Bando attuativo della sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1
ALLEGATO A
Bando attuativo della sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
Annualità 2022
Indice
1. Finalità e Risorse 5
1.1 Definizioni 5
1.2 Finalità e obiettivi 6
1.3 Dotazione finanziaria 6
2. Requisiti di ammissibilità 6
2.1 Richiedenti/Beneficiari 6
2.2 Condizioni di accesso 7
2.3 Altre limitazioni 8
2.4 Imprese in difficoltà 8
2.5 Condizioni per il pagamento dell’aiuto 9
2.6 Vantaggi per i produttori agricoli di base 10
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili 13
3.1 Interventi finanziabili 13
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi 14
3.2.1 Localizzazione degli interventi 14
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti 14
3.2.3 Ambiti e settori di intervento 14
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti 15
3.2.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili 15
3.2.6 Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro 16
3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo 17
3.2.8 Norme di protezione ambientale 17
3.2.9 Ulteriori limitazioni collegate all’ammissibilità degli investimenti 17
3.3 Massimali e minimali 18
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto 19
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese 19
3.4.2 Termine finale 20
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili 20
3.5.1 Normativa di riferimento 20
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza 20
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali 21
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili 21
3.6 Intensità del sostegno 21
3.7 Cumulabilità 21
4. Modalità e termini di presentazione della domanda 22
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto 22
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto 22
4.3 Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto 23
5. Valutazione e istruttoria della domanda........................................................
5.1 Criteri di selezione 24
5.2 Verifica dei criteri di selezione 26
5.3 Formazione della graduatoria 27
5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate 27
5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento 27
5.6 Istruttoria di ammissibilità 28
5.7 Correzione degli errori palesi 28
6. Realizzazione e modifica dei progetti 28
6.1 atto di assegnazione dei contributi 28
6.2 Impegni del beneficiario 28
6.3 Modifiche dei progetti 30
6.4 Cambio di titolarità dell’azienda 30
6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 30
7. Erogazione e rendicontazione 30
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili 30
7.2 Modalità di erogazione dell’aiuto 30
7.3 Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria 31
8. Verifiche, controlli e revoche 31
8.1 Verifica finale dei progetti 31
8.2 Rinuncia 31
8.3 Controlli e ispezioni 31
8.4 Sanzioni 31
9. Disposizioni finali 31
9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 31
9.2 Responsabile del procedimento 31
9.3 Disposizioni finali 31
1. Finalità e Risorse
1.1 Definizioni
Tenuto conto dei combinati disposti delle disposizioni contenute nei Regolamenti UE n. 651/2014, n.702/2014, n.1407/2013 e nell’art. 2135 del X.X., xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 0.0, xx definisce:
a) produttore agricolo primario (o di base): l'imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C. che esercita attività d'impresa in una azienda agricola, secondo la normativa vigente e, pertanto, soggetto a controlli previsti dalle normative vigenti (ASL, Fisco, ecc.). Tale attività agricola è rivolta ad ottenere pro- dotti agricoli primari (uva, olive, cereali, latte, pomodori, ecc.).
b) prodotto agricolo: prodotto del suolo e dell’allevamento, anche con ulteriori interventi volti a modi - ficare la natura di tale prodotto, compreso nell’Allegato I del TFUE;
c) prodotto agricolo primario (o di base): prodotto agricolo, senza ulteriori interventi volti a modifi- care la natura di tale prodotto ma preparandolo, secondo la normativa vigente, alla prima vendita oppure alla prima trasformazione, quest’ultima, effettuata in proprio dal produttore agricolo (in appositi locali) o da parte di altre imprese di trasformazione.
d) azienda agricola: una unità comprendente terreni, locali e strutture, utilizzati per la produzione agricola (nonché per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), condotta a norma di legge.
e) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agri- colo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto; non rientrano nella precedente definizione:
- la “prima vendita” da parte di un produttore agricolo primario a rivenditori o a imprese di trasformazio- ne,
- qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
La vendita da parte di un produttore agricolo a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
Le fasi della “commercializzazione”, sono: immagazzinamento, stoccaggio, esposizione e vendita;
f) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo e/o agroalimentare compreso nell’Allegato I del TFUE; non rientrano nella precedente definizione le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per pre - parare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
Quando il trattamento è effettuato su un prodotto agricolo primario si ha la “prima trasformazione”.
Le fasi della “prima trasformazione”, sono: selezione, lavorazione, trasformazione, condizionamento, con- fezionamento, immagazzinamento, stoccaggio;
g) Impianto di trasformazione:
- struttura di trasformazione oggetto di finanziamento (fabbricato e linea di produzione) destinati alla la- vorazione di uno stesso prodotto o di una stessa tipologia di prodotti;
- singola linea di produzione destinata alla lavorazione di uno stesso prodotto o di una stessa tipologia di prodotti.
h) Impianto di commercializzazione:
- struttura di commercializzazione oggetto di finanziamento (fabbricato e relative linee di attrezzature) destinati alla commercializzazione di uno stesso prodotto o di una stessa tipologia di prodotti;
- singola linea di attrezzature destinata alla commercializzazione di uno stesso prodotto o di una stessa ti- pologia di prodotti.
i) Impianto completo di frangitura:
come indicato nel documento “METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COSTI SEMPLIFICATI (CS) PER I FRANTOI OLEARI - MISURA 4 DEI PSR” redatto dalla Rete Rurale/MIPAAF, versione datata dicem- bre 2020, un impianto “tipo” di frangitura completo risulta essere composto da sei sezioni ritenute essen- ziali per la lavorazione delle olive; pertanto un impianto completo deve comprendere almeno un macchi- nario per ciascuna delle sei seguenti sezioni:
- ricezione delle olive dotata di tramoggia e sollevatore;
- defogliazione e lavaggio delle olive in ingresso;
- frangitura in continuo dotata di frangitore a martelli o a dischi;
- gramolatura dotata di due o più gramole chiuse o di sistemi innovativi di gramolazione, in grado di preservare o migliorare la qualità dell’olio tramite la riduzione significativa dei tempi di processo;
- estrazione di tipo centrifugo dotata di un decanter a due fasi o di un decanter innovativo in grado di valorizzare i sottoprodotti della fase di estrazione;
- separazione di tipo centrifugo del mosto oleoso proveniente dal decanter in olio d’oliva e residui di ac- qua e solidi.
Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa superiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi quando tutte le sezioni, di cui sopra, sono presenti nella richiesta di finanziamento.
Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa inferiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi anche quando nella richiesta di finanziamento sono presenti solo le prime cinque sezioni previste nell’impianto “tipo” con l’esclusione dell’ultima sezione di “separazione”.
1.2 Finalità e obiettivi
Il presente bando viene emanato per dare attuazione al tipo di operazione 4.2.1, denominata “Investi- menti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” di cui all’art. 17, com- ma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana” approvato nella versione 10.1 con Delibera G.R. n. 1122 del 28/10/2021 (di seguito PSR), le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 (di seguito Disposizioni comuni) e le “Disposizioni Specifiche per l’Attuazione del bando condizionato della sottomisura 4.2 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli – annualità 2022”, approvate con Delibera G.R. n.97 del 07/02/2022.
Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale a imprese agroalimentari che operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato UE.
Oltre a garantire una positiva ricaduta economica sui produttori primari, il tipo di operazione 4.2.1 contri- buisce al rafforzamento delle filiere agroalimentari e alla valorizzazione della produzione di qualità, preve- dendo il sostegno ad investimenti in beni materiali ed immateriali per aumentare la competitività, promuo - vere l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture produttive di trasformazione e di commercializza- zione, nonché migliorando la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i processi produttivi rispettosi dell’ambiente.
1.3 Dotazione finanziaria
L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a 6.500.000 di euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale.
2. Requisiti di ammissibilità
2.1 Richiedenti/Beneficiari
Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le PMI, compreso gli IAP, che:
- operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agri - coli inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca;
- effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti floricoli.
Sono invece escluse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le “Grandi imprese” così come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE notificata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/ CE).
2.2 Condizioni di accesso
I soggetti di cui al precedente paragrafo “Richiedenti/Beneficiari” per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell’aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:
1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicura- tivi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui con- fronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equi- pollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):asso - ciazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associa- zione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frodai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terro- rismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore ag- giunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, ille - citi in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena ac- cessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla durata della pena principale. Il richiedente e tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazio- ne. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalla Deci - sione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salu- te e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. n.24/2014 e D.lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti(articolo 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento perla dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in “de minimis”, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n.1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da su- perare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sov- venzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari pre- cedenti e l’esercizio finanziario in corso. Se l’aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo).
I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell’emissione dell’atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.
Nel caso del requisito di cui al punto 1. (regolarità contributiva) ai sensi dell’articolo 31 del D.L 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) la verifica prima del saldo degli aiuti deve es- sere fatta come previsto al successivo paragrafo “Condizioni per il pagamento dell’aiuto”.
Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:
- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall’1 al 3 nei tempi sopra indicati, porta all’esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell’atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati
degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
2.3 Altre limitazioni
Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di esse- re consapevoli, come previsto al paragrafo “Altre limitazioni (Condizioni accessorie)” delle Disposizioni co- muni:
1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in conces- sione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non ol - tre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomi- sura/operazione;
3. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (ter - reni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo “Possesso di UTE/UPS”.
Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/as- segnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell’emissione dell'atto di asse- gnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori orto - frutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al al successivo paragrafo “Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo”.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell’emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Per il requisito di cui al punto 3, si rimanda al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” delle Disposizioni comuni per quanto attie - ne i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti al suo mancato soddisfacimento.
2.4 Imprese in difficoltà
Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Regolamento (UE) n. 651/14 o nel Regolamento (UE) n. 702/14 e nella Comunica - zione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità li- mitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali in- dicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “socie-
tà in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186 bis del Regio decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la di- chiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall’articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l’obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
b) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
Il suddetto criterio deve essere posseduto e verificato prima dell’emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.
2.5 Condizioni per il pagamento dell’aiuto
A) Per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto” del documento Disposizioni comuni:
1. nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l’Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ri - cevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
2. essere, ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli inte- ressi.
Inoltre ai sensi della Decisione di G.R. n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risul- tano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto “Condizioni di accesso generali” o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.
B) Nel caso in cui un’impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto di stato individuato come illegale o in - compatibile, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto di stato compatibile fintanto che quest’ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupe- ro. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Ai sensi dell’art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto “l’impegno Deggendorf” anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzio- ne di una decisione di recupero. In tale ipotesi l’amministrazione concedente eroga l’aiuto2.
L’eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell’atto di approvazione dell’elenco di liquidazione. XXXXX provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge del 9 agosto 2013 n. 98.
Inoltre per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stes- sa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavo- ro elencati nella Decisione Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0 xxx 00-00-0000, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso Circolari emanate dal Responsabile del Set- tore competente.
2.6 Vantaggi per i produttori agricoli di base
1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al raffor- zamento della produzione agricola di base e devono garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine, la garanzia del van- taggio per i produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell’impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto di finanziamento medesimo.
Nel caso di produzioni di preparati alimentari (come ad esempio pesti, sottoli, salse e sughi, prodotti da panifici, da pasticcerie e da pastifici, ecc.), per i quali è necessario utilizzare più prodotti agricoli, la verifica della condizione relativa ai vantaggi per i produttori agricoli di base si effettua sempre sul prodotto agrico - lo principale di riferimento (ad esempio nel “pesto di basilico” si verifica il basilico e nei “biscotti” si verifica la farina); mentre, sui prodotti secondari che compongono il preparato (ad esempio nel “pesto di basilico” sono considerati secondari l’olio, il formaggio, i pinoli, ecc. e nei “biscotti” sono considerati secondari le uova, lo zucchero, ecc.), la verifica si effettua solo sul prodotto secondario presente in quantità superiore al 40% rispetto alla quantità totale di tutti i componenti del preparato stesso.
Ciò posto, si precisa che:
a) nel caso in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori una sola tipologia di preparato (pesto o salsa pomodoro o sottoli di carciofi o di peperoni o di funghi, ecc.), il calcolo delle quantità dei prodotti agri - coli principali e secondari del preparato si effettua sul contenuto della singola confezione;
b) nel caso invece in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori più tipologie di preparati (es. impasta- trice), è possibile calcolare in modo cumulativo le quantità dei prodotti agricoli principali e secondari dei preparati (ad esempio sul totale prodotti lavorati annualmente).
2. I prodotti agricoli primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati, da acquisto diretto da produttori di base.
Per i settori “Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale” e “Olive”, è consentita anche l’attività di servizio purché le materie prime provengano prevalentemente da produttori agricoli di base.
Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base, valgono le seguenti indicazioni: a) in caso di conferimento:
- per le cooperative e le Organizzazioni di Produttori, che associano produttori del prodotto agricolo pri - xxxxx di base oggetto dell’attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
- per i consorzi, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell’attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferi- mento da parte dei consorziati.
In caso di consorzi di cooperative o consorzi di imprese agricole, il prodotto agricolo destinato all’impianto oggetto di finanziamento può essere anche semilavorato, purché conferito comunque per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto di fi- nanziamento dalle imprese consorziate e da esse ottenuto utilizzando prevalentemente produzioni agri- xxxx di base proprie (almeno il 51% della quantità totale annua);
b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori agricoli di base, le cooperative senza uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci e le imprese devono assumere un impegno unilaterale di acquisto.
L’impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad ac- quistare i prodotti agricoli, necessari all’attività di trasformazione e/o commercializzazione dell’impianto oggetto di finanziamento, direttamente da produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere al- meno le seguenti indicazioni:
- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del pre- sente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell’impianto oggetto di finanziamento proveniente dal- la produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell’impianto oggetto di finanziamento.
La dichiarazione deve comprendere anche l’impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.
c) Limitatamente alla trasformazione nel settore “Olive”, deve essere assunta da parte dell’impresa xxxxxx- xxxxx una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successi- vo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% della materia prima trasformata nell’impianto oggetto di finanziamento sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del pre - sente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell’impianto oggetto di finanziamento proveniente dal- la produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell’impianto oggetto di finanziamento.
La dichiarazione deve comprendere anche l’impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.
d) In caso di produzione propria, l’impresa richiedente deve dimostrare la coerenza dei quantitativi di ma - teria prima prodotta con le superfici agricole utilizzate e la consistenza di stalla aziendali attraverso l’aggiornamento dell’anagrafe ARTEA e delle banche dati nazionali.
3. Limitatamente al settore “Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale”, deve essere as- sunta da parte dell’impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% dei capi macellati nell’impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del presen- te paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli (capi) trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell’impianto oggetto di finanziamento proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale ri - spetto al totale trasformato e/o commercializzato nell’impianto oggetto di finanziamento.
La dichiarazione deve comprendere anche l’impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.
A tale scopo, le imprese di macellazione e di sezionamento devono dimostrare, con idonea documentazio- ne, la fornitura dei capi vivi da parte dei produttori agricoli di base. La suddetta documentazione deve es- sere prodotta a corredo della dimostrazione del mantenimento degli impegni da parte dell’impresa richie- dente se diversa dall’impresa di macellazione e di sezionamento.
4. L’applicazione degli impegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente paragrafo decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e, a partire da tale data, gli stessi impegni devono essere mante - xxxx almeno per i successivi 3 anni.
5. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione di:
a) in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:
- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci oppure contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati;
- idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercia- lizzata nell’impianto oggetto di finanziamento e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
- nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fat-
ture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
- nel caso di produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vi- gente, con l’indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l’impianto oggetto di finanziamento;
b) in caso di cooperative senza statuto o regolamento con vincolo di conferimento e di altre imprese:
- dichiarazione attestante il mantenimento dell’impegno assunto relativamente all’acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua tra- sformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d’accompagnamento alla suddetta dichiarazione, consistente nella predi- sposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l’indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo otte- nuto per l’impianto oggetto di finanziamento;
c) per le imprese di trasformazione nel settore “Olive”, di cui al precedente punto 2 lett. c) del presente paragrafo:
- dichiarazione attestante il mantenimento dell’impegno assunto relativamente alla provenienza della materia prima da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasfor - mata nell’impianto oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d’accompagnamento alla suddetta dichiarazione, consistente nella predi- sposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall’impresa beneficiaria per la la- vorazione della materia prima, attestanti la quantità totale di materia prima lavorata nell’impianto oggetto di finanziamento e la quantità di materia prima lavorata di provenienza diretta dei produtto- ri agricoli di base, con l’indicazione dei medesimi;
- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l’indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo otte- nuto per l’impianto oggetto di finanziamento;
d) per le imprese di macellazione nel settore “Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine anima- le”, di cui al precedente punto 3 del presente paragrafo:
- tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall’impresa beneficiaria, attestanti la quantità totale di capi macellati nell’impianto oggetto di finanziamento e le quantità di capi macellati di pro- venienza diretta dei produttori agricoli di base, con l’indicazione dei medesimi, tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 3;
- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l’indicazione degli allevamenti a tale scopo impiegati e delle quantità di capi agricolo ottenuti per l’impianto oggetto di finanziamento.
6. In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell’impegno e per i tre anni successivi, a presentare la sud- detta documentazione completa e in maniera ricevibile all’Ufficio competente per l’istruttoria.
Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo, il 31 dicembre è riferito a quello dell’anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione.
In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, l’Ufficio competente dell’istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest’ultimo termine vengono applicate le riduzioni e le sanzioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le modalità di cui al presente paragrafo, per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base, si applicano anche ai soggetti che presentano progetti rivol- ti all’attività di commercializzazione, facendo però riferimento al valore dei prodotti agricoli commercializ- zati.
8. Nel caso di interventi effettuati da parte di imprese che effettuano investimenti nelle strutture di com- mercializzazione di prodotti floricoli, il vantaggio per i produttori di base si intende dimostrato se:
- tali imprese hanno prevalentemente soci agricoltori che utilizzano il mercato oggetto dell’investimento;
- il mercato oggetto dell’investimento è utilizzato da almeno 100 imprese agricole floricole.
Tale dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo e nella modalità prevista al precedente punto 6, attraverso la presentazione di idonea documentazione attestante:
a) il numero dei soci agricoltori dell’impresa beneficiaria che utilizzano il mercato oggetto dell’investimento;
b) il numero di imprese agricole floricole utilizzatrici del mercato oggetto dell’investimento.
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili
3.1 Interventi finanziabili
Sono ammessi interventi finalizzati all’attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agri - coli al fine di contribuire al consolidamento delle filiere agroalimentari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sostegno è rivolto anche ad interventi di razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agroali - mentari, con lo scopo di accrescere la competitività delle imprese stesse in termini di riduzione dei costi di produzione.
In particolare, sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa: A) INVESTIMENTI MATERIALI, LAVORI E OPERE EDILI
1. lavori e opere edili per la costruzione e la ristrutturazione di immobili connessi all’attività di trasforma-
zione e di commercializzazione;
2. lavori e opere edili necessari e funzionali o finalizzati all’installazione di macchinari, di attrezzature e di impianti tecnologici;
3. lavori e opere edili necessari per la realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
4. realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari strettamente connessi alle attività di trasformazio - ne e di commercializzazione svolte negli immobili;
5. lavori e opere edili necessari per l’installazione di attrezzature e di impianti rivolti alla sicurezza nei luo- ghi di lavoro, alla tutela ambientale e alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
6. lavori finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto, secondo le norme vigenti. B) INVESTIMENTI MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
1. acquisto e installazione di macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per le attività
di trasformazione e commercializzazione; nel caso di acquisto e installazione di “impianti completi di frangitura” oleari, gli investimenti sono calcolati in base alla metodologia di calcolo per unità di costo standard (UCS) adottata dalla Rete Rurale Nazionale/MIPAAF, di cui al successivo paragrafo “Valutazio- ne di congruità e ragionevolezza” del presente bando.
2. acquisto e installazione di impianti tecnologici di servizio, specificamente finalizzati all’attività di trasfor- mazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento;
3. acquisto e installazione di attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale ad- detto;
4. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti);
5. acquisto e installazione di impianti e attrezzature rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rin- novabili;
6. acquisto e installazione di attrezzature e impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al suc- cessivo paragrafo “Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro”) e alla tutela ambientale, con riferimento alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
7. acquisto e installazione di attrezzature per l’allestimento di mezzi di trasporto per animali e prodotti agricoli primari;
8. cartelloni, poster e targhe per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Regolamento di esecuzio- ne (UE) n. 808/2014.
C) SPESE GENERALI
Le spese generali elencate al paragrafo “Spese generali” delle Disposizioni comuni sono calcolate in base alla metodologia di calcolo per unità di costo standard (UCS) adottata dalla Rete Rurale Nazionale/MI- PAAF, di cui al successivo paragrafo “Valutazione di congruità e ragionevolezza” del presente bando.
D)INVESTIMENTI IMMATERIALI
1. Acquisto di programmi informatici;
2. realizzazione di siti web direttamente connessi alla gestione e alle attività aziendali.
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
3.2.1 Localizzazione degli interventi
Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ri- cadere all’interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti materiali” e “Localizzazione degli investimenti immateriali” del documento Disposizioni comu - ni.
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti
Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli inter - venti che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valuta - zione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52.
Per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di rice - zione delle singole domande di aiuto. La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.
Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/auto - rizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione del- la domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all’inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.
3.2.3 Ambiti e settori di intervento
1. Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari, inseriti nell’Allegato I del Trattato UE, ed appartenenti ai seguenti settori di intervento:
- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli (compreso: patate, castagne, marroni e tartufi)
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell’apicoltura
- Colture industriali (compreso: foraggi, frutti oleosi, piante industriali per tessili e per produzione di bio- massa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco
2. In deroga a questo principio, il sostegno per il settore “Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di ori- gine animale” è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate, pur- ché le stesse:
a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base, oppure
b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera a), oppure
c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti
1. Il sostegno ai progetti relativi all’attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei pro- dotti) è concesso nei seguenti casi:
a) progetti presentati da soggetti che associano, con obbligo statutario di conferimento, prevalente- mente imprese operanti nella produzione e/o nella trasformazione dei prodotti agricoli primari; tali soggetti si impegnano a commercializzare, nell’impianto oggetto di finanziamento, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti trasformati provenienti dalle imprese associate, anche se non direttamente trasformati da queste ultime;
b) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell’impianto oggetto di finanziamento, pro - dotti ottenuti dalla propria produzione di base, anche se non da loro direttamente trasformati;
c) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell’impianto oggetto di finanziamento, pro - dotti da loro trasformati derivanti direttamente dalla produzione di base, nel rispetto di quanto indi- cato al precedente paragrafo “Vantaggi per i produttori agricoli di base”.
2. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi al diritto unionale e alle disposizioni nazionali e re- gionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature, la presenza della marcatura “CE”, ai sensi della normativa unionale vigente, soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.
3. Gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all’attività svolta nell’impianto oggetto di finanziamento; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all’intero progetto, efficienza e fun- zionalità sotto l’aspetto tecnico-operativo.
4. Gli investimenti riferiti ai generatori di calore e ad impianti di cogenerazione alimentati da biomasse sono ammissibili con le limitazioni di cui al successivo paragrafo “Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili”.
5. Il sostegno agli investimenti finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili è concesso limita- tamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’impresa e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell’impresa. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinno - vabili. Non è considerata vendita il servizio di “scambio sul posto”.
6. Nell’ambito dell’attività di trasformazione nel settore “Olive”, il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti all’ottenimento di olio extra-vergine di oliva.
7. Nel processo di trasformazione, il prodotto in uscita può anche non appartenere all’Allegato I del Trat - tato UE. In questo caso, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il suddetto regime “de minimis” si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appar- tengono all’Allegato I del Trattato UE.
3.2.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.
2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, 3 (c) del Regolamento (UE) n. 807 del 11/03/2014, si prevedo - no i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR n. 74/2013):
a) generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87 + 2log Pn (dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
b) la “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell’Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese e lettera h).
Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecni - ca relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli im- pianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.
3.2.6 Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Ai fini del presente bando, i seguenti investimenti sono considerati finalizzati all’ottenimento di livelli di si- curezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria:
a) Passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l’accesso e/o lo stazionamento ad attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio (riferimento normativo: D.lgs. 9/04/2008 n. 81, e s.m.i., artt. 63, 64; allegato IV, par. 1.7.2.1, 1.7.2.2, 1.7.2.3, 1.7.3; Norme di buona tecnica).
Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di domanda di aiuto, presentando una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata;
- in sede di domanda di pagamento (SAL/Saldo), mediante una attestazione di conformità dell’istalla- zione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica) e una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale.
b) Scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio (riferimento normativo: D.lgs. 9/04/2008 n. 81, e s.m.i., art. 111; alle- gato V, parte II, punto 4.2; Norme di buona tecnica).
Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di domanda di aiuto, presentando una relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di fi - nanziamento e si illustrano le modalità tecnico-organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare (comprese le condizioni dei pavimenti degli ambienti di lavoro in cui le medesime devono essere uti- lizzate) e le relative specifiche tecniche dell’attrezzatura e loro conformità;
- in sede di domanda di pagamento (SAL/Saldo), mediante fattura di acquisto e documentazione pre- vista dalle norme vigenti.
c) Attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi (riferimento normativo: D.lgs. 9/04/2008 n. 81, e s.m.i., Titolo VI; allegato XXXIII; Norme di buona tecnica).
Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di domanda di aiuto, presentando una relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di fi- nanziamento e si illustrano le modalità tecnico-organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Dalla medesima relazione si dovrà inoltre evincere l’effettivo miglioramento apportato nella lavora- zione (e non un mero intervento necessario sulla base della valutazione dei rischi – art. 168 c. 1 D.lgs. n. 81/2008);
- in sede di domanda di pagamento (SAL/Saldo), mediante marcatura “CE” e libretto di uso e manu- tenzione.
d) Interventi di segregazione e/o di insonorizzazione di attrezzature finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori di Leq inferiori a 80 dB(A) all’interno dell’ambiente di lavoro.
Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di domanda di aiuto, presentando una relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato compe- tente in acustica ambientale, redatta in base all’art. 12, comma 2 della l.r. 89/1998, provvista di elaborati grafici di progetto, con misurazione fonometrica degli ambienti e delle attrezzature ogget- to di intervento e indicazione dei risultati presumibili. La misurazione fonometrica è realizzata da personale qualificato, secondo quanto specificato nelle indicazioni operative del Coordinamento tec- nico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome “D.lgs. 81/2008 Ti - tolo VIII, capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro”;
- in sede di domanda di pagamento, una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quan- to descritto in sede progettuale con misurazione fonometrica effettuata con le stesse modalità e ne- gli stessi punti della misurazione precedente.
Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univoca- mente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più for- me di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da ap- positi atti dell’Autorità di Xxxxxxxx (si veda il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020). L’ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrut - ta, olio di oliva e vitivinicolo avviene se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanzia- mento a valere sulle relative OCM.
Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
3.2.8 Norme di protezione ambientale
Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all’interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:
a) essere compatibili con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644 del 5/07/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008;
b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 30/2015).
Qualora gli interventi siano effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regola- mentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all’interno di dette Aree.
Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e del DM
n. 52 del 30/03/2015, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragra- fo “Cantierabilità degli investimenti” e gli estremi della stessa devono essere comunicati nelle modalità di cui al successivo paragrafo “Documentazione da allegare alla domanda di aiuto”.
3.2.9 Ulteriori limitazioni collegate all’ammissibilità degli investimenti
Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:
a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili”;
b) sono inclusi nel paragrafo “Interventi finanziabili”;
c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo “Ambiti e settori di inter - vento”;
d) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l’impresa.
3.3 Massimali e minimali
Ai fini del presente bando, nella tipologia delle PMI sono comprese le cooperative e i consorzi anche se in possesso della qualifica di IAP.
1. L’importo massimo del contributo pubblico concesso, per singola domanda di aiuto, è pari a 600.000 euro. L’importo del contributo massimo concedibile per beneficiario per l’intero periodo di programma - zione 2014-2022 è pari a 4.000.000 euro.
2. L’importo massimo di contributo pubblico concedibile per singola domanda di aiuto è correlato al nu- mero di occupati iscritti all’INPS e al numero di tirocini non curriculari attivati, tenuto conto delle indica- zioni previste dalla L.R. n. 32/2002 (art. 17 bis e seguenti) e del D.P.R.G. n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti) secondo le successive due tabelle.
I tirocini non curriculari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.
a) Massimali di contributo per PMI
Numero occupati | ||
Tirocini attivati | fino a 6 | oltre 6 |
0 | fino a 250.000 euro | fino a 250.000 euro |
1 | oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro | oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro |
2 | === (fino a 6 occupati è possibile attivare solo un tirocinio) | oltre 500.000 euro |
Con il termine “occupati” si intende: i dipendenti a tempo indeterminato e i soci lavoratori delle coope- rative. Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è verificato per richieste di massimale di contri- buto superiore a 250.000 euro.
b) Massimali contributo per IAP
Numero occupati | ||
Tirocini attivati | fino a 6 | oltre 6 |
0 | fino a 150.000 euro | fino a 150.000 euro |
1 | da 150.000 euro fino a 350.000 euro | da 150.000 euro fino a 350.000 euro |
2 | === (fino a 6 occupati è possibile attivare solo un tirocinio) | oltre 350.000 euro |
Con il termine “occupati” si intende: l’imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipen- denti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori delle società cooperative.
Nel caso di attivazione di due tirocini, il termine “occupati”, come previsto dal D.P.R.G. n. 47R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Il nu- mero dei dipendenti a tempo indeterminato è verificato per richieste di massimale di contributo supe- riore a 150.000 euro.
3. Nel conteggio del numero degli occupati sono esclusi, in tutti i casi, i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presen- tazione della domanda di aiuto. Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preven - tivati. È concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.
In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l’esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare. Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventi- vati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secondo quanto riportato nelle tabelle di cui sopra, in funzione del numero degli occupati verificati in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
Un tirocinio non curriculare si considera “attivato” quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell’art. 17 bis e seguenti della L.R. n. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;
b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto. Ogni tirocinio attivato è soggetto a “comunicazione obbligatoria” sul sito xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Non sono ammesse le domande di aiuto con un contributo minimo richiesto (o concesso in sede di atto di assegnazione dei contributi) inferiore a:
- 50.000 euro;
- 30.000 euro per gli IAP che effettuano esclusivamente investimenti per prodotti in uscita non inseriti nell’Allegato I del Trattato UE.
5. I soggetti IAP, che realizzano investimenti nella trasformazione e commercializzazione:
a) non possono presentare domande di aiuto per un importo minimo del contributo pubblico conce- dibile (in sede di atto di assegnazione dei contributi) inferiore a 250.000 euro per investimenti ammissibili anche sul tipo di operazione 4.1.1 del PSR (per prodotti in uscita inseriti nell’Allegato I del Trattato UE e per trasformazione/commercializzazione di prodotti di provenienza extra-aziendale fino al massimo di 1/3 del totale aziendale trasformato/commercializzato;
b) possono presentare domanda di aiuto, per investimenti non ammissibili sul tipo di operazione 4.1.1 del PSR (per prodotti in uscita non inseriti nell’Allegato I del Trattato UE e per trasformazione/com - mercializzazione di prodotti di provenienza extra-aziendale superiore ad 1/3 del totale aziendale tra - sformato/commercializzato), rispettando il limite del contributo minimo di cui al precedente punto 4.
6. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto dei suddetti limiti minimi di cui ai precedenti punti 4 e 5.
Viene invece ammessa la domanda di pagamento il cui contributo, determinato in sede di istrut- toria a saldo, scende al di sotto dei suddetti importi minimi di cui ai precedenti punti 4 e 5.
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese
Un progetto o un’attività sono ammissibili a finanziamento a condizione che “l’avvio delle attività” e le rela- tive spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta
per le spese generali di cui all’articolo 45.2 a) e b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento propo- sto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.
Si intende per “avvio delle attività” la data di inizio delle attività relative all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (ar- ticolo 2 comma 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014).
L’avvio delle attività deve essere così dimostrato:
a) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature, il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni ac- quistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
b) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produr - re documenti amministrativi (contratti per l’acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fat- ture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.
I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell’Atto di assegnazione dei contributi.
Il termine suddetto non può essere comunque superiore a 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria da parte di ARTEA; Tale termine può essere prorogato una sola volta e fino ad un massimo di 6 mesi, secondo le modalità previste dalle disposizioni contenute nel paragrafo “Proroga dei termini” delle Disposizioni comuni.
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili
3.5.1 Normativa di riferimento
Le norme sull’ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento Disposi- zioni comuni. Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, colle- gati a specifiche tipologie di spesa.
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza
La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia. Per alcune tipologie di spesa si applicano i costi semplificati (CS), come di seguito indicato:
1. Nel caso delle Spese generali collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/MIPAAF ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l’individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione 2021 consultabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx-0000-0000/xxxxx-x-xxxxxx-xxx.
2. Nel caso di acquisto di “Impianto completo di frangitura”, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla Rete Rurale nazionale/MIPAAF, comprendenti due tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/MIPAAF ( lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione datata dicembre 2020, consultabili al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx-0000-0000/xxxxx-x-xxxxxx-xxx.
Per l’individuazione della fascia di riconoscimento del CS si fa riferimento esclusivamente alla capacità di lavorazione in Kg/h dell’impianto che può essere attestata tramite perizia redatta da un tecnico abilitato o dalla azienda costruttrice dell’impianto.
Il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” approvato con DGR n. 46 del 21/01/2022 consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”) deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa. Per i lavori o per interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto Xxxxxxxxx, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria.
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali
L’ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel para - grafo “Costi d’investimento materiali e immateriali” del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia.
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili
Oltre a quanto indicato nel paragrafo “Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni” del documento Disposi- zioni comuni, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:
A) INVESTIMENTI MATERIALI, LAVORI E OPERE EDILI
1. lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o altre UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto;
2. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se pre- scritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento.
B) INVESTIMENTI MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
1. macchinari e attrezzature da installare presso aziende di terzi o altre UTE/UPS diverse da quelle indica- te in domanda di aiuto;
2. trattrici e rimorchi;
3. macchinari e attrezzature collegati alle fasi di raccolta in campo della materia prima;
4. acquisto di vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri.
Sono comunque escluse dal finanziamento le spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e at- trezzature che sono riconducibili alla fase di produzione dei prodotti agricoli primari e che, per- tanto, non sono direttamente connessi alle attività di trasformazione e di commercializzazione.
C) SPESE GENERALI
Non sono ammissibili:
- gli oneri amministrativi;
- i costi di ammortamento.
3.6 Intensità del sostegno
L’intensità del sostegno è quella massima stabilita dal Reg. UE n.1305/2013 e dal PSR Toscana 2014-2022 ed è, per tutte le tipologie di investimento, pari al 40%.
3.7 Cumulabilità
I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando, essendo al tasso massimo previsto dal Reg. UE n.1305/2013 e dal PSR Toscana 2014-2022, non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d’imposta, Pro- grammi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.), quando riferite alle stesse voci di spesa.
Il mancato rispetto di tale condizione porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimen - ti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, mag - giorati degli interessi.
4. Modalità e termini di presentazione della domanda
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto
La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegan- do la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole ge- stita da ARTEA (di seguito “Anagrafe ARTEA”) raggiungibile dal sito xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx.
Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande con modalità diverse da quella sopra pre- vista.
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della doman- da di aiuto
Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a partire dal giorno 21/03/2022 ed entro il 27/06/2022.
Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande oltre il suddetto termine di scadenza.
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettro - nico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. n. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo “Modali - tà di sottoscrizione e presentazione delle domande” del documento Disposizioni comuni Il mancato aggior- namento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell’ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.
Il richiedente può presentare, a valere sul presente bando, una sola domanda di aiuto con riferimento ad ogni UTE/UPS posseduta; inoltre, ogni domanda di aiuto deve essere riferita esclusivamente ai settori di cui al precedente paragrafo “Ambiti e settori di intervento”, ed in particolare:
a) deve essere riferita ad un unico settore, se lo stesso non è compreso tra quelli prioritari, elencati al Macro-criterio I “Settore di intervento” del paragrafo “Criteri di selezione”;
b) può essere riferita a più settori, se gli stessi sono tutti compresi tra quelli prioritari elencati al Macro- criterio I “Settore di intervento” del paragrafo “Criteri di selezione”;
sono dichiarate irricevibili le domande di aiuto che non soddisfano le suddette condizioni.
Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:
- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di colti- vazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche (UPS), quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive in- tegratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche fo- restali (UTF).
Nella domanda di aiuto deve essere indicata l’UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti richiesti.
Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande sottoscritte con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.
Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione sul sistema informativo di ARTEA è automatizzata ed è associata alla registrazione della ricezione. Pertanto, è fatto obbligo di verificare a seguito di firma o ricezione che sulla domanda sia presente il numero e la data di protocollo. In caso di assenza, la domanda non è ricevuta.
Si invita ad inviare la domanda di aiuto con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di in- correre in un eventuale sovraccarico dei canali di trasmissione che possa ritardare o impedire la ricezione telematica nei termini di cui sopra, in particolare tenendo conto del formato e della dimensione dei docu- menti a corredo della domanda di aiuto.
4.3 Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto
Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa. Alla domanda di aiuto deve essere alle- gata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministra- zione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e alla capacità produttiva dell’azienda, autorizzazioni ove richieste, etc.).
L’ufficio competente per l’istruttoria deve verificare l’esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla do- manda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.
Se l’assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del pro- getto, l’Ufficio competente per l’Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.
Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l’Ufficio competente per l’istruttoria ne riscontri la necessità.
La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del proget- to.
L’eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di 30 giorni per eseguire l’integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti. La mancata pre- sentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto sen- za il concorso degli aspetti risultati carenti.
Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema in- formativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto ricono- scibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.
Di seguito si riporta una lista della documentazione minima da allegare unitamente alla domanda di aiuto:
A) Relazione firmata dal richiedente, comprensiva di:
1. descrizione dell’impresa, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, corredata, ove op- portuno, da documentazione fotografica relativa all’intervento da realizzare;
2. descrizione del progetto di investimento che evidenzi le quantità di materia prima lavorata nell’impianto oggetto di investimento, gli approvvigionamenti della stessa, gli obiettivi che il proget - to permette di raggiungere, in conformità a quanto stabilito dal presente bando;
3. descrizione della proporzionalità degli investimenti rispetto alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
4. giustificazione della scelta dei preventivi (motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggio- sa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della manca - ta acquisizione di almeno tre preventivi). Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, tale circostanza dovrà essere motivata specificando chiaramente che si è stato impossibile individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in questione;
5. xxxxxxxxx dettagliato degli investimenti proposti e stima dei tempi di attuazione per la loro realizza - zione;
6. in caso di investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolo delle poten- zialità produttive degli stessi rapportati al calcolo dei consumi stimati nell’impianto oggetto di inve- stimento per il periodo post investimento;
7. in caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse, indicazione del calore dissipato, correda- ta da documentazione tecnica dell’impianto oggetto di finanziamento.
8. in caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, dimostrazione della compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644/2004 e s.m.i. e alla DGR n. 454/2008 e s.m.i.;
9. in caso di investimenti effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e s.m.i e
L.R. 30/2015 e s.m.i., dimostrare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli stru - menti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.
B) Dichiarazione di impegno di cui ai paragrafi:
- “Vantaggi per i produttori agricoli di base”, punti 2 e 3;
- “Verifica dei criteri di selezione”, punto 1.
C) copia dei preventivi di spesa, per ogni singolo macchinario ed impianto, a giustificazione della valuta- zione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, così come previsto nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento Disposizioni comuni; i preventivi devono riportare l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornito- re;
D) ove necessario, esclusivamente per gli investimenti di cui al punto 7 del paragrafo “Interventi finanzia- bili – A) Investimenti materiali, Lavori e opere edili”, il progetto tecnico degli interventi comprendente il computo metrico estimativo completo di misure analitiche delle opere da realizzare (firmato da un tec- nico progettista abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell’opera) e degli elabora- ti grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale, redatto in base al “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” in- dicato al precedente paragrafo “Valutazione di congruità e ragionevolezza”. Per le eventuali opere non previste dal prezzario di riferimento, dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.
5. Valutazione e istruttoria della domanda
5.1 Criteri di selezione
Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sot- to di 10 punti saranno escluse dall’aiuto.
A parità di punteggio, è prioritaria la domanda presentata con il minore importo di contributo complessivo indicato in domanda di aiuto.
Macro-criterio | Specifiche | Punti |
I Settore di intervento | Presenza, nella domanda di aiuto, di interventi relativi esclusivamente a una o più delle seguenti filiere prioritarie nel PSR: - bovina - ovi-caprina - olivicola - suinicola (limitatamente alle razze autoctone toscane iscritte nel repertorio re- gionale istituito ai sensi della LR 64/2004) - cerealicola (limitatamente al frumento duro e tenero) - ortofrutticola (limitatamente alle produzioni destinate alla trasformazione in- dustriale) | 8 |
II | a) Utilizzo, nell’impianto oggetto di finanziamento, di prodotti agricoli a seguito di: | |
Partecipazione a filiere produttive | a.1) singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D.lgs. 27/05/2005 n. 102 | 4 |
a.2) vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da par- te dei soci | 8 | |
per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato pari almeno al 51% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell’impianto oggetto di finanziamento, risultante nell’ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto. | ||
I punteggi di cui alle lettere a.1) e a.2) non sono cumulabili. |
b) Approvvigionamento, nell’impianto oggetto di finanziamento, da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell’impianto og- getto di finanziamento: > 70% e ≤ 80% > 80% e ≤ 90% > 90% | 3 4 5 | |
a) Utilizzo, nell’impianto oggetto di finanziamento, di prodotti agricoli di base | ||
derivanti da UTE/UPS il cui centro aziendale sia localizzato all’interno di un’area | ||
avente un raggio non superiore a 70 Km (in linea d’aria) di distanza dall’impian- | ||
to oggetto di finanziamento stesso, rispetto alla quantità totale trasformata e/o | ||
commercializzata: | ||
> 30% e ≤ 60% | 3 | |
> 60% e ≤ 90% | 5 | |
> 90% | 6 | |
III | b) Possesso, da parte dei beneficiari, di certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto: | |
Riduzione dei costi esterni ambientali | b.1) - ISO 14001, Sistema di gestione ambientale; | |
- EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit; | ||
- ISO 50001, Sistema di gestione dell’energia; | ||
- ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; | ||
- Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE; | ||
- IFS qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola | ||
vegetale o animale; | ||
- BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola | ||
vegetale o animale; | ||
- UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore | ||
agroalimentare; | ||
n. 1 tipologia | 5 | |
n. 2 tipologie | 7 | |
Obiettivo Trasversale | da n. 3 tipologie in poi | 9 |
b.2) - DOP, IGP - Agricoltura biologica, Agriqualità - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - lSO UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari n. 1 tipologia n. 2 tipologie da n. 3 tipologie in poi | ||
Innovazione | ||
2 | ||
4 | ||
6 | ||
IV Territorio Distretti rurali | UTE/UPS oggetto della domanda di aiuto localizzata in Distretti rurali ricono- sciuti ai sensi della L.R. n. 17/2017 (o riconosciuti ai sensi della L.R. n. 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla L.R. n. 17/2017 nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.G.R. n. 171/2018) | 6 |
V | a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (di cui al relativo paragrafo del presente bando): > 10% e ≤ 20% > 20% e ≤ 30% > 30% e ≤ 40% > 40% b) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare il grado di ammodernamento tecnologico delle imprese che effettuano investimenti per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici: > 30% e ≤ 60% > 60% e ≤ 90% > 90% | |
Tipologia degli | ||
Investimenti | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Obiettivo | ||
Trasversale | ||
Innovazione | ||
3 | ||
5 | ||
8 | ||
Totale | 60 |
5.2 Verifica dei criteri di selezione
1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento del saldo.
Limitatamente ai criteri:
- “Partecipazione a filiera produttive” lett. b), il possesso è dimostrato, per analogia, secondo quanto richiesto al paragrafo “Vantaggi per i produttori agricoli di base”, punti 2 e 3, per la dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base;
- “Riduzione dei costi esterni ambientali” lettera a), il possesso è dimostrato con una dichiarazione con- tenente almeno le seguenti indicazioni:
a) impegno di mantenimento del vincolo per i tre anni successivi al pagamento del saldo;
b) quantità totale dei prodotti agricoli di base trasformati nell’impianto oggetto di finanziamento deri- vanti da UTE/UPS il cui centro aziendale sia localizzato all’interno di un’area avente un raggio non superiore a 70 Km.
Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.
Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio ri - spetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a paga- mento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non fi - nanziabili, si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'atto di assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
2. Successivamente alla liquidazione del saldo, e per i tre anni successivi di impegno, oltre alla condizione di accesso di cui al precedente paragrafo “Vantaggi per i produttori agricoli di base”, i beneficiari devo- no dimostrare, ove pertinente, il mantenimento dei seguenti criteri di selezione:
- “Partecipazione a filiere produttive” lettera b);
- “Riduzione dei costi esterni ambientali” lettera a).
La dimostrazione del mantenimento dei suddetti criteri avviene con le medesime modalità e con la do- cumentazione indicate al precedente paragrafo “Vantaggi per i produttori agricoli di base”, punti 5 e 6.
Se dalle verifiche effettuate risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità/pagamento, la domanda viene ricollocata in graduatoria.
Nel caso in cui la domanda si posizioni fra quelle non finanziabili, verranno applicate le riduzioni e le sanzioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni e integra- zioni.
3. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 10 punti, si avrà l’esclusione della domanda e la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.
5.3 Formazione della graduatoria
ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo “Tempistica e fasi del procedimento” del documento Disposizioni comuni, procede all’approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella do- manda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel “Fascicolo Aziendale elettronico”.
Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come dichia- rati dai richiedenti.
L’atto che approva la graduatoria contiene l’elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili. Per le domande che risultano non ricevibili, l’atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L’individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.
Il decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell’approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunica- zione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.
5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate
Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti finanziabili si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, l’utilizzo delle eco- nomie e delle maggiori risorse finanziarie, per finanziare domande ammissibili e non finanziate per caren - za di risorse, seguendo l’ordine della graduatoria.
XXXXX procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto finanziabili.
Tale scorrimento, è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono di- sponibili fino all’emanazione di un nuovo corrispondente bando.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferi - mento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell’Ufficio competente per l’istruttoria.
5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
Le domande saranno istruite dall’Ufficio competente per l’istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Svi- luppo Rurale.
Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo “Tempistica e fasi del procedimento” del documento Disposizioni comuni.
5.6 Istruttoria di ammissibilità
L’istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l’ammissibilità della stessa ed è fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo “Procedure per l’istruttoria delle domande di aiuto” del documen- to Disposizioni comuni.
5.7 Correzione degli errori palesi
Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell’istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valuta- no se ammettere o meno la correzione richiesta. In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di paga - mento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest’ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.
I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono defi - niti nel paragrafo “Correzione di errori palesi” del documento Disposizioni comuni.
6. Realizzazione e modifica dei progetti
6.1 Atto di assegnazione dei contributi
A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’UCI provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. I contenuti dell'atto fra beneficiario e uffi- cio competente per l’istruttoria e la modalità e i termini per la sottoscrizione dello stesso sono indicati al paragrafo “Atto di assegnazione dei contributi” del documento Disposizioni comuni.
6.2 Impegni del beneficiario
Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:
1) presentare all'ufficio istruttore, nel caso in cui la domanda risulti in graduatoria ricompresa tra quelle potenzialmente finanziabili la dichiarazione sostitutiva di certificazione "Decisione n. 4" compilando il fac-simile della dichiarazione scaricabile dalla sezione documenti della presente domanda;
2) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il pos- sesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento Di- sposizioni comuni;
3) mantenere, in caso di variazione della composizione dell’UTE/UPS, dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento Disposizioni comuni, la coerenza dal punto di vista dell’indiriz - zo produttivo e dimensionale con l’investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragra - fo “Possesso di UTE/UPS” delle suddette Disposizioni comuni;
4) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento Disposizioni comu- ni;
5) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, non richiedere/ottenere altre agevolazio- ni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credi- to d’imposta, Programmi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
6) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i per- messi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli in-
terventi precedentemente all’inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di paga- mento a saldo;
7) non vendere l’energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento; non è considerata vendita il servizio di “scambio sul posto”;
8) presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo “Vantaggi per i produttori agricoli di base”;
9) presentare apposita fideiussione a favore di XXXXX nei casi previsti dal presente bando;
10) richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi stabiliti al paragrafo “Va- rianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del documento Disposizioni comuni;
11) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del docu- mento Disposizioni comuni, gli eventuali adattamenti tecnici;
12) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo “Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità” del do- cumento Disposizioni comuni, gli eventuali cambi di titolarità dell’azienda;
13) presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, sal- vo la concessione di proroghe;
14) sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento;
15) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di paga- mento” del documento Disposizioni comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
16) presentare la documentazione prevista dal bando e dal documento Disposizioni comuni e richiesta dall’Ufficio Competente per l’istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
17) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in mate- ria di informazione e pubblicità” del documento Disposizioni comuni;
18) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento Disposizioni comuni;
19) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo “Vantag- gi per i produttori agricoli di base” del presente bando e del documento Disposizioni comuni;
20) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vin- colo di destinazione” del documento Disposizioni comuni;
21) comunicare preventivamente all’Ufficio Competente per l’istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchina - rio o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
22) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l’agibilità dei locali destinati all’installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
23) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istrut- toria della domanda di aiuto e di pagamento;
24) conservare, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, tutta la docu- mentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
25) consentire l’accesso in ogni momento e senza restrizioni ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri enti/organismi competenti;
26) restituire all’Organismo pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
27) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modifi- care in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
28) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammessi nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
29) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli enti/organismi competenti;
30) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della rea- lizzazione delle opere ammesse a contributo.
6.3 Modifiche dei progetti
Le modifiche ai progetti sono disciplinate nel paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del documento Disposizioni comuni.
6.4 Cambio di titolarità dell’azienda
Il cambio di titolarità dell’azienda è disciplinato nel paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda” del docu- mento Disposizioni comuni.
6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019
A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. n.58 del 28 giugno 2019, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
7. Erogazione e rendicontazione
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto di assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento Disposizioni comuni.
7.2 Modalità di erogazione dell’aiuto
L’erogazione dell’aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento trami- te il sistema ARTEA. Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto di assegnazione del contributo e nel paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” del documento Disposizioni comuni.
7.3 Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria
La richiesta dell’anticipo deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto di assegnazione del contributo e nel paragrafo “Richiesta di anticipo” del documento Disposizioni comuni.
8. Verifiche, controlli e revoche
8.1 Verifica finale dei progetti
Le verifiche finali dei progetti, effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a tito- lo di saldo, sono disciplinate nel paragrafo “Istruttoria della domanda di pagamento a saldo” del documen - to Disposizioni comuni.
8.2 Rinuncia
Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli con la sottoscrizione dell'atto di assegnazione del contributo, deve comunicarlo all’Ufficio competente per l’istruttoria nei modi e nei termi - ni previsti al paragrafo “Richieste e comunicazioni collegate al procedimento” del documento Disposizioni comuni.
8.3 Controlli e ispezioni
Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.
8.4 Sanzioni
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Disposizioni finali
9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016
Il richiedente deve consentire, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il trattamento e la tutela dei dati personali.
9.2 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 1/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:
a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di XXXXX che approva la gra - duatoria;
b) per l’attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell’Ufficio competente dell’istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.
Per informazione si consulti le pagine Web relative al bando della sottomisura in oggetto alla pagina
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx-0000/xxxxx/xxxxx-xxxxxx.
9.3 Disposizioni finali
Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposi- zioni comuni. Per le fasi successive all’emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento Disposizioni comuni vigente al momento dell’espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, l'atto si intende automaticamente aggior - nato con le nuove disposizioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo re- stando quanto sopra riportato, si rinvia al documento Disposizioni comuni.
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