Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 1 – ID 2181
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx.
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II TRANCHE CHIARIMENTI
1) Domanda
In merito alla Risposta n. 92 e con particolare riferimento alle Domande n. 31 e 123, tenuto conto:
(i) che le certificazioni TIM non attengono terminali analogici prodotti dalla medesima TIM , ma si riferiscono a terminali prodotti da diversi soggetti terzi sui quali TIM si è limitata a far apporre un proprio marchio aziendale;
(ii) che il certificato potrebbe essere rilasciato esclusivamente in favore di dipendenti di TIM,
si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, non verranno presi in considerazione i certificati relativi al marchio “TIM”, atteso che una diversa interpretazione andrebbe a determinare una grave lesione in termini di par condicio dei concorrenti, garantendo a TIM un illegittimo vantaggio competitivo in assenza di un beneficio a favore delle Amministrazioni aderenti e favorendo comportamenti strumentali.
Risposta
Si precisa che la risposta alla domanda n. 92 della precedente tranche di chiarimenti, va intesa nel senso che i certificati del personale relativi a terminali telefonici e, quindi, anche al marchio “TIM” indicato nella domanda, non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
2) Domanda
In riferimento alla vostra risposta alla domanda 92) e come previsto al par. 3.1 del Capitolato tecnico, “Relativamente all’ambito delle centrali telefoniche, l’erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro concerne il sistema telefonico dell’Amministrazione, gli apparati connessi e le utenze interne”; coerentemente con tale previsione anche l’offerta economica per la gestione di tale ambito prevede un canone omnicomprensivo di tutti i componenti connessi al sistema telefonico. Ne discende che la componente “sistema telefonico” rappresenta l’elemento imprescindibile per consentire l’erogazione del servizio di gestione per l’ambito tecnologico “centrali telefoniche”. Pertanto, assunto che:
➢ I terminali analogici sono universalmente collegabili a tutti i tipi di sistemi PBX di qualsiasi Brand laddove previste interfacce adeguate
➢ le funzionalità dei terminali analogici sono garantite senza alcuna configurazione sugli stessi
➢ nessun terminale analogico prevede una certificazione tecnica del dispositivo Si chiede di confermare che:
➢ non saranno ritenute valide certificazioni su terminali analogici, quali ad esempio TELMAR, SIRIO, etc.
➢ saranno ritenute valide certificazioni sulla componente sistema telefonico, ovvero PBX analogici, PBX digitali, PBX VoIP, quali ad esempio Avaya, Cisco, etc.
Risposta
In merito alla prima domanda si veda la risposta alla domanda numero 1.
In merito alla seconda domanda si ribadisce quanto già riportato nella risposta alla domanda numero 92 della prima tranche dei chiarimenti: “Si ribadisce che, come previsto al par. 3.1 del Capitolato tecnico, “Relativamente all’ambito delle centrali telefoniche, l’erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro concerne il sistema telefonico dell’Amministrazione, gli apparati connessi e le utenze interne”; coerentemente con tale previsione anche l’offerta
economica per la gestione di tale ambito prevede un canone omnicomprensivo di tutti i componenti connessi al sistema telefonico. Ne discende che la componente “sistema telefonico” rappresenta l’elemento imprescindibile per consentire l’erogazione del servizio di gestione per l’ambito tecnologico “centrali telefoniche”, pertanto:
• saranno considerate valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico le certificazioni relative alla componente di sistema telefonico (ossia PBX analogici, digitali e VoIP);
• …”
3) Domanda
Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti.
Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica.
Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione:
Risposta
Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.
4) Domanda
Il Cap. 10 del Capitolato d'oneri, in merito alla garanzia provvisoria specifica che “l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 10.
(…)
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
(...)
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.”
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma associata, anche per le garanzie definitive - di cui all'art. 22 del Cap. Oneri - si possano applicare, oltre alla riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema qualità da parte di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste, le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice nel caso di possesso dei relativi requisiti da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Risposta
Come espressamente previsto al comma 1 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, alla garanzia definitiva “si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria”. Trovano pertanto applicazione, per la garanzia definitiva di cui al par. 22 del Capitolato d’oneri, tutte le relative previsioni del par. 10 del Capitolato d’oneri.
5) Domanda
Il cap. 7.3 del Capitolato d’Xxxxx, in merito ai Requisiti in caso di partecipazione a più lotti precisa che “il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti, come sopra meglio specificato”.
Con riferimento alla risposta fornita al quesito 73) dei Chiarimenti, si chiede di confermare che il concorrente che sia risultato primo in graduatoria in due o più lotti deve presentare - in sede di comprova del requisito ed ai fini di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par 7.3 del Capitolato d’Oneri - referenze diverse per ciascun Lotto. Si chiede inoltre di confermare che tale prescrizione si applica anche agli altri concorrenti, dal secondo in graduatoria in poi, che risultino in posizione utile per l'aggiudicazione di ciascun lotto.
Risposta
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del Capitolato d’oneri è unitario e assoluto, e dunque prescinde sia dal valore, sia dal numero dei lotti. Pertanto, in caso di partecipazione ad uno o a più lotti e/o in caso di aggiudicazione di uno o più lotti, il requisito da dichiarare e/o comprovare non cambia. Ne discende che qualora un concorrente risulti in posizione utile per l’aggiudicazione di più lotti, non dovrà comprovare “referenze diverse per ciascun Lotto”, essendo sufficiente che comprovi di aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno tre delle prestazioni indicate dal Capitolato d’oneri, secondo le regole ivi illustrate.
6) Domanda
La risposta ai chiarimenti n° 78 indica il seguente criterio di calcolo della garanzia estesa:
➢ Convenzione 100%
➢ Garanzia iniziale A=50% ; B=50%
➢ Venduto A=47%
➢ Venduto B=25%
A deve estendere la garanzia definitiva per un importo pari al (100%-47%-25%)= 28% dell'importo massimo dell'AQ. La risposta ai chiarimenti n° 190 indica invece il seguente criterio di calcolo della garanzia estesa :
➢ Convenzione 100%
➢ Garanzia iniziale A=50% B=50%
➢ Venduto A=47%
➢ Venduto B=25%
A deve estendere la garanzia definitiva per un importo pari al (100%-50%-25%)=25% dell'importo massimo dell'AQ.
Si chiede di confermare che l'estensione della garanzia definitiva vada calcolata come indicato nella risposta al quesito 190, posto che ”l’importo residuo” richiamato nel capitolato d’oneri rappresenta la quota residua di fidejussione sino all’importo massimo del contratto.
Risposta
Si conferma. Per quanto riguarda il quesito n. 78 della prima tranche dei chiarimenti si invita quindi, in luogo della risposta ivi fornita, a fare riferimento al metodo di calcolo indicato nella domanda al quesito n. 190 della medesima prima tranche, qui confermato.
7) Domanda
Il Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti per la Stipula”, pagg. 86 e seguenti, quanto segue.
“Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato:
• 50% in caso di 2 aggiudicatari
• 33,33% in caso di 3 aggiudicatari
• 25% in caso di 4 aggiudicatari,
in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…)
Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario:
• la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari
• la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari
• la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari,
a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.”
Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.
Risposta
Non si conferma. Si ribadisce quanto già riportato all’interno del Capitolato d’oneri.
8) Domanda
Capitolato d’oneri – Punto 10 GARANZIA PROVVISORIA Premesso che
- Al punto 10 del Capitolato d’oneri si legge quanto di seguito riportato
“(…) In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle Consorziate.
Si chiede di confermare che
nel caso in cui le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si possano ottenere, all’interno del Raggruppamento, per mezzo del possesso da parte di una sola componente del RTI, la certificazione a comprova delle riduzioni debba essere inserita sul portale acquistinretepa nello spazio dedicato alle riduzioni della garanzia provvisoria dalla componente del Raggruppamento che possiede la suddetta certificazione e non dalla mandataria.
Risposta
In caso di forme costituende, il suddetto documento può essere caricato a Sistema nell’apposita sezione sia dalla mandataria che dalla mandante che possiede la certificazione. Nel caso di forme costituite, sarà la mandataria a caricare il documento.
9) Domanda
Capitolato d’oneri – Punto 14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Premesso che
- Al punto 14.3.1 n. 2 del Capitolato d’oneri si legge quanto di seguito riportato
Ciascun concorrente “dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e, nei loro confronti, il concorrente ( nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.);
Si chiede di confermare che
i soggetti riferiti al socio persona giuridica, rilevanti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, non essendo previsto lo spazio per inserire gli stessi nel sistema acquistinretepa, potranno essere indicati esclusivamente all’interno della domanda di partecipazione (All. 2) e non risulteranno nella documentazione di partecipazione generata dal portale acquistinretepa.
Risposta
Si conferma, anche perché il Sistema non genera alcuna documentazione di carattere amministrativo.
10) Domanda
Capitolato d'oneri - Par. 17.2 Metodi di Attribuzione del Coefficiente per il calcolo del punteggio dell' offerta tecnica Premesso che nel riferimento citato si legge:
“Le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere esclusivamente certificazioni tecniche di prodotto relative ai brand a cui si riferisce ciascuna tipologia di apparato rientrante nell’ambito tecnologico server previsto in AQ (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o presales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di formazione)”
Si chiede di confermare che, poiché sono state dichiarate valide le certificazioni su software di virtualizzazione (risposta ai chiarimenti del 17/03/2020, domanda n.91), siano considerate valide anche le certificazioni di brand virtualizzati x86 su architetture RISC dal momento che queste ultime sono presenti all’interno degli asset ufficiali allegati nella documentazione di gara.
Risposta
Si ribadisce che gli ambiti tecnologici ritenuti validi ai fini dell’attribuzione dei punteggi per il criterio di valutazione n.4 sono quelli già indicati nella documentazione di gara così come è stato ulteriorimente chiarito nella prima tranche dei chiarimenti pubblicati in data 17/03/2020.
11) Domanda
Chiarimenti – Risposte ai quesiti n. 17/19/118/173
Tutte le risposte alle domande elencate, aventi ad oggetto il meccanismo di calcolo delle penali, fanno rimando alla rettifica n.1 al Capitolato Tecnico, il cui testo è il seguente:
Rettifiche all’Allegato 5 - Capitolato tecnico:
1) Al paragrafo 5.2 “Manutenzione apparati di reti locali”, la seguente frase:
Al paragrafo 5.2 “Manutenzione apparati di reti locali”, la seguente frase:
“porta in rame 10/100/1000 su switch stand-alone
porta in fibra ottica (escluse porte 10GbE) su switch stand-alone porta in fibra 10 GbE su switch stand-alone
porta in rame 10/100/1000 su switch modulare
porta in fibra ottica (escluse porte 10GbE) su switch modulare porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch modulare,”
si intende sostituita con la seguente frase:
“porta in rame 10/100/1000 su switch stand-alone porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch stand-alone porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch stand-alone porta in rame 10/100/1000 su switch modulare
porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch modulare porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch modulare”
DOMANDA: Si prega di confermare che si tratta di un refuso e che il rimando va riferito invece alla rettifica n. 4 di seguito riportata:
Al paragrafo 12.3.1 “Penali a favore delle Amministrazioni Contraenti”, la seguente frase: “1 per mille”
si intende sostituita con la seguente frase:
“0,5 per mille”
In tal caso si chiede di confermare che il Valore Unitario della Penale (VUP), valorizzato con la nuova percentuale, sia comunque da considerarsi riferito al canone unitario dell’asset oggetto di malfunzionamento fuori Livello di Servizio e non al canone complessivo del servizio; in questo ultimo caso il calcolo renderebbe infatti la penale sproporzionata rispetto all'impatto del disservizio e costituirebbe disparità di trattamento delle Amministrazioni in funzione del numero di apparati inclusi nel canone complessivo a fronte di un singolo intervento fuori SLA, come già portato in evidenza dai quesiti 17/19/118/173
Risposta
In merito alla prima parte del quesito, si chiarisce che il rinvio alla rettifica n. 1 non si riferisce al numero delle rettifiche contenute nel documento che raccoglie le rettifiche medesime bensì al titolo del documento (i.e.stesso “Rettifica n. 1”). La rettifica di interesse, ad ogni modo, è certamente quella individuata nel quesito.
In merito al secondo quesito non si conferma. Si ribadisce quanto già previsto nel capitolato tecnico.
12) Domanda
Chiarimenti – Risposta al quesito 131 Al riferimento citato si legge:
131) Domanda
Si chiede se, fra i brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente, che sono IBM, Fujitsu, HP, DELL, Cisco e Sun è possibile considerare anche Oracle, che ha assorbito Sun a partire dal 27/1/2010 e se le certificazioni in ambito ottenute dopo tale data possono essere considerate valide per il subcriterio 4.1. Si cita, ad esempio, la certificazione "Oracle Certified Associate, Oracle Linux 5 and 6 System Administrator". In tal caso si chiede di specificare se il brand Oracle vada ad aggiungersi alla lista di quelli indicati o vada a sostituire XXX.
Risposta
Si ribadisce che i brand ritenuti validi ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub criterio 4.1 sono esclusivamente quelli già indicati nel Capitolato d’oneri ossia: “IBM, Fujitsu, HP, DELL, Cisco e Sun”. Si veda anche la risposta alla domanda numero 18.
DOMANDA: In riferimento alla risposta al quesito riportato si prega di confermare che la certificazione Oracle a tutti gli effetti equivale a quella SUN e pertanto può essere considerata tra i brand primari, rientrando nel caso specificato al paragrafo 10.3 “…. Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.”
In caso contrario si prega di chiarire come verrà gestito il meccanismo di ricalcolo del punteggio in sede di assegnazione degli AS alla luce del fatto che a partire dall’acquisizione di SUN da parte di Oracle non sono più rilasciate certificazioni SUN.
Risposta
Per quanto concerne la fase di aggiudicazione dell’AQ, si veda la risposta alla domanda n. 3 della presente tranche di chiarimenti. Per quanto concerne la fase di affidamento degli AS, ove una certificazione non possa più essere rinnovata, trova applicazione la regola enunciata al par. 10.3 del capitolato tecnico.
13) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, par. 21 bis, pag. 81 e Chiarimenti, domanda n. 116 Testo:
[…]
f) Status di “dipendente” del personale certificato offerto in relazione ai sub-criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.
Al fine di procedere alla suddetta attività di verifica, la Commissione chiederà a ciascun concorrente, per il tramite del Sistema:
• la produzione di un estratto del Libro unico del lavoro (LUL) dal quale risultino nome, cognome, codice fiscale, qualifica o inquadramento, livello, data di assunzione della risorsa professionale certificata, da produrre entro
[…]
Domanda: Si chiede di confermare che (Sub 1) la verifica accerterà lo status di “dipendente” sia alla data di presentazione dell’offerta, sia alla data della “Verifica Documentale e Funzionale”. Si chiede di confermare inoltre che (Sub 2), nel caso in cui il concorrente presenti il certificato di una risorsa “non dipendente”, codesta Stazione Appaltante accerterà, sempre attraverso il LUL, l’esistenza di un rapporto di lavoro in “somministrazione e/o staff leasing” alla data della presentazione dell’offerta e di un rapporto di lavoro subordinato alla data della “Verifica Documentale e Funzionale”. Si chiede infine conferma che (Sub 3), in entrambi i casi precedenti, il requisito dovrà essere mantenuto potendo, se necessario, sostituire in qualsiasi momento, anche nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’offerta e la verifica, la risorsa certificata con una risorsa in possesso di una certificazione equivalente, nel rispetto della distinzione tra brand principali e altri brand.
Risposta
Con riferimento al primo quesito, si conferma che la verifica di cui alla lettera f) del par. 21 bis del capitolato d’oneri si svolgerà sia con riferimento al personale già “dipendente” alla data di presentazione dell’offerta sia con riferimento al personale che acquisca tale status “entro la data della “Verifica Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri”.
In relazione al secondo quesito, si conferma.
In relazione al terzo quesito, non si conferma; la possibilità di provvedere alla sostituzione di risorse certificate è limitata alla fase di esecuzione, come espressamente previsto dal par. 10.3 del Capitolato tecnico e ribadito dall’art. 8, comma 5, dello schema di AQ. Si veda anche la risposta al quesito n. 6 della prima tranche di chiarimenti.
14) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri par. 17.3, pag. 77 e Chiarimenti, domanda n. 170
Testo: Il Ribasso percentuale offerto (R) sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove “P” è il prezzo complessivo offerto, determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità richieste/stimate di cui alle tabelle del par. 3, e “BA” è l’Importo totale a base di gara, di cui al par. 3 del presente Capitolato d’Oneri.
Il ribasso viene arrotondato alla seconda cifra decimale.
Domanda: L’arrotondamento del ribasso alla seconda cifra decimale, comporta un andamento del punteggio economico a scalino.
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un esempio di calcolo:
Base d’asta: 100.000.000 Euro
Su una base d’asta pari a 100.000.000 Euro, sono apprezzabili in termini di ribasso, e quindi di punteggio economico, riduzioni pari ad almeno lo 0,50% della base d’asta che corrispondono (in questo caso) a 500.000 Euro. Ribassi inferiori a questo importo non porteranno nessun beneficio in termini di punteggio economico.
Si chiede di confermare che si procederà ad arrotondare alla seconda cifra decimale il “ribasso percentuale” che corrisponde ad arrotondare il ribasso (R=1-P/BA così come viene calcolato e utilizzato per determinare il coefficiente) alla quarta cifra decimale come riportato nell’esempio seguente:
Risposta
Si conferma che l’arrotondamento del ribasso cui si fa riferimento nel Capitolato d’oneri debba essere inteso nel senso indicato nel quesito.
15) Domanda
Documento: Chiarimenti, domanda n. 148
Domanda: Si chiede di confermare che (Sub 1) il Fornitore, prendendo in carico il servizio di gestione e/o manutenzione di prodotti non coperti da contratti con la casa madre necessari per accedere agli aggiornamenti di firmware è in generale agli aggiornamenti software, potrà essere considerato responsabile solo dei malfunzionamenti non riconducibili a tali aggiornamenti. Si chiede inoltre conferma che (Sub 2) la risposta alla domanda n. 148, nel rinviare alla domanda n. 145, ribadisca l’impegno del fornitore a prendere in carico tutte le attività, e solo le attività, previste dal Capitolato escludendo per la manutenzione, come per la gestione, l’obbligo di fornire all’amministrazione il firmware e/o il software necessario per svolgere le attività di aggiornamento.
Risposta
Si confermano entrambe le affermazioni relative ai punti “Sub 1” e “Sub 2” del quesito.
16) Domanda
Si richiede rispetto all’ Art.13 ALLEGATO 4 Schema di Accordo quadro se l’ammontare delle eventuali penali afferenti l’Accordo Quadro è da sommarsi o comunque ha qualche grado di relazione nel calcolo con l’ammontare di quelle afferenti i contratti specifici al punto Art. 9 dello Schema di Contratto di Fornitura lotti applicativi
Ovvero, se la somma delle penali afferenti l’Accordo Quadro e quelle afferenti uno o più Contratti di Fornitura non possa comunque superare il tetto massimo del 10% riferito alla base d’asta di ogni singolo lotto.
Risposta
Premesso che la domanda non risulta chiara e probabilmente riferita ad una gara differente relativa ad applicativi, si veda la risposta alla domanda numero 17.
17) Domanda
Si richiede rispetto all’ Art.13 ALLEGATO 4 Schema di Accordo quadro se il valore percentuale massimo del 10% delle penali è riferito alla base d’asta di ciascun lotto rispetto all’Accordo Quadro.
Risposta
Si ribadisce quanto già previsto nello Schema di Accordo Quadro ai commi 13 e 14 dell’Art. 13, ossia:
“13. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.”
18) Domanda
In riferimento alla vostra risposta alla domanda n. 92) laddove è riportato che “Si ribadisce che, come previsto al par.
3.1 del Capitolato tecnico, “Relativamente all’ambito delle centrali telefoniche, l’erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro concerne il sistema telefonico dell’Amministrazione, gli apparaticonnessi e le utenze interne”; coerentemente con tale previsione anche l’offerta economica per la gestione di tale ambito prevede un canone omnicomprensivo di tutti i componenti connessi al sistema telefonico. Ne discende che la componente “sistema telefonico” rappresenta l’elemento imprescindibile per consentire l’erogazione del servizio di gestione per l’ambito tecnologico “centrali telefoniche”, pertanto: (•) saranno considerate valide ai finidell’attribuzione del punteggio tecnico le certificazioni relative alla componente di sistema telefonico (ossia PBX analogici, digitali e VoIP); ….” si chiede di
confermare che i brand relativi agli apparecchi telefonici non rilevano aifini dell’attribuzione del punteggio tecnico associato ai certificati del personale.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 1.
Divisione Sourcing ICT |
Il Responsabile |
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) |
XXXXXXXX XXXXXXX CONSIP S.P.A 19.05.2020
09:24:31 UTC