Assicurazione R.C. AUTO
Autovetture e Autotassametri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: BluAuto
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento in- formativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 02 499 80.1, sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/, Indirizzo email: xxxxxxx@xxxxxxx.xx, Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064, Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad € 119.890.797, dei quali
€ 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed € 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxx.xx//xxxxxxx-x-xxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a € 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 146.519.439. L’indice di solvibilità dell’Impresa (solvency ratio) è pari al 160%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
La presente copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di Autovetture e Autotassametri, per i quali è obbligatoria l’assicurazione. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Massimali | L’Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per i danni alla persona e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | La polizza comprende le seguenti estensioni di garanzia offerte gratuitamente: - Autoveicoli stabilmente adibiti a scuola guida; - Danni a cose di terzi trasportati su Autotassametri e Autoveicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico; - Danni causati dal rimorchio trainato dal veicolo assicurato; - Certificato internazionale di assicurazione – Carta Verde. |
Tipo di guida | La polizza può essere personalizzata in base al conducente, le possibilità previste sono: - Guida Libera: il veicolo assicurato può essere guidato da qualsiasi conducente in possesso di idonea patente di guida; - Guida Esperta: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo (26°) anno di età. L’Impresa promuove azione di rivalsa fino a € 3.500,00 qualora venga accertato che alla guida dell’Autoveicolo, al momento del sinistro, vi era persona con caratteristiche difformi da quelle previste dalla Copertura. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Black Box – BluAuto Program | Prevede l’installazione a bordo dell’Autoveicolo di un dispositivo elettronico (Black Box) che consente di rilevare ed elaborare i dati relativi allo stile di guida del conducente. Lo stile di guida del conducente viene rilevato attraverso l’osservazione dei seguenti parametri: chilometri percorsi, chilometri nei giorni feriali, chilometri durante la notte, chilometri su strade urbane, accelerazioni, frenate e curve. In funzione dello stile di guida, potrà essere determinata un’ulteriore riduzione del premio della Responsabilità Civile Verso Terzi da calcolarsi mediante un algoritmo ed applicabile al premio della RCA nell’annualità successiva alla rilevazione. Grazie all’installazione della Black Box il Contraente ha inoltre diritto, qualora ne ricorrano le condizioni, alle riduzioni di premio della Responsabilità Civile Verso Terzi previste dal Codice delle Assicurazioni Private Con l’adesione a Black Box - BluAuto Program il Contraente assume una serie di obblighi (es. tempi di installazione ed attivazione del dispositivo, tempi segnalazione guasti) che, qualora non rispettati, prevedono il pagamento di penali e/o la mancata applicazione della riduzione del premio collegata allo stile di guida. L’adesione a Black Box - BluAuto Program comprende la copertura Assistenza Estesa fornita in collaborazione con Europ Assistance. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alle Rivalse | Questa opzione prevede l’esclusione del diritto di rivalsa da parte dell’Impresa in caso di sinistro causato nei seguenti casi: - Guida con patente scaduta, guida con trasporto non conforme, guida con abilitazione superata e patente non ancora rilasciata; - Circolazione con mancata revisione dell’auto; - Circolazione con cinture di sicurezza non allacciate dai trasportati; - Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti del proprietario/ locatario, in caso di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti da parte di conducente diverso da quest’ultimo. Nei seguenti casi è invece prevista una limitazione al diritto di rivalsa: - Guida in stato di ebbrezza (rivalsa limitata a € 1.000,00); - Guidasottoeffettodisostanzestupefacentiopsicotrope(rivalsafinoadunmassimodi€10.000,00neiconfronti del conducente non proprietario/locatario, se appartenente al nucleo familiare del proprietario/locatario). Nel seguente caso è sempre prevista rivalsa totale da parte dell’Impresa: - Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: rivalsa completa nei confronti del conducente quando coincidente con il proprietario/locatario del veicolo o persona non appartenente al nucleo familiare di quest’ultimo. |
Package sportivo | L’Impresa, a seguito di danno indennizzabile ai sensi della Copertura Assicurativa RC Auto, provocato da attrezzature sportive trasportate sull’autovettura assicurata, in conformità a quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e per mezzo di strutture omologate, indennizza i danni materiali e diretti subiti da dette attrezzature sportive con un limite di € 1.500,00 e con una franchigia di € 150,00. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
COPERTURA COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI | |
Garanzie di base | La copertura assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi è estesa anche a: - Responsabilità civile dei trasportati; - Danni provocati dai figli minori; - Ricorso Terzi per danni derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio dell’Autoveicolo assicurato (con un massimale di € 260.000,00 per sinistro). Sono inoltre risarciti: - Spese di dissequestro del veicolo (con il limite di € 350,00 per sinistro); - Danni all’interno del veicolo per soccorso vittime della strada (con il limite di € 350,00 per sinistro); - Danni derivanti da collisione con veicoli non assicurati (con il limite di € 10.000,00 per sinistro); - Danni da urto o collisione con animali (con il limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno); - Spese per ripristino dotazioni di sicurezza (con il limite di € 700,00 per sinistro e per anno). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Per la garanzia “Ricorso Terzi per danni derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio dell’Autoveicolo assicurato” sono esclusi i danni: - da inquinamento dell’ambiente, conseguenti a contaminazione di acqua, aria e suolo; alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato, del conducente o del proprietario del veicolo. |
COPERTURA CRISTALLI | |
Garanzie di base | L’Impresa rimborsa le spese per la sostituzione o la riparazione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonché le piccole rotture degli stessi. Rivolgendosi ai centri Carglass o Doctor Glass (convenzionati con l’Impresa) sarà possibile ottenere la riparazione/sostituzione senza alcun esborso. Per le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati è previsto un rimborso massimo di € 450. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono considerate rotture le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella Copertura assicurativa prestata. Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati saranno rimborsate con applicazione, alla somma liquidabile, di una Franchigia fissa di € 75,00 per sinistro. |
COPERTURA INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO | |
Garanzie di base | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo assicurato, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma normale dotazione, nonché gli accessori non di serie e/o optional e gli apparecchi fono-audiovisivi (purchè stabilmente fissati sull’Autoveicolo e compresi nel valore assicurato), a seguito di: - Incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; - Furto (consumato o tentato), rapina ed estorsione, compresi i danni arrecati all’Autoveicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto/rapina. Sono compresi anche i danni subiti dall’Autoveicolo durante la circolazione successiva al furto/rapina; - Complementare Incendio e Furto: è un pacchetto di coperture assicurative, abbinabile alle coperture Incendio e Furto e regolato dalle medesime norme. Il pacchetto comprende, in particolare: mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto, danni al veicolo per asportare cose non assicurate, spese di recupero e parcheggio del veicolo, perdita delle chiavi, imposta di proprietà e spese di immatricolazione, fenomeno elettrico, concorso spese di ripristino del proprio box, spese di sostituzione della targa. La somma assicurata, riportata nella scheda di polizza, dovrà essere dedotta, da “Automobili nuove” o “Automobili usate” di “Quattroruote”, a seconda che la data di prima immatricolazione sia inferiore o superiore a 6 mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l’installazione di accessori o optional che ne determini un valore più elevato. Qualora non riportato, il valore da assicurare verrà desunto dalle pubblicazioni “Eurotax”. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Valore a nuovo – Condizione speciale – Corpi Veicoli Terrestri: è una clausola valida per Autoveicoli ad uso privato immatricolati da massimo 6 mesi e prevede: - in caso di danno totale al veicolo, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del prezzo di acquisto del veicolo (valore a nuovo); - in caso di danno parziale al veicolo, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 10 anni dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno senza applicazione del degrado d’uso. Qualora non sottoscritta tale clausola, il valore a nuovo verrà riconosciuto come segue: - in caso di danno totale, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; - in caso di danno parziale, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’Impresa liquida gli indennizzi al netto degli scoperti e/o franchigie indicate nella scheda di polizza. L’assicurazione non comprende i danni: - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; - determinati od agevolati da dolo o colpa grave del contraente/assicurato, di loro conviventi, dipendenti o persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’Autoveicolo; - causati da semplici bruciature non seguite da incendio, danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; - causati dagli eventi coperti dalla copertura assicurativa Eventi Speciali. |
COPERTURA EVENTI SPECIALI | |
Garanzie di base | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti all’Autoveicolo in conseguenza di: - Eventi naturali: grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purché non derivanti da fenomeni sismici, e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi gli Autoveicoli, siano essi assicurati o meno; - Altri eventi: tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi. La somma assicurata, riportata nella scheda di polizza, dovrà essere dedotta, da “Automobili nuove” o “Automobili usate” di “Quattroruote”, a seconda che la data di prima immatricolazione sia inferiore o superiore a 6 mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l’installazione di accessori o optional che ne determini un valore più elevato. Qualora non riportato, il valore da assicurare verrà desunto dalle pubblicazioni “Eurotax”. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Valore a nuovo – Condizione speciale – Corpi Veicoli Terrestri: è una clausola valida per Autoveicoli ad uso privato immatricolati da massimo 6 mesi e prevede: - in caso di danno totale al veicolo, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del prezzo di acquisto del veicolo (valore a nuovo); - in caso di danno parziale al veicolo, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 10 anni dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno senza applicazione del degrado d’uso. Qualora non sottoscritta tale clausola, il valore a nuovo verrà riconosciuto come segue: - in caso di danno totale, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; - in caso di danno parziale, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’Impresa liquida gli indennizzi al netto degli scoperti e/o franchigie indicate nella scheda di polizza. Sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione dell’Autoveicolo in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi. |
COPERTURA KASKO | |
Garanzie di base | Sono previste le seguenti forme di copertura Kasko, alternative tra loro: - Kasko Collisione: l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo assicurato, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma normale dotazione, nonché gli accessori non di serie e/o optional e gli apparecchi fono-audiovisivi (purchè stabilmente fissati sull’Autoveicolo e compresi nel valore assicurato), a seguito di collisione con veicoli a motore identificati; - Kasko Completa: la copertura comprende, oltre a quanto previsto dalla copertura Kasko Collisione, anche ai danni causati da: xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o precipizio, rottura di ponti, urto contro corpi fissi o mobili. La somma assicurata, riportata nella scheda di polizza, dovrà essere dedotta, da “Automobili nuove” o “Automobili usate” di “Quattroruote”, a seconda che la data di prima immatricolazione sia inferiore o superiore a 6 mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l’installazione di accessori o optional che ne determini un valore più elevato. Qualora non riportato, il valore da assicurare verrà desunto dalle pubblicazioni “Eurotax”. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Valore a nuovo – Condizione speciale – Corpi Veicoli Terrestri: è una clausola valida per Autoveicoli ad uso privato immatricolati da massimo 6 mesi e prevede: - in caso di danno totale al veicolo, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del prezzo di acquisto del veicolo (valore a nuovo); - in caso di danno parziale al veicolo, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 10 anni dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno senza applicazione del degrado d’uso. Qualora non sottoscritta tale clausola, il valore a nuovo verrà riconosciuto come segue: - incasodidannototale,aseguitodieventiassicuratiavvenutientro6mesidalladatadiprimaimmatricolazione; - in caso di danno parziale, a seguito di eventi assicurati avvenuti entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’Impresa liquida gli indennizzi al netto degli scoperti e/o franchigie indicate nella scheda di polizza. La copertura è concedibile solo per veicoli immatricolati da non oltre 60 mesi. Non sono compresi i danni: - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; - determinati od agevolati da dolo o colpa grave del contraente/assicurato, di loro conviventi, dipendenti o persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’Autoveicolo; - subiti dall’Autoveicolo, se guidato da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o in stato di ebbrezza o alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci; - causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell’Autoveicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, nonché dalla circolazione “fuori strada”; - causati da cose trasportate sull’Autoveicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico; - causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell’oggetto della presente copertura assicurativa; - subiti dall’Autoveicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o durante il possesso e l’uso contro la volontà del proprietario; - causati dagli eventi coperti dalla copertura Eventi Speciali; - causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente o su Autoveicoli decappottabili privi di protezione; - alle ruote, cerchioni, coperture e camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; - subiti da Autoveicoli con vetustà maggiore di 6 anni dalla data di prima immatricolazione. |
COPERTURA INFORTUNI | |
Garanzie di base | L’Impresa liquida un indennizzo in caso di infortunio subito dal conducente, in conseguenza diretta della circolazione, che ne determini la morte o l’invalidità permanente; sono compresi gli infortuni subiti durante operazioni di riparazione di fortuna dell’Autoveicolo. La copertura prevede la possibilità di scegliere tra quattro somme assicurabili (€ 50.000,00, € 75.000,00, 100.000,00, € 150.000,00). La somma assicurata è riportata nella scheda di polizza. In caso di invalidità permanente inferiore al 66%, l’Impresa liquiderà la somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri riportati nelle condizioni di assicurazione; se l’invalidità è pari o superiore al 66% verrà, invece, liquidata l’intera somma assicurata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’Indennizzo è dovuto se la morte o l’invalidità permanente si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro due anni dal giorno dell’infortunio regolarmente denunciato. La copertura assicurativa è valida a condizione che la circolazione dell’Autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con quello per il caso di morte. La copertura assicurativa non vale per gli infortuni derivanti: - dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; - da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, o che siano diretta conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni. Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere. Nel contempo l’assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonché diabetici insulino-dipendenti. |
COPERTURA TUTELA LEGALE | |
Garanzie di base | L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale di € 10.000,00 riportato nella scheda di polizza, le spese sostenute dall’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale e stragiudiziale nei seguenti casi: - esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale; - difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzionali connessi ad incidente stradale laddove l’assicurato venga coinvolta in qualità di imputato; - difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato; - assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale. L’Imprese assume a proprio carico le spese: - per l’intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro; - per il perito nominato dall’Autorità e per il consulente tecnico di parte e/o di un perito scelto dall’assicurato previo consenso dell’Impresa; - per l’attività investigativa nel limite di € 500,00; - per l’IVA relativa all’attività di avvocati o consulenti tecnici; - processuali nel processo penale; - di giustizia (es. contributo unificato, tassa di registro, ecc.); - del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall’Impresa o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza; - le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. L’assicurato può eventualmente indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi, altrimenti questo viene nominato dall’Impresa; è garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione non comprende: - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; - i patti tra il Contraente/Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali; - nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto”, le spese sostenute dall’assicurato prima della ricezione della prima offerta comunicata dall’Impresa. L’assicurazione non è operante nei seguenti casi: - conducente non abilitato o autorizzato alla guida del veicolo, veicolo usato in difformità da quanto previsto dalla carta di circolazione o non coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; - guida sotto gli effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e per inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (omissione di fermata e soccorso); - se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto gli effetti dell’alcool e/o sostanze stupefacenti; - azioni promosse dai trasportati per il recupero dei danni da loro subiti; - fatti dolosi delle persone assicurate; - in materia fiscale ed amministrativa (es. ricorsi relativi a multe e sanzioni); - fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive; - controversie derivanti da atti di vandalismo, terrorismo, terremoto o sciopero; - controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o chimiche; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; - spese derivanti dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili; - per controversie di natura contrattuale o di valore inferiore ad € 250,00. |
COPERTURA ASSISTENZA | |
Prestazioni di base | La copertura Assistenza offre all’assicurato, in caso di sinistro (es. guasto, incidente), una serie di prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A.. Il pacchetto si divide in 3 gruppi di prestazioni: 1. Prestazioni senza franchigia chilometrica - Soccorso stradale: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato dalla Struttura organizzativa, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’assicurato purché xxxxx 00 xx (xxx andata e ritorno) dal luogo dell’immobilizzo, per i sinistri avvenuti in Italia. Per i sinistri avvenuti in Italia, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino alle destinazioni sopra elencate. Per i sinistri avvenuti all’estero, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese fino ad un importo massimo di € 180,00 per sinistro; - Depannage (prestazione valida solo in Italia): consiste nella riparazione sul posto del veicolo, nel caso in cui rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso stradale”; - Recupero fuori strada del veicolo: se il veicolo, a seguito di incidente, dovesse finire fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada (spese a carico di Europ Assistance: € 250,00 per sinistro); - Autovettura in sostituzione (prestazione valida solo in Italia): qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, furto totale o rapina, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance metterà a disposizione dell’assicurato un’autovettura (spese a carico di Europ Assistance: costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di 15 giorni, 30 giorni in caso di furto); - SOS incidente: l’assicurato potrà chiedere supporto alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per la compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia, per la raccolta dei dati da trasmettere all’Impresa a seguito di incidenti avvenuti all’estero, ricevere recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero, ricevere informazioni sulle procedure di dissequestro del veicolo e consulenza legale per eventuali azioni di difesa dei propri diritti; - Consulenza medica: l’assicurato potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance e chiedere un consulto telefonico se necessitasse di valutare il proprio stato di salute a seguito di un incidente; - Trasporto in autoambulanza (in Italia): la Struttura Organizzativa di Europ Assistance invierà direttamente un’autoambulanza qualora, a seguito di un incidente stradale, l’assicurato ne avesse la necessità (spese a carico dell’Impresa: € 350 per sinistro). 2. Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza (o domicilio abituale dell’assicurato) - Spese d’albergo: se il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, sia in Italia che all’estero, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo (spese a carico di Europ Assistance: € 150,00 a persona al giorno, € 500,00 per sinistro); - Rientro o proseguimento del viaggio: se il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore a 8 ore in Italia o a 4 giorni all’estero, o in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a fornire all’assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio (spese a carico di Europ Assistance: costo biglietti fino a € 300,00 in Italia, costo biglietti fino a € 500,00 all’estero; costo del taxi fino a € 50,00; costo del noleggio auto per un massimo di due giorni); |
- Recupero del veicolo riparato: se il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà all’assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo (spese a carico di Europ Assistance: costo biglietto fino a € 200,00 in Italia, € 400,00 all’estero); - Autista a disposizione a seguito di infortunio: se l’assicurato non fosse nelle condizioni di guidare il veicolo per un infortunio e nessun passeggero fosse in grado di sostituirlo, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e i passeggeri fino alla città di residenza dell’assicurato (spese a carico di Europ Assistance: € 300,00); - Recupero del veicolo dopo furto o rapina: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà all’assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettere all’assicurato di recuperare il veicolo nel caso in cui venisse ritrovato a seguito di furto o rapina (spese a carico di Europ Assistance: costo biglietto fino a € 200,00 in Italia, € 400,00 all’estero); - Disbrigo pratiche furto: l’assicurato potrà avvalersi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance per richiedere l’estratto cronologico, generale o storico e la perdita di possesso. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. 3. Prestazioni valide solo per i sinistri avvenuti all’estero - Rientro sanitario dall’estero: se l’assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, avessero la necessità, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla loro residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico dell’Impresa, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. (spese a carico di Europ Assistance: fino a € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo); - Trasporto della salma: in caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance organizzerà ed effettuerà, con spese a carico dell’Impresa, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia (spese a carico di Europ Assistance: fino a € 2.600,00 per sinistro e per anno); - Rientro con un familiare: successivamente alla prestazione di rientro sanitario, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato (spese a carico di Europ Assistance: fino a € 300,00 Italia, € 500,00 estero); - Viaggio di un familiare all’estero: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato, a seguito di incidente stradale, in un istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni (spese a carico di Europ Assistance: fino a € 300,00 per sinistro); - Accompagnamento dei minori: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, in quanto l’assicurato che viaggiava con loro, a seguito di incidente stradale, non è in grado di occuparsene (spese a carico di Europ Assistance: fino a € 300,00 Italia, € 500,00 estero); - Interprete a disposizione: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà ad inviare un interprete, in caso di difficoltà di comunicazione tra l’Assicurato, ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale, e i medici del posto (spese a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative); - Anticipo spese prima necessità: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, le spese impreviste che l’assicurato fosse impossibilitato a sostenere a seguito di guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo (spese a carico di Europ Assistance: anticipo massimo di € 5.000,00); - Anticipo cauzione penale: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, la cauzione penale nel caso in cui l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse impossibilitato a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà (spese a carico di Europ Assistance: anticipo massimo di € 5.200,00); - Segnalazione di un legale: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, in caso necessitasse di assistenza legale a seguito di arresto o di minaccia di arresto, nel rispetto delle regolamentazioni locali (spese a carico di Europ Assistance: anticipo massimo di € 1.100,00); |
- Invio pezzi di ricambio: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà alla ricerca ed all’invio dei pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo dell’Assicurato, immobilizzato per guasto o incidente, qualora non fossero reperibili sul posto. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località indicata, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto (spese di spedizione a carico di Europ Assistance: massimo di € 500,00); - Rimpatrio del veicolo all’estero: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance effettuerà il trasporto del veicolo, dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’Assicurato in Italia, qualora il veicolo rimanesse fermo per guasto, incidente, incendio o furto tentato o parziale, rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore a 5 giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo; Abbandono legale all’estero: la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, in alternativa alla prestazione precedente, provvederà all’abbandono legale in loco del veicolo qualora il valore commerciale dello stesso, a seguito del sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia (spese a carico di Europ Assistance: sia amministrative che organizzative). SERVIZIO DI ASSISTENZA ESTESA In caso di acquisto dell’opzione “Black Box – BluAuto Program” viene fornito in abbinamento il servizio di Assistenza Estesa (prestato in collaborazione con Europ Assistance) che consente, tramite l’apparecchiatura installata all’interno dell’autovettura (Black Box), di ricevere soccorso/assistenza da parte del Provider Telematico e/o della Centrale Operativa. Le prestazioni dell’assistenza base vengono integrate con i seguenti servizi: - chiamata d’emergenza attivata manualmente dall’abitacolo del veicolo; - chiamata d’emergenza attivata automaticamente dai sensori della Black Box; - invio mezzi di soccorso su segnalazione di sinistro proveniente dalla Black Box; - invio all’Impresa dei dati sulla dinamica del sinistro registrati dalla Black Box. | |
Ulteriori prestazioni con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori prestazioni. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Le prestazioni di assistenza non sono dovute in caso di sinistro derivante da: - non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; - gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo; - dolo dell’Assicurato; - abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni; - tentato suicidio o suicidio. Sono inoltre escluse: - le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione (fatta eccezione per la riparazione in loco); - le spese per carburante e pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.); - le spese di soggiorno del familiare per le prestazioni valide all’estero. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro 1) Copertura RC Auto: - In caso di sinistro, la denuncia redatta sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo CAI) deve essere presentata all’Impresa entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l’assicurato ne ha avuto conoscenza; devono seguire le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. - Risarcimento diretto: dal 1° febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge, si applica la procedura di Risarcimento Diretto con la quale l’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. La procedura è valida solo nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due Autoveicoli a motore, compresi i ciclomotori registrati nell’archivio nazionale (D.P.R. 153/06); • se i due Autoveicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, assicurati con impresa italiana o estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto; • quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano. La procedura di risarcimento diretto opera in caso di: • danni agli Autoveicoli; • lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte; • danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato e/o del conducente. L’assicurato deve inviare all’Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera A/R, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore del call-center. È ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx Nel caso si applichi la procedura di risarcimento diretto, l’azione per il risarcimento dei danni verso la compagnia di assicurazione del civilmente responsabile può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera A/R, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto. L’elenco completo dei centri liquidativi dell’Impresa è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, alla voce “SINISTRI”. - Richiesta alla compagnia di controparte: se al sinistro non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata A/R, in caso di decesso occorre allegare i documenti seguenti: • stato di famiglia della vittima; • dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali. - Richiesta alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con Autoveicolo non assicurato e non identificato, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Sinistri con controparti estere • danni subiti in Italia provocati da Autoveicoli immatricolati all’estero: il risarcimento del danno può essere richiesto oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato l’Autoveicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio italiano. Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, l’assicurato dovrà inviare lettera A/R all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX; • danni subiti all’estero causati da un Autoveicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo (aderenti al sistema “Carta Verde”): il danneggiato può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile; • danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello SEE, a causa di un Autoveicolo non assicurato o non identificato: la richiesta di risarcimento può essere rivolta a CONSAP S.p.A. 2) Altre coperture - Complementare Responsabilità Civile Verso Terzi, Cristalli, Incendio, Furto, Complementare Incendio Furto, Eventi Speciali, Kasko. In caso di sinistro l’assicurato deve: |
• darne avviso scritto all’intermediario o all’Impresa, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza e fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; • in caso di Furto, Incendio o Evento Speciale, presentare immediata denuncia all’Autorità competente e inoltrare copia all’Impresa; • astenersi dall’effettuare riparazioni al veicolo, salvo quelle urgenti, senso consenso dell’Impresa o prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia; • in caso di Furto totale o distruzione, produrre il certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso e l’estratto giuridico rilasciati dal P.R.A. e le chiavi. - Infortuni del conducente. In caso di sinistro l’assicurato deve: presentare denuncia all’intermediario o all’Impresa entro 3 giorni dal fatto o da quando ne sia venuto a conoscenza, allegando certificato medico con indicazione relative all’evento (luogo, ora, cause); inviare ulteriori certificati medici relativi al decorso; in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari stabiliti dall’Impresa. - Tutela Legale. In caso di sinistro l’assicurato deve: denunciare il sinistro entro 5 giorni all’intermediario o all’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa; deve far pervenire a detto Ufficio ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate le iniziative idonee a sua tutela. Ogni sinistro/caso assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della copertura deve essere denunciato entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. - Assistenza. In caso di sinistro l’assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa. Nella sezione sotto riportata, “Gestione da parte di altre imprese”, sono riportati i numeri telefonici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance per le richieste di assistenza. | |
Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro riguardante le coperture: - Cristalli: è possibile rivolgersi direttamente ai centri Carglass o Doctor Glass (convenzionati con l’Impresa), dove sarà possibile ottenere la riparazione/sostituzione senza alcun esborso; - Assistenza: le prestazioni comprese nella copertura assistenza, sia nella forma base che nella forma estesa, sono erogate da Europ Assistance. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il seguente contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus/Malus. In caso di sinistro che provochi l’applicazione del malus (responsabilità del singolo sinistro o cumulata pari ad almeno il 51%) è data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni o di fruire delle riduzioni di premio nelle seguenti modalità: a) se il sinistro non rientra nella convenzione CARD (Risarcimento Diretto), offrendo all’Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale; | |
Gestione da parte di altre imprese Per la copertura Assistenza, i servizi/prestazioni sono erogati da Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Per richieste di assistenza occorre contattare la Struttura Organizzativa al numero 800.083.770 (dall’Italia) o x00.00.00.000.000 (dall’Italia o dall’estero). | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Riguardo le coperture Responsabilità Civile, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo interessato ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione risarcitoria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. |
Obblighi dell’impresa | 1) Copertura RC Auto Termini per la formulazione di un’offerta al danneggiato L’Impresa, ricevuta la richiesta di risarcimento, formula al danneggiato un’offerta congrua e motivata per il risarcimento, ovvero comunica dettagliatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta, entro i seguenti termini: - 60 giorni per i sinistri con soli danni a cose, ridotti a 30 se il modulo di denuncia (CAI) è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro; - 90 giorni per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. Termini per il pagamento della somma offerta al danneggiato - se il danneggiato dichiara di accettare la somma che gli è stata offerta, l’Impresa provvede al pagamento entro 15 giorni; - se il danneggiato comunica di non accettare l’offerta, l’Impresa entro 15 giorni corrisponde ugualmente la somma imputandola alla liquidazione definitiva del danno; - se decorsi 30 giorni, il danneggiato non fa pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde all’interessato ugualmente la somma imputandola alla liquidazione definitiva del danno. In caso di risarcimento diretto, l’Impresa di assicurazione è obbligata in ogni caso a provvedere alla liquidazione dei danni entro 15 giorni, nel caso il danneggiato non accetti l’offerta o non faccia pervenire alcuna risposta entro tale termine, la somma liquidata è imputata alla eventuale liquidazione definitiva del danno. 2) Altre coperture Complementare Responsabilità Civile Verso Terzi, Cristalli, Incendio, Furto, Complementare Incendio Furto, Eventi Speciali, Kasko, Infortuni del conducente: l’Impresa effettua il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data della sua liquidazione (accordo tra Impresa e Assicurato). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto a ricevere il rimborso del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi: - trasferimento di proprietà del veicolo; - furto; - cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva e demolizione del veicolo; - Diritto di ripensamento (in caso di vendita a distanza) esercitato entro il 14° giorno dalla data di conclusione della polizza, avvenuta tramite il pagamento del premio. Se il diritto di ripensamento viene esercitato prima della data di decorrenza della polizza l’Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, al lordo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | L’assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo anche per i rischi accessori eventualmente acquistati (es. polizza infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Diritto di ripensamento in caso di Vendita a distanza In caso di contratto concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza è previsto per il contraente il diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione della polizza, avvenuta tramite il pagamento del premio. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: trasferimento di proprietà del veicolo; furto; cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva e demolizione del veicolo. |
Proprietari/utilizzatori di Autovetture e Autotassametri immatricolati in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 6,50% del premio imponibile. Tale quota è stata determinata sulla base delle rilevazioni contabili dell’Impresa relative all’ultimo esercizio.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami relativi al contratto di assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet, e trasmessi mediante posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni X.x.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All’IVASS | Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero la risposta sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06.42.133.206, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx La competenza per eventuali reclami stragiudiziali del presente contratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX. I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati direttamente all’IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: XXXXX - Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx - Fax 06.42.133.206 - e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) . |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la copertura Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro/caso assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. |