CITTA’ DI ALESSANDRIA
CITTA’ DI ALESSANDRIA
(articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016) |
per l’esecuzione, sulla base del progetto, del servizio di “Potatura ed abbattimento di piante presenti in aree di proprietà comunale. Progetto anno 2018” CIG 7676499F5C |
L’ operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, con l’avvenuta partecipazione mediante presentazione dell’apposita offerta, riconosce e accetta pienamente tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto posto a base di gara
Resta fermo che il presente disciplinare non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.
In attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto per
giorno | Lunedì | data | 21/11/2018 | ora | 12:00 |
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta:
L’offerta deve contenere, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3:
«Offerta Tecnica»
«Offerta Economica».
e
1.3. Profilo di committente della Stazione appaltante
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016, è il seguente: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
a) il recapito fisico della Stazione appaltante è il seguente:
Ente | COMUNE di ALESSANDRIA | Ufficio Protocollo | |||
Indirizzo | Piazza della Libertà | num. 1 | |||
CAP | 15121 | Località | ALESSANDRIA | CAP | 15121 |
1.4. Numero minimo degli offerenti
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice e dell’articolo 91, comma 2, in quanto compatibile, dello stesso Xxxxxx, la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa.
1.5 Definizioni utilizzate
1.5.1.Definizioni generali:
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
e) «Linee guida n. 2»: le Linee guida n. 2 di ANAC recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016).
1.52. Definizioni specifiche:
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero la presente Lettera di invito, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «data del presente Documento»: la data di ricevimento della lettera di invito di cui alla lettera a);
c) «Offerta», l’intera documentazione per la partecipazione e presentazione dell’offerta, costituita:
--- dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
--- « Offerta tecnica» atti dell’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1;
--- «’Offerta economica» offerta economica di cui al punto 4.2.1.
1.6. Atti presupposti 1.6.1.Documentazione a base di gara
a) la pertinente documentazione a base di gara è reperibile, consultabile e scaricabile sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, la presente procedura è stata indetta con determinazione a contrattare n. 3328 in data 06/11/2018;
c) Responsabile unico del procedimento è l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Direttore del Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager .
1.6.2.Assunzione di responsabilità:
a) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento,
dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
b) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.1.4.
1.7. Operatori economici che possono presentare l’offerta 1.7.1.Riserva agli offerenti invitati
Fermo restando quanto previsto al punto 1.6.2, possono presentare offerta esclusivamente gli operatori
economici invitati e per i quali permangono l’assenza dei motivi di esclusione previsti dagli atti di gara e il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla presente lettera di invito.
1.7.2.Modifiche ammesse agli offerenti in Forma aggregata:
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del Codice, è ammessa la presentazione dell’offerta da parte di offerenti già invitati, che si costituiscono in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, a condizione che l’operatore economico già invitato sia il mandatario o capogruppo;
b) in applicazione dei principi generali dell’ordinamento, la compagine degli offerenti in Forma aggregata è ammessa esclusivamente nei limiti di cui ai punti da 3.2.1 a 3.2.4.
1.7.3.Divieto di partecipazione plurima:
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
--- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
--- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti e se è coinvolto un offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
1.7.4 Numero minimo degli offerenti
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice e dell’articolo 91, comma 2, in quanto compatibile, dello stesso Xxxxxx, la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa.
2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto
(tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
Valore stimato complessivo dell’appalto: € 92.452,87 di cui:
€. 89.729,31
Servizi, soggetti a ribasso
€. 2.723,56
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
2.2. Opzioni:
La Stazione appaltante si riserva di affidare all’aggiudicatario iniziale, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) e lettera e), ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con i seguenti limiti e condizioni:
a) per l’importo risultante dal ribasso di gara;
b) per un ulteriore importo di euro 50.791,02, fino al raggiungimento di un importo contrattuale, onnicomprensivo, di euro 130.000,00;
c) l’affidamento avverrà con negoziato tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, sulla base dei prezzi non superiori a quelli risultanti dal contratto iniziale, e concluso con un’appendice al medesimo;
d) in fase di affidamento dei servizi di cui alle lettere a) e b), saranno determinati, ove necessario, gli ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
e) gli ulteriori servizi di cui alle lettere a) e b), riguarderanno in particolare, ulteriori interventi di diserbo durante la stagione ed eventuali prove con attrezzature e prodotti che possono essere messi in commercio durante il periodo del servizio, nonché altri ree di cui si rendesse necessario il diserbo nel corso del contratto.
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 31/12/2018 ai sensi art. 14 del Capitolato
2.4. Individuazione dell’intervento
a) Aree alberate varie all’interno del territorio comunale di Alessandria (specificati all’art. 2 punto 2. lettera c) del Capitolato;
b) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC18;
c) Vocabolario principale: CPV: 77341000-2 Potatura di alberi;
d) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice, l’intero servizio è individuato come prestazione principale e non sono individuate prestazioni secondarie.
2.5. Criterio di affidamento
a) Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del Codice;
b) Contratto a misura ai sensi dell’articolo 59, comma 4-bis, periodi terzo e quarto, del Codice.
2.6. Altre informazioni
2.6.1. Modalità di contabilizzazione dei servizi
A misura ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento.
2.6.2. Ammissibilità di varianti
NO
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante, una o più dichiarazioni, attestanti:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
b) per ciascun operatore economico partecipante, una o più dichiarazioni, attestanti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2;
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti;
d) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:
--- la garanzia provvisoria di cui al punto 3.3.1;
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda stipulati anteriormente alla data del presente Documento ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)
3.0.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.3.Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti
cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
3.0.4.Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3.0.5.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della
partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida
n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
3.0.6.Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
--- è inferiore a 15;
--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
3.0.7.Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
3.1. Requisiti di partecipazione
3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i Requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.0.3 del presente Documento.
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
3.1.2.Requisiti di capacità economico-finanziaria
(articolo 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, del Codice)
Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i Requisiti di capacità economico-finanziaria costituiti dall’aver conseguito nei tre esercizi antecedenti la data del presente Documento, un fatturato medio annuo, relativo a servizi analoghi, non inferiore a euro 40.000,00 (ovvero fatturato negli stessi tre esercizi non inferiore a euro 120.000,00).
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
3.1.3.Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), e comma 6, del Codice)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.2.3, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, come segue:
a) aver svolto, nei tre anni precedenti rispetto alla data del presente Documento, almeno un servizio analogo di importo unitario non inferiore a euro 40.000,00;
b) personale medio annuo utilizzato nei tre anni precedenti rispetto alla data del presente Documento, non inferiore a 4 (quattro).
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
3.1.4.Certificazioni (non obbligatorie ma che concorrono alla riduzione delle garanzie)
Una o più dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di qualità, come segue:
a) certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, con scopo coerente con il servizio in appalto, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciuta dallo IAF (International Accreditation Forum);
b) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, con scopo coerente con il servizio in appalto, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciuta dallo IAF (International Accreditation Forum);
c) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
3.2. Offerte presentate in Forma aggregata
3.2.1.Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48 del Codice e dell’articolo 92 del Regolamento:
a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisiti di idoneità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2;
--- i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
c) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.
3.2.2.Reti di imprese e contratti di rete:
in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’operatore economico delegato mandatario;
c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori dei servizi;
--- che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
d) per ogni operatore economico aderente al contratto di rete di cui alla lettera b) e alla lettera c):
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisiti di idoneità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2;
--- i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi stabili, in quanto compatibili.
3.2.3.Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono indicare:
--- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
--- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;
--- il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione la disciplina dell’avvalimento di cui al successivo punto 3.2.4;
b) ai sensi dei principi generali dell’ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto
«consorzi a cascata»).
3.2.4.Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a);
b) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all’avvalimento della pertinente attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto deve essere dichiaro il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.
3.2.5.Subappalto
a) Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del Codice;
b) l’operatore economico deve dichiarare le parti di servizio che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)
3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 1.849,06, pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell’offerente, da:
La garanzia provvisoria, è costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN
XX00X0000000000000000000000 (BIC-SWIFT: XXXXXXXXXXX), presso la Banca Popolare di
Milano, agenzia 01384 di Alessandria, intestato al soggetto di cui alla lettera e); a.4) assegno circolare non trasferibile intestato al beneficiario di cui alla lettera e);
b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l’offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;
c) l’importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice;
d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
--- riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
--- l’originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell’offerta, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.
Note di chiarimento sulle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria
1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):
--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:
--- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
--- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
4. L’importo può essere inoltre ridotto altresì ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, in presenza di attestazione del modello organizzativo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori OHSAS 18001.
5. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.
6. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.
3.4. Gestione della documentazione amministrativa 3.4.1.Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000:
--- sono rilasciate in carta semplice con la sottoscrizione autografa in originale del dichiarante; non sono ammesse firme scansionate, fotocopiate o altrimenti riprodotte con mezzi elettronici;
--- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
3.4.2.Altre condizioni:
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante e allegato alla presente lettera di invito, che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
3.5.1.Compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
--- l’individuazione e la forma giuridica;
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo
quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4).
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico richiesta al punto 3.1.2.
Sezione C. Capacità tecniche e professionali: servizi svolti e personale utilizzato richiesti al punto 3.1.3. Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
3.5.2.Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento; indicazione della quota di partecipazione di ciascuno;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE; Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche)
titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti).
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
3.5.3.Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante.
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica (Peso complessivo 70)
L’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito.
Elementi e sub-elementi Sub peso | peso | |
1. | Organizzazione del servizio ....................................................................................... l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 1.a - mezzi utilizzati per realizzazione del servizio: .................................................... 15 1.b - strutturazione del cantiere mobile: .................................................................... 10 1.c - indicazione misure di protezione del cantiere: ................................................... 15 | 40 |
2. | Misure di sostenibilità ambientale ........................................................................ l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 2.a - mezzi e attrezzature a basso consumo di energia: ............................................. 5 2.b - modalità di riciclaggio o di smaltimento dei legname: ....................................... 5 2.c - misure di mitigazione del rumore e delle emissioni in atmosfera……………………… 5 | 15 |
3. | Migliorie autonomamente progettate: ............................................................................ l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 3.a - migliorie autonomamente progettate dall’offerente: ....................................... 5 3.b - sistemi di monitoraggio della gestione ............................................................... 5 | 10 |
4. | Tempi di intervento a chiamata (riduzione rispetto al tempo base di 48 ore): .... | 5 |
a) l’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante i contenuti della stessa nonché gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione migliorativa rispetto al Capitolato Speciale posto a base di gara;
b) l’Offerta tecnica deve essere composta da una relazione illustrativa, necessaria per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l’apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’Offerta tecnica. La relazione descrittiva deve essere distinta e distinguibile in funzione degli elementi e sub-elementi di valutazione, deve riportare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferisce ed essere confezionata in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e sub-elementi;
c) in merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- tutta la documentazione che costituisce l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’offerente;
--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
d) nel caso in cui l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, non deve
risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica;
f) l’Offerta Tecnica non può:
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere g) o h), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
h) l’Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2.1, la quale resta insensibile all’Offerta Tecnica;
i) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.
4.2. Offerta economica
Si intende l’Offerta Economica, come descritta nei punti seguenti.
4.2.1.Offerta di prezzo (Peso 30)
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo di cui al punto 2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3;
c) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all’importo dei servizi posto a base di gara;
d) l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, dell’incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, de seguenti costi propri dell’offerente, quale componente interna dell’importo sul quale è offerto il ribasso:
--- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2);
--- costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa);
e) il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell’allegato XV del predetto decreto.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3 e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al Capo 4 con le specificazioni di cui al presente Capo 5.
5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica» 5.1.1.Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di
tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto 4.1, numeri 1, 2, 3, 4 in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub- elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico- discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche della proposta;
a) ai fini dell’attribuzione delle preferenze:
--- non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore;
--- non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che non abbiano alcun carattere di autonomia oppure che, a prescindere dal loro valore intrinseco, non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1;
--- influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva dell’oggetto dell’Offerta tecnica o comunque incidono negativamente le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;
b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione di cui al punto 4.1.1, numeri 1), 2) e 3), è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
per ciascun singolo sub- e Giudizio | eleEmseemntpoiochdei c valori | ompone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppur Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
l Eccellente e Ottimo v Buono a Discreto t Modesto o Assente/irrilevante | 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio appena percepibile o appena sufficiente nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
e la somm
,
c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) le altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi Pmax
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0
(zero) e 1 (uno);
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;
d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
e) limitatamente all’elemento di cui al punto 4.1.1, numero 4) è invece attribuito il coefficiente 1 (uno) alla riduzione percentuale massima offerta e, mediante interpolazione lineare, coefficienti proporzionali inferiori alle altre riduzioni offerte, considerato pari a 0 (zero) il coefficiente relativo a nessuna riduzione sul valore a base di gara;
f) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale;
g) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto al punto 4.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
5.1.2.Punteggio finale, riparametrazione e soglia di sbarramento della «Offerta Tecnica»:
a) all’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 5.1.1, lettera g);
b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica come determinato alla precedente lettera a);
c) non è richiesto all’offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo
5.1.3.Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta
In deroga a quanto previsto ai punti 5.1.1 e 5.1.2, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di cui al punto 5.1, nonché ai successivi punti da 6.5.1 a 6.5.4 e 6.6, la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice.
5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica» 5.2.1.Criterio di valutazione dell’elemento Prezzo:
a) l’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui
al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:
C i = R i / R max
dove:
C i
R i
R max
è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Ammissione 6.1.1.Disciplina generale:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in modalità pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2;
--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
6.1.2.Individuazione degli offerenti e delle offerte
Il giorno | martedì | data | 20/11/2018 | ora | 10:00 |
il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a:
a) a verificare la correttezza formale e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
6.1.3.Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, gli offerenti che non hanno presentato l’Offerta tecnica o l’Offerta economica;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
--- in Forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
6.1.4.Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda alla’apertura delle Offerte, gli offerenti:
a) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
6.2. Soccorso istruttorio
6.2.1.Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione in forma completa;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
--- che hanno omesso l’indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente;
b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., xxxxx restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l’indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;
c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che, in ogni caso, il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
e) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali
offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
f) la cui garanzia provvisoria:
--- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
--- non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.
6.2.2.Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante comunicazioni sulla piattaforma MEPA ai sensi del punto 9.1.1, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta;
e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).
6.3. Conclusione della fase di ammissione 6.3.1.Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) le esclusioni e le ammissioni sono comunicate tramite la piattaforma MEPA.
6.3.2.Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4. Gestione della «Offerta tecnica» 6.4.1.Esame di merito della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione
contenuta nelle Offerte tecniche, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.1;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.
6.4.3.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»
Sono escluse le offerte:
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa obbligazione;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1, lettere b) e c) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.
6.4.4.Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e formula una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale.
6.5. Gestione della «Offerta economica» 6.5.1.Apertura della «Offerta economica»
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio
di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, procede all’apertura delle Offerte economiche in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2;
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo di quanto previsto dall’articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del punto 4.2.1, lettera d), ovvero:
--- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
--- dei costi della manodopera propri dell’offerente.
6.5.2.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera e).
6.5.3.Valutazione della «Offerta economica»
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.
6.5.4.Formazione della graduatoria provvisoria
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo di cui al punto 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
la seduta della Commissione Giudicatrice è sospesa e si rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l’Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati dall’Offerta tecnica dell’offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
c) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
d) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse 7.2.1.Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di
congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
7.2.2.Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata
a) contemporaneamente per più d’una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
e) la Stazione appaltante, nel solo caso in cui il contenuto di merito delle giustificazioni, purché formulate con una concretezza oggettiva apprezzabile, non sia ritenuto sufficiente né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni e chiarimenti; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni e chiarimenti, che comunque non possono stravolgere o contraddire nella sostanza quanto comunicato in precedenza;
f) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
g) la Stazione appaltante esclude l’offerta dell’offerente che:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), oppure presenta giustificazioni radicalmente irrilevanti, meramente formali e apodittiche;
--- non presenta le eventuali precisazioni, se richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
--- in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e gli eventuali precisazioni e chiarimenti, se richiesti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice;
h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.
7.2.3.Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni; a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni; a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il
predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all’articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
b.5) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
b.7) basate sulla previsione di utilizzo di materiali da costruzione non conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2017;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole, fatta salva la prova del contrario;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata
dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza;
subcontratti di fornitura, xxxxx restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’impresa;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.6) utile d’impresa;
d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice e dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta;
e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all’appaltatore che agli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 4, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
g) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1, come presentata dall’offerente, pertanto devono
considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione 7.3.1.Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di rapporto
qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio tra le stesse;
c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2.Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui al punto 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. Aggiudicazione 7.4.1.Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere
disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene
luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2.Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;
c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali non tiene conto di eventuali prestazioni migliorative o aggiuntive derivanti dall’ Offerta tecnica.
7.4.3.Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
--- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
--- la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall’aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro.
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante:
--- una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività di propria competenza, per un massimale garantito non inferiore a 1.000.000,00 euro;
--- la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice;
--- il mancato deposito può comportare la revoca dell’aggiudicazione e, in ogni caso, preclude la stipula del contratto;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) se l’aggiudicatario non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede a richiedere all’aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.3. Adempimenti contrattuali 8.3.1.Adempimenti anteriori alla consegna
La consegna del servizio può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all’articolo
32, comma 8 e comma 11, quinto periodo, del Codice.
8.3.2.Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
--- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
--- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
--- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
--- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
--- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione 9.1.1.Comunicazioni agli operatori economici:
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante informazione nella sezione comunicazioni della gara in esame sul sito del MEPA;
9.1.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.1.4:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente sezione comunicazioni della gara in esame sul sito del MEPA; non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono presenti nella sezione comunicazioni della gara in esame sul sito del MEPA; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già presenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
9.1.3.Accesso agli atti
Per l’accesso agli atti si richiama quanto previsto dall’articolo 53 del Codice.
9.1.4.Eventuali limitazioni all’accesso agli atti:
a) l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
--- alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell’offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d’autore;
--- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
b) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.3, lettera b);
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.2. Controversie
9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di ricevimento della presente lettera di invito, per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
9.2.2.Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
9.2.3.Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
9.3. Altre disposizioni e informazioni 9.3.1.Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
9.3.2.Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Alessandria nella persona dell’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Settore Urbanistica e Patrimonio in sostituzione temporanea dell’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nell’incarico di Direttore del Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
9.3.4.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
c) il DGUE di cui al punto 3.5 allegato del presente Documento;
d) gli atti individuati al punto 1.5.2 con i relativi allegati.
9.3.5.Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
Allegati: modelli per la partecipazione
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).
- Modello di offerta economica riguarda esclusivamente il ribasso sul prezzo
dell’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Direttore del Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager
Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli art. 20, 21 e 24 del D. Lgs 82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio .