Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendo...
Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Durata. Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (5), dal …………. al , allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Durata. Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Durata. Il contratto è stipulato per la durata di anni .……….………(5), dal al .……………………. e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della LOCATRICE che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell’unità immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Durata. La presente convenzione avrà la durata sino al 30/06/2024 a decorrere dalla data del verbale di consegna dell’impianto sportivo. La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto. Il concessionario ha la possibilità di recedere dall’uso e gestione convenzionata dell’impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all’Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R., 6 (sei) mesi prima della scadenza fissata. La convenzione di cui al presente atto alla scadenza non è rinnovabile tacitamente. Tuttavia il concessionario si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell’impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l’Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell’impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione. Nel caso in cui il concessionario presenti un qualificato progetto di sviluppo dell’impianto sportivo, da realizzarsi a propria totale cura e spese, l’Amministrazione Comunale può autorizzare l’eventuale proroga della convenzione al fine di permettere l’ammortamento delle spese sostenute. Nel caso, poi, che il concessionario intendesse effettuare investimenti sostanziali tramite mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo, o altro istituto di credito, potrà richiedere l’eventuale risoluzione anticipata della presente convenzione e la stipula di un nuovo rapporto contrattuale della durata necessaria ad ottenere il finanziamento e l’ammortamento del relativo mutuo.
Durata. 11.1. Il presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla Data di Decorrenza dell'Accordo e cesserà automaticamente, alla data di cancellazione di tutti i Dati Personali da parte del Fornitore, come previsto nel presente Accordo e, se previsto, nei relativi DPA – Condizioni Particolari.
Durata. Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000. Ciascuna delle parti contraenti può recedere, in tutto o in parte, dal presente accordo, anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso anticipato da parte della Struttura, la medesima si impegna comunque a erogare le prestazioni già prenotate.