Imposta di bollo Clausole campione
Imposta di bollo. 1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti art. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Imposta di bollo. 1. In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l’Istituto e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Istituto, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.
Imposta di bollo. 1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.
Imposta di bollo. 1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 7.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OPI/OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.
Imposta di bollo. 1- L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato nella presente convenzione, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Gli oneri relativi all’applicazione dell’imposta di bollo restano a carico del Tesoriere.
Imposta di bollo. 1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta al bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, gli ordinativi devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Imposta di bollo. L’articolo 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (l’“Imposta di Bollo”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1° gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è dovuta nella misura dello 0,15% nel 2013 e in ciascuno degli anni successivi (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di Euro 4.500). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario situato in Italia. Le modalità di attuazione dell’imposta di bollo sono contenute nel Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n. 127, Serie Generale). Il 3 giugno 2003 il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato la Direttiva 2003/48/CE riguardante l’imposizione sui redditi da risparmio in base alla quale gli Stati membri dell'Unione Europea, al verificarsi di determinate condizioni e a partire dall’1 luglio 2005, dovranno fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura similare) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni, definiti quali “agenti pagatori” ai fini della Direttiva, ad investitori persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Fanno eccezione Lussemburgo ed Austria, i quali, per un periodo transitorio, effettueranno una ritenuta d'imposta su tali interessi. (La fine di tale periodo di transizione sarà legata alla stipulazione di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni con gli altri Stati). L’Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (il “D. Lgs. n. 84/05”). Ai sensi del D. Lgs. n. 84/2005, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi ...
Imposta di bollo. 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione.
Imposta di bollo. 1. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
Imposta di bollo. Le spese relative al’imposta di bollo, quantificate in Euro 32,00 (n. 2 marche da Euro 16,00 cad), sono acarico del Fornitore che a solve al relativo obbligo mediante mod. F24.
