Scadenze. La scadenza per l’inizio pianificato del Servizio (Data RFS) dipende dai periodi di fornitura stan- dard fissati nella Descrizione del Servizio appli- cabile salvo che (a) non siano state concordate una o più date di richiesta speciale con Sunrise. La Data RFS viene comunicata da Sunrise esclu- sivamente con finalità informative e non è vin- colante, se non espressamente confermata da Sunrise per iscritto come vincolante.
Scadenze. In caso di procedura selettiva, il termine ultimo stabilito dal committente per la presentazione delle domande di partecipazione in linea di principio non deve essere inferiore a 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal committente, detto termine risulta impraticabile, esso potrà essere ridotto ma non inferiore a 10 giorni.
Scadenze. La risoluzione del rapporto avverrà alle seguenti decorrenze: - dal 30 novembre 2017, qualora l’interessato abbia già conseguito, a tale data, i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O.; - alla fine dell’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico, qualora l’interessato maturi i requisiti stabiliti dalla legge per conseguire la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. dal 1° dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018. Il/La Collega dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. È prevista la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione (nella cui Commissione “paritetica” è presente sempre un Delegato sindacale della FABI) nel quale sarà indicata la data di risoluzione del rapporto di lavoro. L’accordo sottoscritto prevede in questo caso il riconoscimento di un importo lordo equivalente all’indennità di mancato preavviso da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista: - per le Aree professionali ed i Quadri direttivi dall’art. 77 lett. b) ai sensi del CCNL 31 marzo 2015; - per i Dirigenti dall’art. 26 comma 1 ai sensi del CCNL 13 luglio, secondo le disposizioni di legge vigenti. -
Scadenze. Oltre alla scadenza generale di quattro mesi prima dell’inizio del soggiorno di studio presso la UNIBA e presso la US, per la pre-immatricolazione e l’immatricolazione di ciascun corso si rispetteranno le scadenze stabilite dalle singole università. b) Acreditarán la posesión del nivel C1 en italiano y en la otra lengua del doble itinerario (MCER). En el acuerdo de estudios, que deberá ser autorizado y firmado por la institución de origen, los estudiantes de la UNIBA y los de la US deberán incluir un mínimo de 24 créditos, a elegir entre asignaturas semestrales, obligatorias y opcionales, de la institución de destino que tengan afinidad en créditos y contenido con las asignaturas que se vayan a convalidar en la institución de origen. La carrera de la UNIBA tendrá que alcanzar un total de 120 ECTS, entre máster, ECTS en movilidad y eventuales reconocimientos del grado de acceso de cuatro años. Estudiantes de la US Los estudiantes de la US deberán cursar en la UNIBA un mínimo de 24 créditos de la oferta de asignaturas semestrale y anuales de la Laurea magistrale in Traduzione specialistica LM94; deberán cursar al menos una asignatura de traducción al y del español y una de traducción al y del alemán, xxxxxxx o inglés, según el perfil del alumno. Los alumnos de la US realizarán en cotutela su trabajo fin xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx XX xxxx xx xx XXXXX. Estudiantes de la UNIBA Los estudiantes de la UNIBA deberán cursar en la US un xxxxxx xx 00 xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx asignaturas cuatrimestrales del Máster en Traducción e Interculturalidad (itinerarios de Lengua: italiano x xxxxxx/xxxxxxx/inglés). Los alumnos de la UNIBA realizarán en cotutela su lavoro di prova finale y lo defenderán tanto en la UNIBA como en la US. Plazos Además de la fecha límite general de cuatro meses antes del comienzo del semestre de intercambio en la UNIBA y en la US (art. 5 del convenio específico), para la inscripción y matriculación se respetarán los plazos académicos establecidos por los calendarios de cada universidad.
Scadenze. 1. Sono stabilite le seguenti scadenze: - dalla pubblicazione del bando ed entro il 6 giugno 2019 ore 12:00 presentazione candidature via SpIn; - entro il 10 giugno 2019 avere sostenuto test di accertamento linguistico - dal 17 giugno 2019 pubblicazione della graduatoria; - entro il 19 giugno 2019 accettazione/rinuncia del posto vinto; - dal 21 giugno 2019 pubblicazione posti vacanti; - il 25 giugno 2019 convocazione per l’assegnazione dei posti vacanti; - dal 27 giugno 2019 assegnazione dei posti vacanti. Le suddette scadenze possono subire modifiche che saranno tempestivamente comunicate nella pagina web Iuav.
Scadenze. 1 Si evidenziano le scadenze del presente bando:
1. domande di candidatura via Sportello Internet: dalla data di pubblicazione al 04/04/2024, ore 12.00
2. iscrizione al test di accertamento linguistico: dalla data di pubblicazione del bando al 04/04/2024, ore 12.00
3. svolgimento del test di accertamento linguistico: dal completamento della candidatura al 10 aprile 2024
4. graduatorie: a partire dal 22/04/2024
5. accettazione o rinuncia da parte dei beneficiari: dalla data di pubblicazione delle graduatorie al 25/04/2024 Le suddette scadenze possono subire modifiche che saranno tempestivamente condivise nelle pagine online.
Scadenze. 1. I permessi biennali avranno scadenza decorsi due anni dalla data di rilascio come risultante dal permesso.
2. I permessi annuali avranno una unica scadenza (31 dicembre di ogni anno) anche se larichiesta viene inoltrata durante o alla fine dell’anno.
3. I permessi per i dimoranti avranno una scadenza rapportata al periodo di presenza sulterritorio come dichiarato al momento della richiesta di rilascio del permesso.
4. I permessi stagionali avranno la validità così come stabilito dall’art.2 bis, comma 3, lettera B).
Scadenze. 1. La domanda di riconoscimento dell’attestato, in fase di prima attuazione, dovrà essere spedita a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso sino al 28dicembre 2018. A partire dal 1 gennaio 2019 le domande dovranno essere spedite secondo le seguenti scadenze: ⮚ Iª Finestra temporale: dal 1 al 31 gennaio; ⮚ IIª Finestra temporale: dal 1 al 31 maggio; ⮚ IIIª Finestra temporale: dal 1 al 30 settembre;
2. In caso di spedizione tramite raccomandata, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data apposta dall’Ufficio Postale accettante. In caso di spedizione tramite Ap@ci o PEC la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
3. La domanda spedita oltre i termini stabiliti al precedente comma 1, sarà istruita alla scadenza della finestra temporale successiva alla data di invio della medesima.
Scadenze. 1. La domanda per i contratti di telelavoro annuale: deve essere inoltrata entro le ore 13,00 del 26 novembre 2021.
2. La domanda per i contratti di telelavoro breve: deve essere inoltrata entro le seguenti scadenze:
3. La procedura telematica per l’inoltro della domanda è disponibile all'indirizzo: UFFICIO TRATTAMENTI ECONOMICI E WELFARE - SETTORE WELFARE previa autenticazione mediante single sign-on.
4. L’ufficio Trattamenti economici e Welfare – settore Welfare – provvede a inoltrare la domanda a protocollo avendo cura di tutelare i dati sensibili che saranno visibili solo all’ufficio incaricato della procedura e alla commissione.
5. Alle istanze pervenute oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dagli artt. 3 co. 3 e 4 co. 5.
6. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sui requisiti dichiarati per l’ammissione al progetto.
Scadenze. 1. Le scadenze previste dal Regolamento o fissate dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Collegio Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal decreto che le stabilisce.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Collegio Arbitrale possono rinviare, prima del termine, le scadenze da essi fissati. Le scadenze fissate a pena di decadenza possono essere prorogate soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.