ACCORDO 12.10.2017 PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO DI LAVORO E/O ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ
LA BUSS
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Numero Speciale sul
ACCORDO 12.10.2017 PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO DI LAVORO E/O ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ
(Aggiornata ottobre 2017)
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INDICE
1
SOTTOSCRITTO ACCORDO ADESIONE VOLONTARIA FONDO ESUBERI PERIMETRO INTESA SANPAOLO
In data 12 ottobre 2017 è stato aggiunto un altro importante tassello alla trattativa sul processo di integrazione delle ex Banche Venete con la sottoscrizione dell’Accordo per l’adesione volontaria al Fondo esuberi di almeno 3.000 risorse all’interno del perimetro Gruppo Intesa Sanpaolo.
Confermato che potranno aderire coloro che matureranno il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2023 compreso.
Le uscite saranno scaglionate secondo il criterio di maggiore prossimità al pensionamento con le seguenti finestre:
31 dicembre 2017
30 aprile 2018
30 giugno 2018
31 dicembre 2018
30 giugno 2019.
Il modulo di adesione dovrà essere compilato e fatto pervenire alla Banca entro e non oltre lunedì 13 novembre 2017. Se le domande pervenute risultassero superiori a 3.000, un’apposita graduatoria darà priorità:
1. ai titolari della L.104 art.3 comma 3 per sé;
2. in base alla maggiore prossimità alla “maturazione del diritto” alla pensione;
3. alla maggiore età anagrafica in caso di “parità” di maturazione del diritto”.
Sul tema LECOIP, a coloro che usciranno con finestra 31.12.2017 sarà riconosciuto un importo ad integrazione di quanto spettante in aggiunta al TFR a copertura dei tre mesi mancanti.
Entro la fine del mese di novembre 2017 sarà verificato con il Sindacato l’andamento dell’”offerta al pubblico” ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.
SOMMARIO
PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL DIRITTO AL
TRATTAMENTO PENSIONISTICO ENTRO IL 30 APRILE 2018
▪ Perimetro e modulo adesione - pag.4
▪ Scadenze - pag.4
▪ Verbale conciliazione e Indennità mancato preavviso – pag.4
PERSONALE CHE MATURA IL DIRITTO A PENSIONE TRA IL 1° MAGGIO 2018 ED IL 31 DICEMBRE 2023 COMPRESO
▪ Perimetro e modulo adesione - pag.5
▪ Criteri adesione e domanda - pag.5
▪ Uscite previste - pag.6
▪ Verbale conciliazione - pag.6
▪ Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo Intesa Sanpaolo - pag.6
▪ Previdenza complementare - pag.6
▪ Riscatto zainetto Fondo pensione a contribuzione definita - pag.6
▪ Condizioni agevolate - pag.6
▪ Lecoip - pag.7
▪ Part Time ripristino a tempo pieno - pag.7
▪ Aggiornamento delle posizioni contributive - pag.7
▪ Tassazione dell’assegno - pag.8
▪ Tassazione TFR - pag.8
▪ Come determinare l’aliquota del TFR - pag.8
▪ Nota della Banca - pag.9
PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL DIRITTO AL
TRATTAMENTO PENSIONISTICO ENTRO IL 30 APRILE 2018
PERIMETRO E MODULO ADESIONE
Tutti i Colleghi e le Colleghe - compresi i Dirigenti - che abbiano già maturato o che matureranno entro il 30 aprile 2018 i requisiti pensionistici per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. e che non abbiano già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di accordi precedenti, potranno su base consensuale ed irrevocabile risolvere il proprio rapporto di lavoro attraverso la sottoscrizione del seguente modulo Allegato B da inviare in originale entro il 13 novembre 2017 ad Intesa Sanpaolo Group Services - Ufficio Amministrazione del Personale
– Xxx Xxxxxx, 000/000 - 00000 Xxxxxx, anticipandone una copia via fax al n. 011/0000000.
La competente Funzione aziendale precisa che la spedizione del modello B in originale può avvenire anche per posta interna in alternativa alla raccomandata. Le richieste presentate avranno efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell’Azienda.
SCADENZE
La risoluzione del rapporto avverrà alle seguenti decorrenze:
- dal 30 novembre 2017, qualora l’interessato abbia già conseguito, a tale data, i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O.;
- alla fine dell’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico, qualora l’interessato maturi i requisiti stabiliti dalla legge per conseguire la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. dal 1° dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018.
Il/La Collega dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
VERBALE CONCILIAZIONE - INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO
È prevista la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione (nella cui Commissione “paritetica” è presente sempre un Delegato sindacale della FABI) nel quale sarà indicata la data di risoluzione del rapporto di lavoro. L’accordo sottoscritto prevede in questo caso il riconoscimento di un importo lordo equivalente all’indennità di mancato preavviso da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista:
- per le Aree professionali ed i Quadri direttivi dall’art. 77 lett. b) ai sensi del CCNL 31 marzo 2015;
- per i Dirigenti dall’art. 26 comma 1 ai sensi del CCNL 13 luglio, secondo le disposizioni di legge vigenti. -
PERSONALE CHE MATURA IL DIRITTO A PENSIONE TRA IL 1° MAGGIO 2018 ED IL 31 DICEMBRE 2023 COMPRESO. ADESIONE AL FONDO SOLIDARIETA’
PERIMETRO E MODULO ADESIONE
Possono aderire al Fondo di Solidarietà ai sensi dell’accordo 12.10.2017, i Xxxxxxxx e le Colleghe che matureranno il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2023, compresi coloro che hanno aderito al Part time pensionamento ai sensi del Protocollo per l’occupazione e lo sviluppo sostenibile del 1° febbraio 2017. L’adesione al Fondo avviene compilando in maniera irrevocabile il modulo Allegato A da spedire in originale entro il 13 novembre 2017 ad Intesa Sanpaolo Group Services - Ufficio Amministrazione del Personale – Xxx Xxxxxx, 000/000
- 00000 Xxxxxx, anticipandone una copia via fax al n. 011/0000000.
La competente Funzione aziendale precisa che la spedizione del modello B in originale può avvenire anche per posta interna in alternativa alla raccomandata.
CRITERI ADESIONE DOMANDA
Se le domande pervenute risultassero superiori a 3.000, un’apposita graduatoria - unica ed a livello di Gruppo - darà priorità:
1. ai titolari della L.104 art.3 comma 3 per sé;
2. in base alla maggiore prossimità alla “maturazione del diritto” alla pensione;
3. alla maggiore età anagrafica in caso di “parità” di maturazione del diritto”.
NOTA:
la titolarità delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé di cui al punto 1
deve risultare alla data di accettazione dell’“offerta al pubblico”;
l’eventuale riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi che consente la “maturazione del diritto” dovrà risultare già richiesto alla data di accettazione dell’“offerta al pubblico” e dovrà essere interamente perfezionato entro il 30 aprile 2018, pena la decadenza dalla graduatoria stessa. A titolo di esempio per riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi si intendono i riscatti di periodi scoperti o della laurea conseguita, le ricongiunzioni di periodi in altre gestioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento del servizio militare.
Per entrambi i casi, la documentazione dovrà essere trasmessa congiuntamente al modulo Allegato A.
LETTERA A LATERE – L’Azienda su richiesta del sindacato, si è dichiarata “disponibile” a far
accedere prioritariamente al Fondo, nel rispetto dei criteri di accesso sopra definiti ai punti
1.2.3. i Colleghi con disabilità o quelli nel cui nucleo familiare siano presenti persone disabili o in gravi e documentate condizioni di malattia, sempreché la richiesta di adesione di suddetti Colleghi rientri nel previsto numero delle 3.000 domande.
USCITE PREVISTE
Le uscite saranno scaglionate con le seguenti date – ciascuna da intendersi come ultimo giorno di servizio:
- 31 dicembre 2017
- 30 aprile 2018
- 30 giugno 2018
- 31 dicembre 2018
- 30 giugno 2019
Il/La Collega dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
VERBALE CONCILIAZIONE
È prevista la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione (nella cui Commissione “paritetica” è presente sempre un Delegato sindacale della FABI) nel quale sarà indicata la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
Coloro che aderiranno al Fondo di Solidarietà in forma rateale potranno mantenere l’iscrizione al Fondo Sanitario fino al mese precedente a quello in cui percepiranno la pensione con applicazione delle medesime condizioni di contribuzione riservate ai Colleghi in servizio sia per la parte a carico del dipendente, sia per la parte a carico dell’Azienda, tempo per tempo vigenti.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A coloro che aderiranno al Fondo di Solidarietà in forma rateale, se iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita (come il Fondo Pensione di Gruppo dove l’entità della contribuzione è predeterminata) sarà riconosciuto un importo complessivo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR. Detto importo sarà pari al valore del contributo aziendale mensile moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l’erogazione dell’assegno di sostegno al reddito.
Se invece si è iscritti a forme di previdenza a prestazione definita (come la Cassa di Previdenza Sanpaolo dove la prestazione da erogare è prefissata sin dall’inizio) il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è considerato valido ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico stabilito nei rispettivi ordinamenti ove statutariamente previsto. –
RISCATTO ZAINETTO FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA
L’accesso al Fondo di solidarietà da diritto al riscatto della propria posizione individuale
(zainetto) presso il Fondo pensione. Le opzioni possibili sono le seguenti:
riscattare il 50% dello zainetto con causale “mobilità” e senza penalizzazione
fiscale mentre per il restante 50%:
▪ riscatto al momento della pensione oppure
▪ riscatto immediato dell’altro 50% per “cause diverse”, con penalizzazione sulla
tassazione così articolata:
⮚ ammontare maturato fino al 31/12/2000 tassazione analoga a quella per riscatto al pensionamento;
⮚ ammontare maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 si applica tassazione ordinaria
⮚ quota maturata dal 1/1/2007 ritenuta a titolo d’imposta del 23%;
mantenere la posizione individuale presso il Fondo e possibilità di riscatto in qualsiasi momento;
trasferire la posizione individuale ad altro Fondo pensione. -
CONDIZIONI AGEVOLATE
Ai Colleghi in esodo saranno garantite le medesime condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo riservate al personale in servizio, sino alla data di percepimento del trattamento
LECOIP
A coloro che usciranno con finestra 31.12.2017 sarà riconosciuto un importo ad integrazione di quanto spettante in aggiunta al TFR a copertura dei tre mesi mancanti: nel dettaglio sarà riconosciuto un calcolato come il numero delle quote individualmente assegnate moltiplicato per il valore della quota del mese di dicembre ed il numero dei mesi mancanti alla scadenza del Piano di investimento LECOIP (3 mesi) incrementato del valore dell’apprezzamento di dicembre moltiplicato per il doppio dei mesi mancanti alla scadenza medesima.
PART TIME: RIPRISTINO TEMPO PIENO
L’Azienda accoglierà, nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda di ripristino del lavoro a tempo pieno, da formularsi compilando il seguente modulo da spedire – unitamente alla copia dell’Allegato già inviato al fax n. 011/0000000 - all’indirizzo email xx_xx_xx_xx_xx_xx_xx.00000@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE
Nel caso di variazioni della propria posizione contributiva intervenute successivamente al rilascio di delega e/o trasmissione dell'ECOCERT all’Azienda e non comunicate alla Banca ’Azienda che possano far rientrare nel perimetro del Fondo, i Colleghi dovranno far pervenire unitamente al modulo di accettazione anche copia dell’ECOCERT aggiornato.
È possibile ottenere il modello ECOCERT direttamente dalla sezione ONLINE del sito XXX.XXXX.XX oppure attraverso un Patronato rivolgendosi alla Sede della FABI della propria zona ( Clicca per elenco di tutti i SAB FABI in Italia )
Per coloro che comunque vogliano aggiornare la propria posizione contributiva a seguito di riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi potrà essere indirizzata copia dell’ECOCERT aggiornato al fax n. 011/0930765 Intesa Sanpaolo Group Services - Ufficio Amministrazione del Personale.
TASSAZIONE DELL’ASSEGNO
Il lavoratore in esodo riceve l’assegno al netto delle tassazioni e pertanto risulta in una condizione assimilabile a quella di chi non percepisce reddito. E’ infatti esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e, a meno che non abbia altre fonti reddituali, non potrà detrarre spese relative a ristrutturazioni edilizie, polizze vita, spese mediche.
Aspetti particolari di natura fiscale
L’assegno all’esodo è percepito al netto di imposta. Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che il percettore dell'assegno straordinario, che non goda di redditi personali annui superiori a € 2.840,51, possa mettersi a carico fiscale di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, oppure del figlio o del genitore in caso di convivenza, e perciò le spese possano essere detratte da costoro.
Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.
REVERSIBILITA’ IN CASO DI DECESSO
In caso di premorienza, l’assegno non è reversibile. Ai superstiti viene comunque erogata la pensione indiretta, a cui avrebbe avuto diritto l’interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell’assegno. Naturalmente la pensione ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.
TASSAZIONE TFR
L'erogazione del Tfr è assoggettata a tassazione separata. E il prelievo fiscale varia a seconda del numero di anni e frazioni di anni di anzianità di servizio. La tassazione è sensibilmente più bassa dell'aliquota Irpef ordinaria. L'imposta calcolata dall’azienda però non è applicata a titolo definitivo poiché viene successivamente riliquidata da parte dell'Agenzia delle Entrate, in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui maturato il diritto alla percezione del Tfr. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore, è direttamente il Fisco a chiedere al contribuente di versare la maggiore imposta.
Le quote maturate sino al 31.12.2000 sono interamente tassate dal datore di lavoro, mentre le altre sono assoggettate solo a ritenuta parziale da parte del datore di lavoro, in quanto sarà poi l’amministrazione finanziaria ad effettuare il calcolo corretto dell’imposta dovuta.
COME DETERMINARE L’ALIQUOTA DEL TFR.
Dopo aver determinato la base imponibile totale del TFR occorre determinare l’aliquota media che sarà applicabile alla stessa. Questa tiene conto dell’aliquota media che il lavoratore ha subito negli ultimi cinque anni ai fini della tassazione Irpef. Successivamente a tali operazioni gli uffici dell’Agenzia delle Entrate riliquidano l’imposta dovuta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro, e se la differenza di imposta non pagata supera i 100 euro emettono un avviso di pagamento al diretto interessato.
* * * * *
NOTA DELLA BANCA - Il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici di cui alle presenti regole viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del Protocollo 12 ottobre 2017 e, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di solidarietà le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda.
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