Liquidazione delle provvigioni. Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012 del 9/11/12. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
Liquidazione delle provvigioni. Per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni, le parti convengono che venga regolata secondo quanto previsto dall’art. 1749 c.c., nella parte che viene di seguito riportata: “Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.” Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rap- presentante di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine di cui al pre- cedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs. 231/2002. Se per consuetudine il preponente non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante di commercio, esso deve almeno fornire all’agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese le copie delle fatture inviate ai clienti. Qualora all’atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l’agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50% (cinquanta per cento) della provvigione per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% (trentacinque per cento) per gli affari che prevedono l’esecu- zione da parte del compratore oltre 90 giorni.
Liquidazione delle provvigioni. 1. Per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni , le parti convengono che venga regolate secondo quanto previsto dall’art. 1749 del Codice Civile , nella parte che viene di seguito riportata : “ il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto Conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
Liquidazione delle provvigioni. Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti. Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco. In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura: - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; - cinque mesi nel quinto anno di dur...
Liquidazione delle provvigioni. 2 Cfr. per tutte Cass. n. 8579/2004.
Liquidazione delle provvigioni. 1.Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Liquidazione delle provvigioni. Le provvigioni maturate dall’Agente (ovvero, relative a vendite per le quali la Preponente abbia percepito regolarmente l’intero prezzo della vendita) saranno calcolate trimestralmente e saranno liquidate entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, sulla base di estratto conto riepilogativo.
Liquidazione delle provvigioni. L’agente può chiedere anticipi provvigionali in misura più elevata, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni e nella misura del 50% per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni. Tutto questo in virtù delle ragioni già addotte in precedenza con riferimento alle difficoltà attuali del mercato e delle norme poste alla base dell’imposizione fiscale e della correttezza contabile. Inoltre, con riferimento ai cosiddetti termini temporali nei quali maturi la tacita approvazione del conto provvigioni si è ritenuto, per mero scrupolo di legittimità procedurale, fare comunque riferimento alle previsioni codicistiche, atteso che il diritto a compensi, la sua rivendicazione e l’estinzione del medesimo vadano incontro a prescrizione come per legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2934 e segg. del codice civile.
Liquidazione delle provvigioni. 1. Salvo diversi accordi scritti fra le Parti, il Consorzio curerà la liquidazione delle provvigioni e degli altri compensi alla fine di ogni trimestre, fornendo a mezzo del sistema informatico lo sviluppo del calcolo di quanto maturato, ai sensi del primo comma dell’art.7 del presente accordo.
Liquidazione delle provvigioni. Le provvigioni saranno conteggiate all’Agente alla fine di ciascun trimestre e pagate nei <...> giorni successivi sulla base di dettagliato estratto conto. Eventuali contestazioni sulle risultanze del conto provvigionale dovranno essere inoltrate alla Preponente, a pena di decadenza, entro il ...° giorno dal suo ricevimento. Xxxx xxxxx la facoltà della Preponente di procedere alla compensazione di eventuali crediti vantati nei confronti dell’Agente.