INFORMAZIONI SULLA BANCA
INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI CONSUMATORI MUTUO CHIROGRAFARIO (DESTINATO AI CLIENTI CONSUMATORI PER I QUALI TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DETTATA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 21 APRILE 2016, N. 72, IN MATERIA DI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI RELATIVI A BENI IMMOBILI RESIDENZIALI (C.D. “MORTGAGE CREDIT DIRECTIVE, MCD” O “DIRETTIVA MUTUI” )). |
Documento n. 13 decorrenza 01/01/2020
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxxx (Xx)
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx - Pec:00000.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Swift XXXXXXXXXX0
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno n.00252880653- CCIAA REA XX 0000 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all’Albo delle banche n. 2042, Cod. ABI: 08855.9 - Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753A Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)
La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
CHE COS’È IL CREDITO IMMOBILIARE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine, con una durata massima di 10 anni.
Di solito è finalizzato all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o un immobile edificato o progettato.
La durata del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.
Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.
Il cliente rimborsa il mutuo mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette al cliente di avvalersi del regime fiscale agevolato.
La Banca concede mutui esclusivamente in Euro a soggetti anagraficamente residenti in Italia.
Il finanziamento può essere assistito da garanzie (es. Pagherò cambiario, fideiussione, pegno, ecc).
Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile
Il tasso di riferimento varia con la frequenza indicata sulla base dell’andamento dell’indice di riferimento. Ciò significa che l’importo della rata potrà variare nel tempo assumendo un importo maggiore o minore rispetto a quello iniziale.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Qualora la Banca avesse previsto un tasso minimo e un tasso massimo, indipendentemente dalle variazioni dell’indice di riferimento, il tasso di interesse non potrà scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.
Il mutuo può avere ad oggetto l’erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta estera prescelta rispetto all’euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente. Il mutuo si intende erogato in valuta estera anche se denominato in euro, quando tale valuta è diversa dalla valuta nazionale del consumatore, intendendo per essa quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero la valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
Nel caso in cui la variazione del tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il mutuo e la valuta nazionale del consumatore è pari o superiore al venti per cento rispetto a quello rilevato al momento della conclusione del contratto, il consumatore può esercitare il “diritto di conversione” nella valuta nazionale del medesimo secondo quanto previsto dall’articolo 120-quaterdecies del Testo Unico bancario. Per l’esercizio del diritto di conversione al consumatore può essere richiesto di pagare alla banca, ove previsto dal contratto, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell’entità degli oneri finanziari che la banca può essere tenuta a sostenere in relazione alla conversione della valuta.
Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e sul sito della banca xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
riferito ad un mutuo fondiario di euro 75.000,00 della durata di 5 anni, con rata mensile, a tasso fisso del 12,00%
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
Importo totale del credito € 75.000,00 Costo totale del credito € 25.099,80
Importo totale dovuto dal cliente € 100.099,80 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 13,698%
riferito ad un mutuo fondiario di euro 75.000,00 della durata di 5 anni, con rata mensile, a tasso variabile
inizialmente del 12,00 %
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
Importo totale del credito € 75.000,00 Costo totale del credito € 25.099,80
Importo totale dovuto dal cliente € 100.099,80 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 13,698%
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento dell’indice di riferimento.
Il TAEG è stato calcolato alla luce delle informazioni ricavate per stima e secondo il seguente esempio rappresentativo: spese e commissioni: incasso rata € 3,00, spese per invio modulo trasparenza € 1,00, spese invio avviso scadenza rata € 1,00, spesa istruttoria € 1.125,00, spese visure ipo-catastali € 24,10, oneri di imposta € 187,50, spese annue per la gestione del conto corrente € 170,00.
I valori sopraindicati si riferiscono all’ipotesi che sia stato scelto come regime fiscale l’imposta sostitutiva, che il finanziamento sia regolato in c/c, e che le condizioni economiche applicate rimangano invariate per tutta la durata del finanziamento.
Nel caso in cui venga scelta l’applicazione del regime fiscale ordinario, in vece dell’imposta sostitutiva, il cliente dovrà corrispondere: l’imposta di registro sul contratto e sulle eventuali garanzie, l’imposta di bollo sulle quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.
Ai sensi della L. 108/96, il tasso – al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere superiore al “tasso soglia” vigente per la tipologia di operazione.
VOCI | COSTI | |
Importo massimo finanziabile | € 75.000,00 | |
Durata massima | anni 10 (dieci) |
TASSI MASSIMI | MUTUI A TASSO FISSO | |
Tasso di interesse nominale annuo | 12,00% | |
Tasso di interesse di preammortamento | Pari al tasso di ammortamento |
Tasso di mora | 1,90 (unovirgolanovanta) punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora | |
MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR | ||
Indice di riferimento | Media% mensile aritmetica dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365) con troncamento alla seconda cifra decimale arrotondata al punto decimale superiore in presenza di tre o più decimali. L’Indice di riferimento EURIBOR è amministrato dall’European Money Markets Institute (EMMI). | |
Valore attuale dell’indice di riferimento | - 0,342 (Media % mese di Novembre 2019). Qualora il suddetto indice di riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero, lo stesso si intenderà pari a zero. Ciò significa che, indipendentemente dalle variazioni dell’indice di riferimento, il tasso non può scendere al di sotto dello spread stabilito. | |
Spread (punti percentuali di maggiorazione da aggiungere al valore dell’indice di riferimento per la definizione del tasso al momento della stipula contrattuale) | 12,00% | |
Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento | 12,00% | |
Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento | Pari al tasso di ammortamento | |
Modalità di variazione del tasso | Il tasso di interesse varia, semestralmente, per tutta la durata del rapporto, con decorrenza primo gennaio e primo luglio di ciascun anno, sulla base dell’andamento dell’indice di riferimento riferito al penultimo mese del semestre solare precedente. | |
Tasso di mora | 3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora | |
Il valore dell’indice di riferimento del tasso di interesse debitore, sopra riportato, ovvero la media mensile aritmetica dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365), è ottenuto utilizzando la modalità di conversione dell’Euribor con base Act/360 in quella con base Act/365 pubblicata dall’EMMI (european Money Markets Institute) sul proprio sito internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx. Il valore dell’indice di riferimento viene rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato o ne omettesse la divulgazione, da altro primario foglio economico-finanziario ovvero ancora, in mancanza anche di quest’ultimo, sull’apposita pagina del circuito telematico “Reuters” o, in ulteriore subordine, del circuito telematico MID. Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto indice di riferimento o qualora intervenissero sostanziali variazioni dello stesso nei termini indicati nel piano interno della banca redatto ai sensi della normativa di riferimento in materia, le parti convengono che quest’ultimo sarà sostituito dall’indice di riferimento individuato dalla Banca secondo le modalità e i criteri contenuti nel predetto piano interno. In tal caso la Banca comunicherà al cliente l’indice di riferimento sostitutivo prescelto secondo le modalità previste dal presente contratto per l’invio della corrispondenza alla clientela. Il predetto piano interno è reso noto dalla Banca nell’apposita sezione di trasparenza pubblicata sul sito internet della Banca. |
SPESE MASSIME | Spese per la stipula del contratto | Spesa istruttoria (spese collegate all’erogazione del credito, visure, accesso a base dati, ecc) | 1,50% sull’importo dell’affidamento richiesto, con un minimo di euro 150,00, oltre recupero costo visure ipocatastali. La spesa istruttoria va corrisposta anche in caso di rinuncia al finanziamento. |
Oneri a favore di terzi | Eventuali costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi | ||
Spese per la gestione del rapporto | Incasso rata con addebito automatico in conto corrente con pagamento per cassa | € 3,00 per rata mensile, € 6,00 per rata trimestrale, € 10 per rata semestrale € 3,00 per rata mensile, € 6,00 per rata trimestrale, € 10 per rata semestrale | |
Invio comunicazioni periodiche in forma cartacea on line | euro 1,00 Gratuito | ||
Invio comunicazioni (quietanza, avviso scadenza, ecc) in forma cartacea on line | euro 1,00 Gratuito | ||
Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata | euro 5,00 | ||
Sospensione pagamento rate | € 0,00 | ||
Accollo mutuo (laddove la banca vi aderisca) | € 150,00 | ||
Certificazione interessi passivi | € 15,00 | ||
Sollecito pagamento rate scadute | € 10,00 | ||
Gestione rate insolute | € 25,00 | ||
PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento | Metodo progressivo c.d. “francese” con rate posticipate comprensive di capitale e interessi | |
Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni) | ||
Tipologia di rata | Rata costante | ||
Periodicità delle rate | mensile, trimestrale, semestrale |
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI RIFERIMENTO (PER I MUTUI A TASSO
VARIABILE) (Fonte “Il sole 24 Ore”)
Indice di riferimento | Data | Valore |
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365), media % mensile del | MEDIA % MESE DI NOVEMBRE 2019 | -0,342% |
penultimo mese del semestre solare precedente l’erogazione |
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore dell’indice di riferimento al momento della stipula. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso applicato - al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere superiore al “Tasso soglia” vigente per la tipologia di operazione.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (mutuo a tasso variabile)
Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per € 75.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
12,00% | 5 | € 1.668,33 | € 1.031,51 | € 941,91 |
12,00% | 10 | € 1.076,03 | € 1.150,03 | € 1.004,57 |
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (mutuo a tasso fisso)
Tasso di interesse applicato (fisso) | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per € 75.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
12,00% | 5 | € 1.668,33 | Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. | Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. |
12,00% | 10 | € 1.076,03 | Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. | Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. |
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.
Ai sensi della L. 108/96, il tasso – al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere superiore al “tasso soglia” vigente per la suddetta tipologia di operazione.
SERVIZI ACCESSORI | |
Polizze assicurative associate al finanziamento | Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti. |
Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente (facoltativa) La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza | secondo le tariffe applicate dalla compagnia di assicurazione |
scelta liberamente sul mercato. | ||||
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA PER IL PAGAMENTO DELLA SOLA ASSICURAZIONE: | ||||
Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per un premio lordo di € 2.562,00 capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
12,00% (tasso variabile) | 5 | € 56,99 | € 58,64 | € 55,36 |
12,00% (tasso fisso) | 5 | € 56,99 | Non previsto | Non previsto |
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e sul sito sito della Banca.
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.
Imposte e tasse presenti e future | a carico del cliente |
Per le operazioni con durata contrattuale a medio lungo termine ovvero per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai sensi dell’art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l’applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali: | Imposta sostitutiva: 0,25% sull’ammontare del fido concesso - D.p.r. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. - salvo l’applicazione della maggiore aliquota del 2,00% prevista dalla legge 257/04. Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative. |
Euro 16,00 L’imposta di bollo non è dovuta: se il finanziamento è regolato in c/c, in quanto vige il principio sostitutivo dell’imposta di bollo già assolta sul c/c di regolamento (Art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642; se il finanziamento è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. Del D.P.R. 601/1973. | |
Imposta di bollo sulle cambiali (Art. 6 della Tariffa Parte I del DPR n.642/72) | Finanziamenti di durata a medio lungo termine con applicazione del regime fiscale sostitutivo – art. 15 e ss. del D.P.R. n.601/73: 0,10 per mille dell’importo della cambiale Finanziamenti di durata a medio lungo termine con applicazione del regime fiscale ordinario – art. 15 e ss. del D.P.R. n.601/73: 11,00 per mille dell’importo della cambiale Finanziamenti a breve termine: 11,00 per mille dell’importo della cambiale |
Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga o dilazione della rata in scadenza, rinuncia o sostituzione di | euro 150,00. |
garanzie, implementazione o modifiche contratto su richiesta del cliente, ecc.) | |
Spese per richieste comportanti ricerche presso l’archivio centrale | Minimo Euro 30,00 Massimo Euro 160,00 |
Spese per copia documentazione | da quantificare al momento della richiesta con un minimo di € 5,00 |
Richieste per conto del cliente (Es. visure protesti, visure camerali, informazioni, ecc) | € 15,00 |
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’Istruttoria.
Durata dell’istruttoria: 30 giorni lavorativi. L’istruttoria è subordinata alla raccolta e all’esame della documentazione necessaria per la valutazione da parte della Banca di concedere al Cliente il mutuo richiesto.
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente e gli eventuali garanti non forniscono le informazioni ed i documenti richiesti.
Documento d'identità e tesserino di attribuzione del codice fiscale |
Dichiarazione dei redditi (ultima disponibile) |
Ultime 3 buste paga e attestato di servizio |
Dichiarazione altri finanziamenti in corso ( forma tecnica, durata, importo originario e residuo, tipo legame ) |
Dichiarazione consistenza immobiliare di proprietà ed eventuali gravami |
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata.
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 10 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Portabilità del mutuo.
Nel caso in cui per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese,oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Per ulteriori informazioni si rinvia al foglio informativo “MUTUI destinati ad estinguere precedenti
finanziamenti, CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE”.
Tempi massimi di chiusura del rapporto.
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in xxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX (XX), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Per maggiori informazioni si rinvia alla Guida " Arbitro Bancario Finanziario (ABF)" disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sul sito della banca xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxx.xx e presso tutte le filiali della banca;
b) Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Gli esposti alla Banca d’Italia possono essere inoltrati anche utilizzando l’apposito modulo disponibile on line sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziatore è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato.
LEGENDA
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. |
Indice di riferimento | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare |
degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. | |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. | |
Spread | Maggiorazione applicata all’indice di riferimento. |
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata. | |
Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata |
Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) | E’ un indice di riferimento rilevato quotidianamente – sotto la supervisione del Comitato di gestione dell’Euribor (Euribor panel Steering Commitee) – da EMMI (European Money Market Institute). EMMI è l’amministratore dell’indice di riferimento “Euribor”. |
BCE | Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. |
I.R.S. (Interes Rate Swap) | Interest Rate Swap (IRS) viene utilizzato dalle banche per proporre i propri mutui a tasso fisso. Il valore di tale indice di riferimento viene rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” o da altro primario foglio economico-finanziario ovvero ancora, sull’apposita pagina del circuito telematico “Reuters”. LIRS è amministrato da ICE Banchmark Administrator Limited – IBA (xxx.xxxxxx.xxx/xxx). |
Anno civile | periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi coincidente con la durata dell’anno solare (365 giorni) |
Anno commerciale | periodo temporale, della durata convenzionale di 360giorni (12 mesi, ciascuno di 30 giorni) preso a base per il calcolo degli interessi . |
Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93 | i) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118); ii) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119). |
Durata inferiore o uguale a 18 mesi | |
Durata a medio lungo termine | Durata superiore a 18 mesi |