Previdenza complementare. (1) Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.
(2) L'associazione al fondo dei lavoratori avviene mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità definite, e riguarda tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.
(3) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo (come previsto dal D.Lgs. 252 del 2005 e s. m. i.); - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell’azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.
(4) Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo.
(5) EBNT e le sue articolazioni territoriali potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
(6) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.
Previdenza complementare. Premesso: - che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione; - che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare; - che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico; tutto ciò premesso: - che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND; - che in attuazione del predetto accordo si è addivenuti alla costituzione di ARTIFOND; le parti firmatarie del presente c.c.n.l. concordano:
1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato;
2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; - 16% del t.f.r. maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando. Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;
4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;
5) che, entro il 31 gennaio 2001, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore.
Previdenza complementare. Al fine di assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi), compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, di usufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire al Fon- do di previdenza complementare volontaria denominato Alifond. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori, anche a part-time, occupati dopo il 28 aprile 1993. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limita- tamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versa- re un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a partire dalla data di effettivo esercizio del Fondo stesso. Tale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le mo- dalità stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps e Inail.
Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
Previdenza complementare. Così come previsto dall’art. 73 del CCNL (previdenza complementare) e in attuazione dell’accordo sindacale del 28 ottobre 1985, con l’atto costitutivo del 8 gennaio 1986 è costituito il Fondo Pensione per il personale dipendente delle Casse Rurali del Trentino. Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti previdenziali e assicurativi integrativi o aggiuntivi della Assicurazione Generale Obbligatoria nonché altri trattamenti previdenziali ad esso demandati da leggi, contratti o accordi collettivi. Possono aderire al Fondo Pensione tutti i dipendenti, in pianta stabile e non in pianta stabile purché non in prova, delle Casse Rurali BCC e degli altre aziende associate. Allo scopo di contribuire alla copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione complementare di settore, a decorrere dall’1.1.2012 verrà versato al Fondo medesimo, mediante soppressione del previgente contributo di solidarietà pari all’1% nel primo anno adesione, anche tacita, un contributo pro capite specificamente destinato a detti fini pari ad euro 40,00 annui a carico del datore di lavoro, versati in unica soluzione, per l’anno corrente nel mese di ottobre 2012; il lavoratore aderente al Fondo contribuirà a sua volta con un versamento ai medesimi fini pari ad euro 30,00 annui trattenuti in unica soluzione, per l’anno corrente sullo stipendio del mese di ottobre 2012. A decorrere dal 2013 i versamenti di cui sopra avverranno in unica soluzione a decorrere dal mese di gennaio, o all’atto dell’adesione anche tacita, se successiva e sempre che il lavoratore non provenga direttamente da altra azienda del credito cooperativo trentino.
Previdenza complementare. Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell’ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.
Previdenza complementare. Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il fondo di previdenza complementare XXX.XX.XXXX. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: - di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del TFR; - di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti; - che a partire dal 1° gennaio 2011 la quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. Dichiarazione a verbale Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.
Previdenza complementare. Il sistema di previdenza complementare dell’Artigianato è regolato dall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complentare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 (allegato). La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata: - TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge; - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa.
Previdenza complementare. Le Parti - per quanto concerne la tematica dell’attuazione del processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo mediante la concentrazione dei fondi preesistenti - richiamano quanto definito con l’Accordo del 3 marzo 2020 (che fa parte integrante della presente intesa), impegnandosi a darvi completa attuazione in tutte le sue parti. Ai fini della previdenza complementare, in considerazione dell’abrogazione dell’art. 46 del CCNL 31 marzo 2015 in base all’Accordo di rinnovo dello stesso sottoscritto il 19 dicembre 2019 e fermo quanto da quest’ultimo previsto, le Parti concordano di mantenere a favore del personale di prima occupazione assunto con contratto di apprendistato iscritto al Fondo di Gruppo, una contribuzione datoriale del 4% per 3 anni dalla data di assunzione (ivi compresi i destinatari del citato ex art. 46 del CCNL 31 marzo 2015). Tutele per i superstiti dei dipendenti deceduti e IPM Le Parti confermano in via definitiva l’adozione di un sistema integrato di sostegno economico ai superstiti dei dipendenti - Aree Professionali e Quadri Direttivi - deceduti in costanza di attività lavorativa presso un’Azienda del Gruppo. Tale copertura garantisce un intervento economico in caso di morte del dipendente a seguito di malattia, modulato in relazione alla situazione del proprio nucleo familiare, nonchè una copertura in caso di inabilità totale al lavoro del dipendente a seguito di malattia.
Previdenza complementare. (Vedi accordo di rinnovo in nota)