Risposta Clausole campione
Risposta. Si conferma.
Risposta. Non si conferma.
Risposta. La risposta al chiarimento ID 836 non esclude la possibilità di offrire CPU intelligenti che garantiscono risparmi energetici, maggiore efficienza, minore dissipazione di calore e quindi una riduzione dell’impatto ambientale dei Data Centers. Per meglio chiarire il requisito espresso nel Capitolato in termini di frequenza nominale viene semplificato il requisito stesso. Si veda Errata corrige n. 4 e documentazione aggiornata. 868 Capitolato d'oneri NEW Il par. del Capitolato d’Oneri rubricato “Partecipazione a più lotti” dispone che “Le offerte vanno presentate nel seguente modo con il conseguente numero massimo di lotti aggiudicabili: A) vincolo di partecipazione tra i lotti 2, 3, 4, 5 e 6 ed i rimanenti lotti; B) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 2 ed i lotti 3, 4, 5 e 6; C) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 3, 4, 5 e 6; D) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 7 ed i lotti 8, 9, 10 e 11; E) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 8, 9, 10 e 1” con la precisazione che “il vincolo di partecipazione sopra descritto non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, per quanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016.”.Il successivo par. 8 relativo al “Subappalto” a sua volta impone che “l’impresa, che sarà indicata in sede di esecuzione come subappaltatrice in un lotto, ai fini dell’autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto per il quale è presente un vincolo di partecipazione.”.Xxxxx scorta di tali previsioni capitolari, si chiede di confermare che l’impresa che partecipa in qualità di concorrente del lotto 1 può essere indicato, in fase esecutiva, quale subappaltatore di un’impresa/RTI che si è aggiudicata uno o più lotti tra i lotti 2, 3, 4, 5 e 0.Xx caso di risposta negativa, si chiede di confermare che può essere indicato quale subappaltatore di un’impresa/RTI, che ha partecipato ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6, un’altra impresa, che non ha partecipato alla procedura, e che si trova rispetto all...
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 2.
Risposta. L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto». Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP). Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n.29.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 18.
Risposta. Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza. Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016). Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di documentazione ex D.M. n. 55 del 2013. Va ribadito, tuttavia, che «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)» (così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009). In altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio- consorziate. È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n.41.
Risposta. Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i, in fase di Appalto Specifico, a condizione che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno delle prestazioni che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato, in sede di AQ (secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.2. lett. e) del Capitolato d’Oneri) e in sede di Appalto specifico (secondo invece le disposizioni di cui al paragrafo 12.6 sempre del Capitolato d’Xxxxx) nonché in base a quanto riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria. Si chiede di confermare che la nomina a Responsabile del Fornitore da parte del Titolare del trattamento prevista per il servizio di Cloud Computing è applicabile anche agli altri servizi oggetto dell’AQ, qualora questi prevedano trattamento dati di cui sono Titolari le singole Amministrazioni appaltanti Si conferma, restando fermo il rispetto della specifica disciplina prevista per le singole prestazioni richieste. Cap. Tecnico, LFLCD2, Controlli OSD (on screen display), con possibilità di selezionare la lingua italiana, pagina 44: considerato che i produttori su scala internazionale solitamente scelgono l’uso della lingua inglese per i controlli OSD relativi ai Monitor, si chiede pertanto di confermare la possibilità di offrire anche prodotti con i controlli OSD in lingua inglese.