Domanda Clausole campione
Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di v...
Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
Domanda. L’allegato 15 Schema giustificativi anomalia e costi della manodopera e sicurezza al par. 2 prevede le ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA E DEI COSTI DELLA MANODOPERA stabilendo quanto segue: Subappalto. I costi relativi ad attività eventualmente affidate in subappalto, se previste al momento della presentazione dell’offerta e, in particolare, solo se tali costi vengano addotti a giustificazione della sostenibilità economica dell’offerta, dovranno essere descritti e circostanziati nella Dichiarazione relativa all’anomalia dell’offerta secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 3. Se, inoltre, dette attività affidate in subappalto rientrano tra quelle individuate come manodopera nel par. 3 del Capitolato d’Xxxxx, il concorrente dovrà indicare anche i costi della manodopera del subappaltatore con le medesime modalità meglio descritte al successivo paragrafo 3. Si fa a tal proposito presente che, in base all'art. 105, comma 14, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del DL n. 77 del 2021, convertito con mm.ii. in legge n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e dovrà riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Si precisa inoltre che il costo della manodopera impiegata dal subappaltatore può non essere ricompreso all’interno dei costi della manodopera indicati in offerta e, pertanto, nei giustificativi, qualora detti costi risultino intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili (ad es., manutenzione di prodotti inclusa nei prezzi di listino del Vendor). In tal caso, il Concorrente dovrà fornire motivazione all’interno della Dichiarazione. Posto quanto sopra, per l’ipotesi in cui attività quali il ritiro e lo smaltimento di apparecchiature obsolete vengano affidate a terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura fin...
Domanda. Paragrafo 8 del Capitolato Tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio.
Domanda. Al § 7.1 punto b) del Capitolato d’oneri si dice: “Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali): b1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono tenuti a produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità”. Si chiede di confermare che tale prescrizione sia da considerarsi rispettata laddove un’azienda concorrente, con sede legale a Roma, produca copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali e al Ministero del Lavoro. Ciò in conformità a:• quanto previsto sul sito della Regione Lazio, Sezione “Consigliera di parità”, ove si dice: ”Il Rapporto va compilato esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 3 maggio 2018) accessibile al seguente link …..”• quanto indicato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 maggio 2018, che prevede che il rapporto debba essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero stesso e che all’art. 6 chiarisce che “La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale….”." "ID 2174 Capitolato d'Oneri §7.1 b1)
Domanda. Documento: Allegato 5, Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.3.2, Pag. 54 e Disciplinare di Xxxx, paragrafo 10.10, Pag.70
Domanda. Il Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti per la Stipula”, pagg. 86 e seguenti, quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.
Domanda. DOCUMENTO: ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO - PARTE SPECIALE, § 3.1.3 - Req 7.6, tab.15, pag. 25.
Domanda. Documento: Allegato 5 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.2.3, Pag. 63 Domanda:
Domanda. Documento: Allegato 5 – Capitolato tecnico VDS, par. 2.1.2, pag. 18