Imposta Clausole campione

Imposta. Per i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione, è ora previsto un regime di esenzione dall’imposta del 2,5% sui relativi premi versati.
Imposta. COD ICE aliq uota CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA (per cento) DETRAZIONE (in Euro)
Imposta. I diritti affissionistici variano in base alla tipologia di manifesti. Si distinguono: • Manifesti di natura commerciale, a tariffa intera. In quest’ambito • Categoria normale – periferie • Categoria speciale – centro città ( è escluso il centro storico dove non è possibile effettuare affissioni) Rientrano nella categoria speciale le strade indicate nella tabella A) del vigente “Regolamento Pubblicità e applicazione imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” (Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 06/05/2016). • Manifesti a tariffa ridotta. Il riferimento normativo, cui si rifà anche il vigente Regolamento, è il D. Lgs. 507/93, artt. 20 e 21; • manifesti di associazioni non a scopo di lucro (le associazioni che nel manifesto indicano il pagamento del prezzo di un biglietto rientrano nella tipologia di associazioni a scopo di lucro e, pertanto, sono tenute al pagamento per intero) • manifesti pubblicizzanti spettacoli itineranti • manifestazioni patrocinate da un ente pubblico territoriale in questi casi non vige la suddivisione in categoria normale e categoria speciale, per cui la riduzione si applica sulla tariffa base corrispondente a quella della categoria normale. • Manifesti esenti. • manifesti prodotti esclusivamente dal Comune • manifesti relativi ad attività militari • manifesti attinenti la pubblica sicurezza • manifesti relativi a tributi • ordinanze del Sindaco • manifesti pubblicizzanti corsi di formazione professionale. TARIFFA MANIFESTI GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI ½ F 50X70 CAT. NOR. 1,61 2,09 2,57 3,05 3,53 ½ F 50X70 CAT. SPEC. 4,03 5,24 6,45 7,66 8,87 1 F 70X100 CAT. NOR. 1,61 2,09 2,57 3,05 3,53 1 F 70X100 CAT. SPEC. 4,03 5,24 6,45 7,66 8,87 2 F 100X140 CAT. NOR. 3,22 4,18 5,14 6,1 7,06 2 F 100X140 CAT. SPEC. 8,06 10,48 12,9 15,32 17,74 4 F 140X200 CAT. NOR. 6,44 8,36 10,28 12,2 14,12 4 F 140X200 CAT. SPEC. 16,12 20,96 25,8 30,64 35,48 24 F 600X300 CAT. NOR. 77,28 100,32 123,36 146,4 169,44 24 F 600X300 CAT. SPEC. 135,24 175,56 219,88 256,2 296,52 L'imposta deve essere versata sul c/c postale N. 17667957 o con bonifico XX00X0000000000000000000000 intestati : Comune di Catania Imposta di Pubblicità e Affissioni .
Imposta. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R 26.4.1986, n. 131 e s.m.i. ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’allegato “B” del al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i. Il presente accordo non è soggetto a imposta di bollo in quanto trattasi di accordo esente dall’imposta di bollo ai sensi del numero 16 “atti, documenti e registri esenti da imposta di bollo in modo assoluto” dell’allegato “B”, al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, numero 16. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Imposta. Il datore di lavoro svolge il ruolo di sostituto d’imposta per i propri lavoratori, essendo tramite in tutte le operazioni tra dipendente e Fisco. Pertanto è obbligato ad eseguire diverse operazioni tra cui corresponsione stipendi, trattenute imposte su reddito e previdenza, versamento all’Erario (entro il 16 di ogni mese con F24). Il datore di lavoro dovrà tenere nota delle trattenute operate a ciascun dipendente e certificarle annualmente attraverso la consegna della CU (ex CUD).
Imposta. Le retribuzioni versate agli AIC sono soggette all'imposta comunitaria, ai sensi del regolamento 260/68 del Consiglio e, nel campo d'applicazione dell'articolo 13 del P.P.I., sono esenti dall'imposta nazionale.
Imposta. Tutte le somme dovute dal Cliente saranno al netto di IVA. Il Cliente dovrà pagare tutte le Tasse correttamente addebitabili su tali somme, se Workforce ha consegnato una fattura fiscale corretta.

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  • Imposte I corrispettivi dovuti dal Cliente per la prestazione del servizio di fornitura sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte pertanto gravati dalle imposte vigenti. Le informazioni sui corrispettivi per la vendita di energia devono essere considerati indicativi e soggetti a variazione sulla base degli elementi di indicizzazione e di adeguamento automatico previsti dal Contratto. Per ulteriori dettagli consultare il link xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx00/xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxx-x-xxxxxx-xxxxxxx.

  • Imposta di bollo 1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti art. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

  • Imposte e tasse Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

  • Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

  • Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

  • Tasse ed imposte Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

  • Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilità dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • Risposta Si conferma.

  • Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.