We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Domanda Clausole campione

DomandaDisciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno
Domanda. Documento: Allegato 5 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.1.2 Pag. 70, paragrafo 6.4 pag. 81 Domanda:
Domanda. Il punto 2.2, ultimo capoverso, del capitolato tecnico “LOTTI” prevede che “il prezzo dei farmaci offerti dovrà ricomprendere tutti gli eventuali dispositivi necessari alla somministrazione non inclusi nel confezionamento primario e/o secondario”. Il prodotto che si intende offrire in gara per il lotto n. 7 “Infliximab” non necessita obbligatoriamente di particolari device per la somministrazione del medicinale. In alcuni casi, peraltro, a seconda dell’apprezzamento del medico curante, può rendersi opportuna l’erogazione del farmaco tramite filtri o deflussori. Vi chiediamo, pertanto, una cortese conferma in ordine al fatto che il punto 2.2 del capitolato tecnico non si applichi al caso di specie e che, dunque, le aziende concorrenti per l’affidamento della fornitura di cui al lotto n. 7 non siano costrette a garantire nel prezzo offerto anche la fornitura dei suddetti filtri o deflussori o, in generale, di altri device. Si rappresenta, per completezza e in spirito di leale collaborazione con codesta Spett.le stazione appaltante, che qualora la suddetta previsione venisse ritenuta applicabile anche al caso di specie, la stessa sarebbe illegittima in quanto costringerebbe l’azienda ad offrire compresi nel prezzo di aggiudicazione device che non sono strettamente necessari alla somministrazione del farmaco e che appartengono a un differente canale distributivo, aggravando irragionevolmente la partecipazione alla procedura di gara. Sulla questione ha avuto, invero, modo di esprimersi anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha in passato disposto l’annullamento di una lex specialis nella parte in cui veniva richiesta la fornitura gratuita di dispositivi facenti parte di un canale produttivo e commerciale distinto rispetto al farmaco oggetto dell’appalto in considerazione anche del fatto che le imprese concorrenti si troverebbero così costrette a sopportare un costo che non potrebbero riversare nell’offerta economica, in quanto detta offerta non potrebbe comunque superare il prezzo massimo di cessione del farmaco al SSN definito in esito alla negoziazione condotta in applicazione della delibera CIPE n. 3/2001, finendo con l’addossare sui partecipanti un costo non recuperabile (TAR Umbria, Sez. I, 26 aprile 2013, n. 256).
Domanda. Sempre con riferimento alla fideiussione a favore della singola Amministrazione contraente, se il calcolo dell’importo fideiussorio viene aumentato di tanti punti percentuali rispetto al ribasso effettuato dal fornitore, cosa viene considerato come xxxxxxx xxxxxxx? La media risultante dalla somma dei ribassi effettuati in gara dal fornitore per ogni singolo servizio? In Capitolato d’oneri al paragrafo 23 – Garanzie definitive – punto 2 (garanzie in favore di ciascuna Amministrazione contraente) viene specificato che “l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione contraente (quindi con riferimento agli Ordinativi di Fornitura), sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% se il Ribasso (R) Offerto in sede di AQ rispetto alla base d’asta dell’AQ sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.” Inoltre, sempre nel medesimo paragrafo, viene specificata la modalità di calcolo del Ribasso R: “il Ribasso (R) offerto in sede di AQ sarà determinato mediante la formula R = 1 - P/BA, dove BA è il valore della quota di fornitura, di cui al par. 3, spettante all'aggiudicatario e P è il prezzo complessivo offerto relativamente a tale quota. Detto prezzo complessivo sarà a sua volta calcolato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le rispettive quantità annuali stimate, di cui al par. 4.1 del Capitolato Tecnico, moltiplicate per i 3 anni di durata del contratto e considerando solo le quantità relative alle Amministrazioni Beneficiarie corrispondenti alla quota aggiudicata. Il ribasso così determinato, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (ad es. R pari a 0,12345, pari a 12,345%, sarà arrotondato a 12,35%)”.
Domanda. DOCUMENTO: ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO - PARTE SPECIALE, §3.1.3 tab. 15, pag. 25.
Domanda. Riferimento Art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”. Alla lett. a) dell’articolo citato è riportato: 1. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a quanto riportato nella tabella n. 5. Il settore di attività è rappresentato dalla gestione, conduzione, manutenzione di impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici nonché dalla realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici (ad es. sostituzione lampade, ecc.). 2. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: I. Per le società di capitale mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati dalla nota integrativa, in formato pdf; II. Per gli operatori economici costituiti in forma individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA, …omissis…….; III. Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere …………. omissis… ; IV. Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale ……omissis…;
Domanda. In riferimento alla gara per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni dei prodotti offerti per il lotto 3 e 6 comprensive del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 2.000 fogli o 3.000 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Risposta Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 3 dovrà avere una capacità carta di almeno 2000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 3000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. L’apparecchiatura del lotto 6 prevede soltanto l’opzione “cassetto alta capacità aggiuntivo”, che se richiesta determina una capacità carta di almeno 3000 fogli. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti. In riferimento alla gara Per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni del prodotto offerto per il lotto 5 comprensivo del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e” “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 1.300 fogli o 1.800 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 5 dovrà avere una capacità carta di almeno 1300 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 1800 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti.
Domanda. Nel “Capitolato Tecnico”, come caratteristica migliorativa, viene indicata la “Visualizzazione con codifica colorimetrica, o con toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica del Paziente antropomorfo durante l'intera procedura angiografica”. Per la tutela della salute del Paziente, riteniamo che un software dedicato al monitoraggio della dose, debba garantire l’accesso all’informazione sul monitor in diretta in sala esame per l’intera procedura, al fine di consentire all’Operatore di intervenire in tempo reale cambiando, se possibile clinicamente, la proiezione del sistema. Di contro, riteniamo che una semplice rappresentazione grafica di un modello antropomorfo su un foglio di lavoro, non esposto costantemente in sala esame a beneficio degli Operatori, senza indicazioni chiare su come agire sull’angiografo per evitare un danno deterministico ai tessuti del Paziente, non sia sufficiente a garantire una minore esposizione. Per un monitoraggio della dose efficace e per supportare l’Operatore che, impegnato nella procedura, deve focalizzare l’attenzione principalmente sugli aspetti clinici dell’intervento, a nostro avviso si rende inoltre necessaria una segnalazione (acustica e/o visiva) di raggiungimento della soglia deterministica del danno fisiologico. Non è a nostro avviso sufficiente a garantire una reale riduzione della dose un modello grafico della dose cutanea, qualora valutabile solo in maniera qualitativa ex post. Per le ragioni esposte, si chiede di considerare rispondente alla richiesta in oggetto un software che consenta una visualizzazione con codifica colorimetrica o in toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica durante l’intera procedura angiografica sul monitor dell’immagine angiografica in diretta in sala esame, comprensiva di avviso di raggiungimento di una soglia preimpostata, modificabile secondo le esigenze dell’Operatore, e che aggiorni il dato di esposizione in automatico per ogni proiezione dell’arco.
Domanda. Documento: Allegato 5 – Capitolato tecnico VDS, par. 2.3.6, pag. 94
Domanda. Documento: Allegato 5 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.2.2 pag. 61 Domanda: