Abrogato. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
Abrogato. II calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
Abrogato. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l’originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
Abrogato. Abrogato
Abrogato. Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.
Abrogato. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature del dipartimento presso la quale svolge l’attività. Il dipartimento interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
Abrogato. ABROGATO
Abrogato. 1. L’Atleta che trasgredisce un divieto o una regola contenuti nel presente Regolamento e del “Regolamento Interno FIBA” è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
c) sospensione disciplinare dall’attività agonistica fino a 12 mesi.
1. La Società che trasgredisce uno dei divieti contenuti nel presente Regolamento e del “Regolamento Interno FIBA” è soggetta alle seguenti sanzioni:
a) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
b) divieto di tesseramento degli Atleti per un periodo minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi;
c) Abrogato. Qualsiasi operazione effettuata dalla Società in violazione del disposto di cui all’art. 13 comma 6 del presente Regolamento verrà considerata da FIP non valida e sarà sanzionata ai sensi del presente articolo.
1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari ed il “Regolamento Interno FIBA”, che dovranno essere rispettati dai Procuratori, dagli Atleti, dalle Società pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente Regolamento.
Abrogato. Negli atti di mandato o incarico le parti devono specificatamente approvare e sottoscrivere, ai sensi dall’art. 1341 C.C., secondo xxxxx, la clausola compromissoria FIP e devono impegnarsi irrevocabilmente ad accettare le decisioni emesse dal Xxxxxxxx eventualmente adito, così come ogni altra decisione adottata nei propri confronti dagli Organi di Giustizia della FIP. Tuttavia, se l’atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.
Abrogato. 6bis La Commissione può chiedere alla Commissione Giudicante Nazionale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.