INFORMAZIONI
Catania, 29/12/2022
INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2022
2) Convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il finanziamento della proroga di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la Convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il finanziamento della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, sottoscritto con la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx per il settore concorsuale 02/A1.
Il Consiglio, altresì, unanime dà mandato al Rettore per la sottoscrizione della convenzione.
3) Contratto per incarico d’insegnamento, art. 23, comma 1 della legge
240/2010 - a.a. 2022-2023.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la seguente proposta di conferimento di contratto di insegnamento a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 240/2010:
Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche
Corso di Studi | Insegnamento/modulo | Docente | SSD | cfu/or e | Note |
Medicina e | Psichiatria, Psicologia | Xxxxxxx | |||
chirurgia LM-41 | clinica e Neuropsichiatria | Aguglia | MED/2 | 4/28 | Professore |
infantile - canale 1 | 5 | ordinario | |||
modulo Psichiatria | dell’Ateneo che | ||||
dall’1 novembre | |||||
2022 è cessato dal | |||||
ruolo per raggiunti | |||||
limiti di età |
4) Contratto d’insegnamento a docente di xxxxxx xxxx, art. 23, comma 3
della legge 240/2010 - a.a. 2022-2023.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’attribuzione per contratto, per chiara fama, del xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx di Catania, al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, ordinario di Lingua e Letteratura greca presso l’Università di Strasburgo, con un impegno didattico
pari a 35 ore, comprensivo della verifica finale di apprendimento ed il compenso di € 5.000,00 – esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione – gravante sui fondi della Scuola medesima.
5) Attivazione procedure di proroga contratti di ricercatore a tempo determinato.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, delibera l’avvio della
procedura di proroga dei seguenti contratti di ricercatore a tempo determinato:
a) Dipartimento di Fisica e Astronomia “Xxxxxx Xxxxxxxx” - proroga, per il periodo dal 2 gennaio 2023 al 1° gennaio 2025, del contratto di ricercatore di tipo a) già stipulato, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (s.s.d. FIS/01 – Fisica sperimentale), con la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx per il periodo dal 2 gennaio 2020 al 1° gennaio 2023. L’area finanziaria, con nota prot. 541914 del 14.12.2022, ha comunicato che la spesa occorrente “è stata programmata dal dipartimento stesso nell’esercizio 2023 per € 60.607,92. La restante quota, pari ad € 40.187,08 sarà versata dall’INFN entro 60 giorni dalla stipula della convenzione”.
b) dei seguenti contratti di ricercatore di tipo a) stipulati dall’Ateneo tramite i fondi assegnati dal MUR col D.D. n. 407/2018 (Avviso AIM) a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.2 (cosiddetti POC), i cui contratti risultano in scadenza nell’anno 2023 per i quali i dipartimenti di afferenza hanno già proposto la proroga.
DIPARTIMENTO | DATA DELIBERA | RICERCATORE | S.S.D. | S.C. | DATA CESSAZIONE |
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE | 27/10/2022 | XXXXXXXXX XXXXXXX | AGR/10 | 07/C1 | 22/04/2023 |
SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E T.A. “G.F. XXXXXXXXX” | 29/11/2022 | XXXXXXX XXXXXXXXX | MED/42 | 06/M1 | 06/04/2023 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | MED/15 | 06/D3 | 06/04/2023 | ||
SCIENZE UMANISTICHE | 14/12/2022 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | L-FIL-LET/09 | 10/E1 | 10/03/2023 |
XXXXXXX XXXXXXX | SPS/08 | 14/C2 | 02/03/2023 | ||
XXXXXXXXXX XXXXXX | L-FIL-LET/10 | 10/F1 | 02/03/2023 |
Le procedure di proroga dei soprariportati contratti sono stati votate singolarmente.
Oltre ai 6 ricercatori sopra riportati, verrà a scadenza nel giugno 2023 il contratto del Dott. Xxxxxx Xx Xxxxxx la cui procedura di proroga potrà essere attivata a partire dal prossimo mese di gennaio 2023, secondo quanto disposto dal relativo Regolamento di Ateneo.
Il costo complessivo, pari a € 745.920,00, delle sette proroghe biennali dei
contratti di RTDA, già stipulati sulla seconda tranche dei fondi MUR col D.D. n.
407/2018 (Avviso AIM), ricompresi tra le “Linee di ricerca non prioritarie” dell’Avviso 6/2022 della Regione Siciliana, sarà così finanziato:
- cofinanziamento regionale per le 7 proroghe biennali, pari a € 352.779/70 (€
50.397/10*7).
L’importo a carico dell’Ateneo pari al 50% della proroga (compresa la differenza tra il costo unitario finanziato dalla Regione ed € 53.280/00) ammonta ad € 393.140/30 €, così finanziati:
- € 343.909/46, a carico delle spese generali della seconda tranche del
finanziamento PON AIM (cosiddetti POC);
- € 49.230/84 a carico delle risorse del DM 737/2021.
Considerato che al momento le spese generali sono disponibili solo in parte, qualora al momento dei pagamenti le somme necessarie non fossero ancora disponibili, gli importi saranno anticipati dall’Ateneo e garantiti dalla rimodulazione della riserva precedentemente costituita con delibera consiliare del 30 settembre 2021.
6) D.M. 445 del 6 maggio 2022 “Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026” - assegnazione piano straordinario A: personale tecnico amministrativo.
Il Rettore ricorda al Consesso che, nell’ambito del piano straordinario A del D.M. 445 del 6 maggio 2022, relativo all’assegnazione alle Istituzioni universitarie statali delle risorse destinate all’attivazione di piani straordinari di reclutamento di professori, di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e di personale tecnico- amministrativo, sono state assegnate all’Università di Catania risorse corrispondenti a 53 punti organico.
Il Rettore ricorda altresì che tali risorse, che si pongono in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali dell’Università, sono state stanziate dalla legge 234/2021 al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico- amministrativo e quello degli studenti.
Per quanto attiene all’utilizzo di tali risorse straordinarie, il Rettore ricorda che i 53 punti organico assegnati all’Ateneo per la realizzazione del piano straordinario A (intervallo di reclutamento: 1° ottobre 2022 – 31 ottobre 2024) sono stati impegnati: per 4 p.o., per avviare 5 procedure di chiamata per professori di I e di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010; per 25 p.o, per avviare procedure per il reclutamento di 50 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010; per 24 p.o., per fare fronte alla carenza di personale tecnico amministrativo di cui occorre aumentare numero e competenze.
Delle 5 procedure di chiamata per professore avviate, sono state dichiarate deserte 2 procedure per professore di II fascia (per i settori MED/25 Psichiatria e M-PED/04 Pedagogia sperimentale).
Considerato quanto sopra, il Rettore propone che i punti organico risultati non utilizzati a tal fine vengano destinati al reclutamento di personale tecnico amministrativo, per il quale risultano quindi impegnati 25,40 punti organico.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva quanto proposto dal Rettore.
7) Procedure di chiamata a posti di professore di prima fascia da bandire
ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le sotto riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di professore di prima fascia, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (seduta del 25.11.2022)
Settore concorsuale: 08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (seduta del 6.12.2022)
Settore concorsuale: 07/E1 – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA
Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 “Genetica agraria”
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese
Dipartimento di Matematica e Informatica (seduta del 12.12.2022)
Settore concorsuale: 01/B1 - INFORMATICA
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 “Informatica”
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese
Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute (seduta del 15.12.2022)
Settore concorsuale: 03/C1 - CHIMICA ORGANICA
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 “Chimica organica”
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.
Lingua straniera: inglese
Le superiori procedure di chiamata sono state votate singolarmente.
La spesa trova copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2023.
8) Designazione componenti della commissione per la formulazione della graduatoria generale degli aspiranti a “forme di collaborazione part- time da assegnare a studenti per attività di supporto” a.a. 2022-2023 (bando pubblicato con D.D. n. 3842 del 28 ottobre 2022).
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, designa componenti della commissione per la formulazione della graduatoria generale degli aspiranti a “forme di collaborazione part-time da assegnare a studenti per attività di supporto” a.a. 2022-2023 i Proff. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxx Xxxxxxx, la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx e i rappresentanti degli studenti Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx.
9) Dottorati di ricerca - ciclo XXXVIII - anticipazione pagamenti borse di studio PNRR - XX.XX. n. 351/2022 e 352/2022.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza un’anticipazione di cassa pari ad € 4.860.000,00 da distribuire nell’arco del triennio, di cui € 1.620.000,00 da iscrivere nell’esercizio 2023, al fine di poter erogare le borse previste agli aventi diritto.
Le risorse saranno iscritte nelle seguenti poste del bilancio:
- B) II 1)e “Crediti v/ MUR e altre amministrazioni centrali” dello Stato Patrimoniale, conto 02.02.01.14 “Crediti v/Stato”;
- A) II 1) “Contributi MUR e altre amministrazioni centrali” del Conto Economico, conto 32.01.01.01 “Contributi in c/capitale da Stato per la ricerca dal M.U.R.”.
Il Consiglio di Amministrazione, altresì, unanime, autorizza contestualmente i costi da sostenere e da imputare alla voce del Budget Economico:
- B) IX 1) “Costo per il sostegno agli studenti” 51.01.04.01 “Borse di
studio – Dottorato di ricerca”.
Per quanto riguarda le integrazioni per soggiorno estero e quota ricerca non finanziate dal Ministero per le borse di cui al D.M. 351/2022, le stesse saranno finanziate dall’Ateno come previsto dal Consiglio nella seduta del 23 settembre u.s., mentre per le borse assegnate agli altri Atenei per le quali
l’Ateno di Catania risulta sede amministrativa le stesse integrazioni restano a carico degli altri Atenei.
Invece per le borse finanziate dal D.M. 352/2022 le integrazioni per soggiorno estero e quota ricerca sono di volta in volta stabilite dalle convenzioni con le imprese private.
Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni, ad eccezione di quelle finanziate da enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR come previsto dal Consiglio nella seduta del 22 dicembre 2021, verranno erogate agli assegnatari subordinatamente all’effettivo incasso delle rispettive somme (art.4 co.6 del bando).
10) Linee Guida per la proposta di Corsi di studio di nuova istituzione.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le Linee Guida per la proposta di Xxxxx di Studio di Nuova Istituzione che si allegano al verbale.
11) Offerta formativa 2023-2024 - proposta “Istituzione nuovi corsi di studio”.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’integrazione dell’offerta formativa 2023/2024 con l’istituzione dei seguenti nuovi corsi di studio:
a) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery classe LM-41, erogato in lingua inglese;
b) corso di laurea magistrale interclasse LM-74/LM-79 denominato Geologia e Geofisica. Detto corso di laurea accorpa i corsi di laurea magistrale in Scienze Geologiche LM-74 e Scienze geofisiche LM-79 che verranno disattivati.
Il Consiglio di Amministrazione, altresì, unanime, delibera sin d’ora che il prossimo anno accademico debba essere prevista l’istituzione di un corso di laurea triennale in Ingegneria gestionale.
12) Master a.a. 2022-2023 - ampliamento numero partecipanti - ratifica.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, ratifica il D.R. n° 4427 del
6 dicembre 2022, adottato in via d’urgenza, per ampliare il numero dei partecipanti al Master in “Parodontologia” da 30 a 36.
13) Modifica Regolamento didattico di Ateneo - parere.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo il cui nuovo testo emendato viene allegato al verbale.
14) Bando con la Fondazione Intesa San Paolo onlus di Milano per l'assegnazione di contributi di studio a favore di studenti in situazioni di disagio.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, delibera:
- di approvare il bando in esame, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione sia del suddetto bando (con il potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare con la Fondazione) sia di tutti gli atti consequenziali;
- di dare mandato al Rettore di designare due componenti della commissione giudicatrice;
- di dare mandato all'ufficio protezione dei dati, a concordare con la Fondazione sia il testo dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali sia il testo dell'atto di nomina dell'Università a Responsabile del trattamento in conformità alle norme in materia;
- di dare mandato all’area della didattica a curare tutti gli adempimenti consequenziali.
15) Accordi con le Scuole per corsi di orientamento attivo - schema tipo.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva lo schema di accordo con le Scuole per corsi di orientamento attivo, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione di atti negoziali redatti in conformità a detto schema di accordo, dando mandato all’area per la comunicazione a curare tutti gli adempimenti consequenziali.
16) Nuovi regolamenti dei Dipartimenti - parere.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle proposte di modifica del regolamento del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell’adunanza del 15 dicembre 2022.
17) Consorzio Interuniversitario Nazionale per le “Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi” (CINMPIS) - designazione rappresentante.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, designa quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le “Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi” (CINMPIS), per il triennio 2023/2025, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
18) Atto di affidamento al CINECA delle soluzioni e dei servizi di assistenza connessi.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’Atto di
affidamento al CINECA delle soluzioni e dei servizi di assistenza connessi per il periodo 2023/2025, autorizzando il Direttore Generale alla sottoscrizione dello stesso.
La relativa spesa grava sulla programmazione del bilancio di previsione 2023.
19) Relazione sui risultati del piano di razionalizzazione anno 2021 ai
sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 175/2016.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la Relazione sui risultati del piano di razionalizzazione periodica, relativa all’anno 2021.
20) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dell’Università degli studi di Catania (anno 2022) ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette dell’università degli studi di Catania per l’anno 2022 e la relativa relazione tecnica.
21) Società partecipate - convocazione assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, con riferimento all’odg dell’Assemblea ordinaria del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto s.c.a r.l. (NAVTEC), convocata, in prima convocazione per il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 15 ed in seconda convocazione il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 15, delibera di dare mandato al rappresentante dell’Ateneo:
- in merito al punto 1 “Comunicazione del Presidente”, non essendoci argomenti da deliberare, affinché prenda atto e relazioni su quanto verrà esposto in merito;
- in merito al punto 2 affinché approvi il Budget 2023;
- in merito al punto 3 “Varie ed eventuali”, non essendoci argomenti da
deliberare, affinché prenda atto e relazioni su quanto verrà esposto in merito.
22) Atto aggiuntivo alla convenzione del 27 luglio 2009 con l’ERSU per la
gestione di residenze universitarie.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’Atto aggiuntivo alla convenzione del 27 luglio 2009 con l’ERSU per la gestione di residenze universitarie, autorizzando il Direttore Generale alla sottoscrizione.
23) Destinazione dei proventi derivanti dalle entrate per la partecipazione al TFA.
La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.
24) Regolamento per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Modifiche.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le modifiche proposte al capo I del Regolamento per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato che disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente, rinviando quelle relative al capo II che riguarda il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, in quanto tali modifiche vanno preliminarmente sottoposte a confronto sindacale. Il testo del regolamento emendato viene allegato al verbale.
25) Acquisizione invenzioni.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza:
1) l’acquisizione a titolo gratuito, da parte dell'Ateneo, della quota pari all’88% dell’invenzione “Materiali ad attivazione alcalina a base di cenere vulcanica dell’Etna additivati” dei Proff. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx e i Dott.ri Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;
2) l’acquisizione, a titolo gratuito, da parte dell'Ateneo, della titolarità al 100% dell’applicazione web “Healthy-UniCT” in modo da ottenerne la paternità e quindi il diritto di sfruttamento economico, mediante copyright presso la SIAE.
Detta applicazione è stata sviluppata dai Proff. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, i Dott.ri Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx San Lio, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Xxxxxxxxx” e dal Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx del Dipartimento di Matematica ed Informatica (DMI).
26) Ratifica anticipazioni.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, ratifica i decreti rettorali nn. 4523, 4524, 4526, 4528, 4529 e 4530 del 14 dicembre 2022, con i quali sono state autorizzate, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, le seguenti anticipazioni di cassa:
N. | D.R. | Importo | Beneficiario | Sezionale | Progetto |
1) | 4523 | 350.000,00 | Prof. E. Xxxx e prof.ssa X. Xxxxxxxx | Dip. di Ingegneria Civile e Architettura | “Accordo di Collaborazione l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia “Misure di prevenzione tese a supportare ed a ottimizzare la pianificazione di gestione, la programmazione e la realizzazione degli interventi di cui al Piano di Gestione del Rischio |
Alluvioni…” | |||||
2) | 4524 | 16.400,00 | Amministrazione Centrale (ATM) | “La Ciminiera Scientifica” | |
3) | 4526 | 25.902,00 | Prof.ssa X. Xxxxxxx | Dip. di Agricoltura Alimentazione e Ambiente | “HANDYWATER” |
4) | 4528 | 23.787,00 | Prof.ssa A. L. Arcifa | Dip. di Scienze della Formazione | “PRIN 2017 “The Bizantine Heritage of Southern Italy: settlement economy and resilience in changing territorial and lanscape contexts” |
5) | 4529 | 266.266,24 | Prof.ssa X. Xxxxxxxxxx | Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali | “Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia - Interventi per il miglioramento delle qualità dei corpi idrici” - Linea di intervento L4….” |
6) | 4530 | 333.000,00 | Prof.ssa X. Xxxxxxxxxx | Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali | “Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia - Interventi per il miglioramento delle qualità dei corpi idrici” - Linea di intervento L2” |
TOTALE | 1.015.355,24 |
27) Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’integrazione, attraverso specifica variazione, del budget economico autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021, relativa all’approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio.
In particolare viene integrato il Contratto Collettivo Integrativo della somma di € 631.906,43 per dare copertura all’incremento della parte variabile dei Fondi per il salario accessorio del personale tecnico-amministrativo, al fine di applicare le misure per il welfare ex art.12 del decreto legge n.115 del 9 agosto 2022.
Alla predetta integrazione si farà fronte attraverso l’utilizzo delle riserve
derivanti dalla contabilità finanziaria, come esposto nel seguente prospetto:
incidenza sui consumi intermedi
RICAVI
COSTI
BUDGET ECONOMICO
B) VIII 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 631.906,43
TOTALE
631.906,43
-
-
Utilizzo riserve derivanti dalla contabilità economico-parimoniale 631.906,43
TOTALE VARIAZIONE
631.906,43
631.906,43
-
28) Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 2023 autorizzatorio: budget economico e budget degli investimenti.
29) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2023/2025: budget
economico e budget degli investimenti.
30) Bilancio unico d’Ateneo di previsione non autorizzatorio in contabilità
finanziaria e classificazione della spesa per missioni e programmi 2023
- D.I. 394/2017.
Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori di Xxxxx, della Consulta degli studenti e del Senato Accademico, rispettivamente in data 21 dicembre, 19 dicembre e 20 dicembre 2021, a voti unanimi, approva:
1. il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2023 autorizzatorio: budget economico e budget degli investimenti,
2. il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025: budget economico e budget degli investimenti,
3. il bilancio unico d’Ateneo di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria e classificazione della spesa per missioni e programmi 2022 - D.I. 394/2017.
Si precisa che detti bilanci sono stati votati singolarmente.
31) Gestione Legato Zingali Tetto - Bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025 della Gestione Legato Zingali Tetto.
32) Gestione lasciti e donazioni - Bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025 della Gestione lasciti e donazioni.
33) PO FESR 2014/2020 - Azioni a favore della digitalizzazione delle Università Siciliane - Progetto Implementazione della collezione digitale e aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari - Azione
2.2.1 - Piattaforma dei servizi di biblioteca.
La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.
34) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 - approvazione definitiva.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, l'aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 in esso compreso e l'Elenco annuale dei lavori 2023 per il fabbisogno complessivo di € 75.272.146,00 autorizzandone altresì la pubblicazione sull’Albo dell'Ateneo per 15 giorni consecutivi, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
35) Affidamento triennale dei servizi assicurativi a favore dell’Università
degli Studi di Catania e proroga delle polizze vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’affidamento triennale dei servizi assicurativi a favore dell’Università degli Studi di Catania suddiviso in 6 lotti e con importi a base d’asta come riepilogato nella tabella di seguito riportata.
Copertura assicurativa | Valore annuo | Valore 3 anni Importi a base d’xxxx | Xxxxxxx (massimo 2 anni) | Valore complessivo |
Lotto 1 - RCT/O | € 80.000,00 | € 240.000,00 | € 160.000,00 | € 400.000,00 |
Lotto 2 - All Risks | € 440.000,00 | € 1.320.000,00 | € 880.000,00 | € 2.200.000,00 |
Lotto 3 - Infortuni | € 70.000,00 | € 210.000,00 | € 140.000,00 | € 350.000,00 |
Lotto 4 - Kasko | € 20.000,00 | € 60.000,00 | € 40.000,00 | € 100.000,00 |
Lotto 5 - RC Auto | € 18.000,00 | € 54.000,00 | € 36.000,00 | € 90.000,00 |
Lotto 6 - RC Patrimoniale | € 45.000,00 | € 135.000,00 | € 90.000,00 | € 225.000,00 |
Tot. 2.019.000,00 | € 3.365.000,00 |
L’aggiudicazione, per ciascun Lotto, avverrà secondo i seguenti criteri:
- Lotti n. 1), 2), 3), 4), 6) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione del rapporto qualità/prezzo.
- Lotto n. 5) criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizio standardizzato.
La spesa per i servizi assicurativi è stata prevista in sede di ricognizione delle esigenze delle strutture ai fini della predisposizione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024.
Gli oneri di pubblicazione della gara e del relativo esito graveranno sulla previsione del budget dell’area della centrale unica di committenza, anno 2023, causale contabile D.02
Il contributo dovuto all’A.N.A.C. dalla stazione appaltante, pari a € 600,00, graverà sulla previsione del Budget dell’Area della Centrale Unica di Committenza, anno 2023, causale contabile H07.
Il Consiglio di Amministrazione, altresì, a voti unanimi, considerato che non è possibile prevedere i tempi necessari per la conclusione della nuova procedura di gara, anche in virtù della complessità del criterio di aggiudicazione prescelto, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 5 dei 6 lotti previsti, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, al fine di garantire piena continuità di copertura dei rischi di che trattasi, autorizza la proroga dei contratti assicurativi in scadenza, fino al 31 luglio 2023, secondo la tabella di seguito indicata:
Polizza | Compagnia assicurativa attuale | Decorrenza e Scadenza | Importo annuale | Importo proroga |
RCT/O | UnipolSai | dal 31.03.2023 al 31.07.2023 (mesi 4) | € 58.558,62 | € 19.519,54 |
All Risks | Sace Bt | dal 31.04.2023 al 31.07.2023 (mesi 3) | € 238.630,00 | € 59.657,50 |
Infortuni | Allianz | dal 31.01.2023 al 31.07.2023 (mesi 6) | € 46.358,00 | € 23.179,00 |
Kasko | HDI Global (ex Amissima) | dal 31.01.2023 al 31.07.2023 (mesi 6) | € 10.500,00 | € 5.250,00 |
RC Auto | HDI Global (ex Amissima) | dal 31.01.2023 al 31.07.2023 (mesi 6) | € 10.868,53 | € 5.434,26 |
RC Patrimoniale | Lloyd’s Insurance Company S.A. | dal 31.01.2023 al 31.07.2023 (mesi 6) | € 27.995,25 | € 13.997,62 |
€ 127.037,92 |
La proroga di cui sopra troverà copertura economica nel budget 2023
dell’area della centrale unica di committenza.
Il Consiglio di Amministrazione, infine, unanime autorizza il Dirigente dell’area della centrale unica di committenza all’adozione di tutti gli atti conseguenziali.
36) Contratto con l’RTI Sicurtransport s.p.a. (mandataria) - K.S.M s.p.a. - Sicilia Police s.r.l. - Europolice s.r.l. e A.N.C.R. Vigilanza (mandanti) per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali - CIG 73267533D8. Proroga.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza la proroga, per il periodo di mesi due, del contratto rep. n. 113 del 08.07.2021 stipulato con l’ATI Sicurtransport s.p.a. (mandataria) - K.S.M s.p.a.- Sicilia Police s.r.l.- Europolice srl e A.N.C.R. Vigilanza (mandanti) per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali - CIG 73267533D8, a far data dall’1 gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023.
La spesa, pari ad € 159.658,64, di cui € 52,43 per oneri della sicurezza, oltre IVA, determinata in maniera proporzionale alla durata della proroga sulla base dell’importo del contratto in essere, grava sul budget dell’area dei Servizi generali (ASEG) - esercizio 2023.
37) Progetto degli interventi di riqualificazione dell’intero stabile
denominato ex Caserma Abela sito a Siracusa.
Il Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell’organo di gestione, verificata la congruenza dell’azione con gli atti programmatici e gli indirizzi dell’ente:
1. approva l’iniziativa concernente gli interventi di riqualificazione
dell’intero stabile denominato ex Caserma Abela sito a Siracusa per un importo
complessivo di € 9.350.000,00.
L’appalto dei lavori in argomento sarà affidato, ai sensi di quanto previsto dal vigente codice degli appalti, mediante procedura aperta con inversione procedimentale di gara utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, in quanto nella fattispecie (redazione progetto esecutivo) la stazione appaltante è stata già in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto e, pertanto, non ha interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, infatti, l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara sono già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’amministrazione. Difatti la documentazione tecnica del progetto esecutivo prescinde da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente negli allegati tecnici.
La realizzazione del lavoro in questione, e quindi l’aggiudicazione dell’appalto rimane subordinata
all’effettivo ottenimento del finanziamento ministeriale, ed è per questo che oggi espressamente in tal senso si determina, disponendo quindi che si specifichi nell’ambito della disciplina di gara che non si procederà all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di che trattasi laddove la domanda di partecipazione al bando di cofinanziamento ministeriale di cui alla linea a) del DM n. 1274/22 non dovesse trovare pieno e favorevole accoglimento (delibera CdA del 10 maggio 2022).
2. dà mandato agli organi di gestione all’adozione di tutti gli atti
propedeutici di competenza.
38) Piano finanziario ERASMUS+ CALL 2022 - Azione KA171 - Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds (KA171) - Progetto n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000076716.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il Piano finanziario Erasmus+ Call 2022 – Azione KA171 – Mobility of Higher Education Students and Staff Supported by External Policy Funds (KA171) – Progetto n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000076716.
La spesa erogata da INDIRE pari all’80% di quanto richiesto grava sugli interventi 127762, 127763, 127764, 127765, 127766, 127767 127768. La
differenza del 20% resta subordinata all’acquisizione del saldo.
39) Accordo di partenariato per la gestione del progetto “Universities for EU Projects” - KA1 Mobility Erasmus Traineeship - Consorzio SEND.
La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.
40) Programma Erasmus+ 2021/2027 - Invito a presentare proposte 2023 - Avviso EAC/A/10/2022.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, delibera :
- di approvare la partecipazione dell’Università di Catania all’invito a presentare proposte per l’anno 2023 del Programma Erasmus+ 2021/2027;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della documentazione relativa alle proposte progettuali che verranno presentate, nonché di tutti gli atti consequenziali e necessari al prosieguo delle attività dei progetti che verranno finanziati.
41) Erasmus+ KA131: bando per l’assegnazione di mobilità Erasmus outgoing dello staff per docenza - staff mobility for teaching (sta) - a.a. 2022-2023.
La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.
42) Bando per l’assegnazione di mobilità Xxxxxxx per tirocinio verso
programme e partner countries (KA131) - a.a. 2022-2023.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il bando per l’assegnazione di mobilità Erasmus per tirocinio verso Programme e Partner Countries (KA131) - A.A. 2022/2023.
43) Aggiornamento del Piano Strategico d’Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’aggiornamento del Piano Strategico d’Ateneo 2022-2026, come specificato e dettagliato nel documento allegato al verbale.
44) Obiettivi del Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la proposta di obiettivi del Direttore Generale per il 2023 che vengono di seguito sinteticamente riassunti:
1) obiettivi di performance organizzativa di Ateneo che concorrono alla valutazione individuale del Direttore generale, con un peso pari al 20% della componente legata alla valutazione di risultati a fronte degli obiettivi assegnati. In particolare, si individuano i seguenti obiettivi, ai quali è attribuito pari peso:
- OB_ORG_1: Consolidamento delle azioni finalizzate al rispetto degli indicatori ministeriali e a garantire la sostenibilità del bilancio (peso 50%);
- OB_ORG_2: Miglioramento del grado di soddisfazione degli utenti
sui servizi amministrativi erogati dall’Ateneo (Peso 50%).
2) obiettivi di performance organizzativa gestionale (obiettivi operativi di sviluppo di I livello del direttore generale), che concorrono alla valutazione della performance individuale del Direttore generale, con un peso pari all’80% della
componente legata alla valutazione di risultati a fronte degli obiettivi assegnati e la cui declinazione puntuale avverrà in sede di presentazione del PIAO, si individuano di seguito i principali ambiti di intervento, individuati in coerenza agli obiettivi strategici prioritari definiti nel documento di aggiornamento del Piano strategico.
1. Realizzazione di interventi straordinari di edilizia universitaria (25%);
2. Attuazione del piano di reclutamento straordinario rivolto al personale tecnico-amministrativo (25%);
3. Piena adesione alle linee di indirizzo strategiche del PNRR (25%);
4. Realizzazione del Sistema informativo statistico di Ateneo (25%).
Ordine del giorno aggiunto – prot. n. 545758 del 16/12/2022
- Accordo di collaborazione con l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia
Molecolare (IBFM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l’accordo di collaborazione con l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche al fine di collaborare per lo svolgimento di attività che rientrano nel servizio di radioprotezione dei lavoratori, autorizzandone la sottoscrizione.
II Ordine del giorno aggiunto – prot. n. 545969 del 19/12/2022
- Procedura di selezione a posto di ricercatore a tempo determinato –
art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la procedura di selezione proposta dal Dipartimento di Giurisprudenza per un posto di RtdB nel settore concorsuale 10/L1– Lingue, letterature e culture inglese e anglo- americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/12– Lingua e traduzione- lingua inglese
• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua inglese
• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare:12
Il Direttore Generale X.xx Prof. G. La Via
Per il punto 44 il Vicario del Direttore Generale
X.xx Dott. A. Conti
Costituisce parte integrante il verbale n. 2
del C.A. del 22.12.2022 p.10 Pagina 1 di 6
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Didattica
Linee Guida per la proposta
di Corsi di Studio di Nuova Istituzione
1. PREMESSA
Le presenti Linee Guida, predisposte dalla Commissione didattica di Ateneo e dall’Area della didattica, hanno lo scopo di fornire, a tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella programmazione dell’offerta formativa dell’Ateneo, indicazioni su procedure, fasi e tempistiche per proporre l’istituzione di nuovi Corsi di Studio (CdS).
Contestualmente, sono finalizzate a dare informazioni sui documenti che tali attori (ad es. Dipartimento, Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Commissione Didattica di Ateneo, Nucleo di Valutazione di Ateneo, etc) devono predisporre, ai fini della presentazione delle proposte al Ministero dell’Università e della ricerca ( MUR), che le valuterà attraverso il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
L’istituzione di un nuovo ordinamento si rende necessaria quando: - il corso che si intende attivare non è la modifica di un ordinamento già vigente; - si deve cambiare classe del corso; - si deve creare un corso interclasse (anche se si intende fondere due corsi già esistenti); si intende modificare un ordinamento vigente, ma le modifiche sono di tale entità da configurarlo come un nuovo corso.
Secondo il dettato normativo del DM 289/2021 Allegato 4, punto A, gli atenei possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di CdS :
a. Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
x. Xxxxx di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
x. Xxxxx di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
x. Xxxxx di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.
S precisa, però, che la possibilità di istituire nuovi CdS in modalità prevalentemente (c) o integralmente (d) a distanza è soggetta a limitazioni per alcune Classi di Laurea o Laurea Magistrale.
In particolare possono essere istituiti:
1. solo come CdS convenzionali i CdS afferenti alle seguenti Classi:
• L-17 Scienze dell’Architettura,
• LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura,
• LM-41 Medicina e Chirurgia,
• LM-42 Medicina Veterinaria,
• LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria,
• X-XXX/0, X-XXX/0, X-XXX/0, X-XXX/0, XX-XXX/0, XX-XXX/0, LM-SNT/3, LM-SNT/4],
• LM-85 bis, Scienze della Formazione Primaria,
• L-P01, L-P02 e L-P03
2. solo in modalità convenzionale o mista i Corsi afferenti alle Classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione.
Inoltre, si considerano Corsi di Nuova Istituzione, e quindi soggetti alla procedura di Accreditamento Iniziale, le seguenti tipologie di CdS:
● nuovi Corsi istituiti nel Comune in cui ha sede legale l’Ateneo;
● nuovi Corsi istituiti in sede decentrata già esistente;
● nuovi Corsi istituiti in nuova sede decentrata;
● “repliche” di Corsi già attivi (Corsi con ordinamento didattico identico) nel Comune in cui ha sede legale l’Ateneo;
● “repliche” di corsi già attivi in una sede decentrata già esistente;
● “repliche” di corsi già attivi, ma attivati in nuova sede decentrata
Si specifica che il passaggio di un CdS da “monoclasse” a “interclasse” si configura come Nuova Istituzione ed è soggetta all’Accreditamento Iniziale di ANVUR. La trasformazione di un CdS da “interclasse” a “monoclasse” si configura, invece, come modifica di Ordinamento, che richiede solo l’approvazione del CUN,
Il processo richiesto per l’istituzione prevede sia un percorso interno all’ateneo, che vede coinvolti i dipartimenti, le commissioni paritetiche, gli organi di governo e il nucleo di valutazione, sia un percorso esterno, con l’acquisizione del parere del Comitato Regionale Università Siciliane (CRUS), la sottomissione della proposta al CUN, per l’analisi dell’Ordinamento didattico del Nuovo CdS, e all’ANVUR per la verifica dei requisiti necessari per l’Accreditamento Iniziale del CdS di cui si chiede l’istituzione.
Infine, nella progettazione di un corso di nuova istituzione occorre sempre far riferimento al DM 1154/2021. Infatti, l’ANVUR - per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova istituzione - deve verificare il possesso dei requisiti di cui agli Allegati A e C del sopracitato D.M.
In particolare, l’Allegato A del DM 1154/2021 specifica i Requisiti di accreditamento per i CdS con riferimento a:
a. Trasparenza.
b. Docenza.
c. Parcellizzazione delle attività didattiche.
d. Risorse strutturali.
e. Assicurazione della Qualità.
L’Ambito di Valutazione D, di cui all’allegato C del DM 1154/2021, specifica – invece - i “Requisiti e gli Indicatori di Qualità della Didattica e dei Servizi agli studenti”.
2. FASI e CRONOPROGRAMMA FASE 1- entro l’inizio dell’a.a.
• Ricognizione da parte della Commissione didattica delle proposte dei CdS di nuova istituzione.
• Individuazione da parte della Commissione didattica delle proposte di CdS nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio.
FASE 2 - entro 5 giorni dalla pubblicazione della nota ministeriale relativa alle indicazioni operative per l’offerta formativa dell’anno successivo
• Il referente del CdS, delegato del Dipartimento proponente, deve inviare alla Commissione didattica e all'area della didattica:
o Documento di Progettazione CdS secondo il modello presenti Linee Guida ANVUR
o Format Ordinamento
o Prospetto con informazioni per l’attivazione del Corso
o In caso di CdS di Area Sanitaria, deve essere prodotta la proposta di Relazione Illustrativa
o In caso di CdS attivati in sede decentrata, deve essere prodotta la proposta di Relazione sulla sede decentrata
o L’Ateneo acquisisce e verifica i dati contenuti nei documenti, che verranno caricati sulla
Banca Dati CINECA dal responsabile dell'ufficio management
FASE 3_1 - entro 5 giorni dopo la scadenza della verifica ex-post
• Il Dipartimento delibera sulla proposta del nuovo CdS e sui documenti correlati, coerentemente con la Programmazione Strategica dell’Ateneo.
FASE 3_2 - 10 giorni dopo la scadenza della verifica ex-post
• Parere della Commissione paritetica docenti e studenti(CPDS) sulla proposta del Nuovo CdS
FASE 4 - entro 10 giorni dalla chiusura per le festività natalizie
• Trasmissione Delibera del dipartimento sulla proposta del Nuovo CdS
FASE 5_1 - entro la chiusura per le festività natalizie
• Approvazione RAD dei nuovi CdS da parte degli organi collegiali ed inserimento della data delle delibere di SA e di CdA nella SUA-CdS
FASE 5_2 – entro fine dicembre
• Per i Corsi di Area Sanitaria acquisizione del Parere della Regione ed inserimento nella SUA-CdS.
• Acquisizione del parere del CRUS (anche per i CdS “repliche”)
FASE 6 - entro metà gennaio e comunque entro la data indicata dal MUR
• Invio dell’Ordinamento al CUN
FASE 7_1 - entro metà gennaio
• Tutte le altre Informazioni – anche quelle relative a quadri non ordinamentali della SUA-CdS compresa la didattica programmata, la didattica erogata e i docenti di riferimento - che il Referente del CdS deve obbligatoriamente riportare – con il supporto del referente amministrativo – sia nella piattaforma SmartEdu sia nella piattaforma AVA SUA
• Regolamento didattico del nuovo CdS che deve essere approvato dagli organi di governo entro la stessa data
FASE 7_2 - entro metà gennaio
• La Commissione didattica si esprime sull’attivazione dei Nuovi CdS e redige il Documento delle Politiche di Ateneo sull' Offerta.
FASE 7_3 - entro metà gennaio
• La Commissione didattica comunica al NdV la disponibilità, nella banca dati SUA-CdS, di tutta la documentazione relativa all’attivazione dei CdS e si riserva di trasmettere il Documento delle Politiche Ateneo Offerta Formativa.
FASE 8 - entro metà febbraio e comunque entro la data indicata dal MUR
• Adeguamento ad eventuali rilievi del CUN.
• Approvazione, da parte del dipartimento delle modifiche apportate all’Ordinamento a seguito dei rilievi del CUN.
• Caricamento da parte del responsabile dell'ufficio management degli adeguamenti ai rilievi del CUN sulla SUA-CdS.
FASE 9_1 - entro fine febbraio e comunque entro la data indicata dal MUR
• Completamento della compilazione delle SUA-CdS.
• Caricamento della Relazione tecnico-illustrativa del NVA.
• Inserimento nella SUA-CdS da parte del responsabile dell’ufficio management dei seguenti documenti:
o Organigramma;
o Documento relativo al processo di Assicurazione di Qualità per i CdS, predisposto dal presidio di qualità;
o Documento relativo alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse riferite alla
docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i CdS dell’Ateneo;
o Documento Politiche di Ateneo e programmazione Offerta Formativa, redatto dalla Commissione didattica e approvato dal SA e dal CdA.
o Invio ad ANVUR della Relazione Illustrativa per i Nuovi CdS di Area Sanitaria, approvata da SA e CdA e sottoscritta dal Rettore.
FASE 9_2 - entro fine febbraio e comunque entro la data indicata dal MUR
• Approvazione dell’attivazione del/i nuovo/i CdS da parte degli organi collegiali, SA e CdA.
3. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Le presenti Linee Guida fanno riferimento alla vigente normativa, a documenti ANVUR, CUN di seguito elencati:
• DM 270 del 22 ottobre 2004
• Legge n. 240 del 30 dicembre 2010
• Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012
• DM n. 987 del 12 dicembre 2016
• DM n. 60 dell’8 febbraio 2017
• DM n. 935 del 29 novembre 2017
• DM n. 6 del 7 gennaio 2019
• DM n. 989 del 25 ottobre 2019
• DM n. 82 del 14 maggio 0000 [x ss. mm. nel DM 137 del 29 maggio 2020]
• DM n. 446 del 12-08-2020
• DM n. 289 del 25-03-2021
• DM n.1154 del 14-10-2021
• DD n.2711 del 22-11-2021
• CUN – Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici
• ANVUR - Modello definitivo di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3)
• Linee Guida ANVUR per la Progettazione in Qualità dei Corsi di Studio di Nuova Istituzione per l'a.a. 2022-23
• Linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti ver. 2.2 (15/11/2022)
• Linee guida per la compilazione della Scheda SUA-CdS ver. 1.1 (16/05/2018)
• ADI -Attivazione corsi di studio: Guida alla compilazione della SUA-CdS
• ADI -Istituzione corsi di studio e modifica ordinamenti didattici: Guida alla compilazione del RAD e della SUA-CdS
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del C.A. del 22.12.2022 p. 13 Pagina 1 di 42
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 2
Art. 3 - Strutture didattiche 5
Art. 6 - Obiettivi formativi dei corsi di studio 8
ART. 7 – ISTITUZIONE DEI CORSI DI STUDIO (CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO) 9
Art. 8 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio 12
Art. 9 - Attivazione dei corsi di studio 12
Art. 10 - Regolamenti didattici dei corsi di studio 13
Art. 11 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio 14
ART. 12 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 15
Art. 13 - Corsi di laurea e di laurea magistrale 17
Art. 14 – Corsi di specializzazione 18
Art. 15 – Corsi di dottorato di ricerca 19
Art. 16 – Master universitari e Corsi di perfezionamento 19
Art. 17 – Corsi di formazione finalizzata e permanente 19
Art. 18 – Offerta formativa 20
Art. 19 – Calendario delle attività formative 20
Art. 21 - Altre attività formative 24
Art. 22 - Tirocini curriculari 24
Art. 23 - Esami o valutazioni finali del profitto 25
Art. 24 - Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto 26
Art. 26 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio 29
Art. 27 - Frequenza attività formative 31
Art. 28 – Studenti/esse regolari, fuori corso e laureandi/e 31
Art. 29 – Studenti/esse a tempo parziale 32
Art. 30 – Studenti/esse lavoratori/trici, atleti/e, in situazioni di vulnerabilità, con disabilità e in stato di detenzione 33
Art. 31 - Modifiche della carriera: sospensione, interruzione e ripresa, chiusura/rinuncia e decadenza 33
Art. 32 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero 33
Art. 33 - Iscrizione a insegnamenti extra-curriculari e a corsi singoli 35
Art. 34 – Doveri Compiti dei/lle docenti 37
Art. 36 - Attività di collaborazione part-time 41
Art. 37 - Orientamento e tutorato 41
PARTE I TITOLO I
Strutture didattiche e corsi di studio
Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Università di Catania e gli aspetti relativi all’organizzazione delle attività comuni ai Corsi di studio, in conformità alla normativa vigente. | |
Ai sensi del presente regolamento si intende per: Ateneo: l’Università degli Studi di Catania; Ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico- disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; Attività formative: insieme delle attività didattiche offerte nel corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo; le dimensioni in termini di crediti degli insegnamenti e dei relativi moduli devono essere conformi alla normativa vigente che ne vieta la parcellizzazione; Classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004 e determinati dai Decreti ministeriali; Corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master universitario e di dottorato di ricerca, come individuati nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n; 509”; Corsi di studio internazionali: i Corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere; i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera; i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione. Consiglio di Corso: il consiglio competente per il corso di studio secondo quanto stabilito dall’ art. 20 dello Statuto dell’Università degli Studi di Catania; |
Credito formativo universitario (CFU): brevemente Credito, rappresenta la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; Obblighi formativi Aggiuntivi (OFA): Attività formative supplementari e obbligatorie assegnate agli/lle studenti/esse che non hanno superato la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico. Curriculum: percorso formativo diversificato nel rispetto degli intervalli di crediti relativo agli ambiti disciplinari specificati nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzato al conseguimento del relativo titolo; Diploma supplement: relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo/a studente; Didattica: lezioni in corsi e moduli curriculari, intesi come svolgimento di lezioni ed esercitazioni in presenza degli/lle studenti/esse in aula o a distanza. In questo ultimo caso la modalità a distanza deve essere prevista dal regolamento didattico del Corso di studio ai sensi dell’art. 20, comma 6 del presente regolamento. Queste attività di didattica devono essere esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) dagli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico. Dipartimento: la struttura didattica e di coordinamento di cui all’art. 15 dello Statuto dell’Università degli Studi di Catania; Decreto o decreti ministeriali: uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; |
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l’insieme di regole stabilite in ambito europeo per l’accumulo e il trasferimento di crediti incentrato sullo studente e basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento, volto a facilitare la progettazione, l’erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei corsi e dei periodi di studio e ad agevolare la mobilità studentesca; Learning agreement: l'accordo tra lo/a studente, l’Università inviante e l’Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello/a studente; Manifesto Generale degli Studi: il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l’elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell’anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l’importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ed alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli/lle studenti/esse; |
Ministero: il Ministero dell’Università e della Ricerca; Mutuazione: l’utilizzo di un insegnamento/modulo didattico avente stessa o diversa denominazione e stesso contenuto, stesso numero di CFU, ore e SSD di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro corso di studio; Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato; | |
Ordinamento didattico di un corso di studio: l’insieme delle norme che disciplinano il corso di studio, approvate dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 11, comma 1, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990; Piano di studio: l’insieme delle attività formative che deve seguire svolgere lo/a studente per il conseguimento del titolo di studio; Regolamento di Ateneo: il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08/10/2015 e successive modificazioni; Regolamento didattico dei corsi di studio: i | |
regolamenti di cui all’art.12 del DM 270/04; Settori scientifico-disciplinari (SSD): gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche; Statuto: lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e successive modificazioni. | |
Art. 1 - Strutture didattiche | |
1. Sono strutture didattiche dell’Ateneo: a) i dipartimenti; b) le scuole; c) le scuole di dottorato, ove istituite; d) le strutture didattiche speciali. I docenti afferiscono esclusivamente ai dipartimenti, ma possono essere incardinati anche nelle strutture didattiche di cui al secondo comma. | 1. Sono strutture didattiche dell’Ateneo: a) i dipartimenti; b) le scuole; c) le scuole di dottorato, ove istituite; d) le strutture didattiche speciali. I/le docenti afferiscono esclusivamente ai dipartimenti. |
2. La struttura didattica di Architettura per la sede decentrata di Siracusa e la struttura didattica di Lingue e letterature straniere per la sede decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti. | 2. Il Dipartimento è una struttura di didattica e di ricerca, disciplinata dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo. 3. Le Scuole sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, finalizzate al coordinamento e |
3. La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico. | alla razionalizzazione delle attività didattiche e sono disciplinate dallo Statuto. |
4. La struttura didattica decentrata di Siracusa e la struttura didattica decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti. | |
5. La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico. | |
3 bis. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri è una struttura didattica speciale, disciplinata da un apposito regolamento, avente la finalità di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell'italiano per stranieri. | 6. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri è una struttura didattica speciale, disciplinata da un apposito regolamento, avente la finalità di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell'italiano per stranieri. |
4. Presso l’Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nella parte II del presente regolamento. | 7. Presso l’Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nell’allegato presente nella parte II del presente regolamento. |
Art. 2 - Commissioni paritetiche | Abrogato |
1. Presso le strutture didattiche, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, è istituita una Commissione paritetica composta da docenti e studenti. | Abrogato |
2. La Commissione paritetica della struttura didattica, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, sulla base delle informazioni derivanti dalle banche dati ministeriali e sulla base di altre informazioni istituzionali disponibili in materia di didattica effettua valutazioni sulla qualità e l’efficacia dei corsi di studio di competenza della struttura didattica, formulando proposte per il miglioramento della qualità e dell’efficacia dei medesimi corsi di studio, elaborando autonomi indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica. Inoltre svolge tutti i compiti che le sono affidati dalla normativa vigente. | Abrogato |
Le valutazioni e le proposte della Commissione sono inserite nella relazione annuale, che viene trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico ogni anno entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. | Abrogato |
Art. 3 - Corsi di studio | |
1. Presso i dipartimenti e le strutture didattiche speciali di cui al secondo comma dell’art. 1 sono istituiti i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, elencati nella parte III e nella parte IV del presente regolamento, i cui relativi ordinamenti didattici sono riportati negli allegati 1 e 2 del | 1. I corsi di studio sono percorsi formativi al termine dei quali, previo superamento dell’esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui al successivo art. 5. |
presente regolamento. I suddetti corsi sono attivati con le modalità di cui al successivo art. 6. | 2. Ciascun corso di studio è incardinato nel Dipartimento di riferimento. Il Dipartimento nel quale il Corso di Studio è incardinato organizza e coordina l’attività didattica del Corso nel rispetto del presente regolamento. 3. Su proposta di due o più Dipartimenti possono essere istituiti e attivati corsi di studio interdipartimentali o interateneo. Il funzionamento dei suddetti corsi è disciplinato da apposite convenzioni. 4. I corsi summenzionati di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico vengono istituiti e attivati secondo le modalità del successivo art. 7 e nel rispetto della normativa vigente. 5. Presso i Dipartimenti e le Strutture Didattiche Speciali di cui all’art. 2,3 comma 1, lettera a) e d) – a seguito di apposito bando – possono essere attivati corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, master universitari di primo e di secondo livello. |
2. Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di specializzazione, attivati a seguito di apposito bando emanato annualmente. | |
3. Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca, attivati con apposito bando emanato annualmente. | |
4. Presso le strutture didattiche sono attivati corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, la cui attivazione viene resa nota attraverso apposito bando. | |
5. Presso le strutture didattiche possono essere attivati corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. | |
6. Su proposta di una o più strutture didattiche possono essere istituiti e attivati corsi di studio interateneo il cui funzionamento è disciplinato da apposite convenzioni. | |
7. Ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è retto da un consiglio che esercita le competenze previste dallo Statuto. Il consiglio può proporre al consiglio del dipartimento o della struttura didattica speciale di cui al |
secondo comma dell’art. 1 le modifiche all'ordinamento didattico e al regolamento didattico del corso di studio. Il Consiglio delibera sulle informazioni da inserire nelle banche dati ministeriali e sul rapporto annuale di riesame entro i termini stabiliti dal Ministero, nonché sulle istanze degli studenti. | |
8. Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è istituito un Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità (GGAQ) presieduto dal presidente del corso di laurea o di laurea magistrale o da un suo delegato. La sua composizione, determinata dal regolamento del corso, deve garantire la presenza del docente referente dell’Assicurazione della qualità, di studenti componenti del Consiglio del corso, nonché di personale tecnico amministrativo di supporto. Il Gruppo ha la responsabilità del corretto svolgimento della valutazione interna dell’offerta formativa del Corso e riporta gli esiti al Consiglio del Corso, ai fini dell’approvazione del rapporto annuale di riesame. | |
9. L’Ateneo persegue politiche per l’assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio. Inoltre, attraverso il Presidio di Qualità attua procedure per il monitoraggio delle attività didattiche e offre alle strutture didattiche sostegno nelle procedure di accreditamento dei corsi di studio. | 7. L’Ateneo persegue politiche per l’assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio attraverso un organizzato sistema di Assicurazione della Qualità normato da regolamenti interni. |
Art. 4 – Titoli | |
1. L'Ateneo, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, rilascia i titoli di studio di cui alla normativa vigente. | 1. L'Ateneo, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, rilascia i titoli di studio di cui alla normativa vigente. |
2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse. | 2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse. |
3. L’Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente. | 3. L’Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente. |
4. La Scuola Superiore di Catania rilascia agli studenti, che abbiano acquisito i titoli previsti, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico. | 4. La Scuola Superiore di Catania rilascia agli/lle studenti/esse, che abbiano acquisito i titoli previsti, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico. |
Art. 5 - Obiettivi formativi dei corsi di studio | |
1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali. | 1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo/a studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali. |
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. | 2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo/a studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. |
3. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico dello stesso livello, compresi i corsi di laurea ad orientamento professionale, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con appositi provvedimenti ministeriali. Sono, inoltre, contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, e dall’indicazione numerica della classe di appartenenza. | |
3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. | 4. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo/a studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. |
4. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. | 5. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. |
Art. 6 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio | magistrale a ciclo unico) |
1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede con regolare periodicità alla verifica del conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun corso di studio ed al conseguente aggiornamento dell’offerta formativa. | 1. I corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai successivi provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e della normativa sui requisiti per l’accreditamento. 2. L’ istituzione di un corso di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico avviene su proposta di un Dipartimento o su proposte congiunte fra due o più Dipartimenti. 3. La proposta deliberata dal Consiglio di dipartimento è corredata dal relativo ordinamento didattico e da apposito regolamento didattico, definiti con le modalità e i contenuti stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. |
4. L’istituzione di un corso di studio è poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. 5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come sopra deliberati, vengono inseriti dagli uffici competenti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento e del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo – nelle banche dati ministeriali, per essere sottoposti all’approvazione del Ministero dell’Università e della ricerca. 6. Per l’istituzione dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria deve essere acquisito anche il parere positivo della Regione in cui sarà attivato il corso di studi. 7. I nuovi corsi di studio sono istituiti - nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università – con decreto del Rettore, previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto a seguito di: • parere positivo del CUN sull’ordinamento didattico • verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 8. Con le stesse procedure descritte nei precedenti commi sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici. 9. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l’anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell’accreditamento, in caso di successiva sospensione dell’attivazione del corso per due anni consecutivi. | |
2. L’istituzione di un corso di studio avviene su proposta di un dipartimento o di una struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell’art. 1. La proposta è corredata dal relativo ordinamento didattico, definito con le modalità e i contenuti stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti. Per i corsi di studio che danno accesso all'esercizio di professioni regolate da ordini professionali, sono necessariamente sentiti i consigli degli ordini presenti nel territorio. | Abrogato |
3. Abrogato | Abrogato |
4. La proposta di istituzione del corso di studio viene comunicata alle altre strutture didattiche e al Comitato regionale universitario siciliano per il relativo parere, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che delibera, a seguito del parere del Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione approva, previa constatazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale basata su apposita | Abrogato |
relazione del Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il corso di studio approvato e il relativo ordinamento vengono inseriti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, ai sensi della normativa vigente - nel presente regolamento didattico di Ateneo che viene, quindi, sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca. L’entrata in vigore dell’ordinamento didattico è indicata nel decreto rettorale di emanazione dello stesso. | |
5. Abrogato | Abrogato |
6. Il corso di studio è attivato, su proposta del competente dipartimento o struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell’art. 1, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, in accordo con le procedure previste dalla normativa vigente. | Abrogato |
7. L'attivazione di un corso di studio è subordinata all’autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria. L'attivazione è effettuata per una coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. | Abrogato |
8. Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l’ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di fattibilità, l’Ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento o la struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell’art. 1 a cui il corso afferisce disciplina inoltre la facoltà degli studenti di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti. | Abrogato |
9. Abrogato | Abrogato |
1. L’ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina: a) la denominazione, in italiano o in lingua straniera, coerente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto; b) la classe o le classi di appartenenza e il/i Dipartimento/i cui il corso afferisce; c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi; d) il quadro generale delle attività formative; e) i crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico- disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare; g) le conoscenze richieste per l’accesso; h) il numero massimo di crediti riconoscibili, secondo la normativa vigente; i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. | |
2. L’ordinamento didattico (RAD) è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere obbligatorio del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione e dal Documento di progettazione del Corso di Studio. 3. La convenzione tra gli Atenei consorziati è parte integrante dell’ordinamento didattico, in caso di corsi di studio interateneo. | |
1. L’Università, annualmente, sulla base degli ordinamenti istituiti, definisce e garantisce la propria offerta formativa attivando i corsi di studio, nel rispetto: a) dei requisiti di trasparenza e corretta comunicazione rivolta agli/lle studenti/esse e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi; b) dei requisiti per l’assicurazione della qualità dei processi formativi; c) dei requisiti di strutture idonee per lo svolgimento delle attività formative; |
d) dei requisiti di docenza di ruolo disponibile per sostenere i corsi di studio e per garantire il livello di copertura dei settori scientifico- disciplinari che li caratterizzano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore; e) delle regole dimensionali relative al numero degli/lle studenti/esse sostenibile per ciascuna classe di corso di studio. | |
2. L’attivazione L’istituzione dei corsi di studio avviene ad opera del Ministero, previo subordinatamente all’inserimento da parte degli uffici competenti di tali corsi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito Decreto Ministeriale. 3. L'attivazione di un corso di studio, una volta effettuata, va mantenuta almeno per una coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 4. Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l’ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di fattibilità, l’Ateneo assicura comunque la possibilità per gli/le studenti/esse già iscritti/e di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento, a cui il corso afferisce, disciplina, inoltre, la facoltà degli/lle studenti/esse di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti. | |
Art. 7 - Regolamenti didattici dei corsi di studio | |
1. Ciascun corso di studio è disciplinato da un regolamento didattico, approvato annualmente dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della struttura didattica a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. | 1. Ciascun corso di studio, presente nell’offerta formativa, è disciplinato da un Regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei/lle docenti e degli/lle studenti/esse. |
2. Il contenuto del regolamento didattico del corso di studio è conforme alla normativa vigente ed è predisposto sulla base delle indicazioni riportate nello schema tipo approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. | 2. Il contenuto del regolamento didattico del corso di studio, conforme alla normativa vigente, è predisposto sulla base delle indicazioni riportate nello schema tipo approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. |
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, attinenti alla qualità del Corso di studio, | Xxxxxxxx vive già nel c.1 |
sono approvate dal consiglio della competente struttura didattica, su proposta del consiglio di corso di studio, previo parere favorevole della commissione paritetica. | |
3. Nel caso di corsi di studio attivati a seguito di accordi di collaborazione tra più strutture didattiche o con altro Ateneo, le disposizioni contenute nel Regolamento didattico del CdS ne disciplinano il funzionamento e attribuiscono ad una delle strutture didattiche interessate o ad uno degli atenei convenzionati l'iscrizione degli/lle studenti/esse, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, secondo quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni. | |
Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio | |
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'Unione Europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. In relazione alle conoscenze richieste per l’accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Possono essere previste dal regolamento didattico del Corso di studio specifiche attività formative propedeutiche alla verifica, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dalla struttura didattica interessata. | 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'Unione Europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. In relazione alle conoscenze richieste per l’accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). |
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. È inoltre necessario possedere specifici requisiti curriculari nonché una personale preparazione adeguata. I requisiti richiesti, sia curriculari sia di personale preparazione, e le modalità della loro verifica, sono riportati nell’ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi differenziati, il regolamento didattico del corso di studio può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione. | 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. È inoltre necessario possedere specifici requisiti curriculari nonché una personale preparazione adeguata. I requisiti richiesti, sia curriculari sia di personale preparazione, e le modalità della loro verifica, sono riportati nell’ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio. |
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea | 3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno |
magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito. | della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito. |
4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. | 4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. |
5. Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master. | 5. Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master. |
6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master. | 6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master. |
Art. 9 - Crediti Formativi Universitari (CFU) | |
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento. | 1. Al Credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore. |
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. | 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. |
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. | 3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (incluso il tirocinio per i corsi non di area sanitaria, ulteriori attività formative o attività per la prova finale), o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. |
4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono rientrare: a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale; b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale; c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale; d) 25 ore di tirocinio; e) per i corsi di studio di area sanitaria, almeno 10 e non più di 15 ore di tirocinio, dedicate all’attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese. | 4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo dello/a studente, corrispondente a un credito, possono rientrare: a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale; b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale; c) per i corsi di studio di area sanitaria o similari come definiti dalla normativa vigente, almeno 15 e non più di 25 ore di tirocinio, dedicate all’attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese. |
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. | 5. I Crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo/a studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. |
6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. | 6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno/a studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo/a studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. |
7. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico- disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. | 7. Nel caso in cui lo/a studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo/a studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. |
8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. | 8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. |
9. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, | 9. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e |
per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea. | realizzazione l'università abbia concorso, per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea. |
Art. 10 Corsi di laurea e di laurea magistrale | |
1. Nell’ambito di una classe di laurea o di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea o di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un’ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. | 1. Nell’ambito di una classe di laurea o di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea o di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un’ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. |
2. Possono essere istituiti Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla stessa classe ove vi sia l’esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l’ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea o di laurea magistrale e tutti i curricula dell’altro. | 2. Possono essere istituiti Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla stessa classe ove vi sia l’esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l’ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea o di laurea magistrale e tutti i curricula dell’altro. |
3. Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l’ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell’immatricolazione o iscrizione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell’iscrizione al terzo anno per i corsi di laurea e al secondo anno per i corsi di laurea magistrale. | 3. Corsi di laurea o di laurea magistrale, anche a ciclo unico, afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l’ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell’immatricolazione o iscrizione lo/a studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell’iscrizione al terzo anno per i corsi di laurea e al secondo anno per i corsi di laurea magistrale. |
4. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’unione europea superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente. | 4. Per conseguire la laurea lo/a studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’unione europea superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente. |
5. Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il livello B1 della classificazione del CEF (Common European Framework). La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo studente. Le strutture didattiche | 5. Per accedere a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è quello indicato nel regolamento didattico del relativo corso di laurea. La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento |
organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova. | del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo/a studente. Le strutture didattiche organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova. |
6. Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'’Ateneo. Lo studente può conseguire la certificazione presso l'’Ateneo, limitatamente alle lingue per le quali è "“testing point"”, e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione. | 6. Per attestare la conoscenza della lingua straniera e della certificazione. |
6 bis. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente. | 7. Per conseguire la laurea magistrale lo/a studente deve acquisire 120 crediti, superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente. |
6 ter. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, lo studente deve acquisire rispettivamente 300 e 360 crediti; il numero massimo di esami è fissato dalla normativa vigente. | 8. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, lo/a studente deve acquisire rispettivamente 300 e 360 crediti; il numero massimo di esami è fissato dalla normativa vigente. |
7. Abrogato | Abrogato |
8. Abrogato | Abrogato |
9. Abrogato | Abrogato |
10. Gli studenti che acquisiscono i crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università. | 9. Gli/le studenti/esse che acquisiscono i crediti previsti dal corso di studio al quale sono iscritti conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università. |
11. Il titolo rilasciato reca solo la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea o di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso. | 10. Il titolo rilasciato reca solo la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea o di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso. |
12. Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo. | 11. Unitamente al titolo, allo/a studente è relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo. |
Art. 11 – Corsi di laurea magistrale | Abrogato |
Abrogato | Abrogato |
Art. 12 – Corsi di specializzazione | |
1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea ed ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali. | 1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive atti dell’Unione europea e particolari attività professionali. |
2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico. | 2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo/a studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico. |
Art. 13 – Corsi di dottorato di ricerca | |
1. L’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo. | 1. L’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei/lle dottorandi/e, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo. |
2. Abrogato | |
3. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l’Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi. | 2. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l’Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi. |
4. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari. | 3. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari. |
5. Abrogato | Abrogato |
Art. 14 – Master universitari | Art. 16 – Master universitari e Corsi di perfezionamento |
1. L’attivazione dei master universitari, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo. | 1. L’attivazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati dai rispettivi regolamenti di Ateneo. |
2. Abrogato | Abrogato |
3. Abrogato | Abrogato |
4. Abrogato | Abrogato |
Art. 17 – Corsi di formazione finalizzata e permanente | |
L’ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce: - Corsi di preparazione ai concorsi pubblici - Corsi di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni - Corsi di aggiornamento professionale; - Corsi di formazione permanente e ricorrente; - Corsi per adulti e per i lavoratori/trici. L’organizzazione delle suddette attività formative e il riconoscimento di eventuali Crediti CFU è disciplinata dal Senato Accademico regolamentato dagli Organi di Governo. |
TITOLO II
Regolamentazione delle attività didattiche
Art. 15 – Offerta formativa | |
1. Ogni anno, entro il termine stabilito dal Ministero, il Consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predispone la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative. | 1. Ogni anno, entro il termine stabilito dal Ministero, il Consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predispone la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative. |
2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva l’offerta formativa e il regolamento sulla contribuzione studentesca, che vengono adeguatamente pubblicizzati sul sito dell’Ateneo. | 2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva il Manifesto degli studi, contenente l’offerta formativa e anche il regolamento sulla contribuzione studentesca L’offerta formativa verrà adeguatamente pubblicizzata dall’Ateneo attraverso i propri canali di comunicazione. |
3. Con successivo Decreto rettorale | |
Art. 16 – Calendario delle attività formative | |
1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell’anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Prima dell’inizio di ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei singoli corsi di studio viene approvato dal | 1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell’anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Prima dell’inizio di ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei |
Consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito dell’Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell’attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei docenti. | singoli corsi di studio viene approvato dal Consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito dell’Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell’attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei/lle docenti. |
2. Le attività formative si articolano, di norma, in due periodi distinti ciascuno per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l’inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell’anno. | 2. Le attività formative si articolano in due periodi distinti ciascuno per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l’inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell’anno. |
3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame. | 3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame. |
4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All’interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli ordinari distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date delle prove sono fissate in modo da: - evitare sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso; - assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione. Il calendario didattico del corso di studio, di cui al comma 1, può prevedere periodi di sospensione dell’attività didattica frontale durante i quali è possibile programmare ulteriori appelli. Il calendario didattico deve essere redatto prima dell’inizio di ciascun anno accademico. | 4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli/le studenti/esse regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All’interno di ciascuna delle tre sessioni d’esame ordinaria, sono svolti almeno due appelli ordinari distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. La terza sessione deve prevedere almeno un appello. Le date delle prove sono fissate dal/la Presidente del Cds, su proposta dei/lle docenti di corso di studio dopo aver acquisito le disponibilità dei/lle docenti del Corso di studi in modo da: - evitare sovrapposizioni tra insegnamenti di giorno e orario dello stesso anno di corso; - assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione. Il Consiglio della struttura didattica competente deve prevedere nel calendario didattico due periodi di sospensione dell’attività didattica, equamente |
distribuiti nei due semestri e opportunamente distanziati dalle sessioni d’esame ordinarie durante le quali i quali i Cds devono prevedere appelli /prove intermedie a cui possono accedere gli/le studenti/esse iscritti/e regolarmente ad anni successivi al primo per il recupero degli esami degli anni precedenti non ancora superati, i/le laureandi/e, gli/le studenti/esse “fuori corso” e gli/le studenti/esse di cui al successivo art. 30. In ogni anno accademico, per gli/le studenti/esse fuori corso e laureandi/e e gli/le studenti/esse di cui al successivo art. 30 devono essere previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni dalle sessioni d’esame ordinarie e dalle due sospensioni dell’attività didattica. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali. Il calendario d’esami per l’intero a.a. viene approvato e reso pubblico prima dell’avvio dell’a.a. | |
4 bis. In ciascuna sessione lo studente può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza. In particolare, anche nei casi in cui è prevista una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un esame non superato in precedenza, anche nella stessa sessione. | 5. In ciascuna sessione lo/a studente può sostenere, senza alcuna limitazione ma nei limiti previsti dal precedente comma 4, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza |
5. In ogni anno accademico, per gli studenti fuori corso e laureandi devono essere previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali. | Abrogato |
5 bis. In ogni anno accademico devono essere previsti almeno due ulteriori appelli riservati agli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni precedenti non ancora superati. Tali appelli non possono essere fissati nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali; è lasciata all’autonomia delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione di tali appelli, che dovranno essere opportunamente distanziati da quelli ordinari. | Abrogato |
6. Abrogato | Abrogato |
6. Qualora le condizioni non consentano di esaminare tutti gli studenti nella stessa giornata, la Commissione, in sede di apertura dell’appello, è tenuta alla stesura di un calendario d’esame. | |
7. Abrogato | Abrogato |
Art. 17 - Insegnamenti | |
1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alla didattica frontale, esercitazioni in laboratorio, in aula e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente: a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare ben definito, anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al docente più appropriato; b) l'attribuzione di un adeguato numero di crediti formativi universitari; c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti. | 1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alle lezioni in aula, esercitazioni e attività teoriche pratiche in laboratorio, in aula o in biblioteca, e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente: a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al/la docente più appropriato/a; b) l'attribuzione di un adeguato numero di Crediti formativi universitari; c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti. |
2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti gli studenti, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli iscritti siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente. | 2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti/e gli/le studenti/esse, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli/le iscritti/e siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente. |
3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli studenti. | 3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli/le studenti/esse. |
4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, qualora abbiano analogo contenuto e identiche finalità, possono essere unificati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali. | 4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, che abbiano gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti, possono essere mutuati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali. |
5. Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti i docenti dei singoli moduli coordinati. | 5. Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti/e i/le docenti dei singoli moduli coordinati. |
6. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere anche forme di insegnamento a distanza, | 6. Il regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto del proprio ordinamento, può prevedere |
precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto. | anche forme di insegnamento a distanza, precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto. |
Art. 18 Altre attività formative | |
1. Nell’ambito delle “Altre attività” inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti crediti per le seguenti attività: - attività a scelta dello studente; - ulteriori attività formative: a) ulteriori conoscenze linguistiche; b) abilità informatiche e telematiche; c) tirocini formativi e di orientamento; d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Possono essere previsti crediti anche per stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali. | 1. Nell’ambito delle “Altre attività” inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti Crediti per le seguenti attività: - attività a scelta dello/a studente; - ulteriori attività formative: a) ulteriori conoscenze linguistiche; b) abilità informatiche e telematiche; c) tirocini formativi e di orientamento; d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Possono essere previsti crediti anche per stage presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali. |
2. Per l’acquisizione dei crediti a scelta lo studente può proporre sia insegnamenti attivati dall’Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall’Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l’acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. | 2. Per l’acquisizione dei crediti a scelta lo/a studente può proporre sia insegnamenti attivati dall’Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall’Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l’acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. |
3. Nell’ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all’inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell’inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi crediti e le modalità di valutazione finale del profitto. | 3. Nell’ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all’inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell’inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi Crediti e le modalità di valutazione finale del profitto. |
Art. 19 - Tirocini curriculari | |
1. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro. | 1. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello/a studente. |
2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU). | 2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di Crediti formativi universitari (CFU). |
3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. | 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. |
4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. | 4. I tirocini curriculari possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. |
5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell’attività svolta. | 5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell’attività svolta. |
Art. 20 - Esami o valutazioni finali del profitto | |
1. Per ciascuna delle attività formative – insegnamenti e altre attività – per le quali lo studente deve superare una verifica per acquisire i relativi CFU, in funzione della specifica tipologia, il regolamento didattico del corso di studio deve indicare: a) il tipo di prova che prevede un esame con voto; b) il tipo di valutazione finale del profitto che prevede un attestato di idoneità. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta, pratica o grafica ed eventuali loro combinazioni | 1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di approvazione o non approvazione riprovazione. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta, pratica o grafica ed eventuali loro combinazioni |
2. Abrogato | Abrogato |
3. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione. | 2. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione. |
4. La votazione finale, di cui al comma 1, lettera a), espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al candidato che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode. | 3. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo/a studente consegue la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al/la candidato/a che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode. |
5. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione. | 4. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione. |
6. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto. | 5. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto. |
7. Qualora lo studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non viene tenuta in alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto. | 6. Qualora lo/a studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non |
8. Lo studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell’esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato". | 7. Lo/a studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell’esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato". |
9. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello studente di voler completare la procedura. | 8. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello/a studente di voler completare la procedura. |
10. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo studente e vistata dal tutor aziendale e dal tutor didattico. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio. | 9. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi Crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo/a studente e vistata dal/la tutor aziendale e dal/la tutor didattico/a. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio. |
11. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il candidato può prenderne visione. | 10. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il/la candidato/a può prenderne visione. |
Art. 21 Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto | Art. 24 - Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto |
1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio del corso di studio. La commissione, che deve operare con la presenza del titolare dell'insegnamento con funzioni di presidente, è costituita da almeno un altro docente della stessa area disciplinare, da un cultore della materia o da un docente dell’Ateneo il cui profilo professionale e culturale risulti congruente con la disciplina in oggetto. Oltre ai due membri effettivi deve essere previsto anche un membro supplente. | 1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal/la Presidente del Cds, sono pubbliche e sono composte dal/la docente responsabile della disciplina o dell’attività formativa e, eventualmente, da altri/e docenti o cultori/trici della materia. L’esame è pubblico e deve essere garantito l’accesso a chiunque voglia assistere. |
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni. | 2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il/la cultore/trice della materia deve essere riconosciuto/a tale, su richiesta del/lla titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione di area medica. |
3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno uno docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente. | 3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno una docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del/la presidente. Lo/a studente può comunque preventivamente chiedere espressamente di essere esaminato/a anche dal/la docente titolare dell’insegnamento. |
4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal docente coordinatore del corso e composta da tutti i docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto. | 4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal/la docente coordinatore/trice del corso e composta da tutti i/le docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto. |
5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica, e deve: essere certificata mediante la firma digitale del presidente e di altro componente della commissione d'esame. | 5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica, e deve essere certificata mediante la firma digitale del/la presidente. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge per i/le docenti responsabili a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate. |
6. Abrogato | |
Art. 22 - Prove finali | |
1. Per conseguire il titolo di studio lo studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento. | 1. Per conseguire il titolo di studio di laurea lo/a studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento. |
2. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno docente, anche di altro ateneo. | 2. Per il conseguimento del titolo di studio di laurea magistrale, lo/a studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più |
relatori/trici, di cui almeno un/a docente, anche di altro ateneo. | |
3. Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso. | 3. Nel caso in cui lo/a studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo/a studente può essere tenuto/a al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso. |
4. Lo svolgimento della prova è pubblico. | 4. Lo svolgimento della prova è pubblico. |
5. La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in centodecimi, da ciascuno dei componenti la commissione. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante che possa concorrere al giudizio. Al candidato che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità. | 5. La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo/a studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante che possa concorrere al giudizio. Al/la candidato/a che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità. |
6. La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal presidente del consiglio del corso di studio, il quale la presiede, o designa un presidente al quale delega il conferimento dei titoli, e attribuisce ad un componente della stessa il ruolo di segretario verbalizzante. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico, da non meno di cinque ad un massimo di undici docenti dell'Ateneo, compresi i professori a contratto. Per le lauree, le commissioni possono essere composte da non meno di tre docenti. Il relatore, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del candidato di cui ha guidato il lavoro. La registrazione della prova finale può avvenire anche per via telematica con la firma del presidente e del segretario della commissione. | 6. La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal/la presidente del consiglio del corso di studio, il/la quale la presiede, o designa un/a presidente al quale delega il conferimento dei titoli, e attribuisce ad un/a componente della stessa il ruolo di segretario/a verbalizzante. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le Lauree magistrali a ciclo unico, da non meno di cinque docenti dell'Ateneo, compresi valutazione del/la candidato/a di cui ha guidato il |
lavoro. La registrazione della prova finale può avvenire anche per via telematica con la firma del/la presidente e del/la segretario/a della commissione. La seduta di laurea è pubblica e, onde conferire opportuna solennità alla cerimonia, la Commissione è tenuta a indossare la toga. | |
7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, opportunamente distribuite. Il calendario viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato, anche mediante il sito dell'Ateneo, entro i termini previsti dalla normativa vigente. | 7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, una prima nel periodo Febbraio-Aprile, Una seconda nel periodo Giugno-Luglio Settembre ed una terza nel periodo Ottobre-Dicembre. Ulteriori sessioni possono essere previste anche in altri periodi dell’anno accademico. Il calendario delle prove finali è definito dai Consigli dei Cds su proposta del/la Presidente ed è |
TITOLO III CARRIERA STUDENTESCA
Art. 23 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio | |
1. Al momento dell’immatricolazione viene istituito il fascicolo elettronico dello studente, contenente tutti i documenti riferiti alla carriera dello stesso secondo la normativa vigente, che garantirà anche l’archiviazione e la conservazione del titolo di studio a norma del codice dell’amministrazione digitale. Annualmente l'Ateneo, mediante il regolamento sulla contribuzione studentesca, precisa le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio, assicurando che tutte le procedure amministrative connesse alla carriera dello studente siano effettuabili anche per via telematica. | 1. L’immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è preceduta da una verifica delle conoscenze richieste per l’accesso adeguatamente pubblicizzati. 2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli/lle studenti/esse collocati/e utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati e adeguatamente pubblicizzati. |
2. L’immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è preceduta da una prova di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso. | 3. Al momento dell’immatricolazione viene istituito il fascicolo elettronico dello/a studente, contenente tutti i documenti riferiti alla carriera dello/a stesso/a secondo la normativa vigente, che garantirà anche |
l’archiviazione e la conservazione del titolo di studio a norma del codice dell’amministrazione digitale. Ogni anno è pubblicata la Guida per gli/le studenti/esse contenente tutti i dettagli relativi alle scadenze e alla contribuzione. | |
3. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. | |
4. Abrogato | ABROGATO |
5. Abrogato | ABROGATO |
6. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l’iscrizione è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l’iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. | 3. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l’iscrizione è riservata agli/lle studenti/esse collocati/e utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l’iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. L’ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti. |
6 bis. Chi ha già conseguito crediti formativi universitari che in tutto o in parte siano riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio può chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente, previa verifica della disponibilità dei posti nel caso dei corsi di studio a numero programmato, l’anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. | 4. Chi ha già conseguito Crediti formativi universitari (CFU), in tutto o in parte riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio, può chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali CFU riconoscere e, conseguentemente, previa verifica della disponibilità dei posti nel caso dei corsi di studio a numero programmato, l’anno di corso al quale lo/a studente può essere iscritto. Qualora i CFU di cui lo/a studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. |
7. Agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. | 5. Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo i CFU conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. |
8. Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale. | 6. Nel caso di possesso di un titolo di studio dello stesso livello del corso a cui si è iscritti, può essere riconosciuto solo un numero di CFU non superiore alla metà di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale. |
9. Per i laureandi che alla data del termine ordinario di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale abbiano effettuato iscrizione con riserva, il termine per regolarizzare l'iscrizione al primo anno di tali corsi, a seguito del conseguimento del titolo, è fissato dal regolamento sulla contribuzione studentesca. | |
10. È consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l’Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Lo studente può chiedere l’iscrizione a tempo parziale secondo quanto previsto all’art. 26. | 7. La contemporanea iscrizione a più di un corso di studio dell’università o presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, è definita dalla normativa vigente. |
Art. 24 - Frequenza attività formative | |
1. La frequenza è obbligatoria per le attività formative per le quali il regolamento didattico del corso di studio lo prescriva esplicitamente e nei modi dallo stesso stabiliti. | 1. La frequenza ai diversi CdS è regolata e normata dai regolamenti di CdS. La dispensa totale o parziale dall'obbligo di frequenza, ove presente, per gravi e/o giustificati motivi è deliberata dal consiglio del corso di studio. |
2. Gli studenti dei corsi di studio nei quali la frequenza delle attività formative è obbligatoria possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo per gravi e/o giustificati motivi. La dispensa è deliberata dal consiglio del corso di studio e deve contestualmente prevedere la possibilità di partecipare agli appelli dei relativi esami. | Abrogato ovvero spostato |
3. L'assolvimento dell'obbligo della frequenza, ove richiesto, è attestato nei documenti relativi alla carriera dello studente. | Abrogato ovvero spostato |
4. Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati dalla frequenza delle attività formative che si svolgono in concomitanza con le sedute degli organi di cui fanno parte. | 2. Gli/le studenti/esse componenti di organi collegiali sono esentati/e dalla frequenza delle attività formative secondo quanto regolato dal Regolamento degli Studenti |
Art. 25 - Studenti regolari, fuori corso e laureandi | |
1. Viene immatricolato come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza Obblighi Formativi Aggiuntivi. Lo studente ammesso con OFA può sostenere esami o valutazioni di profitto previste nel suo piano di studi solo dopo che questi siano stati soddisfatti. Lo studente che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale | 1. È immatricolato/a come studente regolare del primo anno lo/a studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Lo/a studente ammesso/a con OFA (ammesso sub-condicione) può sostenere esami di profitto o prove di idoneità previste nel suo piano di studi solo dopo che gli OFA siano stati soddisfatti e l’immatricolazione sia stata regolarizzata nei termini previsti dal bando annuale. |
per l’anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative. | |
2. Abrogato | Abrogato |
3. Abrogato | Abrogato |
4. Viene considerato studente fuori corso lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico iscritto da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso. | 2. È considerato/a studente fuori xxxxx xx/x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico iscritto/a da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso. |
5. Viene considerato laureando lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che debba acquisire, prima dell’inizio del nuovo anno accademico, non più di 30 crediti per il conseguimento del titolo. Nel caso di lauree magistrali il cui ordinamento prevede più di 30 crediti per la tesi, lo studente sarà considerato laureando se in debito di un solo esame oltre la tesi. Lo studente laureando può sostenere gli esami di profitto e conseguire la laurea entro, di norma, il successivo 30 aprile. | 3. È considerato/a laureando/a lo/a studente/essa dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che al momento dell’iscrizione al nuovo a.a. risulta in difetto dei CFU definiti dalla Guida dello Studente. Lo/a studente/essa laureando/a non iscritto/a con riserva ad un corso di laurea magistrale potrà conseguire la laurea entro fine di aprile. Lo/a studente laureando, iscritto/a con riserva ad un corso di laurea magistrale, deve conseguire la laurea prima dell’avvio delle attività formative del 2° periodo di attività didattica. |
Art. 26 - Studenti a tempo parziale | |
1. All'atto dell’immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo studente regolare di un corso di laurea o laurea magistrale può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti inferiore a quello previsto per anno. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal consiglio di corso di studio, sentito lo studente, secondo quanto stabilito da apposito regolamento di Xxxxxx. | 1. All'atto dell’immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso, lo/a studente regolare di un corso di laurea o laurea magistrale può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti inferiore a quello previsto per anno. In tal caso, lo/a studente è iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso di Studi che prevede il conseguimento di almeno 30 CFU per ogni anno. Lo/a studente che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale per l’anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative. |
2. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione dell'ammontare dei contributi. | 2. Allo/a studente a tempo parziale si applica una riduzione dell'ammontare dei contributi. |
3. Abrogato | Abrogato |
4. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all’atto dell’immatricolazione - non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio. | 3. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all’atto dell’immatricolazione - non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio |
5. Abrogato | Abrogato |
Art. 27 - Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà e studenti con disabilità | Art. 30 – Studenti/esse lavoratori/trici, atleti/e, in situazioni di stato di detenzione |
1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore, di studente atleta e di studente in situazione di difficoltà allo studente dei corsi di laurea o di laurea magistrale, che sia in possesso dei requisiti stabiliti da da apposito regolamento di Ateneo. | 1. È riconosciuto lo status di studente/essa lavoratore/trice, atleta, in situazione di difficoltà vulnerabilità e con disabilità allo/a studente/essa iscritto/a a corsi di laurea o di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che sia in possesso dei requisiti stabiliti da apposito regolamento di Ateneo. Nello stesso regolamento vengono definite le modalità organizzative e didattiche che ogni struttura didattica deve garantire a tali categorie di studenti/esse. loro. |
2. Abrogato | Abrogato |
3. Abrogato | Abrogato |
4. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al comma precedente, che devono contemplare: - la riduzione dell’obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%; - la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso; - specifiche attività di supporto didattico. Le agevolazioni previste dal presente comma si applicano anche agli studenti con disabilità riconosciuta dalla competente struttura dell’Ateneo. | 2. L’Ateneo attiva procedure per garantire il diritto all’istruzione universitaria anche da parte dei detenuti delle persone in stato di detenzione. 3. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli/lle studenti/esse di cui al comma 1, che devono contemplare: - la riduzione dell’obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%; - la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli/lle studenti/esse fuoricorso; - specifiche attività di supporto didattico. |
Art. 28 - Rinuncia agli studi, e Decadenza. | |
1. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare agli studi svolti. | 1. Lo/a studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di sospendere, interrompere e riprendere, rinunciare agli studi svolti. Tutte le relative procedure amministrative sono disciplinate dalla normativa vigente e definite nella Guida per gli/le Studenti/esse. |
2. Nel caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio viene ritenuta valida solo la prima iscrizione effettuata. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale si è iscritto successivamente con l'annullamento di frequenze e crediti eventualmente acquisiti in tale corso di studio. | 2. La carriera dello/a studente/essa può considerarsi decaduta secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e definito nella Guida per gli/le Studenti/esse. |
3. Nel caso di contemporanea iscrizione ad altro ateneo italiano non viene considerata valida l'iscrizione presso questo Ateneo. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale è iscritto presso questo Ateneo. | |
Art. 29 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero | |
1. Nel rispetto della normativa vigente l’Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dall’Unione Europea e anche a | 1. Nel rispetto della normativa vigente l’Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di |
livello internazionale e promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei propri percorsi formativi. | mobilità studentesca riconosciuti dall’Unione Europea e ad altri programmi di mobilità internazionale. 2. Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso l’ |
2. L’Ateneo favorisce, altresì, la mobilità studentesca incoming nel rispetto del principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti provenienti da Atenei esteri le proprie risorse didattiche, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei programmi di scambio internazionale e dalle convenzioni stipulate con le università partner, oltre a garantire loro supporto organizzativo e logistico. | |
3. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi. | 3. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli/lle studenti/esse attraverso idonee forme di pubblicità. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi. |
4. Le attività formative svolte all'estero sono ospitante e da questa debitamente certificati. | |
4. Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero: a. la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di CFU; b. la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; c. le attività di laboratorio e di tirocinio | 5. Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero: a. la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di CFU; b. la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU. c. le attività di laboratorio e di tirocinio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU. |
5. Lo studente che desideri frequentare parte del proprio corso di studio all’estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest’ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello studente. | 6. Lo/a studente che desideri frequentare parte del proprio corso di studio all’estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo/a studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest’ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello/a studente. |
6. Le attività formative svolte all'estero vengono registrate nella carriera dello studente e nel Diploma Supplement, sulla base della documentazione rilasciata dall'università ospitante, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche previste dai bandi di riferimento o dalle competenti strutture didattiche. Non sarà possibile risostenere presso l’Università inviante gli esami superati presso la sede estera ospitante e da questa debitamente certificati. | |
7. Le attività formative extracurriculari svolte all'estero, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. | |
8. Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso l’Università ospitante si dovrà perseguire la coerenza dell’intero piano di studio all’estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole discipline. | |
9. Le procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero sono disciplinate dalle normative di riferimento. Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). | 7. Le procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero sono disciplinate dalle normative di riferimento e dagli accordi stipulati. Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o da altri sistemi per accordi fuori UE. |
8. L’Ateneo favorisce, altresì, la mobilità studentesca incoming nel rispetto del principio di reciprocità, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei programmi di scambio internazionale e dalle convenzioni stipulate con le università partner. | |
Art. 30 - Iscrizione a insegnamenti extra-curriculari e a corsi singoli | Art. 33 - Iscrizione a insegnamenti extra-curriculari e a corsi singoli |
1. All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculare, scelti tra gli insegnamenti attivati nell’Ateneo in quell’anno, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Il numero massimo di crediti extracurriculari acquisibile durante il percorso formativo è: 27 per le lauree, 18 per le lauree magistrali, 45 per le lauree magistrali a ciclo unico. Tali attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio. | 1. All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo/a studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculari. Le modalità per l’iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite dal Consiglio di Amministrazione e riportate annualmente nella Guida per gli/le Studenti/esse. |
2. L'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studio universitario. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. I requisiti, l’ammontare del contributo richiesto e le modalità della iscrizione sono stabiliti dal regolamento sulla contribuzione studentesca. | 2. È consentita l'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, a tutti coloro che per motivi di aggiornamento culturale e professionale non essendo contemporaneamente iscritti/e ad un corso di studio universitario, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami di profitto ed averne regolare attestazione. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. Regole e modalità per l’iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite annualmente nella Guida per gli/le Studenti/esse. |
3. L’ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurriculari è stabilita dai Consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale. Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali. | 3. L’ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurriculari è stabilita dai Consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale. Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli/lle studenti/esse ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali. |
Art. 31 Abrogato | Abrogato |
TITOLO IV
ATTIVITA’ Didattiche, speciali e INTEGRATIVE SERVIZI INTEGRATIVI. XXXXXX COMPITI DEI/LLA DOCENTI E DEGLI STUDENTI SERVIZI INTEGRATIVI
Art. 32 - Attività didattiche speciali | |
1. L'Ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce: a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione; b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici; d) corsi di formazione professionale per laureati; e) corsi di formazione permanente; f) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento; g) corsi di formazione specialistica per laureati. L’istituzione e lo svolgimento dei corsi sono disciplinati da un apposito regolamento che, per ogni tipologia di corso, precisa il numero di crediti corrispondenti alle singole attività formative. | |
2. Su proposta di una struttura didattica, l'Ateneo partecipa ad attività in collaborazione con gli istituti scolastici. L'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari è deliberato dalla struttura didattica proponente, su parere conforme del consiglio di corso di studio competente. |
Art. 34 - Doveri e compiti didattici dei professori e dei ricercatori | Art. 34 – Doveri Compiti dei docenti |
1. I docenti, nei periodi in cui svolgono gli insegnamenti che sono stati loro affidati, assicurano la presenza presso le strutture a disposizione dei corsi di studio ai quali gli insegnamenti afferiscono, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito in modo da garantire la distribuzione più efficace delle lezioni ai fini dell’apprendimento. | 1. I/le docenti svolgono personalmente i compiti didattici e di servizio loro attribuiti secondo quanto previsto dal Regolamento per l’assegnazione ai/lle professori/esse e ai/lle ricercatori/trici dei compiti didattici e di servizio agli/lle studenti/esse dell’Ateneo, assicurando la presenza presso le strutture messe a disposizione per svolgere i suddetti compiti, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito dalle strutture didattiche. |
2. Il docente che, nei periodi di cui al precedente comma, abbia necessità di sospendere la propria attività didattica per più di una settimana, chiede preventiva autorizzazione al direttore del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza e curando, ove possibile, che le attività proseguano con un docente sostituto. Nei casi di assenza prolungata, dovuta a cause di forza maggiore, motivi di salute e impegni scientifici o istituzionali, il docente ne dà tempestiva comunicazione al direttore che prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche. | 2. Nei periodi di cui al precedente comma, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a cause di forza maggiore o motivi di salute, il/la docente ne dà tempestiva comunicazione al/lla direttore/rice e p.c. al/la presidente del Corso di studio., che Il/la direttore/rice, sentito il/la Presidente, prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche. Ferma restando la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a impegni scientifici, istituzionali o extraistituzionali, il/la docente ne dà comunicazione al/la direttore/rice del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza. Il/la direttore/rice, sentito il/la presidente del Corso di studi, prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche. 3. Il/la docente è obbligato/a ad informare tempestivamente gli/le studenti/esse e il/la presidente del Corso di studi, attraverso i canali istituzionali, di qualsiasi modifica di data e orario delle lezioni e degli esami. In mancanza di comunicazione, il/la direttore/rice del Dipartimento, sentito il/la presidente del Corso di studi, avvia la procedura di verifica dell’assenza. |
\\\\ | 4. Il/la docente dedica al ricevimento degli/lle studenti/esse, un congruo numero di ore in almeno due giorni la settimana, distribuito in maniera omogenea e continuativa lungo l'intero anno accademico, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato. |
4. Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell’art. 1 attribuisce i compiti didattici ai docenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti. | |
5. Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell’art. 1 deve esprimere il proprio parere sulle richieste di autorizzazione del docente a svolgere attività didattica in corsi non citati nel Regolamento di cui al comma precedente (quali, per esempio, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento, corsi di Tirocinio Formativo Attivo), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l’assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali. |
6. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro, ove indica via via, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente l'insegnamento, facendo aggiungere alla propria firma, ove necessario, quella del docente o ricercatore che per quella specifica attività lo abbia, eventualmente, affiancato o sostituito. La compilazione del registro può avvenire anche per via telematica. | 5. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il/la docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro anche elettronico, ove indica, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività secondo quanto previsto dallart.10 c.3 e 4, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e quant'altro. Il/la docente deve firmare digitalmente il registro e inviarlo alla struttura didattica competente e lo rende disponibile agli organi competenti. |
7. Al termine del corso il registro viene siglato, anche in forma digitale, dal presidente del consiglio del corso di studio, per presa visione, e consegnato quindi, al responsabile della struttura didattica che ne cura la conservazione nell'archivio della struttura. | |
8. Ogni docente è tenuto a seguire un congruo numero di studenti nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi. | 6. Ogni docente è tenuto/a a seguire un congruo numero di studenti/esse nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi. Il Dipartimento o il Consiglio di Cds assicura, anche con specifiche disposizioni, l’effettivo adempimento di quest’obbligo. |
9. Il consiglio di dipartimento, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico, può affidare a studenti dei corsi di dottorato di ricerca e a titolari di assegno di ricerca, con il loro consenso, il compito di svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, verificando che ciò non ne comprometta l'attività di formazione e di ricerca. La delibera è assunta previo parere favorevole del coordinatore del corso di dottorato di competenza o del tutor dell’assegnista. Tale affidamento non dà luogo, in ogni caso, a compenso economico né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane. Per i titolari di assegno di ricerca l’affidamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di ore previsto dal “Regolamento per la disciplina dei professori a contratto”. | |
10. È fatto obbligo ai docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo. | 7. È fatto obbligo ai/lle docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo. |
8. Il/la docente cura la compilazione delle schede dell’insegnamento (Syllabus), secondo le linee guida dell’Ateneo, affinché l’apprendimento dello/a studente sia consapevole e attivo. |
Art. 33 Attività didattica integrativa | Art. 35 - Servizi didattici integrativi |
1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all’orientamento e al tutorato. | 1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi didattici offerti agli/lle studenti/esse anche in collaborazione con enti pubblici e privati. |
2. Tra le attività di cui al comma 1 rientrano tutte le attività didattiche integrative programmate dai consigli di corso di studio come complemento dell'offerta formativa di base che siano svolte dai docenti al di fuori dei compiti didattici istituzionali loro attribuiti annualmente. Vi rientrano in particolare: a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso; b) attività di orientamento – svolte anche in collaborazione con enti esterni - rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento; d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica; e) attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione); f) corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni o a concorsi pubblici; g) corsi di formazione permanente; h) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola superiore. | 2. In via esemplificativa, tra i servizi didattici rientrano: a) corsi di orientamento rivolti sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; b) corsi di supporto e di recupero, finalizzati a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso; c) corsi di tutorato finalizzati all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento; d) corsi di formazione finalizzati al miglioramento qualitativo della didattica e di aggiornamento del proprio personale, con particolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica; e) servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di svantaggio, in particolare rivolti a studenti/esse vulnerabili f) servizi finalizzati a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli/le studenti/esse di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale; g) servizi rivolti al sostegno ad attività formative autogestite dagli/lle studenti/esse nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. |
Art. 35 - Attività di collaborazione part-time | |
1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di ore pro capite stabilito dalla normativa vigente. | 1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli/lle studenti/esse a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di ore pro capite stabilito dalla normativa vigente. |
2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli studenti vengono collocati in un'unica graduatoria. | 2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli/le studenti/esse sono graduatoria. |
3. Gli studenti vengono assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere xxx xxx xx xxxxxxxxxxx. | 0. Gli/le studenti/esse sono varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere la graduatoria. |
Art. 36 - Orientamento e tutorato | |
1. L’Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli studenti forme di orientamento e tutorato finalizzate a: a) orientarli nelle scelte di studio e professionali; b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione; c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà. | 1. L’Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli/lle studenti/esse attività di orientamento e tutorato finalizzate a: a) orientarli nelle scelte di studio e professionali; b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione; c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà. |
2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato, sotto la responsabilità di un docente nominato dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto. | 2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato sotto la responsabilità di un/a docente nominato/a dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto. Il servizio comprende giornate di orientamento dedicate agli/lle studenti/esse delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado, volte alla presentazione di tutta l’offerta formativa, con riferimento ai Corsi di Studio e ai relativi sbocchi occupazionali; inoltre tutti i corsi di laurea prevedono le figure dei/lle tutor, che svolgono la funzione di introdurre e accompagnare gli/le studenti/esse nel percorso di studio intrapreso, favorendo un maggiore scambio di informazioni e conoscenze utili a progettare la carriera universitaria sulla base delle attitudini, degli interessi e delle aspirazioni personali della persona soggetto. |
3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e da studenti selezionati con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli studenti è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time. | 3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e da studenti/esse selezionati/e con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli/lle studenti/esse è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part- time. |
4. All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dei corsi di studio. | 4. All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché rappresentanti degli/lle studenti/esse in seno agli organi collegiali dei corsi di studio. |
Costituisce parte integrante il verbale n. 2
del C.A. del 22.12.2022 p. 24 Pagina 1 di 8
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Costituisce parte integrante il verbale n. 2
del C.A. del 22.12.2022 p. 43 Pagina 1 di 16
Aggiornamento del Piano strategico d’Ateneo | Anno 2023
Aggiornamento e potenziamento dell’offerta formativa
L’aggiornamento dell’offerta formativa nell’ottica di rispondere alle esigenze di sviluppo del territorio e delle dinamiche di evoluzione del mercato del lavoro anche transnazionale, richiede strumenti finalizzati all’analisi delle criticità che si manifestano rispetto all’offerta formativa attiva, un rafforzamento dell’interlocuzione con gli stakeholders e con gli studenti e introducendo anche strumenti di fruizione innovativi per il sostegno degli studenti fuori sede e in situazioni di disagio. Pertanto sono confermate le azioni previste con riferimento ai seguenti obiettivi e azioni ed ai relativi indicatori già presenti che sono altresì utili per monitorarne lo sviluppo a livello di macro-obiettivo.
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Sfida | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo e azioni | Indicatori di monitoraggio |
Innovazione e digitalizzazione | a_1: Stato di avanzamento annuale | ||
ID_Did_1.1: Ottimizzazione del processo di programmazione dell’offerta formativa di I – II- III livello per l’aggiornamento e razionalizzazione della stessa | a.s. 2023 introduzione della procedura per revisione offerta formativa ed evidenza ei risultati per revisione offerta formativa a.a. 2024/2025 | ||
a: Definizione della procedura di analisi, monitoraggio e aggiornamento dell’offerta formativa di I – II- III livello | a.s. 2024: applicazione a regime della procedura | ||
Ob_ID_Did_1 Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l’innovazione e la digitalizzazione. | a.s. 2025: verifica efficacia procedura ed eventuale revisione | ||
ID_Did_1.3 Sperimentazione e introduzione di forme di didattica innovativa | a.s. 2023 b_1: X. xxxxx di formazione programmati per anno b_2. N. ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate ai diversi ruoli del personale Docente | ||
b: Sviluppo attività di formazione per i docenti | b_3 anno 2024: Verifica efficacia della formazione sui docenti coinvolti nel biennio 2022-2023 (verifica schede Opis, ecc.) | ||
a.s. 2025: conferma o revisione della misura |
Sfida | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo e azioni | Indicatori di monitoraggio |
Inclusione sociale | Ob_IS_Did_1 Favorire i processi di inclusione sociale attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti e l’introduzione di servizi dedicati | IS_Did_1.1 Potenziamento di servizi dedicati all’inclusione sociale, al benessere e alle pari opportunità b: Incremento del servizio di ‘’peer mentorship’’ dedicato al supporto dell’integrazione didattica e sociale degli studenti con diverso background linguistico e culturale. | a.s. 2023 b_1: N. servizi di peer mentorship avviati b_2 a.s. 2024: Verifica efficacia della misura attuata nel biennio 2022-2023 ( Es. Questionari?, Grado di soddisfazione, numero di studenti coinvolti, ecc.) a.s. 2025: conferma o revisione della misura |
IS_Did_1.1 Potenziamento di servizi dedicati all’inclusione sociale, al benessere e alle pari opportunità d: Definizione di procedure per la fruizione di materiali on- line e registrazioni delle lezioni, anche sottotitolate, per gli studenti con disabilità e/o DSA. | d_1: Stato di avanzamento a.s. 2023 Definizione delle procedure e individuazione delle soluzioni da attuare a.s. 2024 avvio delle attività | ||
Sviluppo territoriale | Ob_ST_Did_1: Promuovere il ruolo dell’Ateneo a vantaggio dello sviluppo economico- culturale e sociale e della tutela del territorio | ID_ST_Did_1.2 Qualificare e razionalizzare l’offerta formativa delle lauree di I - II livello e III livello b: Revisione dell’offerta formativa con particolare attenzione alle esigenze del territorio | b_1: Stato di avanzamento a.s. 2023: Realizzazione conferenza di servizi con gli stakeholders del territorio e preparazione di proposte da sottoporre agli organi di Ateneo |
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Aggiornamento del Piano strategico d’Ateneo | Anno 2023
Realizzazione di interventi straordinari di edilizia universitaria
L’Ateneo, grazie anche alle opportunità di finanziamento per l’edilizia, continuerà l’azione già avviata tesa al recupero e alla ristrutturazione di edifici storici e/o di strutture preesistenti che permettano di realizzare nuove sedi universitarie, con il conseguente incremento del numero di aule e di laboratori attrezzati, della creazione di nuove residenze universitarie, al fine di potenziare i servizi agli studenti per il miglioramento delle attività di didattica e di ricerca e per incrementare i servizi di accoglienza. Tale obiettivo legato anche al recupero edilizio di edifici storici o di strutture preesistente concorre al perseguimento di iniziative a beneficio dello sviluppo del territorio e alla rivalutazione degli spazi a vantaggio della comunità locale.
Pertanto sono confermate le azioni previste con riferimento ai seguenti obiettivi e azioni, per i quali laddove necessario, sono introdotti ulteriori indicatori di monitoraggio e di risultato.
Si riporta altresì il quadro complessivo degli interventi edilizi programmati e le relative azioni da avviare e realizzare nel 2023.
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Sfida | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo e azioni | Indicatori di monitoraggio |
Sviluppo territoriale | ST_Ser_1.1 Attuazione di iniziative a beneficio del territorio anche con riferimento agli interventi per la sostenibilità: | a_1: Stato di avanzamento a.s. 2023: programmazione degli interventi per il triennio 2023-2025 nei termini stabiliti dal bando per l’accesso ai finanziamenti e rendicontazione stati di avanzamento | |
Ob_ST_Did_1 Promuovere il ruolo dell’Ateneo a vantaggio dello sviluppo economico-culturale e sociale e della tutela del territorio | a1 Realizzazione Programma strategico di edilizia universitaria dell'Ateneo catanese per l'accesso ai bandi di cofinanziamento MUR - D.M. 1274/2021 F.E.U. 2021/2035 a2 Piano emergenziale edilizia (ex D.M. 1121/2019): Intervento A e B | a_2: Stato di avanzamento a.s. 2023: programmazione degli interventi per il triennio nei termini stabiliti dal bando per l’accesso ai finanziamenti e rendicontazione stati di avanzamento | |
a3: Finanziamento regionale – Fondi POR 4.1.1 e 10.5.7 a4: Edilizia residenze universitarie – Legge 338/2000, IV bando e V bando | a_3: Stato di avanzamento a.s. 2023: programmazione degli interventi per il triennio nei termini stabiliti dal bando per l’accesso ai finanziamenti e rendicontazione stati di avanzamento |
Programmazione intervento Piano edilizio UniCT - anno 2023 AVANZAMENTO anno 2023
RESIDENZE LEGGE 338/2000 - IV° BANDO | INTERVENTI | MUR - 338 | UNICT | SITUAZIONE | I° SEM. | II° SEM. |
Cittadella via Androne | € 5.560.000 | € 4.290.200 | € 1.269.800 | FINANZIATI | predisposizione documenti tecnici procedura di gara | contrattualizzazione ed avvio dei lavori |
D.M. 1121/19 MUR - F.E.U, 2019/2033 | INTERVENTI | MUR - FEU | UNICT | SITUAZIONE | I° SEM. | II° SEM. | |
LINEA A) - Vari | € 5.021.267 | € 2.436.045 | € 617.392 | FINANZIATI | ultimazione lavori interventi di cui alla linea A | ultimazione attività di rendicontazione (80/100%) | (*) adempimento legato all'attivazione delle finestre di rendicontazione aperte dal MUR |
* compreso contributo di euro 1.967.830 da regione | |||||||
LINEA B) - Vari | € 27.324.436 | € 12.403.583 | € 10.277.765 | FINANZIATI | avvio lavori interventi di cui alla linea B | avvio attività di rendicontazione (20/30%) | |
* compreso contributo di euro 658.652 da regione | |||||||
P.O.R. 4.1.1. REGIONE SICILIA | INTERVENTI | REGIONE SIC. | UNICT | SITUAZIONE | I° SEM. | II° SEM. | |
Boscarino | (già ricompresi nella linea B) del DM 1121) | € 3.984.000 | € - | FINANZIATI | incantieramento ed avvio lavori I° contratto applicativo | predisposizione documenti tecnici II° contratto applicativo |
RESIDENZE LEGGE 338/2000 - V° BANDO | INTERVENTI | MUR - 338 | UNICT | SITUAZIONE | I° SEM. | II° SEM. | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx | € 46.000.000 | € 41.400.000 | € 4.600.000 | RICHIESTI | progettazione di livello esecutivo | predisposizione documenti tecnici procedura di gara | (*) adempimento legato all'accoglimento domanda di cofinanziamento ministeriale |
D.M. 1274/21 MUR - INTERVENTI MUR - FEU UNICT F.E.U. 2021/2035 | SITUAZIONE | I° SEM. | II° SEM. | ||||
LINEA A) - Xxxxx | € 10.100.000 | € 6.033.752 | € 4.066.248 | RICHIESTI | predisposizione documenti tecnici procedura di gara | avvio dei lavori | (*) adempimenti legati all'accoglimento domanda di cofinanziamento ministeriale |
LINEA B) | |||||||
Polo didattico OVE | € 20.000.000 | € 9.974.758 | € 10.025.242 | RICHIESTI | progettazione di livello esecutivo | predisposizione documenti tecnici procedura di gara | |
Biologia animale | € 9.000.000 | € 4.482.100 | € 4.517.900 | RICHIESTI | |||
LINEA E) | |||||||
PPP | € 16.895.445 | € 8.115.249 | - | RICHIESTI | progettazione di livello esecutivo | predisposizione documenti tecnici procedura di gara | |
HTCC | € 37.700.000 | € 18.473.000 | € 19.227.000 | RICHIESTI |
P.O.R. 10.5.7 REGIONE SICILIA | INTERVENTI | REGIONE SIC. | UNICT | SITUAZIONE | I° SEM. | II° SEM. | ||
€ 9.882.940 | € | 12.851.456 | € | 540.000 | FINANZIATI | |||
RICOGNIZIONE RETROSPETTIVA (VARI) | * oltre euro 5.668.347 già ricompresi nel DM 1121 | avvio attività di rendicontazione (20/30%) | ultimazione attività di rendicontazione (80/100%) |
Totale complessivo € 187.484.088 € 124.444.143 € 55.141.347
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Aggiornamento del Piano strategico d’Ateneo | Anno 2023
Attuazione del piano di reclutamento straordinario rivolto sia al personale tecnico- amministrativo che al personale docente
La realizzazione degli obiettivi sfidanti del Piano strategico di lungo periodo non risulterebbe attuabile se non attraverso un adeguato potenziamento sia l’amministrazione centrale che le strutture decentrate, al fine di rendere più efficace e proattiva l’azione amministrativa e gestionale di Ateneo e, l’azione di supporto alle esigenze della «didattica» e alla progettualità della «ricerca».
Pertanto le opportunità scaturenti dai piani di reclutamento straordinario accompagnati da un’efficace azione formativa del personale rientrano risultano fondamentali per il miglioramento dei risultati dell’amministrazione.
Pertanto sono confermate le azioni previste con riferimento ai seguenti obiettivi e azioni, per i quali laddove necessario, sono introdotti ulteriori indicatori di monitoraggio.
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Aggiornamento del Piano strategico d’Ateneo | Anno 2023
Sfida | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo e azioni | Indicatori di monitoraggio |
Inclusione sociale | Ob_ IS_Ser_2 Promuovere politiche per le pari opportunità e il benessere della comunità universitaria | IS_Ser_2.2 Promozione di modelli sostenibili per la gestione del personale e per il miglioramento della performance istituzionale e organizzativa di Ateneo c: Adozione piano straordinario di reclutamento del personale TA | c1: Attuazione piano ripartizione PO per PTA da piano straordinario (ex. D.m. 445/2022), seduta del SA del 26/07/2022 e del Cda del 28/07/2022 Avvio selezioni nel 2023 c2. N. unità di PTA assunte per ciascun anno |
Target: Incremento del PTA di almeno il 10% | |||
Sviluppo territoriale | Ob_ST_Did_1 Promuovere il ruolo dell’Ateneo a vantaggio dello sviluppo economico- culturale e sociale e della tutela del territorio | ID_ST_Did_1.2 Qualificare e razionalizzare l’offerta formativa delle lauree di I - II livello e III livello c: Adozione piano straordinario di reclutamento di professori e ricercatori | c_1: Attuazione piano di ripartizione PO professori e ricercatori da Piano straordinario (ex d.m. 445/2022): SA del 26/07/2022, Cda del 28/07/2022. c2. N. unità di personale docente reclutato sui vari ruoli (PO, PA, RTDB, RTDA) per ciascun anno |
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Piena adesione alle linee di indirizzo strategiche del PNRR
Le opportunità di finanziamento derivanti dal PNRR rappresentano un importante volano per la realizzazione delle azioni di sviluppo strategico dell’Ateneo attraverso la realizzazione di progettualità specifiche di ricerca e di sviluppo a beneficio dell’intera collettività, l’adozione di piani di investimento in strutture di supporto alla ricerca (laboratori, attrezzature, ecc.) e nel reclutamento di personale docente e di ricercatori (RTD, dottorandi, ecc.), per la realizzazione dei relativi progetti di ricerca in collaborazione con partner accademici e industriali di alto livello.
Ai fini della realizzazione di tale obiettivo l’Ateneo dovrà adottare una soluzione organizzativa al fine di coordinare, gestire, monitorare e rendicontare i progetti finanziati nell’ambito del PNRR per assicurare la loro conclusione, dando evidenza, attraverso specifici strumenti di monitoraggio e di rendicontazione, dei risultati e dell’utilizzo dei fondi assegnati.
Tali interventi risulteranno oggetto di programmazione specifica nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione in quanto, come espressamente previsto nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato e in fase di pubblicazione, sono da ricondursi all’attuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nello specifico, oltre alle azioni specificatamente previste nel piano strategico legate all’attuazione del PNRR, che risultano confermate, si riporta di seguito un prospetto sintetico dei progetti presentati e finanziati nell’ambito del PNRR.
Missione 4 “Istruzione e Ricerca”: Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”
BANDO | ACRONIMO/TITOLO | Totale budget UNICT |
INVESTIMENTO 1.3 - Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base. Avviso MUR D.D. n. 341 Del 15.03.2022 | FAIR - Future Artificial Intelligence Research | € 5.703.895,00 |
NQSTI - National Quantum Science and Technology Institute | € 9.017.397,75 | |
CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society | € 7.223.942,27 | |
HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine | € 6.600.000,00 | |
GRINS - Growing Resilient Inclusive and Sustainable | € 5.862.000,00 | |
On FOODS - “Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods” | € 3.210.000,00 | |
INF-ACT -One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases | € 6.190.000,00 | |
RESTART - “Research and innovation on future telecommunications system and networks, to make Italy more smart”. | € 4.761.406,11 | |
INVESTIMENTO 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di | CENTRO NAZIONALE DI RICERCA SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA | € 1.583.044,00 |
«campioni nazionali di R&S» su alcune KET. Avviso MUR D.D. n.3138 del 16.12.2021 | CN00000022 - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA AGRITECH | € 5.524.694,00 |
CN00000013 - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA - HPC | € 4.267.035,25 | |
INVESTIMENTO 1.5 - Creazione e rafforzamento di «ecosistemi dell’innovazione» Avviso MUR D.D. n. 3277 del 30.12.2021 | SAMOTHRACE | € 24.174.840,41 |
INVESTIMENTO 1.5 - Creazione e rafforzamento di «ecosistemi dell’innovazione» nel Mezzogiorno. Decreto Direttoriale n. 204 del 29-09-2021 | Greentech Mediterranean Innovation Hub | € 10.500.000,00 |
TESTARE – TEST ARea per la transizione Ecologica | € 7.050.000,00 | |
INVESTIMENTO 3.1 - Fondo per la costruzione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione. Avviso MUR D.D. n. 3264 del 28.12.2021 | KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience | € 329.200,48 |
XxXxxXxxx.xx - Strengthening the Italian RI for Social Mining and Big Data Analytics | € 442.000,00 | |
XXXXXX - Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA | 1.613.774,00 |
* i budget UniCT protebbero subire variazioni a seguito della conclusione dell'iter amminitrativo.
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
Iniziativa/investimento | Avviso | Acronimo/ titolo Progetto | Budget UniCT* |
4 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | MUR n. 931 del 06-06- 2022 | ANTHEM: AdvaNced Technologies for Human- centEred Medicine” | € 12.852.095,00 |
* i budget UniCT protebbero subire variazioni a seguito della conclusione dell'iter amministrativo.
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Iniziativa/investimento | Avviso | Acronimo/ titolo Progetto | Budget UniCT prima annualità 2023 | Piano spese approvato UniCT |
6 - Orientamento attivo nella transizione scuola-università | MUR n. 1639 del 17-10- 2022 | Progetto orientamento “UOI, ovunque da qui” | € 1.355.750,00 | € 1.075.750,00 |
Si riportano inoltre alcuni indicatori di monitoraggio relativi ai progetti PNRR per ciò che riguarda il numero di ricercatori coinvolti, e il reclutamento di ricercatori RTDA e dottorandi aggiornato alla data del 15/12/2022.:
- Numero di ricercatori coinvolti: 250
- Numero di ricercatori da reclutare: 100 (di cui 98 già banditi)
- Numero di PHD da reclutare: 103
- Numero di personale TA a supporto da assumere: 30
Realizzazione del Sistema informativo statistico di Ateneo
Funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano strategico risulta fondamentale dotarsi di adeguati strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati della performance dell’Ateneo nelle sue aree strategiche. Risulta prioritario dunque mettere a sistema gli sforzi fin ad oggi compiuti nella realizzazione di strumenti informativi per la raccolta dei dati funzionali alla costruzione di indicatori quantitativi di risultato nelle aree strategiche dell’Ateneo, anche alla luce del nuovo modello di accreditamento di sede e di corso di studio AVA3, che si basa in misura prioritaria su valutazioni basate sull’analisi degli indicatori piuttosto che su una valutazione di carattere documentale o su visite in loco. Pertanto, risultano prioritarie le azioni avviate e in itinere per la messa a regime degli strumenti informatici di raccolta dei dati, già previste all’interno del Piano strategico, che si riportano di seguito, alle quali si aggiungeranno, all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione nella sezione performance, azioni tese a costruire appositi cruscotti di indicatori. A tal fine, risulterà funzionale avviare un’analisi delle esigenze informative di tutti gli attori coinvolti nelle attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati al fine di creare un unico sistema informativo adeguato a rispondere alle
necessità di tutti attori a diversi livelli.
Sfida | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo e azioni | Indicatori di monitoraggio |
Innovazione e digitalizzazione | Ob_ID_Did_1 Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l’innovazione e la digitalizzazione | ID_Did_1.2 b: Ottimizzazione della gestione dei flussi per i dati ANS e ANS PL | b1: stato di avanzamento |
ID_Did_1.2 c: Implementazione di procedure per il miglioramento delle performance dei CdS con l’ausilio del cruscotto della didattica | c1: stato di avanzamento | ||
ID_Ric_1.1 Ottimizzazione dei processi e delle procedure a supporto della ricerca | |||
a: Digitalizzazione dei processi di gestione degli assegni e delle borse di ricerca | a_1: Stato di avanzamento b_1: Stato di avanzamento | ||
Ob_ID_Ric_1 Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l’innovazione e la digitalizzazione | b: Completamento digitalizzazione dei processi di gestione dei prodotti della ricerca c: Potenziamento iniziative finalizzate a migliorare la capacità di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca per il miglioramento della capacità di spesa (decentramento) | c_1: Stato di avanzamento | |
ID_Ric_1.2 Miglioramento del processo di gestione dei progetti di ricerca e di autovalutazione dei risultati della ricerca a supporto della governance | a_1: Stato di avanzamento | ||
a: Ottimizzazione del cruscotto per anagrafe, valutazione e monitoraggio prodotti della ricerca | b_1: Stato di avanzamento | ||
b: Implementazione e messa in opera cruscotto anagrafe e gestione progetti di ricerca |
Sfida | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo e azioni | Indicatori di monitoraggio |
Innovazione e digitalizzazione | Ob_ID_TM_1: Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l’innovazione e la digitalizzazione | Terza missione ID_TM_1.1 Ottimizzazione e potenziamento dei processi di gestione, monitoraggio e valutazione delle attività di Terza missione a: Completamento e potenziamento del tool di monitoraggio delle attività di TM, anche con riferimento ai settori SDG, e con strumenti di autovalutazione | a_1: Stato di avanzamento |
ID_Ser_1.1 Miglioramento della digitalizzazione dei servizi in linea con gli indirizzi strategici del PNRR a: Redazione e attuazione del Piano di Transizione Digitale (PTD) di Ateneo. | |||
Ob_ID_Ser_1 Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l’innovazione e la digitalizzazione. | b: Mappatura e analisi dei processi finalizzata anche alla loro reingegnerizzazione c: Attuazione della trasformazione digitale mediante strumenti per la modellazione, l'analisi quantitativa, l'innovazione ed il monitoraggio efficace dei processi e dei dati al fine di avere un controllo centralizzato dei dati, delle procedure e dei responsabili amministrativi relativi. | a1-c1-d1-e1: subordinato alla mappatura dei processi e alla loro reingegnerizzazione pertanto da posticipare avvio b1: stato di avanzamento a.s. 2023 Programmazione azioni per l’avvio della mappatura e per la conclusione della stessa | |
d: Progettazione, messa in opera e mantenimento di soluzioni software dedicate, sviluppate su una banca dati comune e disponibile, con tecnologie scalabili con particolare enfasi sulla usabilità e sulla accessibilità delle soluzioni. | |||
e: Sviluppo e condivisione di servizi avanzati (smart) che rispondano ad esigenze specifiche dei vari utenti coinvolti (studenti, PTA, docenti) |
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