Tracciabilità dei pagamenti. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Tracciabilità dei pagamenti. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Tracciabilità dei pagamenti. 1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n° 136/2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’art. 29 - commi 1 e 2 e all’art. 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’art. 29, comma 3.
Tracciabilità dei pagamenti. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Tracciabilità dei pagamenti. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 e dell’art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto relative all’esecuzione di lavori di manutenzione allegate al Bando “Lavori di Manutenzioni stradali, ferroviarie ed aeree”, pubblicato in data 01/07/2016 sulla Vetrina della piattaforma Mercato elettronico Xx.XX., gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 33, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 34, comma 4.
Tracciabilità dei pagamenti. 1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali titolari di altri rapporti contrattuali, ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 15(quindici) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
Tracciabilità dei pagamenti. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/204 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al lavori, servizi e alle forniture pubbliche devono avvenire su conti correnti dedicati, stante l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, dovrà, pertanto, provvedere a comunicare all’Istituto gli estremi del proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso. In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento. Si richiama, altresì, l’attenzione a quanto disposto dall’art. 6, 1 e 2 commi della summenzionata legge, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.
Tracciabilità dei pagamenti. 1. L’Operatore economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Tracciabilità dei pagamenti. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.