Previdenza complementare. Le Associazioni e le Aziende aderenti a FEDERTURISMO danno la loro disponibilità a realizzare una previdenza integrativa dell'intero settore turismo, ferma restando la possibilità di estendere tale progetto a comparti affini aventi il medesimo interesse. La costituzione di uno specifico Fondo chiuso, ove posta in essere di concerto con le Associazioni datoriali di riferimento dell'intero settore, dovrà prevedere una partecipazione paritetica, già in fase costituente, di tutti i soggetti contraenti interessati. Le parti stipulanti il C.C.N.L. per i Dipendenti da Aziende dell'industria turistica convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione "Xxxxx Xxxx" costituito il 14 dicembre 1999, di seguito denominato in breve Xxxxx Xxxx, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende dell'industria turistica. L'adesione dei lavoratori al fondo Xxxxx Xxxx avverrà per libera scelta individuale con le modalità previste dall'accordo istitutivo (allegato n. 14 del presente Contratto) La contribuzione a Xxxxx Xxxx è stabilita nelle seguenti misure: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - una quota di TFR pari a 3,45 della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento dalla data di adesione al Fondo per i lavoratori qualificabili come già occupati al 28 aprile 1993; - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore; - il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Tale istituto potrà riguardare i lavoratori assunti, che abbiano superato il periodo di prova ove richiesto, a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, a tempo parziale, o con CFL.
Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
Previdenza complementare. Al fine di assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi), compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, di usufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire al Fon- do di previdenza complementare volontaria denominato Alifond. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori, anche a part-time, occupati dopo il 28 aprile 1993. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limita- tamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versa- re un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a partire dalla data di effettivo esercizio del Fondo stesso. Tale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le mo- dalità stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps e Inail.
Previdenza complementare. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Previdenza complementare. Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il fondo di previdenza complementare XXX.XX.XXXX. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: - di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del TFR; - di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti; - che a partire dal 1° gennaio 2011 la quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. Dichiarazione a verbale Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.
Previdenza complementare. Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell’ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.
Previdenza complementare. Così come previsto dall’art. 73 del CCNL (previdenza complementare) e in attuazione dell’accordo sindacale del 28 ottobre 1985, con l’atto costitutivo del 8 gennaio 1986 è costituito il Fondo Pensione per il personale dipendente delle Casse Rurali del Trentino. Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti previdenziali e assicurativi integrativi o aggiuntivi della Assicurazione Generale Obbligatoria nonché altri trattamenti previdenziali ad esso demandati da leggi, contratti o accordi collettivi. Possono aderire al Fondo Pensione tutti i dipendenti, in pianta stabile e non in pianta stabile purché non in prova, delle Casse Rurali BCC e degli altre aziende associate. Allo scopo di contribuire alla copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione complementare di settore, a decorrere dall’1.1.2012 verrà versato al Fondo medesimo, mediante soppressione del previgente contributo di solidarietà pari all’1% nel primo anno adesione, anche tacita, un contributo pro capite specificamente destinato a detti fini pari ad euro 40,00 annui a carico del datore di lavoro, versati in unica soluzione, per l’anno corrente nel mese di ottobre 2012; il lavoratore aderente al Fondo contribuirà a sua volta con un versamento ai medesimi fini pari ad euro 30,00 annui trattenuti in unica soluzione, per l’anno corrente sullo stipendio del mese di ottobre 2012. A decorrere dal 2013 i versamenti di cui sopra avverranno in unica soluzione a decorrere dal mese di gennaio, o all’atto dell’adesione anche tacita, se successiva e sempre che il lavoratore non provenga direttamente da altra azienda del credito cooperativo trentino.
Previdenza complementare. Le Parti, condividendo l’importanza che, specialmente con le attuali modeste prospettive della previdenza tradizionale, si riservano di individuare o istituire un sistema di previdenza complementare volontario, mediante la costituzione di un Fondo di Previdenza Complementare o mediante l’adesione ad un Fondo già costituito. Pertanto, sin da ora, a richiesta dell’interessato, l’Azienda dovrà versare alle scadenze previste le quote di T.F.R. maturato destinate al Fondo di Previdenza Complementare scelto dal lavoratore. Con l’adesione al Fondo il lavoratore destina alla pensione complementare l’importo annuo del T.F.R. maturato in azienda dalla data di iscrizione ad esso. In aggiunta al Trattamento di Fine Rapporto il lavoratore destina un contributo in misura percentuale della propria retribuzione mensile. Se tale contributo è pari o superiore allo 0,10% della retribuzione, l’Azienda è tenuta a versare un contributo a suo carico pari all’1% della retribuzione mensile. Spetta all’Azienda l’onere di provvedere alle trattenute mensili ed ai versamenti al Fondo.
Previdenza complementare. Il sistema di previdenza complementare dell’Artigianato è regolato dall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complentare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 (allegato). La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata: - TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge; - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa.
Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: