Modifiche al contratto Clausole campione

Modifiche al contratto. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Modifiche al contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investime nto tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune.
Modifiche al contratto. 12.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Modifiche al contratto. Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Modifiche al contratto. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti e soltanto per iscritto.
Modifiche al contratto. Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni ed informazioni ad esso relative, è proposta dalla Banca e comunicata al Titolare, a cura del Gestore, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi al Gestore, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare al Gestore, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate con le modalità previste all’art. 41. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Modifiche al contratto. SEZIONE III
Modifiche al contratto. Le eventuali modifiche o variazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle parti.
Modifiche al contratto. 1. Ogni modifica o integrazione al presente contratto o ai suoi allegati sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.