Tutela dei marchi Clausole campione

Tutela dei marchi. 1. I contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Amministrazione prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 2. L’Amministrazione può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative ai propri segni distintivi, come lo stemma del Comune, qualificando con appositi atti lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.
Tutela dei marchi. I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’Azienda Ospedaliera prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia. L’Azienda Ospedaliera può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.
Tutela dei marchi. Ciascuna Parte permetterà all’altra l’utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate all’iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ciascuna parte. Resta comunque sin d’ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi. È fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell’altra parte per attività e finalità che esulino dalla presente Convenzione.
Tutela dei marchi. 13.1. L’Acquirente prende atto e riconosce espressamente che i marchi, segni, loghi, nomi o altre designazioni che contraddistinguono i Prodotti, sono protetti e di proprietà di MT e, di conseguenza, si impegna: - a non utilizzare, in qualunque forma, modo, con qualunque mezzo e per qualsivoglia scopo, i suddetti marchi, segni, loghi, nomi o altre designazioni senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta di MT e nei limiti e con le modalità di tale autorizzazione; - a non utilizzare immagini pubblicitarie di proprietà di e/o commissionate da MT, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta di MT e nei limiti e con le modalità di tale autorizzazione. 13.2. I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati al Cliente, sono e rimangono di esclusiva proprietà di MT, che ne detiene anche i diritti di proprietà intellettuale, e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione del Prodotti e sono indicativi delle prestazioni del Prodotto stesso. L’Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi, a tenerli confidenziali e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela. 13.3. L’Acquirente prende atto che, qualora esso dovesse violare anche una sola delle disposizioni di cui all’articolo 13 MT avrà diritto di non dare esecuzione all’ordine, anche se già confermato.
Tutela dei marchi. 1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da CSC prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 2. CSC può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole riguardo ai marchi relativi a Courmayeur.
Tutela dei marchi. Il Contraente prende atto che i marchi, le denominazioni ed i loghi della Società, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome ed alla sua identità economica sono e resteranno nella titolarità esclusiva della Società ed il Contraente non potrà farne alcun uso, se non sarà a ciò preventivamente autorizzata per iscritto di volta in volta. Alla scadenza del contratto o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò specificamente preventivamente autorizzata.
Tutela dei marchi. 1.Le parti possono concordare specifiche clausole a reciproca tutela dal rischio di utilizzo illecito o non consentito del proprio marchio o logo, della denominazione aziendale ed in generale dei propri segni distintivi.
Tutela dei marchi. Il Contraente prende atto che i marchi, le denominazioni ed i loghi di AXA Assistance, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome ed alla sua identità economica sono e resteranno nella titolarità esclusiva di AXA Assistance ed il Contraente non potrà farne alcun uso, se non sarà a ciò preventivamente autorizzata per iscritto di volta in volta. Alla scadenza del Contratto o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò specificamente preventivamente autorizzata.
Tutela dei marchi. L’ASST di Lodi può definire, in relazione alla sponsorizzazione, specifiche clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Tutela dei marchi. I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’ASL AL possono prevedere clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia. L’ASL AL può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.