Risposta Clausole campione

Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al rigua...
Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n.29.
Risposta. In relazione al primo quesito, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affid...
Risposta. Con riferimento al quesito sub a) in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appalto.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 2.
Risposta. Si conferma 1119 All. 15 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Schema di Offerta Tecnica QUESITO: DOMANDA: Si chiede di indicare se è possibile inserire nella relazione tecnica, lotti 7-11, una sezione Acronimi che equiparata al sommario non concorra al numero massimo di pagine della Relazione Tecnica. RISPOSTA: Si conferma 1120 Capitolato d'Oneri paragrafo 3 QUESITO: A seguito di quanto affermato in risposta al quesito # 1034 la metrica da adottare per la tipologia dei servizi di storage è stata modificata da GB/ora a GB/mese (allineandola alle metriche usate dai principali CSP) ma è rimasto inalterato il prezzo a base d'asta rendendo impossibile la partecipazione alla gara. E' infatti facilmente verificabile la seguente relazione tra i prezzi medi di mercato e gli attuali prezzi a base d'asta espressi in GB/mese: ·Prezzo medio di mercato Object Storage circa 4-5 volte la base d’asta ·Prezzo medio di mercato Block Storage Premium circa 60 volte la base d’asta ·Prezzo medio di mercato Block Storage Standard circa 120-130 volte la base d’asta ·Prezzo medio di mercato File Storage Premium circa 500-600 volte la base d’asta ·Prezzo medio di mercato File Storage Standard circa 900-1000 volte la base d’asta Si chiede di rettificare la base d'asta alla luce di quanto evidenziato. RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 1075 1121 Capitolato d'Oneri par. 17.1 QUESITO: In riferimento al requisito migliorativo R9 si chiede di confermare che tale requisito sia soddisfatto con la disponibilità dell'OS template nella Console Nativa del CSP e che la relativa versione di OS sia tra quelle supportate dal CSP RISPOSTA: La modalità rappresentata dal Concorrente soddisfa il requisito R9. 1122 Quesito ID 1048 QUESITO: In risposta al quesito # 1048, dove si afferma e ribadisce che la replica dei dischi di boot non è obbligatoria, si chiede di chiarire il motivo per cui il disco di boot (parte integrante dello storage di una VM ed in molti casi anche l’unico disco della VM) non debba essere obbligatoriamente replicato, cosi come gli altri dischi (volumi) di storage e con le stesse modalità, per garantire un pieno restore della VM in caso di completo failure di una AZ. RISPOSTA: Relativamente ai Servizi di base è richiesta questa tipologia di replica (e quindi con replica dei dischi di boot non obbligatoria). Qualora le PPAA manifestassero esigenze di modalità differenti di replica potranno ricorrere ad un Appalto Specifico mediante rilancio competitivo. Pertanto, si conferma qua...
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 18.