DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA CRITERIO: MINOR PREZZO
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano Servizio 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx Tel. 06/6766.0000-0000-0000
E-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx PEC: xxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA CRITERIO: MINOR PREZZO
Codice gara: PA ESF22/19/SUA - Comune di CIAMPINO (Rm)
OGGETTO: PA ESF22/19/SUA – Accordo quadro lavori per la manutenzione, sorveglianza, reperibilità e pronto intervento delle strade ricadenti nel Comune di Ciampino – CIG 81386366E3.
CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale
La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito il Comune di Ciampino su richiesta di quest’ultimo.
In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si indice una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro (art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per lavori di manutenzione, sorveglianza, reperibilità e pronto intervento delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Ciampino.
Il presente Disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara, ha carattere complementare fornendo ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa offerta.
La procedura è prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e disciplinata dal Bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per le parti ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxx-xxxxxxxx/
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.
L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Nella sezione BANDI DI GARA del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (presenti nella sezione ATTI DI GARA) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Istruzioni per la presentazione dell’offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un’unica offerta telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del D.Lgs.n.50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio.
L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.
Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell’Allegato 3.
1.1. “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario- capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
B. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta (SOA) Categoria OG3 Classifica IV, in corso di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, l’attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, l’attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio stabile; trova applicazione il disposto dell’art. 47, co.2.
B-bis) (per gli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per classifica superiore alla II) CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AZIENDALE riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia che non possieda l’attestazione di qualificazione)
B-ter) documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art. 62 del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).
C. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’X.X.XX. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’X.X.XX. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’X.X.XX.
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue:
- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
D. GARANZIA PROVVISORIA:
I soggetti giuridici partecipanti alla gara d’appalto dovranno costituire - ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - una
garanzia pari al 2% dell’importo a base d’asta (come riportato al punto 1 del Bando), costituita alternativamente:
• da quietanza comprovante l’eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Ente (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, salvo il limite di cui sopra, con bonifico, in assegni circolari presso la Tesoreria del Comune sul conto corrente intestato al Comune di Ciampino, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 – IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
L’operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell’atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l’oggetto della stessa;
• da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della SUA, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).
Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
NOTA: La fideiussione dovrà essere intestata al Comune di Ciampino, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 – C.F. 02773250580.
Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.
Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria C.d.S. n. 34/2014).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
• la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l’indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione aggiudicatrice dell’inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefìci, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., scansione digitale della certificazione succitata.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell’ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.
La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n
82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal concorrente.
E. ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (per l’importo pari a € 140,00) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della
L. 266/2005 e della relativa Deliberazione X.X.XX. di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” presente sul sito dell’X.X.XX.
Dal 16 dicembre 2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi disponibili per gli operatori economici verranno dismesse a favore del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), già attivo dall’11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG resterà l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
Il nuovo servizio GCG è disponibile al seguente link: Gestione Contributi Gara - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx
F. PATTO D’INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (ALLEGATO 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano
n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi, il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.
G. copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l’avvenuto versamento dell’IMPOSTA DI BOLLO.
Imposta di bollo
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:
Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
o agenti della riscossione
o banca
o ufficio postale.
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:
o assegni bancari e circolari presso le banche,
o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (TJT). Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.
Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.
Relativamente all’ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni: Sezione Erario – Imposte Dirette …:
Codice tributo: 2501 Importo dovuto: 16,00 euro Codice Ufficio: TJT
Codice atto: inserire numero Codice gara (solo caratteri numerici)
1.1bis REGOLARIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI ESSENZIALI AI
SENSI DELL’ART. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all’art. 83 dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.
In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella seduta successiva, la SUA procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzato alla determinazione del soggetto aggiudicatario.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
1.2. “OFFERTA ECONOMICA”
Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserita l’offerta economica - completa della documentazione a corredo - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.
Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:
1. compilare l’apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
a. il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre, con riferimento all’importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;
b. i costi aziendali relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95 co.10 del d.lgs. 50/16, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione;
2. inserire eventuali ulteriori allegati;
3. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
4. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;
5. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata " Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né pari a cento;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del D.Lgs.n.50/2016;
- In caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:
• in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre
imprese del raggruppamento;
• in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
• in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
• in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell’ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la qualifica di mandataria;
in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Detta offerta dovrà indicare, a pena d’esclusione:
a) il ribasso percentuale offerto, con riferimento all’importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso.
b) l’ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all’esercizio dell’attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per la prestazione oggetto dell’affidamento, a pena di esclusione; [vedi nota* a seguire]
c) l’ammontare dei costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione oggetto dell’affidamento, a pena di esclusione. [vedi nota** a seguire]
Il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera a), dovrà essere espresso mediante l’utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale.
Nota*: l’offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l’ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per i servizi oggetto dell’appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 27.05.2015). L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara.
Nota**: nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall’Amministrazione nei documenti di gara.). L’omessa indicazione dell’importo relativo a tali costi, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
NOTA BENE: si rappresenta che l’indicazione di un importo per i costi della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante ed indicato nei documenti di gara (vedi punto 1 del Bando) darà luogo alla verifica di cui all’art. 95, co.10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intera documentazione di gara.
Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.
2. SOGGETTI AMMESSI e REQUISITI DI ORDINE GENERALE dei CONCORRENTI
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, precisamente, di seguito elencati:
1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. I motivi di esclusione di cui al co. 4 non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante l’estinzione, il pagamento o l’impegno (art. 80, comma 4);
4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);
4.2) che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del X.X. x.000/0000 (xxx. 80, comma 5, lett. b);
4.3) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico (elencati dall’art. 80, comma 5, lett.c);
4.4) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
4.5) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
4.6) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
4.7) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
4.8) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
4.9) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
4.10) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
4.11) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);
4.12) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
4.13) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);
Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l’operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).
S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Istanza partecipazione” è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.
3. MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA e PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche, bensì virtuali, per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.
Ai sensi dell’art.1 co. 3 della L. n. 55/2019 e dell’art. 133, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Si procederà a verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante. Tale controllo sarà effettuato anche sul concorrente che lo segue immediatamente in graduatoria. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, non ricadendo tale fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 95, co.15 del citato X.Xxx.
Secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione, “se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice”. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, non ricadendo tale fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 95, co.15 del citato X.Xxx. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.
Conseguentemente, il giorno fissato nel Bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica virtuale, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico–amministrative, procederà:
1. all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione, ove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter, all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia. Comunque, l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
2. alla redazione della relativa graduatoria;
3. alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del miglior offerente e dell’operatore economico che lo segue nella anzidetta graduatoria;
4. fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate secondo quanto dianzi specificato e come disciplinato al punto 1.1bis, il Presidente del Seggio di gara, procede alla formulazione, sempre che non vi
siano i presupposti per procedere alla verifica di congruità, della proposta di aggiudicazione; laddove in esito alle verifiche condotte, si determinasse l’esclusione di uno o più operatori, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, nonché a verificare la documentazione amministrativa del miglior offerente e dell’operatore economico che lo segue in graduatoria, se non assoggettati già a detta verifica.
Il Seggio di gara, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti. Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua ed a scorrere la graduatoria, individuando la nuova migliore offerta.
Ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del citato Decreto.
4. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti possono affidare in subappalto i lavori riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili (ove previste), nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale dei lavori che intende subappaltare.
Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato X.Xxx., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
• quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
• in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
• su richiesta del subappaltatore.
5. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 76 del D.Lgs. 50/2016, ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E STIPULA del CONTRATTO
5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata dell’operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
5.2 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell’area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all’Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs. 50/2016, del presente disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.
Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.
Il concorrente si impegna a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola.
In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, xxxxx i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).
5.3 L’accesso agli atti del procedimento, può essere effettuato direttamente online tramite l’apposita funzione RICHIESTA ACCESSO ATTI.
La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:
1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. c1iccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta “AVVISI/BANDI” e di seguito sulla scritta “BANDI PUBBLICATI”
3. c1iccare sul comando BANDI SCADUTI;
4. c1iccare sulla lente “VEDI “s i t u a t a nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l’accesso;
5. c1iccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
6. a11egare la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. E’ possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
7. c1iccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando “DOCUMENTI COLLEGATI”, presente all’interno del bando di gara.
I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all’interno dell’area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.
Dell’avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso aghi atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 deh D.P.R. 184/2006.
5.4 L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto X.Xxx, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Si precisa che all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dal presente bando.
In previsione della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. Pertanto, il rappresentante legale dell’impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.
L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l’Ente fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.
Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con X.Xxx. 104/2010.
6. ALTRE INFORMAZIONI
a) Si procederà – ai fini del riscontro degli obblighi di contribuzione di cui alla Deliberazione X.X.XX. del 9 Dicembre 2014 – al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG (Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione), dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG (Codice Identificativo Gara) riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura d’appalto.
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
c) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
d) Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
e) L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. É in ogni caso facoltà della SUA di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
f) Relativamente all’anticipazione del prezzo, si rinvia all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (20 per cento sul valore del contratto d’appalto).
g) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
h) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
i) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
j) Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., in tema di incompatibilità, “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
k) Su richiesta del RuP, l’impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LAVORO
L’aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.
Qualora richiesto dal RUP, l’aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla SUA copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.
Qualora richiesto dal RUP, l’impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C. “Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano” –Direzione e Servizio 2) nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016).
1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X - 00000 Xxxx;
2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell’UC Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano, domiciliato in Roma viale Xxxxxxx Xxxxxxx, 41/43 – 00144;
4. I Responsabili esterni del trattamento sono:
• Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Xxxxxxx Xxxxxxx 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell’Ente (per l’U.C. “Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano” - Direzione e Servizio 2) nell’espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
• AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Xxxxxxxx n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell’Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
• Filippetti S.p.A., domiciliata in Xxx Xxxxxxx, 000 00000 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx (xxxx legale), per le attività di elaborazione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’U.C. “Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano” - Direzione e Servizio 2, con sede in Xxxx - xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell’Amministrazione a ciò preposti; 6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell’iter delle procedure di gara assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C. “Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano” – Direzione e Servizio 2), per quanto di competenza della stessa, nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione;
7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l’espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l’espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del
X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 xx xxxxxxx di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti , o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 - certificazione antimafia);
8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi,
esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate;
• I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del d.lgs. 33/2013, della l. 190/2012, del d.lgs. 267/2000, di linee guida e cd.“soft law”);
• I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
• I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);
• L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.
Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” (Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxx)
Firmato digitalmente da
xxxxxxx xx xxxxx