Indennità di fine rapporto. All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 12. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.
Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto at- tiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazio- ne del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta da tre emolumenti: - il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene ricono- sciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equità; - il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.; - il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- to), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1. L’indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente e totale dell’agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.
Indennità di fine rapporto. Sull’indennità di fine rapporto, clausola 7.4 Parte II - Condizioni Generali, è stata prevista l’applicazione dell’accordo economico collettivo che sicuramente risulta es- sere uno strumento utile per determinare l’indennità. Si segnala che fuori dai paesi membri dell’ Unione Europea, dove le leggi nazionali prevedono l’indennità di fine rapporto in determinati casi, nei paesi extra-comunitari non sempre viene ricono- sciuta agli agenti l’indennità di fine rapporto. Pertanto si consiglia di valutare tale clausola anche alla luce del paese dell’Agente. Si è ritenuto di non inserire la clausola che prevede un obbligo di non concorrenza post-contrattuale, poiché generalmente tale previsione è accompagnata dall’obbligo di remunerazione. Ovviamente laddove le parti vogliano prevedere tale clausola di non concorrenza post-contrattuale, potranno inserirla con l’avvertenza di stabilire una remunerazione. S-1 Nome e indirizzo del Fabbricante/Name and address of the Manufacturer con sede in/having its seat at in persona del legale rappresentante Sig./represented by Mr. (in seguito denominato "il Fabbricante"/hereinafter called “the Manufacturer”) S-2 Nome e indirizzo dell’Agente/Name and address of the Agent con sede in/having its seat at in persona del legale rappresentante Sig./represented by Mr. *in caso l’agente sia una società/where the agent is a company (in seguito denominato "l’Agente"/hereinafter called “the Agent”) * inserire eventualmente tipologia di clienti/to insert category of customers S-6 Provvigione dell’Agente/Agent’s commission * in percentuale o ammontare fisso/in percentage or fixed amount S-8 Data e firma delle parti/Date and signature of the parties Il presente contratto di agenzia è disciplinato dalle This agency contract is governed by the special condi- condizioni speciali riportate qui sopra (nella misura in tions hereabove (to the extent the respective boxes cui siano state riempite le rispettive caselle) e dalle have been filled in) and by the general conditions con- condizioni generali riportate qui di seguito nella parte tained in part II hereafter. (luogo/place) (data/date) Il Fabbricante /The Manufacturer L’Agente/The Agent In particolare vengono approvate specificatamente The parties expressely approve the following gen- le clausole delle condizioni generali relative a: eral conditions’ clauses: Non concorrenza Art.3, Esclusiva Art.5, Affari non Undertaking not to compete Art.3, Exclusivity eseguiti Art. 6.8, Xxxxxx e scioglimento ...
Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. Particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo
Indennità di fine rapporto. La norma più importante della disciplina è quella relativa al diritto dell’agente di percepire un’indennità al termine del rapporto contrattuale. Tale indennità è prevista nell’art. 89b del codice commerciale tedesco che è identico all’art. 1751 del codice civile italiano. Anche in Germania spetta all’agente un’indennitá fino all’importo massimo di una provvigione annuale, che ha lo scopo di bilanciare i vantaggi che l’impresa trae dai nuovi clienti acquisiti dall’agente. Poiché tale materia è stata introdotta in Germania nel 1989 la giurisprudenza ha ormai definito più precisamente il contenuto di tale diritto. Risulta che l’indennità media sia più alta rispetto a quella determinata dai giudici italiani. Occorre tuttavia rilevare che anche la contrattualistica tedesca prevede diverse possibilità per limitare l’eventuale importo da corrispondere a titolo di indennità. È consigliabile, per es., di inserire nel contratto di agenzia stesso l’elenco dei clienti con cui l’impresa è già in contatto ed il cui fatturato non verrà successivamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità. La scelta tra il diritto tedesco e quello italiano richiede una valutazione dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi collegati ai due sistemi ed a una decisione strategica all’inizio del rapporto. Stipulando il contratto di agenzia, in base alle norme del diritto italiano, potrebbe anche essere concordata la competenza del foro italiano, e questo costringerebbe l’agente a riavviare in Italia un’eventuale procedura giudiziaria. Questo non impedirebbe per altro di stipulare contratti di compravendita con gli acquirenti in base alle norme di diritto tedesco per i quali sia competente il giudice tedesco sfruttando così i termini più brevi per un eventuale recupero giudiziale dei crediti e la possibilità di accordare un patto di riservato dominio.
Indennità di fine rapporto. Va notato innanzitutto che la legge tedesca non conosce generalmente un trattamento di fine rapporto come la liquidazione italiana (TFR). Né la legge né i contratti collettivi conferiscono al lavoratore dipendente il diritto di richiedere un’indennità alla fine del rapporto contrattuale. Unica eccezione è la legge per la tutela contro il licenziamento (Kündigungsschutzgesetz), che prevede dal 01.01.2004, in caso di licenziamento, un’indennità di un mezzo stipendio mensile lordo per ogni anno di rapporto contrattuale. Il diritto all’indennità presuppone che:
a) il datore di lavoro occupa regolarmente almeno 5 dipendenti fissi;
b) il dipendente deve essere stato licenziato per motivi aziendali urgenti;
c) il datore di lavoro ha fornito al dipendente il motivo del licenziamento (a causa di motivi aziendali urgenti),, con relativa lettera, nonché del suo diritto all’indennità nel caso in cui il dipendente non cominci una causa contro il licenziamento;
d) il dipendente non deposita alcun atto di citazione contro il licenziamento entro il termine previsto di tre settimane dal licenziamento.
Indennità di fine rapporto. In caso di cessazione del rapporto, ricorrendone i presupposti, la relativa indennità è stabilita avendo riguardo di quanto previsto agli artt. 11, 12 e 13 dell' A.E.C. Commercio vigente.
Indennità di fine rapporto. 1. All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei seguenti artt. 12 - 13.
2. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti salvo variazioni previste dalla direttiva europea (1986,86/653/CEE)con ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 21309/2006 depositata il 3.10.06 che recependo la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-465/04 del 23.3.06,detta le regole dell’indennità di fine rapporto. La Cassazione non dichiara la nullità degli accordi economici, ma afferma che il giudice deve far prevalere la disciplina codicistica sugli accordi individuali o collettivi solo nel caso in cui gli stessi siano nella singola fattispecie più sfavorevoli per l’agente.
Indennità di fine rapporto. 1. Con la presente normativa si intende dare piena ed esecutiva applicazione all’art 1751 Cod.civ. anche in riferimento alle previsioni di cui all’art 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando in funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.
2. A tal fine, si conviene che l'indennità di fine rapporto sarà composta dagli emolumenti determinati secondo i criteri indicati nella Tabella sub. allegato c). L’indennità di risoluzione del rapporto che viene riconosciuta all'Agente ai sensi dell’art 1751 c.c. risponde principalmente al criterio dell'equità. Dette somme devono essere accantonato annualmente dall’Intermediario Finanziario che ha la facoltà di aderire alla gestione del FIRR attuata dalla Fondazione Enasarco, oppure potrà costituire un fondo a gestione autonoma secondo quanto previsto dal successivo comma 7.
3. Si precisa che non trova applicazione relativamente alla categoria professionale dell’agente in attività finanziaria il criterio del c.d. “portafoglio” clienti,né la c.d. indennità suppletiva di clientela.
4. L’indennità di cui al presente articolo non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa dell’Intermediario motivata da una delle fattispecie sotto elencate: - concorrenza sleale; - per gli agenti monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per un solo Intermediario; - ritenzione indebita di somme di spettanza dell’Intermediario Finanziario.
5. L’Agente perde il diritto all'indennità, se omette di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.
6. In caso di mancato accordo sulla ricorrenza del diritto all’indennità e/o sull’importo dell’indennità stessa, l’Intermediario finanziario e l’Agente sono tenuti ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 18 del presente Accordo.
7. Gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, determinati secondo i criteri riportati nella Tabella sub allegato C), dovranno essere accantonati annualmente dall’Intermediario Finanziario. L’Intermediario Finanziario ha facoltà di effettuare tale accantonamento annuale: - nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo le norme regolamentari della Fondazione, e subordinatamente alla condizione che l’Ente corrisponda all’Intermediario l’interesse annuo non ...
Indennità di fine rapporto. 1. Nei casi previsti dall’articolo 1751 codice civile, al momento della cessazione del rapporto sarà corrisposta all’agente l’indennità prevista dall’articolo 13 dell’accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio 2009.