AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER IRCCS
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX IRCCS
Delibera del Direttore Generale n. 428 del 18-07-2024
Proposta n. 732 del 2024
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “XXXXX XXXXX” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E SAN XXXXXXXX TELETHON INSTITUTE FOR GENE THERAPY (SR-TIGET), CONGIUNTAMENTE CONDOTTO DALL’OSPEDALE SAN XXXXXXXX S.R.L. E DA FONDAZIONE XXXXXXXX ETS, PER LA CONDUZIONE DI SPECIFICHE ANALISI DI LABORATORIO RELATIVE AL PROGETTO DI RICERCA “TERAPIA GENICA IN VIVO AL FEGATO PER MALATTIE METABOLICHE”.
Dirigente: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Struttura Dirigente: CONVENZIONI E AFFARI GENERALI
Delibera del Direttore Generale n. 428 firmata digitalmente il 18-07-2024
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA XXXXX I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzioni con soggetti privati |
Contenuto | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “XXXXX XXXXX” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E SAN XXXXXXXX TELETHON INSTITUTE FOR GENE THERAPY (SR-TIGET), CONGIUNTAMENTE CONDOTTO DALL’OSPEDALE SAN XXXXXXXX S.R.L. E DA FONDAZIONE XXXXXXXX ETS, PER LA CONDUZIONE DI SPECIFICHE ANALISI DI LABORATORIO RELATIVE AL PROGETTO DI RICERCA “TERAPIA GENICA IN VIVO AL FEGATO PER MALATTIE METABOLICHE”. |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Dirigente Proponente | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Conti Economici | |||
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 11 | Schema di contratto da stipulare con il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Xxxxx Xxxxx” dell’Università degli Studi di Firenze e Ospedale San Xxxxxxxx s.r.l. |
“documento firmato digitalmente”
Richiamati:
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 149 del 28 agosto 2023)
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il Decreto Legge n. 75 del 22 .06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” ed in particolare l’art. 8-bis, contenente “Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale”;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx ad Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS…”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 09.05.2024 è stato adottato ai sensi dell’art. 50 novies comma 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., a seguito dei pareri favorevoli della Giunta Regionale e del Ministero della Salute, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S.;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 10.05.2024 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S. e che il nuovo organigramma avrà decorrenza dal 01 luglio 2024;
Su proposta della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile della SOSD convenzioni e affari generali, giusta deliberazione n. 404 del 09.07.2024, la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1, comma 1 bis, che riconosce l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione;
- l’art. 43, comma 3, della Legge n° 449/1997 che consente alle Pubbliche Amministrazioni, di poter stipulare accordi con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;
Premesso che:
- l’A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S. è Ospedale di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale per la Pediatria, con una reputazione di centro d’eccellenza riconosciuto anche all’estero, che vede caratterizzata la sua missione dal connubio tra la pratica clinica e la ricerca scientifica;
- l’A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S. promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;
- OSR è un IRCCS di diritto privato che persegue, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, la promozione della ricerca biomedica e clinico-assistenziale;
- Telethon è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nato nel 1990 per sostenere la ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche;
- il San Xxxxxxxx Xxxxxxxx Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) è un Istituto privo di personalità giuridica, condotto congiuntamente da OSR e Fondazione Telethon, con l’obiettivo di rappresentare un centro di eccellenza in tutti gli stadi della ricerca di base e clinica con particolare rilievo per la cura di malattie genetiche;
- il Dipartimento SBSC UniFi è costituito da docenti e ricercatori afferenti a 15 settori scientifico disciplinari di area clinica e preclinica che esercitano attività didattica nell'ambito della Scuola di Scienze della Salute Umana, della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, della Scuola di Ingegneria, della Scuola di Psicologia e della Scuola di Agraria;
- fra l’XXX Xxxxx, il Dipartimento SBSC UniFi ed il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) hanno sottoscritto apposito contratto di servizio diretto alla regolamentazione dell’attività di collaborazione nell’ambito della conduzione di analisi relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche”, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 495 del 02.09.2021, scaduta il 07.11.2023;
Evidenziato che:
- il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) ha affidato al Dipartimento SBSC UniFi la conduzione delle analisi relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche”;
- il Dipartimento SBSC UniFi ha richiesto all’A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S. di fornire un servizio di supporto all’attività di ricerca clinica di cui sopra mediante l’esecuzione di dette analisi presso il Laboratorio biochimica clinica e farmacia clinica diretto dal Prof. Xxxxxxxxx la Marca,
professore ordinario presso il Dipartimento SBSC UniFi, in afferenza assistenziale presso questa Azienda, nonché responsabile della SOSD screening neonatale biochimica clinica e farmacia clinica afferente al Centro di Eccellenza di Neuroscienze;
Considerato che l’A.O.U. Xxxxx X.X.X.X.X., nel dare riscontro alla suddetta richiesta, in accordo con il Prof. Xxxxxxxxx la Marca - Responsabile SOSD screening neonatale biochimica clinica e farmacia clinica, nonché Referente aziendale del contratto, ha fornito la propria disponibilità, alla conduzione delle analisi sui campioni coinvolti nella sperimentazione clinica;
Acquisita la disponibilità del personale afferente alla SOSD screening neonatale biochimica clinica e farmacia clinica dell’A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S. allo svolgimento delle prestazioni richieste, al di fuori del normale orario di servizio, a titolo gratuito e compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative aziendali, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza e l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali;
Ritenuto già col presente atto di individuare il Referente aziendale del contratto di servizio nella persona del Prof. Xxxxxxxxx la Marca - Responsabile SOSD screening neonatale biochimica clinica e farmacia clinica, che assume pertanto la funzione di Responsabile della esecuzione delle prestazioni convenute tra l’A.O.U. Xxxxx X.X.X.X.X., il Dipartimento SBSC UniFi ed il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) per il livello di programmazione delle attività, per gli aspetti tecnico-professionali ed anche per le correlate azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate;
Dato atto che, sulla base di apposito studio di fattibilità, agli atti, condotto congiuntamente dalla struttura S.O.C. Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione e dallo stesso Prof. Xxxxxxxxx la Marca - Responsabile SOSD screening neonatale biochimica clinica e farmacia clinica, le tariffe applicate al San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) garantiscono la totale copertura dei costi sostenuti da questa Azienda per le prestazioni in oggetto e che pertanto l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio aziendale;
Stabilito che le prestazioni oggetto dell’accordo sopra citato sono soggette ad I.V.A., ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto che l’A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S., il Dipartimento SBSC UniFi ed il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) hanno raggiunto una intesa sul testo del contratto di servizio per la conduzione delle suddette analisi, con validità di due anni, dalla data di sottoscrizione;
Rilevato, pertanto, di formalizzare la collaborazione con il Dipartimento SBSC UniFi ed il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) mediante la stipula di un nuovo contratto di servizio diretto alla regolamentazione delle modalità operative ed economiche per la conduzione di analisi relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche” da effettuarsi presso il Laboratorio Screening Neonatale, Biochimica e Farmacologia di questa Azienda, secondo lo schema allegato N. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. in considerazione della necessità di sottoscrivere tempestivamente l’accordo ed avviare fattivamente la collaborazione per la conduzione di specifiche analisi di laboratorio, a scopo di ricerca, a favore del San Xxxxxxxx Telethon Institute for
Gene Therapy (SR-TIGET);
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, sottoscrivendo l’atto, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni esposte, che integralmente si confermano:
1) Di approvare lo schema di contratto di servizio da stipulare con il Dipartimento SBSC e con il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) per lo svolgimento del servizio di supporto all’attività di ricerca clinica finalizzata alla conduzione di specifiche analisi di laboratorio relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche”, di durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, allegato N. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di stabilire che lo svolgimento delle prestazioni richieste, da parte del personale interessato, avverrà al di fuori del normale orario di servizio ed a titolo gratuito.
3) Di dare atto che le tariffe applicate al San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR- TIGET) garantiscono la totale copertura dei costi sostenuti da questa Azienda per le prestazioni dedotte di cui al contratto di servizio e che pertanto l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio aziendale.
4) Di dare atto che le somme introitate da questa Azienda, per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi, stimate in via presunta in Euro 6.000,00, per il periodo di vigenza del contratto di servizio, verranno acquisite, ai rispettivi Bilanci per l’importo di Euro 2.000,00 stimati annui, al conto di ricavo 4102201010 “Servizi San. in convenzione erogati a privati”.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa.
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S..
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | IL DIRETTORE SANITARIO Dr. Xxxxxxxx Xxxx | IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx |
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx |
CONTRATTO DI SERVIZIO
tra
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Xxxxx Xxxxx” dell’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze (50134), Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - codice fiscale e partita IVA 01279680480 (di seguito “Dipartimento SBSC UniFi”), rappresentato dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino
e
Ospedale San Xxxxxxxx s.r.l. (di seguito denominata per brevità “OSR”), ”), con sede in 00000 Xxxxxx, via Olgettina n. 60, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano- Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento del Gruppo San Donato S.p.A, in persona del Direttore Ricerca, dott.ssa Xxxx Xxxxxx d’Xxxxxx Xxxxxxx e Fondazione Telethon ETS (ETS, det.Reg.Lazio N. G03816 del 30/3/2022, repertorio RUNTS n.1217) (di seguito denominata per brevità “Telethon”), con sede in Roma (00185), Via Varese 16B, C.F. 04879781005, rappresentata dal Consigliere Delegato Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, che congiuntamente conducono l’Istituto di ricerca sulla terapia genica, privo di personalità giuridica, denominato San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy, diretto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito “SR- TIGET”), (d’ora innanzi congiuntamente denominati “Committente”)
e
Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominata “AOU Xxxxx IRCCS”, con sede legale in Firenze (50139), Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA 02175680483,
rappresentata dal suo Direttore Generale, Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
di seguito anche congiuntamente denominate come le “Parti” o singolarmente come la “Parte”.
Premesso che:
- OSR è un IRCCS di diritto privato che persegue, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, la promozione della ricerca biomedica e clinico- assistenziale;
- Telethon è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nato nel 1990 per sostenere la ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche;
- il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) è un Istituto privo di personalità giuridica, diretto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, condotto congiuntamente da OSR e Telethon con l’obiettivo di rappresentare un centro di eccellenza in tutti gli stadi della ricerca di base e clinica con particolare rilievo per la cura di malattie genetiche;
- il Dipartimento SBSC UniFi è costituito da docenti e ricercatori afferenti a 15 settori scientifico disciplinari di area clinica e preclinica che esercitano attività didattica nell'ambito della Scuola di Scienze della Salute Umana, della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, della Scuola di Ingegneria, della Scuola di Psicologia e della Scuola di Agraria;
- il Committente intende affidare al Dipartimento SBSC UniFi la conduzione di analisi relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche” (di seguito “Progetto di Ricerca”);
- la conduzione delle analisi sarà eseguita presso i laboratori dell’AOU Xxxxx IRCCS.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
in considerazione delle premesse e dei patti reciproci qui contenuti e riconosciuti adeguati da tutti i contraenti, le Parti concordano:
Articolo 1. Premesse e allegati
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
Articolo 2. Oggetto del contratto
2.1. Con il presente Contratto le Parti intendono regolamentare le condizioni ed i termini per lo svolgimento delle attività dettagliate nell’Allegato A al presente Contratto (di seguito “Attività”), specificando i reciproci diritti ed obblighi.
Articolo 3. Responsabili scientifici
3.1 Le Parti nominano rispettivamente, quali responsabili scientifici per l’esecuzione delle Attività e per la gestione del Contratto, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx per il Committente (di seguito il “Responsabile Scientifico SR-TIGET”), il Prof. Xxxxxxxxx Xx Marca per il Dipartimento SBSC UniFi (di seguito il “Responsabile Scientifico UniFi”).
3.2 La sostituzione del Responsabile Scientifico UniFi non previamente autorizzata per iscritto dal Committente, costituirà causa di risoluzione espressa, ex art. 1456 c.c.
3.3 La sostituzione del Responsabile Scientifico SR-TIGET sarà comunicata al Dipartimento SBSC UniFi per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, senza ulteriori formalità.
Articolo 4. Corrispettivo e Modalità di pagamento
4.1 Il Committente, tramite OSR, si impegna a corrispondere il seguente corrispettivo (di seguito “Corrispettivo”):
i) al Dipartimento SBSC UniFI la somma complessiva di 35,00 (trentacinque/00) euro oltre IVA a campione per l’attività di misurazione di metaboliti e alla AOU Xxxxx IRCCS la somma complessiva di 5,00 (cinque/00) euro oltre IVA a campione per l’utilizzo dei suoi laboratori ai fini della predetta analisi, e
ii) al Dipartimento SBSC UniFI la somma complessiva di 15,00 (quindici/00) euro oltre IVA a campione per l’attività di determinazione dell’attività enzimatica e alla AOU Xxxxx IRCCS la somma complessiva di 5,00 (cinque/00) euro oltre IVA a campione per l’utilizzo dei suoi laboratori ai fini della predetta analisi.
Il numero dei campioni previsti, per ogni annualità, è stimato indicativamente nel numero massimo di 600 unità per un Corrispettivo massimo pari a 36.000 euro.
4.2 Il Corrispettivo per le analisi svolte sarà versato da OSR a cadenza semestrale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione del Contratto ed entro 60 giorni dalle fatture emesse rispettivamente da Dipartimento SBSC UniFI e XXX Xxxxx accompagnate dal report cumulativo delle analisi effettuate, redatto a cura del Responsabile Scientifico UniFi e previamente approvato da parte del Responsabile Scientifico SR-TIGET.
4.3 Ai fini del pagamento le fatture dovranno: (i) indicare il riferimento al Contratto e al Progetto di Ricerca, (ii) essere intestate a Ospedale San Xxxxxxxx S.r.l, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, C.F. e P.IVA n. 07636600962; (iii) essere inviate tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), codice destinatario SDI 0D3UYWQ e (iv) indicare il numero d’ordine che verrà emesso da OSR successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.
4.4 I pagamenti da parte di OSR avverranno mediante la Piattaforma PagoPA a favore dell’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Xxxxx Xxxxx (Cod. U.A. DIP 058515) e mediante bonifico bancario sul conto corrente Banco BPM IBAN: IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 a favore della Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx IRCCS.
4.5 Resta inteso che il Corrispettivo di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti in qualunque forma sostenuti dal Dipartimento SBSC UniFi e dalla AOU Xxxxx IRCCS per l’esecuzione del Contratto.
Articolo 5. Durata ed efficacia del Contratto
5.1 Le Parti convengono che il Contratto decorrerà dalla data di ultima
sottoscrizione e, salvo il caso di risoluzione anticipata, rimarrà efficace per 2 anni. Le Parti convengono altresì che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga in data successiva rispetto all’inizio dell’esecuzione delle Attività previste nel Contratto medesimo, le prestazioni eseguite medio tempore saranno ricomprese e disciplinate dal presente Contratto.
5.2 Resta inteso che l’efficacia del Contratto è subordinata al previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere le Attività che le Parti con la sottoscrizione del presente Contratto dichiarano di aver ottenuto.
5.3 L’eventuale proroga del Contratto dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.
Articolo 6. Svolgimento delle Attività
6.1 Il Dipartimento SBSC UniFi e il Responsabile Scientifico UniFi, per quanto di sua competenza, in relazione all’esecuzione delle Attività, si impegnano:
a) a non iniziare le Attività fino a che le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, ai sensi delle normative applicabili, non siano state ottenute sia presso il Dipartimento SBSC UniFi, che presso AOU Xxxxx IRCCS;
b) a conservare, utilizzare e trattare i campioni biologici forniti (di seguito i “Campioni”) con prudenza e dovuta cautela, in modo sicuro e in conformità alle relative leggi e regolamenti in vigore, anche al fine di evitare qualsiasi danneggiamento ai medesimi. In caso di distruzione e/o perdita dei Campioni; il Committente non sarà tenuto a corrispondere al Dipartimento SBSC UniFi il costo relativo all’attività sui Campioni danneggiati e/o persi;
c) a utilizzare i Campioni esclusivamente per le Attività, non a scopo commerciale o per altri scopi e a non trasferirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente;
d) a comunicare al Committente l’esistenza di eventuali eccedenze dei Campioni al termine delle Attività. Verrà concordato con il Committente se procedere alla distruzione immediata delle eccedenze o all’invio dei Campioni eccedenti al Committente, il tutto a spese del Committente.
e) a svolgere le Attività secondo le modalità meglio descritte nell’Allegato A, con la diligenza professionale richiesta dalla natura delle stesse, nel rispetto delle normative applicabili, seguendo le istruzioni e le direttive eventualmente impartite dal Responsabile Scientifico SR-TIGET; resta inteso che il Dipartimento SBSC UniFi non potrà sub-contrattare a terzi lo svolgimento delle Attività senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente;
f) a trasmettere i risultati delle Attività in forma di report (di seguito “Report”) al Responsabile Scientifico del Committente secondo le modalità e le tempistiche dettagliate nell’Allegato A.
6.2 AOU Xxxxx IRCCS si impegna a mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento delle Attività e ad ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie allo
svolgimento delle stesse, ai sensi delle normative applicabili.
6.3 Il Committente si impegna, a proprie spese, a organizzare la raccolta e la consegna dei Campioni, nel rispetto delle normative applicabili, all’indirizzo prontamente comunicato dal Responsabile Scientifico UniFi.
6.4 In aggiunta a quanto precede, il Dipartimento SBSC UniFi e XXX Xxxxx – ciascuno per quanto di competenza - saranno responsabili dei danni (danno emergente e lucro cessante) causati, direttamente e/o indirettamente al Committente nell’esecuzione del Contratto impegnandosi a mantenerlo manlevato e indenne da ogni danno, costo, perdita, comprese le spese e gli onorari di consulenti legali e altre spese professionali sostenute e risultanti da:
a. qualsiasi pretesa e/o richiesta sollevata e/o rivendicata dal proprio personale e/o di eventuali subappaltatori impegnati nell’esecuzione delle Attività;
b. qualsiasi pretesa avanzata da terzi, per i danni (persone e/o cose) da questi lamentati a seguito dello svolgimento delle Attività oggetto del presente Contratto da parte deli Dipartimento SBSC UniFi e AOU Xxxxx e/o di eventuali subappaltatori;
c. qualsiasi comportamento, atto e/o attività illegittimi commessi dal Dipartimento SBSC UniFi e AOU Xxxxx e/o da eventuali subappaltatori;
d. eventuali multe e/o sanzioni di qualsiasi natura inflitti dalle autorità competenti al Committente e causate dalle azioni o omissioni del Dipartimento SBSC UniFi e AOU Xxxxx e/o da eventuali subappaltatori in relazione alle Attività e/o all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 7. Riservatezza
7.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori ex articolo 1381 cod. civ., anche di società collegate, ex art. 2359 c.c., a non usare per fini diversi da quelli di cui al presente Contratto, e a mantenere strettamente confidenziali non divulgando e/o rivelando in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le informazioni confidenziali di natura tecnica, finanziaria, commerciale, i dati, e i risultati (proteggibili o meno come diritti di proprietà industriale e intellettuale, incluso il know-how) dellealtre Parti e i documenti che le incorporano, indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate (di seguito definite, complessivamente, le “Informazioni Confidenziali”).
7.2 Tale obbligo di confidenzialità non si applica alle Informazioni Confidenziali:
a) che fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in conseguenza di una violazione del Contratto; o
b) che fossero conosciute da ciascuna Parte al momento della loro divulgazione, e la conoscenza risulti da prova documentale;
c) che siano state rivelate a terzi con l'approvazione scritta della Parte che ne è
titolare;
d) la cui comunicazione e/o divulgazione sia stata imposta da norme di legge, da regolamenti o da provvedimenti delle Autorità competenti e solo ai fini dell’ottemperanza a tali norme di legge, regolamenti e provvedimenti. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni Confidenziali al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta di comunicazione e/o divulgazione.
7.3 Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci anche successivamente alla cessazione (a qualsiasi titolo) del presente Contratto. Resta inteso che il Dipartimento SBSC UniFi e la AOU Xxxxx IRCCS non potranno in alcun modo utilizzare le Informazioni Confidenziali del Committente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.
Articolo 8. Risultati
8.1 Le Parti convengono che tutti i risultati (a titolo esemplificativo, dati, Report, immagini) e correlati eventuali diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dall’esecuzione delle Attività (i “Risultati”) saranno di titolarità esclusiva del Committente.
8.2 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso delle Attività verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (di seguito il “Background”) in titolarità di ciascuna di esse su cui le altre Parti non acquisiranno alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo.
Resta inteso che i) modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del Background del Committente saranno di proprietà esclusiva del Committente; ii) modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del Background del Dipartimento SBSC UniFi saranno di proprietà esclusiva del Dipartimento SBSC UniFi iii) modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del Background dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx IRCCS saranno di proprietà esclusiva della stessa Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx IRCCS.
Articolo 9. Recesso
9.1 Il Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti a mezzo lettera raccomandata e/o Pec con avviso di ricevimento. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione.
Articolo 10. Risoluzione
10.1 Le Parti convengono che ove il progetto di ricerca venisse concluso anticipatamente per qualsiasi motivo, il Contratto dovrà intendersi concluso alla data comunicata dal Committente a XXX Xxxxx e al Dipartimento SBSC UniFi. In
tal caso, OSR provvederà a corrispondere alle altre Parti solo i costi sostenuti sino a tale data, documentati per iscritto.
Articolo 11. Trattamento dei dati personali
11.1 In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché – a partire dal 25 maggio 2018 – dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuale, cartacea e/o informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.
11.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso per l’esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’Art. 26 del Regolamento ed a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.
11.3 La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte dei danni eventualmente cagionati.
Articolo 12. Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione
12.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.
12.2 Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che (i) OSR e Telethon hanno
adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("Modello Organizzativo") ed un Codice Etico ("Codice Etico"), liberamente consultabili rispettivamente sul sito internet di OSR al link xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx e sul sito di Telethon al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx- etico, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni; (ii) OSR ha altresì adottato una policy di anticorruzione (“Policy Anticorruzione”) anch’essa consultabile sul sito internet di OSR; (iii) UNIFI nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-00000-xxxxx-xxxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx- corruzione-e-della-trasparenza-ptpct.html, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi; (iv) l’AOU Xxxxx IRCCS, nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale al link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx–xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx– generali/220–atti–generali, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.
12.3 Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell’ esecuzione del Contratto.
La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.
12.4 Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal Contratto, qualora l’altra Parte non ottemperando a quanto previsto al presente articolo “Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione”, non fornisca la documentazione richiesta o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui l’altra Parte richiede l’esecuzione.
Articolo 13. Foro
13.1 Per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto (a titolo esemplificativo, alla sua interpretazione, e/o esecuzione e/o validità e/o efficacia) e quale che sia la responsabilità fatta valere (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) sarà competente in via esclusiva il foro della parte convenuta in giudizio.
Articolo 14. Miscellanea
14.1 Ogni modificazione del presente Contratto ed ai suoi allegati dovrà essere
effettuata esclusivamente per iscritto tra le Parti. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Xxxxxxxxx non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.
Articolo 15. Comunicazioni
15.1. Per il Committente:
- Ospedale San Xxxxxxxx, Vix Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, 00000
o all’indirizzo mail xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx ; o tramite pec xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx ;
- Fondazione Telethon, Business Development Office, Vix Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, 20129 o all’indirizzo mail xxx@xxxxxxxx.xx .
14.2 Per il Dipartimento SBSC UniFi:
- indirizzi e-mail Xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
14.3 Per la AOU Xxxxx IRCCS:
- Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx IRCCS, SOC Affari Generali e Sviluppo, Vixxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx 00000 x ai seguenti indirizzi e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx e xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Articolo 16. Negoziazione, bollo e registrazione
16.1 Le Parti dichiarano che il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato e che quindi non necessita di approvazione specifica ex 1341 cc.
16.2 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto. Pertanto, tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente contratto si intende superata.
16.3 Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II Comma, del DPR 131/1986 e le relative spese, imposte e tasse saranno a carico della Parte richiedente. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ai sensi dell’art. 2, Parte I della Tariffa DPR 642/1972 con onere a carico del Committente.
Elenco allegati: Allegato A - Descrizione Attività
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Ospedale San Xxxxxxxx Dipartimento SBSC UniFi
Dott.ssa Xxxx Xxxxxx x’Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Einaudi Direttore del Dipartimento di
Direttore Ricerca Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Xxxxx Xxxxx”
Data: Data:
Azienda Ospedaliera Fondazione Telethon Universitaria Xxxxx IRCCS
Dr. Xxxxx Xxxxxxx Marchese Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Direttore Generale Consigliere Delegato
Data: Data:
Per accettazione
Responsabile Scientifico SR-TIGET Responsabile Scientifico UniFi
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Prof. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
Data: Data:
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Allegato A
Attività:
Misurazione di metaboliti in campioni di sangue o tessuti di topi trattati con terapia genica o non trattati di controllo.
Determinazione attività enzimatica enzima MUT in campioni di tessuti di topi trattati con terapia genica o non trattati di controllo.
Tipologia di campioni:
Campioni di sangue o tessuti di topi trattati con terapia genica o non trattati di controllo
Spedizione dei campioni:
Tramite corriere a temperatura controllata secondo le procedure opportunamente concordate dai responsabili scientifici delle parti
Tempistiche: Ricezione dei risultati delle analisi entro 1 mese dalla consegna dei campioni.