NORME ASSUNTIVE E TARIFFARIE LOTTO 2
Xxx Xx, 00 |
00000 - Xxxx |
CODICE FISCALE 80247570585 |
NORME ASSUNTIVE E TARIFFARIE LOTTO 2
premesse
• La Società, a seguito della procedura aperta indetta dal CONAF, è risultata aggiudicataria dei servizi di cui al LOTTO 2 – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO- CONTABILE
• Il CONAF ha esaminato favorevolmente il contenuto dell’offerta proposta dalla Società in regime di Convenzione ad adesione a favore di tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
• Le condizioni di assicurazione che regolamentano i rapporti tra la Società e gli assicurati, e che avranno valore tra le parti, sono riportate nel Capitolato speciale Lotto 2 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE e dovranno essere
integralmente recepite nel Fascicolo Informativo redatto nella forma prevista dal regolamento ISVAP
n. 35 del 26 maggio 2010 - Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. modificato dal provvedimento ISVAP del 25 febbraio 2011 n. 2880, dal regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e dal provvedimento IVASS del 16 luglio 2013 n. 7. L e ss.mm.ii.
Modalità di adesione
La Convenzione ad adesione ha per oggetto la prestazione, da parte della Società, della copertura assicurativa “Responsabilità Amministrativa e Amministrativo - Contabile” di cui al Capitolato Speciale Lotto 2, destinate ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali che, a seguito dell’adesione, assumeranno la veste di Assicurati.
Il testo del Capitolato non potrà essere modificato in maniera sostanziale, fatte salve le varianti previste, se non con espresso consenso delle parti per esigenze legate all’adeguamento normativo e/o per nuove esigenze legate all’interpretazione delle norme. Le eventuali modifiche apportate avranno effetto unicamente per le adesioni successive alla modifica intervenuta e per i rinnovi contrattuali ad essa successivi, fatte salve le interpretazioni estensive di norme contrattuali, che avranno effetto immediato e retroattivo anche senza specifica pattuizione tra Società e Contraente.
La Convenzione ad Adesione è stipulata dal Contraente CONAF per conto e nell'interesse dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che avranno esercitato la facoltà di adesione, nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato integrato dalle previsioni di seguito riportate:
Il Broker metterà a disposizione per il tramite del portale di adesione il Fascicolo informativo, comprensivo di:
- Nota informativa e Glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Informativa sull’uso dei dati personali
La verifica del diritto ad usufruire delle prestazioni assicurative previste dalla presente polizza Collettiva è effettuata per il tramite del portale del Broker
Ogni Dottore Agronomo e Dottore Forestale che intenda aderire alla Polizza Collettiva dovrà accedere al portale e inserire i dati relativi all’attività svolta con le modalità ivi indicate.
Massimale e tariffa applicata
La tariffa sarà in funzione della mansione svolta e del massimale prescelto, come da tabella sotto riportata.
MASSIMALI E PREMI | |||||
CARICHE | € 500.000 | € 1.000.000 | € 1.500.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 |
Dirigenti Tecnici/ Alte professionalità/ collaudatore tecnico-amministrativo | € 374 | € 430 | € 516 | € 578 | € 699 |
Posizioni Organizzative Tecniche/ Rup Tecnici/ altri dipendenti tecnici e collaboratori tecnici in genere/ Direttore Esecuzione Contratto | € 249 | € 293 | € 374 | € 402 | € 584 |
Posizioni Organizzative Tecniche senza attività di progettazione | € 99 | € 124 | € 132 | € 185 | € 270 |
Gestione della Convenzione
Il CONAF dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000117871, Xxxxxx incaricato ai sensi del decreto di cui sopra. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente da Aon SpA.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 15% (quindici%) del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.
Gestione Sinistri
L’aggiudicatario dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione.
In particolare dovrà essere consentito al CONAF e al Broker incaricato l’accesso ai dati e alle informazioni inerenti i sinistri, in stretta relazione con la Società e con i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.)
La Società è tenuta a fornire al CONAF tramite il broker, ogni 3 mesi o, su richiesta del CONAF entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime:
• Numero sinistro attribuito dalla Società
• Danneggiato
• Data accadimento
• Data richiesta di risarcimento
• Data denuncia
• Descrizione evento (campo libero)
• Codice sinistro (codice attività da elaborare, ad esempio “Dirigente, Funzionario etc.)
• Importo reclamato (se conosciuto)
• Importo riservato dalla Compagnia
• Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc) riservate
• Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate
• Importo liquidato sinistro
• Totale pagato
• Totale riservato
• Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione)
• Data di ultima riservazione
Aspetti Di Comunicazione
La Società, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione, autorizza il CONAF a promuoverne la diffusione presso i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, anche per il tramite degli Ordini territoriali.
Tutela Dei Marchi
Ciascuna Parte permetterà all’altra l’utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate all’iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ciascuna parte.
Resta comunque sin d’ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi.
È fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell’altra parte per attività e finalità che esulino dalla presente Convenzione.
Rinvio
Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo e le norme del Codice Civile e della normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.
Riservatezza
Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità in premessa e ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni e ai dati ricevuti, dichiarandosi responsabili, a tale proposito, anche del comportamento del personale dipendente del quale si avvalgano per l’esecuzione delle attività richieste dall’accordo.
Privacy
Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.
I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l’uso o la diffusione non autorizzati dei dati.
A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l’analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell’ambito di propria responsabilità.
Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.
Nei casi in cui, per lo svolgimento dell’attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta ad Aon garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell’interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura di Aon procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell’attività oggetto del contratto da parte della Società, quale di autonomo Titolare del trattamento
Foro Competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.
ALLEGATO: Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo
Firma per accettazione