Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.266.3
tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Romania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 25 ottobre 1993
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 luglio 1994
(Stato 30 luglio 1994
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Romania,
detti qui di seguito «Parti contraenti»
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
(c) gli enti giuridici, ovunque siano domiciliati, effettivamente controllati da cit- tadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contempo- raneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.
RU 1999 1613
1 Dal testo originale francese.
(2) Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e in particolare:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(d) i diritti di proprietà intellettuale e industriale quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di xxxxxx- ca o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza, nonché il know-how e la clientela; e
(e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
La modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia la qualità d’investimento.
(3) Il termine «redditi» designa gli introiti da un investimento e comprende in parti- colare, ma non esclusivamente, gli interessi, utili, dividendi e proventi di capitale, canoni, onorari di management e di assistenza tecnica o altri, senza tener conto delle modalità di pagamento.
(4) Il termine «territorio» designa il territorio delle Parti contraenti, incluse le acque territoriali e la piattaforma continentale, sul quale lo Stato interessato esercita la sua sovranità in conformità del diritto internazionale.
Art. 2 Promozione, ammissione
(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie auto- rizzazioni in relazione con tale investimento, incluse quelle per l’assunzione, a scelta dell’investitore, di personale tecnico e amministrativo di alto livello, senza tener conto della nazionalità.
Art. 3 Protezione, trattamento
(1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita o la liquida- zione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente, o le sue autorità com- petenti, rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.
(2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo
trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori di uno Stato terzo, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.
(3) La clausola della nazione più favorita non viene interpretata in modo da costrin- xxxx una Parte contraente a estendere agli investitori e agli investimenti degli inve- stitori dell’altra Parte contraente privilegi risultanti da un’unione doganale o eco- nomica esistente o futura o da una zona di libero scambio di cui una delle Parti con- traenti è o diventerà membro. Questo trattamento non viene applicato neppure ai privilegi che ciascuna Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo di doppia imposizione o di qualsiasi altro accordo concluso su base reciproca e concernente questioni relative all’imposizione.
Art. 4 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:
(a) i redditi di cui all’articolo 1 paragrafo (3) del presente Accordo;
(b) gli importi relativi a prestiti e altri obblighi contrattati in considerazione del- l’investimento;
(c) il ricavo della vendita totale o parziale, dell’alienazione o della liquidazione di un investimento.
(2) Salvo accordo contrario con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento in conformità della regolamenta- zione del cambio in vigore nella Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.
Art. 5 Spoliazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico come definito dalla legge e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichi- no un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse com- preso, è stabilito in moneta convertibile e versato senza indugio all’avente diritto. I pagamenti che ne risultano sono trasferibili liberamente e senza indugio.
(2) Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti abbiano subìto per- dite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo. In ogni caso hanno diritto a un indennizzo.
Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo
Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia, l’Accordo non si applica alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore.
Art. 7 Altri obblighi
(1) Se la legislazione di una Parte contraente accorda agli investimenti degli inve- stitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tale legislazione prevale sul presente Accordo per quanto sia più favorevole.
(2) Ciascuna Parte contraente assicura l’osservanza di qualsiasi altro impegno assunto nei confronti degli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investi- tori dell’altra Parte contraente.
Art. 8 Surrogazione
Se una Parte contraente o un organismo da essa designato ha effettuato un paga- mento a uno dei propri investitori in virtù di una qualsiasi garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali che ha accordato a un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione di ogni diritto o titolo dell’investitore alla prima Parte contraente o all’or- ganismo da essa designato. L’altra Parte contraente è abilitata a dedurre le imposte e altri oneri pubblici dovuti e pagabili dall’investitore.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investi- tore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti, le parti interessate proce- dono a consultazioni in vista di risolvere il caso per quanto possibile in via amiche- vole e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti).
(2) Se entro tre mesi dalla data della richiesta di composizione tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, a scelta dell’investitore la controversia può essere sottoposta per arbitrato:
(a) al tribunale competente della Parte contraente sul cui territorio è stato effet- tuato l’investimento;
(b) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione per la composizione delle contro- versie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652;
2 RS 0.975.2
(c) a un tribunale arbitrale ad hoc, salvo accordo contrario delle parti in causa, costituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
(3) Ciascuna Parte contraente consente con il presente atto di sottoporre a concilia- zione o arbitrato internazionale una controversia in merito a un investimento.
(4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura relativa a controversie in merito agli investimenti, eccepire la propria immu- nità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subìta.
Art. 10 Controversie tra Parti contraenti
(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura.
(7) Ciascuna Parte contraente assume le spese dell’arbitro che essa ha designato nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese della pre- sidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle due Parti contraenti.
(8) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo che le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore. Rimarrà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni. Sarà
tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di dieci anni, alle stesse condi- zioni, sempreché non venga denunziato ufficialmente con preavviso di sei mesi.
(2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-10 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Bucarest, il 25 ottobre 1993, in due originali in francese, rumeno e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxx
Per il
Governo della Romania: Xxxxxx Xxxxxxxxx
Protocollo
Firmando l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipo- tenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante dell’Accordo:
Ad art. 1
A un investitore di cui all’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) può essere chiesto di fornire la prova di detto controllo per essere riconosciuto, dalla Parte contraente sul cui territorio è stato o sarà effettuato l’investimento, come investitore dell’altra Parte contraente.
Ad art. 4
(1) Benché il Governo rumeno abbia l’intenzione di creare un mercato libero di cambio, attualmente, in virtù della legislazione rumena, la conversione della moneta rumena in valuta deve effettuarsi presso la Banca rumena per il commercio esterno o altre banche autorizzate, alle seguenti condizioni:
(a) gli utili in moneta locale degli investitori stranieri possono essere convertiti ogni anno in valuta liberamente convertibile in proporzione dell’8 al 15 per cento (secondo il settore economico) della loro partecipazione, versata in contanti o in natura, al capitale registrato;
(b) gli importi ottenuti dagli investitori stranieri in moneta rumena in seguito a liquidazione dell’investimento possono essere convertiti in tre versamenti annuali.
(2) Dopo un periodo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo e su richiesta di una Parte contraente, le condizioni summenzionate saranno discusse in vista di renderle meno rigide.
(3) Gli investitori svizzeri non subiranno comunque, in materia di trasferimento, un trattamento meno favorevole di quello concesso a investitori di uno Stato terzo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Bucarest, il 25 ottobre 1993, in due originali in francese, rumeno e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxx
Per il
Governo della Romania: Xxxxxx Xxxxxxxxx