Contract
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CONTRATTO DI MEDIAZIONE
tra
(Parte 1)
e
(Parte 2)
in merito alla seguente lite
Le parti concordano che il procedimento di mediazione è regolato come segue:
Le parti si impegnano a collaborare nella mediazione con la dovuta buona fede. La mediazione è volontaria e può essere interrotta in qualunque momento. Le parti sono responsabili dell’esito della mediazione e del risultato raggiunto con le trattative.
Il mediatore interviene nella lite mediando in favore delle parti con l’obbiettivo di giungere ad un risultato soddisfacente. Il mediatore non ha competenza decisionale nei confronti delle parti.
Il mediatore è neutrale e indipendente dalle parti. Egli le informa spontaneamente su tutte le circostanze che possono lasciare insorgere dubbi sulla sua neutralità e indipendenza. Il mediatore si astiene anche dopo la fine della mediazione dall’intervenire in qualsiasi forma nel contenzioso a favore delle parti senza la loro preventiva autorizzazione.
Le parti concordano di sospendere per la durata della mediazione ogni eventuale procedura giudiziaria in corso e di intraprendere i passi necessari in tal senso. Inoltre, le parti si impegnano a non avviare nuovi procedimenti durante la mediazione. Qualora la salvaguardia di termini perentori richieda necessariamente l’avvio di un procedimento, quest’ultimo deve essere sospeso immediatamente dopo l’avvio. Le parti sono esclusivamente responsabili della salvaguardia dei termini e a questo proposito il mediatore non ha alcun obbligo di consulenza.
Le parti trattano con assoluta confidenzialità tutte le informazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito della mediazione o in relazione ad essa e mantengono il segreto sul contenuto dei colloqui di mediazione e sull’eventuale accordo raggiunto.
Il mediatore si impegna a mantenere il segreto sull’intero procedimento di mediazione. Il mediatore non testimonierà in un procedimento giudiziario relativo al conflitto senza la preventiva autorizzazione scritta di ambedue le parti. Rimane comunque a sua libera discrezione la decisione di testimoniare o meno anche in presenza dell’autorizzazione di ambedue le parti. L’impegno al mantenimento del segreto e, se del caso, il divieto di testimonianza continuano a sussistere indipendentemente dalla fine del presente contratto.
I costi sono assunti dalle parti in ragione di metà ciascuno. Le parti pagano al mediatore l’onorario pattuito di xxx l’ora indipendentemente dall’esito della mediazione. Quale dispendio viene inoltre conteggiato, oltre alle sedute di mediazione, anche il tempo di preparazione, eventuali colloqui telefonici preventivi e durante la mediazione, i tempi di trasferta, ecc. Inoltre al mediatore sono da rifondere eventuali costi vivi (per telefono, telefax, porti, copie, viaggi). I costi delle parti generati dalla mediazione sono a carico delle parti medesime.
Il presente contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione ed è stipulato a tempo indeterminato. La mediazione è conclusa quando:
le parti si accordano sulla lite e l’accordo è fissato in forma scritta in una convenzione di conciliazione o in un verbale del mediatore.
in occasione di una seduta in comune, una parte non intende continuare la mediazione e persiste in questa intenzione anche dopo la fine della seduta;
il mediatore non ritiene più ragionevole proseguire la mediazione e dopo un colloquio conclusivo con le parti persiste in questa intenzione.
Luogo.................................................. data..............................................
Parte 1: Parte 2:
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Mediatore:
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