ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI A PAGAMENTO NON COMPRESI IN TARIFFA RIFIUTI ED EFFETTUATI SU RICHIESTA DI UTENZE NON DOMESTICHE E DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEI CIMITERI CAPITOLINI, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI
CIG 7381285D10
INDICE
ARTICOLO 1 6
VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI 6
ARTICOLO 2 9
OGGETTO 9
ARTICOLO 3 10
DURATA 10
ARTICOLO 4 11
CONDIZIONI DEL SERVIZIO ED OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 11
ARTICOLO 5 14
RESPONSABILE DELL’ACCORDO QUADRO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 14
ARTICOLO 6 15
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 15
ARTICOLO7 16
VERIFICHE E CONTROLLI 16
ARTICOLO 8 17
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 18
ARTICOLO 10 21
PENALI 21
ARTICOLO 11 23
CAUZIONE 23
ARTICOLO 12 24
RISERVATEZZA 24
ARTICOLO 13 26
RISOLUZIONE 26
ARTICOLO 14 27
RECESSO 27
ARTICOLO 15 29
SICUREZZA, DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 29
ARTICOLO 16 31
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 31
ARTICOLO 17 31
DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CESSIONE DEL CREDITO 31
ARTICOLO 18 32
SUBAPPALTO 32
ARTICOLO 19 32
ACCORDO BONARIO 32
ARTICOLO 20 32
FORO COMPETENTE 32
ARTICOLO 21 33
TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 33
ARTICOLO 22 34
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 34
ARTICOLO 23 34
TRASPARENZA 34
ARTICOLO 24 35
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 35
ARTICOLO 25 37
CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE 37
ARTICOLO 26 38
OBBLIGHI LEGATI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E AL PATTO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI DEL GRUPPO ROMA CAPITALE 38
ARTICOLO 27 39
CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 39
ARTICOLO 28 40
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 40
ARTICOLO 29 40
CLAUSOLA FINALE 40
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI A PAGAMENTO NON COMPRESI IN TARIFFA RIFIUTI ED EFFETTUATI SU RICHIESTA DI UTENZE NON DOMESTICHE E DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEI CIMITERI CAPITOLINI, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell’Amministratore Unico, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale, n. 183 del 3 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
ECOFAT CENTRO S.r.l., con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxxx, 0, capitale sociale € 119.000,00 (centodiciannovemila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Roma, C.F. e P.I. 10187021000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale di cui sopra, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig.ra Xxxxxxx Xx Xxxxx (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia
ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Determinazione n. 9/2017, ha ravvisato la necessità di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro, con più operatori economici, per l’affidamento del “Servizio di trattamento o smaltimento o recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da servizi a pagamento non compresi in tariffa rifiuti ed effettuati su richiesta di utenze non domestiche e di rifiuti provenienti da estumulazioni effettuate nei Cimiteri Capitolini, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi” (di seguito “Servizio”), attraverso una Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S 031-067754 del 14/02/2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 23 del 23/02/2018 (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti;
d) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 2.889,60
(duemilaottocentottantanove/60) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica e ulteriore quotazione CER 20.03.07), l’Allegato “C” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “D” (Patto di Integrità), l’Allegato “E” (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari) e l’Allegato “F” (Protocollo Anticontagio COVID-19);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente conclude l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Servizio: il servizio di trattamento o smaltimento o recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da servizi a pagamento non compresi in tariffa rifiuti ed effettuati su richiesta di utenze non domestiche e di rifiuti provenienti da estumulazioni effettuate nei Cimiteri Capitolini, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi;
f) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Protocollo di Legalità: il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “C”;
i) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del 27/02/2015, integrato con Delibera di Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2017 e novellato con Delibera di Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018, di cui all’Allegato “D”;
j) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “E”;
k) Protocollo Anticontagio COVID-19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione della COVID-19, di cui all’Allegato “F”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, come meglio specificato e descritto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Con la conclusione del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad espletare il Servizio il tutto fino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo di spesa pari ad € 144.480,00 (centoquarantaquattromilaquattrocentottanta/00) IVA esclusa. Al riguardo si precisa che, data la peculiarità del servizio, AMA contatterà il Fornitore in base al prezzo offerto per ciascuna tipologia di rifiuto identificato con il codice CER, alla disponibilità al conferimento ed alla posizione logistica, valutando, nel singolo caso, la maggiore convenienza economica per AMA stessa. AMA potrà procedere alle attività di determinazione analitiche dei codici CER posti a gara e sui quali Fornitore ha offerto una percentuale di sconto pari al 21,21% oltre a quelli quotati con successiva offerta.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. L’Accordo Quadro non è concluso con il Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA, si riserva la facoltà di conferire i rifiuti presso altre piattaforme in ragione di pregressi e/o
futuri rapporti contrattuali in caso di necessità, le cui condizioni economiche risultino di maggior favore per AMA.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
6. AMA si riserva di richiedere, nel corso della durata dell’Accordo Quadro e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga dell’Accordo Quadro per una durata pari a 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
7. AMA si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche contrattuali.
8. AMA si riserva la facoltà di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di attivazione del Servizio, coincidente con la data di emissione del primo Formulario Rifiuti, fissata al 25/10/2018 e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state espletate tutte le attività previste ovvero non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa, AMA si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo
Quadro fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell’art. 2, comma 5.
3. È vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro.
Articolo 4
Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre e all’Allegato “B” (Offerta Economica), tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di quanto oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nell’Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla conclusione dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui all’Allegato “B” (Offerta Economica) del presente Accordo Quadro e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nell’Accordo Quadro, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Accordo Quadro;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nell’Accordo Quadro;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute e i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile dell’Accordo Quadro.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.
12. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Articolo 5
Responsabile dell’Accordo Quadro e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile dell’Accordo Quadro” la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione dell’Accordo Quadro. Al Responsabile dell’Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile dell’Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro.
• telefono fisso 06/0000000;
• e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. I recapiti del Responsabile dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti e i poteri di cui al precedente comma 1.
• cellulare 348/0000000;
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro, il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
• telefono fisso 06/00000000;
• e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di conclusione del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
7. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo7 Verifiche e controlli
1. Il Servizio oggetto dell’Accordo Quadro e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte delle attività svolte di volta in volta, sono determinati moltiplicando i prezzi unitari offerti per le quantità/Kg per le quali il Servizio è stato effettivamente svolto. I prezzi unitari offerti sono contenuti nell’Offerta Economica (Allegato “B”) che deve intendersi qui integralmente trascritta come parte integrante e sostanziale.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio oggetto di Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
7. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l’iscrizione delle riserve, entro il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto, sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa ai quantitativi di rifiuti effettivamente e correttamente trattati o recuperati o smaltiti. Il Fornitore, ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmettere ad AMA, con cadenza settimanale, il riepilogo dei conferimenti ricevuti, riportante gli estremi dei formulari di identificazione e le rispettive pesature, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei
pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.
4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015 e secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, la fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica. Il “Codice Destinatario”, vale a dire l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9, la fattura dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione “Acquisizione Prestazione - A.P.”) che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione Prestazioni”.
5. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”)
6. La documentazione richiamata al precedente comma 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di
non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
7. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “E”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie menzionate nel richiamato Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’art. 5 del
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell’Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l’Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC inviata al Fornitore.
12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
INADEMPIENZA | PENALE | ||
In caso di servizio non conforme alla richiesta/e e/o alle specifiche di Capitolato Tecnico | € 300,00 inadempienza | per | ogni |
In caso di documentazione non conforme alla richiesta/e e/o alle specifiche di Capitolato Tecnico | € 150,00 inadempienza | per | ogni |
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero avvalersi della cauzione di cui alle premesse e al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro.
6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà
risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere l’Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 2.889,60 (duemilaottocentottantanove/60), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la garanzia costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla conclusione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata,
secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell’Accordo Quadro e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA. Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Contratto i fini della partecipazione a gare e appalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la conclusione del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche e controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Intesa e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), 28 (Protocollo Anticontagio COVID-19).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il
risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
3 Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente rese e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
4 Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5 Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo
insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6 In caso di recesso di AMA ai sensi del precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo
residuo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Accordo Quadro, che durante l’eventuale permanenza nei locali di AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle
attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici.
5. Inoltre, il Fornitore ha stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza a copertura dei rischi RC Inquinamento, per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell’ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso. Tale copertura assicurativa è vincolata ad AMA e riporta il massimale di garanzia per ogni sinistro e per ogni anno pari a € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00). Nella clausola di vincolo l’impresa assicuratrice, prima di recedere dall’Accordo Quadro, dovrà impegnarsi a chiedere il nullaosta ad AMA e, inoltre, non potrà eccepire il mancato pagamento del premio in caso di sinistro.
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente
Accordo Quadro.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Articolo 18 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comma, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 19 Accordo Bonario
1. AMA qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 205, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 20 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di
continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro, AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto negoziale da formalizzarsi anche successivamente al Contratto.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente
o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o
altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA
- in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. AMA verificherà che negli eventuali subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Accordo Quadro.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.
231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26
Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a
comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le
forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di Legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
Articolo 27
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di
riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 28
Protocollo Anticontagio COVID-19
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID-19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l’insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID-19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell’Accordo Quadro da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. IL FORNITORE
L’Amministratore Unico Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx
firma digitale firma digitale
La sottoscritta Xxxxxxx Xx Xxxxx, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 5 (Responsabile dell’Accordo Quadro e Direttore
dell’esecuzione); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Xxxxxxxxx e controlli); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore); Articolo 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Accordo Bonario); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 28 (Protocollo Anticontagio COVID- 19); Articolo 29 (Clausola finale).
IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xx Xxxxx
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” - Offerta Economica; ALLEGATO “C” - Protocollo di Legalità; ALLEGATO “D” - Patto di Integrità;
ALLEGATO “E” - Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;
ALLEGATO “F” - Protocollo Anticontagio COVID-19.
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