Accordo Economico Collettivo 25 maggio 1935 per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale
Accordo Economico Collettivo 25 maggio 1935 per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale
Il giorno 25 maggio 1935 – XIII, in Roma la Confederazione Fascista degli industriali, rappresentata dal suo Presidente S.E. l’Xx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di Misurata, la Confederazione Fascista dei Commercianti, rappresentata dal suo Presidente Xx. Xxxxx Xxxxxxx, e la Federazione Nazionale Fascista degli Agenti o Rappresentanti di Commercio, rappresentata dal suo presidente Cav. Uff. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Esaminato il testo originario dell’Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, stipulato il 1°settembre 1934 – XII.
Considerato che il Comitato Corporativo Centrale, nella seduta del 3 maggio 1935 – XII, ha subordinato l’approvazione del predetto accordo all’accoglimento di alcune modificazioni da parte delle Associazioni stipulanti.
Hanno convenuto di accogliere le modificazioni proposte ed hanno redatto, in conseguenza, il seguente testo definitivo dell’accordo.
Art. 1 - Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti ed i rappresentanti di commercio, rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, e le ditte, industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente dalla Confederazione Fascista degli Industriali e dalla Confederazione Fascista dei Commercianti.
Agli effetti di esso, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione dei contratti in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società regolarmente costituite, aventi per oggetto esclusivo l’esercizio della attività suddetta.
Non si considera agente di commercio, agli effetti del presente accordo, colui che svolge l’attività di cui sopra insieme all’esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
Art. 2 – Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti né l’agente può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra si estende, salvo patto in contrario, alla assunzione da parte dell’agente dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
Art. 3 – L’agente deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.
L’agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni salvo speciale autorizzazione.
Art. 4 – L’agente è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.
In caso di esecuzione parziale dell’affare da parte del cliente, corrispondente ad esecuzione parziale da parte della ditta, l’agente ha diritto alla provvigione in proporzione della somma incassata.
Nessuna provvigione spetta all’agente neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione.
Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all’agente per i contratti comunque stornati dalla ditta. L’agente ha però diritto in questo caso al rimborso delle spese vive sostenute per la conclusione del contratto.
Salvo patto in contrario, nella zona in cui l’agente tratta quale agente esclusivo gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima, senza suo intervento.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo per l’agente, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
Art. 5 – Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione all’agente del conto relativo e delle copie della fatture inviate ai clienti.
Sulle provvigioni maturate l’agente ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 25% del suo credito per tale titolo.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo convenzione contraria.
Art. 6 – Quando sia pattuita una penale a carico dell’agente per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, essa non potrà superare il 20% della perdita subita dalla ditta.
Tuttavia ove l’ammontare della penale a carico dell’agente in un anno superi l’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente.
La ditta ha però, in tal caso, facoltà di risolvere il rapporto senza preavviso e senza indennità
Art. 7 – In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato tra ditta e agente da parte della ditta, non dovuta:
a) a cessazione d’azienda o del ramo di attività (escluse quindi le cessioni, fusioni, trasformazioni, creazioni o partecipazioni a uffici e società centrali di vendita);
b) a giusta causa data dall’agente;
c) a fallimento della ditta non seguita da concordato,
sarà corrisposta dalla ditta all’agente una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 8 – L’indennità di cui all’articolo precedente è fissata nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate dalla ditta all’agente durante il periodo di tempo in cui il rapporto è rimasto in vigore e determinato come negli articoli seguenti.
Art. 9 – Non si considereranno provvigioni le some corrisposte espressamente e specifcatamente, sotto qualunque forma, a titolo di rimborso o di concorso spese.
Art. 10 – Non si terrà conto delle provvigioni maturate fino al 31 dicembre 1933 – XII.
Agli agenti che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da 20 o più anni (ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la guerra) la loro attività per conto della stessa ditta, sarà concessa, al momento della risoluzione del rapporto che importi diritto all'indennità, una maggiorazione del 30 % dell’indennità di competenza degli anni trascorsi dopo il 1934 e non oltre il 1938.
Art. 11 – L’indennità non verrà corrisposta qualora le provvigioni determinate come sopra, percepite dall’agente, superino nel periodo considerato la media annuale di L. 40.000.
Art.12 - L’indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente totale dell’agente.
L’indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell’agente al coniuge o agli ascendenti o discendenti di primo grado.
Art. 13 – In caso di risoluzione del rapporto da parte della ditta, nei casi in cui è dovuta l’indennità, dovrà essere dato all’agente un preavviso di tre mesi, salvo che non sia stato pattuito un periodo più lungo.
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente della prestazione, dovrà corrispondergli in sostituzione del preavviso, anche se questo sia stato pattuito in misura superiore ai tre mesi, una somma pari ai 3/12 delle provvigioni maturate nell’anno solare precedente o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Ad analogo obbligo è tenuto l’agente nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente. La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell’agente.