riconducibile ad una libera scelta dell’iscritto, il capitale percepito è, invece, soggetto a tassazione ordinaria, per il suo intero importo decurtato delle quote corrispondenti ai contributi non dedotti
dall’iscritto ed ai redditi già tassati in capo alla forma pensionistica mediante applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11%.
2.3.3 Prestazioni in forma periodica
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica sono soggette ad IRPEF, secondo l’ordinario criterio di progressività, per il loro importo al netto:
- della quota corrispondente al rendimento finanziario già tassato in capo alla forma pensionistica nella fase di accumulo;
- della quota corrispondente al rendimento finanziario maturato nella fase di erogazione della rendita;
- dei contributi non dedotti dal reddito degli iscritti. Tale importo deve essere, poi, suddiviso in due quote:
1) la prima, corrispondente ai contributi dedotti nella fase di accumulo, costituente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, è soggetta ad imposizione ordinaria in base all’aliquota marginale IRPEF;
2) la seconda, corrispondente al rendimento finanziario maturato nella fase di erogazione della rendita, che costituisce reddito di capitale, è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura prevista dall’art. 7 del D. Lgs. n. 461/1997 per la tassazione del risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (attualmente del 12,5%). Tale quota viene definita come la differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.
Lecce, 05 marzo 2007
AVV. XXXXXXXX XXXXXXX
Avvocato Tributarista in Lecce componente del Consiglio dell’Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx