IMPOSTA. 2.2.3 Le diverse tipologie contrattuali
IMPOSTA. Per i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione, è ora previsto un regime di esenzione dall’imposta del 2,5% sui relativi premi versati. In tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli che prevedono l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l’erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (contratti di tipo “misto”). Per i contratti di tipo misto, si può beneficiare della detrazione solo per la parte del premio riferibile al rischio di morte. A tal fine, nella polizza va evidenziato l’importo afferente a ciascun rischio. Se la polizza garantisce un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore a tale limite, la detrazione sarà riconosciuta limitatamente alla quota di premio corrisposta per la copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%. Sono, invece, escluse dal beneficio le somme versate per coprire il rischio di invalidità temporanea, anche se totale. Nel caso di premi indicizzati o di polizze di gruppo la quota di premio cui spetta la detrazione di imposta potrà essere individuata in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio. Con Decreto del Ministro delle Finanze del 22/12/2000 sono state stabilite le caratteristiche alle quali dovranno rispondere tali contratti. La detrazione compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana; e tali atti sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa. La detraibilità dei relativi premi è condizionata alla presenza nel contratto di una clausola che vieta all’impresa assicuratrice la facoltà di recesso. Tali contratti, che possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione vita, devono garantire la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. Per i contratti di assicurazione che...
IMPOSTA o Tutte le somme dovute dal Cliente saranno al netto di IVA. Il Cliente dovrà pagare tutte le Tasse correttamente addebitabili su tali somme, se Workforce ha consegnato una fattura fiscale corretta.
IMPOSTA. Le retribuzioni versate agli AIC sono soggette all'imposta comunitaria, ai sensi del regolamento 260/68 del Consiglio e, nel campo d'applicazione dell'articolo 13 del P.P.I., sono esenti dall'imposta nazionale.
IMPOSTA. COD ICE aliq uota CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA (per cento) DETRAZIONE (in Euro) CATEGORIA DEGLI IMMOBILI MOLTIPLICATORI
IMPOSTA. Il datore di lavoro svolge il ruolo di sostituto d’imposta per i propri lavoratori, essendo tramite in tutte le operazioni tra dipendente e Fisco. Pertanto è obbligato ad eseguire diverse operazioni tra cui corresponsione stipendi, trattenute imposte su reddito e previdenza, versamento all’Erario (entro il 16 di ogni mese con F24). Il datore di lavoro dovrà tenere nota delle trattenute operate a ciascun dipendente e certificarle annualmente attraverso la consegna della CU (ex CUD).
IMPOSTA. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R 26.4.1986, n. 131 e s.m.i. ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’allegato “B” del al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i. Il presente accordo non è soggetto a imposta di bollo in quanto trattasi di accordo esente dall’imposta di bollo ai sensi del numero 16 “atti, documenti e registri esenti da imposta di bollo in modo assoluto” dell’allegato “B”, al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, numero 16. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
IMPOSTA. SOSTITUTIVA
IMPOSTA. I diritti affissionistici variano in base alla tipologia di manifesti. Si distinguono: • Manifesti di natura commerciale, a tariffa intera. In quest’ambito • Categoria normale – periferie • Categoria speciale – centro città ( è escluso il centro storico dove non è possibile effettuare affissioni) Rientrano nella categoria speciale le strade indicate nella tabella A) del vigente “Regolamento Pubblicità e applicazione imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” (Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 06/05/2016). • Manifesti a tariffa ridotta. Il riferimento normativo, cui si rifà anche il vigente Regolamento, è il D. Lgs. 507/93, artt. 20 e 21; • manifesti di associazioni non a scopo di lucro (le associazioni che nel manifesto indicano il pagamento del prezzo di un biglietto rientrano nella tipologia di associazioni a scopo di lucro e, pertanto, sono tenute al pagamento per intero) • manifesti pubblicizzanti spettacoli itineranti • manifestazioni patrocinate da un ente pubblico territoriale in questi casi non vige la suddivisione in categoria normale e categoria speciale, per cui la riduzione si applica sulla tariffa base corrispondente a quella della categoria normale. • Manifesti esenti. • manifesti prodotti esclusivamente dal Comune • manifesti relativi ad attività militari • manifesti attinenti la pubblica sicurezza • manifesti relativi a tributi • ordinanze del Sindaco • manifesti pubblicizzanti corsi di formazione professionale. TARIFFA MANIFESTI GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI ½ F 50X70 CAT. NOR. 1,61 2,09 2,57 3,05 3,53 ½ F 50X70 CAT. SPEC. 4,03 5,24 6,45 7,66 8,87 1 F 70X100 CAT. NOR. 1,61 2,09 2,57 3,05 3,53 1 F 70X100 CAT. SPEC. 4,03 5,24 6,45 7,66 8,87 2 F 100X140 CAT. NOR. 3,22 4,18 5,14 6,1 7,06 2 F 100X140 CAT. SPEC. 8,06 10,48 12,9 15,32 17,74 4 F 140X200 CAT. NOR. 6,44 8,36 10,28 12,2 14,12 4 F 140X200 CAT. SPEC. 16,12 20,96 25,8 30,64 35,48 24 F 600X300 CAT. NOR. 77,28 100,32 123,36 146,4 169,44 24 F 600X300 CAT. SPEC. 135,24 175,56 219,88 256,2 296,52 L'imposta deve essere versata sul c/c postale N. 17667957 o con bonifico XX00X0000000000000000000000 intestati : Comune di Catania Imposta di Pubblicità e Affissioni .
IMPOSTA. Per i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione, è ora previsto un regime di esenzione dall’imposta del 2,5% sui relativi premi versati.