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Durata Clausole campione

Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Durata. 14.1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente Accordo ha la durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intenderà tacitamente rinnovato per periodi di uguale durata, salvo disdetta trasmessa all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC che dovrà essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza. Decorso il primo anno di durata, la Società Ospitata potrà recedere dall’Accordo in ogni momento con lettera raccomandata A/R o PEC che avrà efficacia decorsi sei mesi dalla ricezione. 14.2. La Società Ospitante potrà recedere dall’Accordo in ogni momento dando un preavviso minimo di sei mesi alla Società Ospitata, mediante raccomandata A/R o PEC. 14.3. Resta inteso che il presente Accordo è funzionale al contratto di interconnessione tra le reti delle Parti cui il presente Accordo è collegato e pertanto, in caso di cessazione del contratto di interconnessione, anche il presente Accordo cesserà di avere efficacia. 14.4. Nel caso in cui il Sito presso il quale la Società Ospitata richiede Ospitalità sia di terzi e VF-IT abbia in essere un contratto di locazione, la durata del Contratto di Sito non potrà, in ogni caso, essere superiore a quella prevista dal contratto col terzo. 14.5. In ogni caso, fatte salve le diverse ipotesi previste dal presente Accordo e in particolare le ipotesi previste dagli artt. 8.3 e 15.4, la cessazione per qualunque causa del presente Accordo non produrrà effetti sui singoli Contratti di Sito che resteranno efficaci fino alla loro naturale scadenza.
Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
DurataIl contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (5), dal …………. al , allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
DurataIl contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Durata. La presente convenzione avrà la durata sino al 30/06/2024 a decorrere dalla data del verbale di consegna dell’impianto sportivo. La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto. Il concessionario ha la possibilità di recedere dall’uso e gestione convenzionata dell’impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all’Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R., 6 (sei) mesi prima della scadenza fissata. La convenzione di cui al presente atto alla scadenza non è rinnovabile tacitamente. Tuttavia il concessionario si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell’impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l’Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell’impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione. Nel caso in cui il concessionario presenti un qualificato progetto di sviluppo dell’impianto sportivo, da realizzarsi a propria totale cura e spese, l’Amministrazione Comunale può autorizzare l’eventuale proroga della convenzione al fine di permettere l’ammortamento delle spese sostenute. Nel caso, poi, che il concessionario intendesse effettuare investimenti sostanziali tramite mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo, o altro istituto di credito, potrà richiedere l’eventuale risoluzione anticipata della presente convenzione e la stipula di un nuovo rapporto contrattuale della durata necessaria ad ottenere il finanziamento e l’ammortamento del relativo mutuo.
DurataIl contratto è stipulato per la durata di anni .……….………(5), dal al .……………………. e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della LOCATRICE che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell’unità immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Durata. 1. La durata della locazione dell’Immobile è di anni 6 (sei) con inizio dal [indicare la data di stipula del contratto o, in caso di consegna differita dell’immobile, la dicitura: “dalla data di presa in consegna dei locali risultante dal verbale di cui al comma successivo, che dovrà avvenire al termine di adeguamento dell’immobile al fine di rendere lo stesso idoneo all’uso per cui viene locato e conforme alla normativa vigente, e comunque non oltre il …. Qualora la consegna dovesse avvenire oltre il suddetto termine, a partire dal …… sarà applicata alla Proprietà una penale pari ad € per ogni giorno di ritardo 2. All’atto della consegna dell’Immobile gli incaricati delle Parti redigono congiuntamente un verbale di consistenza e presa in consegna. 3. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore è comunque esentato dalla remissione in pristino dei locali. 4. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità semestrale fino alla riconsegna dell’Immobile.
Durata. 11.1. Il presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla Data di Decorrenza dell'Accordo e cesserà automaticamente, alla data di cancellazione di tutti i Dati Personali da parte del Fornitore, come previsto nel presente Accordo e, se previsto, nei relativi DPA – Condizioni Particolari.