Risposta Clausole campione

Risposta. Si chiarisce che i valori a cui fare riferimento sono quelli indicati nella Tabella 2 – Valori stimati dalla stazione appaltante, dell’Appendice 1 al Progetto (Capitolato Tecnico). Riguardo all’ulteriore quesito, si conferma quanto previsto dalla lex specialis di questa gara al paragrafo 17 del Disciplinare di Gara. All’art 3 del disciplinare di gara si esplicita che il valore totale stimato della concessione è di euro 13.803.281,00 così suddiviso: servizio di bigliettazione e servizi di assistenza alla visita per euro 12.750.086,00, servizio di bookshop per euro 1.053.195,00; analogamente al paragrafo 6 dell’Appendice 1 al progetto- Capitolato tecnico si pubblicano gli incassi dei vari servizi che portano al valore complessivo della concessione, nello specifico: incassi da bigliettazione, incassi bookshop, incassi video guide e incassi attività didattiche e visite guidate. Al paragrafo 9 del suddetto capitolato si elencano i servizi in concessione tra cui: biglietteria, bookshop, servizi di assistenza alla visita e nello specifico: fornitura/noleggio video guide e radio guide e ufficio stampa, non considerando quindi né le attività xxxxxxxxxx, né le visite guidate. Analogamente nel pef di massima allegato, tra i ricavi / costi del concessionario, non si menzionano quelli relativi alle attività didattiche e alle visite guidate. Si chiede di chiarire meglio quale sia l’importo stimato a base di gara e quali siano i servizi oggetto della concessione che il concorrente può mettere a ricavo.
Risposta. Non si conferma, in quanto i requisiti in questione sono volti a premiare l’organizzazione di impresa e, segnatamente, la presenza, nell’organico del concorrente, di un radicato e stabile pool di competenze tecniche specializzate, il cui know how e la cui esperienza vengano messi a disposizione nell’esecuzione dei contratti derivanti dall’affidamento degli appalti specifici. In altri termini, coerentemente con quanto previsto dalla norma richiamata nel quesito, i sub-criteri di valutazione in questione valorizzano, in termini di punteggio attribuibile al concorrente che ne sia dotato, qualifiche ed esperienze del personale che verrà, dall’operatore, concretamente utilizzato nell’erogazione dei servizi richiesti dalle Amministrazioni e giammai del personale genericamente alle dipendenze del medesimo. Xxxxxxx, di contro, il necessario possesso di tale elementi migliorativi dell’offerta alla data di presentazione dell’offerta medesima né si pone, in alcun modo, in contrasto con la norma citata (l’interpretazione che ne viene data si sostanzia in definitiva - senza che sia rinvenibile alcun supporto in tal senso nel tenore letterale della disposizione in parola - nella possibilità per la stazione appaltante di premiare solo ed esclusivamente la promessa di dotarsi di una certa organizzazione e/o di personale con determinate caratteristiche) né, diversamente da quello che si sostiene nel quesito, è destinato a restare su un piano meramente “cartolare”. Invero, qualora eventi sopravvenuti, anche indipendenti dalla volontà dell’appaltatore, portino a dover sostituire, nei limiti di quanto ammesso dalla documentazione di gara anche alla luce della rettifica n.1, uno o più risorse del Team portatrici delle certificazioni di prodotto premiate, la/le subentrante/i ne dovrà/anno essere dotata/e anch’essa/e così da sopperire al venire meno di quelle delle risorse uscenti. Per le medesime ragioni, nel confermare la possibilità di subappaltare a terzi parte dei servizi oggetto dell’appalto ivi compresi, per quanto qui d’interesse, quelli da erogarsi per il tramite del personale certificato, l’eventuale ricorso a personale di soggetti terzi dovrà avvenire in maniera tale da mantenere sempre inalterate le caratteristiche dell’offerta in termini di numerosità e tipologia delle certificazioni possedute. Si vuole intendere cioè che, da un lato, per ovvie motivazioni legate alla natura meramente eventuale del subappalto la cui autorizzazione è peraltro, come noto, soggetta all...
Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.
Risposta. Si conferma che il “tempo necessario a rendere la macchina pronta all’utilizzo” dovrà includere il tempo di esecuzione del priming. Si veda anche la risposta al chiarimento n. 18. Rif. Capitolato D’Oneri – Art. 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Lotto 1 (da pag. 45 a pag. 47) Confermate che l’offerta di Operatori Economici di eventuali filtri con superfici di 1,9 mq possono essere considerati alla stregua di quelli richiesti ai criteri ora menzionati di 1,89 mq, per semplice approssimazione di un valore di superficie reale di 1,89 mq ad uno convenzionalmente accettato (con una sola cifra significativa dopo la virgola) di 1,9 mq? Non si conferma. Rif Capitolato d’Oneri Art. 4.2 OPZIONI E RINNOVI (pag. 14) Il capitolato d’oneri riporta che: Omissis … “Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto/Sub-lotto, anche eventualmente prorogata, i quantitativi degli Appalti Specifici affidati dalle Stazioni appaltanti raggiungano il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo eccedano (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura” Si chiede conferma che Xxxxxx considererà giunto a scadenza l’Accordo Quadro e dunque non consentirà l’invio di nuovi ordini a seguito del raggiungimento del quantitativo massimo ordinabile di cui al medesimo articolo 4.2 del Capitolato d’Oneri aumentato del 20%. E dunque si chiede conferma che l'applicazione del quinto d'obbligo sarà rimessa a Consip con riguardo al quantitativo totale ordinato in virtù dell'AQ.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda 39).
Risposta. In relazione al primo quesito, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affid...
Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQ, nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimento.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 2.