RITENUTO CHE Clausole campione

RITENUTO CHE. − si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Regione; Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto
RITENUTO CHE. Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall’Operatore economico concorrente pena l’esclusione dalla procedura; - Il presente Patto di Integrità sarà altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d’appalto, convenzione, accordo quadro relativo alla procedura in oggetto.
RITENUTO CHE tra Regione Puglia e l’Università del Salento sussistono le condizioni previste all’art. 15 della L. n. 241/90, in merito agli Accordi fra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle attività del progetto di cooperazione territoriale europea Innovation and Competitiveness” CREATIVE@HUBs finanziato del Programma Interreg V - A Grecia - Italia 2014 -2020. • la Regione Puglia e il l’Università del Salento sono organismi di diritto pubblico e amministrazioni aggiudicatrici, tenuti all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici in vigore e sono, pertanto, soggetti legittimati alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990; • gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice; • la Regione Puglia, da una parte, ed l’Università del Salento dall'altra, sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere; • la direttive UE, l'art. 5, comma 6, D.Lgs. 50/2015 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni Inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»; • per un'efficace attuazione del Progetto di cui in oggetto, è interesse della Regione disporre di attività a supporto degli stakeholders dell'industria creativa e agroalimentare che si insediano negli hub; • la collaborazione tra la Regione Puglia e l’Università del Salento risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungime...
RITENUTO CHE. − la situazione emergenziale esistente richieda l'adozione di misure d'urgenza e temporanee, non procrastinabili e non compatibili con le procedure ordinarie; − l'evolversi dell'epidemia in corso è di carattere particolarmente diffusivo e di durata imprevedibile; − l'esigenza di eseguire il servizio (o fornitura) è manifestamente urgente e non consente alcun ritardo al fine di garantire la salute pubblica;
RITENUTO CHE i servizi educativi e scolastici e le Istituzioni scolastiche costituiscono presidi culturali che, nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta dall’art. 117 comma 3 della Costituzione, sviluppano una pluralità di iniziative formative, culturali, ricreative e associative che vanno oltre il tradizionale orario scolastico; • una scuola realmente aperta al territorio può essere il centro propulsore e promotore di buone pratiche atte a contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico, promuovendo l’inclusione delle fasce più deboli della popolazione e la coesione sociale; • le intese, la collaborazione e l’interscambio tra Amministrazioni costituiscono strumenti essenziali al superamento delle barriere burocratiche, permettendo di realizzare modalità gestionali innovative per superare disomogeneità e fornire soluzioni operative idonee ad affrontare le sfide derivanti dal mutamento della realtà sociale e dalle rinnovate esigenze; • l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha fatto emergere nuovi bisogni da parte delle scuole, dei docenti, dei ragazzi e delle loro famiglie e di conseguenza si impone una riflessione condivisa sulle strategie, sulle modalità di intervento e sulle azioni da mettere in atto; • a fronte di questa mutata situazione le Scuole Aperte, punto di riferimento del territorio e luogo accogliente e propositivo, diventano ancor più importanti per contrastare il disagio delle fasce più fragili della popolazione e il rischio di abbandono scolastico dei bambini e dei ragazzi più esposti. il Comune di Milano, Assessorato Educazione, Istruzione e Politiche Giovanili l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
RITENUTO CHE. Il procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/10, così come novellato dal decre- to legge n. 69 del 2013 (convertito dalla legge n.98 dle 2013), ha natura sostanziale, perché destinato a favorire la conclusione di un vero e proprio accordo negoziale tra i potenziali liti- ganti, ancorché veicolato attraverso un procedimento che tende a favorirlo. Il contesto dove avviene l’accordo ha una rilevanza solo formale , ma non influisce in alcun modo sulla for- mazione della volontà pattizia, essendo libere le parti di accordarsi o meno, senza alcun potere impositivo (o decisorio) dell’organismo di mediazione; - Ciò trova altresì riscontro nella constatazione che la disciplina dell’istituto in esame ne limiti l’operatività alla sola materia dei diritti disponibili, così avvalorandone l’inerenza alla libertà negoziale delle parti e alla loro autonomia negoziale, accordo che può assumere le forme più varie per risolvere la lite, costituendo espressione del potere negoziale delle parti ex art. 1321 c.c., perché attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale (Trib. Como, sez. Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012); - Trattandosi di un vero e proprio accordo concluso tra le parti va sottolineato come esso altro non sia , nella maggior parte dei casi, che una vera e propria transazione per così dire assisti- ta, ossia garantita dalla presenza dei legali delle parti e da un terzo soggetto terzo, per l’ ap- punto l’organismo di mediazione, il cui ruolo è quello di mediare le posizioni conflittuali per cercare un punto di raccordo soddisfacente per tutti i contendenti, anche attraverso la formu- lazione di proposte di soluzione della lite; - lo stesso testo legislativo, nel delineare le caratteristiche e le modalità procedurali della me- diazione, fa riferimento in più punti (art. 11) all’ ”accordo” amichevole raggiunto, alla “pro- posta”, all’ “accettazione” e, in maniera più esplicita, prescrive che “Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del codice civi- le, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve es- sere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (art. 11, comma 3 del Dlgs 28/10), a riprova che la disciplina è mutuata da quella dei contratti; - Alla luce di quanto è appena chiarito, non vi è motivo ragionevole per escludere che l’ ac- cordo in mediazione possa essere assoggettato, secondo la disciplina genera...
RITENUTO CHE gli accordi sopra raggiunti debbano essere formalizzati con un atto pattizio di patrocinio, che si approva con la presente delibera, e che presenta quali caratteristiche salienti: la mancanza di un vantaggio diretto in capo all’amministrazione dall’operato dell’associazione, che opera invece a favore della comunità, la mancanza di clausole risolutive e risarcitorie espresse;
RITENUTO CHE l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000; VALUTATA ED ATTESTATA la congruità dell’importo impegnato rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto; la regolarità contributivo/previdenziale della Eco.ter S.r.l., come attestato dal D.U.R.C. allegato in atti; RILEVATO CHE sono stati acquisiti i certificati giudiziali e dei carichi pendenti del legale rappresentante e del Direttore tecnico (a comprova del possesso dei requisiti soggettivi morali di cui all’art. 80 del Codice); sono state acquisite, ai sensi degli art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011, le autodichiarazioni (prot. QE/89183 del 20/11/2018) delle figure apicali della Eco.ter S.r.l., nelle more della definizione della richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, effettuata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. PR_RMUTG_Ingresso_0356642_20180926 agli atti dell’Ufficio RSC); è stato acquisito in data 11/06/2019 il riscontro del Dipartimento Risorse Umane (prot. GB/48031) dal quale non “è emersa alcuna corrispondenza” in merito alla dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Anti-pantouflage); è stata acquisita la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari IBAN XX00X0000000000XX0000000000 (nota assunta al prot. n. QE/1260 del 08/01/2019); DATO ATTO CHE è stato predisposto nella piattaforma JROMA lo scadenzario dei pagamenti; è stato acquisito il Cig derivato: 7979111AB0 – GARA 7492185; il codice CUI di identificazione dell'iniziativa è il n. 569 (Deliberazione Giunta Capitolina n. 211 del 20 novembre 2018); il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013; è stata compilata ed allegata la checklist di “autocontrollo”, giusta Circolare del Segretariato Generale prot. RC/2018/15824 del 14/05/2018 (allegata al presente provvedimento); non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/90 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
RITENUTO CHE sia opportuno introdurre nuovi e più appropriati traguardi per incidere ulteriormente sulle urgenti problematiche ambientali e il GPP rappresenti un’importante politica e strumento in tal senso; - la strategia indicata dal PAN GPP e le indicazioni tecniche del Ministero della Transizione Ecologica (MITE da marzo 2021 - ex MATTM) contenute nei Criteri Ambientali Minimi - CAM costituiscano un quadro di riferimento in continua evoluzione ed impongano il progressivo aggiornamento delle pratiche nel campo del GPP; - la sensibilizzazione, informazione e formazione (sia interne alla PA che esterne ad essa) costituiscano una parte rilevante per ottenere risultati maggiormente efficaci; in tal senso è indispensabile la collaborazione anche con le organizzazioni rappresentative di produttori e fornitori di beni e servizi; - l’attuazione e la promozione del GPP riguardino diversi comparti della struttura degli Enti e delle organizzazioni territoriali, in una logica di integrazione trasversale; - il monitoraggio del GPP sia fondamentale per capire lo stato di avanzamento del processo di adozione degli acquisti verdi e, nello specifico, il livello di applicazione dei CAM. Tale valutazione è funzionale anche all’individuazione di eventuali supporti per migliorarne l’applicazione ed è comunque ormai sempre più richiesta anche da rilevazioni nazionali; - nel rilascio dei pareri nell’ambito delle procedure di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sia necessario la PA richiami l’applicazione dell’Art. 34 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., anche nelle opere di urbanizzazione a scomputo oneri ovvero assoggettate ad uso pubblico. Tutto ciò premesso e in base alla positiva esperienza derivante dal percorso pluriennale attuato dai componenti della Rete A.P.E. - Acquisti Pubblici Ecologici a seguito della sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la promozione degli acquisti pubblici ecologici” nelle sue successive versioni aggiornate fino al 2011; esperienza che ha evidenziato le potenzialità del lavorare in rete per la PA e le ulteriori organizzazioni coinvolte, attraverso strumenti e possibilità di condivisione nell’ambito dei diversi gruppi di lavoro; In base inoltre alle previsioni normative e alle innovazioni tecniche e procedurali intervenute, che suggeriscono la necessità di ampliare i fronti di lavoro della Rete, includendo il “lato dell’offerta” chiamato a produrre e offrire beni e servizi più performanti dal punto di vista dell’impatt...
RITENUTO CHE valutazioni conclusive, di natura generale, sulle garanzie • in relazione alla tematica delle garanzie contrattuali, gli orientamenti che l’Autorità ha posto in consultazione in merito alla definizione delle forme a cui gli utenti del trasporto possono fare ricorso e al dimensionamento degli importi garantiti devono tenere conto del duplice obiettivo di permettere il contenimento del rischio connesso al potenziale mancato adempimento da parte dell’utente alle obbligazioni derivanti dal contratto per il servizio di trasporto e di non ostacolare l’accesso al servizio da parte degli utenti, anche di dimensioni minori; • rispetto al citato obiettivo, in tema di forme di garanzia, in relazione a quelle individuate nel documento per la consultazione 618/2014/R/EEL si osserva, in termini di principio, quanto segue: