DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2015 268/2015/R/EEL
DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2015 268/2015/R/EEL
CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE GARANZIE CONTRATTUALI ED ALLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Nella riunione del 4 giugno 2015
VISTI:
• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
• il Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Regolamento CE 1060/2009);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
• il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
• la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
• la legge 13 agosto 2010, n. 129;
• il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 27 gennaio 1988, n. 3 (di seguito: provvedimento CIP n. 3/1988);
• la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia del 27 marzo 2015, n. 854;
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
• la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2007, n. 268/07;
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
• la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, come successivamente modificata e integrata;
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement), (di seguito: TIS);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (di seguito: TIME);
• la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);
• la deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 612/2013/R/EEL);
• la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL);
• la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM;
• il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/COM recante “Implementazione dei primi processi di mercato nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII)”;
• il documento per la consultazione 6 giugno 2014, 263/2014/R/EEL recante “Codice di rete per il servizio di trasporto. Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali” (di seguito: documento per la consultazione 263/2014/R/EEL);
• il documento per la consultazione 11 dicembre 2014, 618/2014/R/EEL recante “Codice di rete per il servizio di trasporto. Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 618/2014/R/EEL);
• la determina della Direzione Mercati 20 febbraio 2014, n. 3/DMEG/2014 (di seguito: determina 3/DMEG/2014);
• la nota dell’Autorità dell’8 agosto 2014, protocollo Autorità 22529 dell’8 agosto 2014.
CONSIDERATO CHE:
- presupposti e finalità del presente provvedimento
• la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; tale finalità orienta l’esercizio dei poteri, attribuiti alla medesima Autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando i regolamenti di servizio predisposti dagli esercenti (comma 37), oggi denominati anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto, dispacciamento di energia elettrica, distribuzione, trasporto, bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
• l’esercizio dei predetti poteri di regolazione incide pertanto sull’insieme delle condizioni generali di contratto predisposte dal singolo esercente, limitando correlativamente l’autonomia di quest’ultimo; a tal fine, il potere di intervento dell’Autorità risulta ampio potendo: (i) da un lato, limitarsi a definire criteri generali alla cui attuazione provvede l’esercente (adeguando le condizioni generali da questi predisposte); (ii) dall’altro lato, spingersi sino a dettagliare il contenuto delle condizioni generali (che integreranno i contratti conclusi tra l’esercente il servizio e gli utenti);
• nel settore dell’energia elettrica, ai sensi della vigente regolazione, l’impresa distributrice eroga il servizio di distribuzione e misura e contrattualizza e fattura anche il servizio di trasmissione per conto del relativo gestore, Terna S.p.a.; l’insieme di tali servizi e prestazioni rientra nel c.d. servizio di trasporto, oggetto dell’omonimo contratto, concluso appunto dall’impresa distributrice con l’utente, solitamente un esercente la vendita per conto del cliente finale o in casi rari il medesimo cliente, che necessita di dare esecuzione fisica a uno o più contratti di somministrazione con consegna in uno o più punti della rete gestita dall’impresa distributrice (di seguito: utente del trasporto o utente);
• nel regolare il servizio di trasporto, l’Autorità ha sempre limitato i suoi interventi (oltre alla disciplina dei corrispettivi) ad alcuni aspetti connessi con l’erogazione del servizio di dispacciamento (cfr. deliberazione 111/06 e TIS), con le modalità di acquisto o estinzione del diritto di usare la rete presso un singolo punto di prelievo (cfr. deliberazione ARG/elt 42/08), nonché con le modalità di risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento dell’utente (cfr. deliberazione ARG/elt 4/08);
• la presenza, nel territorio nazionale, di un numero relativamente elevato di imprese distributrici e la conseguente diffusione di una pluralità di condizioni generali di contratto differenti e di variegate prassi contrattuali, ha da tempo fatto emergere l’esigenza di uniformare, a livello nazionale, le condizioni generali e le procedure che ciascuna impresa distributrice adotta per regolare i propri rapporti con l’utente; ciò anche al fine di garantire il massimo accesso al servizio e la parità di trattamento degli utenti;
• a tal fine, nel 2007, è stato avviato un procedimento, mai portato a termine, finalizzato alla razionalizzazione e sistematizzazione della normativa vigente della disciplina relativa al servizio di trasporto adottata dall’Autorità, oltre all’eventuale ampliamento degli aspetti contrattuali, mediante la definizione di un codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica (di seguito: codice di rete tipo o codice tipo); il codice di rete tipo dovrebbe recare una disciplina dettagliata del servizio di trasporto integrante le condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici, definendo in tal modo un quadro regolatorio certo, facilmente fruibile dagli utenti del trasporto, che espliciti chiaramente i diritti e gli obblighi intercorrenti tra impresa distributrice e utente;
• le esigenze e le finalità sopra richiamate risultano oggi tanto più evidenti e pressanti anche in ragione del fatto che, in tempi relativamente recenti, sono state portate all’attenzione dell’Autorità, mediante segnalazioni di diverse società che operano nel mercato retail dell’energia elettrica, alcune difficoltà dovute all’assenza di un quadro di norme certe e condivise nell’ambito delle relazioni contrattuali che regolano il rapporto tra imprese distributrici e utenti del trasporto;
• inoltre, una maggiore uniformità dei contratti di trasporto potrà in futuro rivelarsi utile anche in un’ottica di pieno sfruttamento delle potenzialità offerte dal Sistema informativo integrato (SII) in termini di eventuale possibilità di concludere mediante l’interazione diretta col medesimo i contratti di dispacciamento in prelievo e i contratti di trasporto;
• pertanto, con la deliberazione 612/2013/R/EEL, l’Autorità ha deciso, tra l’altro, di completare l’attività di definizione del codice di rete tipo, conferendo mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, di finalizzare le attività necessarie, anche mediante l’istituzione di gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati, nonché la predisposizione di uno o più documenti per la consultazione;
• in tale prospettiva, anche al fine di dare prioritaria risposta a quanto spesso segnalato dagli operatori del mercato retail, la deliberazione 612/2013/R/EEL ha previsto che la predisposizione del codice di rete tipo possa avvenire anche per parti, tra loro coerenti, e che a tal fine le attività siano inizialmente indirizzate a: (i) la regolazione delle modalità e delle tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto, nonché dei c.d. oneri generali di sistema (cfr. comma 38.1 del TIT), (ii) la definizione di criteri per la determinazione delle garanzie rilasciate a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto;
• in virtù di quanto previsto dalla deliberazione 612/2013/R/EEL, è stato istituito un gruppo di lavoro con le Associazioni delle imprese distributrici e dei venditori/utenti del trasporto e con Terna, avviato e disciplinato con la determina 3/DMEG/2014 (di seguito: Gruppo di Lavoro);
• nell’ambito del procedimento, sono stati pubblicati due documenti per la consultazione, 263/2014/R/EEL e 618/2014/R/EEL, preceduti, ciascuno, da un incontro con il Gruppo di Lavoro (rispettivamente in data 14 marzo 2014 e 12 settembre 2014), nell’ultimo dei quali sono stati acquisiti osservazioni e dati anche rispetto a una specifica Scheda Tecnica recante le indicazioni formulate dall’Autorità.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- primi orientamenti dell’Autorità
• in data 14 marzo 2014 ha avuto luogo, presso la sede di Milano dell’Autorità, il primo incontro del Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di condurre una disamina preliminare degli aspetti rilevanti ai fini del procedimento; anche tenuto conto di quanto emerso nell’ambito di tale incontro, l’Autorità, con il documento per la consultazione 263/2014/R/EEL ha espresso i primi orientamenti in materia di fatturazione del servizio di trasporto e di definizione delle garanzie previste per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’utente nascenti dal contratto di trasporto;
• gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL sono stati formulati, relativamente alla fatturazione, sulla base di alcuni criteri generali, tra i quali quelli di seguito elencati:
1. per quanto attiene al contenuto dei documenti di fatturazione, essi devono fare riferimento a un unico documento contabile, onnicomprensivo di tutte le voci relative a una precisa prestazione o servizio; a tal fine sono state identificate tre tipologie di fattura:
a) la fatturazione di ciclo, comprensiva di tutte le partite relative a prestazioni essenziali del servizio di trasporto;
b) la fatturazione di rettifiche, relativa a rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto;
c) la fatturazione relativa a prestazioni e corrispettivi diversi;
2. ai fini dell’emissione delle fatture, è confermato il principio, già posto dalla deliberazione 612/2013/R/EEL, per cui le fatture di ciclo e le fatture di rettifiche possono essere emesse solo successivamente alla messa a disposizione degli utenti dei relativi dati di misura che hanno superato il processo di validazione da parte dell’impresa distributrice (di seguito: dati di misura validati);
3. le scadenze di pagamento vengono fissate in modo tale da contemperare diverse esigenze, tra cui: (i) quella di consentire agli utenti del trasporto la verifica della correttezza delle informazioni presenti e delle voci fatturate e la pianificazione delle “uscite di cassa”, e (ii) quella di dimensionare l’importo delle garanzie da prestare in modo adeguato rispetto all’esposizione dell’impresa distributrice nei confronti dell’utente (esposizione che dipende anche dai tempi di pagamento);
4. è stabilito il principio per cui il contenuto delle diverse tipologie di fattura deve avere carattere standard per le diverse imprese distributrici; a tal fine viene individuata una struttura composta da tre aree funzionali, strutturate in maniera differenziata a seconda della tipologia di documento di fatturazione, ciascuna riportante:
a) il numero identificativo del documento di fatturazione, le informazioni relative al mittente e al destinatario, il codice identificativo del tipo di fattura, la data di emissione, il periodo di competenza, la data di scadenza del pagamento, il numero di POD fatturati, l’importo complessivo della fattura e tutte le ulteriori indicazioni previste per la fatturazione dalla normativa primaria (intestazione);
b) il riepilogo degli importi del contratto, composto da una o più sezioni contenenti il riepilogo dei corrispettivi o delle prestazioni fatturate (riepilogo degli importi del contratto);
c) il dettaglio per POD, contenente, per ciascun POD, i dati tecnici, i dati commerciali, i corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura, gli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti, eventuali compensazioni e indennizzi e l’importo totale (dettaglio per POD);
• ancora in tema di fatturazione, nell’ambito dei predetti principi generali (numeri 1-
4) il documento per la consultazione 263/2014/R/EEL ha poi indicato i seguenti ulteriori orientamenti di dettaglio:
– in merito alla periodicità di fatturazione e alle scadenze di pagamento, per quanto attiene alle fatture di ciclo:
a) la fatturazione può avvenire in più “lotti” nel corso del mese, prevedendo tuttavia che il termine ultimo per l’emissione sia l’ultimo giorno del mese successivo a quello di erogazione del servizio;
b) la data di pagamento è fissata a 20 giorni dall’ultima fattura emessa;
c) le imprese distributrici hanno la possibilità di procedere a una fatturazione anticipata qualora esse siano in grado, pena il pagamento di un indennizzo, di mettere a disposizione degli utenti del trasporto, in maniera non discriminatoria, una elevata percentuale (98%) di dati di misura validati entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui essi si riferiscono; alternativamente, è prevista la possibilità di concordare con ciascun utente del trasporto una data di fatturazione anticipata, purché l’impresa distributrice si impegni a individuare e rendere disponibili stabilmente i dati di misura validati per l’80% del totale dei POD nella titolarità del medesimo utente;
– per quanto attiene alle rettifiche di fatturazione e alle fatture relative a prestazioni e corrispettivi diversi, la scadenza per i pagamenti è comunque fissata a 20 giorni dalla data di emissione di dette fatture;
– a livello tecnologico sono stati formulati i seguenti orientamenti:
a) è previsto, quale unico formato per l’invio dei file, l’XML (Extensible Markup Language): tale scelta discende anche da quanto evidenziato nell’ambito del Gruppo di Lavoro in cui i partecipanti hanno espresso una condivisa preferenza per un formato “aperto” per lo scambio dei documenti;
b) l’invio di tali documenti deve avvenire in maniera telematica secondo canali differenziati a seconda che l’impresa distributrice abbia più o meno di 100.000 clienti finali connessi alla propria rete, in linea con le già vigenti disposizioni dell’Autorità in materia di standard di comunicazione;
c) tra le modalità di trasmissione, è stata prospettata la modalità di scambio denominata EDI (Electronic Data Interchange), che risulta attualmente la modalità più completa e diffusa sul mercato;
• in tema di garanzie contrattuali, il documento per la consultazione 263/2014/R/EEL indica i seguenti criteri generali di intervento:
5. le imprese distributrici, nel richiedere forme di garanzie agli utenti, sono tenute ad accettare garanzie nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa con clausola a prima richiesta ovvero di deposito cauzionale, accettando altresì, nel caso in cui ricorrano determinati requisiti di puntualità nei pagamenti delle fatture di ciclo, un giudizio di rating adeguato, ovvero una parent company guarantee, rilasciata, appunto, dalla società controllante dell’utente del trasporto, a condizione che essa sia a sua volta in possesso di un giudizio di rating adeguato;
6. l’importo delle garanzie da versare è determinato considerando tutte le voci di costo che caratterizzano il servizio, inclusi quindi gli oneri generali di sistema, le ulteriori componenti e le imposte;
7. il dimensionamento delle garanzie è effettuato tenendo conto:
a) dell’esposizione finanziaria dell’impresa distributrice, da determinare a partire dalle tempistiche di pagamento delle fatture del servizio nonché dei tempi necessari per la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento dell’utente;
b) delle esigenze segnalate dagli utenti in relazione all’attuale contesto economico, al fine di non limitare eccessivamente la partecipazione da parte dei medesimi al mercato;
8. viene ampliato il novero delle agenzie che possono rilasciare il giudizio di rating dell’utente del trasporto, o della sua controllante in caso di ricorso alla parent company guarantee, che l’impresa distributrice è tenuta ad accettare; con ciò innovando, rispetto alla prassi diffusa negli altri servizi di rete dei settori elettrico e gas, in cui i gestori ammettono rating rilasciati unicamente dalle due o tre maggiori agenzie (Standard&Poor’s Corporation, Moody’s Investor Services e Fitch Ratings);
9. l’accesso alle garanzie nella forma di rating o di parent company guarantee è condizionato al pagamento di una fee, che le imprese distributrici provvedono a versare a un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) a garanzia del sistema in caso di definitivo inadempimento da parte di un utente del trasporto;
10. l’impresa distributrice procede periodicamente a verificare il corretto dimensionamento delle garanzie prestate dall’utente del trasporto rispetto al portafoglio clienti servito dal medesimo;
11. viene introdotta una gestione delle garanzie prestate che tiene conto della puntualità dei pagamenti da parte degli utenti, prevedendo che, in caso di reiterati ritardi di pagamento di fatture di ciclo, ove già non ricorrano le cause per la risoluzione del contratto, l’importo della garanzia richiesta possa essere xxx xxx xxxxxxxxx;
00. in caso di mancato pagamento delle fatture e di mancato versamento o integrazione delle garanzie, sono indicate le azioni che l’impresa distributrice deve mettere in atto per la gestione e l’eventuale risoluzione del contratto;
13. in relazione al rapporto tra impresa distributrice ed esercente la maggior tutela, è previsto che il medesimo non sia soggetto al versamento delle garanzie con riferimento ai clienti finali del servizio, ferma restando la responsabilità di legge in capo all’impresa distributrice in relazione all’erogazione del servizio medesimo;
• ancora in tema di garanzie contrattuali, il documento per la consultazione 263/2014/R/EEL reca i seguenti orientamenti di maggior dettaglio:
– l’esposizione finanziaria dell’impresa distributrice è stimata pari a 4 mesi, stante le scadenze di pagamento e le procedure di risoluzione illustrate; rispetto a tale esposizione finanziaria, le garanzie sono proposte pari alla stima di soli 2 mesi di erogazione del servizio per le motivazioni di cui sopra (punto 7, lettera b);
– in merito alle agenzie di rating (punto 8), si fa riferimento alle agenzie registrate o certificate dall’European Securities and Markets Authority (di seguito: ESMA) ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, o alternativamente a quelle certificate come External Credit Assessment Institution (di seguito: ECAI) dalla Banca d’Italia; in tale ipotesi le imprese distributrici sono tenute a verificare che il livello di rating detenuto dall’utente del trasporto, o dalla
società controllante in caso di parent company guarantee, sia pari al livello minimo richiesto per il ricorso a tali forme di garanzia;
– l’impresa distributrice procede alla verifica periodica delle garanzie versate rispetto all’effettiva dimensione del portafoglio clienti (punto 10) con cadenza trimestrale, procedendo all’adeguamento solo nei casi in cui l’importo versato si discosti in valore assoluto più del 20% dal livello che risulterebbe da versare in seguito alla verifica stessa;
– ai fini della gestione delle garanzie in caso di mancata puntualità dei pagamenti (punto 11), in caso di reiterati ritardi nell’arco di sei mesi, l’importo della garanzia è incrementato del 20% fino a una copertura pari alla stima di quattro mesi di erogazione del servizio; successivamente, in caso di ritorno a una situazione di perdurante puntualità dei pagamenti, l’importo della garanzia è via via ridimensionato fino al livello iniziale pari alla copertura di due mesi di servizio erogato; in questi casi, solo in ipotesi di puntualità nei pagamenti per un ulteriore periodo di 12 mesi l’utente del trasporto può fare ricorso al rating o alla parent company guarantee, fatto salvo l’obbligo di ritorno a forme di garanzia quali la fideiussione o il deposito cauzionale nel caso di perdita, da parte dell’utente o della società controllante, del livello minimo di rating richiesto o in seguito a un ritardo di pagamento;
• anche alla luce di quanto emerso nell’ambito del primo incontro del Gruppo di Lavoro, il documento per la consultazione 263/2014/R/EEL ha altresì affrontato alcuni aspetti relativi alla gestione dei versamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti alla Cassa e alla società Gestore dei servizi energetici
S.p.a. (di seguito: GSE):
14. confermando le modalità di versamento oggi previste, in base alle quali le imprese distributrici fatturano tali voci agli utenti del trasporto e provvedono ai relativi versamenti alla Cassa e al GSE;
15. prospettando, in relazione al fatto che attualmente le imprese distributrici trattengono, a titolo di copertura del rischio connesso all’effettivo incasso, una percentuale pari allo 0,5% di quanto fatturato, l’intenzione di monitorare gli importi effettivamente incassati al fine di valutare una revisione di tale percentuale per commisurarla all’effettiva esigenza di copertura del rischio sopportato dalle imprese.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
- osservazioni ai primi orientamenti dell’Autorità
• nell’ambito delle osservazioni al documento per la consultazione 263/2014/R/EEL, riguardo alle modalità di fatturazione del servizio, sono stati generalmente condivisi gli orientamenti generali posti in consultazione;
• in merito al contenuto dei documenti di fatturazione è tuttavia emerso quanto segue:
– in relazione all’inclusione o meno del bonus elettrico nelle fatture di ciclo, diversamente da quanto previsto nel documento per la consultazione, alcune osservazioni pervenute evidenziano l’opportunità che ciò non abbia luogo in
ragione del principio generale per cui nella fatturazione di ciclo del servizio di trasporto devono essere considerati solo i corrispettivi di competenza del mese oggetto di fatturazione; la medesima considerazione è stata espressa dalla maggior parte dei soggetti in riferimento all’inclusione nella fatturazione di ciclo degli interessi di mora dovuti nei casi di ritardo di pagamento, in quanto nella maggior parte dei casi farebbero riferimento a periodi anche molto antecedenti al periodo di competenza oggetto di fatturazione;
– in tema di modalità di fatturazione delle rettifiche, sono state manifestate opinioni divergenti circa l’orientamento del documento per la consultazione 263/2014/R/EEL di trattare tutte le possibili rettifiche attraverso una fatturazione separata dalla fatturazione di ciclo; sebbene infatti alcuni soggetti concordino con l’orientamento generale di trattare le rettifiche separatamente dalla fatturazione di ciclo (cfr. precedente numero 1), in quanto ciò agevola l’individuazione e la rendicontazione degli importi fatturati, altri soggetti hanno espresso in generale parere contrario, mentre altri ancora ritengono preferibile differenziare il trattamento dei dati di misura stimati che vengono sostituiti dai dati effettivi (rettifiche c.d. di conguaglio), da tutte le altre tipologie di rettifica, incorporandole nella fatturazione di ciclo;
– più in dettaglio, è stato evidenziato che le rettifiche di conguaglio sarebbero le più frequenti e la loro trattazione al di fuori della fatturazione di ciclo comporterebbe l’emissione di una eccessiva quantità di fatture e la gestione di una molteplicità di pagamenti, non consentendo agli utenti del trasporto la compensazione degli importi dovuti; d’altro canto, i soggetti favorevoli a quanto prospettato nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL ritengono che la fatturazione delle rettifiche, ivi incluse quelle di conguaglio, attraverso documenti dedicati garantirebbe una reale ed effettiva trasparenza del ciclo di fatturazione;
– salvo alcune osservazioni più specifiche inerenti alle modalità di implementazione, che potranno essere discusse nell’ambito di successive attività implementative (anche mediante un gruppo di lavoro dedicato), è stato espresso parere favorevole riguardo alla separazione della fatturazione relativa a prestazioni e corrispettivi diversi con specifici documenti;
• in relazione agli orientamenti in tema di tempistiche di emissione e pagamento delle fatture e agli orientamenti relativi alla possibilità di fatturazione anticipata, sebbene sia stato generalmente condiviso il principio di subordinare l’emissione delle fatture alla disponibilità dei dati di misura validati, le risposte pervenute sono state molteplici e molto articolate; in particolare:
– in relazione alle scadenze di pagamento:
a) parte delle osservazioni condividono la scadenza di pagamento prospettata a 20 giorni dalla data di emissione della fattura; altre osservazioni di utenti del traporto e delle loro associazioni rappresentative auspicano che la scadenza sia posta a 30 giorni, altri ancora che sia fissata al giorno 20 del secondo mese successivo a quello di erogazione del servizio (escludendo la possibilità di una fatturazione anticipata);
b) sono state evidenziate da alcuni soggetti perplessità sull’ipotesi prospettata secondo cui, nel caso di più lotti di fatturazione, la scadenza di pagamento debba essere la stessa per tutte e pari a quella prevista per l’ultima fattura emessa; nel merito è stato segnalato un problema contabile in relazione alla scadenza riportata in fattura e a quella effettiva, e il fatto che, in base a tale previsione, l’impresa distributrice non avrebbe vantaggio a ricorre alla fatturazione per lotti;
– in relazione alla fatturazione anticipata:
a) una delle perplessità maggiormente evidenziate dagli utenti del trasporto, scaturita dal fatto che il documento per la consultazione 263/2014/R/EEL fa riferimento all’impiego di dati di misura validati, consiste nel fatto che i dati utilizzati dalle imprese distributrici per ricorrere alla fatturazione anticipata potrebbero non essere dati effettivi, bensì valori stimati soggetti a successivo conguaglio;
b) la maggior parte delle osservazioni ritiene che l’adesione a tale modalità di fatturazione debba essere volontaria, o comunque concordata tra l’utente e l’impresa distributrice; è stato in particolare evidenziato che, affinché tale modalità possa costituire un’opportunità per gli utenti, deve essere ben inserita nel processo di fatturazione attiva e passiva, attraverso modifiche alle attuali modalità operative di gestione dell’intero processo di fatturazione; di diverso avviso invece un’impresa distributrice che ritiene la fatturazione anticipata una facoltà esercitabile unilateralmente dall’impresa distributrice, che non deve pertanto essere concordata;
c) rispetto alle due diverse condizioni per la fatturazione anticipata, prospettate nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL, la prima (garanzia di dati di misura validati per il 98% dei POD) ha raccolto maggiori consensi, soprattutto in ragione delle difficoltà operative segnalate rispetto alla seconda modalità implementativa (in relazione all’individuazione di un sottoinsieme certo e costante di POD per cui fornire i dati di misura con scadenza anticipata); con riferimento alla prima ipotesi, peraltro, rispetto alla percentuale prevista del 98%, un’impresa distributrice ha proposto un abbassamento al 93%, mentre ulteriori osservazioni ne hanno proposto una differenziazione tra POD trattati orari e non orari, individuando rispettivamente una percentuale del 98% e del 95-90% di dati messi a disposizione;
– relativamente alla standardizzazione:
a) con riferimento al contenuto del file, è stata generalmente condivisa la struttura proposta per la predisposizione dei documenti di fatturazione, anche se è stata evidenziata l’opportunità di rimandare gli approfondimenti del caso a una successiva fase di consultazione;
b) con riferimento alle osservazioni relative agli aspetti tecnologici, con particolare riferimento all’adozione dell’EDI e all’XML, sono stati ampiamente condivisi gli orientamenti dell’Autorità, anche perché ritenuti conformi alle scelte già da tempo adottate dalle maggiori imprese
distributrici; è stato tuttavia evidenziato da un’associazione che potrebbe non essere previsto da subito l’utilizzo obbligatorio dell’EDI anche per le imprese distributrici di piccole dimensioni, fermo restando che esse potranno comunque dotarsi di tali strumenti in un momento successivo;
c) con riferimento alla nomenclatura del file, diversi soggetti hanno richiesto che sia considerata l’esigenza di inserire anche l’identificativo dell’utente destinatario e il periodo di competenza del fattura;
• in relazione alla tematica delle garanzie contrattuali:
– per quanto riguarda lo strumento della fideiussione, alcuni soggetti segnalano l’elevata difficoltà nel reperire fideiussioni assicurative a prima richiesta; inoltre non emerge consenso in merito ai requisiti che gli istituti che emettono la fideiussione devono avere;
– alcuni soggetti segnalano che le garanzie a durata indeterminata sono più difficili da reperire e più onerose; essi propongono pertanto che sia consentito rilasciare garanzie di durata predeterminata e che, a tutela dell’impresa distributrice, vi sia obbligo di rinnovo anticipato prima della scadenza, pena la risoluzione del contratto; in generale, molti operatori segnalano l’esigenza che l’Autorità predisponga modelli standard per le garanzie e che tale predisposizione avvenga mediante un processo di condivisione che si concluda con anticipo rispetto al momento del loro utilizzo;
– in relazione al rating e alla parent company guarantee:
a) la maggior parte degli intervenuti alla consultazione non condivide l’intenzione dell’Autorità di prevedere un corrispettivo ulteriore (fee), ritenuto non necessario proprio in ragione del fatto che l’utente o la sua controllante (che rilascia la parent company guarantee) che dispongono di un rating adeguato si presume siano buoni pagatori; per alcuni soggetti, inoltre, la parent company guarantee non dovrebbe essere assimilata al rating in quanto sarebbe una forma di garanzia più sicura;
b) alcuni operatori, sia imprese distributrici che utenti del trasporto, non condividono il mero ricorso al possesso di un giudizio di rating quale forma di garanzia, altri operatori invece si dichiarano favorevoli alla misura prospettata;
c) alcuni operatori, prevalentemente imprese distributrici, ritengono che il periodo di regolarità dei pagamenti, rilevante ai fini dell’accesso al rating o alla parent company guarantee, debba essere pari a 12 mesi in luogo dei 6 proposti nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL; per contro, alcuni utenti del trasporto auspicano che l’obbligo di presentare una fideiussione o un deposito cauzionale per l’utente non regolare nei pagamenti che si avvale del rating o della parent company guarantee sia reso meno severo;
d) per quanto concerne l’identificazione delle agenzie i cui rating siano ammessi quale forma di garanzia, alcuni operatori, prevalentemente imprese distributrici, richiedono che essa sia limitata alle sole tre maggiori agenzie; molti altri operatori, invece, prevalentemente utenti del trasporto,
ritengono opportuna l’inclusione delle agenzie registrate o certificate presso l’ESMA;
• in merito alla quantificazione delle garanzie:
– alcuni utenti e un’associazione rappresentativa non condividono la scelta dell’Autorità (già compiuta con la deliberazione 612/2013/R/EEL) di includere nel calcolo delle garanzie anche le voci diverse dai corrispettivi per il servizio di trasporto, in particolare gli oneri generali di sistema, ritenendo che si tratti di oneri che gravano sui clienti finali rispetto ai quali le imprese distributrici e gli esercenti la vendita si limitano a svolgere un’attività di mera esazione: in tale contesto, l’inclusione di tali oneri nell’ambito delle garanzie comporterebbe un’ingiustificata attribuzione in capo ai soli utenti del trasporto, e non anche all’impresa distributrice, del rischio dell’inadempimento del cliente finale;
– emerge la necessità di chiarire i criteri di quantificazione delle garanzie da versare;
• con riferimento agli incrementi della garanzia in esito alle verifiche di puntualità dei pagamenti, secondo alcuni soggetti tali incrementi dovrebbero avere luogo solo per inadempimenti significativi e non si dovrebbero tenere in considerazione i mancati pagamenti dovuti a cause non imputabili all’utente; secondo una larga parte degli utenti del trasporto, dovrebbero essere previsti meccanismi premianti per gli utenti puntuali nei pagamenti, in modo tale che la garanzia possa diminuire fino a coprire la stima di un mese di erogazione del servizio;
• in generale, con riferimento alle modalità di gestione delle garanzie, per quanto attiene sia agli adeguamenti relativi alla puntualità dei pagamenti da parte degli utenti del trasporto, sia a quelli in esito alla verifica di adeguatezza rispetto all’effettiva dimensione del portafoglio clienti, un’impresa distributrice e un’associazione rappresentativa di tale tipologia di imprese segnalano la potenziale onerosità del meccanismo prospettato;
• in relazione alla risoluzione contrattuale:
– secondo alcuni soggetti essa non dovrebbe seguire a qualunque mero inadempimento, ma si dovrebbe tener conto di talune casistiche particolari o del fatto che l’inadempimento riguardi o meno importi di piccola entità;
– in generale emerge una diffusa convinzione della necessità di rivedere le tempistiche indicate nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL per la gestione dei vari aspetti, quali le attività di sollecito e di diffida da parte dell’impresa distributrice, la costituzione o l’integrazione delle garanzie;
• con riferimento alla gestione dei versamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti, rispetto agli orientamenti formulati:
– alcuni soggetti hanno proposto il pagamento diretto di tali oneri alla Cassa e al GSE da parte degli utenti per i clienti serviti sul mercato libero; in alternativa, è stato auspicato che il beneficio di cassa di cui godrebbero le imprese distributrici, in relazione alle tempistiche con cui il versamento ha normalmente luogo, venisse trasferito agli utenti; altre osservazioni pervenute, tuttavia, sono concordi nel non ritenere praticabile nessuna di tali ipotesi di intervento;
– molti utenti del trasporto, al fine di mitigare il rischio credito da loro sopportato nel ribaltare gli oneri ai clienti finali, richiedono la possibilità che sia loro applicata una misura simile a quella attualmente prevista per le imprese distributrici (consistente nel diritto a trattenere una percentuale dell’importo fatturato a titolo di copertura del rischio di inesigibilità del credito);
– un’impresa distributrice esprime parere contrario in merito alla revisione annuale della percentuale trattenuta a copertura del rischio di inesigibilità del credito dal momento che l’effetto di tale misura sarebbe già scontato nell’ambito della determinazione delle tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- nuovi orientamenti dell’Autorità
• al fine di addivenire alla definizione di una regolazione il più possibile condivisa, seppur nei limiti della natura confliggente degli interessi perseguiti dalle imprese distributrici e dagli utenti del trasporto (come emersa dalla prima consultazione), l’Autorità ha avviato una seconda fase di consultazione che si è articolata con l’invio, in data 8 agosto 2014, ai partecipanti al Gruppo di Lavoro, di una Scheda Tecnica recante le indicazioni formulate dall’Autorità in seguito alle evidenze emerse in esito al documento per la consultazione 263/2014/R/EEL;
• contestualmente all’invio della Scheda Tecnica è stato convocato il secondo incontro del Gruppo di Lavoro, che ha avuto luogo in data 12 settembre 2014 presso la sede di Milano dell’Autorità, nell’ambito del quale sono stati ulteriormente specificati gli orientamenti riportati nella citata Scheda Tecnica e sono stati raccolti puntuali elementi quantitativi utili alla definizione dell’intervento dell’Autorità;
• in relazione alla fatturazione dei pagamenti, xxxxx restando gli orientamenti generali formulati nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL (cfr. precedenti numeri da 1 a 4), sono state prospettate alcune modifiche degli aspetti di dettaglio precedentemente illustrati, riguardanti, principalmente, elementi inerenti all’emissione delle fatture e alle tempistiche di pagamento connesse all’attività di messa a disposizione dei dati di misura, in particolare:
– è previsto un termine ultimo per l’emissione e la trasmissione della fattura pari a 3 giorni lavorativi dal termine ultimo previsto dalla regolazione per la messa a disposizione dei dati di misura validati;
– è formulata la possibilità di differenziare le tempistiche di fatturazione tra punti di prelievo trattati orari e punti di prelievo non trattati orari, prevedendo che l’emissione delle fatture avvenga entro l’ottavo giorno lavorativo del mese successivo a quello di erogazione del servizio, con riferimento ai punti trattati orari ed entro il terzo giorno lavorativo successivo al 20 di tale mese, con riferimento ai punti non trattati orari;
– è illustrata l’intenzione di modificare l’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati orari, prevedendo che tutti i dati
messi a disposizione dall’impresa distributrice entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di erogazione del servizio siano validati;
– per quanto riguarda il termine di pagamento, si è proposto che esso sia differenziato in relazione alla natura del dato di misura, ovvero pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura nel caso in cui le fatture siano emesse sulla base di dati effettivi (validati) e 40 giorni nel caso in cui le fatture siano emesse sulla base di dati stimati (validati);
• in relazione alla gestione e al dimensionamento delle garanzie, xxxxx restando gli orientamenti generali espressi nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL (cfr. numeri da 5 a 13), nell’ambito della Scheda Tecnica e del secondo incontro del gruppo di lavoro si è evidenziato come:
– l’applicazione della fee nei casi di ricorso al rating o alla parent company guarantee potrebbe essere differenziata tra le due forme di garanzia, in ragione delle differenze che caratterizzano i due strumenti rispetto alle finalità perseguite; inoltre, un tale corrispettivo sarà comunque determinato in modo tale da non rendere eccessivamente oneroso il ricorso a tali forme di garanzia rispetto alle altre più tradizionali e sicure (fideiussione e deposito cauzionale);
– ai fini del ricorso al rating e alla parent company guarantee, dovrebbero essere ammissibili i giudizi di rating rilasciati dalle agenzie registrate dall’ESMA (preferite nell’ambito della prima consultazione), previa individuazione di un livello minimo di rating ammesso; inoltre si prospetta la necessità che il livello di rating (dell’utente o della società controllante, in caso, rispettivamente, di ricorso al rating o alla parent company guarantee) sia emesso/aggiornato nei sei mesi precedenti la data di presentazione del medesimo all’impresa distributrice, ciò al fine di garantire che esso rispecchi maggiormente l’effettiva situazione dell’utente;
– si consentono, come auspicato nell’ambito della prima consultazione, garanzie anche con durata limitata nel tempo: in tale caso, viene previsto un obbligo di rinnovo da parte dell’utente entro la fine del terzo mese antecedente il mese della scadenza;
– la garanzia è quantificata pari alla stima di tre mesi di erogazione del servizio, in ragione dell’allungamento dei termini di pagamento prospettati e dei tempi attualmente previsti per la risoluzione contrattuale;
– in relazione all’adeguamento delle garanzie versate in esito ai casi di mancata puntualità dei pagamenti, (in coerenza con quanto auspicato nell’ambito della consultazione, anche al fine di semplificare la gestione dell’istituto) è stata rappresentata l’intenzione di valutare casi di ritardi che non danno luogo all’obbligo di integrazione della garanzia; inoltre, è stata manifestata anche l’intenzione di valutare modalità di quantificazione dell’adeguamento richiesto coerenti con l’entità del ritardo;
– inoltre, in relazione alla gestione dei mancati pagamenti e del mancato versamento/integrazione delle garanzie, si intende prevedere che la risoluzione abbia luogo nei casi in cui l’esposizione cumulata dell’utente verso l’impresa
distributrice superi una soglia predeterminata; a tal fine non sono considerati alcuni casi di inadempimento predefiniti;
• con riferimento alla gestione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti, fatto salvo il principio generale (valido in particolare per gli oneri generali di sistema) per cui essi devono essere corrisposti nell’ambito del corrispettivo di accesso alla rete (art. 3 decreto legislativo 79/99) dall’utente alle imprese distributrici (le quali provvedono al loro successivo versamento), nell’ambito della Scheda Tecnica e del secondo incontro del gruppo di lavoro è stata prospettata l’intenzione di:
– rivedere le tempistiche di versamento di dette partite alla Cassa e al GSE, prevedendo una cadenza di versamento mensile per tutti gli oneri di sistema e le ulteriori componenti entro il 15° giorno del secondo mese successivo il mese di fatturazione del servizio (ovvero il terzo mese successivo il mese di erogazione del servizio);
– rimuovere la facoltà dell’impresa distributrice di trattenere lo 0,5% di quanto fatturato all’utente, a copertura del rischio inadempimento relativo agli oneri generali di sistema; una tale esigenza di copertura, infatti, dovrebbe essere tutelata dal nuovo sistema di garanzie previste dal codice di rete tipo, le quali garanzie sono dimensionate anche in ragione degli oneri di sistema; in tale contesto, la predetta facoltà di trattenere quota del fatturato sarebbe una duplicazione non più giustificata.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
- osservazioni ai nuovi orientamenti
• dalle osservazioni formulate in esito al secondo incontro del Gruppo di Lavoro in tema di fatturazione è emerso che:
– diversi operatori esprimono parere contrario in relazione all’orientamento dell’Autorità di differenziare le tempistiche di emissione e di pagamento delle fatture in base al trattamento (orario/non orario) del punto di prelievo e alla qualità del dato fatturato; ciò in quanto ne deriverebbe un eccessivo aumento degli oneri gestionali e di implementazione;
– in particolare, in relazione al precedente alinea, per efficientare l’attività di messa a disposizione dei dati di misura, è stata sottolineata l’esigenza di individuare opportune soluzioni nell’ambito della regolazione del servizio di misura, con il ricorso ad un sistema di indennizzi, efficacemente tarato, sulla qualità e il rispetto delle tempistiche dei dati inviati;
– l’orientamento di anticipare l’invio dei dati di misura orari validati al giorno 5 del mese successivo alla rilevazione non è da tutti condiviso in quanto, si sostiene, il rispetto di tempistiche così stringenti potrebbe tradursi in un incremento al ricorso a dati di misura stimati e quindi in un peggioramento qualitativo dei dati oggetto di fatturazione;
– alcuni operatori ribadiscono la necessità di considerare, nell’ambito della fatturazione di ciclo, i dati di misura effettivi trasmessi a rettifica di fatture
precedentemente emesse su dati stimati, e di considerare separatamente dalla fatturazione di ciclo il bonus elettrico e gli interessi moratori applicati in caso di ritardo di pagamento;
– diversi operatori richiedono di prevedere un’unica scadenza di pagamento, a 30 o a 40 giorni dall’emissione della fattura; a tale proposito viene tuttavia segnalato che l’allungamento dei termini di pagamento dovrebbe comportare anche una revisione delle attuali tempistiche di versamento del corrispettivo per il servizio di trasmissione (CTR) dalle imprese distribuitici a Terna;
• per quanto riguarda la disciplina delle garanzie contrattuali emergono posizioni generali in linea con quanto già espresso in risposta al documento per la consultazione 263/2014/R/EEL; in particolare si rileva che:
– in relazione alle forme di garanzia, alcuni soggetti, per lo più imprese distributrici, hanno ribadito la propria contrarietà al rating quale forma di garanzia; inoltre, alcuni utenti del trasporto e loro associazioni rappresentative, pur rimanendo favorevoli alla possibilità di ricorrere al rating, riconoscono come esso non possa essere del tutto assimilato alle altre forme di garanzia messe in consultazione, in relazione all’affidabilità di detto strumento; un’impresa distributrice ritiene che l’eventuale ricorso al rating potrebbe essere utilizzato quale misura di “accompagnamento” (quindi accessorio ad altro strumento di garanzia) al fine di modulare l’importo garantito in funzione del merito creditizio dell’utente del trasporto; Terna inoltre segnala che solamente la fideiussione bancaria fornirebbe le opportune tutele alla controparte erogatrice del servizio; un’impresa distributrice, infine, segnala l’onerosità gestionale del ricorso alla fideiussione in taluni casi, specie quelli di importi di piccola entità;
– in relazione all’orientamento generale di ammettere giudizi di rating rilasciati anche da agenzie diverse dalle due/tre grandi, sono riproposte le posizioni precedentemente espresse, in base alle quali alcuni soggetti, per lo più riconducibili a utenti del trasporto, condividono il riferimento alle agenzie registrate o certificate dall’ESMA, mentre altri soggetti, in generale riconducibili a imprese distributrici, ritengono che occorrerebbe far ricorso solo alle maggiori agenzie; per un’impresa distributrice inoltre, l’allargamento del novero delle agenzie di rating ammesse comporterebbe il passaggio a tale forma di garanzia da parte di soggetti che a oggi prestano garanzia fideiussoria, determinando un aumento del rischio in capo all’impresa distributrice;
– si conferma, ad eccezione di casi isolati, una generale contrarietà all’applicazione di una fee per accedere al rating e alla parent company guarantee; in particolare alcuni utenti ritengono che la fee debba essere al più applicata nel solo caso di ricorso al rating; alcune imprese distributrici invece ritengono che la fee potrebbe risultare superata, qualora si escludesse il rating dalle forme di garanzie ammesse e si innalzasse il livello di copertura della garanzia in modo da renderla pari all’effettiva esposizione dell’impresa distributrice;
– sul tema del livello delle garanzie, l’innalzamento, rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL, della copertura posta pari alla stima di 3 mesi di erogazione del servizio in ragione dei tempi di pagamento individuati pari a 30 giorni nonché dei tempi di risoluzione contrattuale attualmente vigenti, trova il parere contrario degli utenti del trasporto e delle loro associazioni rappresentative; gli stessi ravvisano inoltre la mancanza di meccanismi che premino gli utenti puntuali nei pagamenti a mezzo della riduzione dell’importo garantito; secondo le imprese distributrici, peraltro, tali meccanismi sarebbero implementabili solo qualora l’importo base iniziale della garanzia fosse tale da coprire l’intera esposizione finanziaria dell’impresa distributrice (e non solo una parte come risulta dagli orientamenti dell’Autorità);
• con riferimento alla gestione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti:
– alcuni soggetti ribadiscono che la quota dello 0,5% del fatturato trattenuta dalle imprese distributrici a titolo di copertura del rischio di inesigibilità non costituisce un ulteriore ricavo in quanto il suo ammontare è considerato nell’ambito della determinazione dei costi riconosciuti nelle tariffe di distribuzione, per tale ragione, non condividono la proposta della sua rimozione;
– alcuni utenti del trasporto e loro associazioni rappresentative condividono, invece, l’orientamento dell’Autorità di rimuovere la misura, auspicando l’introduzione di una misura analoga a detto trattenimento nei confronti degli utenti medesimi rispetto al rischio di inesigibilità da essi sopportato nei confronti dei clienti finali;
• infine in relazione agli elementi quantitativi richiesti:
– è emerso che la percentuale di dati validati messi a disposizione da alcune imprese distributrici entro il quinto giorno lavorativo si attesta intorno a valori significativi, superiori al 90%, mentre la percentuale di dati effettivi sembra risultare, in particolare per alcune imprese distributrici anche di grandi dimensioni, mediamente più bassa e pari a circa l’80% con una rilevante variabilità tra imprese;
– in relazione all’impatto che le misure poste in consultazione possono avere sul capitale circolante netto delle imprese distributrici e degli utenti del trasporto, non sono stati forniti sufficienti elementi quantitativi di dettaglio;
– in merito al costo delle fideiussioni, è stato rilevato come esso risulti differenziato (da un minimo dichiarato pari a 0,45% a una soglia massima dichiarata del 2-3%); inoltre una associazione rappresentativa degli utenti ha segnalato come tale costo, stante l’attuale situazione economica, tenda al rialzo.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- orientamenti finali dell’Autorità in tema di fatturazione
• in esito al secondo incontro del Gruppo di Lavoro è stata condotta una nuova fase di consultazione mediante la pubblicazione del documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, che riporta uno schema recante la possibile disciplina puntuale del codice di rete tipo che l’Autorità intende adottare, comprendente:
– il Glossario dei termini utilizzati all’interno del codice di rete tipo (allegato A);
– la disciplina relativa alle garanzie contrattuali (allegato B);
– le disposizioni in tema di fatturazione del servizio e di pagamenti (allegato C);
• il documento per la consultazione 618/2014/R/EEL conferma gli orientamenti generali espressi nella prima fase di consultazione e introduce al contempo alcune modifiche riportate nel seguito, anche in ragione di quanto emerso sino ad allora nell’ambito del procedimento;
• con riferimento alle tipologie di fattura, per consentire una maggiore semplicità gestionale, il documento per la consultazione 618/2014/R/EEL prevede che la fatturazione di dati di misura effettivi, trasmessi a rettifica di fatture precedentemente emesse su dati di misura stimati, debba essere inserita all’interno della fattura di ciclo, dandone sempre separata evidenza;
• per migliorare la trasparenza dei documenti di fatturazione e del contenuto di quanto fatturato, è previsto che la fatturazione del corrispettivo CMOR, del bonus elettrico, del corrispettivo CTS e degli interessi moratori sia effettuata separatamente dalla fatturazione di ciclo; ciò al fine di accogliere l’esigenza, segnalata da diversi soggetti in sede di consultazione, di considerare nella fatturazione di ciclo i soli corrispettivi strettamente attinenti al servizio di trasporto erogato dall’impresa distributrice; in relazione agli interessi moratori è altresì previsto che in caso di ritardo dei pagamenti, l’utente è tenuto a far pervenire il pagamento dell’importo dovuto maggiorato degli interessi di mora e, qualora l’utente non proceda al versamento degli interessi moratori contestualmente al pagamento della fattura, l’impresa distributrice provvede a emettere una fattura dedicata a tali importi;
• in tema di emissione delle fatture, anche al fine di accogliere quanto emerso in esito al secondo gruppo di lavoro circa l’esigenza di svincolare dalla fatturazione l’introduzione di misure connesse alla messa a disposizione dei dati di misura, l’Autorità ha rivisto, ritenendo di non doverlo attuare, l’orientamento di differenziare le scadenze di pagamento in caso di fatture emesse sulla base di dati di misura effettivi o stimati;
• è invece confermato il termine di pagamento delle fatture a 30 giorni dalla data di emissione, a prescindere dalla tipologia di trattamento (orario/non orario) del punto di prelievo; tale termine si intende come scadenza applicata a tutte le tipologie di fattura;
• in tema definizione degli standard, nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL sono confermati gli orientamenti del documento per la consultazione 263/2014/R/EEL, in quanto sostanzialmente condivisi dagli operatori ed è anche ribadito l’orientamento dell’Autorità di definire il contenuto standard dei
documenti di fatturazione e il contenuto di dettaglio, nonché la struttura di ciascuna tipologia di fattura nell’ambito delle attività che saranno svolte a mezzo di appositi incontri del gruppo di lavoro; il documento per la consultazione 618/2014/R/EEL conferma quindi gli orientamenti precedentemente indicati con riferimento al formato dei file (XML) e - in coerenza con gli attuali obblighi in capo alle imprese distributrici di dotarsi di strumenti evoluti per le comunicazioni con i venditori - ai canali di comunicazione utilizzati per l’invio delle fatture;
• in esito alle proposte suggerite dagli operatori in risposta al documento per la consultazione 263/2014/R/EEL, sono poi prospettate le seguenti modifiche di dettaglio:
– in relazione alla fatturazione di ciclo, il contenuto dei documenti di fatturazione è stato modificato tenendo in considerazione l’ipotesi di trattare nell’ambito di tali documenti anche le rettifiche di conguaglio;
– per tutte le tipologie di fattura, il numero di POD fatturati è indicato nella sezione 1 del riepilogo degli importi;
– la nomenclatura dei file è stata modificata in modo da consentire di identificare l’utente del trasporto destinatario.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- orientamenti finali dell’Autorità in tema di messa a disposizione dei dati di misura
• al fine di rafforzare il principio sancito dalla deliberazione 612/2013/R/EEL di allineamento della fatturazione con la messa a disposizione dei dati di misura e di accogliere quanto più volte sottolineato dagli utenti in relazione alla necessità che la fatturazione sia il più possibile attinente a dati effettivi, il documento per la consultazione 618/2014/R/EEL prospetta alcuni interventi anche in tema di messa a disposizione dei dati di misura;
• con l’obiettivo di fissare termini di emissione delle fatture il più possibile prossimi al mese di competenza cui si riferiscono gli importi fatturati, oltre all’orientamento già illustrato nella Scheda Tecnica (di modificare l’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura prevedendo, per i punti di prelievo trattati orari, la validazione di tutti i dati trasmessi all’utente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello cui le misure fanno riferimento), nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL è stato prospettato di anticipare il termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura, rispetto al termine attualmente fissato al giorno 20 di detto mese;
• con l’obiettivo, inoltre, di migliorare la puntualità e la qualità dei dati di misura messi a disposizione dall’impresa distributrice agli utenti è stato prefigurato un sistema di indennizzi così strutturato:
– qualora l’emissione della fattura venga effettuata su dati validati stimati, l’impresa distributrice è tenuta ad erogare 5 euro per ciascun punto di prelievo trattato orario e 0,5 euro per ciascun punto di prelievo trattato per fasce orarie (indennizzo sulla qualità del dato fatturato);
– qualora non siano rispettati i termini di messa a disposizione dei dati validati di cui al TIME, l’impresa distributrice è tenuta ad erogare, per ciascun giorno di ritardo, 1 euro per ciascun punto di prelievo trattato orario e 0,1 euro per ciascun punto di prelievo trattato per fasce orarie; è altresì previsto che l’indennizzo versato, in relazione rispettivamente ai punti di prelievo trattati orari e per fasce, possa essere al massimo pari a 25 euro e 1 euro (indennizzo per mancato rispetto dei termini per la messa a disposizione dei dati validati).
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
- orientamenti finali dell’Autorità in tema di garanzie, modalità di versamento degli oneri generali di sistema e tempo di applicazione della disciplina del codice di rete tipo
• in tema di garanzie, l’Autorità ha sostanzialmente confermato gli orientamenti generali espressi nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL; sono peraltro introdotti alcuni orientamenti di dettaglio o ulteriori al fine di tenere in considerazione alcune esigenze emerse nell’ambito del procedimento:
– in relazione alle forme di garanzia ammesse, si prevede che per importi garantiti inferiori ai 1.000 euro sia facoltà dell’impresa distributrice richiedere unicamente un deposito cauzionale; ciò al fine di contenere l’onere gestionale connesso alla fideiussione;
– in ragione dei tempi di pagamento delle fatture, la cui scadenza è fissata a 30 giorni, nonché in ragione dei tempi attualmente vigenti per la risoluzione del contratto, l’importo della garanzia viene confermato pari alla stima di 3 mesi di erogazione del servizio; tale decisione garantisce comunque un ragionevole equilibrio tra le posizioni dell’impresa distributrice e dell’utente, atteso che la garanzia così dimensionata, pur garantendo l’impresa distributrice rispetto alla maggiore esposizione derivante dall’aumento del tempo di pagamento, concorre tuttavia a una copertura solo parziale dello scoperto dell’impresa medesima, in caso di inadempimento dell’utente del trasporto; vengono altresì definiti i criteri per la quantificazione della stima che l’impresa distributrice deve utilizzare;
– in relazione alla gestione delle garanzie, per tenere conto della puntualità dei pagamenti:
a) non vengono tenuti in considerazione i casi di ritardo dovuti a cause non imputabili all’utente o connessi a importi oggetto di contestazione per i quali l’impresa distributrice non abbia fornito risposta motivata;
b) l’adeguamento richiesto è quantificato in base agli importi oggetto di ritardo e al numero di giorni del medesimo e può via via essere aumentato fino a raggiungere un livello pari alla stima di 5 mesi di erogazione del servizio;
c) al fine di contenere l’onere gestionale in capo all’impresa distributrice, pur salvaguardando l’esigenza di sicurezza del sistema, si prevede che la verifica dello stato dei pagamenti dell’utente avvenga a scadenze prefissate nell’anno e differenziate in base alla dimensione dell’impresa distributrice
(ogni 6 mesi per imprese distributrici che servono più di 100.000 punti di prelievo, ogni 12 mesi per le altre);
– in relazione alla verifica periodica delle garanzie versate rispetto all’effettiva dimensione del portafoglio clienti, viene prospettata una misura simile a quanto illustrato alla precedente lettera c), prevedendo che tale verifica abbia luogo ogni 3 mesi per imprese distributrici che servono più di 100.000 punti di prelievo, ogni 6 mesi per le altre;
– in caso di ricorso al rating o alla parent company guarantee:
a) si prevede che la data di emissione/aggiornamento del giudizio di rating dell’utente o della società controllante il medesimo sia non antecedente ai sei mesi precedenti l’attestazione rilasciata all’impresa distributrice;
b) il livello della fee applicata è maggiore nel caso di ricorso al rating rispetto alla parent company guarantee; ciò al fine di valorizzare adeguatamente la differenza tra i due istituti sull’effettiva loro idoneità a garantire l’impresa distributrice in caso di inadempimento dell’utente; in tale prospettiva, la fee resta applicata anche alla parent company guarantee che costituisce comunque uno strumento meno efficace rispetto alla fideiussione (bancaria/assicurativa) con clausola a prima richiesta; peraltro, in entrambi i casi il livello della fee è determinato in modo da non rendere comunque sconveniente il ricorso a tali forme di garanzia (nei limiti di quanto comunque necessario ad alimentare il meccanismo di ulteriore garanzia che dovrà essere implementato in caso di inadempimento);
c) sono disciplinati i casi di perdita del diritto al ricorso a tali forme di garanzia, che danno luogo all’obbligo in capo all’utente di costituire garanzia nella forma di fideiussione o di deposito cauzionale;
– in relazione alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’utente viene previsto che la procedura di risoluzione si attivi solo superato un livello di esposizione massima consentita e che, ai fini della sua determinazione, siano comunque esclusi i casi di ritardo nei pagamenti non imputabili all’utente;
• con riferimento, infine, al versamento alla Cassa e al GSE degli oneri generali di sistema, sono sostanzialmente confermati gli orientamenti indicati nella Scheda Tecnica e nel secondo incontro del Gruppo di Lavoro, sia per quanto concerne le tempistiche di versamento, sia in merito alla rimozione del trattenimento dello 0,5% del fatturato a titolo di copertura del rischio di inesigibilità a oggi previsto a favore delle imprese distributrici;
• in relazione alle problematiche emerse nell’ambito del Gruppo di Lavoro relativamente alle tempistiche di versamento della componente CTR da parte delle imprese distributrici a favore di Terna, l’Autorità ha evidenziato che le medesime non richiedono un intervento di regolazione specifico, potendo trovare composizione nell’ambito degli accordi tra tali imprese che, fino ad oggi hanno autonomamente disciplinato tali aspetti;
• il documento per la consultazione 618/2014/R/EEL riporta infine le possibili tempistiche per l’applicazione della disciplina prospettata, prevedendo in dettaglio che:
– per quanto riguarda le previsioni relative alle garanzie, quanto indicato nell’allegato B debba trovare applicazione immediata, con l’entrata in vigore del provvedimento; tuttavia, è previsto che, in sede di prima applicazione:
a) per quanto riguarda la verifica di regolarità dei pagamenti, per gli utenti che alla data di entrata in vigore del provvedimento hanno già sottoscritto un contratto di trasporto con l’impresa distributrice e che già ricorrono a una forma di rating o di parent company guarantee, ovvero intendano ricorrervi, l’impresa distributrice procede a verificarne la puntualità dei pagamenti in relazione al servizio erogato negli ultimi sei mesi;
b) fino al momento della definizione dei modelli per la prestazione delle garanzie, da definire con successivo provvedimento, le garanzie richieste dalle imprese distributrici non sono soggette a particolari requisiti formali, purché coerenti con quanto previsto all’Allegato B;
– in tema di fatturazione:
a) le disposizioni dell’Allegato C, fatto salvo quanto indicato alla successiva lettera b), trovino applicazione immediatamente con l’entrata in vigore del presente provvedimento;
b) in riferimento alle disposizioni relative alla standardizzazione dei documenti di fatturazione, esse troveranno applicazione, invece, successivamente alle apposite attività che saranno svolte nell’ambito del Gruppo di Lavoro, in coerenza con quanto era stato proposto nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL;
– infine, con riferimento agli orientamenti espressi in tema di copertura del rischio inesigibilità e al versamento degli oneri generali di sistema, il documento ne prevede l’applicazione immediatamente, con l’entrata in vigore del presente provvedimento.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
- ultime osservazioni pervenute in tema di fatturazione
• in materia di fatturazione, in relazione agli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL sono emerse le posizioni nel seguito sintetizzate;
• è stata sottolineata l’esigenza di pervenire quanto prima alla standardizzazione dei flussi di fatturazione e alla determinazione di tempi certi per l’adozione dei medesimi; ciò al fine di superare le criticità connesse alla disomogeneità dei formati e dei canali di comunicazione delle fatture che attualmente incide negativamente sulla puntualità dei pagamenti da parte degli utenti;
• riguardo alla definizione delle diverse tipologie di fattura, sono state confermate le precedenti posizioni di sostanziale condivisione in merito agli orientamenti dell’Autorità; con riferimento al contenuto delle diverse tipologie di fattura è emerso quanto segue:
– è stato condiviso da molti operatori l’orientamento di considerare, nell’ambito della fatturazione di ciclo, le rettifiche di conguaglio, prevedendo documenti separati per le altre tipologie di rettifica;
– con riferimento alla fatturazione di ciclo, è stato richiesto anche di precisare che la previsione di vincolare la fatturazione ai punti di prelievo ricompresi nell’anagrafica trasmessa a ciascun utente ai fini del settlement, si applichi al solo mercato libero;
– è stato altresì proposto di considerare nella fattura di rettifica anche le rettifiche dovute a variazione di corrispettivi tariffari;
– è stato generalmente condiviso l’elenco dei corrispettivi e delle prestazioni da includere nella fatturazione relativa alle ulteriori prestazioni e altri corrispettivi; alcuni operatori hanno tuttavia ritenuto opportuno identificare ulteriori elementi da inserire in tale tipologia di fattura nell’ambito di gruppi di lavoro dedicati, secondo quanto già anticipato dall’Autorità, anche in relazione alla priorità di effettuare una standardizzazione organica e completa delle fatture;
– con riferimento alla possibilità di precedere all’aggregazione o meno di importi fatturati in relazione alle fatture di rettifica e alle fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, sono emerse posizioni differenti:
a) alcuni utenti e una loro associazione hanno espressamente indicato che risulterebbe preferibile la non aggregazione di importi relativi a voci diverse;
b) un operatore e un’associazione di imprese ritengono preferibile consentire l’aggregazione, al fine di limitare la proliferazione di fatture emesse; uno di questi soggetti ha altresì suggerito di mantenere la prassi attualmente in uso - che prevede forme di aggregazione e compensazione degli importi dovuti dagli utenti - e di introdurre l’obbligo di fornire, contestualmente all’invio delle fatture, apposite reportistiche, al fine di dare evidenza delle diverse voci fatturate;
c) un’impresa distributrice ha suggerito di considerare, ai fini dell’aggregazione delle fatture di rettifiche, modalità analoghe a quelle previste per la fatturazione di ciclo, mentre per la fatturazione relativa alle ulteriori prestazioni o corrispettivi è stato proposto di aggregare per tipologia di prestazione o indennizzo;
d) sono emerse posizioni contrastanti in merito alla fatturazione delle prestazioni in esito all’accettazione del preventivo; per alcuni operatori dovrebbero poter essere fatturati ad evento oppure mediante una fattura cumulata per utente, in relazione all’entità dell’importo fatturato;
e) in relazione alla gestione degli interessi moratori, alcuni operatori hanno evidenziato la necessità che essi vengano fatturati in un documento contabile separato e quindi che non vengano direttamente determinati, come invece prospettato nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, dagli utenti a maggiorazione degli importi delle fatture pagate in ritardo; un operatore ha anche evidenziato che tali fatture dovrebbero essere inviate con cadenza trimestrale per diminuire gli oneri gestionali a carico degli operatori;
• con riferimento alle tempistiche di emissione delle fatture, alcuni operatori hanno evidenziato che:
– l’orientamento di emettere le fatture entro 2 giorni dalla rilevazione dei dati di misura, considerata la mole di dati interessata dal processo, non sembrerebbe facilmente attuabile; in alternativa, è stato quindi proposto di prevedere come termine ultimo per l’emissione della fattura l’ultimo giorno del mese M+1;
– prevedere la coincidenza fra la data di emissione della fattura e la data di trasmissione della medesima risulta difficilmente attuabile; è stato suggerito di prevedere almeno un giorno lavorativo tra le due operazioni;
• è stato espresso un generale apprezzamento in relazione all’estensione a 30 giorni delle scadenze di pagamento, anche in considerazione del fatto che l’attuale termine di pagamento è nella prassi commerciale fissato (normalmente) a 20 giorni dall’emissione della fattura; dalle considerazioni di dettaglio, tuttavia, gli utenti e le loro associazioni, hanno evidenziato che:
– i benefici dell’estensione dei tempi di pagamento sarebbero mitigati dalla reintroduzione della fatturazione per lotti e dal dimensionamento delle garanzie pari a tre mesi di erogazione del servizio; e che l’allungamento dei termini di pagamento, confrontando i tempi di pagamento proposti dalla consultazione rispetto a quelli attualmente adottati dai diversi distributori, si determina solo in relazione alle imprese distributrici che ad oggi fanno uso di fatturazione anticipata, contestualmente all'anticipo nella messa a disposizione dei dati di misura rispetto ai tempi previsti dalla normativa;
– in relazione al proposito dell’Autorità di migliorare il bilanciamento dei flussi di cassa in entrata e in uscita di tali operatori, con riferimento ai punti non trattati orari, per i quali è applicata la fatturazione bimestrale, fissare a trenta giorni la scadenza di pagamento comporterebbe una riduzione minimale dell’esposizione finanziaria; è stato pertanto richiesto, in considerazione degli ostacoli tecnici che comporterebbe una gestione differenziata dei pagamenti in relazione alla tipologia di trattamento dei punti di prelievo, di allungare ulteriormente i termini di pagamento a 45 giorni;
– prevedere scadenze di pagamento differenziate per le fatture di rettifica rappresenterebbe un ulteriore elemento di difficoltà gestionale per le imprese distributrici;
• in relazione alla possibilità per le imprese distributrici di ricorrere alla fatturazione per lotti, alcuni utenti hanno espresso parere contrario; tra le proposte di dettaglio sono emerse le seguenti esigenze:
– stabilire almeno che l’eventuale suddivisione in lotti della fatturazione riguardi una dimensione minima di 10.000 punti di prelievo e che la scadenza di pagamento sia unica, indipendente dall’emissione e calcolata sulla base dell’ultimo lotto emesso;
– riconoscere una facoltà di definire una scadenza unica per il pagamento delle fatture, facoltà subordinata ad un accordo, definito con modalità non discriminatorie con gli utenti interessati;
• con riferimento agli aspetti di natura tecnologica e al contenuto standard delle fatture, inoltre, è stato evidenziato:
– di chiarire se la possibilità di inviare il file XML, attinente a ciascuna fattura, possa intendersi in sostituzione all’invio delle fatture a mezzo PEC;
– che la codifica della nomenclatura dei file attinenti alla fatturazione sia anch’essa demandata nell’ambito del Gruppo di Lavoro;
– di rimuovere dal contenuto di dettaglio relativo a ciascun POD il valore dell’IVA in quanto applicato al totale imponibile presente in fattura;
– la necessità di riportare ulteriori elementi in relazione al contenuto di dettaglio per POD della fattura relativa a ulteriori prestazioni e corrispettivi al fine di consentire di identificare con maggiore accuratezza gli importi fatturati rimandando comunque nell’ambito del Gruppo di Lavoro dedicato la definizione esaustiva di tutti gli elementi da indicare.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- osservazioni pervenute in tema di messa a disposizione dei dati di misura
• per quanto riguarda la prospettata previsione di anticipare il termine per la messa a disposizione dei dati di misura validati sono emerse le seguenti posizioni:
– alcuni operatori e associazioni hanno manifestato parere contrario in quanto, stante le attuali modalità di rilevazione dei dati di misura, una riduzione dei tempi comporterebbe una riduzione del numero di tentativi di raccolta effettuati dall’impresa distributrice, incidendo quindi negativamente sulla qualità dei dati utilizzati per la fatturazione; tali soggetti hanno inoltre evidenziato che le cause della mancata rilevazione dei dati di misura non sono sempre imputabili al comportamento dell’impresa distributrice, ma dipendono anche da fattori esogeni legati principalmente a problemi di connettività;
– un’impresa distributrice, pur condividendo le perplessità espresse da altri operatori illustrate al precedente alinea, indica quale termine ultimo per l’invio il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza del dato; tale scadenza è stata anche indicata da alcune associazioni di utenti che, tuttavia, sottolineano che un eventuale anticipo dei dati di misura dovrebbe essere accompagnato da interventi diversi da quelli indicati nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL; a tal fine, essi suggeriscono di rivedere le modalità di riconoscimento delle componenti MIS, a copertura dei costi del servizio di misura in relazione alla qualità del dato messo a disposizione, o di aumentare, come di seguito descritto, l’importo degli indennizzi previsti; un utente ha invece indicato quale possibile termine per l’anticipo dei dati validati il giorno 15 del mese successivo a quello a cui il dato di misura fa riferimento;
• in relazione al sistema di indennizzi, sono state evidenziate diverse criticità rispetto agli orientamenti indicati dall’Autorità, sebbene siano stati riconosciuti i potenziali benefici che ne potrebbero derivare; in particolare:
– alcuni utenti e loro associazioni hanno accolto favorevolmente il sistema di indennizzi, ritenendo tuttavia i valori prospettati meramente simbolici e
inadeguati a costituire, da un lato, un reale stimolo per l’impresa distributrice a migliorare le proprie performance e, dall’altro lato, un effettivo risarcimento per l’utente; per tale ragione anche l’eliminazione, ritenuta comunque opportuna, del valore massimo previsto per l’indennizzo per il mancato rispetto dei termini per la messa a disposizione dei dati validati, non sortirebbe effetti rilevanti;
– un’associazione di utenti ha anche proposto valori alternativi a quelli indicati nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL in relazione all’indennizzo sulla qualità del dato fatturato, proponendo 10 euro per i punti di prelievo trattati orari e 1 euro per i punti di prelievo trattati per fasce;
– per contro, alcuni operatori, nel duplice ruolo di impresa distributrice e utente, e alcune associazioni rappresentative di imprese distributrici e utenti hanno evidenziato che, pur considerando le migliori pratiche oggi adottate, l’applicazione degli indennizzi previsti risulterebbe eccessivamente onerosa per le imprese distributrici e in parte imputabile ad insuccessi fisiologici nelle operazioni tipiche di qualsiasi sistema tecnico-informatico, che per larga parte non sono sotto la diretta responsabilità dell’impresa distributrice medesima; la percentuale di tali insuccessi è, secondo un’impresa distributrice, pari al 5% - 7% delle rilevazioni da effettuare;
• in relazione all’indennizzo sulla qualità del dato fatturato, al fine di tener conto dei limiti tecnici dell’attuale infrastruttura tecnologica e delle generali difficoltà di acquisizione dei dati di misura, alcune imprese distributrici e alcune associazioni di imprese distributrici e utenti hanno proposto l’introduzione di una franchigia rispetto alla quale non applicare l’indennizzo; in alternativa, relativamente ai punti di prelievo trattati per fasce, è stata proposta l’applicazione dell’indennizzo solo nel caso in cui vengano superati 6 mesi di invio di dati stimati, ritenendo che solo il superamento di tale intervallo temporale possa verosimilmente attestare un peggioramento delle performance dell’impresa distributrice e un onere per l’utente nell’attività di interfaccia con il cliente finale;
• sia imprese distributrici che utenti hanno inoltre evidenziato che la gestione e le attività di verifica e controllo dell’applicazione degli indennizzi hanno impatti non trascurabili in termini di onerosità gestionale; a tal proposito un operatore, nel duplice ruolo di impresa distributrice e utente, ha proposto di trasferirne la gestione nell’ambito del SII, che, a partire dal momento in cui riceverà i flussi di misura relativi anche ai punti non trattati orari, avrà tutti gli elementi necessari per determinare, in modo automatico, gli importi degli indennizzi per ciascuna impresa distributrice e ciascun utente.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
- ultime osservazioni pervenute in tema di garanzie
• in materia di garanzie, rispetto agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, sono state manifestate esigenze differenti a seconda del fatto che i soggetti intervenuti svolgano o meno, all’interno del proprio gruppo
societario, anche l’attività di distribuzione di energia elettrica, oltre che quella di vendita;
• in linea generale, mentre le imprese distributrici indicano una preferenza per misure più stringenti a fronte del rischio di comportamenti non virtuosi degli utenti del trasporto, questi ultimi ritengono che la disciplina delle garanzie illustrata dall’Autorità debba essere più incisiva nel favorire ulteriormente la partecipazione al mercato da parte degli utenti, rendendo meno onerosi gli strumenti di garanzia ammissibili; più in dettaglio, vengono di seguito illustrate le posizioni emerse;
• in relazione alle forme di garanzie previste:
– per quanto attiene alla fideiussione, alcuni soggetti ritengono che gli istituti bancari e assicurativi che emettono tale garanzia debbano essere in possesso dei medesimi requisiti di rating previsti per gli utenti del trasporto che ricorrono a tale forma di garanzia; inoltre, la maggior parte degli utenti intervenuti non condivide l’orientamento secondo il quale, per importi garantiti inferiori ai 1.000 euro, sia facoltà dell’impresa distributrice richiedere unicamente un deposito cauzionale, al fine di contenere l’onere gestionale connesso alla fideiussione; al riguardo, in particolare, si ritiene piuttosto che debba essere lasciata libertà di scelta agli utenti;
– in merito alla parent company guarantee la maggior parte degli intervenuti ritiene che essa debba essere considerata una forma di garanzia più affidabile rispetto al rating; in particolare si chiede che le regole per l’accesso alla parent company guarantee e per la sua gestione siano le medesime previste per la fideiussione e per il deposito cauzionale;
– in relazione al rating, alcuni soggetti sono contrari alla sua previsione tra le forme di garanzia ammesse, ritenendo che esso presenti un elevato livello di rischio; qualora comunque l’Autorità decida di includere il rating tra le forme di garanzia, un operatore chiede che l’accesso possa avere luogo solo trascorsi 12 mesi di pagamenti regolari, in luogo dei 6 previsti dal documento per la consultazione 618/2014/R/EEL;
• rispetto alle regole per l’accesso e la gestione del rating e della parent company guarantee:
– non emerge consenso condiviso sull’individuazione delle agenzie a cui fare riferimento per l’emissione del giudizio di rating, in quanto molti soggetti (prevalentemente riconducibili alle imprese distributrici) chiedono di limitare il novero delle agenzie ammesse a quelle di maggiori dimensioni (Standard&Poor’s Corporation, Fitch Ratings e Moody’s Investor Services), mentre altri (prevalentemente riconducibili agli utenti) condividono l’orientamento di prendere a riferimento le agenzie registrate presso l’ESMA;
– alcuni operatori non condividono che il giudizio di rating detenuto dall’utente o dalla società controllante al momento della richiesta di accesso fatta all’impresa distributrice debba essere stato emesso o aggiornato nei sei mesi precedenti, ritenendo tale condizione eccessivamente onerosa; inoltre, un’associazione di utenti suggerisce il riscorso a forme di rating pubblico, in quanto più sicure; anche rispetto a quanto previsto per la gestione e
l’aggiornamento del rating emergono posizioni in disaccordo con il documento per la consultazione 618/2014/R/EEL volte, nella maggior parte dei casi, a introdurre deroghe alle regole previste in consultazione;
• ancora in relazione al rating e alla parent company guarantee, si riscontra una forte contrarietà all’applicazione della fee, ovvero di un corrispettivo per l’accesso a tali forme di garanzia; in particolare:
– molti soggetti esprimono dubbi circa la natura stessa del fondo che tale corrispettivo per l’accesso alimenterebbe e la stessa sussistenza di poteri dell’Autorità; si segnala altresì la mancanza di regole chiare che disciplinino il funzionamento del fondo e l’adeguamento del corrispettivo nel tempo;
– per alcuni soggetti, qualora il corrispettivo fosse mantenuto, per gli utenti che ricorrono alla parent company guarantee esso andrebbe azzerato o posto pari a quello previsto per la fideiussione e per il deposito cauzionale, in ragione del diverso livello di rischiosità insito in tale forma di garanzia rispetto al rating, strumento del quale anche alcuni utenti riconoscono la maggior rischiosità; altri, pur rimanendo contrari all’applicazione del corrispettivo, rilevano che i valori posti in consultazione risulterebbero comunque inadeguati alla copertura del rischio connesso al possibile inadempimento di un utente;
• relativamente al dimensionamento delle garanzie:
– un utente e una loro associazione ribadiscono la contrarietà all’inclusione nella determinazione della garanzia delle voci diverse da quelle relative alle tariffe per i servizi di rete, in particolare agli oneri generali di sistema, sostenendo, in particolare, che le garanzie potrebbero coprire solo il rischio di inadempimenti di obbligazioni e di prestazioni oggetto del servizio, mentre gli oneri generali di sistema sarebbero estranei a tale ambito, in quanto graverebbero sui clienti finali rispetto ai quali gli utenti svolgerebbero mera attività di riscossione;
– la maggior parte degli utenti e loro associazioni sono contrari all’estensione degli importi garantiti fino alla copertura di tre mesi di erogazione del servizio, in quanto eccessivamente onerosi per gli utenti; in merito alcuni utenti e loro associazioni propongono che siano introdotti meccanismi premianti per gli utenti regolari nei pagamenti;
– alcuni soggetti, per lo più riconducibili a imprese distributrici, propongono invece di prevedere una copertura maggiore da parte delle garanzie, almeno per gli utenti che sottoscrivono un contratto di trasporto per la prima volta; secondo tali imprese, la dimensione delle garanzie potrebbe essere ridotta a tre mesi solo per gli utenti che si dimostrino regolari nei pagamenti;
• in relazione alle verifiche di capienza della garanzia rispetto al portafoglio di clienti serviti e di puntualità dei pagamenti, molti soggetti chiedono che le verifiche abbiano la stessa cadenza per tutte le imprese distributrici in un’ottica di contenimento dei connessi oneri gestionali;
• per quanto attiene alle procedure previste dal documento per la consultazione 618/2014/R/EEL in merito alla gestione dei casi di ritardo dei pagamenti e di risoluzione del contratto di trasporto:
– emerge una generale richiesta di estendere le tempistiche previste per le varie fasi del processo, prevedendo in particolare che siano estesi i tempi a disposizione dell’utente per la costituzione e l’integrazione delle garanzie, rispetto al termine di 10 giorni lavorativi posto in consultazione;
– un’impresa distributrice e una associazione di imprese distributrici chiedono che le misure previste dall’Autorità debbano conciliarsi rispetto ai casi di utenti in situazioni di concordato preventivo;
– un’associazione di utenti ritiene troppo severa la gestione dei casi di mancata integrazione delle garanzie a seguito della verifica di puntualità, in presenza di pagamenti che sono stati comunque effettuati;
• in generale, infine, alcuni soggetti ritengono che le previsioni dell’Autorità in tema di garanzie dovrebbero risultare in linea con quanto fatto da Terna nell’ambito del servizio di dispacciamento.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- osservazioni sulle modalità di versamento degli oneri generali di sistema
• in materia di versamento degli oneri generali di sistema alla Cassa e al GSE, rispetto agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, sono emerse le posizioni di seguito sintetizzate;
• l’orientamento di uniformare le tempistiche di versamento degli oneri generali alla Cassa e al GSE al giorno 15 del secondo mese successivo al mese di fatturazione del servizio, è stata generalmente condivisa; un’associazione di operatori sottolinea che l’adeguamento dei termini di versamento dovrà essere effettuato in coerenza con le tempistiche di adeguamento del processo di fatturazione e dovrà tenere conto della necessità che la Cassa si doti di strumenti adeguati che consentano di contenere i costi gestionali connessi all’implementazione della proposta;
• in relazione all’orientamento di eliminare, a partire dal 2015, la facoltà dell’impresa distributrice di trattenere una quota del fatturato nell’ambito del versamento degli oneri alla Cassa e al GSE a copertura del rischio inesigibilità:
– alcune imprese distributrici evidenziano che le somme così trattenute sono state considerate come parte integrante dei ricavi indipendentemente dal fatto che, nell’ambito dei rispettivi periodi regolatori, sia stato incluso o meno come posta rettificativa dei costi effettivi; pertanto esse risultano considerate nella determinazione delle attuali tariffe di rete; tali soggetti quindi propongono di valutare la soppressione della misura nell’ambito del prossimo periodo regolatorio;
– un’associazione di utenti concorda con l’impostazione formulata nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, pur ribadendo la necessità di introdurre, qualora l’Autorità intenda includere gli oneri generali di sistema nel computo delle garanzie, un’analoga misura per gli utenti rispetto al rischio sostenuto nei confronti dei clienti finali; a tale proposito un venditore propone che il trattenimento nella misura dello 0,5% da parte delle imprese distributrici
potrebbe essere mantenuto se gli oneri generali fossero esclusi dal computo delle garanzie;
• infine, in relazione al versamento della componente CTR da parte delle imprese distributrici a Terna:
– un operatore ha espresso la necessità di allineare le tempistiche di versamento di tale componente a quelle previste per il versamento degli oneri alla Cassa e al GSE; ciò al fine di semplificare e razionalizzare tutti i pagamenti delle imprese distributrici;
– Terna ritiene, diversamente da quanto indicato nel documento di consultazione, e in accordo con quanto riportato al precedente alinea, che le tempistiche di versamento debbano essere esplicitamente regolate dall’Autorità, in quanto le imprese distributrici potrebbero richiedere di modificare gli attuali termini di versamento in ragione delle loro tempistiche di incasso; Terna sottolinea anche che eventuali oneri finanziari addizionali, che potrebbero generarsi da un posticipo del versamento dalle imprese distributrici della suddetta componente, debbano essere considerati nella determinazione della tariffa di trasmissione.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- osservazioni sui tempi di applicazione della disciplina del codice di rete tipo
• gli operatori hanno evidenziato criticità con riferimento ai tempi prospettati per le diverse fasi di implementazione, sottolineando che gli interventi dell'Autorità richiedono necessari sviluppi tecnologici che possono essere attuati con tempi variabili a seconda delle proposte formulate; in particolare:
– un’impresa distributrice ha evidenziato che l’allungamento a 30 giorni della data di scadenza delle fatture potrebbe essere implementato a partire dal mese successivo all’entrata in vigore del presente provvedimento;
– la separazione delle fatture secondo le tipologie prospettate, e comunque la fatturazione ad hoc del bonus elettrico e la separazione delle rettifiche diverse da quelle di acconto/conguaglio dall’attuale fattura di trasporto, risulterebbe l’intervento che richiede tempi di implementazione maggiori, stimati non inferiori a 9-12 mesi;
– un’associazione ha sottolineato che gli obblighi in termini di fatturazione dovrebbero entrare in operatività 6 mesi dopo la data di pubblicazione del presente provvedimento;
– un’associazione di operatori ha sottolineato che eventuali periodi transitori sarebbero onerosi da gestire e che sarebbe necessario tenere conto dei costi di adeguamento dei sistemi di fatturazione indotti dalla revisione prospettata nel prossimo periodo regolatorio;
– molti soggetti chiedono che l’entrata in operatività delle misure relative all’adeguamento delle garanzie (in seguito alla verifica di puntualità da parte degli utenti) avvenga solo successivamente all’adozione di fatture in formato standard;
– alcuni soggetti non condividono che la verifica di regolarità dei pagamenti, ai fini dell’accesso al rating e alla parent company guarantee, faccia riferimento a un periodo antecedente l’entrata in vigore del presente provvedimento;
– per un’impresa distributrice l’applicazione della disciplina delle garanzie non dovrebbe essere antecedente all’adozione di modelli standard per le varie forme di garanzia;
– in generale alcuni soggetti rilevano la necessità di chiarire le modalità per la gestione del periodo transitorio che necessariamente si verrà a generare, specificando altresì le modalità pratiche di entrata in operatività delle disposizioni dell’Autorità (se avranno applicazione automatica o se richiederanno la modifica dei contratti di trasporto).
RITENUTO OPPORTUNO:
- valutazioni conclusive sulla fatturazione
• in relazione alla fatturazione del servizio e ai termini di pagamento, confermare gli orientamenti generali delineati nell’ambito nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL e nel processo di consultazione, ed in particolare:
– prevedere tre tipologie di fattura: (i) fattura di ciclo, comprensiva di tutte le partite attinenti il servizio di trasporto e delle rettifiche di conguaglio; (ii) fattura di rettifiche, relativa a rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto diverse da quelle di conguaglio; (iii) fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi;
– stabilire che le fatture di ciclo e le fatture di rettifiche possano essere emesse solo successivamente alla messa a disposizione degli utenti dei dati di misura validati;
– fissare il termine di pagamento delle fatture al fine di contemperare, per quanto possibile, le contrapposte esigenze del corretto dimensionamento delle garanzie prestate da un lato e della pianificazione delle c.d. “uscite di cassa” e della verifica della correttezza di quanto fatturato dall’altro;
– definire lo standard e le modalità operative di invio delle fatture, con l’obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il processo di fatturazione, prevedendo che il canale di comunicazione per l’invio delle fatture sia differenziato e coerente con gli attuali obblighi in capo alle imprese distributrici di utilizzo di strumenti evoluti; pertanto l’EDI può essere adottato come una ulteriore modalità di invio dei documenti di fatturazione;
– confermare la scelta del formato XML per la comunicazione dei file di fatturazione e che questi corrispondano univocamente alla fattura cartacea eventualmente inviata all’utente;
• in relazione alle voci inerenti alle diverse tipologie di fattura, in esito alle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, confermare che la fattura di ciclo includa:
– le partite attinenti al servizio di trasporto, ivi inclusi gli oneri generali di sistema, relative al mese precedente quello di emissione della fattura;
– le rettifiche di conguaglio, prevedendo che le stesse vengano specificate ed evidenziate;
• confermare, con riferimento al mercato libero, che le fatture emesse siano relative esclusivamente ai punti di prelievo ricompresi nell’anagrafica mensile resa disponibile all’utente ai sensi della regolazione vigente in materia di settlement;
• in relazione alla fattura di rettifica:
– confermare che essa includa le casistiche previste ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL ad eccezione delle rettifiche di conguaglio che sono invece ricomprese nella fattura di ciclo;
– prevedere che essa includa, come evidenziato da un’impresa distributrice, anche eventuali rettifiche relative ad errori nella valorizzazione di corrispettivi tariffari;
– al fine di contenere gli interventi sui sistemi di fatturazione delle imprese distributrici e la proliferazione delle fatture, prevedere che le voci fatturate possano essere eventualmente aggregate per periodo di competenza cui si riferisce la causa che origina la rettifica;
• in relazione alla fatturazione relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi:
– confermare che il corrispettivo CMOR, il bonus elettrico, il corrispettivo CTS e il corrispettivo per l’accesso al rating e alla parent company guarantee siano fatturati con distinti documenti contabili;
– prevedere, diversamente dall’orientamento posto in consultazione, e al fine di evitare la proliferazione delle fatture, in particolare in presenza di importi di piccola entità, che la fatturazione di voci diverse da quelle elencate al precedente alinea possa essere eventualmente aggregata;
– stabilire, diversamente dall’orientamento posto in consultazione (in coerenza con esigenze espresse dagli operatori), che gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo dei pagamenti siano fatturati con modalità analoghe a quelle previste per la fatturazione relativa a prestazioni e corrispettivi diversi, eventualmente aggregando gli importi per diversi periodi di competenza;
• in relazione ai tempi di emissione delle fatture:
– con riferimento alle fatture di ciclo e di rettifica confermare l’orientamento generale espresso in tema di allineamento dei tempi per la fatturazione e pagamento del servizio con la messa a disposizione dei dati di misura; al fine di agevolare la corretta elaborazione degli importi fatturati, accordare alle imprese distributrici due giorni lavorativi in più per l’emissione e prevedere, in particolare, che la fattura sia emessa entro 4 giorni lavorativi dalla messa a disposizione dei dati di misura diversamente dai 2 posti in consultazione;
– rinviare a successivo provvedimento l’eventuale introduzione di indennizzi automatici legati al mancato rispetto delle tempistiche di emissione delle fatture di cui al precedente alinea;
– per le fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, confermare che l’emissione sia effettuata ad “evento”;
• in relazione ai termini di pagamento, al fine di consentire agli utenti una migliore pianificazione delle uscite di cassa e al contempo generare il minor impatto
operativo sui sistemi di fatturazione delle imprese distributrici (in particolare per le imprese distributrici che contestualmente all’anticipo della messa a disposizione dei dati di misura effettuano anche la fatturazione) prevedere che detti termini siano differenziati in relazione al tipo di fattura;
• in particolare, confermare la scadenza di pagamento a 30 giorni e stabilire che tale termine decorra:
– per le fatture di ciclo, relative ad importi di competenza del mese precedente o a conguagli:
a) dal nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture emesse dal primo giorno del mese a tale termine;
b) dal quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura non orari validati ai sensi del TIME, con riferimento alle fatture emesse dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME;
– per le fatture di rettifica e per quelle relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, dal giorno di emissione della fattura, ciò anche al fine di non appesantire eccessivamente le attività gestionali delle imprese distributrici;
• relativamente agli aspetti tecnologici:
– con riferimento alla nomenclatura del file, stabilire che sia riportato il codice del contratto di dispacciamento associato all’utente;
– confermare, in relazione alla struttura delle fatture, che ciascun file di fatturazione sia composto da tre aree funzionali, denominate come segue:
a) intestazione: riguardante il numero identificativo del documento di fatturazione, le informazioni relative al mittente e al destinatario, il codice identificativo del tipo di fattura, la data di emissione, il periodo di competenza, la data di scadenza del pagamento, l’importo complessivo della fattura e tutte le ulteriori indicazioni previste per la fatturazione dalla normativa primaria;
b) riepilogo degli importi della fattura: comprendente una o più sezioni contenenti il riepilogo dei corrispettivi o delle prestazioni fatturate;
c) dettaglio per POD: contenente per ciascun punto di prelievo, i dati tecnici, gli eventuali dati commerciali e gli elementi specifici da fatturare in relazione al tipo di fattura;
– modificare il contenuto informativo di dettaglio delle fatture come segue:
a) indicare, in coerenza con quanto emerso nel corso del procedimento, la quantificazione dell’IVA nelle sezioni di riepilogo degli importi;
b) prevedere di ampliare il contenuto degli elementi associati alle rettifiche di conguaglio contenute nelle fatture di ciclo, al fine di semplificare eventuali raffronti con gli importi originariamente fatturati;
c) relativamente alle fatture per prestazioni e corrispettivi diversi, anche in relazione alla possibilità di prevedere l’aggregazione di importi relativi a voci diverse, prevedere che nell’area funzionale relativa al dettaglio per POD siano inseriti alcuni campi che consentano di identificare
univocamente ciascun addebito e i clienti destinatari di eventuali indennizzi.
RITENUTO OPPORTUNO:
- valutazioni conclusive sulla messa a disposizione dei dati di misura
• confermare l’introduzione di un sistema di indennizzi, in relazione alla tipologia e alla tempistica di messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati di misura trasmessi ai sensi del TIME, finalizzato a migliorare il processo di fatturazione del servizio di trasporto, da un lato incentivando le imprese distributrici a utilizzare dati di misura effettivi nell’ambito della fatturazione e, dall’altro, rafforzando le disposizioni in materia di messa a disposizione degli utenti dei dati di misura;
• prevedere, in termini generali, nella quantificazione degli indennizzi, che essi devono costituire un incentivo per l’impresa distributrice a migliorare la sua performance, e non una forma di risarcimento per l’utente (il quale, qualora ritenga di subire danni dall’inadempimento del gestore è libero di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela previsti dall’ordinamento);
• in particolare, confermare l’erogazione degli indennizzi automatici da parte dell’impresa distributrice qualora:
– i dati di misura che devono essere oggetto di fatturazione siano validati stimati (indennizzo sulla qualità del dato);
– non siano rispettati i termini di messa a disposizione degli utenti dei dati validati di cui al TIME (indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati);
• rinviare a successivo provvedimento la revisione delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, nonché l’individuazione dei criteri da adottare per definire la caratterizzazione delle medesime curve - come stimata o effettiva - in relazione al tipo di dati in esse contenuti; sia inoltre opportuno stabilire, nelle more dell’individuazione dei predetti criteri, che le imprese distributrici adottino per la suddetta caratterizzazione, ai fini dell’applicazione dell’indennizzo sulla qualità del dato, le prassi utilizzate fino alla pubblicazione del presente provvedimento;
• al fine di tener conto dei limiti tecnici dell’attuale infrastruttura tecnologica e delle generali difficoltà di acquisizione dei dati di misura segnalate dagli operatori rispetto al documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, prevedere inoltre che, inizialmente, l’indennizzo sulla qualità del dato:
– non venga applicato su una quota pari al 10% dei punti di prelievo con trattamento orario ed al 10% dei punti di prelievo con trattamento per fasce inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente e sia pari, in accordo a quanto proposto nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, a 0,50 euro per punto di prelievo trattato per fasce e pari a 5,00 euro per punto di prelievo trattato orario;
– che i suddetti importi siano maggiorati del 50% qualora la percentuale di dati di misura effettivi messi a disposizione di ciascun utente sia inferiore al 75% dei punti di prelievo con trattamento orario e per fasce associati al medesimo
utente (di seguito: obiettivo minimo) e che tale maggiorazione venga applicata esclusivamente sulla quota di dati al di sotto di tale soglia;
• stabilire che l’applicazione del sistema di indennizzi debba contemplare percentuali gradualmente più elevate di dati di misura effettivi messi a disposizione degli utenti nei termini previsti, rinviando pertanto a successivo provvedimento la revisione della franchigia e dell’obiettivo minimo fissati nel presente provvedimento;
• in relazione all’indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati, confermare gli importi previsti nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL pari a 1 euro per giorno di ritardo per ciascun punto di prelievo trattato orario e pari a 0,10 euro per giorno di ritardo per ciascun punto di prelievo trattato per fasce; confermare, inoltre, che l’indennizzo versato, in relazione ai punti di prelievo trattati orari e per fasce, possa essere per ciascun mese rispettivamente pari al massimo a 25 euro e 1 euro per punto di prelievo.
RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:
• in esito all’introduzione dell’indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati, modificare il TIS prevedendo che l’indennizzo automatico per gli utenti del dispacciamento in caso di mancato rispetto dei termini di comunicazione dei dati di misura orari previsto ai sensi del comma 47.2 del medesimo TIS sia soppresso;
• modificare il TIME prevedendo, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, che il responsabile del servizio sia tenuto a mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto tutti i dati di misura inclusi nel relativo contratto come validati entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.
RITENUTO CHE:
- valutazioni conclusive, di natura generale, sulle garanzie
• in relazione alla tematica delle garanzie contrattuali, gli orientamenti che l’Autorità ha posto in consultazione in merito alla definizione delle forme a cui gli utenti del trasporto possono fare ricorso e al dimensionamento degli importi garantiti devono tenere conto del duplice obiettivo di permettere il contenimento del rischio connesso al potenziale mancato adempimento da parte dell’utente alle obbligazioni derivanti dal contratto per il servizio di trasporto e di non ostacolare l’accesso al servizio da parte degli utenti, anche di dimensioni minori;
• rispetto al citato obiettivo, in tema di forme di garanzia, in relazione a quelle individuate nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL si osserva, in termini di principio, quanto segue:
a) la fideiussione bancaria o assicurativa rappresenta la forma di tutela più adatta rispetto al potenziale inadempimento da parte dell’utente, in quanto interpone tra le controparti un soggetto terzo indipendente; essa è infatti contemplata nell’ambito di tutti i codici di rete praticati nei settori dell’energia elettrica e
del gas, ove è rafforzata dalla presenza di vincoli relativi all’escutibilità a prima richiesta degli importi garantiti; inoltre, come evidenziato anche nell’ambito della consultazione, un tale strumento potrebbe essere ulteriormente rafforzato introducendo requisiti in termini di merito creditizio in capo all’istituto bancario o assicurativo;
b) rispetto a una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, la parent company guarantee risulta essere uno strumento di tutela evidentemente più debole, ancorché non quanto il rating; ciò vale in particolare per le lettere di patronage con cui normalmente si identifica la parent company guarantee; peraltro, nella prassi commerciale sono diffuse anche forme di parent company guarantee c.d. forti, che si atteggiano a vere e proprie fideiussioni (anche munite di clausola “a prima richiesta”) rilasciate dalla società controllante; tuttavia, anche quest’ultima è da ritenere comunque meno affidabile rispetto a una fideiussione a prima richiesta rilasciata da banca o assicurazione, in quanto: (i) da un lato, manca il requisito di completa terzietà del garante rispetto agli interessi dedotti nel rapporto contrattuale tra l’utente e l’impresa distributrice; (ii) dall’altro lato, la banca (o l’assicurazione) che rilascia la fideiussione agisce come operatore professionale e non è esposta al rischio connesso a eventuali crisi del gruppo cui appartiene l’utente;
c) in conseguenza di quanto evidenziato alla precedente lettera b), al fine di realizzare una effettiva differenza tra partent company guarantee e rating, da valorizzare in sede di quantificazione del corrispettivo di accesso alla garanzia (sui cui cfr. successive lettere (h), (j), (k)), la parent company guarantee ammessa dal codice di rete tipo dovrebbe quindi essere configurata come una fideiussione, a prima richiesta, rilasciata dalla società controllante l’utente;
d) in relazione al rating, esso si configura, rispetto a quanto detto, come la forma di garanzia meno efficace, atteso che si tratta di un mero giudizio di merito creditizio, pur qualificato in quanto emesso da un soggetto specializzato (che, in caso di inadempimento della società valutata, potrebbe rispondere, al più, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per violazione della libertà contrattuale);
e) inoltre, la decisione dell’Autorità di ammettere rating emessi anche da agenzie diverse dalle due/tre principali, purché registrate presso ESMA, comporta un’estensione dei soggetti che faranno ricorso a tale strumento; una tale decisione, se da un lato, risulta praticabile nell’ambito della distribuzione locale in cui le partite economiche che devono essere coperte dai sistemi di garanzia sono di gran lunga di dimensione meno elevata rispetto a quelle che caratterizzano il servizio di dispacciamento erogato da Terna, dall’altro lato, tuttavia, si pone comunque l’esigenza di prevedere specifiche misure che rafforzino il tipo di rating che viene rilasciato;
f) tali misure potrebbero essere individuate, innanzi tutto, nella previsione che renda ammissibili solamente rating c.d. pubblici, ossia rilasciati secondo le modalità previste dal Regolamento CE 1060/2009 (escludendo quindi la possibilità di ricorrere a rating privati); sebbene infatti il Regolamento CE 1060/2009 non disciplini di per sé il settore del trasporto dell’energia elettrica,
la decisione dell’Autorità di farne applicazione, anche ai fini delle modalità di emissione del giudizio di rating, si giustifica in quanto anche in questo caso, come nelle ipotesi contemplate dal Regolamento, si tratta di una forma di rating-based regulation, dal momento che il rating assume la funzione di consentire l’accesso dell’utente al servizio di trasporto;
g) giudizi di rating pubblico emessi da agenzie registrate presso ESMA, pertanto, sarebbero assoggettati alla disciplina di cui al citato Regolamento CE 1060/2009 per quanto attiene i requisiti in tema, ad esempio, di indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse, professionalità, comunicazione e trasparenza da parte delle agenzie che emettono tale rating, nonché di monitoraggio e aggiornamento periodico di tale giudizio di rating; ciò che costituisce un elemento rafforzativo nei confronti del sistema; ciononostante, il giudizio di rating resta lo strumento meno efficace rispetto sia alla fideiussione di cui alla precedente lettera (a), sia alla parent company guarantee forte di cui alla precedente lettera (c); infatti, lo stesso Regolamento CE 1060/2009 evidenzia la necessità di non affidarsi esclusivamente e automaticamente a tali giudizi di rating;
h) da quanto argomentato alle precedenti lettere da (b) a (g), appaiono ragionevoli gli orientamenti dell’Autorità: (i) da un lato, in merito alla più stringente gestione contrattuale prevista per gli utenti che ricorrono al rating o alla parent company guarantee, al fine di permettere la pronta verifica e prevenzione di situazioni di sofferenza da parte di tali utenti; nonché (ii) dall’altro lato, in merito all’introduzione di una ulteriore forma di garanzia, accessoria alla parent company guarantee e al rating, volta a completare la carenza strutturale di queste ultime come misure in grado di soddisfare pienamente e autonomamente il creditore, con livelli analoghi a quelli di una fideiussione bancaria/assicurativa ovvero di un deposito cauzionale; in quest’ultima prospettiva, pertanto, il corrispettivo per l’accesso alla parent company guarantee e al rating non va considerato di per sé, ma come elemento di una tale ulteriore forma di garanzia, di natura mutualistica che accede alle prime due e le completa (il corrispettivo serve infatti a coprire i costi di tale forma di garanzia mutualistica e accessoria);
i) pertanto, diversamente da quanto sostenuto da alcuni operatori in sede di consultazione, l’introduzione di quest’ultimo meccanismo (e del relativo corrispettivo) rientra nell’ordinario esercizio del potere di regolazione dell’accesso alle infrastrutture, conferito all’Autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h) della legge 481/95 (poiché tale potere consente all’Autorità di incidere sui rapporti negoziali tra impresa distributrice e utente, nell’esercizio di tale potere l’Autorità può imporre l’obbligo di prestare idonee garanzie che assicurino l’adempimento delle obbligazioni connesse a tali rapporti);
j) più in particolare il nuovo strumento di garanzia di tipo mutualistico dovrebbe essere gestito da un soggetto centrale che concluda uno o più contratti di garanzia (ad esempio, polizze fideiussorie con una o più banche o assicurazioni) dell’adempimento delle obbligazioni dell’utente che presenta un
rating o una parent company guarantee – con le caratteristiche rispettivamente descritte alle precedenti lettere (g) e (c); tale polizza fideiussoria opererà solo nei casi in cui l’impresa distributrice abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in tema di gestione delle garanzie contrattuali per quanto attiene al monitoraggio dei pagamenti e alla gestione dei casi di ritardo nei medesimi da parte dell’utente; inoltre, nel caso in cui il meccanismo mutualistico acceda a una parent company guarantee, la polizza fideiussoria opererà in caso di inadempimento della controllante;
k) il dimensionamento del corrispettivo per l’accesso al rating e alla parent company guarantee dovrà, pertanto, basarsi, in primo luogo, sul costo per il sistema dei contratti assicurativi così conclusi dalla controparte centrale; pertanto, la quantificazione del corrispettivo dovrà essere rivista per tenere conto delle connesse necessità di gettito che saranno note solo in esito alla definizione più puntuale di tale meccanismo, da precisare con successivo provvedimento; inoltre, il dimensionamento del predetto corrispettivo dovrà anche essere differenziato a seconda che l’utente ricorra al rating ovvero alla parent company guarantee, al fine di attribuire adeguato peso al fatto che, in caso di parent company guarantee forte (con clausola a prima richiesta) v’è un minor rischio che l’impresa distributrice debba fare ricorso al contratto di garanzia concluso dalla controparte centrale;
• in fatto di dimensionamento e gestione delle garanzie, si osserva che:
l) affinché esse possano costituire un’effettiva forma di copertura rispetto al rischio di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, la loro quantificazione deve essere fatta tenendo conto di tutte le partite oggetto di fatturazione nell’ambito del servizio di trasporto, comprensive quindi anche degli oneri generali di sistema; a quest’ultimo riguardo, infatti, occorre ricordare che, diversamente da quanto sostenuto da alcuni utenti e loro associazioni, gli utenti del trasporto non si limitano a svolgere un’operazione di raccolta delle somme relative agli oneri di sistema nell’interesse di altri soggetti, ma, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, sono proprio i soggetti giuridicamente obbligati a corrispondere le maggiorazioni tariffarie funzionali al finanziamento di tali medesimi oneri;
m) al fine tuttavia di non imporre eccessivi oneri sugli utenti, il dimensionamento delle garanzie prospettato nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, pari a 3 mesi di servizio erogato, rappresenta, rispetto alla potenziale esposizione dell’impresa distributrice in caso di inadempimento, una misura ragionevole che bilancia tale esigenza dei medesimi utenti con quella di garanzia del sistema;
n) infatti, in caso di inadempimento da parte dell’utente, le tempistiche di pagamento e di gestione dell’insolvenza (sollecito, messa in mora, escussione della garanzia e risoluzione contrattuale in caso di mancato reintegro), unitamente alle tempistiche per lo switching dei punti di prelievo previste dalla vigente regolazione in materia, comportano un’esposizione dell’impresa distributrice stimabile in circa 5-6 mesi; rispetto a tale esposizione una garanzia
commisurata a 3 mesi di servizio risulta una misura favorevole agli utenti, rendendo non necessaria, oltre che eccessivamente rischiosa per il sistema, l’introduzione di meccanismi premianti aggiuntivi a ulteriore riduzione dell’importo garantito, quali quelli auspicati da alcuni utenti nel corso del procedimento;
o) il diverso rischio connesso alle forme di garanzia previste e il loro dimensionamento, comunque inferiore all’esposizione dell’impresa distributrice, confermano la necessità di prevedere adeguate forme di monitoraggio degli importi versati, al fine di tenere conto dell’ampiezza del portafoglio clienti servito dall’utente e della regolarità nei pagamenti del medesimo;
p) in relazione alle tempistiche con cui tali verifiche devono aver luogo, gli orientamenti del documento per la consultazione 618/2014/R/EEL comportano che le imprese distributrici provvedano a efficientare la loro attività di monitoraggio dei pagamenti, rispetto a quanto fatto fino ad ora, in un’ottica di garanzia di maggiore stabilità del sistema; per contro, la previsione di tempistiche di verifica più lunghe, come richiesto in consultazione anche da alcuni utenti, minerebbe proprio tale principio di stabilità, dal momento che gli adeguamenti degli importi versati rischierebbero di essere praticati in situazioni potenzialmente di eccessiva esposizione del sistema, ad esempio, nel caso di utenti che aumentino velocemente e in maniera considerevole il proprio portafoglio clienti o di utenti con ormai rilevanti difficoltà di pagamento;
q) inoltre, in relazione al caso di utenti che aumentano velocemente e in maniera considerevole il proprio portafoglio clienti, potrebbe essere opportuno che l’impresa distributrice richieda in qualsiasi momento un adeguamento delle garanzie, al fine di contenere l’accresciuto rischio che detto aumento comporta;
• rispetto alle osservazioni circa la presunta necessità di fare riferimento alle norme del Codice di rete di Terna che disciplinano il servizio di dispacciamento, come già detto alla precedente lettera (e), il servizio di dispacciamento presenta caratteristiche che lo rendono non confrontabile con i servizi di distribuzione locale, anche in termini di dimensione delle partite economiche che devono essere coperte dai sistemi di garanzia in caso di insolvenza degli utenti (di gran lunga più elevate rispetto a quelle che vengono in gioco nei servizi di distribuzione locale);
• in relazione alle osservazioni relative al trattamento delle situazioni di concordato preventivo, si deve ricordare che la disciplina sulle procedure concorsuali attiene a una specifica dimensione patologica in cui può versare il debitore e detta una specifica regolazione imperativa degli effetti di dette procedure sui contratti in essere, la quale non può essere derogata dall’Autorità;
• rispetto agli esercenti la maggior tutela, in linea con quanto illustrato nel documento per la consultazione 263/2014/R/EEL, la disciplina del codice di rete tipo deve trovare applicazione per quanto attiene alle previsioni in tema di fatturazione dei pagamenti; per quanto invece riguarda le garanzie contrattuali, tale disciplina non trova necessaria applicazione nell’ambito del servizio di maggior tutela, in quanto,
ai sensi della legge 125/07, la responsabilità ultima del servizio è in capo all’impresa distributrice.
RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:
- valutazioni conclusive, di natura puntuale, sulle garanzie e sulle modalità di versamento degli oneri generali di sistema
• in relazione alle garanzie contrattuali, confermare gli orientamenti generali illustrati nell’ambito del processo di consultazione, tenendo tuttavia conto delle ulteriori osservazioni sopra riportate; a tal fine:
– confermare le forme di garanzia prefigurate dal documento per la consultazione 618/2014/R/EEL, prevedendo tuttavia che:
a) in caso di ricorso alla fideiussione bancaria o assicurativa (a prima richiesta), siano previsti dei requisiti, in termini di merito creditizio, che l’istituto bancario o assicurativo deve possedere, nonché elementi minimi che il contratto di fideiussione deve contenere;
b) in caso di ricorso al deposito cauzionale, esso sia infruttifero di interessi;
c) il ricorso da parte dell’utente a garanzie nella forma di rating o parent company guarantee possa aver luogo solo mediante presentazione di un giudizio di rating pubblico ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 di livello minimo secondo quanto previsto dal documento per la consultazione 618/2014/R/EEL;
d) la parent company guarantee sia ammessa solo nella sua variante c.d. forte, di fideiussione (a prima richiesta) rilasciata da società controllante dell’utente, sulla base elementi minimi predefiniti a tutela della forza che tale garanzia presenta;
e) in caso di importi di piccola entità sia facoltà delle parti concordare il ricorso a forme di garanzia che garantiscano minore onerosità gestionale, fatto salvo che il ricorso al rating e alla parent company guarantee rimane subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento;
– a contenimento del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee, prevedere specifiche modalità gestionali del contratto di trasporto che permettano di precluderne il ricorso a utenti potenzialmente non affidabili e di monitorare i comportamenti degli utenti che se ne avvalgono; a tal fine, si ritiene opportuno confermare la scelta di subordinare l’accettazione di tali forme di garanzia a:
a) la sussistenza di requisiti di puntualità di pagamento almeno nei 6 mesi precedenti; tale puntualità deve essere mantenuta anche nel periodo successivo;
b) il soddisfacimento di alcuni requisiti ed obblighi atti a contenere il potenziale rischio sopportato in relazione a tali tipologie di garanzie;
– per quanto attiene alla precedente lettera a), confermare gli orientamenti del documento per la consultazione 618/2014/R/EEL per cui non devono essere
considerati episodi di ritardo nei pagamenti situazioni in cui detto ritardo ha avuto luogo per cause non imputabili all’utente, oppure si tratti di ritardi aventi a oggetto importi dei quali l’utente abbia contestato la correttezza, senza che l’impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro tempi prestabiliti;
– per quanto attiene alla precedente lettera b), modificare gli orientamenti del documento per la consultazione 618/2014/R/EEL per tenere conto degli effetti del ricorso al rating pubblico ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, che costituisce un elemento rafforzativo nei confronti del sistema, in ragione, tra l’altro, dei requisiti e degli obblighi che detto regolamento prevede in capo alle agenzie che emettono il rating;
– sempre in un’ottica di minimizzazione del rischio, confermare la scelta, prospettata dall’Autorità, di rafforzare l’efficacia del rating e della parent company guarantee imponendo ai soggetti che intendono avvalersi di tali forme di garanzia, di aderire a un meccanismo di garanzia, mutualistico e accessorio (tratteggiato nei termini di cui alla lettera (j) del precedente gruppo di ritenuti), mediante il versamento di un apposito corrispettivo che dovrebbe coprirne i costi;
– stabilire che il corrispettivo di cui al precedente alinea sia destinato a un Conto istituito presso la Cassa volto ad alimentare il predetto meccanismo di garanzia la cui disciplina sarà definita con successivo provvedimento;
– prevedere inoltre che il predetto corrispettivo:
a) sia definito in maniera differenziata rispetto alle forme di garanzia indicate e al rischio che ne consegue, a tal fine confermare il valore del parametro α proposto nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL per la parent company guarantee e al contempo rivedere al rialzo i valori del parametro applicati nei casi di ricorso al rating;
b) sia aggiornato dall’Autorità, anche sulla base degli esiti di un’apposita attività di monitoraggio nei confronti degli utenti che ricorrono alle citate forme di garanzia, e conseguentemente fatturato agli utenti con cadenza annuale;
c) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), per i primi due anni di applicazione delle presenti disposizioni, possa essere aggiornato dall’Autorità ogni sei mesi, per tenere conto della necessità di gettito relativa al costo del richiamato meccanismo di garanzia;
• in relazione agli importi oggetto di garanzia e alla gestione della medesima:
– confermare modalità di calcolo che prevedono l’inclusione di tutte le voci di costo oggetto del servizio, inclusi gli oneri generali di sistema e le imposte;
– confermare un dimensionamento pari a tre mesi di servizio erogato, al fine di contemperare l’esigenza di favorire la partecipazione degli utenti e il contrastante obiettivo di minimizzazione del rischio;
– confermare l’espletamento di precise attività di controllo da parte delle imprese distributrici in relazione al dimensionamento della garanzia, sia rispetto al portafoglio clienti servito, sia in relazione alla puntualità nei pagamenti da
parte dell’utente, secondo quanto previsto dal documento per la consultazione 618/2014/R/EEL;
– prevedere che le verifiche di cui al precedente alinea avvengano secondo le tempistiche poste in consultazione per le ragioni già ricordate di tutela del sistema; prevedere altresì che in caso di utenti che aumentino velocemente e in maniera considerevole il portafoglio clienti servito, l’impresa distributrice abbia titolo a chiedere in qualsiasi momento un adeguamento delle garanzie versate, al fine di contenere l’accresciuto rischio che detto aumento comporta;
– prevedere che nell’ambito delle verifiche di puntualità nei pagamenti propedeutiche all’eventuale applicazione di maggiorazioni degli importi versati ai fini della garanzia non siano considerati quali episodi di ritardo nei pagamenti: (i) le situazioni in cui il ritardo ha avuto luogo per cause non imputabili all’utente; (ii) i ritardi connessi a importi dei quali l’utente abbia contestato la correttezza, senza che l’impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro tempi prestabiliti; (iii) i ritardi relativi a importi di piccola entità, stabilendo altresì che l’adeguamento della garanzia richiesto sia determinato in funzione dei giorni di ritardo di pagamento e dell’importo oggetto del medesimo;
• in relazione alla gestione dei casi di mancato pagamento e di inadempimento contrattuale prevedere, rispetto agli orientamenti del documento per la consultazione 618/2014/R/EEL:
– l’estensione delle tempistiche ivi previste per la gestione delle connesse attività da parte degli utenti e delle imprese distributrici al fine di tenere conto di quanto manifestato in risposta al citato documento per la consultazione dai soggetti intervenuti;
– che nei casi in cui l’utente, in seguito alla richiesta dell’impresa distributrice, non provveda a integrare la garanzia versata, non si proceda alla risoluzione del contratto, come previsto dal citato documento per la consultazione, ma sia impedito all’utente di acquisire nuovi punti di prelievo fino all’avvenuto adeguamento delle garanzie versate;
• con decorrenza dall’1 gennaio 2016, omogeneizzare le tempistiche di versamento alla Cassa degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti, per tutte le imprese distributrici, a quanto attualmente previsto per il versamento della componente A3 da parte delle imprese distributrici di riferimento al GSE, prevedendo che il versamento degli importi relativi al servizio erogato nel mese M, fatturati dall’impresa distributrice agli utenti nel corso del mese M+1 debba avvenire, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del mese M+3;
• sempre con riferimento al versamento degli oneri, relativamente alla quota dello 0,5% di fatturato trattenuto dalle imprese distributrici a titolo di copertura del rischio di inesigibilità, prevedere che tale meccanismo venga rimosso a partire dall’1 gennaio 2016; e che, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL per la definizione del nuovo periodo di regolazione tariffaria che ha inizio dall’1 gennaio 2016, vengano effettuati ulteriori approfondimenti riguardo
agli impatti che la rimozione di tale strumento può avere sui riconoscimenti tariffari alle imprese distributrici;
• non prevedere interventi di regolazione specifica con riferimento alle tempistiche di versamento della componente CTR da parte delle imprese distributrici a Terna, in relazione ai quali i rapporti tra le parti trovano composizione nell’ambito di strumenti convenzionali.
RITENUTO, INFINE:
• necessario approvare le parti del codice di rete tipo relative ai seguenti profili, le quali integrano (per i medesimi profili), con le tempistiche sotto precisate, le condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici (e i conseguenti singoli contratti in essere), eventualmente sostituendo xxxxxxxx xxxxxxxx:
– Glossario dei termini utilizzati all’interno del codice di rete tipo (Allegato A);
– disciplina delle garanzie per l’accesso al servizio (Allegato B);
– fatturazione del servizio e pagamenti (Allegato C);
• opportuno fissare tempistiche differenziate per l’applicazione delle diverse disposizioni adottate col presente provvedimento;
• che, per quanto attiene alla disciplina delle garanzie contrattuali, la tempistica di implementazione di seguito prospettata risulta, a parere dell’Autorità:
– attuabile, per quanto riguarda l’adozione delle forme di garanzia ai sensi del presente provvedimento, alla luce della previsione di clausole minime che i contratti di garanzia devono contenere, in linea con la necessità di minimizzare l’onere di transazione connesso alla loro sottoscrizione, al riguardo peraltro si intende rimandare a un successivo momento la valutazione dell’eventuale necessità di predisposizione, da parte dell’Autorità, di modelli standard dei contratti di garanzia introdotti dal presente provvedimento;
– non ulteriormente rimandabile, rispetto a quanto previsto, per quanto attiene alla necessità di porre in atto una struttura di monitoraggio e di gestione delle garanzie a tutela della solidità del sistema;
• opportuno, più in dettaglio, prevedere che la disciplina dell’Allegato B trovi applicazione con effetto dall’1 ottobre 2015, ad eccezione dei seguenti paragrafi, i quali troveranno applicazione invece con effetto dall’1 gennaio 2016:
– da 2.12 a 2.14, relativi alla verifica periodica compiuta dall’impresa distributrice in merito al dimensionamento delle garanzie versate rispetto al portafoglio clienti dell’utente;
– da 3.2 a 3.5 relativi alla verifica periodica compiuta dall’impresa distributrice in merito alla puntualità di pagamento dell’utente;
– da 5.1 a 5.15 relativi alla gestione del contratto nel caso di inadempimento da parte dell’utente;
• necessario, al fine di garantire un’effettiva applicazione dall’1 ottobre 2015 della richiamata disciplina, prevedere che, in relazione agli utenti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che intendano presentare un rating o una parent company guarantee:
– la verifica di regolarità di pagamento avvenga con riferimento al periodo di cui al paragrafo 2.4 dell’Allegato B o, se inferiore, al periodo compreso tra la data del presente provvedimento e la data di richiesta da parte dell’utente di accesso a tali garanzie formulata ai sensi del paragrafo 2.5 dell’Allegato B
– ai fini della verifica di cui al paragrafo 2.5 dell’Allegato B, l’impresa distributrice proceda, fino al 31 dicembre 2015, sulla base di criteri semplificati, definiti dalla medesima impresa in linea con quanto previsto dal presente provvedimento, tali da rendere possibile il ricorso a dette forme di garanzia da parte di soggetti qualificabili come affidabili ai sensi del presente provvedimento; a tal fine non possono essere esclusi dall’accesso utenti per i quali siano in atto piani di rientro, o misure equiparabili di pagamento, laddove essi siano stati, nel periodo di cui al precedente alinea, regolari pagatori;
• opportuno, in relazione alle disposizioni in materia di fatturazione e termini di pagamento di cui all’Allegato C:
– fissare all’1 ottobre 2015 la data da cui decorre l’applicazione:
a) dei paragrafi 3.1 e 3.3 e da 5.1 a 5.5;
b) degli indennizzi di cui al capitolo 7;
c) delle previste modifiche del TIS e del TIME;
– fissare all’1 gennaio 2016 la data da cui decorre l’applicazione delle tempistiche di emissione delle fatture;
– prevedere che le disposizioni in materia di emissione e termini di pagamento delle fatture di ciclo di cui ai paragrafi 3.2 e 5.4, a decorrere dai termini di cui ai precedenti alinea, a partire dai quali trovano rispettivamente applicazione, e fino alla conclusione delle attività previste ai fini della standardizzazione del contenuto informativo delle fatture, si applicano alle fatture che includono corrispettivi relativi al servizio di trasporto;
• prevedere che le nuove tempistiche di versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti da parte delle imprese distributrici alla Cassa siano recepite nel TIT che entra in vigore dall’1 gennaio 2016 in esito al procedimento avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL;
• opportuno istituire un conto Copertura del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee, alimentato dal corrispettivo pagato dagli utenti che ricorrono a tali forme di garanzia, rimandando a successivo provvedimento la disciplina delle modalità attraverso cui tale conto è utilizzato, nonché la disciplina del meccanismo di garanzia sopra descritto il cui costo è coperto da tale conto;
• opportuno prevedere che il corrispettivo di cui al precedente punto sia aggiornato con cadenza annuale, e che per i primi due anni di applicazione del presente provvedimento possa essere aggiornato con cadenza semestrale;
• con riferimento alle disposizioni relative alla standardizzazione delle fatture, necessario prevedere che sia dato mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché, con proprie determinazioni, anche in esito ad appositi incontri con il Gruppo di Lavoro, definisca:
– le specifiche di dettaglio, anche di carattere informatico, del contenuto delle fatture di cui al capitolo 3 dell’Allegato C alla presente deliberazione;
– eventuali ulteriori voci da considerare nell’ambito delle fatture di rettifica e ulteriori prestazioni o corrispettivi;
– le modalità di aggregazione delle voci relative a ciascuna tipologia di fattura, ivi inclusa la fatturazione degli interessi di mora, che dovranno comunque essere definite salvaguardando la trasparenza e la chiarezza dei contenuti di ciascuna fattura emessa;
– eventuali ulteriori aspetti di carattere tecnologico inerenti alla standardizzazione dei flussi in oggetto anche in relazione al criterio di codifica dei file inviati inerenti alle diverse tipologia di fattura
DELIBERA
Articolo 1
1.1 Sono approvati l’Allegato A, l’Allegato B e l’Allegato C alla presente deliberazione, recanti rispettivamente i capitoli del codice di rete tipo per il servizio di trasporto relativi alle definizioni, alla disciplina delle garanzie per l’accesso al servizio di trasporto e alla disciplina della fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti.
1.2 Fermo restando che la responsabilità ultima del servizio di maggior tutela rimane, ai sensi della legge 125/07, in capo all’impresa distributrice, ai fini del contratto di trasporto concluso tra l’impresa distributrice e l’esercente la maggior tutela territorialmente competente sulla rete della medesima impresa, le disposizioni di cui all’Allegato B non trovano applicazione rispetto ai punti di prelievo forniti nell’ambito del servizio di maggior tutela.
Articolo 2
Conto a copertura del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee
2.1 È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto a copertura del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee.
2.2 Il conto di cui al comma 2.1 è alimentato dal corrispettivo per l’accesso di cui al punto 4.9 dell’Allegato B, applicato agli utenti del trasporto che presentano garanzia nella forma di rating o di parent company guarantee.
2.3 Il valore del parametro α per la determinazione del corrispettivo per l’accesso di cui al punto 4.9 dell’Allegato B è fissato pari ai valori della Tabella 1, allegata al
presente provvedimento. Tale valore è aggiornato dall’Autorità con cadenza annuale.
2.4 Le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi incassati ai sensi dell’applicazione del corrispettivo per l’accesso di cui al punto 4.9 dell’Allegato B, successivamente all’avvenuto incasso, in concomitanza con il primo versamento utile degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti.
2.5 Gli importi versati dall’utente a titolo di corrispettivo per l’accesso non sono restituiti a quest’ultimo, anche qualora esso decida di ricorrere a una garanzia in forma di fideiussione bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale, o vi sia tenuto in caso di ritardo nei pagamenti o di perdita dei requisiti di rating previsti dal codice di rete tipo, come previsto dall’Allegato B.
Articolo 3
3.1 Il comma 18.3 del TIME è sostituito dal seguente comma:
“ 18.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.”.
Articolo 4
4.1 Il comma 47.2 del TIS è soppresso.
Articolo 5
Disposizioni relative al versamento alla Cassa degli oneri generali e delle ulteriori componenti di cui alla Parte IV del TIT
Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali
revisione le imprese distributrici procedono secondo quanto previsto al paragrafo
4.10 dell’Allegato B.
6.2 Con successivo provvedimento sono disciplinate le modalità attraverso cui il Conto di cui al comma 2.1 è utilizzato al fine di garantire la copertura del sistema rispetto al rischio di mancato adempimento da parte di utenti che ricorrono al rating o alla parent company guarantee.
6.3 Con effetto dall’1 ottobre 2015 trovano applicazione:
a) le disposizioni di cui al precedente articolo 3;
b) le disposizioni di cui al precedente articolo 4;
c) le disposizioni di cui all’Allegato B ad eccezione dei paragrafi da 2.12 a 2.14, da 3.2 a 3.5 e da 5.1 a 5.15;
d) le disposizioni di cui ai paragrafi 3.1 e 3.3, da 5.1 a 5.5 e da 7.1 a 7.8 dell’Allegato C.
6.4 A partire dall’1 gennaio 2016 trovano applicazione:
a) le restanti disposizioni di cui all’Allegato B;
b) le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 , da 3.4 a 3.6 dell’Allegato C.
6.5 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché definisca con proprie determinazioni la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture, anche in esito ad appositi incontri del gruppo di lavoro avviato ai sensi determina 3/DMEG/2014, e, conseguentemente, la data di applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato C, diverse da quelle indicate ai commi 6.3 e 6.4.
6.6 Le disposizioni in materia di emissione e termini di pagamento delle fatture di ciclo di cui ai paragrafi 3.2 e 5.4 dell’Allegato C, a decorrere dai termini di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4, a partire dai quali trovano rispettivamente applicazione, e fino alla conclusione delle attività previste ai sensi del comma 6.5 in tema di standardizzazione del contenuto informativo delle fatture, si applicano alle fatture che includono corrispettivi relativi al servizio di trasporto.
6.7 In relazione ad utenti del trasporto con i quali sia in essere, alla data del presente provvedimento, un contratto per il servizio di trasporto, l’accesso, successivamente all’1 ottobre 2015, al rating o alla parent company guarantee avviene previa verifica di regolarità di pagamento. A tal fine:
a) la verifica di regolarità di pagamento avviene con riferimento al periodo di cui al paragrafo 2.4 dell’Allegato B o, se inferiore, al periodo compreso tra la data del presente provvedimento e la data di richiesta da parte dell’utente di accesso a tali garanzie formulata ai sensi del paragrafo 2.5 dell’Allegato B;
b) ai fini della verifica di cui al paragrafo 2.5 dell’Allegato B, l’impresa distributrice procede, fino al 31 dicembre 2015, sulla base di criteri semplificati, definiti dalla medesima impresa in linea con quanto previsto dal presente provvedimento, tali da rendere possibile il ricorso a tali forme di garanzia da parte di soggetti qualificabili come affidabili ai sensi del presente provvedimento. A tal fine non possono essere esclusi dall’accesso utenti per i quali siano in atto piani di rientro, o misure equiparabili di pagamento,
laddove essi siano stati, nel periodo di cui al precedente alinea, regolari pagatori.
6.8 Le disposizioni di cui comma 5.1, relative alle tempistiche di versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti da parte delle imprese distributrici, saranno recepite nel TIT che entra in vigore dall’1 gennaio 2016 in esito al procedimento avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL.
6.9 Il presente provvedimento, il TIME e il TIS, come risultanti dalle modifiche apportate,, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
4 giugno 2015 IL PRESIDENTE
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