Contratto di prestazione occasionale. Legge n.96/2017 di conversione del d.l. 24 aprile 2017, n.50 (cd. "manovrina" 2017). Circolare INPS N.107/2017
AREA Sindacale CIRCOLARE N. 15674 del 10 LUGLIO 2017 |
Contratto di prestazione occasionale. Legge n.96/2017 di conversione del d.l. 24 aprile 2017, n.50 (cd. "manovrina" 2017). Circolare INPS N.107/2017
RIFERIMENTI NORMATIVI
legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 00 xxx
X.X. 00 xxxxxx 0000, x.00
XX XXXXXXX
Xx informano le Unioni e le Federazioni che legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n.144 del 23.06.2017) di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (cd. "manovrina") ha introdotto il nuovo "contratto di prestazione occasionale", una nuova fattispecie contrattuale che intende disciplinare le prestazioni di lavoro saltuarie ed occasionali che in precedenza rientravano nel lavoro accessorio (cd. Voucher o buoni lavoro) e che - in seguito all'abrogazione delle relative norme (articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n.81/2015) ad opera della legge n. 49/2017 (cfr. notizia in Area riservata del 21 marzo 2017) - erano rimaste prive di regolamentazione normativa. Sull'argomento è intervenuta l'allegata circolare INPS n. 107 del 5 luglio u.s., con la quale sono state fornite indicazioni operative per l'utilizzo delle prestazioni occasionali.
COMMENTO
La presente circolare si sofferma in particolare sull'utilizzo del contratto di prestazione occasionale in favore delle imprese del settore agricolo.
ALLEGATI
G. U. N. 144/2017, SUPPLEMENTO ORFINARIO N. 31/L
Circolare n.107/2017
Area Sindacale
RC.TP.arf Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000 - 00000 Xxxx
Circolare
n. 15674 del 10 luglio 2017 tel.:
x00.00.00.00.000 - fax: x00.00.00.00.000
Prot.
n. 989/Cir017/Contratto Prestazione Occasionale. Conv Legge e Circ
Inps e-mail:
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Oggetto: Contratto di prestazione occasionale. Legge n. 96/2017, di conversione del d.l. n.50/2017 (cd. "manovrina"). Circolare INPS n.107/2017
Alle Unioni Provinciali Agricoltori
Alle Federazioni Regionali Agricoltori
Alle Federazioni Nazionali di Categoria
Alle Federazioni Nazionali di Prodotto
Loro Sede.
Si informano le Unioni e le Federazioni che la legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sul supplemento ordinario n.31/L della G.U. n.144 del 23.06.2017,) di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (cd. "manovrina") ha introdotto il nuovo "contratto di prestazione occasionale".
Si tratta di una nuova fattispecie contrattuale che intende disciplinare le prestazioni di lavoro saltuarie ed occasionali che in precedenza rientravano nel lavoro accessorio (cd. voucher o buoni lavoro) e che - in seguito all'abrogazione delle relative norme (articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n.81/2015) ad opera della legge n. 49/2017 (cfr. notizia in Area riservata del 21 marzo 2017) - erano rimaste prive di regolamentazione normativa.
L'art. 54 bis della legge in commento reintroduce dunque una forma contrattuale ad hoc (contratto di prestazione occasionale) - distinta dalle tradizionali forme di lavoro subordinato - mediante la quale un utilizzatore "acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità" entro prefissati limiti di importo e con particolari modalità (vedi infra).
Pur trattandosi di un strumento contrattuale molto simile al lavoro accessorio (voucher), si distingue da quest’ultimo per una serie di limitazioni che restringono fortemente il campo di applicazione della relativa disciplina.
Occorre premettere che la nuova normativa opera una distinzione di base tra i casi in cui le prestazioni occasionali siano utilizzate nell'esercizio di un'attività professionale o di impresa e i casi in cui siano utilizzati in favore di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività economica (cd. famiglie).
Nell'ambito delle prestazioni occasionali utilizzate nell'esercizio di un'attività professionale o di impresa un regime particolare è previsto per le imprese del settore agricolo.
Sull'argomento è intervenuta l'allegata circolare INPS n. 107 del 5 luglio u.s., con la quale sono state fornite indicazioni operative per l'utilizzo delle prestazioni occasionali.
Qui di seguito ci soffermeremo in particolare sull'utilizzo del contratto di prestazione occasionale in favore delle imprese del settore agricolo.
Contratto di prestazione occasionale in favore di imprese del settore agricolo
Come anticipato, la legge detta regole e limitazioni puntuali per le prestazioni occasionali utilizzate nell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, caratterizzando in modo ulteriormente specifico le attività occasionali svolte in favore di aziende agricole.
Ed infatti il legislatore, dopo aver sancito in via di principio il divieto per le imprese del settore agricolo di fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (art. 54, comma 14, lettera b), fa salve le attività lavorative rese da alcune particolari categorie di soggetti espressamente elencate (pensionati, studenti, percettori di integrazioni al reddito).
Categorie di prestatori
Più precisamente le prestazioni di lavoro occasionale in favore di aziende agricole possono essere svolte esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/20151;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I prestatori di lavoro occasionale, rientranti nelle sopra citate categorie, non devono essere stati iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici INPS dei lavoratori agricoli e non devono avere in corso, ne’aver cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l'imprenditore che li incarica (cd. utilizzatore).
Utilizzatori
A differenza di quanto previsto in precedenza per i voucher, la nuova disciplina in commento non distingue tra diverse categorie di imprenditori agricoli (non si fa più riferimento al volume d'affari né alla tipologia di attività, stagionale o non, da svolgere). A tutte le aziende agricole dunque si applicano le stesse regole.
Restano escluse dalla possibilita' di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale i datori di lavoro - anche agricoli - che hanno alle proprie dipendenze "più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato".
In tal senso si è espresso l'INPS con la citata circolare, assumendo una interpretazione restrittiva per il settore agricolo riguardo ad una dizione normativa che sul punto era tutt'altro che chiara.
Attività
Come accennato, le nuove disposizioni legislative non limitano più l'utilizzo delle prestazioni occasionali alle attività agricole di natura stagionale, come in precedenza era previsto per le imprese agricole con volume d'affari superiore ai 7.000 euro annui.
Pertanto i prestatori occasionali possono essere utilizzati per svolgere qualunque tipo di attività agricola, anche non di carattere stagionale quale, a mero titolo di esempio, quelle zootecniche.
Compensi
I compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale non possono superare, nel corso di un anno civile, i seguenti limiti:
5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore);
5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. Ai fini del computo di questo limite, i corrispettivi per prestazioni di lavoro occasionali rese da studenti, pensionati e percettori di indennità di sostegno al reddito sono considerati nella misura del 75% del loro importo (comma 8). In sostanza ciascuna azienda agricola può erogare compensi per lavoro occasionale nel limite massimo di circa 6.666 euro.
Al riguardo l'INPS ha chiarito che i valori indicati debbano intendersi al netto.
Come avveniva anche per i voucher, i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
La legge (comma 16) fissa anche un compenso orario minimo, il cui importo per il settore agricolo é pari a quello "della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (negli altri settori produttivi il compenso orario minimo viene invece fissato, per legge, in 9 euro)2.
Al riguardo l'INPS ha precisato che il valore orario minimo in agricoltura è quello individuato dal contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti, e non quello previsto dai diversi contratti territoriali che, come noto, fissano le retribuzioni provinciali.
Nell'individuare il compenso orario minimo però la citata circolare fa riferimento esclusivamente alle retribuzioni orarie per gli operai florovivaisti (Tabella n. 2 allegata al CCNL) e non anche a quelle previste per gli operai agricoli tradizionali per i quali il minimo di area è indicato in valori mensili.
Da parte nostra abbiamo segnalato l'anomalia all'Istituto e siamo in attesa di indicazioni.
Oltre ad un compenso minimo orario, la legge (comma 17, lettera e) fissa anche un compenso minimo giornaliero che non può essere inferiore al valore di una prestazione di almeno 4 ore.
Nonostante la norma preveda sul punto la seguente formulazione: "salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16", l'Istituto ha ritenuto comunque applicabile il compenso minimo giornaliero anche alle prestazioni occasionali rese in agricoltura.
Durata
Viene fissato anche un limite massimo di durata annuale della prestazione che, nel nostro settore, é pari al rapporto tra il limite di importo per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (2.500 euro) e la retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (vedi sopra). Negli altri settori produttivi tale limite di durata della prestazione é fissato in 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (valore pari al rapporto tra i 2.500 euro e i 9 euro orari).
Orario e sicurezza
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 66/2003 (disciplina dell'orario di lavoro) ed all'applicazione delle normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.lgs. n. 81/2008 e le altre norme speciali vigenti in materia).
Nonostante tali previsioni (peraltro quella in materia di sicurezza non è nuova) non pare esservi dubbio che il contratto di prestazione occasionale non possa essere ricondotto nell'ambito del lavoro subordinato.
Si tratta di richiami normativi assolutamente parziali rispetto a quelli che caratterizzano il lavoro subordinato finalizzati solo a garantire i riposi e la sicurezza del prestatore occasionale.
Previdenza e assistenza
La contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso, sono interamente a carico dell'utilizzatore.
Tali importi si aggiungono quindi al compenso come sopra descritto.
Procedure
Il comma 13 dell'articolo 54 bis definisce la fattispecie in commento come il "contratto mediante il quale un utilizzatore,... (omissis) ..., acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità" entro precisi limiti di importo, a condizioni e con modalità specifiche.
Le semplificazioni di gestione degli adempimenti, come si evince dai commi successivi, si sostanziano nell'utilizzo esclusivo di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS (al quale spetta l'un per cento degli importi versati per il finanziamento degli oneri gestionali).
Ed infatti tutta la gestione degli adempimenti relativi al contratto in oggetto é affidata all'INPS: l'attivazione del contratto di prestazione occasionale da parte dell'utilizzatore (attraverso il pagamento anticipato degli importi delle prestazioni)3, la pre-registrazione del prestatore, l'erogazione e l'accreditamento dei compensi (attraverso il sistema di pagamento elettronico), la valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori, la preventiva comunicazione di avvio della prestazione (e l'eventuale revoca).
Vale la pena di soffermarsi proprio sulla comunicazione che deve essere trasmessa all'INPS almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione - attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center - contenente le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni4 (che per l’INPS debbono essere consecutivi); il compenso pattuito per la prestazione.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, la revoca deve essere comunicata entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Sia la comunicazione di inizio della prestazione e sia l'eventuale revoca vengono notificate al prestatore attraverso SMS o posta elettronica. Quest'ultimo ha la possibilità di confermare l'avvenuta prestazione accedendo al portale INPS (ed escludendo così la possibilità di revoca da parte dell'utilizzatore).
In mancanza di revoca, l’INPS provvede regolarmente al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (anche se la prestazione non c'e' stata).
Si segnala inoltre che gli utilizzatori e i prestatori possono registrarsi e svolgere i relativi adempimenti, anche per il tramite degli intermediari abilitati (ai sensi della legge n. 12/1979), comprese le nostre Unioni e le società di servizi collegate.
Conseguenze in caso di violazione delle norme
In caso di superamento del limite di importo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore o comunque del limite di durata della prestazione nell’arco dello stesso anno civile (280 giornate per gli altri settori da rideterminare in agricoltura secondo i criteri prima indicati), il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (comma 20).
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione all'INPS ovvero del divieto per le aziende agricole di utilizzare prestatori appartenenti a categorie diverse da pensionati, studenti e precettori di sostegno al reddito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Non sono previste ulteriori specifiche sanzioni per la violazione di altri obblighi e limiti previsti dalla legge in commento.
Restano comunque applicabili, oltre alle specifiche sanzioni sopra descritte, le altre norme di carattere generale che puniscono eventuali comportamenti elusivi delle norme in materia lavoristica e previdenziale (ad es. in presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato).
Contratto di prestazione occasionale in favore di altri utilizzatori
Il contratto di prestazione occasionale, come detto, può essere stipulato anche da parte di imprese e di altri operatori economici professionali, compresa quindi la nostra Organizzazione, sia livello nazionale che territoriale, e gli enti e le società collegate.
E' possibile ricorrere al lavoro occasionale solo per i soggetti che non occupino più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
A tali rapporti si applicano le seguenti regole:
le prestazioni possono essere rese da tutte le categorie di soggetti senza limitazioni (e quindi non solo studenti, pensionati e disoccupati);
i prestatori di lavoro occasionale non devono avere in corso, né aver cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’utilizzatore;
i compensi percepiti per lo svolgimento non possono superare i seguenti limiti:
5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore);
5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
il compenso del prestatore è esente da imposizione fiscale;
il valore del compenso orario netto non può essere inferiore ai nove euro, cui vanno aggiunti i contributi a carico del datore di lavoro nella misura del 33% (INPS) e del 3,5% (INAIL) nonché dell'1% per gli oneri di gestione della prestazione da parte dell'INPS;
il compenso minimo per una prestazione occasionale non può essere inferiore al valore di 4 ore di lavoro (36 euro, oltre contributi);
la prestazione non può superare le 280 ore nell’arco dello stesso anno civile;
almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione deve essere effettuata un’apposita comunicazione all’INPS con l’indicazione dei dati anagrafici, del luogo e dell’oggetto della prestazione, della data e dell’orario di inizio e di fine della prestazione, del compenso pattuito;
la registrazione dell’utilizzatore e del prestatore, l’acquisto e l’attivazione del contratto, l’accreditamento dei pagamenti avvengono attraverso la piattaforme informatica INPS.
libretto di famiglia
Ancora più semplificate sembrano essere le modalità di gestione delle prestazioni occasionali rese in favore delle persone fisiche, per le quali la nuova legge introduce il cd. "Libretto Famiglia", un libretto nominativo prefinanziato acquistabile attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali.
Esso può essere utilizzato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese in favore di persone fisiche (diverse dagli imprenditori e dai professionisti) da uno o più prestatori nell’ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Al compenso va aggiunto il pagamento (interamente a carico dell’utilizzatore) della contribuzione alla Gestione separata INPS (1,65 euro), del premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL (0,25 euro) e di 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.
Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l'utilizzatore comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Tale comunicazione viene notificata anche al prestatore attraverso SMS o posta elettronica.
Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
***
Da ultimo si segnala che la piattaforma INPS per la gestione delle nuove prestazioni occasionali dovrebbe essere operativa a partire da oggi, 10 luglio 2017, almeno per i singoli prestatori ed utilizzatori che intendano registrarsi.
Per quanto riguarda invece l'accesso alla piattaforma da parte degli intermediari abilitati (e quindi anche per i nostri operatori) l'INPS ha preannunciato che sarà consentito nelle prossime settimane e comunque entro il corrente mese di luglio.
Nel riservarci di tenervi informati in caso di ulteriori sviluppi, porgiamo cordiali saluti.
Xxxxxxx Xxxxxx
Direttore
All. ti n. 2
1 Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 ("Stato di disoccupazione") del d.lgs. n.150/2015 ("Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive") sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
2 Per le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche (cfr. Libretto di Famiglia su cui si veda infra), il compenso minimo orario é fissato in 10 euro l’ora.
3 Si precisa che i pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 9).
4 Si precisa che per le gli altri utilizzatori professionali devono essere comunicati anche la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione.