Modifiche al contratto Clausole campione

Modifiche al contratto. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Modifiche al contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune.
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente art...
Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme e le condizioni economiche previste nel Contratto, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente. 2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente. 3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data di ricevi- mento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamente. 4. In caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materia. 5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
Modifiche al contratto. Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Ai sensi dell’art 106 comma 12 del X.X.xx 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell’Operatore Economico. In ogni caso, comunque, l’Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell’esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell’importo del contratto e non comportino a carico dell’Operatore Economico maggiori oneri.
Modifiche al contratto. Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Modifiche al contratto. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti e soltanto per iscritto.
Modifiche al contratto. Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni ed informazioni ad esso relative è proposta e comunicata al Titolare a cura dalla Banca, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 37, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate con le modalità previste all’art. 43. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Modifiche al contratto. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.
Modifiche al contratto. 12.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti. A) Scheda informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003; B) Avviso sulle “principali norme di trasparenza” e fogli informativi.