Domanda Clausole campione

Domanda. Riferimento Art. 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”. • Alla lett. a) dell’articolo citato è riportato: Si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento del requisito, possono essere considerati “servizi analoghi”, contratti, anche iniziati in data antecedente al periodo indicato (dal 30/03/2012), di durata comunque superiore ad un anno, sia già conclusi o ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’ offerta, che comprendano tra gli altri anche il servizio di gestione, conduzione e/o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, il cui perimetro di gestione (numero di punti luce gestiti) sia almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto; • Alla lett. b) dell’articolo citato è riportato: Tenuto conto altresì di quanto riportato nell’esempio (Xxxxxxx n. 8), si chiede di confermare che: a) in caso di concorrente che intende partecipare a tutti i lotti c.d. “Enti Piccoli” (nn. da 1 a 21) è sufficiente il possesso di qualificazione SOA per categoria OG10 in class. I; b) in caso di concorrente che intende partecipare a tutti i lotti c.d. “Enti Grandi” (nn. da 22 a 30) è sufficiente il possesso di qualificazione SOA per categoria OG10 in class. VII; In riferimento al primo punto del quesito, si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al par. 7.3 lett. a) del Capitolato d’Xxxxx, assumono rilevanza anche i contratti la cui esecuzione sia stata avviata antecedentemente al periodo di riferimento, purché gli stessi risultino in tale periodo eseguiti per almeno un anno. Tali contratti, conclusi o ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’ offerta, devono avere ad oggetto, tra gli altri, il servizio di gestione, conduzione e/o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, ed il numero di punti luce gestiti deve essere almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto. In caso di partecipazione a più lotti si veda quanto indicato al sottoparagrafo “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti”. In riferimento al secondo punto del quesito, si conferma quanto indicato alle lettere a) e b).
Domanda. In merito alla seguente frase: “Si precisa che relativamente all’Appalto Specifico sarà facoltà del Fornitore rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione che includa caratteristiche complementari come definite al Capitolato tecnico speciale [vedasi 2.5 Caratteristiche complementari ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE], solo ed esclusivamente nel caso in cui il Fornitore non disponga nel suo listino pubblico di servizi con le caratteristiche citate. La rinuncia dovrà essere presentata mediante apposito atto, sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore. Dovrà quindi trasmetterne copia all’Amministrazione, a Consip S.p.A. ed all’Organismo di coordinamento e controllo. Restano salvi i poteri di ciascun ente sopra descritto.” Si chiede di precisare cosa si intenda con “listino pubblico di servizi”. Si chiede altresì di precisare come debba comportarsi un Fornitore che non disponga di un listino pubblico al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i Concorrenti, nonché di chiarire come possa essere attuata la verifica del possesso di una caratteristica complementare in assenza di un listino pubblico. Si osserva infatti che non tutti i potenziali Fornitori offerenti possiedono un listino pubblico dal quale evincere la presenza o meno delle eventuali caratteristiche “complementari” richiedibili da una Stazione Appaltante in un Appalto Specifico; non si ritiene equiparabile ad esso neanche il Marketplace Agid, dal momento che le caratteristiche tecniche ivi pubblicate si presentano in forma di testo libero e non univocamente e puntualmente comparabili e/o pienamente riconducibili alle caratteristiche complementari richieste. In definitiva l’applicazione della prescrizione su richiamata non sembra coerente in termini di parità di condizioni tra gli offerenti e come unica discriminante alla possibilità di rinuncia alla partecipazione all’Appalto Specifico con riapertura del confronto competitivo in caso di definizione di caratteristiche complementari. Si chiede di confermare che la facoltà di rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione possa essere esercitata anche a fronte di circostanze ostative attinenti ai rapporti commerciali tra il Fornitore ed il produttore, quali a titolo esemplificativo, la mancanza di un accordo di rivendita per la caratteristica complementare, condizioni economiche non compatibili con la base d’asta fissata dall’Amministrazione.
Domanda. Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.1.2.2, Pag. 16
Domanda. Il Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti per la Stipula”, pagg. 86 e seguenti, quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.
Domanda. Alla pag. 40 del Capitolato tecnico – La necessità di un bilancio semestrale approvato -punto 5.7 – lett. A) secondo capoverso - si legge: [“Consip monitora tale indice, verificando che lo stesso, per tutta la durata dell’esecuzione contrattuale, non sia inferiore al predetto valore soglia. A tal fine, due volte l’anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula dell’Accordo quadro, il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) e resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il valore soglia riferito all’indice richiesto. Consip si riserva di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato”]. Con la locuzione “A tal fine, due volte l’anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula della Convenzione (omissis)” Codesta Società sembra istituire un obbligo non presente nella legge. È infatti non controverso che l’amministratore delegato di una S.p.A. (art. 2381 c. 5 c.c.) ed anche di una s.r.l. a seguito della modifica recata all’art. 379 u.c. dal d.lgs 14/2019, debba riferire al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale secondo le periodicità imposte dallo statuto e, comunque, ogni sei mesi. Il medesimo obbligo non è invece previsto per il caso di amministratore unico. Si evidenzia inoltre che, quand’anche l’amministratore unico predisponesse un bilancio atto a comunicare i dati richiesti, esso non risulterebbe comunque approvato da alcun organo sociale. Voglia, pertanto, Consip chiarire la portata della propria affermazione e fornire opportune istruzioni operative.
Domanda. Documento: Capitolato Tecnico, cap. 4, pag. 18
Domanda. Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico Par.7.1, Pag. 41
Domanda. DOCUMENTO: ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO - PARTE SPECIALE, § 3.1.3 Req. 7.6 tab. 15, pag. 25.
Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne...
Domanda. Documento: Allegato 5 – Capitolato tecnico VDS, par. 4.1, pag. 102